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Ricorso proposto il 5 agosto 2011 - Commissione europea / Granducato di Lussemburgo

(Causa C-412/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-P. Keppenne e H. Støvlbæk, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

Constatare che il Granducato di Lussemburgo, per l'insufficienza delle misure adottate ai fini dell'attuazione del primo pacchetto ferroviario, non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 6, n. 3, e dell'allegato II della direttiva 91/440/CEE, come modificata 1, nonché dell'art. 14, n. 2, della direttiva 2001/14/CE 2;

condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione denuncia le disposizioni nazionali di cui trattasi in quanto prevedono che, in caso di perturbazioni del traffico, l'allocazione delle linee ferroviarie sia effettuata dalle Ferrovie dello Stato lussemburghesi (Société nationale des chemins de fer luxembourgeois; in prosieguo: la "CFL") e non da un organismo indipendente. La CFL partecipa dunque all'esercizio delle funzioni essenziali, il che non garantisce agli altri operatori un accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura.

In risposta alle obiezioni sollevate dalle autorità lussemburghesi, la Commissione osserva, in primo luogo, che l'indicazione fornita dalle autorità lussemburghesi secondo cui non sussisterebbe riallocazione delle linee ferroviarie in caso di perturbazione del traffico è inesatta. Quando l'orario non può più essere rispettato la CFL fa passare i treni in ritardo, il che costituisce riallocazione delle linee ferroviarie. In secondo luogo, la Commissione contesta l'argomento secondo cui l'art. 29 della direttiva 2001/14/CE costituirebbe una lex specialis che deroga alla regola generale e consente di giustificare l'allocazione delle linee ferroviarie da parte della CFL in caso di perturbazioni.

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1 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 2001, 2001/12/CE, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 75, pag. 9).

2 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 2001, 2001/14/CE, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75, pag. 29).