Language of document : ECLI:EU:T:2013:188

Causa T‑442/08

International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC)

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Intese – Diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo – Decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE – Ripartizione del mercato geografico – Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali – Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio – Prova – Presunzione d’innocenza»

Massime – Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 12 aprile 2013

1.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione della Commissione con cui è constatata una pratica anticoncorrenziale – Ricorso proposto da un’organizzazione le cui attività sono servite da contesto per l’elaborazione di accordi di attuazione della suddetta pratica – Incidenza diretta sull’organizzazione

(Artt. 81 CE e 230, quarto comma, CE)

2.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Decisione della Commissione con cui è constatata una pratica anticoncorrenziale – Ricorso proposto da un’organizzazione le cui attività sono servite da contesto per l’elaborazione di accordi di attuazione della suddetta pratica – Incidenza sulla sua posizione di negoziatore – Stretto coinvolgimento nel procedimento amministrativo

(Artt. 81 CE e 230, quarto comma, CE)

3.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Prova dell’infrazione a carico della Commissione – Portata dell’onere della prova

(Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2)

4.      Diritto dell’Unione – Principi – Diritti fondamentali – Presunzione d’innocenza – Procedimento in materia di concorrenza – Decisione che accerta un’infrazione ma non infligge alcuna ammenda – Applicazione

(Art. 81, § 1, CE; art. 6, § 2, UE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48, § 1)

5.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Modalità di prova – Ricorso a un insieme di indizi – Grado di efficacia probatoria richiesto nel caso di indizi considerati individualmente – Prove fondate unicamente sulla condotta delle imprese – Oneri probatori delle imprese che contestano la sussistenza dell’infrazione – Oneri della Commissione che contesta la plausibilità delle spiegazioni fornite dalle imprese

(Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2)

6.      Intese – Divieto – Intese i cui effetti perdurano oltre la loro cessazione ufficiale – Applicazione dell’articolo 81 CE

(Art. 81, § 1, CE)

7.      Intese – Pratica concordata – Parallelismo di comportamento – Presunzione d’esistenza di una concertazione – Limiti – Rifiuto, da parte delle società nazionali di gestione dei diritti d’autore, di permettere ad un utilizzatore con sede in un altro Stato membro l’accesso diretto al loro repertorio – Lesione della concorrenza

(Art. 81, § 1, CE)

1.      La condizione di ricevibilità di un ricorso, secondo cui il soggetto dev’essere direttamente interessato, richiede, in primo luogo, che il provvedimento contestato produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del ricorrente e, in secondo luogo, che esso non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento stesso incaricati della sua applicazione, di carattere meramente automatico e derivante dalla sola normativa dell’Unione, senza intervento di altre norme intermedie.

Deve essere considerata direttamente interessata da una decisione della Commissione, con cui è constatata una pratica anticoncorrenziale attuata da società di nazionali di gestione collettiva dei diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali attraverso accordi di rappresentanza reciproca, un’organizzazione non governativa le cui attività sono servite da contesto per l’elaborazione dei suddetti accordi e sono pertinenti ai fini della valutazione della questione se le suddette società di nazionali di gestione collettiva stiano procedendo all’esecuzione della decisione impugnata ponendo termine all’infrazione accertata ed evitando di tenere comportamenti analoghi in futuro.

(v. punti 66‑68, 72)

2.      Un’organizzazione, non destinataria dell’atto impugnato, è individualmente interessata dal medesimo nel caso in cui possieda un interesse proprio ad agire, segnatamente, in quanto la sua posizione di negoziatrice risulti interessata dall’atto di cui sia stato chiesto l’annullamento.

È quanto avviene nel caso di un’organizzazione che impugna una decisione della Commissione, con cui è constatata una pratica anticoncorrenziale attuata da società di nazionali di gestione collettiva dei diritti d’autore relativi all’esecuzione in pubblico delle opere musicali attraverso accordi di rappresentanza reciproca, e che incide sul ruolo di agevolatrice della cooperazione tra le suddette società nazionali di gestione collettiva.

Il fatto di essere interessata individualmente è confermato dalla circostanza che l’organizzazione ricorrente, destinataria della comunicazione degli addebiti e strettamente coinvolta nel procedimento amministrativo quale importante interlocutore della Commissione, occupava una posizione di negoziatrice chiaramente circoscritta e strettamente connessa all’oggetto stesso della decisione, ponendola in una situazione di fatto che la distingueva rispetto a qualsiasi altro soggetto.

(v. punti 73‑77)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 91, 138)

4.      In materia di concorrenza, l’esistenza di un dubbio nella mente del giudice dell’Unione deve andare a vantaggio dell’impresa destinataria della decisione con cui viene accertata l’infrazione. Pertanto, il giudice non può concludere che la Commissione abbia dimostrato, in modo giuridicamente valido, l’esistenza dell’infrazione di cui è causa se nutre ancora dubbi al riguardo, soprattutto nell’ambito di un ricorso volto all’annullamento di una decisione che infligge un’ammenda.

Infatti, è necessario tener conto della presunzione di innocenza, quale risulta in particolare dall’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione europea sui diritti dell’uomo, la quale fa parte dei diritti fondamentali che, secondo la giurisprudenza della Corte, costituiscono principi generali del diritto dell’Unione. Alla luce della natura delle infrazioni di cui trattasi nonché della natura e del grado di severità delle sanzioni che possono discenderne, la presunzione di innocenza si applica, in particolare, alle procedure relative a violazioni delle norme sulla concorrenza applicabili alle imprese che possono sfociare nell’irrogazione di ammende o penalità di mora.

Tale giurisprudenza, sviluppata nell’ambito di controversie in cui la Commissione aveva inflitto ammende, è parimenti applicabile nel caso in cui la decisione che accerti l’infrazione non venga infine accompagnata dall’irrogazione di un’ammenda. Inoltre, si deve tener conto del pregiudizio non trascurabile alla reputazione derivante, per una persona fisica o giuridica, dal fatto che sia accertata la sua implicazione in un’infrazione alle norme in materia di concorrenza.

(v. punti 92‑95)

5.      In materia di concorrenza, per dimostrare l’esistenza di un’infrazione all’articolo 81, paragrafo 1, CE, la Commissione è tenuta a raccogliere elementi di prova sufficientemente precisi e concordanti. Tuttavia, non tutte le prove prodotte dalla Commissione devono necessariamente rispondere a tali criteri con riferimento ad ogni elemento dell’infrazione. È sufficiente che la serie di indizi invocati dall’istituzione, complessivamente considerati, risponda a tale requisito.

Infatti, essendo notori tanto il divieto di partecipare a pratiche e accordi anticoncorrenziali quanto le sanzioni che possono essere irrogate ai contravventori, di norma le attività derivanti da tali pratiche ed accordi si svolgono in modo clandestino, le riunioni sono segrete e la documentazione ad esse relativa è ridotta al minimo. Anche se la Commissione scoprisse documenti attestanti in modo esplicito un contatto illegittimo tra operatori, come i resoconti di una riunione, questi ultimi sarebbero di regola solo frammentari e sporadici, di modo che si rivela spesso necessario ricostituire taluni dettagli per via di deduzioni. Tuttavia, quando il contesto in cui si svolgono riunioni tra le imprese accusate di aver violato il diritto della concorrenza evidenzia come queste riunioni fossero necessarie per esaminare collegialmente questioni non attinenti a violazioni del diritto medesimo, la Commissione non può presumere che tali riunioni avessero ad oggetto concertazioni relative a pratiche anticoncorrenziali. Nella maggior parte dei casi, l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale dev’essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle regole di concorrenza.

Quando la prova della concertazione tra le imprese non risulti dalla semplice constatazione di un parallelismo di comportamenti sul mercato, ma da documenti dai quali emerge che le pratiche erano il frutto di una concertazione, incombe alle imprese interessate non solo presentare una pretesa spiegazione alternativa dei fatti accertati dalla Commissione, bensì anche confutare l’esistenza di tali fatti accertati in base ai documenti prodotti dalla Commissione.

Per contro, quando il ragionamento della Commissione è fondato sulla supposizione che i fatti dimostrati nella sua decisione non possano essere spiegati altrimenti se non in funzione di una concertazione tra le imprese, alle imprese interessate basta dimostrare circostanze che pongano sotto una luce diversa i fatti accertati dalla Commissione e che consentano, così, di dare una diversa spiegazione dei fatti rispetto a quella accolta dalla Commissione.

A tal riguardo, la Commissione, quando richiama taluni esempi per privare di plausibilità la tesi dell’impresa interessata, ha l’onere di provare i motivi per i quali tali esempi sono pertinenti. Inoltre, la Commissione non può contestare all’impresa interessata di non aver fornito ulteriori precisazioni in ordine alla sua altra spiegazione, considerato che è sulla Commissione che grava l’onere di fornire la prova dell’infrazione. Conseguentemente, se la Commissione, nel corso della fase amministrativa, ritiene che l’impresa interessata non abbia sufficientemente suffragato la spiegazione fornita, deve proseguire l’istruttoria della pratica ovvero dichiarare nella sua decisione che l’interessato non è stato in grado di fornire i dati necessari per verificare se sussistano spiegazioni plausibili al comportamento parallelo delle imprese interessate.

Prima di valutare l’esistenza di spiegazioni per il parallelismo di comportamento, diverse dalla concertazione, occorre esaminare la questione se la Commissione abbia dimostrato l’esistenza di un’infrazione sulla base di prove che vadano al di là del semplice accertamento di un comportamento parallelo. Infatti, l’esame di tale questione precede quello della fondatezza delle spiegazioni diverse dalla concertazione, dal momento che, se il Tribunale pervenisse alla conclusione che tali prove sono state fornite, dette spiegazioni, ancorché plausibili, non inficerebbero l’accertamento dell’infrazione stessa.

(v. punti 96‑99, 101, 107, 161)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punto 123)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punto 137)