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Impugnazione proposta il 30 settembre 2011 dalla società Thyssen Krupp AG avverso la sentenza del Tribunale 13 luglio 2011, cause riunite T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 e T-154/07, Thyssen Krupp Liften Ascenseurs e a./ Commissione

(Causa C-506/11 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Thyssen Krupp AG (rappresentanti: avv.ti M. Klinsmann e S. Thomas)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 13 luglio 2011 nelle cause riunite T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 e T-154/07, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs e a./Commissione, in toto nella parte in cui il ricorso è stato respinto nonché nella parte riguardante la ricorrente;

in subordine, ridurre ulteriormente, in misura ragionevole, l'ammenda inflitta alla ricorrente all'art. 2 della decisione impugnata, decisione della Commissione europea 21 febbraio 2007;

parimenti in via di subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci nuovamente;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente deduce l'incompetenza della Commissione, la violazione di forme sostanziali, la violazione del Trattato CE ovvero del Trattato FUE nonché delle norme giuridiche emanate ai fini dell'attuazione di detti Trattati, nonché lo sviamento di potere e la violazione di diritti fondamentali, formulando a tal fine, complessivamente, sette motivi di ricorso:

In primo luogo, la ricorrente contesta al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto laddove ha confermato la competenza della Commissione all'avvio del procedimento. A suo giudizio, l'infrazione locale contestata non presenta alcuna rilevanza sul piano interstatale, ed il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare nulla la decisione della Commissione in considerazione dell'inapplicabilità dell'art. 101 TFUE (ex art. 81 CE). Anche volendo riconoscere l'applicabilità dell'art. 101 TFUE, il Tribunale avrebbe dovuto tener conto del fatto che il sistema di competenze parallele creato dal regolamento n. 1/2003 1 a seguito della comunicazione relativa alla cooperazione in seno alla rete delle autorità in materia di concorrenza osterebbe, in ogni caso, alla competenza della Commissione. Infine, il Tribunale avrebbe ignorato il fatto che l'avvio a posteriori del procedimento da parte della Commissione costituirebbe violazione del principio di legalità delle sanzioni sancito dai diritti fondamentali.

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe ignorato la sussistenza di una violazione del principio del non bis in idem, in quanto la Commissione non avrebbe tenuto conto dell'esistenza di decisioni di clemenza a favore della ricorrente pronunciate dalle autorità nazionali in materia di concorrenza prima dell'avvio del procedimento.

In terzo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto laddove ha confermato la decisione della Commissione di considerare la ricorrente congiuntamente e solidalmente responsabile per la condotta delle proprie controllate. Risulterebbe provato che la ricorrente non ha partecipato alle infrazioni. L'imputazione della condotta di un terzo sul fondamento dell'erronea presunzione della responsabilità dell'unità economica sarebbe contraria al principio generale di diritto penale della personalità della responsabilità, del principio del beneficio del dubbio e del diritto ad un equo processo.

In quarto luogo, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto ignorando che la conferma della responsabilità congiunta e solidale della ricorrente risulterebbe contraria al principio della personalità della responsabilità. In subordine, la ricorrente deduce che il Tribunale è incorso in un errore di diritto laddove ha confermato la decisione della Commissione, considerato che essa ricorrente non detiene una quota sufficiente di capitale delle proprie controllate per potersi presumere la sua responsabilità e che, a tal riguardo, la sentenza del Tribunale risulta viziata da carenza di motivazione.

In quinto luogo, la ricorrente deduce che il Tribunale non ha rispettato, nella propria sentenza, l'obbligo legale di controllo ad esso incombente, non avendo verificato, se non in misura insufficiente, il carattere sproporzionato dell'importo di base, del moltiplicatore di dissuasione e dell'irrogazione di ammende multiple per infrazioni parallele, nonché la mancata presa in considerazione della collaborazione della ricorrente da parte della Commissione e che, in tal modo, sarebbe stato violato il diritto fondamentale ad un equo processo nonché la garanzia di tutela giurisdizionale che tale diritto implica. In ogni caso, la sentenza sarebbe viziata da carenza di motivazione nella parte in cui è stata confermata l'irrogazione di ammende multiple, cosa che si discosta dalla prassi decisionale della Commissione.

In sesto luogo, per quanto attiene all'importo di base fissato per la violazione riguardante la Germania, la ricorrente invoca la violazione del principio di proporzionalità e del principio di parità di trattamento, in quanto tale importo non prenderebbe solo in considerazione il fatturato realizzato con i prodotti di cui trattasi, laddove motivi imperativi osterebbero a tale modo di procedere. A tal riguardo, il Tribunale avrebbe motivato la propria decisione in maniera diversa e corretta per quanto riguarda la Schindler, comportandosi invece diversamente nei confronti della ricorrente, con conseguente violazione di diritto nei confronti della medesima.

In settimo luogo, la ricorrente deduce che l'importo di base sarebbe stato fissato erroneamente con riguardo all'ammenda relativa al mercato olandese, il cui volume sarebbe stato preso in considerazione interamente, sebbene solo scarsamente interessato dall'intesa de qua.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).