Language of document : ECLI:EU:C:2013:430

Causa C‑575/11

Eleftherios-Themistoklis Nasiopoulos

contro

Ypourgos Ygeias kai Pronoias

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias)

«Riconoscimento di diplomi e di titoli — Direttiva 2005/36/CE — Professione di fisioterapista — Riconoscimento parziale e limitato delle qualifiche professionali — Articolo 49 TFUE»

Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 giugno 2013

Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Lavoratori — Riconoscimento dei diplomi e dei titoli — Normativa nazionale che esclude l’accesso parziale a una professione regolamentata nello Stato membro ospitante — Restrizione — Giustificazione — Obiettivi di tutela della salute e dei consumatori — Considerazione della portata delle differenze negli ambiti di attività

(Art. 49 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/36, artt. 4, § 2, e 14, § 1)

L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che nega l’accesso parziale alla professione di fisioterapista, regolamentata nello Stato membro ospitante, a un cittadino di questo stesso Stato il quale abbia conseguito in un altro Stato membro un titolo, come quello di massaggiatore-idroterapista, che gli consente di esercitare, in tale secondo Stato membro, una parte delle attività riconducibili alla professione di fisioterapista, quando le differenze tra gli ambiti di attività siano così rilevanti che sarebbe in realtà necessario seguire una formazione completa per accedere alla professione di fisioterapista.

Una tale normativa, infatti, è in grado di ostacolare o di rendere meno attraente l’esercizio della libertà di stabilimento e può essere giustificata solo se risponde a ragioni imperative di interesse generale. Al riguardo, da un lato, la professione di fisioterapista, pertanto quella di massaggiatore di qualunque tipo, s’iscrive non nel settore delle professioni mediche propriamente dette, ma in quello paramedico, il quale, comprendendo un’ampia gamma di attività di natura eterogenea, non può per definitionem non rientrare nel sistema di mutuo riconoscimento delle professioni regolamentate quale stabilito dal diritto dell’Unione. Dall’altro lato, il destinatario dei servizi di un massaggiatore-idroterapista gode de facto della vigilanza particolare che s’impone rispetto alla tutela della salute. Ne consegue che il diniego di accesso anche solo parziale alla professione di fisioterapista eccede non soltanto quanto necessario per raggiungere l’obiettivo della protezione dei consumatori, ma anche quanto richiesto per tutelare la salute qualora il livello di somiglianza delle due professioni, nello Stato membro di provenienza e in quello ospitante, sia tale che esse possono essere considerate «comparabili» e, in sostanza, «stessa professione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2005/36, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. In un’ipotesi del genere, le lacune nella formazione del richiedente rispetto alla formazione necessaria nello Stato membro ospitante possono essere colmate con l’applicazione dei provvedimenti di compensazione previsti all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2005/36, assicurando in tal modo una completa integrazione dell’interessato nel sistema professionale dello Stato membro ospitante.

Per contro, in casi non contemplati dalla direttiva 2005/36, quando le differenze negli ambiti di attività sono così rilevanti che sarebbe in realtà necessario per l’interessato seguire una formazione completa per svolgere, in un altro Stato membro, le attività per le quali è qualificato, una tale condizione costituisce un elemento in grado, obiettivamente, di indurre l’interessato a non svolgere dette attività nello Stato membro ospitante.

(v. punti 28-33, 35 e dispositivo)