Language of document : ECLI:EU:C:2013:395





Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 giugno 2013 –
Ryanair / Commissione

(causa C‑287/12 P)

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Prestito concesso dalla Repubblica italiana alla compagnia aerea Alitalia – Decisione che dichiara l’aiuto illegittimo e incompatibile – Vendita degli attivi di Alitalia – Decisione che constata l’insussistenza di un aiuto al termine della fase preliminare di esame – Ricorso di annullamento – Legittimazione ad agire – Parte interessata – Ricevibilità – Serie difficoltà – Competenza – Obbligo di motivazione»

1.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che dichiara un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune senza avviare il procedimento d’indagine formale – Ricorso degli interessati ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, CE – Identificazione dell’oggetto del ricorso – Ricorso inteso a salvaguardare i diritti procedurali degli interessati – Motivi che possono essere dedotti [Artt. 88, § 2, CE e 230, quarto comma, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 1, h), 4, § 3, e 6, § 1] (v. punto 60)

2.                     Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Valutazione del vantaggio economico conferito da una misura di aiuto di Stato – Motivo che presuppone una valutazione dei fatti rientrante nella competenza esclusiva del Tribunale e che esula, salvo in caso di snaturamento, dal sindacato della Corte (Statuto della Corte di giustizia, art. 58) (v. punto 78)

3.                     Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo diretto contro un punto accessorio della motivazione – Motivo inconferente – Rigetto (v. punto 86)

4.                     Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, primo comma) (v. punto 110)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 28 marzo 2012, Ryanair/Commissione (T‑123/09), con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso inteso all’annullamento parziale della decisione della Commissione C(2008) 6743, del 12 novembre 2008, in merito al prestito di 300 milioni di EUR cui l’Italia ha dato esecuzione a favore della compagnia aerea Alitalia [aiuto n. C 26/08 (ex NN 31/08)] (GU 2009, L52, pag. 3), nella misura in cui detta decisione non ordina il recupero dell’aiuto nei confronti dei successori di Alitalia, nonché inteso, dall’altro lato, all’annullamento della decisione della Commissione C(2008) 6745 def., del 12 novembre 2008, che dichiara che la procedura di vendita degli attivi di Alitalia, nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria destinata a portare alla liquidazione di detta compagnia aerea, non costituisce un aiuto di Stato, a condizione che le autorità italiane rispettino i loro impegni intesi a garantire che le transazioni saranno effettuate a prezzo di mercato (Aiuto N 510/2008, GU C 46, pag. 6).

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Ryanair Ltd è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e da Alitalia – Compagnia Aerea italiana SpA.

3)

La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese.