Language of document : ECLI:EU:C:2014:2212

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PEDRO CRUZ VILLALÓN

presentate l’11 settembre 2014 (1)

Causa C‑441/13

Pez Hejduk

contro

EnergieAgentur.NRW GmbH

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Handelsgericht Wien (Austria)]

«Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 5, punto 3 – Competenza “in materia di illeciti civili dolosi o colposi” – Diritti patrimoniali d’autore – Contenuti diffusi tramite Internet – Criteri per la determinazione del luogo in cui si è verificato il danno – Danno “delocalizzato”»





1.        Nella presente causa lo Handelsgericht Wien interroga la Corte in merito al criterio o ai criteri attributivi della competenza giurisdizionale nel caso di una violazione di un diritto patrimoniale d’autore commessa per mezzo di Internet, in circostanze che non consentono di collocare territorialmente la concretizzazione del danno. A differenza di quanto accaduto nella causa Pinckney (2), in cui la Corte ha esaminato un rischio di violazione di diritti patrimoniali d’autore derivante dalla riproduzione e distribuzione di CD musicali su Internet, la causa in esame verte sui diritti patrimoniali d’autore di una fotografa le cui opere sono state divulgate su una pagina web senza il suo consenso.

2.        La diffusione on-line di fotografie tutelate dalla direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (3), presenta caratteristiche molto diverse da quelle della vendita on-line di un prodotto. Si tratta quindi di una divulgazione che difficilmente può considerarsi concretizzata in uno o più luoghi collocabili territorialmente. Al contrario, il danno si «smaterializza», ossia diventa diffuso e pertanto si «delocalizza», rendendo più difficile l’individuazione del luogo in cui si è verificato, ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 (4).

3.        Pertanto, la presente causa consentirà alla Corte di stabilire se, in circostanze come quelle del caso di specie, nelle quali si è determinato un danno «delocalizzato» tramite Internet, e in relazione a un diritto patrimoniale d’autore, si debba seguire il criterio generale già illustrato nella sentenza Pinckney o, al contrario, occorra esplorare una strada diversa.

I –    Ambito normativo

4.        I considerando 2, 11, 12 e 15 del regolamento n. 44/2001 così recitano:

«(2)      Alcune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal presente regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice.

(…)

(11)      Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.

(12)      Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia.

(…)

(15)      Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. (…)».

5.        Le norme sulla competenza sono contenute nel capo II del regolamento, in cui rientrano gli articoli da 2 a 31.

6.        L’articolo 2 del regolamento n. 44/2001, contenuto nella sezione 1 del suddetto capo II, rubricata «Disposizioni generali», al paragrafo 1, così recita:

«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

7.        L’articolo 3 del regolamento n. 44/2001, appartenente alla stessa sezione, al paragrafo 1, così dispone:

«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo».

8.        Alla sezione 2 del capo II del regolamento, rubricata «Competenze speciali», è contenuto in particolare l’articolo 5. Il punto 3 di detto articolo 5 prevede quanto segue:

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

(…)

3)      in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire».

II – Fatti

9.        La sig.ra Hejduk è una fotografa professionista specializzata in fotografia architettonica, residente in Austria. Nell’arco della sua carriera essa ha realizzato vari lavori fotografici dedicati alle opere dell’architetto austriaco Georg W. Reinberg.

10.      Il 16 settembre 2004, nell’ambito di un convegno organizzato dalla società EnergieAgentur, con sede in Germania, il sig. Reinberg teneva una conferenza nella quale utilizzava varie fotografie della sig.ra Hejduk raffiguranti alcune delle sue opere. Risulta dagli atti che la presentazione e l’uso di tali fotografie erano stati previamente autorizzati dall’autrice.

11.      La EnergieAgentur, titolare della pagina Internet www.energieregion.nrw.de e responsabile dei contenuti ivi pubblicati, divulgava sulla sua pagina web le menzionate fotografie della sig.ra Hejduk. Le fotografie erano accessibili al pubblico e potevano essere scaricate direttamente dalla suddetta pagina, senza che la sig.ra Hejduk avesse mai prestato il proprio consenso.

12.      Dopo essere venuta a conoscenza di tali fatti, la sig.ra Hejduk ha citato la EnergieAgentur dinanzi al giudice del rinvio, lo Handelsgericht Wien. L’attrice chiede la condanna della convenuta al pagamento di EUR 4 050 a titolo di risarcimento dei danni subiti a partire dal 2004, nonché l’autorizzazione alla pubblicazione della sentenza.

13.      La EnergieAgentur ha sollevato un’eccezione di incompetenza fondata sulla carenza di competenza giurisdizionale internazionale dello Handelsgericht Wien. A suo parere, dal momento che essa ha sede a Düsseldorf e la sua pagina web utilizza un dominio di primo livello nazionale «.de», i giudici competenti a conoscere della controversia sarebbero quelli tedeschi.

III – Questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

14.      Alla luce degli argomenti dedotti dalle parti nel procedimento principale, lo Handelsgericht Wien ha deciso di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale così formulata:

«Se l’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, debba essere interpretato nel senso che in una controversia concernente la violazione dei diritti connessi al diritto d’autore, commessa rendendo accessibile una fotografia su un sito Internet, gestito mediante un dominio di primo livello di uno Stato membro diverso da quello nel quale il titolare del diritto è domiciliato, competenti sono solo i giudici:

–        dello Stato membro nel quale l’autore presunto della violazione ha la propria sede; nonché

–        dello/gli Stato/i membro/i al/ai quale/i il sito Internet è destinato in base al suo contenuto».

15.      Hanno presentato osservazioni scritte le parti nel procedimento principale, i governi della Repubblica ceca, della Repubblica portoghese e della Confederazione svizzera nonché la Commissione europea.

IV – Argomenti delle parti

16.      La sig.ra Hejduk sostiene che la dottrina elaborata nella sentenza Pinckney dovrebbe essere completata, in quanto detta causa non riguardava un’ipotesi come quella in esame. A suo parere, se il danno causato su Internet è «delocalizzato», il foro dell’articolo 5, punto 3, dovrebbe consentire al soggetto leso di chiedere il risarcimento integrale dei danni dinanzi ai giudici del suo domicilio. A tal riguardo essa si richiama alla giurisprudenza della Corte nella causa eDate Advertising e altri (5).

17.      La EnergieAgentur invoca la sentenza Pinckney e sostiene che l’approccio seguito in detta decisione risulta applicabile al caso di specie. Si tratterebbe, in definitiva, di un diritto d’autore territorialmente delimitato e pertanto soggetto ai limiti stabiliti nella sentenza Pinckney, che consentirebbe di agire in giudizio, al di fuori delle ipotesi dello Stato del convenuto e dello Stato in cui si è verificato l’evento causale, solo per il risarcimento dei danni subiti in tale Stato.

18.      La Repubblica ceca e la Confederazione svizzera invitano la Corte ad estendere la soluzione accolta nella sentenza eDate Advertising e a. a un’ipotesi come quella del caso di specie al fine di garantire la buona amministrazione della giustizia e la prevedibilità nell’applicazione delle norme sulla competenza giurisdizionale internazionale. A loro parere, la presente causa potrebbe essere risolta introducendo il criterio del centro di interessi del soggetto leso, luogo in cui l’attore potrebbe chiedere il risarcimento integrale dei danni subiti.

19.      La Repubblica portoghese sostiene una tesi diversa, ma riconosce parimenti che la controversia in esame non è identica a quella oggetto della sentenza Pinckney. A suo parere, le difficoltà inerenti alla diffusione di fotografie su Internet porterebbero la Corte ad accettare un criterio di collegamento basato sull’accessibilità alle fotografie stesse. Tuttavia, la scarsa affidabilità di tale criterio induce la Repubblica portoghese a riconoscere la competenza di cui all’articolo 5, punto 3, in un caso come quello di specie, esclusivamente ai giudici del luogo in cui si è verificato l’evento causale.

20.      La Commissione, dal suo canto, considera che la sentenza Pinckney è applicabile alla presente causa, ma, indipendentemente da ciò, ritiene che l’applicazione di detta sentenza al caso di specie sollevi difficoltà pratiche. A suo avviso, la soluzione accolta nella sentenza Pinckney consentirebbe alla sig.ra Hejduk di agire dinanzi ai giudici austriaci, ma solo per i danni subiti in territorio austriaco. Siffatta limitazione, in un’ipotesi nella quale i danni sono stati provocati dalla diffusione di fotografie su Internet, potrebbe risultare inefficace, secondo la Commissione, in quanto né la sig.ra Hejduk né il giudice austriaco competente disporrebbero di mezzi adeguati per delimitare esattamente la competenza di detto giudice ai danni cagionati in Austria. Pertanto, la Commissione osserva che il foro speciale di cui all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 potrebbe essere limitato ai soli giudici del luogo in cui si è verificato l’evento causale.

V –    Analisi

21.      Come si è rilevato, la presente causa solleva una difficoltà interpretativa piuttosto complessa. La Corte ha avuto occasione di esaminare i problemi posti da Internet nell’applicazione delle norme di diritto internazionale privato, ma mai in un’ipotesi come quella ora in esame. In sintesi, nel caso di specie occorre stabilire quale delle molteplici soluzioni offerte dalla giurisprudenza si adatti meglio alle violazioni diffuse di diritti patrimoniali d’autore commesse tramite Internet.

22.      Sebbene il giudice del rinvio menzioni solo la possibilità di utilizzare due criteri di collegamento (il domicilio del convenuto e lo Stato verso il quale è diretto il contenuto della pagina web), è pur vero che le parti e gli Stati intervenienti hanno suggerito altri possibili criteri di collegamento applicabili alla presente causa, che passo ora ad analizzare.

A –    Il criterio del centro di interessi

23.      La Repubblica ceca e la Confederazione svizzera hanno sostenuto che si potrebbe estendere alla causa in esame l’approccio adottato nella sentenza eDate Advertising e a. Tuttavia, per i motivi che mi accingo ad esporre, ritengo che questa tesi non possa essere accolta.

24.      Nella sentenza eDate Advertising e a. la Corte ha fornito una risposta alla problematica sollevata dalla violazione dei diritti della personalità tramite Internet. Come è noto, la giurisprudenza precedente aveva affrontato il problema in una fase anteriore all’avvento di Internet, in particolare nella sentenza Shevill (6). In detta decisione era stato dichiarato che l’articolo 5, punto 3, dell’allora Convenzione di Bruxelles consentiva al soggetto leso di agire in giudizio nello Stato del luogo in cui era stato commesso il fatto causale (il domicilio dell’editore responsabile della pubblicazione diffamatoria) e nello Stato in cui si era concretizzato il danno, criterio che dipendeva dalla distribuzione territoriale del mezzo in cui era contenuto il materiale diffamatorio (7). In questo secondo caso, il giudice sarebbe competente solo a conoscere dei danni occorsi specificamente nel suo territorio, circostanza che verrebbe accertata in base al livello di distribuzione e vendita del mezzo in detto Stato (8).

25.      Nella causa eDate Advertising e a. la Corte era chiamata a risolvere una controversia analoga a quella oggetto della causa Shevill e a., ma vertente su un mezzo di comunicazione on-line. In tali circostanze, il danno, come nella fattispecie qui in esame, era «delocalizzato», in quanto il suddetto mezzo era accessibile in qualsiasi Stato membro, il che rendeva più difficile o addirittura impossibile l’applicazione pratica di qualunque metodo di misurazione dell’impatto territoriale della notizia lesiva. Ciò ha indotto la Corte ad elaborare un criterio aggiuntivo basato sul centro di interessi del soggetto leso, luogo in cui quest’ultimo potrebbe agire in giudizio e, soprattutto, chiedere il risarcimento per la totalità del danno subito (9).

26.      Occorre sottolineare che la sentenza eDate Advertising e a. riguardava esclusivamente le ipotesi di violazione dei diritti della personalità. Ciò perché, se così non fosse, si potrebbe giungere a sovvertire lo scopo dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001. Da un lato, il criterio del centro di interessi del soggetto leso attribuisce rilevanza all’accessibilità del mezzo di informazione, fattore che la Corte ha escluso o limitato in molte occasioni, anche in contesti diversi da quelli dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 (10). Il fatto che il mezzo di informazione sia accessibile nel luogo in cui è ubicato il centro di interessi del soggetto leso consente a quest’ultimo di agire in giudizio in tale Stato e per la totalità del danno subito, il che permette di alterare sensibilmente l’equilibrio perseguito dal foro dell’articolo 5, punto 3. Dall’altro, si deve tenere conto anche dell’analogia tra l’affinità del centro di interessi e il forum actoris, dato che il centro di interessi si troverà, nella maggior parte dei casi, anche se non sempre (11), nel luogo del domicilio del soggetto leso, attore nel procedimento.

27.      Proprio in considerazione dei rischi implicati dal criterio del centro di interessi del soggetto leso, sono del parere che detto criterio non debba essere trasposto ai diritti patrimoniali d’autore, nemmeno quando si tratti di danni «delocalizzati» provocati tramite Internet. La Corte ha escluso tale possibilità in relazione ai diritti di proprietà industriale nella sentenza Wintersteiger (12), nonché esaminando i danni «localizzabili» causati a diritti patrimoniali d’autore (13). Ritengo che siffatta soluzione debba essere parimenti applicata a un caso come quello di specie, in cui viene lamentato un danno «delocalizzato» a un diritto patrimoniale d’autore.

B –    Il criterio della focalizzazione

28.      Sia il giudice del rinvio che la sig.ra Hejduk sostengono che il fatto che le fotografie controverse fossero destinate all’Austria giustificherebbe la competenza dei giudici austriaci. Ritengo che nemmeno questa tesi possa essere accolta.

29.      La possibilità di dichiarare la competenza del giudice dello Stato in cui deve essere focalizzata l’attività lesiva è un’opzione già considerata da vari giudici nazionali e dalla dottrina (14). Si tratta inoltre, come è noto, del criterio utilizzato dal regolamento n. 44/2001 nel caso del foro speciale dei consumatori previsto all’articolo 15, paragrafo 1, lettera c) (15). L’avvocato generale Jääskinen ha proposto l’applicazione di detto criterio con argomenti di rilievo nelle sue conclusioni relative alla causa Pinckney (16) e la Corte, pur respingendolo in detta causa, lo ha applicato in altri contesti diversi ma analoghi a quello di cui al presente procedimento nelle sue sentenze L’Oreal e altri (17), Donner (18) e Football Dataco e altri (19).

30.      Tuttavia, la Corte ha respinto il criterio della focalizzazione nella sentenza Pinckney, e lo ha fatto dichiarando espressamente che, «contrariamente all’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento [n. 44/2001] (…), l’articolo 5, punto 3, del citato regolamento non esige in particolare che l’attività in questione sia “diretta verso” lo Stato membro del giudice adito» (20).

31.      È vero che tale passaggio della sentenza Pinckney si presta a varie interpretazioni (21), ma mi sembra che dalla sua formulazione emerga chiaramente la volontà della Corte di escludere il criterio della focalizzazione nell’interpretazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001. Detto criterio è stato utilizzato in contesti nei quali esisteva un’attività economica preceduta da un chiara volontà di offrire beni e servizi nello Stato membro verso il quale era diretta l’attività. Pertanto, ritengo che la citata sentenza Pinckney escluda, in linea di principio, la possibilità di estendere il criterio della focalizzazione a un’ipotesi di danni extracontrattuali derivanti dalla violazione di diritti patrimoniali di proprietà intellettuale.

32.      Resta da stabilire se il criterio della focalizzazione possa essere applicato nel caso in cui un atto di comunicazione al pubblico, che ha provocato un danno «delocalizzato», sia chiaramente e incontestabilmente diretto verso un altro Stato membro. Ritengo tuttavia che siffatta circostanza non ricorra nella fattispecie in esame, poiché dagli atti risulta che la convenuta nel procedimento principale non ha mai diretto l’attività asseritamente lesiva verso altri Stati membri. Pertanto, sono del parere che non occorra pronunciarsi su tale ipotesi.

C –    Il criterio di territorialità e la sentenza Pinckney

33.      Una volta esclusi il criterio del centro di interessi e quello della focalizzazione, occorre esaminare la soluzione adottata nella sentenza Pinckney, la cui applicabilità al caso di specie viene sostenuta sia dalla Repubblica portoghese che dalla Commissione, anche se con sfumature diverse.

34.      Nella causa Pinckney la Corte di giustizia doveva pronunciarsi sull’interpretazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 nel caso di una domanda di risarcimento danni proposta dall’autore di un’opera musicale riprodotta su CD e successivamente distribuita tramite Internet senza il suo consenso.

35.      La difficoltà sollevata dalla causa Pinckney consisteva nel trasporre la giurisprudenza eDate Advertising e a. e Wintersteiger al settore dei diritti patrimoniali d’autore. Come si è già rilevato, la sentenza eDate Advertising e a. ha affrontato il problema della determinazione del luogo in cui viene subito il danno nel caso di una violazione dei diritti della personalità su Internet, mentre la sentenza Wintersteiger si riferiva alla violazione di diritti di proprietà industriale, in concreto un marchio. La Corte ha scelto soluzioni diverse per ciascuna delle due ipotesi. Mentre nel caso dei diritti della personalità ha optato per il mantenimento della cosiddetta regola del «principio del mosaico», con l’eccezione del luogo in cui è ubicato il centro di interessi del soggetto leso (dove quest’ultimo potrà esperire un’azione di risarcimento per la totalità del danno subito), nella sentenza Wintersteiger ha deciso di applicare, nel caso della violazione di diritti di proprietà industriale, un principio rigoroso di territorialità e di circoscrivere il luogo nel quale viene subito il danno allo Stato o agli Stati in cui detti diritti sono tutelati (vale a dire, nei quali è stato registrato il titolo).

36.      I diritti d’autore sono soggetti a un principio di territorialità, al pari dei diritti di proprietà industriale. Tuttavia, essi presentano due caratteristiche che ne rendevano difficile la qualificazione ai fini della risoluzione della causa Pinckney: non devono essere registrati per poter beneficiare di una tutela e, al contempo, sono anche protetti in tutti gli Stati membri in forza della direttiva 2001/29 (22). Si tratta, dunque, di diritti che condividono alcuni elementi con i diritti dai quali hanno tratto origine, rispettivamente, le cause eDate Advertising e a. e Wintersteiger, dato che i diritti patrimoniali d’autore possono essere violati in tutti gli Stati membri (al pari dei diritti della personalità), ma la loro tutela viene garantita tramite «segmenti territoriali» di dimensione statale, analogamente ai titoli di proprietà industriale. Si può dire che, nell’Unione europea, i diritti d’autore costituiscono un fascio di diritti territorialmente delimitati nell’ambito di ciascuno Stato, la cui sommatoria copre l’intero territorio dell’Unione.

37.      Nella sentenza Pinckney la Corte ha optato per la territorialità dei diritti d’autore, ossia ha scelto un criterio simile a quello elaborato nella sentenza Wintersteiger. Al punto 39 della sentenza Pinckney la Corte ha rilevato che «i diritti patrimoniali di un autore sono certamente soggetti, al pari dei diritti correlati a un marchio nazionale, al principio di territorialità». Ha poi ricordato che la direttiva 2001/29 ha armonizzato i diritti d’autore, il che implica che essi «in funzione del diritto sostanziale applicabile possono essere violati in ciascuno [degli Stati membri]». In base a tale premessa la Corte ha dichiarato che, ai fini dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, il luogo in cui è stato subito il danno, in un simile contesto, coincide con quello in cui viene tutelato il diritto patrimoniale d’autore fatto valere dall’attore e nel quale può concretizzarsi il danno. I giudici di detto Stato saranno competenti esclusivamente per i danni causati nel suo territorio (23).

38.      In sintesi, la giurisprudenza Pinckney è caratterizzata da tre elementi che inducono a constatare la competenza giurisdizionale nel caso di una violazione transfrontaliera di un diritto patrimoniale d’autore: una tutela sostanziale, una tutela fattuale e una tutela limitata al territorio. La competenza ad accertare l’esistenza di un danno derivante dalla violazione di un diritto patrimoniale d’autore spetterà esclusivamente al giudice nel cui territorio tale diritto è tutelato e in cui sussiste il rischio di fatto che si verifichi la violazione, e solo per i danni subiti in detto Stato.

39.      L’applicazione della giurisprudenza citata al caso di specie non è esente da difficoltà. Sebbene il diritto d’autore della sig.ra Hejduk sia tutelato in Austria e la riproduzione e distribuzione su Internet non autorizzate delle sue fotografie siano accessibili in Austria, risulta difficile, se non impossibile, determinare i danni subiti unicamente in tale Stato. A differenza della causa Pinckney, in cui la violazione dei diritti d’autore consisteva nella riproduzione di CD e nella loro successiva vendita su Internet in qualsiasi Stato membro, la presente causa verte su danni la cui concretizzazione è difficile da appurare, in quanto la mera accessibilità di una fotografia su Internet non offre alcun indizio circa la collocazione geografica del danno. I danni verificatisi nella causa Pinckney erano conseguenza di una prestazione remunerata economicamente (la produzione di CD e la loro successiva vendita sul mercato on-line), mentre nel presente caso non esiste una prestazione remunerata, bensì un atto di comunicazione al pubblico da parte di un’impresa.

40.      Pertanto, l’applicazione di una soluzione come quella della causa Pinckney ad un caso come quello ora in esame condurrebbe, come rilevato dalla Commissione, a negare all’attore la possibilità di agire in giudizio in Austria dinanzi alla mancanza o alla scarsa visibilità della violazione dei suoi diritti d’autore in tale paese, o a riconoscergli la totalità dei danni subiti dinanzi all’impossibilità di suddividere territorialmente la violazione, soluzione che in definitiva contrasterebbe con quanto stabilito nella sentenza Pinckney.

D –    Il criterio applicabile alla presente causa

41.      Ritengo che l’applicazione automatica della giurisprudenza Pinckney a un caso nel quale il danno appare «delocalizzato» possa risultare inefficace. La soluzione cui è giunta la Corte in detta sentenza fornisce una risposta per le ipotesi nelle quali il rischio di violazione, o l’effettiva violazione dei diritti d’autore, si concretizzi chiaramente in un ambito territoriale, anche qualora il mezzo utilizzato sia Internet. Tuttavia, se il danno è «delocalizzato», a motivo del tipo di opera o del mezzo impiegato per la sua comunicazione, ritengo che, come sostenuto dalla Repubblica portoghese e dalla Commissione europea, non si possa applicare il criterio del luogo della concretizzazione del danno previsto dall’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001. In un caso del genere, la menzionata disposizione giustifica solo la competenza giurisdizionale dei giudici del luogo in cui si è verificato l’evento causale.

42.      Mi sembra che questa soluzione sia la più coerente con gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 44/2001, tra cui, in particolare, la buona amministrazione della giustizia (24). Un criterio che obblighi l’attore a delimitare la portata della sua domanda secondo criteri territoriali di difficile determinazione, per non dire impossibile, non è un criterio coerente con lo spirito del regolamento n. 44/2001. Come ha ammesso la Commissione, in un caso come quello di specie l’attore non potrebbe produrre elementi dimostrabili atti a delimitare con precisione i danni subiti solo nello Stato in cui è stata esperita l’azione. Tale circostanza indurrebbe il giudice di detto Stato ad imporre un risarcimento inferiore a quello per il danno che si è effettivamente concretizzato, oppure superiore ad esso, scavalcando così il criterio territoriale stabilito dalla Corte in casi analoghi. La Commissione ha ragione nel sostenere che l’applicazione della giurisprudenza Pinckney al caso di specie implicherebbe il serio rischio che il giudice competente oltrepassi i limiti della sua competenza.

43.      Inoltre, l’applicazione della menzionata giurisprudenza Pinckney alla presente causa contribuirebbe, a mio avviso, a creare incertezza giuridica per entrambe le parti del procedimento. L’attore non avrebbe alcuna certezza quanto all’esito di un processo in cui i criteri che delimitano la portata della competenza del giudice adito non sono dimostrabili. Il convenuto si troverebbe in una situazione altrettanto critica, essendo esposto ad una pluralità di controversie nei vari Stati membri in cui si sia verificato un danno «delocalizzato», oppure in un unico Stato ma senza alcuna certezza quanto alla portata della competenza di ciascun giudice. Ritengo che tale risultato sarebbe incompatibile con gli obiettivi generali del regolamento n. 44/2001, nonché con quelli specifici del foro speciale di cui all’articolo 5, punto 3.

44.      Infatti, come enunciato dal regolamento n. 44/2001 e dalla giurisprudenza della Corte, lo scopo dell’articolo 5, punto 3, è individuare un foro vicino ai fatti rilevanti della controversia (25). Tale vicinanza consente al giudice di esaminare con maggiori garanzie le domande dell’attore e gli argomenti difensivi del convenuto. Tuttavia, detta vicinanza viene meno quando i fatti, a causa della natura «delocalizzata» del danno, non possono essere dimostrati con gli ordinari mezzi di prova. Inoltre, tale dimostrazione sarebbe possibile solo per una parte del danno subito, il che priverebbe il giudice della visione di insieme del danno stesso e potrebbe rendere più difficile la valutazione globale del contesto della controversia di cui è investito. Scompare così il vantaggio offerto dalla vicinanza del giudice ai fatti di causa, e con esso l’effetto utile dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001.

45.      In tali circostanze, ritengo che, qualora si verifichino danni «delocalizzati» su Internet lesivi di diritti patrimoniali d’autore, l’opzione migliore consista nell’escludere la possibilità di adire i giudici dello Stato in cui si è concretizzato il danno e nel riservare la competenza, quanto meno quella fondata sull’articolo 5, punto 3, del menzionato regolamento, ai giudici dello Stato in cui si è determinato l’evento causale. Inoltre, questa opzione non esclude affatto il foro di cui all’articolo 2 del regolamento, in virtù del quale si potranno adire anche i giudici dello Stato membro in cui è domiciliato il convenuto. Anche se nella maggior parte dei casi i due criteri condurranno al medesimo foro (come nella fattispecie), non sarà sempre così.

46.      È evidente che, in un’ipotesi di comunicazione al pubblico in cui l’attività lesiva ha origine in uno Stato membro ed è chiaramente e incontestabilmente diretta verso un altro o altri Stati membri, si potrebbe valutare la possibilità di modulare o integrare la conclusione appena formulata (26). Tuttavia, come ho già rilevato al precedente paragrafo 32, tale ipotesi non ricorre nel caso sottopostoci dallo Handelsgericht Wien nel presente procedimento pregiudiziale, poiché non risulta che la convenuta abbia mai scelto di dirigere verso l’Austria la comunicazione all’origine della controversia. Pertanto, ritengo che non occorra pronunciarsi sul criterio di collegamento nel caso in cui l’attività sia diretta verso un altro o altri Stati membri.

47.      Di conseguenza, propongo alla Corte di dichiarare che, in circostanze come quelle della causa in esame, in cui l’attrice ha subito un danno «delocalizzato» tramite Internet, lesivo di un diritto patrimoniale d’autore, sono competenti, conformemente all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, i giudici del luogo in cui si sia verificato l’evento causale.

VI – Conclusione

48.      Propongo pertanto alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dallo Handelsgericht Wien nei seguenti termini:

«L’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in una controversia relativa alla violazione su Internet di diritti connessi ai diritti d’autore, dalla quale derivi un danno “delocalizzato” la cui collocazione territoriale non sia determinabile in base ad elementi di prova attendibili, sono competenti i giudici del luogo in cui si è verificato l’evento causale».


1 – Lingua originale: lo spagnolo.


2 – C‑170/12, EU:C:2013:635.


3 – Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001 (GU L 167, pag. 10).


4 – Regolamento del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).


5 – C‑509/09 e C‑161/10, EU:C:2011:685.


6 – Sentenza Shevill e a., C‑68/93, EU:C:1995:61.


7 – Sentenza Shevill e a. (EU:C:1995:61), punti da 30 a 33.


8 – Sentenza Shevill e a., (EU:C:1995:61), punti 30 e 31.


9 – Sentenza eDate Advertising e a., EU:C:2011:685, punto 48.


10 – La Corte lo ha espressamente escluso, in particolare, nella sentenza Pammer e Hotel Alpenhof (C‑585/08 e C‑144/09, EU:C:2010:740, punti da 69 a 75) e, nel caso dell’articolo 5, punto 3, lo ha limitato notevolmente, come nella sentenza eDate Advertising e a. (EU:C:2011:685), cit., punto 51.


11 – Tale era una delle ipotesi che ricorrevano nella causa eDate Advertising e a. (EU:C:2011:685), in quanto il ricorrente era domiciliato negli Stati Uniti, ma il suo centro di interessi era ubicato in Francia.


12 – C‑523/10, EU:C:2012:220.


13 – Sentenza Pinckney, EU:C:2013:635.


14 – Si veda, ad esempio, il caso della Cour de cassation francese (Com. 13 luglio 2010, n. 06-20-230), nonché il parere di autori quali Treppoz, E., «Croniques. Droit européen de la propriété intellectuelle», Revue Trimestrielle de Droit Européen, 4 2013.


15 – V. sentenza Pammer e Hotel Alpenhof, EU:C:2010:740.


16 – V., in particolare, paragrafi da 61 a 65 delle conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen nella causa Pinckney (EU:C:2013:400).


17 – C‑324/09, EU:C:2011:474, punto 65.


18 – C‑5/11, EU:C:2012:370, punto 27.


19 – C‑173/11, EU:C:2012:642, punto 39.


20 – Sentenza Pinckney, EU:C:2013:635, punto 42.


21 – V. De Miguel Asensio, P., «Tribunales competentes en materia de infracciones de derechos patrimoniales de autor cometidas a través de Internet», La Ley – Unión Europea, 11 2014, punto 5.


22 – V., in proposito, conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen nella causa Pinckney (EU:C:2013:400), paragrafi da 44 a 50.


23 – Sentenza Pinckney (EU:C:2013:635), punto 43. V., nel medesimo senso, sentenze Hi Hotel (C‑387/12, EU:C:2014:215, punto 39) e Coty Germany (C‑360/12, EU:C:2014:1318, punto 55).


24 – V. considerando 12 del regolamento n. 44/2001 nonché, tra le altre, sentenza Wintersteiger (EU:C:2012:220), punti 27 e 31.


25 – V. considerando 12 del regolamento n. 44/2001.


26 – Analogamente, ci si potrebbe chiedere altresì se la giurisprudenza Pinckney sia applicabile alla violazione transfrontaliera di un diritto morale d’autore. A tal riguardo v. Kur, A., in Conflict of Laws in Intellectual Property, The CLIP Principles and Commentary, Oxford, OUP, 2013, punto 2:203.C10.