Language of document : ECLI:EU:C:2006:677

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

26 ottobre 2006 (*)

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 92/100/CEE – Diritti connessi al diritto d’autore in materia di proprietà intellettuale – Diritto di prestito pubblico – Mancato recepimento nel termine prescritto»

Nella causa C‑198/05,

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 4 maggio 2005,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. W. Wils e dalla sig.ra L. Pignataro, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I. M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dall’avv. M. Massella Ducci Teri, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. A. Borg Barthet e J. Malenovskỳ (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz‑Jarabo Colomer

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che, esentando dal diritto di prestito pubblico tutte le istituzioni aperte al pubblico ai sensi della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 1 e 5 di tale direttiva.

 Contesto normativo

 La normativa comunitaria

2        L’art. 1 della direttiva 92/100, rubricato «Oggetto dell’armonizzazione», così prevede:

«1.      Nell’osservanza delle disposizioni del presente capo, gli Stati membri riconoscono, fatto salvo l’articolo 5, il diritto di autorizzare o proibire il noleggio ed il prestito degli originali e delle copie di opere protette dal diritto d’autore e di altre realizzazioni indicate all’articolo 2, paragrafo 1.

2.      Ai sensi della presente direttiva per “noleggio” si intende la cessione in uso per un periodo limitato di tempo ai fini di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.

3.      Ai sensi della presente direttiva, per “prestito” si intende la cessione in uso, per un periodo limitato di tempo ma non ai fini di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto, quando il prestito viene effettuato da istituzioni aperte al pubblico.

4.      I diritti di cui al paragrafo 1 non si esauriscono con la vendita o la distribuzione, in qualsiasi forma, di originali o copie di opere tutelate dal diritto d’autore o di altre realizzazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1».

3        L’art. 5, nn. 1‑3, della medesima direttiva, rubricato «Deroghe al diritto esclusivo di prestito da parte di istituzioni pubbliche», dispone quanto segue:

«1.      Gli Stati membri possono derogare al diritto esclusivo previsto all’articolo 1 per il prestito da parte di istituzioni pubbliche, a condizione che almeno gli autori ricevano una remunerazione per tale prestito. Gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire tale remunerazione tenendo conto dei loro obiettivi di promozione culturale.

2.      Qualora gli Stati membri non applichino il diritto esclusivo di prestito di cui all’articolo 1 per quanto riguarda i fonogrammi, le pellicole ed i programmi per elaboratore, essi introducono, almeno per quanto riguarda gli autori, una remunerazione.

3.      Gli Stati membri possono esonerare alcune categorie di istituzioni dal pagamento della remunerazione di cui ai paragrafi 1 e 2.

(…)».

4        L’art. 15 della direttiva prevede che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa entro il 1° luglio 1994.

 La normativa nazionale

5        L’art. 69, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (GURI n. 166 del 16 luglio 1941), come modificata dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, recante attuazione della direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GURI n. 87 del 14 aprile 2003; in prosieguo: la «legge n. 633/41»), così stabilisce:

«Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione e ha ad oggetto esclusivamente:

(…)

b)      i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d’immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini».

 Fase precontenziosa

6        Con lettera del 24 aprile 2003, gli uffici della Commissione hanno inviato alle autorità italiane una richiesta di informazioni relativamente al recepimento degli artt. 1 e 5 della direttiva 92/100.

7        Tali autorità non hanno dato seguito alla domanda della Commissione nel termine previsto, ma hanno richiesto, con lettera del 15 ottobre 2003, un termine supplementare di un mese per rispondere.

8        La Commissione ha accolto tale richiesta con lettera del 13 novembre 2003. Non ha tuttavia ricevuto alcuna risposta.

9        La Commissione ha pertanto inviato alla Repubblica italiana, in data 19 dicembre 2003, una lettera di diffida.

10      Il 24 marzo 2004 la Commissione ha ricevuto per posta elettronica una richiesta di informazioni supplementari da parte delle autorità italiane relativamente all’applicazione del diritto di prestito pubblico nelle normative di altri Stati membri. La Commissione ha risposto in data 21 aprile 2004.

11      Non avendo tuttavia ottenuto nessun’altra informazione da parte delle autorità italiane, la Commissione ha emanato, in data 9 luglio 2004, un parere motivato con cui ha invitato tali autorità a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi allo stesso entro un termine di due mesi dal suo ricevimento.

12      Nella loro risposta del 4 ottobre 2004 le autorità italiane hanno affermato che il Ministro per i Beni e le Attività Culturali avrebbe in futuro proposto l’adozione di un provvedimento normativo conforme alla direttiva 92/100.

13      Non avendo ricevuto alcun altro elemento informativo che le permettesse di concludere che i provvedimenti necessari per recepire la citata direttiva erano stati definitivamente assunti, la Commissione ha deciso di introdurre il presente ricorso.

 Sul ricorso

14      La Commissione rimprovera alla Repubblica italiana di avere esentato dall’obbligo di remunerazione previsto dall’art. 5, nn. 1 e 2, della direttiva 92/100, in base all’art. 69, primo comma, della legge n. 633/41, tutte le istituzioni per il prestito pubblico, sebbene l’art. 5, n. 3, della direttiva limiti la possibilità di prevedere tale esenzione soltanto per alcune categorie di istituzioni.

15      Nel loro controricorso le autorità italiane, che non contestano l’argomento della Commissione, si limitano a sostenere che, in seguito alle contestazioni della Commissione, si è aperto un ampio dibattito dinanzi al Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore, al termine del quale il governo italiano ha deciso di presentare prossimamente in Parlamento un disegno di legge per modificare l’art. 69 della legge n. 633/41.

16      Si deve in proposito ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata sulla base della situazione dello Stato membro allo scadere del termine fissato nel parere motivato (v., in particolare, sentenze 30 gennaio 2002, causa C‑103/00, Commissione/Grecia, Racc. pag. I‑1147, punto 23, e 30 maggio 2002, causa C‑323/01, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑4711, punto 8).

17      Ai sensi del suo art. 5, n. 3, la direttiva 92/100 permette agli Stati membri di derogare, per il prestito pubblico, all’obbligo generale di remunerazione degli autori previsto nei nn. 1 e 2 dello stesso articolo. Orbene, le disposizioni di una direttiva che derogano ad un principio generale sancito dalla direttiva stessa devono essere interpretate restrittivamente (v., in particolare, sentenza 6 luglio 2006, causa C‑53/05, Commissione/Portogallo, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 22 e giurisprudenza ivi citata). Non è dunque possibile esentare tutte le categorie di istituzioni per il prestito pubblico: possono essere esentate soltanto alcune di esse.

18      La normativa italiana esenta però dal citato obbligo di remunerazione tutte le biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici. Come ha affermato la Commissione, senza essere contestata dalla Repubblica italiana, la normativa italiana esenta di fatto tutte le categorie di istituzioni per il prestito pubblico.

19      Tale esenzione per tutte le categorie di istituzioni per il prestito pubblico eccede dunque i limiti previsti dall’art. 5, n. 3, della direttiva. La Repubblica italiana è pertanto venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 1 e 5 della citata direttiva.

20      Si deve dunque dichiarare fondato il ricorso proposto dalla Commissione.

21      Alla luce delle considerazioni svolte si deve dichiarare che, avendo esentato dal diritto di prestito pubblico tutte le categorie di istituzioni per il prestito pubblico ai sensi della direttiva 92/100, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 1 e 5 di tale direttiva.

 Sulle spese

22      Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara e statuisce:

1)      Avendo esentato dal diritto di prestito pubblico tutte le categorie di istituzioni per il prestito pubblico ai sensi della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 1 e 5 di tale direttiva.

2)      La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Firme


* Lingua processuale: l'italiano.