Language of document : ECLI:EU:T:2013:538





Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 16 ottobre 2013 –
Vivendi / Commissione

(causa T‑432/10)

«Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercato francese della banda larga e dell’abbonamento telefonico – Decisione di rigetto di una denuncia – Assenza di interesse comunitario – Rilevanza dell’infrazione allegata per il funzionamento del mercato interno – Probabilità di poter accertare l’esistenza dell’infrazione allegata»

1.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Esame delle denunce – Valutazione dell’interesse comunitario all’istruzione di un procedimento – Criteri di valutazione – Potere discrezionale della Commissione – Obbligo di motivazione della decisione di archiviazione – Sindacato giurisdizionale (Artt. 101 TFUE, 102 TFUE, 105, § 1, TFUE e 296 TFUE; regolamento della Commissione n. 773/2004, art. 7, § 1) (v. punti 22-25, 27, 28, 33, 39, 68, 104-107, 126, 127)

2.                     Concorrenza – Ripartizione delle competenze tra la Commissione e le autorità nazionali per la concorrenza – Diritto della Commissione di prendere in considerazione la propria sorveglianza esercitata nell’ambito di un’altra procedura e le misure intraprese dalle autorità nazionali (Artt. 101 TFUE e 102 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 4 e 5) (v. punti 26, 44-47, 62, 76)

3.                     Ricorso di annullamento – Decisione della Commissione che necessita di una valutazione economica complessa – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Artt. 101 TFUE, 102 TFUE e 263 TFUE) (v. punto 66-70)

4.                     Concorrenza – Posizione dominante – Abuso – Effetto di compressione dei margini – Nozione – Criteri di valutazione (Art. 102 TFUE) (v. punti 109‑114)

5.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Diritti dei denuncianti – Accesso ai documenti – Portata (Artt. 101 TFUE e 102 TFUE; regolamento della Commissione n. 773/2004, artt. 7, § 1, e 8, § 1) (v. punti 132, 133, 138, 139)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2010) 4730 della Commissione, del 2 luglio 2010, con cui la Commissione europea ha respinto la denuncia proposta dalla ricorrente contro France Télécom per l’asserito abuso di posizione dominante sul mercato francese della banda larga e dell’abbonamento telefonico (caso COMP/C‑1/39.653 – Vivendi & Iliad/France Télécom).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Vivendi sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

Orange sopporterà le proprie spese.