Language of document : ECLI:EU:T:2010:536

SENTENZA DEL TRIBUNALE (giudice unico)

16 dicembre 2010 (*)

«Clausola compromissoria – Convenzione conclusa nell’ambito del sostegno ai progetti europei di iniziative svolte da organizzazioni non governative per il 2003 – Ricorso contro il presidente di un’associazione – Incompetenza – Inadempimento della convenzione – Rimborso delle somme anticipate»

Nella causa T‑259/09,

Commissione europea, rappresentata dalla sig.ra A.‑M. Rouchaud‑Joët e dal sig. N. Bambara, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. M. Moretto,

ricorrente,

contro

Arci Nuova Associazione, Comitato di Cagliari, con sede in Cagliari, rappresentata inizialmente dall’avv. S. Diana, successivamente dall’avv. P. Aureli,

e

Alberto Gessa, domiciliato in Cagliari,

convenuti,

avente ad oggetto un ricorso ai sensi dell’art. 238 CE, fondato su una clausola compromissoria e volto ad ottenere la condanna dell’Arci Nuova Associazione, Comitato di Cagliari, nonché, a titolo personale e in solido, del sig. Gessa a restituire un anticipo versato dalla Commissione, maggiorato degli interessi di mora, nell’ambito della convenzione 2003‑1550/001‑001,

IL TRIBUNALE (giudice unico),

giudice: sig. S. Papasavvas

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 settembre 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1        Il 6 agosto 2003 la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, concludeva con la Arci Nuova Associazione, Comitato di Cagliari (in prosieguo: il «beneficiario» o l’«Arci»), rappresentata dal suo presidente, il sig. Alberto Gessa, la convenzione 2003‑1550/001-001 (in prosieguo: la «convenzione») per realizzare l’azione denominata «ONG‑2003‑204-Cagliari-Arci‑L’Europa dei Migranti» (in prosieguo: l’«azione»).

2        Detta azione si proponeva di agevolare l’integrazione europea degli immigrati attraverso una serie di attività di carattere informativo e di documentazione, nelle lingue dei vari paesi di provenienza del pubblico di riferimento, sulle Istituzioni europee, sul processo decisionale e sulle tappe della costruzione e dell’allargamento europeo.

3        Ai sensi del suo art. I.8, la convenzione era disciplinata dalla legge belga.

4        Conformemente all’art. I.1.2 della convenzione, il beneficiario s’impegnava a fare tutto quanto necessario per realizzare, sotto la propria responsabilità, l’azione descritta nell’allegato I della convenzione.

5        L’art. I.2.2 della convenzione fissava la data di avviamento dell’azione al 15 aprile 2003 e la sua data di conclusione al 31 agosto 2004.

6        Ai termini degli artt. I.3.1 e I.3.2 della convenzione, l’importo totale dei costi ammissibili dell’azione sovvenzionata dalla Commissione corrispondeva al costo totale della stessa ed era stimato in EUR 52 750, conformemente al bilancio di previsione riprodotto nell’allegato II della medesima convenzione.

7        L’art. I.3.3 della convenzione prevedeva che la Commissione si accollasse un importo massimo di EUR 31 350, pari al 59,43% del totale dei costi ammissibili stimati.

8        Ai sensi dell’art. I.4.1 della convenzione, nei 45 giorni successivi alla data di sottoscrizione della stessa doveva essere versato al beneficiario un prefinanziamento di importo pari al 50% dell’importo menzionato all’art. I.3.3, vale a dire EUR 15 675. L’art. I.4.2 precisava che la domanda di pagamento del saldo avrebbe dovuto essere corredata dalle relazioni finali di esecuzione tecnica e finanziaria di cui all’art. II.15.4 della convenzione.

9        In forza dell’art. I.5, secondo comma, della convenzione, le relazioni di esecuzione tecnica e finanziaria e gli altri documenti di cui all’art. I.4 dovevano essere presentati nei due mesi successivi alla data di conclusione dell’azione, vale a dire entro il 31 ottobre 2004.

10      L’art. II.15.4, primo comma, della convenzione precisava che la domanda di pagamento del saldo presentata dal beneficiario doveva essere corredata, in particolare, da una relazione finale sulla realizzazione dell’azione (in prosieguo: la «relazione finale»), dal conto finanziario definitivo dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, strutturati secondo l’articolazione del bilancio di previsione, e dalla ricapitolazione completa delle entrate e delle spese relative all’azione.

11      A sua volta, il secondo comma del suddetto articolo precisava che i documenti a corredo della domanda di pagamento dovevano essere preparati rispettando le disposizioni previste a tale scopo all’art. I.5 e negli allegati. In particolare, l’allegato III della convenzione presentava un modello di rendiconto finanziario definitivo del progetto.

12      Ai sensi dell’art. II.15.4, terzo comma, della convenzione, ricevuti i documenti, la Commissione disponeva del termine di esame, già menzionato all’art. I.4, di 45 giorni per approvare gli stessi, o per chiedere al beneficiario documenti giustificativi od ogni altra informazione complementare che avesse ritenuto necessaria per poter approvare i documenti ricevuti, oppure per respingere i documenti ricevuti e chiedere che le venissero presentati nuovi documenti.

13      Conformemente all’art. II.18.1 della convenzione, laddove fossero stati versati al beneficiario importi non dovuti o qualora una procedura di recupero fosse apparsa giustificata in base alle condizioni della convenzione, il beneficiario s’impegnava a rimborsare tali importi alla Commissione.

14      L’art. II.18.2 della convenzione precisava che, in caso di mancato pagamento da parte del beneficiario alla data di scadenza stabilita dalla Commissione, quest’ultima avrebbe aggiunto agli importi dovuti interessi di mora al tasso indicato all’art. II.16.3, vale a dire al tasso applicato dalla Banca centrale europea (BCE) alle sue operazioni di rifinanziamento in euro maggiorato di 3,5 punti. Ai termini di quest’ultimo articolo, il tasso di riferimento per applicare la maggiorazione era quello, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, in vigore il primo giorno del mese nel quale scadeva il termine di pagamento.

 Fatti

15      Il 7 agosto 2003 la Commissione, in conformità a quanto stabilito all’art. I.4 della convenzione, versava al beneficiario, a titolo di prefinanziamento, la somma di EUR 15 675, equivalente al 50% del contributo concesso.

16      L’8 gennaio 2005 il beneficiario trasmetteva una relazione finale nonché una nota delle spese sostenute.

17      Il 13 novembre 2006 l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (in prosieguo: l’«Agenzia»), cui la Commissione aveva demandato la gestione del dossier relativo all’azione, comunicava al beneficiario che, sulla base della relazione finale e della documentazione allegata, il progetto non rispondeva alle condizioni previste per la concessione. L’Agenzia chiedeva, pertanto, al beneficiario il rimborso della somma di EUR 15 675, conformemente a quanto stabilito dalla convenzione. Lo informava altresì che, qualora avesse inteso contestare la sua decisione, avrebbe dovuto presentare osservazioni accompagnate da documenti probatori, dal rapporto finanziario eventualmente rivisto e da un indice dei documenti allegati. L’Agenzia chiariva, poi, che, senza giustificativi delle spese dichiarate, i relativi importi sarebbero stati considerati inammissibili. Infine, informava il beneficiario del fatto che, in mancanza di reazione da parte sua entro il termine di 45 giorni, sarebbe stata emessa una nota di addebito per il rimborso dell’importo in questione.

18      Il 12 aprile 2007, non avendo ricevuto osservazioni da parte del beneficiario, l’Agenzia inviava a quest’ultimo la nota di addebito n. 3240902801 con cui gli chiedeva la restituzione di EUR 15 675, con scadenza 19 maggio 2007, avvertendolo che, in caso di mancato pagamento, tale somma avrebbe prodotto interessi di mora conformemente a quanto stabilito all’art. II.16.3 della convenzione.

19      A seguito di un cambiamento di indirizzo del beneficiario, la nota di addebito gli veniva spedita una seconda volta; il beneficiario la riceveva il 24 aprile 2007.

20      Il 20 giugno 2007 la Commissione inviava al beneficiario un’intimazione di pagamento, che veniva tuttavia rispedita al mittente per compiuta giacenza il 4 agosto 2007.

21      Il 10 agosto 2007 la Commissione inviava al beneficiario un’ulteriore intimazione a pagare l’importo dovuto, maggiorato degli interessi di mora.

22      Non avendo il beneficiario provveduto al rimborso, la Commissione lo avvertiva, con lettera del 19 novembre 2007, che, in mancanza di pagamento immediato, avrebbe proceduto all’esecuzione forzata per il recupero di quanto dovuto in capitale e interessi di mora.

23      Il 1° febbraio 2008 il nuovo presidente dell’Arci inviava alla Commissione una lettera in cui evidenziava le difficoltà incontrate nel reperire la documentazione relativa all’azione a causa della situazione poco chiara lasciata dal suo predecessore. S’impegnava nondimeno a trasmettere il giorno stesso alla Commissione i giustificativi reperiti.

24      Il 4 aprile 2008 l’Agenzia informava il beneficiario di aver preso visione della lettera del 1° febbraio 2008 e delle fatture inviate a giustificazione delle spese sostenute per realizzare l’azione. Essa precisava che tale documentazione non offriva elementi nuovi quanto ai risultati dell’azione né conteneva una chiara ripartizione dei costi sostenuti per la sua realizzazione, come richiesto invece dall’allegato III della convenzione. Infine, l’Agenzia spiegava che le spese di personale sostenute dall’«Arci Cultura» non erano ammissibili al finanziamento, in quanto non previste nella domanda di sovvenzione.

25      Con lettere del 5 febbraio 2009, l’avvocato al quale la Commissione aveva conferito mandato a perseguire il pagamento di quanto dovuto indirizzava sia al beneficiario che al sig. Gessa un’intimazione a rimborsare la somma di EUR 15 675, maggiorata degli interessi di mora.

 Procedimento

26      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 luglio 2009 la Commissione ha proposto il presente ricorso.

27      L’Arci ha depositato il suo controricorso il 21 settembre 2009.

28      Il sig. Gessa non ha presentato controricorso nel termine assegnatogli. La Commissione ha pertanto chiesto al Tribunale, l’8 dicembre 2009, di accogliere le sue conclusioni, conformemente all’art. 122, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

29      Il 25 febbraio 2010 la Commissione ha depositato memoria di replica.

30      Siccome l’Arci non ha depositato controreplica nel termine assegnatole, il 12 aprile 2010 è stata chiusa la fase scritta del procedimento.

31      In applicazione delle disposizioni degli artt. 14, n. 2, e 51, n. 2, del suo regolamento di procedura, il Tribunale (Ottava Sezione), sentite le parti, ha deciso di attribuire la presente causa al giudice S. Papasavvas in qualità di giudice unico. Ha indi deciso di aprire la fase orale e chiesto alla Commissione e all’Arci di produrre determinati documenti. La Commissione ha ottemperato alla richiesta entro il termine impartito, mentre l’Arci ha comunicato di non essere in condizione di fornire detta documentazione.

32      La Commissione ha svolto le sue allegazioni e risposto ai quesiti formulati dal Tribunale durante l’udienza dell’8 settembre 2010, alla quale l’Arci non ha partecipato.

 Conclusioni delle parti

33      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        condannare l’Arci, nonché il sig. Gessa in via personale e in solido, a rimborsarle la somma di EUR 15 675, dovuta a titolo principale, maggiorata degli interessi di mora, al tasso del 7,32%, a far data dal 20 maggio 2007 e sino ad integrale rimborso dell’importo dovuto;

–        condannare l’Arci, nonché il sig. Gessa in via personale e in solido, alle spese.

34      L’Arci conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso nella parte che la riguarda;

–        condannare la Commissione alle spese.

 Sulla competenza del Tribunale a conoscere del ricorso nella parte in cui è diretto contro il sig. Gessa

 Argomenti della Commissione

35      Quanto alla responsabilità del sig. Gessa, la Commissione fa osservare che l’Arci è un’associazione non riconosciuta di diritto italiano con sede in Italia, cosicché il suo funzionamento è disciplinato dalla legge italiana. La Commissione osserva pure che, in quanto associazione non riconosciuta, l’Arci è priva di personalità giuridica e che, ai sensi dell’art. 38 del codice civile italiano, delle obbligazioni assunte da una tale associazione rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto della stessa. Ora, siccome il sig. Gessa ha sottoscritto la convenzione in nome e per conto dell’Arci e ha firmato e inviato alla Commissione la relazione conclusiva e la nota delle spese sostenute, sarebbe tenuto, in forza dell’art. 38 del codice civile italiano, a rispondere, in via personale e solidale, delle obbligazioni contratte dal beneficiario nei confronti della Commissione, inclusa l’obbligazione di rimborso dell’anticipo versato e di pagamento degli interessi di mora.

36      Interpellata dal Tribunale in udienza a tale riguardo, la Commissione ha sostenuto la ricevibilità del ricorso nella parte in cui è diretto contro il sig. Gessa.

 Giudizio del Tribunale

37      È necessario accertare anzitutto la competenza del Tribunale a conoscere della controversia nella parte in cui concerne il sig. Gessa, anch’egli destinatario delle conclusioni della Commissione.

38      Ebbene, occorre sottolineare che il Tribunale è competente a statuire in primo grado sulle azioni in materia contrattuale unicamente in base a una clausola compromissoria. Se così non fosse, la sua competenza si estenderebbe a controversie che esulano dalla sfera di cognizione ad esso tassativamente riservata dall’art. 240 CE (v., in tal senso, ordinanze del Tribunale 3 ottobre 1997, causa T‑186/96, Mutual Aid Administration Services/Commissione, Racc. pag. II‑1633, punto 47, e 12 dicembre 2005, causa T‑360/05, Natexis Banques Populaires/Robobat, non pubblicata nella Raccolta, punto 12).

39      La competenza degli organi giurisdizionali dell’Unione a conoscere di un contratto in forza di una clausola compromissoria deve essere valutata, secondo la giurisprudenza, alla sola luce dell’art. 238 CE e della stessa clausola (sentenza della Corte 8 aprile 1992, causa C‑209/90, Commissione/Feilhauer, Racc. pag. I‑2613, punto 13, e ordinanza del Tribunale 17 febbraio 2006, causa T‑449/04, Commissione/Trends e a., non pubblicata nella Raccolta, punto 29). Tale competenza costituisce una deroga al diritto ordinario e deve quindi essere interpretata in senso restrittivo (sentenza della Corte 18 dicembre 1986, causa 426/85, Commissione/Zoubek, Racc. pag. 4057, punto 11). Così, il Tribunale può statuire su un’azione contrattuale solo se le parti hanno manifestato l’intenzione di attribuirgli tale competenza (v., in tal senso, ordinanza Mutual Aid Administration Services/Commissione, cit., punto 46).

40      Peraltro, solo le parti di un contratto recante una clausola compromissoria possono essere parti di un procedimento introdotto ai sensi dell’art. 238 CE (ordinanza Commissione/Trends e a., cit., punto 30; v. anche, nel medesimo senso, sentenza della Corte 7 dicembre 1976, causa 23/76, Pellegrini/Commissione e Flexon‑Italia, Racc. pag. 1807, punto 31).

41      Nella fattispecie, in forza dell’art. I.8, secondo comma, della convenzione, il Tribunale è competente a conoscere delle controversie tra le parti aventi ad oggetto l’interpretazione o l’applicazione delle disposizioni della convenzione.

42      Ora, è pacifico che il sig. Gessa non è parte della convenzione, come la stessa Commissione ha riconosciuto in udienza. Egli si è infatti limitato a firmare la convenzione in nome e per conto dell’Arci, in qualità di suo presidente. D’altro canto, proprio la convenzione indica esplicitamente, nell’introduzione, di intercorrere tra la Commissione, da un lato, e l’Arci, dall’altro, senza punto menzionare come parte il sig. Gessa.

43      Ne consegue che il sig. Gessa non è parte contrattuale e che pertanto il Tribunale non è competente a pronunciarsi sulle domande della Commissione che si riferiscono a costui.

44      Non inficia tale conclusione il fatto che l’Arci sia un’associazione non riconosciuta di diritto italiano e che l’art. 38 del codice civile italiano preveda che le persone che hanno agito in nome e per conto di una tale associazione rispondano anch’esse, personalmente e in solido, delle obbligazioni dell’associazione. Infatti, l’art. 38 del codice civile italiano non può consentire di aggirare le norme di competenza fissate dall’art. 238 CE.

45      Risulta da quanto precede che il ricorso deve essere respinto nella parte in cui è diretto contro il sig. Gessa.

46      Occorre nondimeno osservare che, pure se, nella fattispecie, l’ambito di applicazione ristretto dell’art. 238 CE osta a che il Tribunale si pronunci su un’eventuale responsabilità personale e in solido del sig. Gessa ai sensi dell’art. 38 del codice civile italiano, tale incompetenza non vale ad escludere l’esistenza di siffatta solidarietà (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 8 gennaio 2008, causa T‑245/04, Commissione/Lior e a., non pubblicata nella Raccolta, punto 141), la quale potrà, quindi, essere accertata, all’occorrenza, dalla competente autorità giudiziaria nazionale.

 Sulla parte del ricorso diretta contro l’Arci

 Sul rimborso delle somme anticipate e la responsabilità dell’Arci

 Argomenti delle parti

47      Per quanto riguarda, in primo luogo, il rimborso delle somme anticipate, la Commissione ritiene che l’Arci non abbia ottemperato all’obbligo di presentare la documentazione prescritta dalla convenzione nelle forme ed entro i termini stabiliti. Infatti, da un lato, solo nel gennaio 2005 essa avrebbe inoltrato una relazione finale, dove riconosceva di essere stata costretta a ridimensionare drasticamente il progetto, ed un elenco delle spese imputate all’azione, elenco peraltro non conforme alle disposizioni dell’art. II.15.4 e dell’allegato III della convenzione. Dall’altro, l’Arci non avrebbe trasmesso i documenti giustificativi necessari a provare le spese dichiarate dopo che, con lettera del 13 novembre 2006, l’Agenzia l’aveva espressamente invitata a farlo, precisando altresì che, in difetto, i relativi importi sarebbero stati dichiarati inammissibili. Solo il 1° febbraio 2008, quindi al di là del termine stabilito nella lettera del 13 novembre 2006, l’Arci avrebbe fornito alcuni giustificativi, senza tuttavia presentare una chiara ripartizione delle spese dichiarate, quale prescritta dall’art. II.15.4 e dall’allegato III della convenzione.

48      La Commissione ritiene che la mancata trasmissione di una documentazione conforme a quanto stipulato nella convenzione e richiesto dalla Commissione medesima e dall’Agenzia non abbia consentito ai servizi competenti di valutare l’ammissibilità e la congruità delle spese imputate all’azione. Di conseguenza, l’Arci non avrebbe giustificato l’utilizzo dell’anticipo versato dalla Commissione, pari a EUR 15 675, e sarebbe quindi tenuta, ai sensi dell’art. II.18.1 della convenzione, a restituirlo.

49      La Commissione sottolinea, infine, che l’Arci ha riconosciuto di non aver realizzato l’azione come prevista nell’allegato I della convenzione.

50      Per quanto riguarda, in secondo luogo, la responsabilità dell’Arci, la Commissione fa valere che quest’ultima non può validamente sottrarsi all’obbligo di restituire l’anticipo ricevuto adducendo che la convenzione non la obbligherebbe.

51      La Commissione sostiene, infatti, innanzitutto, che la responsabilità delle associazioni non riconosciute è configurata dall’art. 38 del codice civile italiano come una responsabilità primaria alla quale si aggiungerebbe, con carattere accessorio, la responsabilità solidale di chi ha agito in nome e per conto dell’associazione. Così, in forza di detta disposizione, il terzo creditore potrebbe agire indistintamente tanto nei confronti dell’associazione e del suo patrimonio quanto nei confronti della persona che ha agito spendendone il nome.

52      La Commissione fa valere, poi, che la convenzione è valida e vincolante per l’Arci, essendo stata conclusa da persona dotata dei necessari poteri di rappresentanza. Infatti, da un lato, alla data della sottoscrizione il sig. Gessa rivestiva effettivamente la carica di presidente dell’Arci e, dall’altro, lo statuto di tale associazione conferisce al presidente i poteri di rappresentanza.

53      La Commissione aggiunge che, di norma, la rappresentanza legale di un’associazione non riconosciuta è conferita al suo presidente e comprende generalmente il potere di stipulare contratti in nome e per conto dell’associazione, salvo espressa pattuizione contraria. Ora, nessuna disposizione dello statuto dell’Arci esclude che il presidente abbia il potere di concludere contratti volti a garantire il finanziamento pubblico di progetti che rientrano nella sfera di attività dell’associazione, né riserva un tale potere al suo Consiglio territoriale. Non vi sarebbe nello statuto dell’Arci alcuna disposizione che subordini la conclusione di tali contratti ad una specifica delibera del suddetto Consiglio. Secondo la Commissione, la circostanza che detto organo sia competente a deliberare il programma di attività e a definire le modalità della loro realizzazione non implicherebbe che una tale delibera sia indispensabile.

54      La Commissione respinge altresì l’asserzione dell’Arci secondo cui gli organismi pubblici richiederebbero sempre una copia della delibera del Consiglio territoriale che attesti l’impegno dell’associazione. Invero, la possibilità per il terzo che contratta con un rappresentante dell’associazione di esigere che questi giustifichi i suoi poteri sarebbe, secondo la giurisprudenza, una mera facoltà e non un onere, sia per gli organismi pubblici sia per gli enti privati. Ne segue che la mancata richiesta di giustificazione dei poteri non sarebbe sufficiente ad impegnare la responsabilità del terzo.

55      In ogni caso, anche se il presidente dell’associazione, pur essendo abilitato ad esprimere la volontà negoziale dell’ente, avesse ecceduto i propri poteri stipulando una convenzione che avrebbe dovuto invece costituire oggetto di una previa delibera dell’organo competente, la Commissione sostiene, fondandosi sulla giurisprudenza italiana, che tale abuso di potere rileverebbe solamente all’interno dell’associazione e comporterebbe unicamente la responsabilità personale del rappresentante legale nei confronti di quest’ultima. Per contro, la convenzione resterebbe perfettamente valida ed impegnativa per l’Arci. Infine, non sarebbe pertinente la giurisprudenza italiana citata dall’Arci, giacché si riferisce all’ipotesi, differente rispetto al caso specifico, in cui il rappresentante non è abilitato a manifestare la volontà dell’associazione.

56      Da ultimo, ad abundantiam, la Commissione sottolinea che l’Arci ha ratificato l’operato del sig. Gessa con comportamenti attestanti la sua volontà di far propria la convenzione. Al riguardo si riferisce al fatto che l’anticipo è stato versato su un conto intestato all’Arci ed è stato accettato dall’Arci in sede di approvazione dei bilanci annuali. Dalla relazione finale risulta anche che gli atti di un convegno organizzato a Cagliari il 14 febbraio 2004 nel quadro del progetto sono stati pubblicati nel sito Internet curato dall’Arci e dedicato al progetto stesso. Inoltre, la partecipazione alla realizzazione del progetto, tra l’aprile del 2003 e l’agosto del 2004, non solo del presidente, ma anche di un consigliere e di numerosi membri dell’associazione, nonché l’invio, in nome e per conto dell’Arci, della relazione finale l’8 gennaio 2005 e della documentazione contabile il 1° febbraio 2008, sono fatti, secondo la Commissione, che indicano una chiara volontà dell’associazione di ratificare la convenzione.

57      Per quanto concerne la restituzione dell’anticipo, l’Arci non contesta gli argomenti della Commissione.

58      Per quanto concerne, invece, la propria responsabilità, l’Arci è dell’avviso che la convenzione non la impegni giuridicamente, bensì che solo il sig. Gessa, che agiva in difetto di rappresentanza, sia tenuto a darle esecuzione. Non esisterebbe alcun atto ascrivibile alla volontà dell’Arci che possa ritenersi sufficiente a determinarne la responsabilità. Infatti, secondo l’Arci, l’organo competente a deliberare il programma di attività e a definire le modalità della loro realizzazione è, conformemente all’art. 14 del suo statuto, il Consiglio territoriale, che dispone peraltro del potere decisionale in materia di bilancio. Pertanto la convenzione e le attività previste nell’azione sarebbero imputabili all’Arci solo qualora esistesse una delibera del Consiglio territoriale in tal senso. Ma una tale delibera mancherebbe. Nel libro delle delibere del Consiglio territoriale non sarebbe registrata alcuna delibera tale da impegnare l’Arci in qualsivoglia rapporto con la Commissione. Al contrario, dall’anno 2001 al 2006, non solo detto libro non sarebbe stato compilato e firmato in maniera regolare, ma neppure sarebbe stato convocato alcun Consiglio territoriale da parte dell’allora presidente Gessa. Solo nel dicembre 2006, dopo l’elezione di un nuovo presidente dell’Arci, il sig. Gessa avrebbe informato il Consiglio territoriale che la Commissione reclamava la restituzione delle somme di cui trattasi. Per questo l’Arci si sarebbe dichiarata ufficialmente estranea alla vicenda in oggetto, come verbalizzato nel libro delle delibere del suo Consiglio territoriale.

59      L’Arci sottolinea, inoltre, come dalla giurisprudenza italiana risulti che un’associazione risponde ex art. 38 del codice civile dell’operato di chi ha agito per essa solo se l’agente era effettivamente abilitato, altrimenti dell’obbligazione è responsabile unicamente quest’ultimo. Dalla giurisprudenza italiana emergerebbe pure che, siccome la responsabilità della persona che ha agito in nome e per conto di un’associazione non riconosciuta continua a sussistere anche dopo la cessazione del mandato, l’agente può essere convenuto in giudizio in via principale e diretta. È proprio quanto accadrebbe nel caso di specie, secondo l’Arci, perché, mentre sarebbe pacifica l’obbligazione di chi ha agito e sottoscritto l’obbligazione, l’associazione non riconosciuta in nome e per conto della quale costui dichiarava di agire potrebbe essere ritenuta coobbligata solo in presenza di una delibera del suo organo competente.

60      Infine, l’Arci asserisce che gli enti pubblici che stipulano convenzioni con le associazioni culturali richiedono sempre di allegare una copia della delibera del consiglio territoriale che dimostri come l’associazione si ritenga impegnata nella convenzione.

 Giudizio del Tribunale

61      Si deve ricordare che, ai sensi dell’art. 274 CE, la Commissione è vincolata dall’obbligo di buona e sana gestione finanziaria delle risorse comunitarie. Nel sistema di concessione dei contributi finanziari comunitari l’impiego di tali contributi è subordinato a regole che possono condurre alla restituzione parziale o totale di un contributo già concesso. Il beneficiario di un contributo finanziario la cui domanda è stata approvata dalla Commissione non acquisisce quindi, a questo titolo, alcun diritto definitivo al pagamento integrale del contributo qualora non rispetti le condizioni alle quali l’aiuto era subordinato (v. sentenza del Tribunale 22 maggio 2007, causa T‑500/04, Commissione/IIC, Racc. pag. II‑1443, punto 93 e giurisprudenza ivi citata).

62      Secondo un principio fondamentale che disciplina gli aiuti comunitari, la Comunità può sovvenzionare soltanto spese effettivamente sostenute. Pertanto, affinché la Commissione possa svolgere un ruolo di controllo, i beneficiari di tali contributi devono dimostrare l’effettiva esistenza dei costi imputati ai progetti sovvenzionati; la comunicazione di informazioni affidabili da parte di tali beneficiari è quindi indispensabile per il buon funzionamento del sistema di controllo e di prova instaurato per verificare l’adempimento delle condizioni di concessione dei contributi. Non è quindi sufficiente dimostrare che un progetto è stato realizzato per giustificare l’attribuzione di una sovvenzione specifica. Il beneficiario dell’aiuto deve altresì fornire la prova di aver sostenuto le spese dichiarate in conformità delle condizioni fissate per la concessione del contributo di cui trattasi, in quanto sono ammissibili al finanziamento soltanto le spese debitamente giustificate. L’obbligo di rispettare le condizioni finanziarie stabilite costituisce, esso stesso, uno dei suoi impegni essenziali e dunque rappresenta un presupposto dell’attribuzione del contributo finanziario comunitario (v. sentenza Commissione/IIC, cit., punto 94 e giurisprudenza ivi citata).

63      L’obbligo, previsto in un contratto di sovvenzione comunitaria, di consegnare alla Commissione, nelle forme ed entro i termini prescritti, la documentazione relativa alle spese che si affermano essere ammissibili al finanziamento ha carattere imperativo e l’esigenza di produrre tale documentazione nelle debite forme ha l’unico obiettivo di consentire alla Commissione di disporre dei dati necessari per verificare se i fondi comunitari siano stati utilizzati in conformità alle disposizioni contrattuali (v. sentenza Commissione/IIC, cit., punto 95 e giurisprudenza ivi citata).

64      Va infine rammentato che, ai termini dell’art. II.18.1 della convenzione, laddove fossero stati versati al beneficiario importi non dovuti o qualora una procedura di recupero fosse apparsa giustificata in base alle condizioni della convenzione, il beneficiario s’impegnava a rimborsare tali importi alla Commissione.

65      Nella fattispecie, in primo luogo, si deve constatare che, come ha notato la Commissione, il beneficiario ha trasmesso la relazione finale l’8 gennaio 2005, mentre il termine ultimo per la consegna era stato fissato, conformemente all’art. I.5 della convenzione, al 31 ottobre 2004. In secondo luogo, come la Commissione ha rilevato, la nota delle spese allegata al detto rapporto non rispettava le disposizioni dell’art. II.15.4 e dell’allegato III della convenzione, giacché non conteneva una ripartizione conforme al modello di rendiconto finanziario proposto nel detto allegato. In terzo luogo, come ha sottolineato sempre la Commissione, il beneficiario ha fornito i giustificativi delle spese dichiarate solo il 1° febbraio 2008, benché il termine ultimo per consegnare tali documenti fosse stato fissato anch’esso, in applicazione dell’art. I.5 della convenzione, al 31 ottobre 2004 e, con la lettera del 13 novembre 2006, l’Agenzia avesse accordato una proroga di 45 giorni proprio perché fosse prodotta detta documentazione. In quarto luogo, sempre come ha indicato la Commissione, nella lettera del 1° febbraio 2008 il beneficiario non ha prospettato una ripartizione delle spese conforme al modello di rendiconto finanziario di cui all’allegato III della convenzione. In quinto luogo, indicando, nella lettera dell’8 gennaio 2005, che il progetto era stato «drasticamente ridimensionato», il beneficiario ha riconosciuto, come ha sottolineato la Commissione, di non aver realizzato l’azione così come la prevedeva l’allegato I della convenzione, quantunque esso abbia asserito, nella medesima lettera, che «il progetto p[oteva] aver raggiunto i suoi obiettivi principali».

66      Occorre rilevare che l’Arci non contesta tali dichiarazioni, bensì indica, nel controricorso, di non aver nulla da eccepire contro le osservazioni formulate dalla Commissione nel ricorso riguardo agli elementi sui quali ha fondato la domanda di rimborso.

67      Tutto ciò considerato, è giocoforza constatare che il beneficiario ha violato i propri obblighi contrattuali.

68      Non rimette in discussione tale conclusione l’argomento dell’Arci secondo il quale la convenzione non la obbligherebbe giuridicamente.

69      Si deve ricordare, infatti, in primo luogo, che il sig. Gessa ha sottoscritto la convenzione in nome e per conto dell’Arci, quale suo presidente. Ora, risulta dall’art. 22 dello statuto allegato dall’Arci al controricorso che il presidente di detta associazione è il rappresentante legale del Consiglio territoriale dell’associazione. Il sig. Gessa aveva dunque la possibilità di sottoscrivere la convenzione in nome e per conto dell’Arci e di impegnarne la responsabilità giuridica. Al riguardo occorre precisare che, se è vero che la versione dello statuto fornita dall’Arci è datata 2005, le disposizioni di cui trattasi sono identiche a quelle, risalenti al 1996, che erano in vigore al momento della stipula della convenzione.

70      In secondo luogo, anche se il Consiglio territoriale dell’Arci è specificamente competente a discutere e ad approvare il programma delle attività dell’associazione nonché a definire le modalità della loro realizzazione e anche se possiede, inoltre, poteri di bilancio, nondimeno non risulta che sia necessaria una sua previa decisione per concludere un contratto come la convenzione. Infatti, in nessuna parte dello statuto dell’Arci è previsto l’obbligo di una tale decisione preliminare e la stessa Arci non invoca alcuna specifica disposizione statutaria al riguardo. L’Arci non può, dunque, fondatamente sostenere che, mancando una decisione del suo Consiglio territoriale, non sarebbe vincolata dalla convenzione sottoscritta dal suo presidente.

71      In tale contesto occorre rilevare che sono inconferenti gli argomenti dell’Arci secondo i quali, dal 2001 al 2006, il libro del Consiglio territoriale non sarebbe stato compilato e firmato con regolarità e il sig. Gessa non avrebbe convocato nessuna riunione del Consiglio suddetto. Infatti, tali circostanze sono puramente interne all’associazione e non hanno alcun nesso né con la capacità del sig. Gessa di agire in nome e per conto dell’Arci né con l’esecuzione della convenzione. Per gli stessi motivi occorre respingere in toto le allegazioni dell’Arci relative al modo di gestione del sig. Gessa.

72      Del pari, in merito all’allegazione secondo cui dal verbale di dicembre 2006, prodotto dall’Arci nel controricorso, risulterebbe che quest’ultima si riteneva estranea alla gestione del sig. Gessa, è giocoforza constatare che essa non fa nessun riferimento specifico alla convenzione, ma si limita a dar conto della dichiarazione del nuovo presidente dell’Arci, approvata all’unanimità dal direttivo dell’associazione, «di non rispondere in alcun modo delle pendenze economiche e legali derivanti dalla precedente gestione». Invero, tale dichiarazione generale e unilaterale non può bastare per ritenere l’Arci non vincolata giuridicamente dalla convenzione.

73      Quanto all’asserzione secondo cui gli organismi pubblici richiederebbero sempre una copia della delibera del Consiglio regionale che attesti l’impegno dell’associazione, si deve rilevare che l’Arci non produce nessun elemento che la suffraghi. In ogni caso, una simile circostanza, quand’anche dimostrata, non sarebbe idonea a rimettere in discussione l’esistenza o la portata degli obblighi regolarmente assunti in nome dell’associazione.

74      In terzo luogo, quanto alla giurisprudenza italiana secondo la quale può sorgere responsabilità dell’associazione solo se la persona che ha agito era effettivamente abilitata a farlo, è sufficiente ricordare che, nella fattispecie, il sig. Gessa, in quanto presidente dell’Arci, ne assicurava la rappresentanza legale, conformemente all’art. 22 del suo statuto.

75      In ogni caso, risulta da tale giurisprudenza che, quand’anche il presidente dell’Arci abbia agito al di fuori dei propri poteri, vale a dire senza la preventiva deliberazione dell’organo competente, l’obbligo assunto in nome e per conto dell’associazione sarebbe nondimeno vincolante per quest’ultima. Infatti, un eventuale abuso di potere del presidente rileverebbe solo all’interno dell’associazione. Il presidente sarebbe quindi personalmente responsabile nei confronti dell’associazione, ma la convenzione sarebbe valida e vincolante nei confronti della controparte (v., in tal senso, sentenza della Corte Suprema di Cassazione 11 ottobre 2006, n. 21749, punto 11).

76      Tenuto conto di tutto quanto precede e del fatto che la Commissione è tenuta a contribuire solo alle spese affrontate in conformità al contratto e debitamente giustificate (v. sentenza Commissione/IIC, cit., punto 99 e giurisprudenza ivi citata), si deve condannare l’Arci, in forza dell’art. II.18.1 della convenzione, a restituire alla Commissione l’anticipo ricevuto, pari a EUR 15 675.

 Sugli interessi di mora

 Argomenti delle parti

77      Quanto, in primo luogo, alla data di esigibilità degli interessi di mora, la Commissione ritiene di essere legittimata a reclamare tali interessi a partire dal 20 maggio 2007 e sino ad integrale rimborso dell’importo dovuto, conformemente alla nota di addebito del 12 aprile 2007.

78      Quanto, in secondo luogo, al tasso di interesse, la Commissione constata che, in conformità dell’art. II.16.3 della convenzione, si tratta di quello applicato dalla BCE alle sue operazioni di rifinanziamento in euro, pari al 3,82%, maggiorato di 3,5 punti.

79      Alla luce di ciò, la Commissione considera che la somma dovuta a titolo principale dovrà essere maggiorata degli interessi di mora al tasso del 7,32% a far data dal 20 maggio 2007 e sino ad integrale rimborso dell’importo dovuto.

80      L’Arci non contesta gli argomenti della Commissione.

 Giudizio del Tribunale

81      Occorre constatare che la nota di addebito emessa il 12 aprile 2007 indica che la scadenza del pagamento della somma dovuta era il 19 maggio 2007 e che a partire da tale data sarebbero stati applicabili maggiorazioni e interessi di mora.

82      Occorre constatare altresì che, ai termini dell’art. II.18.2 della convenzione, in caso di mancato pagamento da parte del beneficiario alla data di scadenza stabilita dalla Commissione, sono dovuti interessi di mora, in forza dell’art. II.16.3 della convenzione, al tasso applicato dalla BCE alle sue operazioni di rifinanziamento in euro maggiorato di 3,5 punti. Secondo quest’ultimo articolo, il tasso di riferimento per applicare la maggiorazione è quello, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, in vigore il primo giorno del mese nel quale scadeva il termine di pagamento.

83      Ebbene, al 1° maggio 2007 detto tasso era del 3,82% (GU 2007, C 99, pag. 7), sicché la maggiorazione deve essere, nella fattispecie, del 7,32% (3,82 + 3,5).

84      Risulta da quanto precede che occorre condannare l’Arci a restituire alla Commissione la somma di EUR 15 675, dovuta a titolo principale, maggiorata degli interessi di mora al tasso del 7,32% a partire dal 20 maggio 2007 e sino ad integrale pagamento del dovuto.

 Sulle spese

85      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

86      Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, l’Arci, rimasta sostanzialmente soccombente nel caso di specie, deve essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (giudice unico)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto nella parte in cui è diretto contro il sig. Alberto Gessa.

2)      L’Arci Nuova Associazione, Comitato di Cagliari, è condannata a restituire alla Commissione europea la somma di EUR 15 675, dovuta a titolo principale, maggiorata degli interessi di mora al tasso del 7,32% a partire dal 20 maggio 2007 e sino ad integrale pagamento del dovuto.

3)      L’Arci Nuova Associazione, Comitato di Cagliari, è condannata alle spese.

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 dicembre 2010.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.