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Impugnazione proposta il 25 agosto 2011 dal Ziegler SA avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 16 giugno 2011, nella causa T-199/08, Ziegler/Commissione

(Causa C-439/11P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ziegler SA (rappresentanti: J.-F. Bellis, M. Favart, A. Bailleux, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

annullare la sentenza del Tribunale 16 giugno 2011 nella causa T-199/08, Ziegler/Commissione e statuire essa stessa sulla controversia che ne costituisce l'oggetto;

accogliere le conclusioni presentate in primo grado e annullare pertanto la decisione della Commissione 11 marzo 2008 C (2008) 926 def. relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 del Trattato CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE nel caso COMP/38.543 - Servizi internazionali di trasloco, nonché, in subordine, annullare l'ammenda inflitta alla ricorrente in tale decisione o, in ulteriore subordine, ridurre la predetta ammenda in misura sostanziale;

condannare la Commissione alle spese di entrambe le istanze.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce quattro motivi

Con il primo motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in più errori di diritto, in quanto nella sentenza impugnata avrebbe giudicato che la Commissione avrebbe potuto legittimamente concludere, in applicazione dei suoi orientamenti relativi alla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri, che l'infrazione rimproverata alla ricorrente era tale da incidere sensibilmente sul commercio tra Stati membri ai sensi dell'art. 101, n. 1, TFUE.

Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato il diritto dell'Unione, e in particolare l'art. 296 TFUE, il diritto fondamentale a un equo processo e il principio generale di parità e di non discriminazione, laddove ha giudicato che la Commissione non è venuta meno al suo obbligo di motivazione, basandosi sulla sola natura "molto grave" dell'infrazione per determinare la percentuale delle vendite in relazione con l'infrazione ai fini del calcolo dell'importo di base dell'ammenda inflitta alla ricorrente ai sensi degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'art. 23, n. 2, lett. a) del regolamento CE n. 1/2003 1.

Con il terzo motivo la società Ziegler sostiene che la impugnata sentenza è inficiata da difetto di motivazione in quanto non darebbe risposte al motivo che deduce assenza di imparzialità oggettiva della Commissione e violerebbe il diritto fondamentale a un processo equo e il diritto fondamentale a una buona amministrazione, eludendo il suddetto motivo.

Con il quarto motivo, la ricorrente sostiene infine che l'impugnata sentenza violerebbe il diritto dell'Unione e, in particolare, il principio generale di parità e di non discriminazione in quanto, pur riconoscendo che la Commissione non ha correttamente analizzato la situazione finanziaria della ricorrente, non rimetterebbe in discussione il fatto che la Commissione non ha neppure considerato la possibilità di far beneficiare alla ricorrente di una riduzione dell'ammenda sulla base del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende, nonostante abbia concesso ad un'altra impresa, alla quale è stata inflitta una sanzione per la medesima infrazione, una riduzione dell'ammenda in applicazione della sopramenzionata clausola.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).