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Impugnazione proposta il 4 aprile 2014 da Pesquerias Riveirenses, S.L. e a. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 7 febbraio 2014, causa T-180/13, Pesquerias Riveirenses e a. / Consiglio

(Causa C-164/14 P)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Pesquerias Riveirenses, S.L., Pesquera Campo de Marte, S.L., Pesquera Anpajo, S.L., Arrastreros del Barbanza, S.A., Martinez Pardavila e Hijos, S.L., Lijo Pesca, S.L., Frigorificos Hermanos Vidal, S.A., Pesquera Boteira, S.L., Francisco Mariño Mos y Otros, C.B., Juan Antonio Pérez Vidal y Hermano, C.B., Marina Nalda, S.L., Portillo y Otros, S.L., Vidiña Pesca, S.L., Pesca Hermo, S.L., Pescados Oubiña Perez, S.L., Manuel Pena Graña, Campo Eder, S.L., Pesquera Laga, S.L., Pesquera Jalisco, S.L., Pesquera Jopitos, S.L., Pesca-Julimar, S.L. (rappresentante: J. Tojeiro Sierto, abogado)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale che dichiara inammissibile il ricorso di annullamento presentato dalle ricorrenti avverso il regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013 1 , e pronunciare una nuova decisione che dichiari tale ricorso ammissibile.

Motivi e principali argomenti

Sussistenza di incidenza diretta – violazione dell’articolo 263 TFUE

L’articolo 263, paragrafo 4, TFUE dispone che «[q]ualsiasi persona fisica o giuridica può proporre (…) un ricorso (…) contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione». A tal fine, l’incidenza diretta e l’assenza di misure d’esecuzione sono due requisiti distinti e la questione del margine di discrezionalità dello Stato, essenziale al fine di determinare l’incidenza diretta dell’atto impugnato, non rileva invece al fine di determinare se l’atto nazionale debba essere considerato «misura d’esecuzione» ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE.

Le ricorrenti ritengono che sussista una chiara incidenza diretta tra esse stesse, armatori di pesca dediti alla cattura del melù, e il regolamento che stabilisce e limita la pesca di detta specie. La gestione dello stock di melù si realizza ogni anno da parte dell’UE tramite il TAC (totale ammissibile di catture) e, a parere delle ricorrenti, la determinazione di tali TAC non è corretta, poiché non tiene conto delle ultime raccomandazioni scientifiche esistenti e, di conseguenza, il fatto di gestire il malù come uno stock unico e non come due diversi stock determina che il totale ammissibile di catture sia minore a quello cui avrebbero diritto le ricorrenti nel caso in cui lo stock nel nord e nel sud fosse gestito separatamente. In tale determinazione del TAC, non può intervenire alcuna successiva assegnazione delle possibilità di pesca da parte degli Stati né la modalità di gestione utilizzata per la sua distribuzione, dal momento che la stessa opera sempre sul TAC inizialmente stabilito dall’UE e, pertanto, adire i giudici europei è l’unica opzione o alternativa di cui le ricorrenti dispongono per dimostrare la sua non conformità con il TAC e con il modo di stabilirlo o di gestire la pesca.

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1     Regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio del 21 gennaio 2013 che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (GU L 23, pag. 54).