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Impugnazione proposta il 24 luglio 2014 dalla Repubblica federale di Germania avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 14 maggio 2014, causa T-198/12, Repubblica federale di Germania/Commissione

(Causa C- 360/14P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, A. Lippstreu, agenti , U. Karpenstein, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 14 maggio 2014, causa T-198/12, Repubblica federale di Germania/Commissione europea, in cui si chiede l’annullamento parziale della decisione 2012/160/UE della Commissione, del 1 °marzo 2012, relativa alle disposizioni nazionali notificate dal governo federale tedesco che mantengono i valori limite per piombo, bario, arsenico, antimonio, mercurio, nitrosammine e sostanze nitrosabili nei giocattoli dopo l’entrata in vigore della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli1 , in quanto il ricorso è stato respinto dal Tribunale;

annullare la decisione 2012/160/UE della Commissione del 1°marzo 2012, nei limiti in cui non vengono approvate le disposizioni nazionali notificate che mantengono valori limite per l’antimonio, l’arsenico e il mercurio nei giocattoli; in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce complessivamente tre motivi di impugnazione:

Primo motivo di impugnazione, vertente sulla triplice violazione dell’articolo 114, paragrafo 4, TFUE da parte del Tribunale. Esso avrebbe violato il principio della valutazione autonoma del rischio da parte degli Stati membri, in quanto avrebbe concluso che le misure notificate dalla ricorrente non sono idonee per il fatto che esse sono basate su una valutazione del rischio divergente. Inoltre, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto chiedendo la prova che il livello di protezione garantito dalla direttiva 2009/48/CE è di per sé insufficiente. Infine, le conclusioni del Tribunale sarebbero basate su un’erronea interpretazione del diritto, in quanto esso avrebbe negato di effettuare una comparazione quantitativa del livello di protezione, basata su valori limite.

Secondo motivo di impugnazione, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione delle sentenze sancito dagli articoli 36 e 53, paragrafo 1, dello Statuto della Corte di giustizia. Da una parte, la sua motivazione sarebbe contraddittoria alla luce della tabella 1 prodotta dalla Repubblica federale di Germania, facendo riferimento, da un lato, ad asseriti errori di calcolo e, dall’altro, a presunti errori di misurazione. Dall’altra, la motivazione sarebbe insufficiente, in quanto il Tribunale ritiene che la comparazione tracciata dalla Repubblica federale di Germania dei valori limite di migrazione non evidenzi un livello di protezione più elevato, senza esaminare la rilevanza della categoria dei materiali che possono essere raschiati.

Terzo motivo di impugnazione, vertente sulla triplice distorsione dei fatti ovvero degli elementi probatori da parte del Tribunale. Anzitutto, esso avrebbe riprodotto in modo manifestamente erroneo il contenuto della tabella 3 presentata dalla ricorrente. Il Tribunale avrebbe poi considerato in modo manifestamente erroneo che la tabella presentata dal Bundesinstituts für Risikobewertung contenga valori indebitamente aggiunti. Infine, il Tribunale avrebbe manifestamente travisato il parere del Comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali (CSRSA) del 1° luglio 2010, traendo da esso un’affermazione relativa all’affidabilità dei valori limite di biodisponibilità, che innegabilmente il CSRSA non avrebbe formulato.

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1 GU L 80, pag. 19.