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Ricorso proposto il 22 febbraio 2017 – Commissione europea / Repubblica ellenica

(Causa C-93/17)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouchagiar e B. Stromsky)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, non avendo adottato le misure di esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte il 28 giugno 2012, nella causa C-485/10 Commissione/Grecia, EU:C:2012:395, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in base alla suddetta sentenza e all’articolo 260, paragrafo 1, TFUE;

ordinare alla Repubblica ellenica di versare alla Commissione, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», una penalità di EUR 34.974 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza della Corte del 28 giugno 2012, causa C-485/10, per il periodo intercorrente dal giorno in cui verrà pronunciata la sentenza nella presente causa fino al giorno in cui sarà stata data esecuzione alla sentenza del 28 giugno 2012;

ordinare alla Repubblica ellenica di versare alla Commissione, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», una somma forfettaria, il cui importo risulta dalla moltiplicazione di una somma giornaliera pari a EUR 3.828 per il numero di giorni che saranno trascorsi dal giorno della pronuncia della sentenza del 28 giugno 2012 fino al giorno di regolarizzazione dell’infrazione o, in mancanza di regolarizzazione, fino al giorno in cui verrà pronunciata la sentenza nella presente causa.

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il 2 luglio 2008, la Commissione europea ha adottato la decisione 2009/610/CE sulle misure C 16/04 (ex NN 29/04, CP 71/02 e CP 133/05) cui la Grecia ha dato esecuzione in favore di Hellenic Shipyards. In predetta decisione, la Commissione ha ritenuto che fossero incompatibili con il mercato interno determinati aiuti di Stato in favore di Hellenic Shipyards e ha disposto il recupero dei medesimi unitamente agli interessi calcolati fino al momento in cui avrà luogo il recupero totale degli aiuti di Stato.

L’8 ottobre 2010, la Commissione ha promosso un ricorso dinanzi alla Corte per violazione dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE (causa C-485/10). Il 28 giugno 2012, la Corte ha dichiarato che, non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le misure necessarie ai fini dell’esecuzione della decisione della Commissione, e non avendo presentato alla Commissione, entro il termine impartito, le informazioni elencate all’articolo 19 di detta decisione, la Repubblica ellenica era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù degli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9, e da 11 a19 della decisione di cui trattasi.

Non avendo adottato le misure di esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte il 28 giugno 2012, la Repubblica ellenica ha violato gli obblighi derivanti dalla suddetta sentenza e dall’articolo 260, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

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