Language of document : ECLI:EU:C:2007:626

Cause riunite C-11/06 e C-12/06

Rhiannon Morgan

contro

Bezirksregierung Köln

e

Iris Bucher

contro

Landrat des Kreises Düren

(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Verwaltungsgericht Aachen)

«Cittadinanza dell’Unione — Artt. 17 CE e 18 CE — Diniego di aiuti alla formazione ai cittadini di uno Stato membro che compiono studi in un altro Stato membro — Requisito della continuità tra gli studi seguiti in un altro Stato membro e quelli compiuti precedentemente, per un periodo di almeno un anno, presso un istituto di insegnamento situato nel territorio nazionale dello Stato membro d’origine»

Massime della sentenza

1.        Cittadinanza dell’Unione europea — Disposizioni del Trattato — Ambito di applicazione ratione personae

(Artt. 17 CE e 18 CE)

2.        Cittadinanza dell’Unione europea — Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri

(Artt. 17 CE e 18 CE)

1.        I cittadini di uno Stato membro che studiano in un altro Stato membro godono della cittadinanza dell’Unione ai termini dell’art. 17, n. 1, CE e possono dunque avvalersi, eventualmente anche nei confronti del loro Stato membro d’origine, dei diritti afferenti a tale status. Tra le fattispecie che rientrano nell’ambito di applicazione del diritto comunitario figurano quelle relative all’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato, in particolare quelle attinenti alla libertà di circolare e soggiornare nel territorio degli Stati membri, quale conferita dall’art. 18 CE.

(v. punti 22-23)

2.        Gli artt. 17 CE e 18 CE ostano ad un requisito secondo cui, per poter beneficiare degli aiuti alla formazione concessi per studi seguiti in uno Stato membro diverso da quello di cui gli studenti che ne fanno richiesta sono cittadini, tali studi debbano costituire la prosecuzione di una formazione seguita per un periodo di almeno un anno nel territorio dello Stato membro d’origine di tali studenti.

Infatti, il duplice obbligo di aver seguito una formazione per un periodo di almeno un anno in questo Stato membro e di continuare unicamente questa stessa formazione in un altro Stato membro, in considerazione degli inconvenienti personali, dei costi aggiuntivi nonché degli eventuali ritardi che esso comporta, è atto a dissuadere i cittadini dell’Unione dal lasciare lo Stato membro interessato per seguire studi in un altro Stato membro e avvalersi così della loro libertà di circolare e soggiornare in quest’ultimo, quale conferita dall’art. 18, n. 1, CE.

Un requisito del genere non può essere considerato proporzionato all’obiettivo di garantire che gli studenti interessati concludano velocemente i propri studi o di agevolare una scelta oculata della formazione che essi si propongono di seguire. L’intento di garantire che l’aiuto alla formazione sia accordato ai soli studenti meritevoli e che dimostrano la volontà di seguire e concludere i loro studi con successo e celermente potrebbe costituire uno scopo legittimo nell’ambito dell’organizzazione del detto sistema. Tuttavia, l’imposizione del requisito in questione, nei limiti in cui può avere la conseguenza, in pratica, di allungare la durata globale degli studi, appare incoerente con il detto obiettivo e, pertanto, inidonea a realizzarlo.

Inoltre, in linea di principio può essere legittimo per uno Stato membro concedere aiuti per la formazione solo agli studenti che abbiano dimostrato un certo grado di integrazione nella società dello Stato medesimo, al fine di evitare che la concessione di aiuti agli studenti che intendano seguire studi in altri Stati membri divenga un onere irragionevole, che potrebbe avere conseguenze sul livello globale degli aiuti che possono essere concessi da tale Stato. Il requisito della prima fase di studi in tale Stato membro privilegia tuttavia indebitamente un elemento che non è necessariamente rappresentativo del grado di integrazione nella società del detto Stato al momento della richiesta dell’aiuto. Siffatto requisito eccede così quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito e non può quindi essere considerato proporzionato.

Infine, la limitazione in oggetto non può essere considerata, di per sé, idonea o necessaria a garantire un’assenza di cumulo con aiuti dello stesso tipo ricevuti in un altro Stato membro.

(v. punti 18, 30, 35-36, 39, 43-44, 46, 50-51 e dispositivo)