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Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 26 settembre 2013 – Alliance One International / Commissione

(Causa C-679/11 P) 1

(Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato spagnolo dell’acquisto e della prima trasformazione del tabacco greggio – Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato – Violazione dell’articolo 81 CE – Imputabilità del comportamento illecito di una controllata alla sua controllante – Obbligo di motivazione – Diritti fondamentali – Effetto deterrente – Parità di trattamento – Circostanze attenuanti – Cooperazione – Competenza di piena giurisdizione – Principio del “ne ultra petita” – Diritto a un equo processo)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Alliance One International, Inc. (rappresentanti: M Odriozola e A Vide, abogados)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, E. Gippini Fournier, J. Bourke t C. Urraca Caviedes, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 12 ottobre 2011, Alliance One International/Commissione (T-41/05), che riduce la quota dell’importo dell’ammenda inflitta alla Agroexpansión, al pagamento della quale la Alliance One International, Inc. è obbligata in solido con la Agroexpansión, e che respinge per il resto un ricorso avente ad oggetto l’annullamento parziale della decisione C(2004)4030 della Commissione, del 20 ottobre 2004, relativa ad una procedura di applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, del Trattato CE (Caso COMP/C.38.238/B.2 - Settore del tabacco greggio in Spagna), per quanto riguarda un’intesa diretta alla fissazione dei prezzi pagati ai produttori ed i quantitativi acquistati presso questi ultimi sul mercato spagnolo del tabacco greggio

Dispositivo

L’impugnazione principale e quella incidentale sono respinte.

La Alliance One International, Inc. è condannata alle spese relative all’impugnazione principale.

La Commissione europea è condannata alle spese relative all’impugnazione incidentale

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1 GU C 73 del 10.3.2012.