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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 9 aprile 2014 – Saudaçor – Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos de Saúde dos Açores SA / Fazenda Pública

(Causa C-174/14)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Attore: Saudaçor – Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos de Saúde dos Açores SA

Resistente: Fazenda Pública.

Questioni pregiudiziali

Se la nozione di ente di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE 1 del Consiglio, del 28 novembre 2006, possa essere definita dal giudice nazionale facendo riferimento alla nozione normativa di ente di diritto pubblico di cui all’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE 2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004.

Se un ente costituito in forma di società per azioni, con capitale esclusivamente pubblico, detenuta al 100% dalla Regione autonoma delle Azzorre, e il cui oggetto sociale consiste nel praticare attività di consulenza e gestione dell’area del sistema regionale sanitario, ai fini della sua promozione e razionalizzazione, che sono eseguite in adempimento di contratti programma stipulati con la Regione autonoma delle Azzorre, e che detiene, per delega, i poteri autoritativi di cui dispone in detta area la Regione autonoma - e alla quale incombe originariamente l’obbligo di offrire il servizio pubblico sanitario - possa rientrare nella nozione di ente di diritto pubblico che agisce come pubblica autorità, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

Se alla luce di quanto disposto nella medesima direttiva, la contropartita ricevuta da tale società, consistente nel mettere a disposizione i mezzi finanziari necessari per eseguire tali contratti programma, possa considerarsi come retribuzione dei servizi prestati agli effetti dell’assoggettamento all’Iva.

In caso affermativo, se tale società integri i requisiti necessari per beneficiare della norma di non assoggettamento all’imposta di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

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1 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag 1).

2 Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).