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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 23 dicembre 2015 – Shiraz Baig Mirza / Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

(Causa C-695/15)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Shiraz Baig Mirza

Resistente: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 1 , che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (in prosieguo: il «regolamento Dublino III»), debba essere interpretato nel senso che

a)    gli Stati membri possono esercitare il diritto di inviare un richiedente asilo in un paese terzo sicuro solo prima della determinazione dello Stato membro competente, oppure che essi possono esercitarlo anche dopo tale determinazione;

b)    si chiede alla Corte se la risposta alla questione che precede sia diversa qualora lo Stato membro constati di essere lo Stato competente non già nel momento in cui la domanda viene presentata per la prima volta alle proprie autorità, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento Dublino III e del capo III del suddetto regolamento, ma nel momento in cui esso accoglie il richiedente proveniente da un altro Stato membro in seguito a una richiesta di trasferimento o di ripresa in carico, a norma dei capitoli V e VI del regolamento Dublino III.

Qualora, secondo l’interpretazione fornita dalla Corte in risposta alla prima questione, il diritto di inviare un richiedente in un paese terzo sicuro possa essere ugualmente esercitato dopo un trasferimento effettuato in applicazione della procedura di Dublino:

se l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento Dublino III possa essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono esercitare tale diritto anche nel caso in cui lo Stato membro che effettua il trasferimento, nel corso della procedura di Dublino, non sia stato informato in merito alla specifica normativa nazionale relativa all’esercizio di tale diritto, o alla prassi applicata dalle autorità nazionali.

Se l’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento Dublino III possa essere interpretato nel senso che, nel caso di un richiedente ripreso in carico a norma dell’articolo 18[, paragrafo 1], lettera c), del suddetto regolamento, la procedura debba proseguire dalla fase in cui è stata interrotta quella precedente.

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1 GU L 180, pag. 31.