Language of document : ECLI:EU:T:2011:588

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

12 ottobre 2011 (*)

«Concorrenza – Concentrazioni – Mercato belga dell’energia – Decisione che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune – Impegni presi durante la prima fase di esame – Decisione che nega il rinvio parziale dell’esame di una concentrazione alle autorità nazionali – Ricorso di annullamento – Associazione di consumatori – Interesse ad agire – Mancato avvio del procedimento di controllo approfondito – Diritti procedurali – Irricevibilità»

Nella causa T‑224/10,

Association belge des consommateurs test‑achats ASBL, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata dagli avv.ti A. Fratini e F. Filpo,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dal sig. N. Khan, dalla sig.ra A. Antoniadis e dal sig. R. Sauer, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Électricité de France (EDF), con sede in Parigi (Francia), rappresentata inizialmente dagli avv.ti C. Lazarus, A. Amsellem e A. Fontanille, successivamente dagli avv.ti Lazarus e A. Creus Carreras,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda di annullamento delle decisioni della Commissione 12 novembre 2009, C (2009) 9059 e C (2009) 8954, l’una che dichiara la compatibilità con il mercato comune di una concentrazione (Caso COMP/M.5549 – EDF/Segebel) in base al regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1), e l’altra che respinge la domanda delle autorità belghe competenti di rinvio parziale del suddetto caso conformemente all’art. 9 di tale regolamento,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto dai sigg. E. Moavero Milanesi (relatore), presidente, N. Wahl e S. Soldevila Fragoso, giudici,

cancelliere: sig. N. Rosner, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 maggio 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        La ricorrente, l’Association belge des consommateurs test‑achats ASBL, è un’associazione senza scopo di lucro il cui principale obiettivo è la tutela degli interessi dei consumatori, in particolare in Belgio. Essa è indipendente dalle autorità pubbliche ed è finanziata dai suoi membri tramite contributi. Con circa 350 000 membri individuali, è la più grande associazione di consumatori in Belgio.

2        Nel giugno 2009 la ricorrente ha appreso che l’Électricité de France (in prosieguo: l’«EDF») aveva annunciato la propria intenzione di acquisire il controllo esclusivo della Segebel SA (in prosieguo: la «concentrazione controversa»), una società holding il cui solo attivo era una partecipazione del 51% nella SPE SA, il secondo più grande operatore di energia elettrica in Belgio dopo l’operatore storico Electrabel SA, controllato dalla GDF Suez SA. All’epoca dei fatti controversi, lo Stato francese deteneva l’84,6% delle azioni dell’EDF. Per quanto riguarda la GDF Suez, il medesimo Stato deteneva una partecipazione minoritaria del 35,91%. Tali partecipazioni erano gestite dall’Agence de participations de l’État (Agenzia francese delle partecipazioni statali), tramite due direzioni distinte.

3        Il 23 giugno 2009 la ricorrente ha inviato una lettera alla Commissione delle Comunità europee per esprimere le proprie preoccupazioni in merito alla concentrazione controversa (in prosieguo: la «lettera del 23 giugno 2009»). In tale occasione, essa ha invitato la Commissione ad analizzare le conseguenze asseritamente nefaste della presenza dello Stato francese nell’azionariato dell’EDF e della GDF Suez sulla concorrenza, in particolare sui mercati del gas e dell’elettricità belgi. Peraltro, la ricorrente ha indicato che, poiché la concentrazione controversa aveva un impatto su prodotti o servizi destinati ai consumatori finali, essa desiderava essere sentita a norma dell’art. 11, lett. c), del regolamento (CE) della Commissione 7 aprile 2004, n. 802, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 133, pag. 1).

4        Il 20 luglio 2009 la Commissione ha risposto alla ricorrente che le sue osservazioni sarebbero state prese in considerazione nell’ambito dell’analisi della concentrazione controversa, qualora quest’ultima fosse stata considerata una concentrazione di dimensione comunitaria.

5        Il 23 settembre 2009 l’EDF ha notificato alla Commissione la concentrazione controversa, conformemente al regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1). Il successivo 30 settembre è stato pubblicato un avviso di notifica (in prosieguo: l’«avviso di notifica») sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU C 235, pag. 26), in cui si invitavano i terzi interessati a presentare le proprie osservazioni. La ricorrente non ha reagito a tale avviso.

6        Il 14 ottobre 2009 l’Autorité belge de concurrence (Autorità belga garante della concorrenza) ha depositato presso la Commissione una domanda di rinvio parziale della concentrazione controversa, ai sensi dell’art. 9, n. 3, lett. b), del regolamento n. 139/2004, alla luce del mercato belga dell’elettricità (in prosieguo: la «domanda di rinvio»).

7        La Commissione ha proceduto ad un’analisi della concentrazione controversa inviando questionari a clienti, concorrenti, fornitori ed associazioni professionali nonché alla Commission de régulation de l’électricité et du gaz (Commissione belga per la regolamentazione dell’energia elettrica e del gas; in prosieguo: la «CREG»). Peraltro, gli impegni proposti dall’EDF il 23 ottobre 2009 sono stati sottoposti al test di mercato nell’ambito della consultazione di 20 parti diverse, in particolare di taluni produttori e fornitori di elettricità della CREG e dell’Autorité belge de concurrence.

8        Il 12 novembre 2009 la Commissione ha adottato, da un lato, la decisione C (2009) 8954 (caso COMP/M.5549 – EDF/Segebel) (in prosieguo: la «decisione di negato rinvio»), con cui ha respinto la domanda delle autorità belghe competenti di rinvio parziale del suddetto caso e, dall’altro, la decisione C (2009) 9059 (caso COMP/M.5549 – EDF/Segebel) (in prosieguo: la «decisione di autorizzazione»), con cui ha dichiarato la concentrazione controversa compatibile con il mercato comune. La decisione di autorizzazione è stata adottata sulla base dell’art. 6, nn. 1, lett. b), e 2, del regolamento n. 139/2004. Infatti, a seguito degli impegni proposti dall’EDF, come modificati, la Commissione ha ritenuto che la concentrazione controversa non suscitasse più seri dubbi per quanto riguardava la sua compatibilità con il mercato comune e potesse quindi essere autorizzata nell’ambito della fase del procedimento di controllo delle concentrazioni disciplinato dalle suddette disposizioni (in prosieguo: la «fase I»), senza avviare il procedimento previsto dall’art. 6, n. 1, lett. c), del medesimo regolamento (in prosieguo: la «fase II»).

9        Nella decisione di autorizzazione, la Commissione ha ritenuto che solamente taluni mercati dell’elettricità e del gas in Belgio, in Francia e nei Paesi Bassi fossero interessati dalla concentrazione controversa. Per quanto riguarda i mercati belgi, si trattava, in primo luogo, del mercato della produzione, della vendita all’ingrosso e della commercializzazione dell’elettricità (punti 15‑117), in secondo luogo, del mercato dei servizi di bilanciamento e dei servizi ausiliari (punti 118‑130) e, in terzo luogo, del mercato al dettaglio della fornitura ai piccoli e grandi clienti industriali (punti 131‑152). Dato che solamente la SPE, ma non l’EDF, era attiva sul mercato della fornitura di elettricità e di gas ai clienti residenziali, tale mercato non è stato considerato coinvolto (punti 11 e 139).

10      Quanto agli eventuali effetti unilaterali della concentrazione controversa, la decisione di autorizzazione rileva che, prima dell’operazione notificata, l’EDF aveva iniziato a sviluppare, in Belgio, due siti per costruirvi unità di produzione con turbina a gas a ciclo combinato, senza tuttavia che le decisioni finali di investimento a tale riguardo fossero ancora state adottate, ed aveva inoltre cercato di lanciare vari progetti allo scopo di avere accesso ad una capacità di generazione (punti 43‑45). Poiché l’EDF disponeva solamente di una capacità operativa limitata, peraltro vincolata contrattualmente fino al 2015, non esisteva dunque una sovrapposizione significativa tra il mercato della produzione e quello della vendita all’ingrosso in termini di capacità attuale di generazione (punto 62). Tuttavia, dato che la SPE conduceva già diversi progetti di sviluppo della capacità di produzione, la decisione di autorizzazione menziona seri dubbi quanto all’interesse dell’entità derivante dalla concentrazione controversa a proseguire lo sviluppo dei due siti citati (punti 63 e 116); tali dubbi sono stati dissipati dagli impegni offerti dall’EDF, come modificati (punti 206‑246).

11      Quanto agli eventuali effetti coordinati, nella decisione di autorizzazione si prendono in considerazione, in particolare, gli argomenti dedotti dall’Autorité belge de concurrence relativi al fatto che la partecipazione dello Stato francese nell’EDF e nella GDF Suez creerebbe un rischio di coordinamento tra quest’ultima e l’entità derivante dalla concentrazione controversa. In essa si giunge tuttavia alla conclusione che l’EDF può essere considerata un’impresa dotata di potere di decisione autonomo rispetto alla GDF Suez e, quindi, una concorrente effettiva di quest’ultima (punti 89‑99).

12      Nella decisione di negato rinvio, che si basa su una valutazione concorrenziale analoga a quella della decisione di autorizzazione, la Commissione osserva che le condizioni di rinvio enunciate all’art. 9, n. 2, lett. a), del regolamento n. 139/2004 sono soddisfatte. Tuttavia, la Commissione ritiene di restare l’autorità più idonea ad esaminare la concentrazione controversa, dato che, in primo luogo, ha sviluppato nel corso degli ultimi anni una considerevole esperienza sui mercati belgi dell’elettricità e, in secondo luogo, le preoccupazioni relative alla concorrenza, evidenziate dall’Autorité belge de concurrence, vanno oltre i mercati belgi e rendono quindi necessaria un’analisi transnazionale, per la quale la suddetta autorità non dispone di mezzi di indagine sufficienti. Peraltro, il rinvio comporterebbe il rischio che la concentrazione controversa debba essere approvata senza possibilità di imporre condizioni, a causa dell’applicazione del diritto belga della concorrenza (punti 260‑263).

 Procedimento e conclusioni delle parti

13      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 maggio 2010, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

14      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 settembre 2010, l’EDF ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione. L’istanza di intervento è stata notificata alle parti ai sensi dell’art. 116, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, le quali non hanno sollevato obiezioni.

15      Con ordinanza 17 novembre 2010, il presidente della Sesta Sezione del Tribunale ha accolto tale istanza di intervento.

16      Il 6 gennaio 2011 l’interveniente ha depositato la propria memoria di intervento, sulla quale la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni scritte entro il termine impartito, mentre la Commissione ha rinunciato a tale facoltà.

17      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Sesta Sezione) ha deciso di avviare la fase orale.

18      Con lettera del 25 marzo 2011, a titolo delle misure di organizzazione del procedimento previste all’art. 64 del regolamento di procedura, il Tribunale ha chiesto alla Commissione di depositare certi documenti e le ha posto taluni quesiti, invitandola a rispondere per iscritto. La Commissione ha dato seguito a tali misure di organizzazione del procedimento entro i termini impartiti.

19      Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza dell’11 maggio 2011.

20      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione di autorizzazione e la decisione di negato rinvio;

–        condannare la Commissione e l’interveniente alle spese.

21      La Commissione e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

22      A sostegno del suo ricorso relativo alla decisione di autorizzazione, la ricorrente deduce tre motivi, attinenti, il primo, alla violazione dell’obbligo di motivazione, alla violazione dell’art. 6, n. 2, del regolamento n. 139/2004 ed all’errore manifesto di valutazione, con riferimento alla valutazione da parte della Commissione dei nessi strutturali tra l’EDF e la GDF Suez, il secondo, alla violazione della medesima disposizione a causa della negazione del diritto della ricorrente a partecipare al procedimento, il terzo, alla violazione della suddetta disposizione nonché all’errore manifesto di valutazione derivante dal mancato avvio della fase II.

23      Quanto alla decisione di negato rinvio, la ricorrente deduce, in sostanza, un motivo vertente sulla violazione dell’art. 9, n. 3, del regolamento n. 139/2004.

24      Senza sollevare eccezioni con atto separato sulla base dell’art. 114 del regolamento di procedura, la Commissione eccepisce l’irricevibilità del presente ricorso, in quanto diretto all’annullamento sia della decisione di autorizzazione, sia della decisione di negato rinvio.

 Sulla domanda di annullamento della decisione di autorizzazione

25      La Commissione sostiene che la ricorrente non è legittimata ad agire contro la decisione di autorizzazione, che non la riguarderebbe né direttamente né individualmente.

26      Secondo la Commissione, la ricorrente, oltre a non soddisfare le condizioni di ricevibilità definite dalla giurisprudenza derivante dalla sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione (Racc. pag. 195), non rientra nella categoria delle persone indicate dall’art. 18, n. 4, del regolamento n. 139/2004 le quali possono essere sentite dalla Commissione, e persino devono esserlo se ne fanno domanda. Pertanto, la ricorrente non disporrebbe di diritti procedurali che la Commissione avrebbe violato per non aver avviato la fase II, la quale, in ogni caso, non consentirebbe ai terzi un livello di partecipazione al procedimento più elevato di quello previsto nell’ambito della fase I.

 Osservazioni preliminari

27      Occorre ricordare che, secondo l’art. 263, quarto comma, TFUE, una persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro una decisione presa nei confronti di un altro soggetto soltanto se tale decisione la riguarda direttamente e individualmente. Tuttavia, dalla giurisprudenza emerge che, per le decisioni della Commissione relative alla compatibilità di una concentrazione con il mercato comune, la legittimazione ad agire dei terzi interessati da una concentrazione deve essere valutata in modo differente a seconda che questi ultimi, da un lato, lamentino vizi che incidono sulla sostanza di dette decisioni (in prosieguo: la «prima categoria») ovvero, dall’altro, sostengano che la Commissione ha violato diritti procedurali ad essi riconosciuti dagli atti del diritto dell’Unione europea che disciplinano il controllo delle concentrazioni (in prosieguo: la «seconda categoria»).

28      Quanto alla prima categoria, la semplice circostanza che una decisione possa influire sulla situazione giuridica di un ricorrente non è sufficiente a far ritenere che egli disponga della legittimazione ad agire (sentenze del Tribunale 27 aprile 1995, causa T‑96/92, CCE de la Société générale des grandes sources e a./Commissione, Racc. pag. II‑1213, punto 26, e causa T‑12/93, CCE de Vittel e a./Commissione, Racc. pag. II‑1247, punto 36). Per quanto riguarda, più in particolare, l’incidenza individuale, è necessario, secondo la formula ricavata dalla sentenza Plaumann/Commissione, cit. (Racc. pag. 220) che la decisione in questione colpisca detto ricorrente a causa di determinate qualità sue particolari, ovvero di una situazione di fatto che lo caratterizzi rispetto a chiunque altro e lo identifichi alla stessa stregua dei destinatari.

29      Quanto alla seconda categoria, di norma, quando un regolamento conferisce diritti procedurali a terzi, questi ultimi devono disporre di un mezzo d’impugnazione a tutela dei propri interessi legittimi. Per quanto riguarda in modo specifico il contenzioso concernente le persone fisiche o giuridiche, si deve rilevare, in particolare, che il diritto di taluni terzi ad essere regolarmente sentiti, a loro richiesta, nel corso di un procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione, può, in linea di massima, essere sancito dal giudice dell’Unione solamente al momento del controllo della regolarità della decisione definitiva della Commissione. Pertanto, anche qualora tale decisione, in sostanza, non riguardi individualmente e/o direttamente il ricorrente, quest’ultimo deve tuttavia vedersi riconosciuta la legittimazione ad agire avverso la suddetta decisione, allo scopo preciso di verificare se le garanzie procedurali alle quali aveva diritto siano state disattese. Il Tribunale potrebbe annullare tale decisione per inosservanza delle forme sostanziali solo se dovesse accertare una violazione di siffatte garanzie, atta a pregiudicare il diritto del ricorrente di far utilmente valere, qualora ne abbia fatto domanda, la propria posizione nel corso del suddetto procedimento amministrativo. In mancanza di una simile violazione sostanziale dei diritti procedurali del ricorrente, la sola circostanza che quest’ultimo abbia lamentato dinanzi al giudice dell’Unione la violazione di tali diritti nel corso del procedimento amministrativo non può comportare la ricevibilità del ricorso in quanto fondato su motivi di inosservanza di norme sostanziali (v., in tal senso e per analogia, sentenze CCE de la Société générale des grandes sources e a./Commissione, cit., punto 46, e CCE de Vittel e a./Commissione, cit., punto 59).

30      Ne consegue che un ricorso proposto da un ricorrente che non rientra nella prima categoria può essere dichiarato ricevibile unicamente nella misura in cui sia volto ad ottenere la tutela delle garanzie procedurali riconosciutegli nel corso del procedimento amministrativo; spetta al Tribunale verificare, nel merito, se la decisione impugnata non tenga conto di tali garanzie (v., in tal senso, sentenze CCE de la Société générale des grandes sources e a./Commissione, cit., punto 47, e CCE de Vittel e a./Commissione, cit., punto 60).

31      Peraltro, occorre osservare che tale distinzione ricorda quella spesso applicata nel contenzioso relativo alle norme del Trattato in materia di aiuti di Stato, anch’esso rientrante nel diritto della concorrenza dell’Unione e quindi atto a fornire esempi giurisprudenziali pertinenti, fatti salvi gli adattamenti eventualmente necessari nella trasposizione di tali esempi al contenzioso in materia di controllo delle concentrazioni. Secondo costante giurisprudenza, se il ricorrente mette in discussione la fondatezza della decisione con cui la Commissione ha valutato la compatibilità di un aiuto con il mercato interno, il semplice fatto che egli possa essere considerato come «interessato» ai sensi dell’art. 108, n. 2, TFUE e che sia quindi beneficiario di talune garanzie procedurali non può bastare a far ammettere la ricevibilità del suo ricorso, ma egli deve provare di disporre di uno status particolare ai sensi della citata sentenza Plaumann/Commissione. Qualora, invece, la Commissione rilevi, con una decisione adottata sulla base del n. 3 dello stesso articolo, la compatibilità di un aiuto con il mercato interno, i suddetti interessati possono ottenere il rispetto delle loro garanzie procedurali solamente ove abbiano la possibilità di contestare detta decisione dinanzi al giudice dell’Unione. Per tali motivi, quest’ultimo dichiara ricevibile un ricorso diretto all’annullamento di una simile decisione, proposto da un interessato ai sensi dell’art. 108, n. 2, TFUE, qualora l’autore di tale ricorso intenda, con la sua proposizione, far rispettare i diritti procedurali che gli derivano da quest’ultima disposizione (v., in tal senso, sentenza della Corte 9 luglio 2009, causa C‑319/07 P, 3F/Commissione, Racc. pag. I‑5963, punti 30, 31 e 34 e la giurisprudenza ivi citata).

 Sulla ricevibilità del ricorso contro la decisione di autorizzazione nella parte in cui ne contesta la sostanza

32      Nel caso di specie, la ricorrente non rientra nella prima categoria menzionata al punto 27 supra, in quanto non soddisfa le condizioni previste dalla sentenza Plaumann/Commissione, cit., relative all’incidenza individuale.

33      In primo luogo, i soggetti che la ricorrente rappresenta sono toccati dalla decisione di autorizzazione solamente in forza della loro qualità oggettiva ed astratta di consumatori di energia, in quanto i prezzi di fornitura potrebbero aumentare a causa della concentrazione dell’offerta conseguente a tale decisione, di modo che tutti i consumatori di elettricità e di gas residenti nel mercato geografico di cui trattasi sarebbero toccati allo stesso titolo da quest’ultima. La decisione di autorizzazione, quindi, non tocca i suddetti soggetti a causa di determinate qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte ad identificarli alla stessa stregua dei destinatari di tale atto. Poiché detti soggetti non sono individualmente interessati dalla decisione di autorizzazione, una qualità siffatta non può essere riconosciuta alla ricorrente, dato che un’associazione costituita per promuovere gli interessi collettivi di una categoria di persone non è individualmente interessata, ai sensi dell’art. 263, quarto comma, TFUE, da un atto che incide sugli interessi generali di tale categoria (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 18 settembre 2006, causa T‑350/03, Wirtschaftskammer Kärnten e best connect Ampere Strompool/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punti 29‑31 e la giurisprudenza ivi citata).

34      In secondo luogo, quanto alla possibilità che la ricorrente sia individualmente interessata dalla decisione di autorizzazione per la ragione che quest’ultima inciderebbe sui suoi interessi in qualità di associazione, si deve rilevare che questi ultimi, nell’ambito di un procedimento avente ad oggetto il controllo di una concentrazione, consistono soprattutto nel poter esprimere il proprio punto di vista nel corso del procedimento che conduce all’adozione di una decisione della Commissione sulla compatibilità di tale concentrazione con il mercato interno. Pertanto, una siffatta incidenza si rivela pertinente solamente al fine di determinare se la ricorrente rientri nella seconda categoria menzionata al punto 27 supra.

35      Di conseguenza, il ricorso contro la decisione di autorizzazione è irricevibile nella parte in cui ne contesta la sostanza.

 Sulla ricevibilità del ricorso contro la decisione di autorizzazione nella parte riguardante la tutela dei diritti procedurali della ricorrente

36      Per quanto riguarda la questione di determinare se la ricorrente rientri nella seconda categoria citata al punto 27 supra, si deve rammentare che, ai sensi dell’art. 11, lett. c), secondo trattino, del regolamento n. 802/2004, le associazioni di consumatori beneficiano del diritto ad essere sentite dalla Commissione, in applicazione dell’art. 18 del regolamento n. 139/2004, se la concentrazione proposta riguarda prodotti o servizi destinati ai consumatori finali. L’ultima frase del n. 4 di detto articolo prevede che qualora persone fisiche o giuridiche che dimostrino di avervi interesse chiedano di essere sentite, la loro domanda viene accolta. Parimenti, l’art. 16, n. 1, del regolamento n. 802/2004 attribuisce il diritto di presentare osservazioni ai terzi che chiedono per iscritto di essere sentiti a norma dell’art. 18, n. 4, seconda frase, del regolamento n. 139/2004.

37      Ne consegue che la ricorrente, in quanto associazione di consumatori dotata delle caratteristiche ricordate al punto 1 supra, può disporre di un diritto procedurale – vale a dire il diritto ad essere sentita – nell’ambito del procedimento amministrativo della Commissione avente ad oggetto l’esame della concentrazione controversa, purché vengano rispettate due condizioni: la prima relativa al fatto che la concentrazione riguardi prodotti o servizi destinati ai consumatori finali; la seconda relativa alla circostanza di avere effettivamente presentato domanda scritta al fine di essere sentita dalla Commissione nel corso del suddetto procedimento di esame.

38      Purché queste condizioni siano soddisfatte, la ricorrente è legittimata ad impugnare la decisione di autorizzazione per violazione di tale diritto procedurale. A tale riguardo, si deve osservare che, nelle proprie memorie, la ricorrente si è riferita al fatto di non aver avuto il diritto di esprimere la propria posizione nel corso del procedimento dinanzi alla Commissione e di parteciparvi, poiché la decisione di autorizzazione era stata adottata senza aprire la fase II. Inoltre, durante l’udienza, in risposta a quesiti posti dal Tribunale, la ricorrente ha precisato che i motivi dedotti nel suo ricorso attengono tanto al merito delle decisioni impugnate quanto alla violazione dei suoi diritti procedurali.

39      Orbene, è certamente vero che, come fatto notare dalla Commissione, le disposizioni applicabili al controllo delle concentrazioni non impongono che terzi quali la ricorrente siano sentiti solamente nel corso della fase II, di modo che la violazione dell’eventuale diritto della ricorrente ad essere sentita non deriva dal fatto che la decisione di autorizzazione sia stata adottata all’esito della fase I. Tuttavia, tale obiezione della Commissione non ha alcuna incidenza sulla ricevibilità della domanda di annullamento della suddetta decisione per violazione dei diritti procedurali della ricorrente. Infatti, è pacifico che quest’ultima non è stata affatto sentita, neppure nel corso della fase I. Quindi, supponendo che i diritti procedurali della ricorrente siano identici nelle due fasi, essa sarebbe comunque legittimata a proporre un ricorso diretto a che il Tribunale esamini se tali diritti procedurali siano stati violati, indipendentemente dalla fase del procedimento all’esito della quale la decisione di autorizzazione è stata adottata.

–       Sulla condizione relativa ai consumatori finali

40      Per quanto riguarda la prima condizione di cui al punto 37 supra, si deve rammentare che l’art. 11, lett. c), secondo trattino, del regolamento n. 802/2004, pur prevedendo che le associazioni di consumatori beneficiano del diritto ad essere sentite solamente se la concentrazione proposta riguarda prodotti o servizi destinati ai consumatori finali, non impone tuttavia che l’oggetto della stessa si riferisca immediatamente a detti prodotti o servizi.

41      Si deve inoltre osservare che la lettera del 23 giugno 2009 faceva espresso riferimento al fatto che, ad avviso della ricorrente, la concentrazione controversa incideva sugli interessi dei consumatori in termini di prezzo e di servizio e che, nella sua risposta alla suddetta lettera, la Commissione non ha contraddetto tale affermazione.

42      Certamente, dalla decisione di autorizzazione emerge che la Commissione ha ritenuto che la concentrazione controversa avesse solo effetti secondari sui consumatori. Infatti, al punto 139 della decisione di autorizzazione, la Commissione ha osservato che, quanto al mercato della fornitura di elettricità al dettaglio, la concentrazione controversa determinava sovrapposizioni orizzontali solamente per quanto riguardava i grandi ed i piccoli clienti industriali e commerciali alla luce dei mercati belgi della fornitura di elettricità, senza fare riferimento alla fornitura di elettricità ai clienti residenziali. Ai punti 151 e 152 di tale decisione, invece, la Commissione ha riconosciuto che la concentrazione controversa poteva produrre effetti sui vari mercati belgi al dettaglio, pur ritenendo che si trattasse di effetti secondari che non suscitavano seri dubbi quanto alla compatibilità della concentrazione controversa con il mercato comune. L’esistenza di tali effetti secondari è altresì menzionata al punto 207 della decisione di autorizzazione.

43      Orbene, la natura eventualmente secondaria di tali effetti non comporta la conseguenza di privare la ricorrente del diritto ad essere sentita. Infatti, la Commissione non può interpretare l’art. 11, lett. c), secondo trattino, del regolamento n. 802/2004 in termini restrittivi, che limitino l’applicazione di tale disposizione, essenzialmente, ai casi in cui una concentrazione abbia effetti diretti sui mercati riguardanti i consumatori finali. Ciò tanto più che, da un lato, l’art. 2, n. 1, secondo comma, lett. b), del regolamento n. 139/2004 prevede che, nella valutazione di una concentrazione, la Commissione deve tener conto, in particolare, degli interessi dei consumatori intermedi e finali. Dall’altro, ai sensi dell’art. 153, n. 2, CE, la cui formulazione è in sostanza identica a quella dell’art. 12 TFUE, nella definizione e nell’attuazione di altre politiche o attività dell’Unione devono essere prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori. Peraltro, l’art. 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2007, C 303, pag. 1) prevede che nelle politiche dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.

44      Infine, la Commissione non ha diritto di respingere la domanda di un’associazione di consumatori di essere sentita in qualità di terzo che dimostri di avere un sufficiente interesse ad una concentrazione, senza fornirle l’opportunità di dimostrare sotto quale profilo i consumatori possano essere interessati dalla medesima (v., in tal senso e per analogia, sentenza del Tribunale 27 gennaio 2000, causa T‑256/97, BEUC/Commissione, Racc. pag. II‑101, punto 77).

45      Si deve pertanto concludere che la ricorrente soddisfa la prima condizione citata al punto 37 supra.

–       Sulla condizione relativa alla presentazione di una domanda di essere sentito

46      Quanto alla seconda condizione di cui al punto 37 supra, è necessario verificare se la ricorrente avesse validamente presentato la domanda di essere sentita prevista dall’art. 18, n. 4, del regolamento n. 139/2004 e dall’art. 16, n. 1, del regolamento n. 802/2004.

47      A tale riguardo, occorre rammentare, anzitutto, che nella lettera del 23 giugno 2009 la ricorrente ha affermato che intendeva avvalersi del diritto ad essere sentita nell’ambito del procedimento di controllo della concentrazione controversa, diritto a suo avviso derivante dall’art. 11, lett. c), del regolamento n. 802/2004. È inoltre pacifico che la lettera del 23 giugno 2009 è anteriore alla notifica del progetto relativo alla concentrazione controversa e, a maggior ragione, alla pubblicazione dell’avviso di notifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

48      La Commissione ha accusato ricevuta di tale lettera il 20 luglio 2009 ed ha informato la ricorrente del fatto che le sue osservazioni sarebbero state prese in considerazione nell’ambito dell’analisi della concentrazione controversa, qualora quest’ultima fosse stata considerata una concentrazione di dimensione comunitaria.

49      Orbene, né il regolamento n. 139/2004, né il regolamento n. 802/2004, nel prevedere che taluni terzi debbano essere sentiti dalla Commissione se ne fanno domanda, precisano il periodo in cui detta domanda va depositata. In particolare, tali regolamenti non precisano espressamente che la suddetta domanda deve essere depositata successivamente alla notifica della concentrazione a cui si riferisce o alla pubblicazione dell’avviso relativo a quest’ultima.

50      Tuttavia, il silenzio su tale aspetto da parte della normativa dell’Unione in materia di concentrazioni non può essere interpretato nel senso che una domanda di audizione comporti l’obbligo per la Commissione di accoglierla, purché le altre condizioni a tal fine siano soddisfatte, anche qualora essa venga proposta prima della notifica alla Commissione della concentrazione di cui trattasi. Infatti, è necessario constatare che, nella normativa dell’Unione in materia di controllo delle concentrazioni, l’evento che dà formalmente avvio al procedimento di esame da parte della Commissione è proprio la notifica.

51      A tale riguardo, si deve rammentare che, secondo l’art. 4, n. 1, primo comma, del regolamento n. 139/2004, tutte le concentrazioni di dimensione comunitaria sono debitamente notificate alla Commissione prima della loro realizzazione e dopo la conclusione dell’accordo, la comunicazione dell’offerta d’acquisto o di scambio o l’acquisizione di una partecipazione di controllo. Il secondo comma di tale disposizione aggiunge che la notificazione è ammessa anche quando le imprese interessate dimostrano alla Commissione che hanno in buona fede intenzione di concludere un accordo o, in caso di offerta pubblica, quando hanno pubblicamente annunciato che intendono procedere a tale offerta, qualora l’accordo o l’offerta previsti dovessero dar luogo ad una concentrazione di dimensione comunitaria. Il terzo comma precisa che, ai fini del suddetto regolamento, l’espressione «concentrazione notificata» comprende anche i progetti di concentrazione notificati ai sensi del secondo comma.

52      Inoltre, dall’art. 6, n. 1, e dall’art. 10, nn. 1 e 4, del regolamento n. 139/2004 emerge che la Commissione procede all’esame della notifica di una concentrazione non appena questa le è pervenuta e che essa deve adottare una decisione sulla concentrazione notificata entro il termine di 25 giorni lavorativi – suscettibile di proroga e/o di sospensione in ipotesi espressamente previste alle suddette disposizioni – decorrente dal giorno lavorativo successivo a quello della ricezione della notifica o, qualora le informazioni che devono essere fornite all’atto della notifica siano incomplete, dal giorno lavorativo successivo a quello della ricezione delle informazioni complete. Entro tale termine, che delimita la fase I, la Commissione deve decidere se la concentrazione notificata rientra nel regolamento n. 139/2004 e, in caso affermativo, se essa può essere autorizzata nella suddetta fase, in quanto non suscita seri dubbi per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato interno, ovvero se è necessario avviare la fase II per sottoporre tali dubbi ad un esame più approfondito.

53      Poiché la Commissione adotta decisioni ai sensi dell’art. 6 del regolamento n. 139/2004 solamente nei confronti delle «concentrazioni notificate», è conforme alla logica della normativa dell’Unione sul controllo delle concentrazioni considerare che le iniziative che i terzi sono tenuti ad intraprendere per essere coinvolti nel procedimento devono avere luogo a partire dalla notifica formale di una concentrazione.

54      Occorre peraltro considerare che, assai spesso, informazioni relative a possibili operazioni economiche le quali potrebbero ricadere nel campo di applicazione del regolamento n. 139/2004 circolano negli ambienti interessati, e persino nella stampa, ben prima che dette operazioni siano eventualmente notificate alla Commissione come concentrazioni.

55      A tale riguardo, da un lato, il fatto che una domanda di audizione ai sensi dell’art. 18, n. 4, del regolamento n. 139/2004 e dell’art. 16, n. 1, del regolamento n. 802/2004 debba essere proposta dopo la notifica della concentrazione alla quale essa fa riferimento consente di evitare, nell’interesse dei terzi, che questi presentino simili domande senza che l’oggetto del procedimento di controllo condotto dalla Commissione sia stato determinato, dato che tale determinazione interviene solo al momento della notifica dell’operazione economica in questione. Dall’altro, ciò evita che la Commissione abbia l’onere di distinguere sistematicamente, tra le domande ricevute, quelle riferite ad operazioni economiche costituenti solamente ipotesi astratte, o persino semplici voci, da quelle relative ad operazioni che conducono ad una notifica.

56      Lo scenario inverso determinerebbe un aggravamento non indispensabile dei compiti affidati alla Commissione dalla normativa dell’Unione in materia di controllo delle concentrazioni. In effetti, la necessità che i terzi che desiderano essere sentiti presentino le proprie domande a tal fine dopo la notifica della concentrazione di cui trattasi è conforme al dovere di celerità che, secondo la giurisprudenza, contraddistingue l’economia generale della normativa dell’Unione sul controllo delle concentrazioni e che impone alla Commissione di rispettare termini rigorosi per l’adozione della decisione definitiva (sentenze della Corte 18 dicembre 2007, causa C‑202/06 P, Cementbouw Handel & Industrie/Commissione, Racc. pag. I‑12129, punto 39, e 10 luglio 2008, causa C‑413/06 P, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala, Racc. pag. I‑4951, punto 49). Di conseguenza, alla luce di tali termini rigorosi, la Commissione non può essere tenuta a verificare, per ogni concentrazione notificata, se, prima della notifica, soggetti terzi avessero già manifestato un interesse.

57      I terzi non possono sostenere di ignorare l’esistenza di una notifica. Al contrario, essi ne sono espressamente informati dalla Commissione stessa, poiché, ai sensi dell’art. 4, n. 3, del regolamento n. 139/2004, detta istituzione, quando constata che una concentrazione notificata rientra nel campo di applicazione di tale regolamento, deve pubblicare un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, precisando i nomi delle imprese interessate, il loro paese d’origine, il tipo di concentrazione, nonché i settori economici interessati. Tale pubblicazione garantisce che l’informazione dell’avvenuta notifica di una concentrazione sia resa disponibile erga omnes.

58      Tuttavia, poiché solo la data di notifica è rilevante per attivare il procedimento di esame della Commissione, quest’ultima non può ignorare le domande di audizione pervenutele dopo la notifica, ma prima della pubblicazione prevista dalla summenzionata disposizione.

59      Nel caso di specie, la ricorrente, due mesi prima della notifica della concentrazione controversa, aveva informato la Commissione della sua intenzione di essere sentita qualora detta istituzione, a seguito della notifica della concentrazione controversa, avesse ritenuto che quest’ultima costituisse una concentrazione di dimensione comunitaria. Tuttavia, tale circostanza non può supplire al mancato rinnovo della domanda o all’inerzia della ricorrente, una volta che l’operazione economica progettata dall’EDF e dalla Segebel, di cui essa aveva precedentemente avuto conoscenza, era effettivamente divenuta una concentrazione debitamente notificata ed aveva quindi dato avvio al procedimento previsto dal regolamento n. 139/2004, nell’ambito del quale la ricorrente desiderava essere sentita.

60      Inoltre, si deve rilevare che la ricorrente non può invocare un legittimo affidamento derivante dalla risposta della Commissione alla lettera del 23 giugno 2009. Infatti, in tale risposta, la Commissione non si era impegnata a ricontattare essa stessa la ricorrente, se del caso, perché questa le presentasse ulteriori osservazioni. La Commissione si era semplicemente impegnata a tenere conto del contenuto della suddetta lettera nell’ipotesi in cui la concentrazione controversa fosse una concentrazione di dimensione comunitaria. Orbene, è necessario constatare che, ai punti 89‑99 della decisione di autorizzazione, la Commissione mostra di aver preso in considerazione la questione, sollevata nella lettera del 23 giugno 2009, di determinare se l’EDF e la GDF Suez potessero essere considerate due imprese indipendenti, nonostante la presenza importante dello Stato francese nell’azionariato di tali imprese, ed ha risolto la questione in senso affermativo. Pertanto, a prescindere dalla fondatezza di tali punti e dal grado di approfondimento dell’analisi che contengono, non si può negare che la Commissione ha tenuto un comportamento conforme alla sua risposta nella suddetta lettera.

61      Peraltro, secondo costante giurisprudenza, il diritto di avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento si estende, indubbiamente, a ogni individuo in capo al quale un’istituzione dell’Unione abbia fatto sorgere fondate speranze a causa di assicurazioni precise che gli avrebbe fornito. Tuttavia, qualora un operatore economico prudente ed accorto sia in grado di prevedere l’adozione di un provvedimento dell’Unione idoneo a ledere i suoi interessi, egli non può invocare il beneficio di tale principio nel caso in cui tale provvedimento venga adottato (v. sentenza della Corte 17 settembre 2009, causa C‑519/07 P, Commissione/Koninklijke FrieslandCampina, Racc. pag. I‑8495, punto 84 e la giurisprudenza ivi citata).

62      Nel caso di specie, al più tardi al momento della pubblicazione dell’avviso di notifica, la ricorrente disponeva della conferma del fatto che la concentrazione controversa era stata infine notificata alla Commissione. Essa aveva inoltre accesso alle informazioni secondo cui la Commissione, da un lato, dopo un esame preliminare e fatta salva la sua decisione definitiva sul punto, riteneva che la concentrazione controversa potesse rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento n. 139/2004 (punto 3 dell’avviso di notifica) e, dall’altro, invitava i terzi interessati a presentarle le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione controversa, entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione di detto avviso (punto 4 dell’avviso di notifica).

63      In tali circostanze, la ricorrente avrebbe potuto, ed avrebbe dunque dovuto, prendere l’iniziativa di presentare osservazioni alla Commissione o, quanto meno, confermare la propria domanda di essere sentita nel corso del procedimento. Peraltro, tenuto conto delle scadenze imposte alla Commissione dal regolamento n. 139/2004, la ricorrente non poteva ignorare che una decisione sulla concentrazione controversa poteva intervenire in tempi assai brevi e che tale decisione sarebbe potuta consistere in una dichiarazione di compatibilità della concentrazione controversa con il mercato interno sin dalla fase I.

64      Ne consegue che la ricorrente non soddisfa la seconda delle condizioni richieste per essere legittimata a contestare la decisione impugnata per l’asserita violazione dei suoi diritti procedurali.

–       Conclusioni sulla ricevibilità del ricorso contro la decisione di autorizzazione

65      Dal momento che la ricorrente non soddisfa né le condizioni di ricevibilità derivanti dalla sentenza Plaumann/Commissione, cit., né quelle che si applicano ai ricorsi diretti a far tutelare diritti procedurali, si deve concludere che essa non è legittimata ad agire contro la decisione di autorizzazione.

66      Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dagli argomenti della ricorrente attinenti al suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, la cui importanza sarebbe sottolineata dal Trattato di Lisbona, in particolare dal valore cogente acquisito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché da talune evoluzioni negli ordinamenti giuridici di vari Stati membri.

67      Infatti, è sufficiente ricordare che, secondo costante giurisprudenza, le condizioni di ricevibilità di un ricorso di annullamento non possono essere escluse a causa dell’interpretazione data dal ricorrente al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva (sentenza della Corte 22 novembre 2007, causa C‑260/05 P, Sniace/Commissione, Racc. pag. I‑10005, punto 64, e ordinanza della Corte 26 novembre 2009, causa C‑444/08 P, Região autónoma dos Açores/Consiglio, non pubblicata nella Raccolta, punto 70). Pertanto, un privato che non sia direttamente e individualmente interessato da una decisione della Commissione e che, di conseguenza, non sia leso nei suoi interessi dal provvedimento in parola non può avvalersi del diritto ad una tutela giurisdizionale rispetto a tale decisione (v. ordinanza della Corte 17 febbraio 2009, causa C‑483/07 P, Galileo Lebensmittel/Commissione, Racc. pag. I‑959, punto 60 e la giurisprudenza ivi citata).

68      Orbene, dagli elementi illustrati in precedenza emerge che tali condizioni non sussistono nel caso di specie e che, per quanto riguarda l’irricevibilità del ricorso nella parte relativa alla tutela dei diritti procedurali della ricorrente, tale risultato deriva dalla sua inerzia dopo la notifica della concentrazione controversa alla Commissione. Ne consegue che la ricorrente non può fondatamente sostenere che il fatto di dichiarare irricevibile il presente ricorso lederebbe il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

69      Dall’insieme delle suesposte considerazioni deriva che il capo delle conclusioni della ricorrente diretto all’annullamento della decisione di autorizzazione deve essere dichiarato irricevibile.

 Sulla domanda di annullamento della decisione di negato rinvio

70      La Commissione afferma, in primo luogo, che il capo delle conclusioni diretto all’annullamento della decisione di negato rinvio è irricevibile, in quanto il ricorso non contiene un’esposizione sommaria dei motivi dedotti a sostegno di tale capo, in violazione dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura.

71      A tale riguardo, si deve rammentare che ai sensi dell’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in base all’art. 53, primo comma, del medesimo Statuto, e dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, il ricorso deve contenere, fra l’altro, un’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Ciò significa che in esso si deve chiarire in cosa consistono i motivi di ricorso, con la conseguenza che la sola enunciazione astratta degli stessi non rispetta i requisiti posti dallo Statuto della Corte e dal regolamento di procedura. Inoltre, detta esposizione, anche sommaria, dev’essere sufficientemente chiara e precisa al fine di consentire alla parte convenuta di predisporre le proprie difese e al Tribunale di decidere sul ricorso, se del caso, senza altre informazioni a sostegno. La certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia richiedono, affinché un ricorso o, più nello specifico, un motivo di ricorso siano ricevibili, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali essi si fondano emergano in modo coerente e comprensibile dal testo stesso del ricorso (sentenze del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑224/00, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, Racc. pag. II‑2597, punto 36, e 12 dicembre 2007, causa T‑308/05, Italia/Commissione, Racc. pag. II‑5089, punti 71 e 72).

72      Si deve constatare che la ricorrente ha rispettato le condizioni sopra ricordate. Infatti, sebbene non abbia chiaramente illustrato le ragioni per cui le circostanze del caso di specie avrebbero richiesto che la Commissione accogliesse la domanda di rinvio, nondimeno essa ha addebitato alla Commissione di non aver esaminato la domanda di rinvio in maniera sufficientemente approfondita, il che potrebbe implicare un utilizzo abusivo da parte della suddetta istituzione del suo potere discrezionale ed il mancato rispetto della sua prassi decisionale anteriore in materia.

73      Ne consegue che il primo motivo di irricevibilità dedotto dalla Commissione deve essere respinto.

74      In secondo luogo, la Commissione sostiene che la decisione di negato rinvio non riguarda né direttamente né individualmente terzi come la ricorrente, contrariamente a quanto verificatosi nel caso di una decisione di rinviare l’esame di una concentrazione dinanzi alle autorità nazionali, oggetto della causa conclusasi con sentenza del Tribunale 3 aprile 2003, causa T‑119/02, Royal Philips Electronics/Commissione (Racc. pag. II‑1433).

75      Occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, un terzo interessato da una concentrazione può essere legittimato a contestare dinanzi al Tribunale la decisione con cui la Commissione accoglie la domanda di rinvio presentata da un’autorità nazionale garante della concorrenza (in prosieguo: la «decisione di rinvio») (sentenze del Tribunale Royal Philips Electronics/Commissione, cit., punti 299 e 300, e 30 settembre 2003, cause riunite T‑346/02 e T‑347/02, Cableuropa e a./Commissione, Racc. pag. II‑4251, punti 81 e 82).

76      Per stabilire se lo stesso risultato si imponga nei riguardi della decisione di negato rinvio, che, al contrario, non accoglie una simile domanda, occorre percorrere le principali tappe del ragionamento che ha consentito al Tribunale di pervenire al risultato summenzionato.

77      Quanto all’incidenza diretta, il Tribunale ha osservato che la decisione di rinvio ha la conseguenza diretta di assoggettare una concentrazione, o una sua parte, al controllo esclusivo dell’autorità nazionale garante della concorrenza che ha chiesto il rinvio, la quale decide in base al proprio diritto nazionale della concorrenza. La decisione di rinvio, quindi, laddove modifichi i criteri di valutazione della regolarità dell’operazione di concentrazione in esame ed il procedimento applicabile, modifica altresì la situazione giuridica dei terzi, privandoli della possibilità di far esaminare dalla Commissione la regolarità dell’operazione di cui trattasi in base al diritto dell’Unione. A questo riguardo, il Tribunale ha precisato che tale affermazione era indipendente dal fatto che il diritto nazionale della concorrenza che diviene applicabile a seguito della decisione di rinvio attribuisca o meno ai terzi diritti procedurali analoghi a quelli ad essi garantiti dal diritto dell’Unione, poiché tale decisione ha comunque l’effetto di privare detti terzi di diritti procedurali di cui godono in forza dell’art. 18, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU 1990, L 257, pag. 13), il cui tenore è identico a quello dell’art. 18, n. 4, del regolamento n. 139/2004. Peraltro, il Tribunale ha dichiarato che la decisione di rinvio impediva ai terzi di contestare dinanzi ad esso le valutazioni operate dalle autorità nazionali, mentre, in mancanza di rinvio, le valutazioni effettuate dalla Commissione avrebbero potuto essere oggetto di una tale contestazione (v., in tal senso, sentenze Royal Philips Electronics/Commissione, cit., punti 280‑287, e Cableuropa e a./Commissione, cit., punti 57‑65).

78      Quanto all’incidenza individuale, il Tribunale ha esaminato, in particolare, se, in mancanza di rinvio, i terzi interessati da una concentrazione disponessero del diritto ad essere sentiti, in applicazione dell’art. 18, n. 4, del regolamento n. 4064/89. Dopo aver risposto affermativamente, esso ne ha concluso che la decisione di rinvio, avente come effetto quello di privare i terzi della possibilità di contestare dinanzi al Tribunale determinate valutazioni che essi avrebbero potuto legittimamente contestare in mancanza del rinvio, riguardava individualmente i terzi allo stesso modo in cui li avrebbe riguardati la decisione di approvazione della concentrazione in mancanza del rinvio (v., in tal senso, sentenze Royal Philips Electronics/Commissione, cit., punti 295 e 297, e Cableuropa e a./Commissione, cit., punti 74, 76 e 79).

79      Si deve pertanto osservare che, per ammettere la ricevibilità di un ricorso proposto da terzi contro la decisione di rinvio, il Tribunale si è basato su due considerazioni, vale a dire che il diritto dell’Unione riconosca a detti terzi, da un lato, diritti procedurali nel corso dell’esame di una concentrazione da parte della Commissione e, dall’altro, una tutela giurisdizionale per contestare le eventuali violazioni di tali diritti.

80      Orbene, i diritti procedurali e la tutela giurisdizionale in parola non sono affatto messi in pericolo dalla decisione di negato rinvio, che, al contrario, garantisce ai terzi interessati da una concentrazione di dimensione comunitaria, da un lato, che quest’ultima sarà esaminata dalla Commissione alla luce del diritto dell’Unione e, dall’altro, che il Tribunale sarà il giudice competente a conoscere di un eventuale ricorso contro la decisione della Commissione che pone fine al procedimento.

81      In tali circostanze, la legittimazione ad agire della ricorrente non può derivare da un’applicazione analogica della giurisprudenza richiamata al punto 75 supra.

82      Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui la decisione di negato rinvio modifica le condizioni alle quali la concentrazione controversa deve essere esaminata, si deve rammentare che l’art. 9, n. 9, del regolamento n. 139/2004 riserva allo Stato membro interessato la facoltà di proporre ricorso ai fini dell’applicazione della propria legislazione nazionale in materia di concorrenza. Per contro, nulla nel sistema del controllo delle concentrazioni di dimensione comunitaria previsto dal suddetto regolamento consente di concludere che la ricorrente è legittimata ad impugnare la decisione di negato rinvio per il fatto che questa impedisce che l’esame della concentrazione controversa, ed i mezzi di impugnazione contro la decisione che effettua tale esame, rientrino nel diritto di uno Stato membro e non in quello dell’Unione.

83      Inoltre, occorre osservare che la ricevibilità di un ricorso contro la decisione di negato rinvio non può derivare dal fatto che il diritto nazionale in questione potrebbe offrire alla ricorrente diritti procedurali e/o una tutela giurisdizionale più ampi di quelli previsti dal diritto dell’Unione. Infatti, la certezza del diritto osta a che la ricevibilità di un ricorso dinanzi al giudice dell’Unione dipenda dalla circostanza che l’ordinamento giuridico dello Stato membro la cui autorità nazionale della concorrenza ha chiesto senza successo il rinvio dell’esame di una concentrazione offra, o meno, ai terzi interessati diritti procedurali e/o una tutela giurisdizionale più ampi di quelli previsti dal diritto dell’Unione. A tale riguardo, occorre notare che la portata dei diritti procedurali e della tutela giurisdizionale in parola dipende da una serie di fattori che sono, da un lato, difficilmente confrontabili e, dall’altro, soggetti ad evoluzioni legislative e giurisprudenziali difficilmente controllabili.

84      Peraltro, lo scopo stesso di un ricorso di annullamento dinanzi al giudice dell’Unione è quello di garantire il rispetto del diritto dell’Unione suddetta, quale che sia la portata dei diritti procedurali e della tutela giurisdizionale che esso conferisce, e non quello di rivendicare la tutela eventualmente più ampia derivante da un diritto nazionale.

85      Sulla base delle suesposte considerazioni, occorre dichiarare irricevibile il capo delle conclusioni della ricorrente volto all’annullamento della decisione di negato rinvio e, pertanto, l’intero ricorso.

 Sulle spese

86      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Peraltro, ai sensi del n. 4, terzo comma, di detto articolo, il Tribunale può ordinare che una parte interveniente sopporti le proprie spese.

87      La ricorrente, rimasta soccombente, va condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione, conformemente alle conclusioni di quest’ultima. L’EDF sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è irricevibile.

2)      L’Association belge des consommateurs test‑achats ASBL sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)      L’Électricité de France (EDF) sopporterà le proprie spese.

Moavero Milanesi

Wahl

Soldevila Fragoso

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 ottobre 2011.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.