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Ricorso proposto il 24 febbraio 2017 – Commissione europea / Repubblica di Bulgaria

(Causa C-97/17)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Mihaylova, C. Hermes)

Convenuta: Repubblica di Bulgaria

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica di Bulgaria, non avendo qualificato, nella sua interezza, come zona di protezione speciale il territorio di “Rila”, che è rilevante per la protezione degli uccelli, non ha classificato come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione delle specie di uccelli indicate nell’allegato I della direttiva 2009/147/CE 1 , concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed è pertanto venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva.

condannare la Repubblica di Bulgaria alle spese.

Motivi e principali argomenti

La causa concerne la conservazione di svariate specie di uccelli in pericolo, di cui all’allegato 1 della direttiva sulla protezione degli uccelli, e la conservazione dei loro habitat, nel territorio delle montagne di Rila, nel sud-ovest della Bulgaria. Il territorio di “Rila”, rilevante per la protezione degli uccelli, sarebbe uno dei territori più importanti tanto in Bulgaria quanto nell’Unione europea per la conservazione di più di 130 specie di uccelli nidificanti. A livello europeo, 41 specie sarebbero significative sotto il profilo della protezione della natura, di cui una sarebbe in pericolo su scala planetaria.

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sulla protezione degli uccelli, per le specie elencate nell’allegato 1 sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione. L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sugli uccelli stabilisce inoltre che gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie.

Secondo la Commissione, la Repubblica di Bulgaria avrebbe dovuto identificare nella sua interezza il territorio di “Rila”, importante per la protezione degli uccelli, come zona di protezione speciale, ma, per il momento, non lo ha fatto. La Commissione avrebbe prodotto prove dell’importanza, ai fini della protezione degli uccelli, dei territori non individuati della zona di “Rila”.

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1 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU 2010, L 20, pag. 7).