Language of document : ECLI:EU:C:2012:499

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PAOLO MENGOZZI

presentate il 19 luglio 2012 (1)

Causa C‑286/11 P

Commissione europea

contro

Tomkins plc

«Intese – Mercato europeo dei raccordi in rame e in lega di rame – Ammende – Responsabilità congiunta e solidale della società controllante per i comportamenti della sua controllata – Regola del “ne ultra petita” – Qualificazione del ricorso in primo grado – Competenza del Tribunale estesa al merito – Considerazione di tutte le circostanze di fatto – Rispetto del principio del contraddittorio»






I –    Introduzione

1.        Con la presente impugnazione la Commissione europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale del 24 marzo 2011, Tomkins/Commissione (2) (in prosieguo: la «sentenza impugnata») con la quale quest’ultimo ha annullato parzialmente la decisione 2007/691/CE della Commissione del 20 settembre 2006, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del Trattato CE che istituisce la Comunità europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F‑38.121 – Raccordi) (3) (in prosieguo: la «decisione controversa»), avente ad oggetto un’intesa che ha avuto luogo tra il 31 dicembre 1988 e il 1° aprile 2004, relativa alla fissazione dei prezzi e dell’entità degli sconti e delle riduzioni, all’attuazione di meccanismi di coordinamento del rialzo dei prezzi, alla spartizione di clienti e allo scambio di informazioni commerciali sul mercato europeo dei raccordi in rame, in particolare in lega di rame, e ha ridotto l’importo dell’ammenda inflitta a Tomkins plc (in prosieguo: la «Tomkins»), per il cui pagamento detta società era stata ritenuta responsabile in solido e congiuntamente con la sua controllata Pegler Ltd (in prosieguo: la «Pegler»).

2.        Richiamando esplicitamente la causa che è sfociata nella sentenza del Tribunale dello stesso giorno Pegler/Commissione (4), relativa al ricorso presentato dalla controllata della Tomkins, con la quale il Tribunale ha annullato l’articolo 1 della decisione controversa nella parte in cui accertava la partecipazione della Pegler all’infrazione per il periodo dal 31 dicembre 1988 al 29 ottobre 1993, e ha ridotto l’importo dell’ammenda inflitta a tale società da EUR 5,25 milioni a EUR 3,4 milioni, il Tribunale ha esaminato le conseguenze che potrebbero trarsi da tale sentenza nei confronti della società controllante Tomkins.

3.        Benché la Tomkins contestasse la partecipazione della Pegler all’infrazione solo per il periodo anteriore al 7 febbraio 1989 (e non, come la Pegler, fino al 29 ottobre 1993), il Tribunale ha statuito che la responsabilità della Tomkins non poteva eccedere quella della sua controllata dal momento che, quale società controllante della Pegler, non aveva partecipato direttamente all’intesa. Ritenendo di essere stato investito di un ricorso di annullamento le cui conclusioni avevano lo stesso oggetto di quelle formulate nel ricorso introdotto parallelamente dalla Pegler, il Tribunale, negando ogni violazione della regola del «ne ultra petita», al punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata ha parimenti annullato nei confronti della Tomkins l’articolo 1 della decisione controversa nella parte relativa al periodo compreso tra il 31 dicembre 1988 e il 29 ottobre 1993 e, al punto 2 di detto dispositivo, ha ridotto l’importo dell’ammenda inflitta a detta ultima società a EUR 4,25 milioni, di cui EUR 3,4 milioni in solido con la Pegler.

4.        A sostegno della propria impugnazione, la Commissione deduce cinque motivi, relativi rispettivamente ad una violazione della regola del «ne ultra petita» da parte del Tribunale, all’erroneo accertamento secondo cui i ricorsi promossi dalla società controllante Tomkins e dalla sua controllata Pegler avevano il medesimo oggetto, alla mancata considerazione da parte del Tribunale del fatto che la Tomkins faceva parte di un’impresa che ha riconosciuto d’aver commesso un’infrazione, al difetto di motivazione e alla contraddittorietà della sentenza impugnata e, da ultimo, alla violazione del contraddittorio e del diritto a un processo equo.

5.        La Tomkins chiede il rigetto dell’impugnazione.

6.        Dopo aver risposto nel termine loro accordato a un quesito scritto posto dalla Corte, le parti hanno altresì svolto le proprie difese orali in occasione dell’udienza tenutasi il 2 maggio 2012.

II – Analisi

7.        Tengo a precisare fin d’ora che il secondo motivo di impugnazione illustrato dalla Commissione deve essere, a mio avviso, accolto, con conseguente annullamento parziale della sentenza impugnata. Ritengo, infatti, che a torto il Tribunale abbia qualificato la domanda in primo grado della Tomkins come un ricorso di annullamento le cui conclusioni avevano lo stesso oggetto di quelle del ricorso parallelo presentato dalla sua controllata Pegler. Esaminerò pertanto per primo detto motivo di impugnazione. La mia analisi muove innanzitutto da una spiegazione dei motivi dedotti dalla Tomkins davanti al giudice di primo grado e del procedimento svoltosi dinanzi a quest’ultimo.

A –    Sul secondo motivo di impugnazione, relativo all’erroneo accertamento che i ricorsi della società controllante Tomkins e della sua controllata Pegler avevano il medesimo oggetto

8.        Occorre innanzitutto ricordare che, all’articolo 1 della decisione controversa, la Commissione ha accertato che la Pegler e la Tomkins avevano partecipato a un’infrazione all’articolo 81 CE nel periodo compreso tra il 31 dicembre 1988 e il 22 marzo 2001. All’articolo 2, lettera h), di detta decisione, essa ha quindi inflitto loro un’ammenda pari a EUR 5,25 milioni per il cui pagamento sono state ritenute congiuntamente e solidalmente responsabili la società controllante Tomkins e la società controllata Pegler.

9.        Avverso la decisione controversa, la Pegler e la Tomkins hanno presentato davanti al Tribunale ricorsi distinti.

10.      È pacifico che nella succitata causa che ha dato luogo alla sentenza Pegler/Commissione le conclusioni presentate al Tribunale miravano ad ottenere l’annullamento della decisione controversa e, in via subordinata, una riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla Pegler.

11.      Ricordo che, nel suo ricorso presentato il 15 dicembre 2006 avverso la decisione controversa, la Tomkins concludeva chiedendo, per quanto la riguardava, l’annullamento di detta decisione nonché la riduzione dell’importo dell’ammenda che le era stata inflitta dalla Commissione all’articolo 2, lettera h), della decisione controversa. A sostegno del suo ricorso, la Tomkins aveva dedotto quattro motivi, di cui i primi tre riguardavano la problematica dell’imputabilità in capo alla Tomkins del comportamento integrante infrazione tenuto dalla Pegler e il quarto era relativo a «errori di diritto e di fatto nel calcolo dell’ammenda» (5). Questo motivo era suddiviso in due parti, la prima inerente ad un errore di valutazione in merito alla maggiorazione dell’importo dell’ammenda a fini deterrenti, basata sul fatturato della Tomkins, la seconda relativa ad un errore della Commissione nella determinazione della durata dell’infrazione della Pegler.

12.      Come indicato al punto 23 della sentenza impugnata, il 22 dicembre 2009 la Tomkins ha rinunciato ai primi tre motivi, nonché alla prima parte del quarto motivo.

13.      Al Tribunale non restava pertanto che pronunciarsi sulla seconda parte del quarto motivo, relativa certo ad un errore nella determinazione della durata dell’infrazione, ma che s’inseriva nell’ambito di un motivo volto alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla Tomkins.

14.      A mio avviso, il Tribunale non poteva pertanto, dopo la rinuncia parziale della Tomkins ai suoi motivi, tener conto del fatto che era già stato destinatario di un ricorso di annullamento relativo all’accertamento dell’infrazione indicata all’articolo 1 della decisione controversa. Esso avrebbe invece dovuto prendere atto del fatto che il capo delle conclusioni della Tomkins relativo all’annullamento di detto articolo della decisione controversa non era ormai più supportato da motivi e che, in ogni caso, la domanda della Tomkins si limitava, in conformità dell’articolo 229 CE e dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (6), ad invitarlo ad esercitare la sua competenza estesa al merito in relazione all’entità dell’ammenda inflitta dalla Commissione con l’articolo 2, lettera h), della decisione controversa.

15.      Una tale qualificazione della domanda della Tomkins in primo grado, che il Tribunale avrebbe dovuto compiere, era non soltanto possibile, ma necessaria.

16.      In primo luogo, nessun ostacolo di natura procedurale impediva al Tribunale di limitarsi a constatare che detta domanda era volta, dopo la rinuncia da parte della Tomkins a gran parte dei suoi motivi, unicamente a invitarla a far uso del suo potere di riformare l’importo dell’ammenda.

17.      Di certo, il Trattato CE non consacra il «ricorso di piena giurisdizione» come un rimedio giudiziale autonomo e sembra quindi subordinare l’esercizio della competenza estesa al merito al rispetto del termine per presentare un ricorso di annullamento (7). Di conseguenza, una domanda di riforma presentata dopo il decorso di tale termine è irricevibile.

18.      Tuttavia, nel caso di specie, è pacifico che il termine stabilito all’articolo 230 CE è stato rispettato all’atto della proposizione del ricorso della Tomkins dinanzi al Tribunale il 15 dicembre 2006, prima che detta società rinunciasse ai suoi motivi relativi all’illegittimità dell’articolo 1 della decisione controversa.

19.      D’altronde, dopo la rinuncia della Tomkins a gran parte dei suoi motivi, il Tribunale non poteva in alcun modo dichiarare irricevibile la domanda della Tomkins così circoscritta, sia perché la ricevibilità di un ricorso deve essere valutata al momento della sua proposizione (8), sia perché sarebbe incompatibile con una buona amministrazione della giustizia dichiarare una domanda irricevibile dopo che una parte ha rinunciato, specialmente per ragioni di celerità della giustizia, a una parte dei motivi posti a fondamento delle sue conclusioni.

20.      Del resto, la giurisprudenza riferisce di casi in cui sono state sottoposte al Tribunale domande di riforma a prescindere dalla presentazione di un ricorso di annullamento, senza che il giudice dell’Unione abbia riscontrato alcun ostacolo a pronunciarsi sulla fondatezza della domanda (9).

21.      In secondo luogo, il fatto che la seconda parte del quarto motivo dedotto dalla Tomkins dinanzi al Tribunale si riferisse ad un errore circa la determinazione della durata dell’infrazione non significa che ciò implicasse, al di là delle censure relative al calcolo dell’importo dell’ammenda, una domanda di annullamento dell’articolo 1 della decisione controversa che ha constatato un’infrazione all’articolo 81 CE.

22.      Certo, è vero che la durata dell’infrazione costituisce un elemento comune sia all’accertamento di un’infrazione ai sensi dell’articolo 81 CE, sia alla determinazione dell’importo delle ammende, come previsto dall’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003.

23.      Se è possibile ammettere che la richiesta avanzata al Tribunale di annullare l’accertamento di un’infrazione all’articolo 81 CE effettuato dalla Commissione possa ricomprendere, persino implicitamente, la richiesta di eliminare o di ridurre l’importo dell’ammenda stabilito dalla Commissione (10), l’inverso non è tuttavia a mio avviso concepibile. Una simile soluzione, infatti, se dovesse essere accolta, amplierebbe oltre misura la controversia come delimitata dalle parti.

24.      Sempre a tal proposito, la giurisprudenza menziona diverse cause nell’ambito delle quali il giudice dell’Unione ha correttamente esaminato motivi relativi a errori di diritto nella valutazione della durata dell’infrazione unicamente ai fini della riduzione dell’importo dell’ammenda, senza che ciò lo conducesse a valutare tali errori nell’ambito dell’accertamento dell’infrazione da parte della Commissione (11).

25.      Certamente, pur non avendone la certezza, mi sembra che la preoccupazione del Tribunale fosse quella di pervenire, nelle sue due sentenze, vale a dire la sentenza impugnata e la precitata sentenza Pegler/Commissione, a una soluzione coerente. In effetti, dopo aver annullato l’articolo 1 della decisione controversa nella parte relativa alla partecipazione della Pegler all’infrazione per il periodo dal 31 dicembre 1988 al 29 ottobre 1993 (12), ritengo gli risultasse difficile pensare di non procedere nello stesso modo in relazione alla Tomkins, la cui responsabilità, in quanto società controllante, a suo avviso, non poteva eccedere quella della sua controllata Pegler (13).

26.      Detta preoccupazione, per quanto possa sembrare legittima, non deve tuttavia portare a snaturare i ricorsi promossi dinanzi al giudice di primo grado. In particolare, a prescindere dai motivi che lo hanno ispirato, questi non può sostituirsi alle parti tentando, ad esempio, di rimediare alle carenze dei loro ricorsi o di eliminare le incoerenze degli stessi in spregio alla certezza giuridica delle altre parti e a rischio di inficiare le sue decisioni di arbitrio.

27.      In terzo luogo, come emerge dalla richiesta presentata dinanzi al Tribunale e come confermato dalla Tomkins all’udienza davanti alla Corte, il fatto che detta società abbia richiesto la riduzione dell’importo dell’ammenda nell’ambito della seconda parte del quarto motivo è sufficiente a confermare la conclusione secondo cui è soltanto la competenza estesa al merito che essa intendeva attivare.

28.      Il Tribunale, nel rispetto del petitum, si sarebbe dovuto limitare a constatare che detta parte poteva unicamente fondare il capo delle conclusioni della Tomkins mirante alla riduzione dell’importo dell’ammenda irrogata dalla Commissione all’articolo 2, lettera h), della decisione controversa.

29.      Del resto, se, dopo aver rinunciato a gran parte dei suoi motivi, la Tomkins si era limitata a mantenere la prima parte del quarto motivo, relativa, lo ricordo, a un errore di valutazione in merito alla maggiorazione dell’importo dell’ammenda a fini deterrenti, è evidente che il Tribunale non avrebbe potuto interpretare una tale domanda che come una richiesta di esercitare la sua competenza estesa al merito, senza previamente esaminare la legittimità della decisione impugnata per quanto attiene all’accertamento dell’infrazione all’articolo 81 CE.

30.      Da quanto precede si evince che, come affermato dalla Commissione nel suo secondo motivo di impugnazione, l’oggetto delle conclusioni della Tomkins nella causa T‑382/06 e quello delle conclusioni della Pegler nella causa T‑386/06 non era identico, dal momento che il ricorso della Tomkins, a seguito della rinuncia a gran parte dei suoi motivi, non era più diretto ad ottenere l’annullamento dell’articolo 1 della decisione controversa.

31.      Propongo pertanto alla Corte di annullare il punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata con il quale il Tribunale ha, a sua volta, annullato, nei confronti della Tomkins, l’articolo 1 della decisione controversa nella parte relativa al periodo compreso tra il 31 dicembre 1988 e il 29 ottobre 1993.

32.      Non vi è pertanto ragione di esaminare gli altri motivi di impugnazione della Commissione nella parte in cui sono diretti all’annullamento dello stesso punto del dispositivo della sentenza impugnata.

33.      Per contro, è necessario esaminarli nella parte in cui la Commissione invita la Corte anche ad annullare il punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata, con il quale il Tribunale ha ridotto l’importo dell’ammenda inflitta alla Tomkins.

B –    Sul primo motivo di impugnazione, relativo ad una violazione della regola del «ne ultra petita»

34.      Con il suo primo motivo di impugnazione la Commissione afferma che le ammende inflitte alle persone giuridiche che compongono un’unica impresa possono divergere anche quando, per una parte determinata di dette ammende, sia stata imposta una responsabilità solidale. Di conseguenza, la responsabilità solidale di due persone giuridiche di una stessa impresa non avrà conseguenze ai fini dell’applicazione della regola secondo cui il giudice non può statuire ultra petita. All’udienza tenutasi davanti alla Corte, la Commissione ha ribadito la propria posizione, secondo cui il divieto di disporre ultra petita si estendeva anche all’esercizio da parte del Tribunale della sua competenza estesa al merito.

35.      Secondo la Commissione, inoltre, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto pronunciandosi sul motivo relativo alla durata dell’infrazione senza esaminare le argomentazioni giuridiche proposte dalla stessa Tomkins a proposito della data di inizio dell’infrazione e limitandosi, invece, a riferirsi all’esito della succitata sentenza Pegler/Commissione.

36.      La Tomkins afferma che il Tribunale ha solo esercitato la sua competenza estesa al merito in relazione alle sanzioni, in linea con la sua giurisprudenza, prendendo in considerazione elementi di fatto dedotti dalle parti in causa. Il Tribunale non avrebbe così violato il divieto di statuire ultra petita e avrebbe la possibilità di eliminare e/o ridurre un’ammenda.

37.      Dal canto mio, ritengo che il motivo della Commissione non meriti accoglimento essenzialmente per il fatto che la regola del «ne ultra petita», che limita i poteri del giudice alle questioni che gli vengono sottoposte dalle parti, non gioca praticamente nessun ruolo nel quadro dell’esercizio della competenza del giudice dell’Unione a conoscere della legittimità e del merito ai sensi dell’articolo 229 CE (14).

38.      Secondo una giurisprudenza ormai consolidata, infatti, la competenza estesa al merito legittima il Tribunale, al di là del semplice controllo di legittimità, che consente soltanto di respingere il ricorso di annullamento o di annullare l’atto impugnato, a riformare quest’ultimo, vale a dire a sostituire la sua valutazione a quella della Commissione, anche in assenza di annullamento, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto, al fine di sopprimere, ridurre o aumentare l’importo dell’ammenda inflitta (15).

39.      Nella precitata sentenza Groupe Danone/Commissione, la Corte ha così rigettato un motivo di impugnazione relativo ad un’asserita violazione da parte del Tribunale della regola del «ne ultra petita», in quanto questo avrebbe modificato le modalità di applicazione del coefficiente per circostanze attenuanti in mancanza di qualsiasi domanda in proposito, sulla base del semplice fatto che, quando il problema dell’importo dell’ammenda è sottoposto alla sua valutazione, il Tribunale era abilitato, nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 229 CE e del regolamento n. 17 del Consiglio del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli [81] e [82] del Trattato (16), cui è seguito il regolamento n. 1/2003, a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda inflitta dalla Commissione (17).

40.      Questa valutazione è facilmente comprensibile se si interpreta la funzione della competenza estesa al merito come una garanzia supplementare a favore delle imprese di un controllo assolutamente rigoroso da parte di un tribunale indipendente e imparziale sull’importo dell’ammenda che è stata loro inflitta (18).

41.      Questa qualificazione della competenza del Tribunale estesa al merito come «garanzia supplementare» è stata già confermata dalla Corte nell’ambito della definizione della portata dei diritti della difesa delle imprese dinanzi alla Commissione con riferimento all’imposizione delle ammende (19).

42.      Nel presente contesto, essa può soltanto significare che, contestando l’importo dell’ammenda davanti al Tribunale, le imprese, in piena conoscenza dell’importo preciso stabilito dalla Commissione, possono sollevare tutte le contestazioni, dal punto di vista sia della legittimità sia dell’opportunità, sul calcolo di tale importo effettuato dalla Commissione, così da poter influenzare con ogni mezzo di difesa, al di là dei vincoli intrinseci al controllo di legittimità, il convincimento del giudice quanto all’importo adeguato dell’ammenda (20).

43.      Ora, per far sì che tali funzioni di garanzia supplementare siano effettive, il Tribunale deve essere autorizzato, in conformità della giurisprudenza citata al paragrafo 38 delle presenti conclusioni, a tener conto «di tutte le circostanze di fatto» (21), ivi comprese, ad esempio, le circostanze successive alla decisione impugnata dinanzi ad esso (22), il che non gli sarebbe in linea di principio permesso dai limiti posti al controllo di legittimità (23).

44.      Nel caso di specie, il Tribunale non poteva ignorare gli accertamenti da esso stesso compiuti nell’ambito della precitata sentenza Pegler/Commissione, riguardanti la controllata della Tomkins, secondo cui la Commissione non aveva dimostrato che la Pegler aveva partecipato direttamente all’infrazione per il periodo compreso tra il 31 dicembre 1988 e il 29 ottobre 1993. Tali accertamenti, fondati sui documenti contenuti nel fascicolo amministrativo della Commissione, rivestivano certamente il carattere di circostanze di fatto nell’ambito delle valutazioni effettuate nella sentenza impugnata che il Tribunale era legittimato a prendere in considerazione, alla luce della giurisprudenza citata.

45.      Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione all’udienza davanti alla Corte, il Tribunale non ha, a tal riguardo, sollevato d’ufficio un motivo di diritto, attività questa che gli sarebbe preclusa, in base alle sentenze della Corte dell’8 dicembre 2011 (24), anche nell’esercizio della propria competenza estesa al merito (25), ma ha semplicemente preso in considerazione tutte le circostanze di fatto del fascicolo, ivi compresi, quindi, anche gli accertamenti da esso stesso compiuti nella causa parallela relativa alla controllata della Tomkins, ai fini di valutare l’adeguatezza dell’importo dell’ammenda inflitta alla Tomkins, come dedotto da tale società nell’ambito della seconda parte del suo quarto motivo.

46.      Quanto al resto, è inconferente la critica della Commissione secondo la quale l’accertamento di una responsabilità solidale tra la Tomkins e la Pegler non permetteva al Tribunale di affrancarsi, neppure nell’esercizio della competenza estesa al merito, dalla regola del «ne ultra petita». Come ho dimostrato, infatti, il Tribunale, nel presente contesto, non era tenuto al rispetto di detta regola.

47.      Propongo pertanto di rigettare il primo motivo di impugnazione della Commissione.

C –    Sul terzo motivo di impugnazione, relativo alla mancata presa in considerazione da parte del Tribunale del fatto che la Tomkins era parte di un’impresa che ha ammesso di aver commesso un’infrazione

48.      Secondo la Commissione, che si riferisce alla succitata sentenza Pegler/Commissione, la riduzione della responsabilità di detta società quanto all’infrazione sarebbe fondata sul suo status di «società dormiente» e non sul fatto che il gruppo Tomkins non aveva partecipato all’infrazione. Il fatto che la Pegler, con riguardo ad un determinato lasso di tempo, non ha potuto essere l’esatto destinatario della decisione controversa in seno al gruppo, non riguarda che tale controllata e non libera l’impresa nel suo insieme dalla sua responsabilità con riguardo all’infrazione delle regole della concorrenza. Ne consegue che il Tribunale non avrebbe potuto legittimamente ridurre l’importo dell’ammenda della Tomkins per il periodo compreso tra il 20 gennaio 1989 e il 29 ottobre 1993 affermando che «la responsabilità della ricorrente era strettamente connessa a quella della Pegler» sulla base di un simile legame che non esisterebbe. In ogni caso, lo stretto legame di responsabilità tra la società controllante e la società controllata non costituisce una regola assoluta.

49.      Sono perfettamente d’accordo con la Commissione allorché afferma che lo stretto legame di responsabilità riscontrato dal Tribunale tra la Tomkins e la Pegler non può essere considerato come una regola che vale in tutti i casi in cui la responsabilità di una società controllante è frutto del comportamento della sua controllata.

50.      Tuttavia, la questione non è questa e il Tribunale, nella sentenza impugnata, non ha mai sostenuto che i suoi accertamenti dovessero avere portata universale.

51.      In realtà, il motivo di impugnazione in esame, come sostenuto dalla Tomkins, si limita ad invitare la Corte a rivalutare gli accertamenti di fatto compiuti dal Tribunale non soltanto nella sentenza impugnata ma anche nella sua sentenza nella causa Pegler/Commissione, la quale ha ormai acquisito l’autorità di cosa giudicata non essendo stata oggetto di impugnazione da parte della Commissione. Una simile domanda è evidentemente irricevibile nell’ambito dell’impugnazione (26).

52.      Anche ammettendo che fosse ricevibile, il presente motivo di impugnazione dovrebbe comunque essere dichiarato infondato.

53.      Dagli accertamenti effettuati dal Tribunale risulta infatti, essenzialmente, che nella decisione controversa la Tomkins era stata ritenuta responsabile in via solidale del pagamento dell’ammenda soltanto in ragione della partecipazione diretta della Pegler all’infrazione. Ora, dal momento che il Tribunale ha osservato, sia nella sentenza Pegler/Commissione sia ai punti 37‑39 della sentenza impugnata, che nella decisione controversa non era stato dimostrato che la Pegler, unico soggetto indicato all’interno di detta decisione, aveva partecipato direttamente all’infrazione tra il 31 dicembre 1988 e il 29 ottobre 1993, ciò logicamente privava di ogni fondamento la responsabilità solidale della Tomkins accertata nella decisione controversa. Correttamente pertanto il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha potuto constatare che la responsabilità della Tomkins non poteva eccedere quella della Pegler (punto 38, parte finale) o che era strettamente connessa con quella di detta ultima società (punto 46).

54.      Per di più, così come non aveva fatto nella decisione controversa, la Commissione non ha affermato, né tanto meno ha provato, che un soggetto diverso dalla Pegler aveva potuto partecipare all’infrazione nel periodo compreso tra il 31 dicembre 1988 e il 29 ottobre 1993 così da configurare, per tale periodo, la responsabilità in capo alla società controllante Tomkins per il pagamento dell’ammenda che le è stata inflitta con la decisione controversa.

55.      Suggerisco pertanto di rigettare il motivo di impugnazione in parola.

D –    Sul quarto motivo, relativo ad un difetto di motivazione e alla contraddittorietà della sentenza impugnata

56.      La Commissione afferma che la sentenza impugnata sarebbe viziata da difetto di motivazione, in quanto non chiarirebbe in modo sufficientemente preciso la deroga alla regola del «ne ultra petita» che sarebbe stata introdotta per la prima volta dal Tribunale. Inoltre, al punto 57 della sentenza impugnata, che si riferisce al coefficiente moltiplicatore a fini deterrenti, il Tribunale sarebbe stato incoerente e impreciso, invitando la Commissione a trarre le conseguenze dalla responsabilità in solido al pagamento dell’ammenda nei confronti della Tomkins, prima di determinare lui stesso l’importo dell’ammenda.

57.      Questo motivo di impugnazione mi sembra inefficace.

58.      Per quanto attiene alla prima censura, essa non merita accoglimento dato che, come ho già dimostrato nelle considerazioni che precedono, il Tribunale non è tenuto al rispetto della regola del «ne ultra petita» nell’esercizio della competenza estesa al merito (27).

59.      Quanto alla seconda censura, ricordo che il Tribunale non si è pronunciato sulla prima parte del quarto motivo dedotto dalla Tomkins e relativo ad un errore di valutazione vertente sulla maggiorazione dell’importo dell’ammenda ai fini deterrenti, in quanto la Tomkins aveva rinunciato a tale parte.

60.      Pertanto, anche ipotizzando che le critiche mosse dalla Commissione alle valutazioni del Tribunale relative a tale parte venissero accolte, esse non avrebbero alcuna conseguenza ai fini dell’annullamento del punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata, dal momento che tale punto stabilisce l’importo dell’ammenda senza alterare il calcolo risultante dalla decisione controversa in relazione alla citata maggiorazione a fini deterrenti.

61.      Propongo pertanto di rigettare il quarto motivo.

E –    Sul quinto motivo, relativo ad una violazione del contraddittorio e del diritto a un processo equo

62.      Secondo la Commissione, il Tribunale avrebbe violato il principio del contraddittorio e il diritto a un processo equo non avendole dato occasione di esprimersi sulla sua intenzione di ridurre l’ammenda inflitta alla Tomkins alla luce dei motivi sollevati unicamente dalla sua controllata nella succitata causa sfociata nella sentenza Pegler/Commissione.

63.      Se, in effetti, a mio avviso, è vero che il Tribunale nella sua valutazione è incorso in un’irregolarità procedurale, essa non mi sembra tuttavia sufficiente a comportare l’annullamento del punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata.

64.      A tal proposito, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, il principio del contraddittorio, che fa parte dei diritti della difesa e sul cui rispetto sono chiamati a vigilare gli organi giurisdizionali dell’Unione, implica, in generale, il diritto delle parti in un processo di prendere conoscenza delle prove e delle osservazioni presentate dinanzi al giudice e di discuterle (28). In questo stesso contesto, la Corte ha ugualmente statuito che violerebbe un principio giuridico fondamentale il giudice che fondasse le proprie decisioni su fatti o documenti a proposito dei quali le parti, o una di esse, non siano state in grado di svolgere le loro difese, non avendo potuto prenderne conoscenza (29). In definitiva, perché siano soddisfatte le prescrizioni connesse al diritto a un processo equo, occorre che le parti possano discutere in contraddittorio tanto sugli elementi di fatto quanto sugli elementi di diritto che sono decisivi per l’esito del procedimento (30).

65.      Del principio del contraddittorio devono poter beneficiare tutte le parti a un processo del quale è adito il giudice dell’Unione, indipendentemente dal loro status giuridico. Di conseguenza, anche le istituzioni dell’Unione possono avvalersene qualora siano parti in un siffatto processo (31).

66.      A mio avviso, il giudice dell’Unione non si può sottrarre dal rispetto di detto principio nell’esercizio della competenza estesa al merito.

67.      A tal proposito, la Corte non soltanto ha evidenziato la natura contraddittoria del procedimento dinanzi ai giudici dell’Unione, anche nell’ambito della competenza estesa al merito, in applicazione dell’articolo 229 CE (32), ma ha altresì verificato il rispetto dei diritti della difesa, ivi compreso il principio del contraddittorio, nell’esercizio da parte del Tribunale della sua competenza a riformare l’importo di un’ammenda inflitta dalla Commissione (33).

68.      Questo approccio scaturisce dalla giusta preoccupazione che l’esercizio della competenza estesa al merito non risulti nella presa in considerazione di fatti o criteri che le parti non hanno avuto l’autentica opportunità di contestare (34).

69.      Come ho già osservato nelle considerazioni che precedono relative alla mancata applicazione della regola del «ne ultra petita» nell’ambito dell’esercizio da parte del Tribunale della competenza estesa al merito, quest’ultimo può prendere in considerazione tutte le circostanze di fatto al fine di verificare l’adeguatezza delle ammende inflitte dalla Commissione alle imprese. Queste circostanze includono anche, a mio avviso, gli accertamenti di fatto compiuti dallo stesso Tribunale nell’ambito di cause concomitanti relative a entità diverse di una stessa impresa, come nel caso di specie.

70.      Tuttavia, tale competenza deve essere esercitata nel rispetto del contraddittorio, regola che il Tribunale ha disatteso nella sentenza impugnata.

71.      È chiaro innanzitutto che, con il presente motivo di impugnazione, la Commissione non si limita a censurare il Tribunale per non averle dato occasione di pronunciarsi sul principio stesso della riduzione dell’ammenda inflitta a Tomkins. Nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, essa ha avuto infatti la possibilità di discutere di tale questione esplicitamente sollevata con la seconda parte del quarto motivo della Tomkins.

72.      È pacifico invece che il Tribunale mai, prima della pronuncia della sentenza impugnata, ha invitato la Commissione a presentare le proprie osservazioni in merito agli accertamenti compiuti nella sua sentenza Pegler/Commissione, già citata, in relazione alla mancata partecipazione diretta della controllata all’infrazione nel periodo compreso tra il 31 dicembre 1988 e il 29 ottobre 1993, sulla base dei quali il Tribunale ha ridotto, nella sentenza impugnata, l’importo dell’ammenda inflitta alla società controllante (35).

73.      È innegabile che gli accertamenti effettuati nella sentenza Pegler/Commissione in ordine alla durata della partecipazione della controllata all’infrazione rivestivano il carattere di «elementi di fatto decisivi per l’esito del procedimento» nella sentenza impugnata, ai sensi della giurisprudenza citata al paragrafo 64 delle presenti conclusioni.

74.      Questa valutazione non significa tuttavia che una violazione del contraddittorio comporti un annullamento della sentenza impugnata più ampio di quello già proposto nelle presenti conclusioni, vale a dire non soltanto l’annullamento del punto 1 del dispositivo di tale sentenza ma anche del suo punto 2.

75.      A tal proposito, in conformità dell’articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quest’ultima verifica, come si evince anche dalla giurisprudenza (36), se i vizi di procedura dinanzi al Tribunale arrechino pregiudizio agli interessi della parte ricorrente nell’impugnazione.

76.      Questo esame tocca, nel caso di specie, la questione se, qualora la Commissione fosse stata messa nelle condizioni di esprimersi in merito all’impossibilità per il Tribunale di tenere in considerazione le critiche della Pegler relative alla durata della partecipazione di quest’ultima all’infrazione, esposte nella causa parallela sfociata nella sentenza Pegler/Commissione, dette osservazioni avrebbero potuto influenzare la riduzione da parte del Tribunale dell’importo dell’ammenda inflitta alla Tomkins nella sentenza impugnata.

77.      Tale questione andrebbe, a mio avviso, risolta in senso negativo.

78.      Come ho già osservato nel corso dell’analisi del primo motivo di impugnazione della Commissione, il Tribunale, nell’esercizio della competenza estesa al merito, a buon diritto poteva prendere in considerazione, al fine di decidere in merito alla domanda di riforma della Tomkins, gli accertamenti da esso compiuti nella sentenza Pegler/Commissione in relazione alla durata della partecipazione diretta della controllata all’infrazione.

79.      Inoltre, come indicato supra in occasione dell’esame del terzo motivo di impugnazione, il Tribunale ha anche potuto, senza commettere alcun errore di diritto e tenuto conto delle circostanze specifiche della causa, constatare che la responsabilità della Tomkins per il pagamento dell’ammenda inflitta dalla Commissione non poteva eccedere quella della Pegler.

80.      Di conseguenza, anche laddove la Commissione avesse potuto far valere tali motivi dinanzi al Tribunale, dette osservazioni non avrebbero influenzato la riduzione dell’importo dell’ammenda fissata nella sentenza impugnata.

81.      Tutto ciò considerato, propongo di respingere il quinto motivo di impugnazione della Commissione e di rigettare integralmente detta impugnazione nella parte diretta ad ottenere l’annullamento del punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata con il quale il Tribunale ha ridotto l’ammenda inflitta alla Tomkins da EUR 5,25 milioni a EUR 4,25 milioni, di cui 3,4 milioni in via solidale con la Pegler.

III – Conclusione sull’impugnazione

82.      Per concludere l’insieme di queste considerazioni, come da me precisate ai paragrafi 30 e 31 delle presenti conclusioni, si deve, a mio avviso, accogliere il secondo motivo di impugnazione della Commissione e annullare il punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata, nella parte in cui, a sua volta, ha annullato, nei confronti della Tomkins, l’articolo 1 della decisione controversa nella misura in cui quest’ultimo si riferisce al periodo compreso tra il 31 dicembre 1988 e il 29 ottobre 1993.

IV – Esame della domanda della Tomkins

83.      A norma dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la Corte annulla la sentenza del Tribunale, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.

84.      Nel caso di specie, lo stato degli atti consente certamente alla Corte di statuire definitivamente sulla controversia. In effetti, dovrà essere esaminata soltanto la seconda parte del quarto motivo di ricorso della Tomkins.

85.      Come ho già osservato, detta parte si limitava a invitare il Tribunale a ridurre l’importo dell’ammenda inflitta alla Tomkins dalla Commissione all’articolo 2, lettera h), della decisione controversa, e non poteva pertanto comportare l’annullamento dell’articolo 1 di detta decisione che si riferisce all’accertamento dell’infrazione in capo alla Tomkins.

V –    Sulle spese

86.      Ai sensi dell’articolo 69 del regolamento di procedura della Corte, applicabile per analogia al procedimento d’impugnazione, in conformità dell’articolo 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In applicazione dell’articolo 69, paragrafo 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali, la Corte può ripartire le spese.

87.      Dal momento che l’impugnazione proposta dalla Commissione deve essere accolta solo in parte, ritengo sia opportuno applicare l’articolo 69, paragrafo 3, di detto regolamento e prevedere che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese dei due gradi di giudizio.

VI – Conclusioni

88.      Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di statuire come segue:

1)         Il punto 1 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 24 marzo 2011, Tomkins/Commissione (T‑382/06), è annullato.

2)         L’impugnazione è respinta quanto al resto.

3)         La Commissione europea e la Tomkins plc sopporteranno ciascuna le proprie spese dei due gradi di giudizio.


1 –      Lingua originale: il francese.


2 –      T‑382/06, Racc. pag. II‑1157.


3 –      GU 2007, L 283, pag. 63.


4 –      T‑386/06, Racc. pag. II‑1267.


5 –      V. punto 3.4 e punto b) del dispositivo della richiesta presentata dalla Tomkins al Tribunale, nonché la relazione d’udienza redatta da quest’ultimo, allegata alla comparsa di risposta all’impugnazione (allegato PB.5).


6 –      GU 2003, L 1, pag. 1.


7 –      V., in questo senso, ordinanza del Tribunale del 9 novembre 2004, FNICGV/Commissione (T‑252/03, Racc. pag. II‑3795, punti 22 e 25).


8 –      V. sentenze della Corte del 27 novembre 1984, Bensider e a./Commissione (50/84, Racc. pag. 3991, punto 8) e del 18 aprile 2002, Spagna/Consiglio (C‑61/96, C‑132/97, C‑45/98, C‑27/99, C‑81/00 e C‑22/01, Racc. pag. I‑3439, punto 23).


9 –      V., a questo riguardo, la richiesta di riduzione dell’importo dell’ammenda alla base delle sentenze del Tribunale del 6 maggio 2009, KME Germany e a./Commissione (T‑127/04, Racc. pag. II‑1167), e della Corte dell’8 dicembre 2011, KME e a./Commissione (C‑272/09 P, Racc. pag. I‑12789).


10 –      La Corte lo ha effettivamente ammesso nella sentenza del 10 dicembre 1957, ALMA/Alta Autorità (8/56, Racc. pag. 177, in particolare pag. 189).


11 –      V., in particolare, sentenza della Corte KME Germany e a./Commissione, cit., (punti 62‑71), nonché sentenze del Tribunale KME Germany e a./Commissione, cit., (punti 100‑105) e del 16 novembre 2011, Sachsa Verpackung/Commissione (T‑79/06, non pubblicata nella Raccolta, punti 179‑181 e 191‑198) (sentenza impugnata, causa C‑40/12 P, Gascogne Sack Deutschland GmbH/Commissione, pendente dinanzi alla Corte).


12 –      Benché dette sentenze siano state pronunciate lo stesso giorno, i continui rimandi compiuti dal Tribunale nella causa che è sfociata nella sentenza impugnata alla sua sentenza Pegler/Commissione, già citata, attestano chiaramente che esso considera la seconda come temporalmente precedente alla prima.


13 –      Sulla questione della responsabilità della Tomkins intrinsecamente connessa a quella della Pegler, v. la mia analisi del terzo motivo di impugnazione della Commissione ai paragrafi 49‑54 delle presenti conclusioni.


14 –      V., in questo senso, il paragrafo 49 delle conclusioni dell’avvocato generale Poiares Maduro nella causa da cui è scaturita la sentenza dell’8 febbraio 2007, Groupe Danone/Commissione (C‑3/06 P, Racc. pag. I‑1331).


15 –      V., in questo senso, sentenze del 15 ottobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione (C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, Racc. pag. I‑8375, punto 692); Groupe Danone/Commissione, cit. (punto 61), nonché del 3 settembre 2009, Prym e Prym Consumer/Commissione (C‑534/07 P, Racc. pag. I‑7415, punto 86). V. anche sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2011, Romana Tabacchi/Commissione (T‑11/06, Racc. pag. II‑6681, punto 265). In base alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo «tra le caratteristiche di un organo giudiziario avente piena giurisdizione vi è il potere di riformare in ogni modo, in fatto come in diritto, la decisione, resa da un organo di grado inferiore. Detto giudice deve essere competente a giudicare tutte le questioni di fatto e di diritto rilevanti per la controversia per cui viene adito» (v., da ultimo, Corte eur. D. U., sentenza Menarini/Italia, del 27 settembre 2011, non ancora pubblicata nella Raccolta, ricorso n. 43509/08, punto 59).


16 –      GU 1962, 13, pag. 204.


17 –      V. sentenza Groupe Danone/Commissione, cit. (punti 56 e 61‑63).


18 –      V. P. Mengozzi, «La compétence de pleine juridiction du juge communautaire», Liber Amicorum en l’honneur de Bo Vesterdorf, Bruylant, Bruxelles, 2007, pag. 227.


19 –      V. sentenza del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione (C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Racc. pag. I‑5425, punto 445). V. altresì sentenze del Tribunale del 6 ottobre 1994, Tetra Pak/Commissione (T‑83/91, Racc. pag. II‑755, punto 235), e del 20 marzo 2002, LR AF 1998/Commissione (T‑23/99, Racc. pag. II‑1705, punto 200).


20 –      Ricordo, ad ogni buon conto, che la Corte ha confermato in più occasioni che il controllo del Tribunale sulle ammende inflitte dalla Commissione è volto a verificare la correttezza dell’importo stabilito, tenuto conto delle circostanze della controversia per la quale è stato adito: v., a questo riguardo, in particolare le sentenze del 16 novembre 2000, Cascades/Commissione (C‑279/98 P, Racc. pag. I‑9693, punti 42 e 48), nonché Mo och Domsjö/Commissione (C‑283/98 P, Racc. pag. I‑9855, punti 42 e 48).


21 –      Il corsivo è mio.


22 –      V., a tal proposito, sentenze del 6 marzo 1974, Istituto Chemioterapico Italiano e Commercial Solvents/Commissione (6/73 e 7/73, Racc. pag. 223, punti 51 e 52), e del 17 dicembre 1998, Baustahlgewebe/Commissione (C‑185/95 P, Racc. pag. I‑8417, punto 141), nonché sentenze del Tribunale del 29 aprile 2004, Tokai Carbon e a./Commissione (T‑236/01, T‑239/01, da T‑244/01 a T‑246/01, T‑251/01 e T‑252/01, Racc. pag. II‑1181, punto 274), e del 18 luglio 2005, Scandinavian Airlines System/Commissione (T‑241/01, Racc. pag. II‑2917, punto 227).


23 –      Questo permette anche di comprendere perché, nella sua sentenza del 28 marzo 1984, Officine Bertoli/Commissione (8/83, Racc. pag. 1649, punto 29), la Corte abbia statuito che, per quanto il motivo dedotto dalla ricorrente a sostegno della sua domanda di riduzione dell’ammenda non potesse essere accolto, talune circostanze particolari di detta fattispecie giustificassero una riduzione in via equitativa.


24 –      Sentenze KME Germany e a./Commissione, cit. (punto 104); Chalkor/Commissione (C‑386/10 P, Racc. pag. I‑13085, punto 64), nonché KME Germany e a./Commissione (C‑389/10 P, Racc. pag. I‑13125, punto 131).


25 –      Non sono del tutto convinto da tale argomento. Anche a voler supporre che occorra interpretare le motivazioni delle sentenze citate dalla Commissione nel senso di riconoscere un siffatto divieto per il Tribunale di sollevare d’ufficio motivi di diritto, un simile approccio sembra mal conciliarsi con la possibilità accordata al giudice dell’Unione di affrancarsi dai limiti intrinseci al controllo di legalità. A tal proposito, la Corte ha già statuito, ad esempio, che era autorizzata a valutare l’adeguatezza dell’ammenda anche se la ricorrente, in sede di conclusioni, non ne aveva fatto richiesta [v. sentenza ALMA/Alta Autorità, cit., pag. 191, nonché sentenze del Tribunale del 12 luglio 2001, Tate & Lyle e a./Commissione (T‑202/98, T‑204/98 e T‑207/98, Racc. pag. II‑2035, punti 22 e 164), e del 1° luglio 2010, AstraZeneca/Commissione (T‑321/05, Racc. pag. II‑2805, punto 884, sentenza impugnata, causa C‑457/10 P, attualmente pendente dinanzi alla Corte)]. In presenza di indizi seri che permettono di dubitare dell’adeguatezza dell’importo dell’ammenda, ritengo che il Tribunale abbia titolo a riformare tale importo, nel rispetto del principio del contraddittorio (v., su tale questione, la mia analisi del quinto motivo di impugnazione ai paragrafi 63‑81 delle presenti conclusioni). Intervenire a modificare l’importo di un’ammenda in questo caso permetterebbe anche, a mio avviso, di garantire così da parte di un tribunale imparziale e indipendente il rispetto de facto di un «pieno e completo controllo, in fatto e in diritto» sull’importo delle ammende inflitte ai sensi, in particolare, della sentenza dell’8 dicembre 2011 KME Germany e a./Commissione, cit. (punto 136).


26–      V., in particolare, sentenza del 3 maggio 2012, Comap/Commissione (C‑290/11 P, punto 70 e giurisprudenza ivi citata).


27 –      La premessa in base alla quale sarebbe stata introdotta dal Tribunale la deroga alla regola del «ne ultra petita», vale a dire l’identità dell’oggetto delle conclusioni della Tomkins e della Pegler nei loro rispettivi ricorsi, è, inoltre, come ho mostrato in precedenza, destituita di fondamento. Non vi è pertanto ragione, a mio avviso, di pronunciarsi sull’asserito difetto di motivazione che avrebbe accompagnato l’introduzione da parte del Tribunale di una simile deroga.


28–      V., in tal senso, sentenza del 2 dicembre 2009, Commissione/Irlanda e a. (C‑89/08 P, Racc. pag. I‑11245, punti 50‑52, e giurisprudenza ivi citata).


29–      Ibidem (punto 52, e giurisprudenza ivi citata).


30 –      Sentenza Commissione/Irlanda e a., cit. (punto 56), nonché decisione del 17 dicembre 2009, Riesame M/EMEA (C‑197/09 RX‑II, Racc. pag. I‑12033, punto 41).


31 –      Sentenza Commissione/Irlanda e a., cit. (punto 53), nonché decisione Riesame M/EMEA, citata (punto 42).


32 –      V. precitate sentenze Chalkor/Commissione (punto 64), nonché dell’8 dicembre 2011, KME Germany e a./Commissione, cit. (C‑389/10 P, punto 131).


33 –      V. sentenza Groupe Danone/Commissione, cit. (punti 70‑83).


34 –      V., in tal senso, il paragrafo 56 delle conclusioni dell’avvocato generale Poiares Maduro nella causa da cui è scaturita la sentenza Groupe Danone/Commissione, cit.


35 –      Occorre ricordare che non si è tenuta alcuna udienza davanti al Tribunale e quest’ultimo non ha adottato alcuna misura di organizzazione del procedimento in relazione a detta questione prima della pronuncia della sentenza impugnata che è avvenuta lo stesso giorno della sentenza Pegler/Commissione.


36 –      V., in particolare, sentenza Commissione/Irlanda e a., cit. (punto 61).