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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n. 33 de Barcelona (Spagna) il 22 luglio 2014 – Estrella Rodríguez Sanchez / Consum Sociedad Cooperativa Valenciana

(Causa C-351/14)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social n. 33 de Barcelona

Parti

Ricorrente: Estrella Rodríguez Sanchez

Convenuta: Consum Sociedad Cooperativa Valenciana

Questioni pregiudiziali

1)    Se rientri nel campo di applicazione della direttiva 2010/18 relativa all’«accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale»1 , quale definito dalla clausola 1.2, [di detto accordo], il rapporto tra un socio lavoratore e una cooperativa di lavoro associato ai sensi dell’articolo 80 della legge spagnola n. 27/99 sulle cooperative e dell’articolo 89 della legge spagnola n. 8/2003 sulle cooperative della Comunità autonoma di Valencia che, pur essendo qualificato dalla normativa e dalla giurisprudenza nazionali come «societario», potrebbe essere considerato un «contratto di lavoro» nell’ambito del diritto comunitario.

    In caso di risposta negativa alla prima questione, viene posta una seconda questione in subordine:

2)    Se la clausola 8.2 dell’«accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale» (direttiva 2010/18), più precisamente nella parte in cui dispone che «[l]’attuazione delle disposizioni del presente accordo non costituisce una giustificazione valida per la riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori nel settore disciplinato dal presente accordo», debba essere interpretata nel senso che, in mancanza di trasposizione esplicita della direttiva 2010/18 da parte dello Stato membro, non è possibile ridurre la portata della tutela definita da detto Stato nella trasposizione della precedente direttiva 96/342 .

    Solo in caso di risposta affermativa ad almeno una di queste due questioni, e supponendo che la direttiva 2010/18 sia applicabile a un rapporto di lavoro associato come quello della ricorrente, sarebbero giustificate – per i motivi che si esporranno in prosieguo – le ulteriori questioni seguenti.

3)    Se la clausola 6 del nuovo «accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale» di cui alla direttiva 2010/18 debba essere interpretata nel senso che la norma o l’accordo nazionale interno di trasposizione deve includere ed esplicitare l’obbligo dei datori di lavoro di «prendere in considerazione» e «rispondere» alle richieste dei lavoratori che tornano dal congedo parentale relative alle «modifiche dell’orario lavorativo e/o dell’organizzazione della vita professionale», alla luce delle proprie esigenze e di quelle dei lavoratori, senza che l’obbligo di trasposizione possa essere considerato assolto mediante una norma interna, legislativa o societaria, secondo cui l’effettività di tale diritto dipende esclusivamente dalla mera discrezionalità del datore di lavoro di accogliere o meno siffatte richieste.

4)    Se, in mancanza di trasposizione, si debba ritenere che la clausola 6 [dell’]«accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale», sia dotata, alla luce dell’articolo 3 della direttiva [2010/18] e delle «disposizioni finali» di cui alla clausola 8 di detto accordo, di efficacia «diretta orizzontale» in quanto norma minima comunitaria.

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1 Direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell’8 marzo 2010, che attua l’accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE (GU L 68, pag. 13).

2 Direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU L 145, pag. 4).