Language of document : ECLI:EU:C:2007:341

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

14 giugno 2007 (*)

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali – Fauna e flora selvatiche – Caccia al lupo»

Nella causa C‑342/05,

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 14 settembre 2005,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. M. van Beek e I. Koskinen, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica di Finlandia, rappresentata dalla sig.ra E. Bygglin, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann, J. Makarczyk, L. Bay Larsen (relatore) e J.‑C. Bonichot, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 novembre 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che, avendo autorizzato la caccia al lupo senza rispettare i motivi di deroga sanciti all’art. 16, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva habitat»), la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 12, n. 1, e 16, n. 1, di tale direttiva.

 Contesto normativo

 La direttiva habitat

2        Ai sensi dell’art. 12, n. 1, della direttiva habitat:

«Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all’allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:

a)      qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell’ambiente naturale;

(…)».

3        L’allegato IV della direttiva habitat è intitolato «Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa». Detto allegato IV, lett. a), come modificato dall’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea [GU 1994, C 241, pag. 21, e GU 1995, L 1, pag. 1; in prosieguo: l’«allegato IV, lett. a)»], cita le seguenti specie: «Canis lupus (tranne le popolazioni finlandesi all’interno della zona di gestione del patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della legge finlandese n. 848/90, del 14 settembre 1990, sulla gestione del patrimonio rangifero)».

4        L’art. 16, n. 1, della direttiva prevede quanto segue:

«A condizione che non esista un’altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b):

a)      per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;

b)      per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;

c)      nell’interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente;

(…)».

5        Lo stato di conservazione delle specie viene così definito all’art. 1, lett. i), della direttiva habitat:

«i)      Stato di conservazione di una specie: l’effetto della somma dei fattori che, influendo sulla specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l’importanza delle sue popolazioni nel territorio di cui all’articolo 2;

Lo “stato di conservazione” è considerato “soddisfacente” quando

–        i dati relativi all’andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene,

–        l’area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile

ed

–        esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine».

 La normativa finlandese

6        Dal fascicolo presentato alla Corte risulta che gli artt. 12 e 16 della direttiva habitat sono stati trasposti pressoché alla lettera nella normativa finlandese sulla caccia.

7        Tuttavia, per quanto riguarda l’autorizzazione all’abbattimento dei lupi, sono previste discipline particolari. La caccia al lupo è autorizzata caso per caso dal distretto venatorio competente. Le soglie regionali massime di caccia, vale a dire il numero massimo di lupi che possono essere cacciati nei singoli distretti durante la stagione della caccia che va dal 1° novembre al 31 marzo, vengono invece fissate dal Ministero per l’Agricoltura e le Foreste. Dette soglie sono fissate in modo tale che non sia minacciata l’esistenza della popolazione dei lupi presente nei singoli distretti. Si tiene conto di tutte le conoscenze relative alla mortalità di tali animali, in particolare di quella dovuta a incidenti stradali o alle attività umane.

8        I distretti venatori devono verificare, per autorizzare la caccia, se ricorrono le condizioni di cui all’art. 16, n. 1, della direttiva habitat, che è stata trasposta nell’ordinamento nazionale. D’altro canto, quando una soglia regionale massima di caccia viene raggiunta, il suo superamento è possibile solo alle condizioni di cui all’art. 16, n. 1, e necessita di una speciale autorizzazione ministeriale.

9        Inoltre, se le forze di polizia, in situazioni eccezionali, possono abbattere animali, esse possono farlo solo nel rispetto delle condizioni richiamate al punto 8 della presente sentenza.

 Procedimento precontenzioso

10      La Commissione ha avviato il procedimento per inadempimento inviando una lettera di diffida alla Repubblica di Finlandia in data 10 aprile 2001. Dopo la risposta del detto Stato con lettera del 6 luglio 2001, la Commissione ha emesso, il 26 giugno 2002, un parere motivato. Nel detto parere motivato si asseriva che, dato che in Finlandia lo stato di conservazione del lupo non era soddisfacente, che altre soluzioni potevano essere adottate e che le licenze di caccia erano rilasciate senza che fosse stabilito un rapporto con gli individui all’origine di gravi danni, la caccia al lupo, come autorizzata, non soddisfaceva le condizioni stabilite all’art. 16, n. 1, della direttiva habitat. La Repubblica di Finlandia ha risposto a detto parere motivato con lettera del 28 agosto 2002.

11      Considerando, ciononostante, che l’inadempimento contestato persisteva, la Commissione ha proposto, il 14 settembre 2005, il presente ricorso.

 Sul ricorso

 Argomenti delle parti

12      La Commissione rileva anzitutto che, in Finlandia, il lupo costituisce una specie in pericolo e che, di conseguenza, lo stato di conservazione di quest’ultima non può essere considerato soddisfacente in tale Stato membro.

13      La Commissione sostiene poi che la prassi seguita in Finlandia, consistente nell’autorizzare la caccia in via preventiva, è in contrasto con l’art. 16, n. 1, della direttiva habitat. Infatti, quando si prevede che con buona probabilità un lupo provochi gravi danni, questi ultimi potrebbero essere generalmente evitati in modo diverso dall’abbattimento preventivo. Potrebbe essere previsto l’uso di repellenti, di sostanze odoranti, di recinti elettrici o altri mezzi, il ricovero del bestiame o dei cani durante la notte, addirittura il risarcimento dei danni provocati. Quando le licenze di caccia sono rilasciate in via preventiva, sarebbe poco probabile che gli abbattimenti riguardino i lupi che provocano gravi danni. Dette licenze di caccia sono, ad ogni modo, rilasciate dalle autorità finlandesi senza che sia debitamente accertato un rapporto con gli individui che provocano tali danni. Stanti tali premesse, la caccia non rappresenterebbe un rimedio molto efficace per prevenire i detti danni.

14      La Commissione, infine, fa valere che le soglie territoriali annuali fissate anticipatamente dal Ministero per l’Agricoltura e le Foreste per un periodo limitato non si giustificano, poiché le deroghe al regime di rigorosa tutela devono essere valutate indipendentemente dal periodo interessato e previste distintamente per quanto riguarda le singole licenze di caccia, in conformità all’art. 16, n. 1, della direttiva habitat. Peraltro, la prassi delle autorità finlandesi condurrebbe ad una situazione nella quale i lupi possono essere legalmente abbattuti anche qualora la soglia massima definita dal Ministero per l’Agricoltura e le Foreste sia ampiamente superata. Così, in particolare durante la stagione 2003‑2004, mentre la soglia massima sarebbe stata fissata ad otto lupi, sarebbero state inoltre concesse undici licenze in deroga e due licenze rilasciate dalla polizia. In definitiva, durante detta stagione sarebbero stati abbattuti dodici lupi.

15      La Commissione conclude che, dato lo stato di conservazione insoddisfacente del lupo in Finlandia, data la possibilità di adottare altre soluzioni e dato che le licenze di caccia sono rilasciate senza che sia adeguatamente accertato un rapporto con gli individui che provocano gravi danni, la caccia al lupo è autorizzata in Finlandia in misura tale da violare le condizioni enunciate all’art. 16, n. 1, della direttiva habitat.

16      Il governo finlandese fa valere che la caccia al lupo necessita di una licenza che può essere ottenuta dietro richiesta scritta e motivata, diretta al distretto venatorio locale, nella quale sia indicato il territorio e il numero di animali considerati. Tale distretto, disponendo di conoscenze adeguate relative all’area di pertinenza, verificherebbe se la caccia osta al mantenimento di un livello di conservazione soddisfacente della specie, se è possibile adottare un’altra soluzione valida e se sono rispettate le condizioni in materia di deroga previste all’art. 16, n. 1, della direttiva habitat.

17      Inoltre, le decisioni sul rilascio delle licenze di caccia sarebbero anche prese in funzione della soglia massima regionale relativa agli esemplari che possono essere cacciati nei singoli distretti venatori, che è fissata dal Ministero per l’Agricoltura e le Foreste e corrisponde alla quantità di esemplari che possono essere biologicamente soppressi senza compromettere la sopravvivenza delle relative popolazioni. Non si tratterebbe dunque di quote da raggiungere o da esaurire.

18      Il governo finlandese sostiene che la propria prassi non ostacola il mantenimento in Finlandia di uno stato di conservazione soddisfacente della popolazione dei lupi. Infatti, quest’ultima si sarebbe accresciuta in maniera considerevole nel corso degli ultimi anni. Lo stesso varrebbe per l’area geografica di popolamento. Del resto, i dati relativi all’andamento della specie interessata indicherebbero che quest’ultima costituisce ancora, e può costituire a lungo termine, un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene.

19      Quanto alla condizione relativa all’inesistenza di «un’altra soluzione valida», il detto governo fa valere che numerosi mezzi diversi sono nei limiti del possibile utilizzati, singolarmente o in combinazione, per prevenire o ridurre i danni provocati dai lupi. In ogni caso, i distretti venatori considererebbero ogni altra soluzione valida prima di rilasciare una licenza di caccia. Tuttavia, il governo finlandese insiste, a questo proposito, sul fatto che le soluzioni sostitutive alle quali la Commissione si riferisce nella fattispecie non sono adeguate ad ogni singolo caso.

20      Secondo detto governo e contrariamente a quanto sostiene la Commissione, l’art. 16, n. 1, della direttiva habitat non vieta di derogare al regime di rigorosa tutela per prevenire gravi danni. Sarebbe anche inesatto affermare che le decisioni con cui le autorità nazionali competenti rilasciano licenze di caccia al lupo non implicano l’identificazione dei lupi che provocano gravi danni. Tali decisioni, infatti, determinerebbero in modo preciso le aree geografiche corrispondenti a tali licenze e in cui vivono i lupi che provocano detti danni. Tuttavia, dato che il lupo è un animale che vive in muta, le licenze di caccia non possono sempre identificare l’esemplare o gli esemplari che occasionano danni. Nondimeno, quando sono conosciuti, gli individui in questione appartenenti ad una muta formerebbero oggetto delle licenze di caccia rilasciate. Peraltro, quando l’animale interessato si sposta da solo, la licenza di caccia potrebbe anche riguardarlo singolarmente.

 Giudizio della Corte

21      Come giustamente rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 16 delle sue conclusioni, con il presente ricorso la Commissione non contesta né la normativa finlandese, né singoli casi di abbattimento di lupi, bensì la prassi amministrativa delle autorità finlandesi in materia di caccia al lupo.

22      Orbene, anche se la normativa nazionale vigente è, di per sé, compatibile con il diritto comunitario, un inadempimento può derivare dall’esistenza di una prassi amministrativa in contrasto con tale diritto (v. sentenza 27 aprile 2006, causa C‑441/02, Commissione/Germania, Racc. pag. I‑3449, punto 47).

23      Emerge, a questo proposito, da una giurisprudenza costante che, nell’ambito di un procedimento di inadempimento, la Commissione ha l’obbligo di dimostrare l’esistenza dell’inadempimento contestato e fornire alla Corte gli elementi necessari alla verifica, da parte di quest’ultima, dell’esistenza di tale inadempimento, senza potersi basare su alcuna presunzione (v., segnatamente, sentenze 6 novembre 2003, causa C‑434/01, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I‑13239, punto 21, e Commissione/Germania, cit., punto 48).

24      Quindi, nell’ambito del presente ricorso, spetta alla Commissione dimostrare che la prassi seguita in Finlandia viola il regime di rigorosa tutela del lupo in quanto specie figurante nell’allegato IV, lett. a), di cui all’art. 12, n. 1, della direttiva habitat, per il fatto che le deroghe a tale regime non sono concesse nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 16, n. 1, di questa direttiva (v., in tal senso, sentenza Commissione/Regno Unito, cit., punto 22).

25      Poiché ques’ultima disposizione prevede un regime di eccezione che deve essere oggetto di interpretazione restrittiva e deve far gravare l’onere di provare la sussistenza delle condizioni richieste, per ciascuna deroga, sull’autorità che decide in merito, gli Stati membri sono tenuti a garantire che qualsiasi intervento riguardante le specie protette sia autorizzato solo in base a decisioni contenenti una motivazione precisa e adeguata riferentesi ai motivi, alle condizioni e alle prescrizioni di cui all’art. 16, n. 1, della direttiva habitat (v., in tal senso, sentenza 8 giugno 2006, causa C‑60/05, WWF Italia e a., Racc. pag. I‑5083, punto 34).

26      Nella fattispecie, è pacifico che:

–        le autorità finlandesi autorizzano ogni anno, in misura limitata, la caccia al lupo in via di deroga;

–        ai termini della relazione del 2000, relativa ai pericoli gravanti sulle specie in Finlandia, pubblicata nel 2001 dal Ministero per l’Ambiente e dal Centro finlandese per l’Ambiente [Pertti Rassi, Aulikki Alanen, Tiina Kanerva ja Ilpo Mannerkoski: (toim.): Suomen lajien uhanalaisuus 2000. Uhanalaisten lajien II seurantaryhmä. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki 2001], il lupo è annoverato tra le specie in pericolo in Finlandia;

–        nella detta relazione è riportato che il numero di individui capaci di riprodursi è inferiore a 50, valore che rappresenta il limite al di sotto del quale esiste un serio pericolo di estinzione;

–        ai sensi del punto 7.2 del piano di gestione della popolazione dei lupi, pubblicato nel 2005 dal Ministero per l’Agricoltura e le Foreste (in prosieguo: il «piano di gestione»), si può stimare che la Finlandia dovrebbe annoverare 20 coppie riproduttrici per garantire a lungo termine la conservazione della popolazione dei lupi come componente vitale dei propri habitat naturali;

–        per quanto riguarda gli anni 2001‑2004, il numero di coppie riproduttrici era stimato, secondo il punto 2.1.5 del piano di gestione, rispettivamente a 11, 12, 13 e 16.

27      Risulta dunque che, alla luce del criterio enunciato all’art. 1, lett. i), primo trattino, della direttiva habitat, lo stato di conservazione del lupo in Finlandia, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, non era soddisfacente.

28      Orbene, l’art. 16, n. 1, di detta direttiva fa dello stato di conservazione soddisfacente delle popolazioni delle specie interessate nella loro area di ripartizione naturale un presupposto necessario per la concessione delle deroghe da esso previste (v. sentenza 10 maggio 2007, causa C‑508/04, Commissione/Austria, Racc. pag. I‑3787, punto 115).

29      Detto ciò, il rilascio di tali deroghe rimarrebbe possibile eccezionalmente quando è debitamente accertato che esse non sono tali da peggiorare lo stato di conservazione non soddisfacente di dette popolazioni o da impedire il riassestamento, in condizioni di conservazione soddisfacente, delle popolazioni stesse. Infatti, in conformità alle osservazioni formulate dalla Commissione, in particolare ai punti 47‑51 della sezione III del proprio documento di orientamento sulla rigorosa tutela delle specie animali di interesse comunitario prevista dalla direttiva habitat (Guidance document on the strict protection of animal species of Community interest provided by the «Habitats» Directive 92/43/EEC, versione definitiva, febbraio 2007), non si può escludere che l’abbattimento di un numero limitato di esemplari sia senza incidenza sull’obiettivo di cui all’art. 16, n. 1, della direttiva habitat, consistente nel mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente la popolazione dei lupi nella sua area di ripartizione naturale. Una deroga del genere sarebbe pertanto neutra per la specie interessata.

30      Emerge dalle due decisioni di rilascio di licenze di caccia al lupo, adottate dalle autorità finlandesi prima che la Commissione inviasse la lettera di diffida alla Repubblica di Finlandia e prodotte dalla Commissione dinanzi alla Corte, che dette autorità hanno autorizzato, in entrambi i casi, la caccia ad un numero determinato di lupi in un’area geografica ben delimitata ma senza fondarsi su una valutazione dello stato di conservazione della specie, senza fornire alcuna motivazione precisa e adeguata quanto all’assenza di altre soluzioni valide e senza identificare precisamente i lupi autori di gravi danni che potevano essere abbattuti.

31      Orbene, tali decisioni, che, da una parte, non si fondano su una valutazione dell’impatto relativo all’abbattimento dei lupi da esse autorizzato sul mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della popolazione di detta specie nella sua area di ripartizione naturale e che, dall’altra, non contengono una motivazione precisa e adeguata quanto all’assenza di altre soluzioni valide, risultano in contrasto con l’art. 16, n. 1, della direttiva habitat.

32      Occorre tuttavia ricordare che, come risulta dal punto 21 della presente sentenza, la Commissione, con il presente ricorso, non intende denunciare casi concreti, ma contesta la prassi amministrativa delle autorità finlandesi in materia di caccia al lupo.

33      La Corte, a tale proposito, ha dichiarato che, se un comportamento di uno Stato consistente in una prassi amministrativa in contrasto con gli obblighi del diritto comunitario può essere idoneo a costituire un inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, occorre che tale prassi amministrativa presenti un certo grado di costanza e di generalità (v., segnatamente, sentenza Commissione/Germania, cit., punto 50).

34      Inoltre, come risulta da una giurisprudenza costante, l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v., segnatamente, sentenza 26 aprile 2005, causa C‑494/01, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I‑3331, punto 29).

35      In questo caso, la Commissione non ha prodotto nessuna delle decisioni relative al rilascio di licenze di caccia al lupo che le autorità finlandesi hanno adottato dopo le decisioni richiamate al punto 30 della presente sentenza, ad eccezione di due decisioni del 2006, alle quali la Commissione fa riferimento per mettere in evidenza i progressi in materia compiuti nel frattempo dalle autorità finlandesi.

36      Per il resto, la Commissione, che non ha mai invocato, nell’ambito del presente procedimento, una mancanza di leale cooperazione da parte di dette autorità riguardo alla comunicazione delle decisioni vertenti sul rilascio di licenze di caccia, non ha presentato alla Corte alcuna decisione di questo tipo risalente al periodo corrispondente alla fine del procedimento precontenzioso e idonea a fornire alla Corte gli elementi necessari alla verifica della fondatezza delle censure sollevate.

37      Occorre per di più ricordare che, come rilevato al punto 26 della presente sentenza, il numero di coppie riproduttrici è aumentato da 11 a 16 durante il periodo corrispondente agli anni 2001‑2004. Non si contesta, inoltre, che, durante il medesimo periodo, il numero totale dei lupi presenti sul territorio finlandese è passato da una forcella di 110‑130 esemplari ad una forcella di 185‑200 esemplari.

38      Questi dati, pur non essendo concludenti in sé, sono, ad ogni modo, idonei a dimostrare che malgrado la caccia al lupo autorizzata in via derogatoria in Finlandia, lo stato di conservazione della specie interessata è sostanzialmente e costantemente migliorato in tale Stato membro durante il periodo compreso tra il procedimento precontenzioso e larga parte del periodo precedente la proposizione del presente ricorso.

39      La Commissione, quindi, non ha fornito elementi di prova sufficienti quanto all’esistenza di una prassi amministrativa delle autorità finlandesi consistente nel rilasciare licenze di caccia al lupo senza fondarsi su una valutazione dello stato di conservazione della specie o senza fornire una motivazione precisa e adeguata dell’assenza di altre valide soluzioni.

40      Per quanto attiene alla censura della Commissione relativa al fatto che le licenze di caccia sono rilasciate in via preventiva o, ad ogni modo, senza che sia debitamente accertato un rapporto con gli individui che provocano gravi danni, occorre constatare che, così come è stato rilevato anche dall’avvocato generale al paragrafo 29 delle sue conclusioni, l’art. 16, n. 1, della direttiva habitat non richiede il verificarsi di gravi danni preliminarmente all’adozione di misure derogatorie.

41      Tuttavia, è vero che il governo finlandese riconosce che, essendo il lupo un animale che generalmente vive in muta, le licenze di caccia non possono sempre individuare l’individuo o gli individui che provocano gravi danni.

42      Anche se non può essere escluso a priori che il fatto di autorizzare l’abbattimento di uno o più individui di una muta di lupi, di cui alcuni esemplari provocano o sono in grado di provocare danni del genere, possa prevenire, eliminare o ridurre questi ultimi, è giocoforza constatare che gli elementi agli atti non sono idonei a confermare questa tesi.

43      Occorre constatare a tale proposito che, come indicato al punto 5.4.5 del piano di gestione, secondo una determinata opinione, una caccia ininterrotta indurrebbe il lupo a diffidare dell’uomo e contribuirebbe, pertanto, a limitare i danni, mentre, secondo un’altra opinione, la caccia ai lupi appartenenti a mute provocherebbe un incremento dei danni. È, peraltro, precisato che pochi studi biologici sono disponibili su questo tema.

44      Stanti tali premesse, deve essere accolta la censura della Commissione relativa al fatto che le licenze di caccia sono rilasciate in via preventiva.

45      Quanto alla circostanza secondo la quale le decisioni di rilascio dei permessi di caccia al lupo sono anche assoggettate ad una soglia massima regionale di esemplari che possono essere abbattuti nei singoli distretti venatori, essa non può essere ritenuta in contrasto con l’art. 16, n. 1, della direttiva habitat. Detta soglia, infatti, che è determinata in funzione della quantità di esemplari che possono essere eliminati senza compromettere la conservazione della specie in questione, definisce, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 33 delle sue conclusioni, solo i limiti entro cui i distretti venatori possono rilasciare le licenze di caccia, qualora sussistano anche i presupposti di cui all’art. 16, n. 1, della direttiva habitat.

46      Considerando in particolare quanto indicato al punto 8 della presente sentenza, la circostanza secondo la quale, durante la stagione 2003‑2004, la soglia in questione è stata in realtà superata, non può, in quanto tale, essere sufficiente a dimostrare che le autorità finlandesi hanno rilasciato licenze di caccia in misura tale da poter nuocere al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle popolazioni di lupi nella loro area di ripartizione naturale.

47      Risulta da quanto precede che, autorizzando la caccia al lupo in via preventiva, senza che sia accertata la sua idoneità a prevenire gravi danni ai sensi dell’art. 16, n. 1, lett. b), della direttiva habitat, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 12, n. 1, e 16, n. 1, lett. b), di detta direttiva e che per il resto occorre respingere il ricorso della Commissione.

 Sulle spese

48      Ai sensi dell’art. 69, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura, in particolare se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

49      Nella fattispecie, poiché sono risultate rispettivamente soccombenti su uno o più capi, si deve disporre che ciascuna di esse sopporti le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

1)      Autorizzando la caccia al lupo in via preventiva, senza che sia accertata la sua idoneità a prevenire gravi danni ai sensi dell’art. 16, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali nonché della flora e della fauna selvatiche, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 12, n. 1, e 16, n. 1, lett. b), di detta direttiva.

2)      Per il resto, il ricorso è respinto.

3)      La Commissione delle Comunità europee e la Repubblica di Finlandia sopporteranno ciascuna le proprie spese.

Firme


* Lingua processuale: il finlandese.