Language of document : ECLI:EU:T:2011:365

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

13 luglio 2011 (*)

«Concorrenza – Intese – Mercato dell’installazione e della manutenzione degli ascensori e delle scale mobili – Decisione che constata un’infrazione all’art. 81 CE – Manipolazione delle gare d’appalto – Ripartizione dei mercati – Fissazione dei prezzi»

Nella causa T‑151/07,

Kone Oyj, con sede in Helsinki (Finlandia),

Kone GmbH, con sede in Hannover (Germania),

Kone BV, con sede in Voorburg (Paesi Bassi),

rappresentate dagli avv.ti T. Vinje, D.Paemen, J. Schindler, B. Nijs, A. Tomtsis, J. Flynn, QC, e D. Scannell,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata dai sigg. É. Gippini Fournier e R. Sauer, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 21 febbraio 2007, C (2007) 512 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] (Caso COMP/E-1/38.823 – Ascensori e scale mobili), o, in subordine, di riduzione dell’importo delle ammende inflitte alle ricorrenti,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto dalla sig.ra M. E. Martins Ribeiro (relatore), presidente, dai sigg. N. Wahl e A. Dittrich, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Andová, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 ottobre 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La presente causa ha ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 21 febbraio 2007, C (2007) 512 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] (Caso COMP/E-1/38.823 – Ascensori e scale mobili) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), di cui è stato pubblicato un sunto nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 26 marzo 2008 (GU C 75, pag. 19), o, in subordine, di riduzione dell’importo delle ammende inflitte alle ricorrenti.

2        Nella decisione impugnata la Commissione delle Comunità europee ha considerato che le seguenti società hanno violato l’art. 81 CE:

–        Kone Belgium SA, Kone GmbH (in prosieguo: «Kone Germania»), Kone Lussemburgo Sàrl, Kone BV Liften en Roltrappen (in prosieguo: «Kone Paesi Bassi») e Kone Oyj (in prosieguo: «KC») (in prosieguo indicate congiuntamente o separatamente come «Kone»);

–        Otis SA, Otis GmbH & Co. OHG (in prosieguo: «Otis Germania»), General Technic-Otis Sàrl, General Technic Sàrl, Otis BV (in prosieguo: «Otis Paesi Bassi»), Otis Elevator Company (in prosieguo: «OEC») e United Technologies Corporation (in prosieguo: «UTC») (in prosieguo indicate congiuntamente o separatamente come «Otis»);

–        Schindler SA, Schindler Deutschland Holding GmbH (in prosieguo: «Schindler Germania»), Schindler Sàrl, Schindler Liften BV (in prosieguo: «Schindler Paesi Bassi») e Schindler Holding Ltd (in prosieguo «Schindler Holding») (in prosieguo indicate congiuntamente o separatamente come «Schindler»);

–        ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH (in prosieguo: «TKA»), ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH (in prosieguo: «TKF»), ThyssenKrupp Elevator AG (in prosieguo: «TKE»), ThyssenKrupp AG (in prosieguo: «TKAG»), ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl e ThyssenKrupp Liften BV (in prosieguo: «TKL») (in prosieguo indicate congiuntamente o separatamente come «ThyssenKrupp»);

–        Mitsubishi Elevator Europe BV (in prosieguo: «MEE»).

3        KC, una delle ricorrenti nella presente causa, è un’impresa globale di manutenzione e costruzioni meccaniche, con sede in Finlandia, attiva nella produzione, vendita, installazione e ammodernamento di ascensori, scale mobili e porte automatiche. KC esercita le sue attività nel settore delle scale mobili e degli ascensori tramite controllate nazionali. Queste sono in particolare, in Germania, Kone Germania e, nei Paesi Bassi, Kone Paesi Bassi (punti 15, 18 e 20 della decisione impugnata).

 Procedimento amministrativo

 Indagine della Commissione

4        Nell’estate del 2003 venivano trasmesse alla Commissione informazioni relative alla possibile esistenza di un’intesa tra i quattro principali produttori europei di ascensori e scale mobili che esercitano attività commerciali nell’Unione, vale a dire Kone, Otis, Schindler e ThyssenKrupp (punti 3 e 91 della decisione impugnata).

 Germania

5        A partire dal 28 gennaio 2004 e durante il mese di marzo 2004 la Commissione effettuava accertamenti, in applicazione dell’art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 1962, 13, pag. 204), in particolare presso i locali delle controllate di Otis e ThyssenKrupp in Germania (punti 104 e 106 della decisione impugnata).

6        Il 12 e il 18 febbraio 2004 Kone integrava la sua domanda a titolo della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002 C 45, pag. 3) (in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 2002»), del 2 febbraio 2004, relativa al Belgio, con informazioni concernenti la Germania. Analogamente, tra il marzo 2004 e il febbraio 2005 Otis integrava la sua domanda relativa al Belgio con informazioni concernenti la Germania. Il 25 novembre 2004 Schindler presentava una domanda a titolo di detta comunicazione contenente informazioni relative alla Germania, che veniva completata tra il dicembre 2004 e il febbraio 2005. Infine, nel dicembre 2005 ThyssenKrupp trasmetteva alla Commissione una domanda, relativa alla Germania, sempre a titolo della suddetta comunicazione (punti 105, 107, 112 e 114 della decisione impugnata).

7        Tra il settembre e il novembre 2004 la Commissione inviava inoltre richieste di informazioni a norma dell’art. 18 del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), alle imprese partecipanti all’infrazione in Germania, a vari clienti in tale Stato membro e alle associazioni VDMA, VFA e VMA (punti 110, 111 e 113 della decisione impugnata).

 Paesi Bassi

8        Nel marzo 2004 Otis presentava una domanda a titolo della comunicazione sulla cooperazione del 2002 con riferimento ai Paesi Bassi, che veniva successivamente completata. Nell’aprile 2004 veniva presentata da ThyssenKrupp una domanda a titolo di detta comunicazione, anch’essa successivamente completata a più riprese. Infine, il 19 luglio 2004 Kone integrava la sua domanda del 2 febbraio 2004, relativa al Belgio, con informazioni concernenti i Paesi Bassi (punti 127, 129 e 130 della decisione impugnata).

9        Il 27 luglio 2004 veniva concessa un’immunità condizionata ad Otis in applicazione del punto 8, lett. a), della suddetta comunicazione (punto 131 della decisione impugnata).

10      A partire dal 28 aprile 2004 la Commissione effettuava accertamenti, in applicazione dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 17, segnatamente presso i locali delle controllate di Kone, Schindler, ThyssenKrupp e MEE nei Paesi Bassi, nonché presso i locali dell’associazione Boschduin (punto 128 della decisione impugnata).

11      Nel settembre 2004 la Commissione inviava richieste di informazioni in applicazione dell’art. 18 del regolamento n. 1/2003 alle imprese partecipanti all’infrazione nei Paesi Bassi, a vari clienti in tale Stato membro e alle associazioni VLR e Boschduin (punti 133 e 134 della decisione impugnata).

 Comunicazione degli addebiti

12      Il 7 ottobre 2005 la Commissione adottava una comunicazione degli addebiti, rivolta in particolare alle società menzionate supra al punto 2. Tutti i destinatari della comunicazione degli addebiti trasmettevano osservazioni scritte in risposta alle censure mosse dalla Commissione (punti 135 e 137 della decisione impugnata).

13      Poiché nessuno dei destinatari della comunicazione degli addebiti ne aveva fatto domanda, non si teneva un’audizione (punto 138 della decisione impugnata).

 Decisione impugnata

14      Il 21 febbraio 2007 la Commissione ha adottato la decisione impugnata, in cui ha constatato che le società destinatarie avevano partecipato a quattro infrazioni singole, complesse e continuate all’art. 81, n. 1, CE, in quattro Stati membri, ripartendosi i mercati attraverso accordi o concertazioni per l’attribuzione di appalti e di contratti relativi alla vendita, all’installazione, alla manutenzione e all’ammodernamento di ascensori e scale mobili (punto 2 della decisione impugnata).

15      Per quanto riguarda i destinatari della decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che, oltre alle controllate delle imprese interessate in Belgio, in Germania, in Lussemburgo e nei Paesi Bassi, le società capogruppo di dette controllate dovessero essere considerate solidalmente responsabili per le violazioni dell’art. 81 CE commesse dalle rispettive controllate, per il fatto che avevano potuto esercitare un’influenza decisiva sulla loro politica commerciale nel periodo dell’infrazione e si poteva presumere che si fossero avvalse di tale potere (punti 608, 615, 622, 627 e 634‑641 della decisione impugnata). Le società controllanti di MEE non sono state considerate solidalmente responsabili del comportamento della loro controllata, poiché non è stato possibile dimostrare che esse avessero esercitato un’influenza decisiva sul suo comportamento (punto 643 della decisione impugnata).

16      Per calcolare l’importo delle ammende, nella decisione impugnata la Commissione ha applicato il metodo descritto negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti del 1998»). Essa ha inoltre esaminato se, e in quale misura, le imprese interessate soddisfacessero le condizioni previste dalla comunicazione sulla cooperazione del 2002.

17      La Commissione ha qualificato le infrazioni come «molto gravi» in considerazione della loro natura e del fatto che ciascuna di esse riguardava l’intero ambito territoriale di uno Stato membro (Belgio, Germania, Lussemburgo o Paesi Bassi), anche se il loro impatto reale non poteva essere misurato (punto 671 della decisione impugnata).

18      Per tenere conto dell’effettiva capacità economica delle imprese interessate di arrecare un pregiudizio significativo alla concorrenza, la Commissione le ha suddivise, per ciascun paese, in varie categorie a seconda del volume d’affari realizzato sul mercato degli ascensori e/o delle scale mobili, compresi, se del caso, i servizi di manutenzione e di ammodernamento (punti 672 e 673 della decisione impugnata).

19      Per quanto riguarda l’intesa in Germania, Kone, Otis e ThyssenKrupp sono state classificate nella prima categoria, con un importo di partenza dell’ammenda di EUR 70 000 000. Schindler è stata classificata nella seconda categoria, con un importo di partenza dell’ammenda di EUR 17 000 000 (punti 676‑679 della decisione impugnata). All’importo di partenza dell’ammenda da infliggere a Otis è stato applicato un coefficiente moltiplicatore di 1,7 e all’importo di partenza dell’ammenda di ThyssenKrupp è stato applicato un coefficiente moltiplicatore di 2, per tenere conto delle loro dimensioni e delle loro risorse globali, portando così gli importi di partenza delle loro ammende rispettivamente ad EUR 119 000 000 e ad EUR 140 000 000 (punti 690 e 691 della decisione impugnata). Poiché l’infrazione commessa da Kone, Otis e ThyssenKrupp è durata otto anni e quattro mesi (dal 1° agosto 1995 al 5 dicembre 2003), la Commissione ha aumentato l’importo di partenza dell’ammenda per tali imprese dell’80%. Poiché l’infrazione commessa da Schindler è durata cinque anni e quattro mesi (dal 1° agosto 1995 al 6 dicembre 2000), la Commissione ha aumentato l’importo di partenza dell’ammenda per tale impresa del 50%. L’importo di base dell’ammenda è stato così portato ad EUR 126 000 000 per Kone, ad EUR 214 200 000 per Otis, ad EUR 25 500 000 per Schindler e ad EUR 252 000 000 per ThyssenKrupp (punti 693 e 696 della decisione impugnata). La Commissione ha ritenuto che ThyssenKrupp dovesse essere considerata recidiva e ha aumentato l’importo della sua ammenda del 50% a titolo di tale circostanza aggravante (punti 697‑707 della decisione impugnata). Non è stata applicata alcuna circostanza attenuante a favore delle imprese interessate (punti 727‑729, 735, 736, 742‑744, 749, 750 e 753‑755 della decisione impugnata). Kone ha beneficiato, da una parte, della riduzione massima del 50% dell’importo dell’ammenda prevista dal punto 23, lett. b), primo comma, primo trattino, della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e, dall’altra, di una riduzione dell’1% dell’importo dell’ammenda per la mancata contestazione dei fatti. Otis ha beneficiato, da una parte, di una riduzione del 25% dell’importo dell’ammenda entro la forcella prevista dal punto 23, lett. b), primo comma, secondo trattino, della detta comunicazione e, dall’altra, di una riduzione dell’1% dell’importo dell’ammenda per la mancata contestazione dei fatti. Schindler ha beneficiato, da una parte, di una riduzione del 15% dell’importo dell’ammenda entro la forcella prevista dal punto 23, lett. b), primo comma, terzo trattino, di tale comunicazione e, dall’altra, di una riduzione dell’1% dell’importo dell’ammenda per la mancata contestazione dei fatti. ThyssenKrupp ha beneficiato di una riduzione dell’1% dell’importo dell’ammenda per la mancata contestazione dei fatti (punti 778‑813 della decisione impugnata).

20      Per quanto concerne l’intesa nei Paesi Bassi, Kone è stata classificata nella prima categoria, con un importo di partenza dell’ammenda di EUR 55 000 000. Otis è stata classificata nella seconda categoria, con un importo di partenza dell’ammenda di EUR 41 000 000. Schindler è stata classificata nella terza categoria, con un importo di partenza dell’ammenda di EUR 24 500 000. ThyssenKrupp e MEE sono state classificate nella quarta categoria, con un importo di partenza dell’ammenda di EUR 8 500 000 (punti 684 e 685 della decisione impugnata). All’importo di partenza dell’ammenda da infliggere a Otis è stato applicato un coefficiente moltiplicatore di 1,7 e all’importo di partenza dell’ammenda di ThyssenKrupp è stato applicato un coefficiente moltiplicatore di 2, per tenere conto delle loro dimensioni e delle loro risorse globali, portando così gli importi di partenza delle loro ammende rispettivamente ad EUR 69 700 000 e ad EUR 17 000 000 (punti 690 e 691 della decisione impugnata). Poiché l’infrazione commessa da Otis e ThyssenKrupp è durata cinque anni e dieci mesi (dal 15 aprile 1998 al 5 marzo 2004), la Commissione ha aumentato l’importo di partenza dell’ammenda per tali imprese del 55%. Poiché l’infrazione commessa da Kone e Schindler è durata quattro anni e nove mesi (dal 1° giugno 1999 al 5 marzo 2004), la Commissione ha aumentato l’importo di partenza dell’ammenda per tali imprese del 45%. Poiché l’infrazione commessa da MEE è durata quattro anni e un mese (dall’11 gennaio 2000 al 5 marzo 2004), la Commissione ha aumentato l’importo di partenza dell’ammenda per tale impresa del 40%. L’importo di base dell’ammenda è stato così portato ad EUR 79 750 000 per Kone, ad EUR 108 035 000 per Otis, ad EUR 35 525 000 per Schindler, ad EUR 26 350 000 per ThyssenKrupp e ad EUR 11 900 000 per MEE (punti 695 e 696 della decisione impugnata). La Commissione ha ritenuto che ThyssenKrupp dovesse essere considerata recidiva e ha aumentato l’importo della sua ammenda del 50% a titolo di tale circostanza aggravante (punti 697, 698 e 715‑720 della decisione impugnata). Non è stata applicata alcuna circostanza attenuante a favore delle imprese interessate (punti 724‑726, 731, 732, 737, 739‑741, 745‑748 e 751‑755 della decisione impugnata). In applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002, Otis ha beneficiato dell’immunità totale dalle ammende. ThyssenKrupp ha beneficiato, da una parte, di una riduzione del 40% dell’importo dell’ammenda entro la forcella prevista dal punto 23, lett. b), primo comma, primo trattino, della detta comunicazione e, dall’altra, di una riduzione dell’1% dell’importo dell’ammenda per la mancata contestazione dei fatti. Schindler e MEE hanno beneficiato di una riduzione dell’1% dell’importo dell’ammenda per la mancata contestazione dei fatti (punti 836‑855 della decisione impugnata).

21      Il dispositivo della decisione impugnata è così formulato:

«Articolo 1

(...)

2.      Per quanto riguarda la Germania, le seguenti imprese hanno violato l’articolo 81 [CE], accordandosi regolarmente e collettivamente, nei periodi indicati, nell’ambito di accordi e pratiche concordate a livello nazionale concernenti gli ascensori e le scale mobili, al fine di ripartirsi i mercati ed attribuirsi gli appalti pubblici e privati nonché altri contratti per la vendita e l’installazione conformemente alle quote preconcordate:

–        Kone: [KC] e [Kone Germania]: dal 1° agosto 1995 al 5 dicembre 2003;

–        Otis: [UTC], [OEC] e [Otis Germania]: dal 1° agosto 1995 al 5 dicembre 2003;

–        Schindler: Schindler Holding (…) e [Schindler Germania]: dal 1° agosto 1995 al 6 dicembre 2000; e

–        ThyssenKrupp: [TKAG], [TKE], [TKA] e [TKF]: dal 1° agosto 1995 al 5 dicembre 2003.

(...)

4.      Per quanto riguarda i Paesi Bassi, le seguenti imprese hanno violato l’articolo 81 [CE], accordandosi regolarmente e collettivamente, nei periodi indicati, nell’ambito di accordi e pratiche concordate a livello nazionale concernenti gli ascensori e le scale mobili, al fine di ripartirsi i mercati ed attribuirsi gli appalti pubblici e privati nonché altri contratti per la vendita e l’installazione conformemente alle quote preconcordate, e di non farsi concorrenza per i contratti di manutenzione e di ammodernamento:

–        Kone: [KC] e [Kone Paesi Bassi]: dal 1° giugno 1999 al 5 marzo 2004;

–        Otis: [UTC], [OEC] e [Otis Paesi Bassi]: dal 15 aprile 1998 al 5 marzo 2004;

–        Schindler: Schindler Holding (…) e [Schindler Paesi Bassi]: dal 1° giugno 1999 al 5 marzo 2004;

–        ThyssenKrupp: [TKAG] e [TKL]: dal 15 aprile 1998 al 5 marzo 2004; e

–        [MEE]: dall’11 gennaio 2000 al 5 marzo 2004.

Articolo 2

(...)

2.      Per le infrazioni in Germania di cui all’articolo 1, paragrafo 2, sono inflitte le seguenti ammende:

–        Kone: [KC] e [Kone Germania], in solido: EUR 62 370 000;

–        Otis: [UTC], [OEC] e [Otis Germania], in solido: EUR 159 043 500;

–        Schindler: Schindler Holding (…) e [Schindler Germania], in solido: EUR 21 458 250; e

–        ThyssenKrupp: [TKAG], [TKE], [TKA] e [TKF], in solido: EUR 374 220 000.

(...)

4.      Per le infrazioni nei Paesi Bassi di cui all’articolo 1, paragrafo 4, sono inflitte le seguenti ammende:

–        Kone: [KC] e [Kone Paesi Bassi], in solido: EUR 79 750 000;

–        Otis: [UTC], [OEC] e [Otis Paesi Bassi], in solido: EUR 0;

–        Schindler: Schindler Holding (…) e [Schindler Paesi Bassi], in solido: EUR 35 169 750 EUR;

–        ThyssenKrupp: [TKAG] e [TKL], in solido:EUR 23 477 850 EUR; e

–        [MEE]: EUR 1 841 400.

(...)».

 Procedimento e conclusioni delle parti

22      Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale l’8 maggio 2007 KC, Kone Germania e Kone Paesi, ricorrenti, Bassi hanno proposto il presente ricorso.

23      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Ottava Sezione) ha deciso di avviare la fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’art. 64 del suo regolamento di procedura, di porre per iscritto un quesito alle parti, e ha chiesto loro di produrre taluni documenti. Le ricorrenti non hanno risposto entro il termine impartito al quesito posto dal Tribunale. Esse vi avrebbero tuttavia replicato con lettera del 10 settembre 2009. In detta lettera e nella lettera datata 28 settembre 2009, le ricorrenti hanno sottolineato il carattere riservato di alcuni dati e hanno chiesto l’omissione dei medesimi dalle pubblicazioni del Tribunale. Le parti hanno ottemperato alla richiesta di produzione documentale entro il termine impartito.

24      Le parti hanno svolto le proprie difese e hanno risposto ai quesiti orali posti dal Tribunale nel corso dell’udienza del 16 ottobre 2009.

25      Con ordinanza 14 ottobre 2009, il Tribunale ha chiesto alla Commissione, ai sensi dell’art. 65, lett. b), dell’art. 66, n. 1, e dell’art. 67, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura, di produrre taluni documenti, dei quali essa aveva indicato la natura riservata. La Commissione vi ha ottemperato entro il termine impartito. Dal momento che il Tribunale ha constatato che detti documenti non erano necessari alla soluzione della controversia, essi sono stati restituiti alla Commissione, senza essere comunicati ai ricorrenti, e la fase orale è stata chiusa.

26      Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        annullare l’art. 2, n. 2, della decisione impugnata, nella parte in cui infligge un’ammenda a KC e a Kone Germania, e non infliggere ammende o fissare un’ammenda di importo meno elevato rispetto a quello stabilito nella decisione impugnata;

–        annullare l’art. 2, n. 4, della decisione impugnata, nella parte in cui infligge un’ammenda a KC e a Kone Paesi Bassi, e fissare un’ammenda di importo meno elevato rispetto a quello stabilito nella decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

27      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

 In diritto

28      Le ricorrenti contestano, da un lato, la legittimità dell’art. 2, n. 2, della decisione impugnata, che infligge ammende alle imprese interessate per le infrazioni commesse in Germania e, dall’altro, la legittimità dell’art. 2, n. 4, della decisione impugnata, che infligge ammende alle imprese interessate per le infrazioni commesse nei Paesi Bassi.

29      A tal fine, le ricorrenti invocano tre motivi. Il primo motivo verte sulla violazione degli orientamenti del 1998 e del principio di proporzionalità nella determinazione dell’importo di partenza delle ammende. Il secondo motivo verte sulla violazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e sulla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, di parità di trattamento, nonché dei diritti della difesa. Il terzo motivo concerne la violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di parità di trattamento nella determinazione dell’importo della riduzione delle ammende concessa per la cooperazione al di fuori dell’ambito della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

 Sul motivo vertente sulla violazione degli orientamenti del 1998 e del principio di proporzionalità nella determinazione dell’importo di partenza delle ammende

30      Le ricorrenti sostengono che la Commissione ha applicato erroneamente gli orientamenti del 1998 e ha violato il principio di proporzionalità nel fissare gli importi di partenza delle ammende inflitte per le infrazioni in Germania e nei Paesi Bassi.

31      In limine, occorre rammentare che risulta da una costante giurisprudenza che la Commissione gode di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda il metodo di calcolo delle ammende. Tale metodo, delimitato dagli orientamenti del 1998, prevede vari elementi di flessibilità che consentono alla Commissione di esercitare il proprio potere discrezionale in conformità al disposto dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 (v., in tal senso, sentenza della Corte 3 settembre 2009, cause riunite C‑322/07 P, C‑327/07 P e C‑338/07 P, Papierfabrik August Koehler e a./Commissione, Racc. pag. I‑7191, punto 112 e la giurisprudenza ivi citata).

32      La gravità delle infrazioni al diritto della concorrenza dell’Unione deve essere accertata in funzione di un gran numero di elementi, quali, segnatamente, le particolari circostanze del procedimento, il suo contesto e la portata dissuasiva delle ammende, e ciò senza che sia stato redatto un elenco vincolante o esaustivo di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (sentenze della Corte 19 marzo 2009, causa C‑510/06 P, Archer Daniels Midland/Commissione, Racc. pag. I‑1843, punto 72, e 3 settembre 2009, causa C‑534/07 P, Prym e Prym Consumer/Commissione, Racc. pag. I‑7415, punto 54).

33      Come si è esposto supra al punto 16, nella fattispecie la Commissione ha determinato l’importo delle ammende applicando il metodo definito negli orientamenti del 1998.

34      Anche se gli orientamenti del 1998 non possono essere qualificati come norme giuridiche alla cui osservanza l’amministrazione è comunque tenuta, essi enunciano tuttavia una norma di comportamento indicativa della prassi da seguire dalla quale l’amministrazione non può discostarsi, in un caso specifico, senza fornire ragioni compatibili con il principio di parità di trattamento (v. sentenze della Corte 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 , da C‑205/02a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione, Racc. pag. I‑5425, punto 209 e giurisprudenza ivi citata, e del Tribunale 8 ottobre 2008, causa T‑73/04, Carbone-Lorraine/Commissione, Racc. pag. II‑2661, punto 70).

35      Adottando siffatte norme di comportamento ed annunciando, con la loro pubblicazione, che esse verranno da quel momento in avanti applicate ai casi a cui esse si riferiscono, la Commissione si autolimita nell’esercizio del suo potere discrezionale e non può discostarsi da tali norme, pena una sanzione, eventualmente, a titolo di violazione di principi giuridici generali, quali la parità di trattamento o la tutela del legittimo affidamento (v. sentenze Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. al punto 34 supra, punto 211 e la giurisprudenza ivi citata, e Carbone-Lorraine/Commissione, cit. al punto 34 supra, punto 71).

36      Inoltre, gli orientamenti del 1998 stabiliscono, in modo generale e astratto, la metodologia che la Commissione si è imposta ai fini della determinazione dell’ammontare delle ammende e garantiscono, di conseguenza, la certezza del diritto nei confronti delle imprese (sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. al punto 34 supra, punti 211 e 213).

37      Infine, occorre rammentare che gli orientamenti del 1998 prevedono, in primo luogo, la valutazione della gravità dell’infrazione in quanto tale, sulla cui base può essere fissato «un importo di partenza generale» (punto 1 A, secondo comma). In secondo luogo, la gravità è esaminata in relazione alla natura delle infrazioni commesse e alle caratteristiche dell’impresa interessata, in particolare rispetto alle sue dimensioni e alla sua posizione sul mercato rilevante, il che può comportare la ponderazione dell’importo di partenza, la classificazione delle imprese in categorie e la fissazione di un «importo di partenza specifico» (punto 1 A, dal terzo al settimo comma).

38      Nella fattispecie, per quanto riguarda la valutazione della gravità dell’infrazione effettuata nella decisione impugnata, la Commissione ha esaminato in parallelo le quattro infrazioni constatate all’art. 1 della decisione impugnata, «dato che [esse] presentano caratteristiche comuni» (punto 657 della decisione impugnata).

39      Innanzitutto, con riferimento alla natura delle infrazioni, la Commissione espone quanto segue ai punti 658 e 659 della decisione impugnata:

«658      Le infrazioni oggetto della presente decisione consistevano principalmente in un accordo collusivo segreto tra concorrenti per ripartirsi i mercati o congelare le quote di mercato attribuendosi i progetti relativi alla vendita e all’installazione di ascensori e/o di scale mobili nuovi, e per non farsi concorrenza nel settore della manutenzione e dell’ammodernamento di ascensori e scale mobili (tranne in Germania, in cui l’attività di manutenzione e di ammodernamento non è stata oggetto di discussioni tra i membri dell’intesa). Tali restrizioni orizzontali rientrano per loro stessa natura tra le violazioni più gravi dell’articolo 81 [CE]. Nel caso in esame le infrazioni hanno artificialmente privato i clienti dei vantaggi che avrebbero potuto sperare di ottenere da un processo di offerta concorrenziale. È inoltre interessante notare che alcuni dei progetti manipolati erano appalti pubblici finanziati con le imposte e realizzati precisamente al fine di ricevere offerte competitive, che presentassero in particolare un buon rapporto qualità/prezzo.

659      Per valutare la gravità di un’infrazione, gli elementi relativi al suo oggetto sono generalmente più significativi di quelli relativi ai suoi effetti, in particolare quando gli accordi vertono, come nel caso in esame, su infrazioni molto gravi, quali la fissazione dei prezzi e la ripartizione del mercato. Di norma, gli effetti di un accordo non costituiscono un criterio decisivo per valutare la gravità dell’infrazione».

40      La Commissione afferma di non avere «tentato di dimostrare gli effetti precisi dell’infrazione, poiché era impossibile determinare con sufficiente certezza i parametri concorrenziali applicabili (prezzi, condizioni commerciali, qualità, innovazione ecc.) in mancanza delle infrazioni» (punto 660 della decisione impugnata). Nondimeno, essa ritiene che «[sia] (…) evidente che le infrazioni hanno avuto un impatto reale» ed osserva al riguardo che «[i]l fatto che vari accordi anticoncorrenziali siano stati attuati dai membri dell’intesa sembra indicare di per sé un impatto sul mercato, anche se l’effetto reale è difficile da misurare, poiché non è noto, tra l’altro, se e quanti altri progetti siano stati oggetto di una manipolazione delle offerte, né quanti progetti possano essere stati oggetto di una ripartizione tra i membri dell’intesa senza che fossero necessari contatti tra loro» (punto 660 della decisione impugnata). Nel medesimo punto la Commissione aggiunge che «[l]e elevate quote di mercato complessive dei concorrenti indicano probabili effetti anticoncorrenziali e [che] la relativa stabilità di tali quote di mercato per tutta la durata delle infrazioni confermerebbe tali effetti».

41      Successivamente, ai punti 661‑669 della decisione impugnata la Commissione risponde agli argomenti dedotti dalle ricorrenti durante il procedimento amministrativo e intesi a dimostrare lo scarso impatto delle infrazioni sul mercato.

42      Per quanto riguarda l’estensione del mercato geografico rilevante, la Commissione sostiene, al punto 670 della decisione impugnata, che «[l]e intese oggetto [della] decisione [impugnata] riguardavano l’intero ambito territoriale rispettivamente del Belgio, della Germania, del Lussemburgo o dei Paesi Bassi», e che «[d]alla giurisprudenza risulta chiaramente che un mercato geografico nazionale che si estenda ad un intero Stato membro rappresenta già in sé una parte sostanziale del mercato comune».

43      Infine, la Commissione indica, al punto 671 della decisione impugnata, che «ciascun destinatario ha commesso una o più infrazioni molto gravi all’art. 81 CE (...), [t]enuto conto della natura delle infrazioni e del fatto che ognuna di esse riguardava l’intero ambito territoriale di uno Stato membro (Belgio, Germania, Lussemburgo o Paesi Bassi)». Essa conclude che, «in base a tali elementi, le infrazioni devono essere considerate molto gravi anche se il loro impatto reale non può essere misurato».

44      In primo luogo, per quanto riguarda l’infrazione in Germania, le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata non tiene conto delle constatazioni della stessa Commissione secondo le quali l’intesa in Germania non avrebbe riguardato tutti i progetti di ascensori. Infatti, il mercato interessato sarebbe costituito esclusivamente dai progetti di ascensori di valore superiore a un milione di euro, vale a dire approssimativamente dal 20 al 30% del mercato complessivo, il che sarebbe stato confermato da Kone, Otis e ThyssenKrupp nelle loro domande di immunità (punti 281 e 664 della decisione impugnata). Nella replica, le ricorrenti rilevano inoltre che il confronto tra, da un lato, l’importo di partenza generale fissato per l’infrazione in Germania e, dall’altro, quelli fissati per le infrazioni in Belgio e nei Paesi Bassi confermerebbe la mancanza di proporzionalità dell’importo di partenza fissato per l’infrazione in Germania, dato che, a differenza dell’intesa in Germania, le intese in Belgio e nei Paesi Bassi avrebbero riguardato la totalità del mercato degli ascensori.

45      Anzitutto, si deve sottolineare che le ricorrenti non contestano la legittimità della metodologia esposta nel punto 1 A degli orientamenti del 1998, relativa alla determinazione degli importi di partenza generali delle ammende. Orbene, detta metodologia risponde ad una logica forfettaria secondo cui l’importo di base generale dell’ammenda, determinato secondo la gravità dell’infrazione, viene calcolato in funzione della natura e dell’estensione geografica dell’infrazione, nonché del suo impatto concreto sul mercato quando sia misurabile (sentenze del Tribunale 15 marzo 2006, causa T‑15/02, BASF/Commissione, Racc. pag. II-497, punto 134, e 6 maggio 2009, causa T‑116/04, Wieland-Werke/Commissione, Racc. pag. II-1087, punto 62).

46      Inoltre, le dimensioni del mercato rilevante non costituiscono, in linea di principio, un fattore indispensabile, ma solo uno fra più fattori pertinenti per valutare la gravità dell’infrazione, e la Commissione non è peraltro obbligata, secondo la giurisprudenza, a procedere ad una delimitazione del mercato rilevante o ad una valutazione delle sue dimensioni, dal momento che l’infrazione in questione ha un oggetto anticoncorrenziale (v., in tal senso, sentenza Prym e Prym Consumer/Commissione, cit. al punto 32 supra, punti 55 e 64, e sentenza del Tribunale 30 settembre 2009, causa T‑161/05, Hoechst/Commissione, Racc. pag. II‑3555, punto 109). Pertanto, ai fini della determinazione dell’importo di partenza dell’ammenda, la Commissione può, senza peraltro esservi obbligata, tenere conto del valore del mercato oggetto dell’infrazione (v., in tal senso, sentenze BASF/Commissione, cit. al punto 45 supra, punto 134, e Wieland-Werke/Commissione, cit. al punto 45 supra, punto 63, e giurisprudenza ivi citata). Infatti, gli orientamenti del 1998 non prevedono che l’importo delle ammende sia calcolato in funzione del fatturato complessivo o del fatturato realizzato dalle imprese sul mercato in questione. Tuttavia, essi non ostano nemmeno a che tali fatturati siano presi in considerazione nella determinazione dell’importo dell’ammenda affinché siano rispettati i principi generali del diritto dell’Unione e qualora le circostanze lo richiedano (sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑224/00, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, Racc. pag. II‑2597, punto 187).

47      L’argomento delle ricorrenti secondo cui l’importo di partenza generale dell’ammenda fissata per l’intesa in Germania dovrebbe rispecchiare le presunte dimensioni ridotte del mercato rilevante è quindi fondato su una premessa errata e dev’essere respinto.

48      Nel caso di specie, così come indicato ai punti 38‑43 supra, la Commissione, per valutare la gravità dell’infrazione, ha preso in considerazione la natura dell’infrazione e l’estensione del mercato geografico rilevante.

49      Contrariamente a quanto esposto dalle ricorrenti, dal punto 664 della decisione impugnata, in cui peraltro la Commissione replica all’argomento di Kone e Otis relativo all’impatto asseritamente limitato dell’infrazione, risulta che gli accordi in Germania non hanno riguardato esclusivamente le scale mobili e i progetti di ascensori da oltre un milione di euro; la Commissione ha osservato che era probabile «che le attività del cartello relative ai progetti di ascensori da oltre un milione di euro, che includono gli ascensori ad alta velocità e di valore elevato, a[vessero] inciso sul funzionamento degli altri segmenti del mercato degli ascensori». In detto punto la Commissione ha inoltre rilevato che il valore totale di un progetto prevaleva sul numero e sul tipo di ascensori, che era impossibile dimostrare gli effetti precisi dell’infrazione e che i fatti avevano chiaramente dimostrato che l’intento delle parti non era escludere determinati tipi di prodotti, bensì accordarsi sui progetti rispetto ai quali la concorrenza poteva essere eliminata più facilmente.

50      Si deve inoltre ricordare che, nella sua domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 relativa alla Germania, Kone stessa ha specificamente dichiarato che [riservato] (1) (v. anche punto 256 della decisione impugnata), il che sembra indicare semmai che l’intesa aveva per obiettivo il congelamento delle quote di mercato sulla totalità del mercato degli ascensori. Orbene, come sottolineato dalla Commissione, un esplicito accordo collusivo per i progetti da oltre un milione di euro sarebbe incompatibile con una concorrenza aggressiva per i progetti di valore inferiore. Inoltre, come risulta dal punto 241 della decisione impugnata, che non è stato contestato dalle ricorrenti, ThyssenKrupp ha anche dichiarato che eccezionalmente venivano esaminati progetti di minori dimensioni. Pertanto, dev’essere respinto l’argomento delle ricorrenti secondo cui era interessato dall’intesa solo circa il 20-30% del mercato tedesco degli ascensori.

51      Inoltre, per l’infrazione in Germania, si deve osservare che la Commissione, sebbene non abbia tentato di dimostrare gli effetti precisi dell’infrazione (punto 660 della decisione impugnata), ha nondimeno fissato un importo di partenza ridotto al fine di tenere conto, a favore delle imprese interessate, della possibilità che le intese non riguardassero direttamente la totalità del mercato degli ascensori. Infatti, come rilevato dalla Commissione al punto 664 della decisione impugnata, in replica agli argomenti sviluppati da alcuni partecipanti all’intesa, per cui, con riferimento agli ascensori, quest’ultima avrebbe riguardato soltanto gli ascensori ad alta velocità, per determinare l’importo di partenza dell’ammenda essa ha effettivamente tenuto «conto del fatto che le attività dell’intesa potrebbero non avere interessato direttamente la totalità del mercato degli ascensori». In effetti, l’importo di partenza per l’intesa in Germania è stato fissato ad un livello inferiore, essendo espresso in misura percentuale alle dimensioni complessive del mercato, rispetto a quelli applicati per le altre intese oggetto della decisione impugnata (v. punto 55 in prosieguo).

52      Oltre a ciò, anche ammesso che, per quanto riguarda gli ascensori, l’intesa in Germania abbia riguardato solo i progetti di ascensori di valore superiore a un milione di euro, il che non è stato dimostrato dalle ricorrenti ed è peraltro smentito da alcune dichiarazioni di ThyssenKrupp (v. punto 50 supra), l’importo di partenza dell’ammenda sarebbe comunque giustificato anche confrontandolo con gli importi fissati per le altre intese. A tal proposito occorre sottolineare che il mercato geografico interessato dall’intesa in Germania era molto più ampio rispetto a quelli interessati dalle altre intese.

53      Peraltro, occorre sottolineare che le dimensioni relativamente ridotte del mercato di prodotti rilevante, quand’anche appurate, sono meno importanti rispetto al complesso degli altri elementi a sostegno della gravità dell’infrazione esaminati ai punti 657‑671 della decisione impugnata e riportati ai punti 38‑43 supra (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa T‑322/01, Roquette Frères/Commissione, Racc. pag. II‑3137, punto 151).

54      Anche ammesso che la Commissione, quando constata più infrazioni molto gravi in un’unica decisione, debba garantire una certa coerenza tra gli importi di partenza generali e le dimensioni dei vari mercati di cui trattasi, nella fattispecie nulla indica che l’importo di partenza generale fissato per l’intesa in Germania sia sproporzionato rispetto agli importi di partenza generali stabiliti per le intese in Belgio e nei Paesi Bassi.

55      Infatti, dall’esame dei dati rilevanti emerge che la Commissione, tenuto conto delle dimensioni dei mercati di cui trattasi, ha fissato gli importi di partenza per le infrazioni negli Stati membri interessati in modo ragionevole e coerente, pur senza ricorrere ad una formula matematica precisa, cosa che peraltro non era tenuta a fare (v. punti 45‑47 supra). Da un lato, per il mercato nettamente più importante, quello della Germania, che ammonta ad EUR 576 milioni, l’importo di partenza generale è stato fissato in EUR 70 milioni. Dall’altro, per i due mercati seguenti in ordine di importanza, quelli dei Paesi Bassi e del Belgio, che ammontano rispettivamente ad EUR 363 milioni e ad EUR 254 milioni, l’importo di partenza generale è stato fissato rispettivamente in EUR 55 milioni e in EUR 40 milioni.

56      Ciò premesso, e tenuto conto della logica forfettaria sottesa al metodo illustrato al punto 1 A degli orientamenti del 1998, il quale non impone alla Commissione, nella determinazione dell’importo di base generale dell’ammenda, di prendere in considerazione la dimensione del mercato interessato e ancor meno impone di stabilire tale importo secondo una percentuale fissa del volume d’affari aggregato del mercato (v., in tal senso, sentenza BASF/Commissione, cit. al punto 45 supra, punto 134), l’importo di partenza fissato per l’infrazione in Germania non può essere considerato sproporzionato rispetto agli importi di base stabiliti per le infrazioni commesse in Belgio e nei Paesi Bassi.

57      In secondo luogo, per quanto riguarda la gravità dell’infrazione nei Paesi Bassi, Kone rammenta che la Commissione deve prenderne in considerazione la natura, l’impatto concreto sul mercato, quando sia misurabile, e l’estensione del mercato geografico rilevante.

58      Le ricorrenti sostengono che la Commissione ha erroneamente concluso che l’infrazione nei Paesi Bassi era della stessa natura delle infrazioni commesse in Belgio, in Germania e in Lussemburgo, il che costituirebbe un errore manifesto di valutazione ed una violazione del principio di parità di trattamento. A tal riguardo esse adducono, in primo luogo, che negli Stati membri gli accordi sarebbero stati conclusi, di regola, ai massimi livelli direttivi. In secondo luogo, le ripartizioni dei progetti si sarebbero basate su una spartizione del mercato precedentemente concordata tra i partecipanti e avrebbero avuto lo scopo di congelare tali quote di mercato. In terzo luogo, sarebbero stati tenuti elenchi di progetti. Peraltro, i partecipanti avrebbero adottato misure estreme per dissimulare il loro comportamento illecito. In quarto luogo, in Belgio e in Lussemburgo le infrazioni avrebbero interessato tutti i progetti e/o contratti, e in Germania tutti i progetti di valore superiore a un determinato importo. In quinto luogo, sarebbe esistito un meccanismo di compensazione per il segmento «servizi». Nessuna di tali circostanze ricorrerebbe nel caso dell’infrazione nei Paesi Bassi.

59      È giocoforza constatare che tali circostanze, quand’anche dimostrate, non possono rimettere in discussione la valutazione della Commissione relativa alla natura dell’infrazione accertata nei Paesi Bassi, che figura al punto 658 della decisione impugnata. Infatti, l’infrazione commessa nei Paesi Bassi, al pari di quelle commesse in Belgio, in Germania e in Lussemburgo, consisteva principalmente in un accordo collusivo segreto tra concorrenti per ripartirsi i mercati o congelare le quote di mercato attribuendosi i progetti relativi alla vendita e all’installazione di ascensori e/o di scale mobili nuovi, e per non farsi concorrenza nel settore della manutenzione e dell’ammodernamento di ascensori e scale mobili (tranne in Germania, in cui l’attività di manutenzione e di ammodernamento non è stata oggetto di discussioni tra i membri dell’intesa). Tali restrizioni orizzontali rientrano per loro stessa natura tra le violazioni più gravi dell’art. 81 CE (punto 658 della decisione impugnata), come risulta chiaramente dal punto 1 A degli orientamenti del 1998, che qualifica tale tipologia di infrazioni come «molto gravi».

60      Secondo le ricorrenti, l’infrazione nei Paesi Bassi avrebbe inoltre avuto un impatto sul mercato meno rilevante rispetto alle intese in Belgio, in Germania e in Lussemburgo. Contrariamente a quanto affermerebbe la Commissione, sarebbe possibile misurare l’impatto sul mercato in termini generali, confrontando il valore dei progetti interessati con il valore complessivo del mercato. Inoltre, Otis, ThyssenKrupp e Kone stimerebbero in meno del 10% la quota di mercato che poteva essere interessata dall’infrazione. In subordine, Kone afferma che, alla luce degli elementi di prova, nonché della natura dell’infrazione e del suo impatto, la Commissione avrebbe dovuto qualificare l’infrazione nei Paesi Bassi come «grave», e non come «molto grave», e quindi ridurre l’importo di partenza dell’ammenda per l’infrazione nei Paesi Bassi.

61      Conformemente al punto 1 A, primo comma, degli orientamenti del 1998, nel valutare la gravità dell’infrazione la Commissione deve procedere ad un esame dell’impatto concreto sul mercato unicamente quando risulti che tale impatto è misurabile (v. sentenza Prym e Prym Consumer/Commissione, cit. al punto 32 supra, punto 74 e giurisprudenza ivi citata; sentenze del Tribunale Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, cit. al punto 46 supra, punto 143, e 5 aprile 2006, causa T‑279/02, Degussa/Commissione, Racc. pag. II‑897, punto 216).

62      Secondo una costante giurisprudenza, per valutare l’impatto concreto di un’infrazione sul mercato, è compito della Commissione riferirsi al gioco della concorrenza che di regola sarebbe esistito in mancanza d’infrazione (v. sentenza Carbone‑Lorraine/Commissione, cit. al punto 34 supra, punto 83 e la giurisprudenza ivi citata).

63      Nel caso di specie, la Commissione afferma, al punto 660 della decisione impugnata, di non avere «tentato di dimostrare gli effetti precisi dell’infrazione, poiché [era] impossibile determinare con sufficiente certezza i parametri concorrenziali applicabili (prezzi, condizioni commerciali, qualità, innovazione ecc.) in mancanza delle infrazioni». Benché la Commissione sostenga, al punto 660 della decisione impugnata, che è evidente che le intese, dal momento che sono state poste in atto, hanno avuto un impatto reale e sebbene essa abbia respinto, ai punti 661‑669, gli argomenti delle imprese interessate diretti a dimostrare gli effetti limitati delle intese, si deve constatare che nella decisione impugnata non si è tenuto conto dell’eventuale impatto sul mercato al fine di valutare la gravità delle infrazioni.

64      Invero, al punto 671 della decisione impugnata la Commissione fonda la propria conclusione relativa alla valutazione della gravità delle infrazioni esclusivamente sulla natura delle stesse e sulla loro estensione geografica. Infatti, in tale punto la Commissione conclude che, «[t]enuto conto della natura delle infrazioni e del fatto che ognuna di esse riguardava l’intero ambito territoriale di uno Stato membro (Belgio, Germania, Lussemburgo o Paesi Bassi) (…), [si deve ritenere che] ciascun destinatario abbia commesso una o più infrazioni molto gravi all’articolo 81 CE».

65      Per quanto riguarda l’argomento secondo cui sarebbe possibile misurare l’impatto sul mercato in termini generali, confrontando il valore dei progetti di cui trattasi con il valore complessivo del mercato, è giocoforza constatare che le ricorrenti non forniscono precisazioni circa il modo in cui occorrerebbe calcolare l’impatto sul mercato. A tal proposito le ricorrenti rinviano, nella replica, alle spiegazioni di Kone contenute nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti. Senza che sia necessario pronunciarsi sulla ricevibilità di tale argomento, che figura in allegato al ricorso, si deve rilevare che le ricorrenti si limitano ad invocare l’impatto circoscritto dell’intesa sul mercato dei Paesi Bassi e a tal fine fanno riferimento, sostanzialmente, alle dichiarazioni delle imprese interessate, secondo le quali l’intesa avrebbe avuto ad oggetto un numero limitato di progetti. Orbene, come osservato dalla Commissione, tali dichiarazioni non implicano che l’impatto dell’infrazione fosse misurabile, dato che la portata dell’intesa era ignota. La Commissione ha infatti indicato, ad esempio al punto 384 della decisione impugnata, che non è stato contestato dalle ricorrenti, che «nell’ambito dell’intesa nei Paesi Bassi non era necessario ripartirsi tutti i progetti, poiché le imprese interessate dovevano discutere solo i progetti che non erano stati attribuiti automaticamente ad una di loro in ragione di un rapporto esistente con un cliente attuale». Inoltre, gli argomenti delle ricorrenti non possono rimettere in discussione la conclusione della Commissione contenuta al punto 660 della decisione impugnata, secondo la quale era impossibile determinare con sufficiente certezza i parametri concorrenziali applicabili (prezzi, condizioni commerciali, qualità, innovazione ecc.) in assenza delle infrazioni (v. punti 62 e 63 supra).

66      In ogni caso, si deve constatare che gli argomenti delle ricorrenti non sono atti a rimettere in discussione la qualificazione dell’infrazione nei Paesi Bassi come «molto grave».

67      Occorre infatti rilevare che le infrazioni contestate nella decisione impugnata rientrano, per loro stessa natura, tra le violazioni più gravi dell’art. 81 CE, dal momento che consistevano «in un accordo collusivo segreto tra concorrenti per ripartirsi i mercati o congelare le quote di mercato attribuendosi i progetti relativi alla vendita e all’installazione di ascensori e/o di scale mobili nuovi, e per non farsi concorrenza nel settore della manutenzione e dell’ammodernamento di ascensori e scale mobili (tranne in Germania, in cui l’attività di manutenzione e di ammodernamento non è stata oggetto di discussioni tra i membri dell’intesa)» (punto 658 della decisione impugnata). A tal proposito, gli orientamenti del 1998 indicano che le infrazioni «molto gravi» consistono principalmente in restrizioni orizzontali, quali cartelli di prezzi e di ripartizione dei mercati, o di altre pratiche che pregiudicano il buon funzionamento del mercato interno. Le intese di questo tipo rientrano del pari tra gli esempi di intese espressamente dichiarate incompatibili con il mercato comune dall’art. 81, n. 1, lett. c), CE. Oltre alla grave alterazione del gioco della concorrenza che esse comportano, queste intese, in quanto obbligano le parti a rispettare mercati distinti, spesso delimitati dalle frontiere nazionali, provocano l’isolamento di questi mercati, ostacolando così l’obiettivo principale del Trattato CE di integrazione del mercato comune. Pertanto infrazioni di questo tipo, in particolare quando si tratta di intese orizzontali, sono qualificate dalla giurisprudenza come «particolarmente gravi» o come «infrazioni patenti» (sentenze del Tribunale 6 aprile 1995, causa T‑148/89, Tréfilunion/Commissione, Racc. pag. II‑1063, punto 109, e 15 settembre 1998, cause riunite T‑374/94, T‑375/94, T‑384/94 e T‑388/94, European Night Services e a./Commissione, Racc. pag. II‑3141, punto 136, e 18 luglio 2005, causa T‑241/01, Scandinavian Airlines System/Commissione, Racc. pag. II‑2917, punto 85).

68      Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, l’effetto di una pratica anticoncorrenziale non è un criterio decisivo ai fini della valutazione della gravità di un’infrazione. Determinati elementi attinenti all’intenzionalità della condotta possono assumere un rilievo maggiore di quello rappresentato dai detti effetti, soprattutto quando si tratti di violazioni intrinsecamente gravi, quali la ripartizione dei mercati (sentenze della Corte 2 ottobre 2003, causa C‑194/99 P, Thyssen Stahl/Commissione, Racc. pag. I‑10821, punto 118, e Prym e Prym Consumer/Commissione, cit. al punto 32 supra, punto 96; sentenza del Tribunale 13 dicembre 2001, cause riunite T‑45/98 e T‑47/98, Krupp Thyssen stainless e Acciai speciali Terni/Commissione, Racc. pag. II‑3757, punto 199, e Degussa/Commissione, cit. al punto 61 supra, punto 251).

69      Pertanto, la natura dell’infrazione svolge un ruolo preminente, in particolare, al fine di qualificare le infrazioni come «molto gravi». Dalla descrizione delle infrazioni molto gravi fornita dagli orientamenti del 1998 emerge che gli accordi o le pratiche concordate dirette in particolare, come nel caso in esame, alla ripartizione dei mercati possono comportare, solo per la loro stessa natura, la qualifica di «molto gravi», senza che occorra valutare tali comportamenti in funzione di un’incidenza o di un’estensione geografica particolare (v., in tal senso, sentenze della Corte Prym e Prym Consumer/Commissione, cit. al punto 32 supra, punto 75, e 24 settembre 2009, cause riunite C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P e C‑137/07 P, Erste Bank der österreichischen Sparkassen/Commissione, Racc. pag. I‑8681, punto 103). Tale conclusione è avvalorata dal fatto che, se nella descrizione delle infrazioni gravi si menzionano espressamente l’incidenza sul mercato e gli effetti su zone estese del mercato comune, in quella delle infrazioni molto gravi, invece, non è menzionata alcuna condizione relativa all’impatto concreto sul mercato o alla produzione di effetti su una determinata zona geografica (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 8 ottobre 2008, causa T‑69/04, Schunk e Schunk Kohlenstoff-Technik/Commissione, Racc. pag. II‑2567, punto 171 e giurisprudenza ivi citata).

70      Pertanto, la Commissione ha giustamente considerato che, visto il suo oggetto, l’infrazione nei Paesi Bassi era per sua stessa natura molto grave.

71      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il presente motivo deve essere respinto.

 Sul motivo vertente sulla violazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e sulla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, di parità di trattamento, nonché dei diritti della difesa

72      Le ricorrenti rammentano di aver introdotto alcune richieste al fine di beneficiare di un’immunità o di una riduzione dell’importo delle ammende ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Tuttavia, la Commissione avrebbe violato le disposizioni di detta comunicazione valutando la qualità e l’utilità della loro cooperazione. Secondo le ricorrenti, la Commissione avrebbe inoltre violato le loro legittime aspettative e i loro diritti della difesa. Infine, le ricorrenti lamentano che la Commissione ha violato il principio della parità di trattamento nella valutazione della riduzione delle ammende applicabile ai sensi della detta comunicazione.

 Sulla comunicazione sulla cooperazione del 2002

73      Si deve rilevare che, nella comunicazione sulla cooperazione del 2002, la Commissione ha definito le condizioni alle quali le imprese che cooperano con essa ai fini dell’accertamento di un’intesa possono evitare l’imposizione dell’ammenda o beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda che altrimenti avrebbero dovuto versare.

74      Anzitutto, la comunicazione sulla cooperazione del 2002, nella sezione A, punto 8, dispone quanto segue:

«La Commissione concederà ad un’impresa l’immunità da qualsiasi ammenda che le sarebbe altrimenti stata inflitta, se:

a)      l’impresa è la prima a presentare elementi di prova che secondo la Commissione possono consentirle di adottare una decisione per svolgere un accertamento ai sensi dell’articolo14, paragrafo 3, del regolamento n. 17 in relazione a una presunta intesa riguardante la Comunità; oppure

b)      l’impresa è la prima a presentare elementi di prova che secondo la Commissione possono consentirle di constatare un’infrazione dell’articolo 81 del trattato [CE] in relazione a una presunta intesa riguardante la Comunità».

75      Inoltre, la comunicazione sulla cooperazione del 2002 prevede, nella sezione B, punto 20, che «[l]e imprese che non soddisfano i requisiti [per la concessione di un’immunità dall’ammenda] indicati nella sezione A di cui sopra possono beneficiare di una riduzione dell’importo di un’ammenda che sarebbe altrimenti stata inflitta» e, al punto 21, che, «[a]l fine di poter beneficiare di un simile trattamento, un’impresa deve fornire alla Commissione elementi di prova della presunta infrazione che costituiscano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso della Commissione, e deve inoltre cessare la presunta infrazione entro il momento in cui presenta tali elementi di prova».

76      Per quanto riguarda il concetto di valore aggiunto, al punto 22 della comunicazione sulla cooperazione del 2002 si precisa quanto segue:

«Il concetto di “valore aggiunto” si riferisce alla misura in cui gli elementi di prova forniti rafforzano, per la loro stessa natura e/o per il loro grado di precisione, la capacità della Commissione di dimostrare i fatti in questione. Nel procedere a tale valutazione, la Commissione riterrà di norma che gli elementi di prova scritti risalenti al periodo a cui si riferiscono i fatti abbiano un valore maggiore degli elementi di prova venuti ad esistenza successivamente. Analogamente, gli elementi di prova direttamente legati ai fatti in questione saranno in genere considerati come più importanti di quelli che hanno solo un legame indiretto».

77      Il punto 23, lett. b), primo comma, della comunicazione sulla cooperazione del 2002 prevede una classificazione in tre categorie ai fini della riduzione delle ammende:

«‑      [p]rima impresa a soddisfare la condizione di cui al punto 21: riduzione del 30‑50%,

‑      [s]econda impresa a soddisfare la condizione di cui al punto 21: riduzione del 20‑30%,

–      [a]ltre imprese che soddisfano la condizione di cui al punto 21: riduzione massima del 20%».

78      Il punto 23, lett. b), secondo comma, della comunicazione sulla cooperazione del 2002 dispone quanto segue:

«Al fine di definire il livello della riduzione all’interno di queste forcelle, la Commissione terrà conto della data in cui gli elementi di prova che soddisfano le condizioni menzionate al punto 21 le sono stati comunicati e del grado di valore aggiunto che detti elementi hanno rappresentato. La Commissione potrà anche tenere conto dell’entità e della continuità della cooperazione dimostrata dall’impresa a partire della data del suo contributo».

79      Infine, il punto 23, lett. b), secondo comma, della comunicazione sulla cooperazione del 2002 così recita:

«[S]e un’impresa fornisce elementi di prova relativi a fatti in precedenza ignorati dalla Commissione che hanno un’incidenza diretta sulla gravità o la durata della presunta intesa, la Commissione non terrà conto di questi elementi nel determinare l’importo di eventuali ammende da infliggere all’impresa che li ha forniti».

 Sul margine di discrezionalità della Commissione e sul controllo del giudice dell’Unione

80      Si deve ricordare che l’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, che costituisce la base giuridica per l’imposizione delle ammende in caso di infrazione alle regole del diritto dell’Unione in materia di concorrenza, conferisce alla Commissione un margine di valutazione discrezionale nella fissazione delle ammende (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 21 ottobre 1997, causa T-229/94, Deutsche Bahn/Commissione, Racc. pag. II-1689, punto 127), che è, in particolare, funzione della sua politica generale in materia di concorrenza (sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punti 105 e 109). Pertanto in questo contesto la Commissione, per assicurare trasparenza e obiettività alle proprie decisioni in materia di ammende, ha adottato e pubblicato la comunicazione sulla cooperazione del 2002. Si tratta di uno strumento destinato a precisare, nel rispetto delle norme di rango superiore, i criteri che essa intende applicare nell’esercizio del suo potere discrezionale. Da ciò consegue una autolimitazione di tale potere (v., per analogia, sentenza del Tribunale 30 aprile 1998, causa T‑214/95, Vlaams Gewest/Commissione, Racc. pag. II‑717, punto 89), nella misura in cui compete alla Commissione conformarsi alle regole indicative che essa stessa si è imposta (v., per analogia, sentenza del Tribunale 12 dicembre 1996, causa T‑380/94, AIUFFASS e AKT/Commissione, Racc. pag. II‑2169, punto 57).

81      L’autolimitazione del potere discrezionale della Commissione derivante dall’adozione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 non è tuttavia incompatibile con il mantenimento da parte sua di un margine di valutazione sostanziale (v., per analogia, sentenza del Tribunale 14 dicembre 2006, cause riunite da T‑259/02 a T‑264/02 e T‑271/02, Raiffeisen Zentralbank Österreich e a./Commissione, Racc. pag. II‑5169, punto 224).

82      Infatti, la comunicazione sulla cooperazione del 2002 contiene vari elementi di flessibilità che consentono alla Commissione di esercitare il proprio potere discrezionale in conformità al disposto dell’art. 23 del regolamento n. 1/2003, come interpretato dalla Corte (v., per analogia, sentenza Raiffeisen Zentralbank Österreich e a./Commissione, cit. al punto 81 supra, punto 224).

83      Pertanto, si deve rilevare che la Commissione dispone di un ampio margine di valutazione allorché è chiamata a valutare se gli elementi di prova forniti da un’impresa che abbia espresso la propria intenzione di beneficiare della comunicazione sulla cooperazione del 2002 costituiscano un valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21 di detta comunicazione (v., in tal senso, sentenza della Corte 10 maggio 2007, causa C‑328/05 P, SGL Carbon/Commissione, Racc. pag. I‑3921, punto 88, e sentenza del Tribunale 18 giugno 2008, causa T‑410/03, Hoechst/Commissione, Racc. pag. II‑881, punto 555). Per quanto riguarda il punto 8, lett. a) e b), della detta comunicazione, è giocoforza constatare che tale margine di valutazione sostanziale risulta dalla formulazione stessa di detta disposizione, la quale fa espressamente riferimento alla produzione di elementi di prova che, «secondo la Commissione», possono rispettivamente consentirle di adottare una decisione per svolgere un accertamento o di constatare un’infrazione. La valutazione della qualità e dell’utilità della cooperazione fornita da un’impresa comporta infatti valutazioni di fatto complesse (v., in tal senso, sentenza SGL Carbon/Commissione, cit., punto 81, e sentenza Carbone-Lorraine/Commissione, cit. al punto 34 supra, punto 271).

84      Analogamente, la Commissione, dopo avere constatato che taluni elementi di prova costituiscono un valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, dispone di un margine di valutazione quando è chiamata a stabilire il livello esatto della riduzione dell’importo dell’ammenda da concedere all’impresa interessata. Infatti, il punto 23, lett. b), primo comma, della detta comunicazione prevede forcelle per la riduzione dell’importo dell’ammenda per le diverse categorie di imprese considerate, mentre il secondo comma di detto punto definisce i criteri cui la Commissione deve attenersi per stabilire il livello di riduzione all’interno di tali margini.

85      Tenuto conto del margine di discrezionalità di cui dispone la Commissione per valutare la cooperazione di un’impresa a titolo della comunicazione sulla cooperazione del 2002, solo il manifesto superamento di tale margine può essere censurato dal Tribunale (v., in tal senso, sentenza 10 giugno 2008, SGL Carbon/Commissione, cit. al punto 83 supra, punti 81, 88 e 89, e sentenza 18 giugno 2008, Hoechst/Commissione, cit. al punto 83 supra, punto 555).

 Sulla cooperazione di Kone ai fini dell’accertamento dell’infrazione in Germania

86      Kone, che è stata la prima impresa a presentare una domanda a titolo della comunicazione sulla cooperazione del 2002 per l’intesa in Germania (punto 105 della decisione impugnata), il 12 febbraio 2004, non ha beneficiato dell’immunità dall’ammenda ai sensi del punto 8 di tale comunicazione (punto 790 della decisione impugnata).

87      La Commissione ha considerato, ai punti 783‑786 della decisione impugnata, che il punto 8, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002 era inapplicabile in quanto le informazioni fornite da un informatore terzo le avevano consentito di effettuare accertamenti in Germania il 28 gennaio 2004.

88      È stata parimenti esclusa l’applicazione del punto 8, lett. b), di detta comunicazione per i seguenti motivi, esposti ai punti 787‑789 della decisione impugnata:

«787               La Commissione concederà l’immunità in applicazione del punto 8, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione [del 2002] qualora l’impresa sia la prima a trasmettere elementi di prova che secondo la Commissione possono consentirle di constatare un’infrazione dell’art. 81 [CE] in relazione ad una presunta intesa, il che implica che la Commissione non disponesse ancora di elementi di prova sufficienti per constatare un’infrazione all’art. 81 [CE] e che nessuna impresa avesse beneficiato di un’immunità condizionata dalle ammende in applicazione del punto 8, lett. a).

788      Le osservazioni formulate da Kone nella sua domanda [ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002] appaiono ambigue e non sono sostenute da prove diverse dalle sue stesse dichiarazioni scritte basate su ricordi. Essa riconosce che [riservato]. Nella fattispecie, la Commissione era già in possesso delle informazioni sulla presunta infrazione ottenute da altre fonti, quali osservazioni di terzi e accertamenti. Tali informazioni hanno determinato l’orientamento generale del caso nell’ambito di un procedimento amministrativo avviato di propria iniziativa dalla Commissione. Pertanto, in tali circostanze, un’impresa che voglia ottenere l’immunità in applicazione del punto 8, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione [del 2002] dovrebbe fornire alla Commissione informazioni che le consentano di abbreviare considerevolmente l’indagine.

789      Le osservazioni di Kone relative alla Germania contengono descrizioni delle attività dell’intesa meno precise di quelle contenute nelle sue osservazioni concernenti il Belgio e il Lussemburgo e non sono sostenute da elementi documentali a carico (diversi dalle sue stesse dichiarazioni). Di conseguenza, Kone non può affermare che le sue osservazioni relative al Belgio e al Lussemburgo, da un lato, e alla Germania, dall’altro, erano “della stessa qualità”».

89      Tuttavia, Kone ha beneficiato di una riduzione del 50% dell’importo della sua ammenda ai sensi del punto 23, lett. b), primo comma, primo trattino, della comunicazione sulla cooperazione del 2002 per la sua collaborazione relativa all’intesa in Germania (punto 793 della decisione impugnata).

90      Le ricorrenti sostengono, in primo luogo, che Kone soddisfaceva le condizioni per ottenere l’immunità in applicazione del punto 8, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002, per quanto riguarda l’infrazione in Germania, poiché nella decisione impugnata la Commissione si sarebbe basata sulle osservazioni di Kone del 12 e del 18 febbraio 2004 per dimostrare tutti gli elementi costitutivi di tale infrazione. Esse insistono sul fatto che la Commissione non disponeva ancora di elementi sufficienti per provare l’infrazione in Germania nel momento in cui Kone ha presentato la sua domanda ai sensi di tale comunicazione e che quest’ultima è stata la prima impresa a fornire informazioni su detta infrazione.

91      Si deve ricordare che una delle condizioni per ottenere l’immunità in forza del punto 8, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002 è che l’impresa sia la prima a fornire elementi di prova che secondo la Commissione possono consentirle di constatare un’infrazione dell’art. 81 CE in relazione a una presunta intesa riguardante la Comunità.

92      Va rilevato che, nel momento in cui Kone ha presentato la sua domanda relativa alla Germania, il 12 febbraio 2004, la Commissione sospettava già l’esistenza di un’intesa in Germania nel settore degli ascensori e delle scale mobili sulla base delle informazioni di cui disponeva all’epoca. Essa aveva infatti già effettuato accertamenti, dopo aver ricevuto informazioni da un informatore terzo, il 28 gennaio 2004, presso i locali di ThyssenKrupp e di alcune sue controllate in Germania (punto 104 della decisione impugnata).

93      Certamente, è pacifico che la Commissione non disponeva ancora di elementi di prova sufficienti per constatare l’infrazione in Germania nel momento in cui Kone ha presentato la sua domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e che la stessa è stata la prima impresa a presentare tale domanda relativamente a detta infrazione (punto 105 della decisione impugnata).

94      Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, tali circostanze non sono sufficienti, di per sé stesse, per poter pretendere un’immunità dalle ammende ai sensi del punto 8, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002. È infatti la qualità della cooperazione di un’impresa come Kone a determinare se essa possa beneficiare di un’immunità dalle ammende in forza di tale disposizione. Infatti, non basta che Kone abbia fornito informazioni ed elementi che consentono di reprimere effettivamente l’infrazione. Benché sia vero che non occorre che gli elementi di prova comunicati siano sufficienti per dimostrare l’infrazione nel suo complesso o nei minimi dettagli, tuttavia tali elementi devono essere di natura, precisione e forza probatoria sufficienti per consentire alla Commissione di dimostrare un’infrazione all’art. 81 CE.

95      Tenuto conto del margine di discrezionalità di cui dispone la Commissione per valutare la cooperazione di un’impresa ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002, nella fattispecie occorre verificare se essa abbia manifestamente superato i limiti di tale potere discrezionale considerando che gli elementi di prova forniti da Kone non potevano consentirle di constatare un’infrazione all’art. 81 CE in relazione all’intesa in Germania (v., in tal senso, sentenza 18 giugno 2008, Hoechst/Commissione, cit. al punto 83 supra, punto 555).

96      In primo luogo, si deve ricordare che gli elementi di prova forniti da Kone nella sua domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 relativa alla Germania fanno parte delle sue osservazioni del 12 febbraio 2004, completate e corrette da quelle del 18 febbraio 2004. Alle osservazioni del 12 febbraio 2004 sono allegate due dichiarazioni di dirigenti di Kone, una contenente una descrizione dell’intesa in Germania sul mercato degli ascensori [riservato] e l’altra contenente una descrizione dell’intesa in Germania sul mercato delle scale mobili [riservato].

97      Le osservazioni di Kone del 12 e del 18 febbraio 2004 contengono, in allegato, alcune prove documentali. Oltre a documenti elaborati in base ai propri ricordi da dirigenti di Kone ai fini della sua domanda ai sensi della medesima comunicazione, nei quali sono indicati le date e i luoghi di alcune riunioni tenutesi nell’ambito dell’intesa [riservato] nonché i progetti discussi nel corso di tali riunioni [riservato], Kone ha allegato alle proprie osservazioni del 12 febbraio 2004 un fax di Schindler [riservato] ed elenchi di progetti non datati [riservato]. Alle sue osservazioni del 18 febbraio 2004 sono inoltre state allegate fatture di albergo [riservato].

98      In secondo luogo, quanto al valore degli elementi di prova forniti, si deve constatare, per quanto concerne le osservazioni del 12 febbraio 2004, che le dichiarazioni di Kone sono state redatte dai suoi dirigenti in base ai loro ricordi. Pertanto, non si può escludere che esse contengano inesattezze. Peraltro, Kone stessa rileva nelle sue osservazioni del 18 febbraio 2004 che l’esattezza di alcune di tali osservazioni non può essere pienamente garantita.

99      In ogni caso, le dichiarazioni unilaterali di un’impresa non possono essere sufficienti per constatare un’infrazione se non sono suffragate da prove documentali precise e concordanti. Infatti, la Commissione deve riferirsi nella sua decisione a prove precise e concordanti atte a fondare il fermo convincimento che l’infrazione è stata commessa (sentenza della Corte 28 marzo 1984, cause riunite 29/83 e 30/83, Compagnie royale asturienne des mines e Rheinzink/Commissione, Racc. pag. 1679, punto 20; sentenze del Tribunale 12 settembre 2007, causa T‑36/05, Coats Holdings e Coats/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 71, e 9 luglio 2009, causa T‑450/05, Peugeot e Peugeot Nederland/Commissione, Racc. pag. II‑2533, punto 175).

100    Per quanto concerne gli elementi di prova allegati alle osservazioni del 12 e del 18 febbraio 2004, si deve rilevare che il loro valore probatorio è limitato, poiché essi sono stati elaborati da Kone ai fini della sua domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e non sono contemporanei all’infrazione [riservato], oppure non sono sufficienti, di per sé stessi, per consentire alla Commissione di constatare un’infrazione all’art. 81 CE [riservato]. Gli elenchi di progetti allegati alle osservazioni del 12 febbraio 2004 [riservato], che peraltro sono privi di data, non presentano alcun valore intrinseco ai fini dell’accertamento dell’intesa in Germania in assenza delle spiegazioni fornite da Kone nelle sue osservazioni, dato che non contengono alcun indizio di una ripartizione illecita dei progetti in questione tra concorrenti. Lo stesso vale per le fatture di albergo allegate alle osservazioni del 18 febbraio 2004 [riservato], le quali confermano solo la presenza di dirigenti di Kone in un albergo in un determinato momento e la prenotazione di una sala riunioni, ma non contengono indizi di un comportamento anticoncorrenziale nel settore degli ascensori e delle scale mobili.

101    L’unico elemento di prova allegato alle osservazioni di Kone che contenga un indizio di un comportamento anticoncorrenziale è il fax di Schindler [riservato]. Tuttavia, sebbene la Commissione abbia fatto riferimento a tale fax nel punto 283 della comunicazione degli addebiti, è pacifico che all’epoca Schindler non faceva più parte dell’intesa in Germania (v. art. 1, n. 2, della decisione impugnata), sicché tale elemento di prova presenta un valore marginale ai fini dell’accertamento dell’infrazione in Germania.

102    Dall’analisi che precede risulta che le dichiarazioni unilaterali di Kone contenute nelle sue osservazioni del 12 e del 18 febbraio 2004 non sono state suffragate da prove documentali precise e concordanti.

103    In tali circostanze, e anche supponendo che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione al punto 788 della decisione impugnata, le osservazioni di Kone non apparissero ambigue e fossero suffragate da elementi di prova, la Commissione non ha manifestamente superato i limiti del suo potere discrezionale decidendo che tali osservazioni non erano sufficienti per constatare un’infrazione all’art. 81 CE in Germania. Pertanto, la Commissione ha legittimamente negato a Kone l’immunità dalle ammende ai sensi dell’art. 8, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

104    Tale conclusione non può essere rimessa in discussione né dal fatto che la decisione impugnata contiene numerosi riferimenti alle osservazioni di Kone, né dal fatto che le informazioni fornite dagli altri partecipanti o raccolte in occasione degli accertamenti del marzo 2004 e parimenti citate in detta decisione confermano il contenuto delle osservazioni fornite in precedenza da Kone.

105    Infatti, da un lato, i riferimenti contenuti nella decisione impugnata alle osservazioni di Kone non implicano affatto che queste ultime fossero di natura, precisione e forza probatoria sufficienti per consentire alla Commissione di accertare l’infrazione in Germania. Dall’altro, neppure il riferimento, contenuto nei punti 209‑288 della decisione impugnata, ad altri elementi di prova «confermativi» implica che le osservazioni di Kone del 12 e del 18 febbraio 2004 fossero di tale natura, precisione e forza probatoria. Al contrario, la citazione di altri elementi di prova nella decisione impugnata si imponeva alla Commissione in quanto essa non poteva basarsi esclusivamente sulle dichiarazioni unilaterali di Kone, che non erano suffragate da prove documentali precise e concordanti, per accertare tale infrazione (v. supra, punto 99).

106    Le ricorrenti sostengono inoltre che gli elementi di prova forniti da Kone concernenti l’intesa in Germania avevano lo stesso valore delle informazioni grazie alle quali Kone ha ottenuto l’immunità in applicazione del punto 8, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002 per l’infrazione in Belgio e in Lussemburgo.

107    Senza che occorra pronunciarsi sulla ricevibilità dell’argomento delle ricorrenti, che rinvia in sostanza ai documenti allegati al ricorso, si deve rilevare che, come si è osservato al punto 103 supra, la Commissione ha negato giustamente a Kone l’immunità dalle ammende ai sensi del punto 8, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Inoltre, le ricorrenti non hanno dimostrato che la Commissione abbia manifestamente superato i limiti del suo potere discrezionale concedendo a Kone l’immunità per il Belgio e il Lussemburgo e negandogliela per la Germania.

108    Infatti, dal confronto tra la domanda di Kone relativa al Belgio e al Lussemburgo e quella relativa alla Germania emerge che la natura e la precisione delle informazioni fornite erano diverse. In primo luogo, le domande ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 di Kone per il Belgio e il Lussemburgo contenevano informazioni più dettagliate rispetto a quella relativa alla Germania per quanto riguarda le riunioni svoltesi nell’ambito dell’intesa (nomi dei partecipanti, data, ora, oggetto, ordine del giorno). In secondo luogo, Kone ha suffragato le proprie dichiarazioni relative alle intese in Belgio e in Lussemburgo con prove documentali precise e concordanti. Infatti, per il Belgio e il Lussemburgo essa ha fornito elenchi completi e dettagliati di progetti che erano stati assegnati ai membri dell’intesa, riguardanti l’intero periodo dell’infrazione in tali paesi, nonché documenti contemporanei che costituivano prove di un comportamento collusivo.

109    Da quanto precede risulta che devono essere respinte tutte le censure delle ricorrenti relative al diniego della Commissione di concedere a Kone l’immunità dalle ammende ai sensi del punto 8, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

110    In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che, in ogni caso, Kone ha fornito elementi di prova che hanno consentito alla Commissione di adottare una decisione per svolgere accertamenti e che, pertanto, detta impresa avrebbe dovuto beneficiare dell’immunità in applicazione del punto 8, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

111    A tal proposito si deve ricordare che, conformemente al punto 8, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002, la Commissione concede l’immunità dalle ammende all’impresa che sia la prima a fornirle elementi di prova che, a suo parere, possono consentirle di adottare una decisione per svolgere un accertamento in relazione a una presunta intesa riguardante la Comunità. Come rilevato dalla Commissione, e come risulta dal punto 6 della medesima comunicazione, lo scopo della suddetta disposizione è agevolare l’individuazione di infrazioni ad essa ignote, che siano rimaste segrete in mancanza degli elementi di prova comunicati dall’impresa interessata. Così, il «punto 8, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione [del 2002] è volto a ricompensare i contributi che consentano di svelare l’esistenza di un’intesa e non a ricompensare il sostegno alle misure supplementari di un’indagine in corso sotto forma di una seconda ispezione più mirata» (punto 786 della decisione impugnata).

112    In primo luogo, nella fattispecie si deve rilevare che, nel momento in cui Kone ha presentato alla Commissione la propria domanda relativa alla Germania, il 12 febbraio 2004, la Commissione aveva già effettuato accertamenti, il 28 gennaio 2004, in particolare in Germania, su un’intesa concernente una ripartizione dei mercati nel settore degli ascensori e delle scale mobili, dopo essere stata informata da un informatore terzo dell’esistenza di un’intesa in tale settore (punti 91, 104, 105 e 783 della decisione impugnata).

113    Poiché Kone non ha consentito alla Commissione di scoprire l’intesa in Germania, essa non può pretendere l’immunità dalle ammende conformemente al punto 8, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002. In tale contesto è irrilevante l’argomento di Kone secondo cui essa avrebbe diritto all’immunità dalle ammende in quanto la sua domanda avrebbe consentito alla Commissione di effettuare con successo ulteriori accertamenti in Germania nel marzo 2004. Infatti, come rilevato dalla Commissione (v. punto 111 supra), il punto 8, lett. a), di detta comunicazione non è volto a «ricompensare il sostegno alle misure supplementari di un’indagine in corso sotto forma di una seconda ispezione più mirata».

114    In ogni caso, si deve sottolineare che Kone non ha mai chiesto l’immunità ai sensi della citata disposizione, dato che la domanda di Kone relativa alla Germania era un supplemento di quella ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 relativa al Belgio e al Lussemburgo, ne è parte integrante ed è espressamente basata sul punto 8, lett. b), della medesima comunicazione. Inoltre, Kone non nega di avere chiesto l’immunità in forza del punto 8, lett. a), di detta comunicazione nel corso di riunioni con la Commissione solo oltre un anno dopo avere presentato la propria domanda e circa nove mesi dopo essere stata informata dalla Commissione, con lettera del 29 giugno 2004, che tale domanda non soddisfaceva i requisiti di cui al punto 8, lett. b), della citata comunicazione.

115    In secondo luogo, dev’essere respinto l’argomento delle ricorrenti secondo cui le osservazioni di Kone del 12 e del 18 febbraio 2004 hanno fornito alla Commissione informazioni su un’altra infrazione, diversa da quella che sarebbe stata oggetto degli accertamenti del gennaio 2004, vale a dire un’intesa in Germania nel settore degli ascensori e delle scale mobili relativa ai progetti di valore superiore ad un milione di euro, e non, come risulterebbe dalle decisioni che dispongono accertamenti, un’intesa quanto meno su scala europea concernente l’intero mercato degli ascensori e delle scale mobili.

116    È vero che dalle decisioni di indagine risulta che, al momento della loro adozione, la Commissione considerava che l’intesa relativa ad una ripartizione dei mercati nel settore degli ascensori e delle scale mobili si estendeva almeno ad ogni Stato membro dell’Unione. Inoltre, dalla giurisprudenza si evince che, trattandosi di decisioni che ordinano accertamenti, la Commissione deve chiaramente precisare gli indizi che intende verificare (v., in tal senso, sentenza della Corte 21 settembre 1989, cause riunite 46/87 e 227/88, Hoechst/Commissione, Racc. pag. 2859, punto 41). Tuttavia, la delimitazione precisa del mercato di cui trattasi, l’esatta qualificazione giuridica delle asserite infrazioni e l’indicazione del periodo durante il quale le infrazioni sarebbero state commesse non sono indispensabili nella decisione che ordina l’accertamento (v., in tal senso, sentenza della Corte 17 ottobre 1989, causa 85/87, Dow Benelux/Commissione, Racc. pag. 3137, punto10).

117    Si deve necessariamente rilevare che, nel momento in cui Kone ha presentato la sua domanda alla Commissione, nel febbraio 2004, quest’ultima aveva già ricevuto informazioni su un’intesa relativa alla ripartizione dei mercati nel settore degli ascensori e delle scale mobili «riguardante la Comunità» ai sensi del punto 8, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Inoltre, le decisioni che dispongono accertamenti indicano chiaramente che le verifiche vertono specificamente sulle attività delle imprese interessate sul potenziale mercato della vendita e dell’installazione di ascensori e scale mobili nonché sul potenziale mercato dei servizi post vendita e di manutenzione di tali prodotti, e che la Commissione era stata informata del fatto che dirigenti dei quattro membri della presunta intesa si riunivano annualmente per stabilire le quote di ciascun partecipante quanto meno in ogni Stato membro dell’Unione. In base alle informazioni in suo possesso, la Commissione aveva già considerato nel gennaio 2004 che il mercato tedesco era interessato da tale intesa, il che l’aveva indotta ad effettuare accertamenti in Germania il 28 gennaio 2004. A tal riguardo, l’affermazione di Kone secondo cui i locali di ThyssenKrupp in Germania sarebbe stati oggetto di un’ispezione solo perché vi si sarebbe trovata la sede sociale di detta società è smentita dal fatto che il 29 gennaio 2004 la Commissione ha effettuato accertamenti anche nei locali di controllate del gruppo ThyssenKrupp attive sul mercato tedesco (punto 104 della decisione impugnata).

118    In tali circostanze, le ricorrenti non possono sostenere che l’infrazione che ha dato luogo nel marzo 2004 ad accertamenti in Germania nel medesimo settore costituisca un’infrazione diversa da quella che è stata oggetto di accertamenti nel gennaio 2004.

119    Da quanto precede risulta che, nel momento in cui ha presentato alla Commissione la propria domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002, Kone non poteva più pretendere l’immunità dalle ammende ai sensi del punto 8, lett. a), di tale comunicazione per la sua partecipazione all’intesa in Germania.

120    In terzo luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione avrebbe dovuto concedere a Kone una riduzione del 100% dell’importo dell’ammenda ai sensi del punto 23, lett. b), ultimo comma, della comunicazione sulla cooperazione del 2002, poiché la Commissione non sarebbe stata a conoscenza dei fatti relativi all’intesa in Germania prima che Kone presentasse la propria domanda di trattamento favorevole.

121    La disposizione di cui trattasi prevede che, «se un’impresa fornisce elementi di prova relativi a fatti in precedenza ignorati dalla Commissione che hanno un’incidenza diretta sulla gravità o la durata della presunta intesa, la Commissione non terrà conto di questi elementi nel determinare l’importo di eventuali ammende da infliggere all’impresa che li ha forniti».

122    Nella fattispecie è pacifico che, nel momento in cui Kone ha presentato la propria domanda concernente la Germania alla Commissione, il 12 febbraio 2004, quest’ultima aveva già ricevuto informazioni su un’intesa relativa alla ripartizione dei mercati nel settore degli ascensori e delle scale mobili all’interno dell’Unione, e che il mercato tedesco era interessato da tale intesa. La Commissione aveva quindi disposto accertamenti, in base alle informazioni già in suo possesso, circa due settimane prima che le pervenisse la domanda di Kone.

123    Sebbene la cooperazione fornita da Kone abbia rappresentato un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi già in possesso della Commissione, il che ha indotto quest’ultima a concederle la riduzione massima del 50% dell’importo dell’ammenda prevista dal punto 23, lett. b), primo comma, primo trattino, della comunicazione sulla cooperazione del 2002 (punti 792 e 793 della decisione impugnata), la Commissione ha potuto legittimamente considerare, al punto 791 della decisione impugnata, che tale impresa non poteva pretendere un’ulteriore riduzione dell’ammenda ai sensi del punto 23, lett. b), ultimo comma, della medesima comunicazione.

124    A tal riguardo si deve ricordare che la domanda di Kone era costituita da dichiarazioni unilaterali basate su ricordi e che tali dichiarazioni non erano accompagnate da prove documentali precise e concordanti dell’infrazione (v. punti 96‑109 supra). Pertanto, la domanda di Kone relativa alla Germania non conteneva elementi di prova idonei ad incidere direttamente su uno degli elementi che determinano la gravità o la durata dell’infrazione, ma essenzialmente dichiarazioni che hanno dovuto essere corroborate da altri elementi di prova successivamente raccolti dalla Commissione nel prosieguo dell’indagine.

125    Pertanto, la censura concernente la mancata applicazione del punto 23, lett. b), ultimo comma, della comunicazione sulla cooperazione del 2002 dev’essere parimenti respinta.

126    In quarto luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione, negando a Kone l’immunità ai sensi del punto 8 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, senza informarla tempestivamente del fatto che tale immunità non era più disponibile, ne ha leso il legittimo affidamento. Il diritto di essere informati costituirebbe una tutela procedurale fondamentale del diritto di non testimoniare contro se stessi, il che sarebbe confermato dal fatto che il punto 17 della medesima comunicazione permette al richiedente di ritirare una domanda e gli elementi di prova rivelati ai fini della stessa qualora venga informato dalla Commissione che non può beneficiare dell’immunità.

127    Occorre rammentare che, come menzionato al punto 29 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, quest’ultima crea aspettative legittime sulle quali fanno affidamento le imprese che intendono informare la Commissione dell’esistenza di un’intesa. Alla luce del legittimo affidamento che le imprese che intendono cooperare con la Commissione possono aver tratto dalla detta comunicazione, la Commissione è quindi tenuta a conformarvisi in sede di valutazione, nell’ambito della determinazione dell’importo dell’ammenda imposta a Kone, della cooperazione di quest’ultima (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑9/99, HFB e a./Commissione, Racc. pag. II‑1487, punto 608, e 15 marzo 2006, causa T‑26/02, Daiichi Pharmaceutical/Commissione, Racc. pag. II‑713, punto 147).

128    Nella fattispecie si deve rilevare che, per quanto riguarda l’infrazione in Germania, Kone ha presentato una domanda alla Commissione il 12 febbraio 2004, che è stata completata il 18 febbraio 2004. È inoltre pacifico che il 29 giugno 2004 la Commissione ha respinto la domanda di immunità di Kone informandola che non sussistevano i presupposti di cui al punto 8, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

129    Anche se, conformemente al punto 12 di detta comunicazione, «l’impresa (…) è immediatamente informata del fatto che per la presunta infrazione non può beneficiare dell’immunità dalle ammende» qualora emerga che le condizioni per concedere tale immunità non sono soddisfatte, Kone, considerato il tempo trascorso tra la sua domanda e la decisione di rigetto del 29 giugno 2004, non poteva nutrire un legittimo affidamento nell’esenzione totale dalle ammende.

130    Infatti, da una parte, dal punto 15 della comunicazione sulla cooperazione del 2002 risulta che, se le condizioni di cui al punto 8, lett. a) o b), sono soddisfatte, «la Commissione accorda per iscritto all’impresa [interessata] un’immunità condizionale dalle ammende». Pertanto, in linea di principio, un operatore economico non può fondare un legittimo affidamento nella concessione dell’immunità dalle ammende esclusivamente sul silenzio della Commissione.

131    Dall’altra, e in ogni caso, dall’analisi svolta ai punti 96‑119 supra risulta che nella fattispecie Kone non poteva attendersi di beneficiare dell’immunità dalle ammende ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002, poiché avrebbe dovuto sapere che non sussistevano né le condizioni di cui al punto 8, lett. a), né quelle di cui al punto 8, lett. b), di tale comunicazione, tanto più che, come si è rilevato al punto 114 supra, Kone non nega di avere chiesto l’immunità ai sensi del punto 8, lett. a), di detta comunicazione solo circa nove mesi dopo il rigetto della sua domanda di immunità ai sensi del punto 8, lett. b), della stessa.

132    Infine, le ricorrenti non possono affermare che l’atteggiamento della Commissione ha leso i diritti conferiti a Kone dal punto 17 della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Infatti, nulla impediva a Kone di ritirare la sua domanda ai sensi di detta comunicazione e/o gli elementi di prova che aveva rivelato nel momento in cui la Commissione le ha comunicato la decisione di non concederle l’immunità dalle ammende.

133    Il motivo vertente sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento va dunque parimenti respinto.

134    In quinto luogo, le ricorrenti sostengono che il diniego della Commissione di concedere l’immunità a Kone ai sensi del punto 8, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002 è discriminatorio. La Commissione non sarebbe stata in possesso, prima della domanda di immunità di Kone, di più indizi relativi ad un’intesa in Germania di quanti non ne avesse in relazione ad un’intesa nei Paesi Bassi prima della domanda di immunità di Otis. Gli accertamenti del gennaio 2004 presso i locali di ThyssenKrupp sarebbero stati effettuati in quanto ThyssenKrupp aveva la propria sede sociale in Germania, e non perché la Commissione avrebbe indagato su un’intesa in Germania. Pertanto, se la sede sociale di ThyssenKrupp fosse stata ubicata in qualsiasi altro Stato membro, il punto 8, lett. a), della citata comunicazione sarebbe stato applicabile a Kone, in quanto non sarebbero ancora stati effettuati accertamenti in Germania al momento della sua domanda di immunità.

135    Occorre rammentare che, secondo costante giurisprudenza, la Commissione non può violare, nell’ambito della sua valutazione della cooperazione fornita dai partecipanti ad un’intesa, il principio di parità di trattamento (v. sentenze del Tribunale Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione, cit. al punto 68 supra, punto 237, e 20 marzo 2002, causa T‑31/99, ABB Asea Brown Boveri/Commissione, Racc. pag. II‑1881, punto 240 e la giurisprudenza ivi citata).

136    Tuttavia, la situazione di Otis nei Paesi Bassi nel momento in cui essa ha presentato la sua domanda di trattamento favorevole, nel marzo 2004 (punto 127 della decisione impugnata), non era paragonabile a quella di Kone in Germania nel momento in cui quest’ultima ha presentato la propria domanda di immunità, il 12 febbraio 2004 (punto 105 della decisione impugnata).

137    Infatti, la Commissione non aveva incluso i Paesi Bassi nella sua prima serie di accertamenti del gennaio 2004 né nella sua seconda serie di accertamenti del marzo 2004. I primi accertamenti nei Paesi Bassi sono stati effettuati solo il 28 aprile 2004 e sono scaturiti dalla domanda di immunità presentata da Otis nel marzo 2004 (punto 837 della decisione impugnata).

138    Per contro, nel momento in cui Kone ha presentato la propria domanda relativa alla Germania, il 12 febbraio 2004, la Commissione aveva già effettuato accertamenti in tale Stato membro, il 28 gennaio 2004, in merito ad un’intesa relativa alla ripartizione dei mercati nel settore degli ascensori e delle scale mobili (punti 104, 105 e 783 della decisione impugnata).

139    Infine, come si è rilevato al punto 117 supra, e come risulta dagli atti, gli accertamenti effettuati dalla Commissione in Germania il 28 gennaio 2004 si sono svolti non solo presso le sedi di TKAG e di TKE a Düsseldorf, ma anche presso due controllate tedesche, vale a dire TKA, a Stoccarda, e ThyssenKrupp Aufzug AG, ad Essen (punto 104 della decisione impugnata). Alla luce di quest’ultimo elemento, le ricorrenti non possono affermare che gli accertamenti sono stati effettuati in Germania esclusivamente in ragione della presenza della sede sociale di ThyssenKrupp in tale Stato membro.

140    Pertanto, poiché le situazioni di Kone e di Otis non sono comparabili, la Commissione non ha commesso una violazione del principio di parità di trattamento negando a Kone il beneficio dell’immunità dalle ammende ai sensi del punto 8, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002 per la sua collaborazione all’accertamento dell’infrazione in Germania.

141    Dal complesso delle suesposte considerazioni risulta che devono essere respinte tutte le censure di Kone concernenti l’applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 alla sua cooperazione ai fini dell’accertamento dell’infrazione in Germania.

142    In sesto luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato i diritti della difesa di Kone omettendo di comunicarle durante il procedimento amministrativo vari documenti che sarebbero stati utili per la sua difesa.

143    Secondo una costante giurisprudenza, il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento con cui possono essere inflitte sanzioni, specie ammende o penalità di mora, costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione, che va osservato anche se si tratta di un procedimento di natura amministrativa (v. sentenze della Corte Papierfabrik August Koehler/Commissione, cit. al punto 31 supra, punto 34 e Prym e Prym Consumer/Commissione, cit. al punto 32 supra, punto 26 e la giurisprudenza ivi citata).

144    Secondo la giurisprudenza, l’accesso al fascicolo nelle cause di concorrenza ha lo scopo, in particolare, di permettere ai destinatari di una comunicazione degli addebiti di venire a conoscenza degli elementi di prova contenuti nel fascicolo della Commissione, affinché possano pronunciarsi in modo efficace, sulla base di tali elementi, sulle conclusioni cui la Commissione è pervenuta nella sua comunicazione degli addebiti. L’accesso al fascicolo rientra così tra le garanzie procedurali dirette a tutelare i diritti della difesa e ad assicurare, in particolare, l’effettivo esercizio del diritto di essere sentiti (v., in tal senso, sentenza della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione, Racc. pag. I‑123, punto 68; v. altresì sentenza del Tribunale 25 ottobre 2005, causa T‑38/02, Groupe Danone/Commissione, Racc. pag. II‑4407, punto 33 e la giurisprudenza ivi citata).

145    La Commissione ha quindi l’obbligo di rendere accessibile alle imprese coinvolte in un procedimento ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE tutta la documentazione a carico e a favore da essa raccolta nel corso dell’indagine, fatti salvi i segreti aziendali di altre imprese, i documenti interni dell’istituzione e altre informazioni riservate (v., in tal senso, sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit. al punto144 supra, punto 68, e sentenza Groupe Danone/Commissione, cit. al punto 144 supra, punto 34).

146    Occorre peraltro ricordare che la semplice mancata comunicazione di un documento a carico costituisce una violazione dei diritti della difesa solo se l’impresa interessata può dimostrare che la Commissione si è basata su tale documento per dare sostegno alla propria censura relativa all’esistenza di un’infrazione e che tale censura poteva essere dimostrata solo facendo riferimento al documento in questione (sentenze della Corte 25 ottobre 1983, causa 107/82, AEG‑Telefunken/Commissione, Racc. pag. 3151, punti 24‑30; 9 novembre 1983, causa 322/81, Nederlandsche Banden‑Industrie‑Michelin/Commissione, Racc. pag. 3461, punti 7‑9, e SGL Carbon/Commissione, cit. al punto 83 supra, punto 97).

147    Per quanto attiene, invece, alla mancata comunicazione di un documento a discarico, secondo costante giurisprudenza, l’impresa interessata deve solo provare che la sua mancata divulgazione abbia potuto influenzare, a suo detrimento, lo svolgimento del procedimento ed il contenuto della decisione della Commissione. È quindi sufficiente che l’impresa dimostri che essa avrebbe potuto utilizzare tali documenti a discarico per la propria difesa, nel senso che, se essa avesse potuto avvalersene durante il procedimento amministrativo, avrebbe potuto far valere elementi non concordanti con le deduzioni operate in quello stadio dalla Commissione e avrebbe potuto, pertanto, influenzare, in una qualsiasi maniera, le valutazioni svolte dall’istituzione nell’eventuale decisione, quanto meno con riguardo alla gravità e alla durata del comportamento contestatole e, di conseguenza, all’entità dell’ammenda (v. sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit. al punto 144 supra, punti 74 e 75, e la giurisprudenza ivi citata).

148    In primo luogo, le ricorrenti rilevano che la Commissione si è basata, nella decisione impugnata, su taluni documenti senza aver dato modo a Kone di esaminarli o di essere sentita in merito al loro contenuto e senza che tali documenti siano stati menzionati nella comunicazione degli addebiti. A tale proposito le ricorrenti fanno riferimento ai documenti menzionati alla nota a piè di pagina n. 927 relativa al punto 783 della decisione impugnata.

149    È giocoforza constatare che i documenti cui fanno riferimento le ricorrenti, che sono stati rinvenuti in Germania presso ThyssenKrupp durante gli accertamenti del 28 gennaio 2004, non sono stati utilizzati dalla Commissione per constatare l’esistenza di un’infrazione in Germania. Essi sono stati menzionati esclusivamente nella nota a piè di pagina n. 927 relativa al punto 783 della decisione impugnata, che riguarda, nella parte dedicata all’ammenda, il diniego della Commissione di concedere a Kone l’immunità dalle ammende ai sensi del punto 8, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

150    Orbene, tale diniego della Commissione, nella decisione impugnata, è fondato principalmente non sui documenti citati nella nota a piè di pagina n. 927, bensì sulla constatazione che la Commissione aveva già effettuato accertamenti in Germania il 28 gennaio 2004, sulla base delle informazioni che le erano state comunicate da un informatore terzo, anteriormente alla domanda di Kone del 12 febbraio 2004 (punto 783 della decisione impugnata). Tale censura va pertanto respinta.

151    In secondo luogo, le ricorrenti osservano che i diritti della difesa di Kone sono stati violati in quanto essa non ha avuto accesso, durante il procedimento amministrativo, a vari documenti o a parti di documenti ritenuti riservati dalla Commissione, che avrebbero potuto aiutarla a dimostrare che la sua domanda del 12 febbraio 2004 soddisfaceva i requisiti di cui al punto 8, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Si tratterebbe di una versione non riservata più completa delle dichiarazioni dell’informatore, di un numero limitato di documenti rinvenuti presso i locali di ThyssenKrupp durante gli accertamenti in Germania del 28 gennaio 2004 e di una nota di istruzioni per gli accertamenti del marzo 2004.

152    Secondo le ricorrenti, se Kone avesse avuto accesso a tali documenti, avrebbe potuto dimostrare durante il procedimento amministrativo che la Commissione, senza la sua domanda del 12 febbraio 2004, non avrebbe avuto sufficienti indizi dell’esistenza di un’infrazione in Germania per poter ordinare una seconda serie di accertamenti in tale Stato membro nel marzo 2004. Kone avrebbe quindi potuto dimostrare che la sua domanda del 12 febbraio 2004 era alla base degli accertamenti effettuati in Germania nel marzo 2004 e beneficiare così di un’immunità dalle ammende ai sensi del punto 8, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Essa avrebbe quindi potuto anche dimostrare che i motivi addotti dalla Commissione per negarle tale accesso erano infondati.

153    Occorre pertanto esaminare se, tenuto conto della giurisprudenza citata ai punti 143‑147 supra, le ricorrenti abbiano dimostrato che l’omessa divulgazione di tali elementi ha potuto influenzare, a loro scapito, lo svolgimento del procedimento amministrativo ed il contenuto della decisione impugnata.

154    Dall’analisi svolta ai punti 110‑119 supra risulta che la Commissione ha legittimamente considerato, ai punti 783‑786 della decisione impugnata, che, nel momento in cui Kone le ha presentato la sua domanda relativa alla Germania, il 12 febbraio 2004, e nella misura in cui quest’ultima poteva essere ritenuta fondata sul punto 8, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002, Kone non poteva più pretendere l’immunità dalle ammende ai sensi di tale disposizione per la sua partecipazione all’intesa in Germania. Infatti, nel momento in cui Kone ha presentato alla Commissione la propria domanda di trattamento favorevole, quest’ultima aveva già effettuato accertamenti in Germania il 28 gennaio 2004, in merito ad un’intesa relativa alla ripartizione dei mercati nel settore degli ascensori e delle scale mobili (punti 104, 105 e 783 della decisione impugnata), dopo essere stata informata da un informatore terzo di un’intesa in tale settore.

155    Ne consegue che la censura delle ricorrenti concernente una violazione dei diritti della difesa derivante dal mancato accesso, durante il procedimento amministrativo, agli elementi indicati al punto 151 supra non può essere accolta. Poiché Kone non è stata la prima impresa a fornire alla Commissione elementi di prova che potevano consentirle di adottare una decisione per svolgere un accertamento ai sensi dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 17, nessun argomento supplementare che Kone avrebbe potuto svolgere durante il procedimento amministrativo, qualora avesse avuto accesso agli elementi indicati al punto 151 supra, avrebbe potuto indurre la Commissione ad assumere una posizione diversa nei confronti della sua domanda di trattamento favorevole. Inoltre, anche supponendo che le ricorrenti avessero potuto dimostrare che i documenti menzionati al punto 151 supra, ai quali sarebbe stato loro negato l’accesso, le avrebbero aiutate a dimostrare che la loro domanda del 12 febbraio 2004 ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 soddisfaceva i requisiti di cui al punto 8, lett. a), di tale comunicazione, è giocoforza constatare che le ricorrenti non hanno neppure chiesto alla Commissione di poter accedere a tutti i documenti raccolti presso ThyssenKrupp durante gli accertamenti del 28 gennaio 2004, circostanza che esse hanno espressamente riconosciuto in udienza, in risposta ad un quesito del Tribunale, spiegando che all’epoca Kone non intendeva rivendicare l’immunità in applicazione del punto 8, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

156    Pertanto, anche supponendo che la Commissione abbia commesso un’irregolarità omettendo di comunicare a Kone gli elementi indicati al punto 151 supra, il che non è stato dimostrato, tenuto conto dell’argomento della Commissione secondo cui tali elementi sono riservati o sono documenti interni di tale istituzione (v. punto 145 supra) e del fatto che, pertanto, Kone ha avuto accesso a tutti i documenti richiesti, quest’ultima non sarebbe stata in grado di dimostrare che, prima della sua domanda di trattamento favorevole, la Commissione non disponeva di indizi sufficienti dell’esistenza di un’infrazione in Germania per poter ordinare una seconda serie di accertamenti in tale Stato membro nel marzo 2004. Infatti, poiché Kone non ha chiesto di poter accedere a tutti i documenti raccolti durante gli accertamenti del 28 gennaio 2004 presso ThyssenKrupp, essa non sarebbe comunque stata in grado di dimostrare che la Commissione non disponeva di indizi sufficienti per effettuare una seconda serie di accertamenti in Germania. Pertanto, la censura delle ricorrenti non può essere accolta.

157    Tanto premesso, non può del pari essere accolta la domanda di misure di organizzazione del procedimento delle ricorrenti, volta ad imporre alla Commissione la comunicazione degli elementi indicati al punto 151 supra.

158    Il motivo relativo ad una violazione dei diritti della difesa di Kone dev’essere conseguentemente respinto.

159    Dal complesso delle suesposte considerazioni risulta che devono essere respinte tutte le censure di Kone relative all’applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 alla sua cooperazione ai fini dell’accertamento dell’infrazione in Germania.

 Sulla cooperazione di Kone ai fini dell’accertamento dell’infrazione nei Paesi Bassi

160    Kone, che è stata la terza impresa a presentare una domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 per l’intesa nei Paesi Bassi (punti 130 e 846 della decisione impugnata), non ha beneficiato di una riduzione dell’importo dell’ammenda ai sensi di tale comunicazione per la suddetta intesa (punto 850 della decisione impugnata). In proposito, ai punti 848 e 849 della decisione impugnata la Commissione espone quanto segue:

«848               Le osservazioni di Kone relative ai Paesi Bassi [riservato].

849      Le considerazioni esposte da Kone nella sua domanda [ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002] restano ambigue quanto alla portata della sua partecipazione alle attività dell’intesa e alla finalità anticoncorrenziale delle discussioni. [riservato]. Kone insiste poi sul fatto che alcune decisioni erano giustificate da legittimi motivi economici. Tenuto conto di tale ambiguità e del fatto che, al momento delle osservazioni di Kone, la Commissione disponeva già di una solida serie di prove [riservato], le osservazioni di Kone relative ai Paesi Bassi non hanno fornito alla Commissione nuovi elementi significativi, maggiori dettagli o informazioni che, in generale, ne abbiano rafforzato la capacità di provare l’infrazione. Pertanto, non sussistono le condizioni di cui al punto 21 della comunicazione sulla cooperazione [del 2002]».

161    In primo luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato il punto 21 della comunicazione sulla cooperazione del 2002 nella valutazione della cooperazione di Kone. Infatti, Kone avrebbe cessato di partecipare all’infrazione nel momento in cui ha presentato la propria domanda di immunità e avrebbe fornito alla Commissione elementi di prova della presunta infrazione che avrebbero costituito un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in suo possesso.

162    Si deve ricordare che, tenuto conto del margine di discrezionalità di cui dispone la Commissione per valutare la cooperazione di un’impresa ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002, e in particolare per valutare se gli elementi di prova costituiscano un valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21 di detta comunicazione, può essere censurato dal Tribunale solo il manifesto superamento di tale margine di discrezionalità (v., in tal senso, sentenza 18 giugno 2008, Hoechst/Commissione, cit. al punto 83 supra, punto 555).

163    Occorre quindi esaminare se la Commissione abbia manifestamente superato i limiti del suo potere discrezionale dichiarando che gli elementi di prova forniti da Kone non presentavano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in suo possesso nel momento in cui detta impresa ha presentato la propria domanda di trattamento favorevole.

164    A tal proposito, occorre rammentare che, a termini del punto 7 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, «la collaborazione di una o più imprese può giustificare la riduzione di un’ammenda da parte della Commissione» e che «[o]gni riduzione di un’ammenda deve corrispondere all’effettivo contributo fornito da un’impresa, in termini di qualità e di tempi dell’intervento, alla constatazione dell’infrazione da parte della Commissione». Inoltre, ai termini del punto 22 di tale comunicazione, «[i]l concetto di “valore aggiunto” si riferisce alla misura in cui gli elementi di prova forniti rafforzano, per la loro stessa natura e/o per il loro grado di precisione, la capacità della Commissione di dimostrare i fatti in questione». È altresì indicato che, «[n]el procedere a tale valutazione, la Commissione riterrà di norma che gli elementi di prova scritti risalenti al periodo a cui si riferiscono i fatti abbiano un valore maggiore degli elementi di prova venuti ad esistenza successivamente» e che, «[a]nalogamente, gli elementi di prova direttamente legati ai fatti in questione saranno in genere considerati come più importanti di quelli che hanno solo un legame indiretto». Infine, il punto 24 di detta comunicazione dispone che «[u]n’impresa che intenda beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda deve fornire alla Commissione elementi di prova sul cartello in questione».

165    In primo luogo, per quanto riguarda la natura stessa degli elementi di prova presentati, è giocoforza constatare che Kone non ha fornito alla Commissione elementi di prova contemporanei. Nella sua domanda relativa ai Paesi Bassi, Kone si è limitata a fornire spiegazioni e a formulare osservazioni a proposito di contatti e discussioni che hanno avuto luogo tra Kone, Schindler, Otis, ThyssenKrupp e MEE nei Paesi Bassi (in prosieguo, congiuntamente, il «gruppo dei cinque»), negandone tuttavia il carattere anticoncorrenziale. [riservato]

166    In secondo luogo, per quanto attiene al livello di precisione degli elementi di prova forniti, si deve rilevare che le ricorrenti sostengono che Kone ha fornito informazioni dettagliate [riservato]. A tal riguardo, essa avrebbe comunicato informazioni sul progetto [riservato], che sarebbero state utilizzate per accertare la data di inizio della sua partecipazione e di quella di Schindler all’intesa nei Paesi Bassi. Kone avrebbe inoltre fornito elementi di informazione che non sarebbero stati utilizzati dalla Commissione nella decisione impugnata.

167    Per quanto riguarda [riservato], le ricorrenti affermano di avere comunicato alla Commissione informazioni che costituiscono un valore aggiunto significativo [riservato].

168    A tal proposito, si deve rilevare che le informazioni comunicate da Kone nella sua domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 negavano l’oggetto anticoncorrenziale delle discussioni tenutesi in seno al gruppo dei cinque. Infatti, Kone ha in particolare sostenuto nella sua domanda che [riservato]. Inoltre, Kone ha affermato nella sua domanda che, durante le riunioni cui ha partecipato il gruppo dei cinque, i partecipanti [riservato].

169    Pertanto, la Commissione ha potuto legittimamente considerare al punto 849 della decisione impugnata che le informazioni menzionate al punto 167 supra e comunicate da Kone nella sua domanda erano ambigue o che, in altre parole, non erano sufficientemente precise per poter attribuire loro un valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21 della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Infatti, si deve osservare che, quando un’impresa, la quale non trasmetta nella sua domanda di trattamento favorevole elementi di prova contemporanei alla Commissione, informi quest’ultima di determinati elementi che le erano precedentemente ignoti, si può ritenere che tali elementi rafforzino in misura significativa la capacità della Commissione di dimostrare un’intesa solo se l’impresa interessata pone tali elementi in relazione con detta intesa, poiché il contributo dell’impresa deve effettivamente rafforzare la capacità della Commissione di provare l’infrazione. Orbene, nella fattispecie, come evidenziato dalla Commissione, la domanda di Kone relativa ai Paesi Bassi ha semmai ridotto il valore probatorio degli elementi di prova di cui la Commissione disponeva già, dato che Kone ha in particolare negato l’oggetto anticoncorrenziale delle discussioni tra concorrenti.

170    Inoltre, per quanto riguarda le asserite informazioni fornite [riservato], si deve rilevare che Kone non spiega, nella sua domanda di trattamento favorevole, come venissero identificati i progetti oggetto dell’intesa e neppure fornisce informazioni su un meccanismo di ripartizione concordato tra i partecipanti all’intesa nei Paesi Bassi. [riservato]. Pertanto, non si può ritenere che le presunte informazioni fornite da Kone [riservato] soddisfino i requisiti di cui al punto 21 della comunicazione sulla cooperazione del 2002. A tale proposito è irrilevante il fatto che, al punto 430 della decisione impugnata, la Commissione abbia fatto valere un estratto della domanda di Kone per dare sostegno alla propria affermazione secondo cui il gruppo dei cinque cercava di mantenere la stabilità dei prezzi sul mercato.

171    Per quanto concerne poi il comitato generale (punti 391 e 398 della decisione impugnata), la domanda di Kone conteneva informazioni [riservato]. Tuttavia, come si è rilevato al punto 168 supra, Kone ne ha negato l’oggetto anticoncorrenziale, affermando che [riservato]. Pertanto, non si può attribuire alcun valore aggiunto significativo alle osservazioni di Kone relative al comitato generale contenute nella sua domanda di trattamento favorevole. In ogni caso, si deve anche sottolineare che l’esistenza delle riunioni del comitato generale era già nota alla Commissione nel momento in cui Kone ha presentato la sua domanda di trattamento favorevole, il 19 luglio 2004, dato che emergeva dalla domanda di ThyssenKrupp dell’aprile 2004 e dalla relativa integrazione dell’11 maggio 2004, e risultava direttamente dai documenti raccolti nel corso degli accertamenti presso ThyssenKrupp del 28 aprile 2004 (punto 398 della decisione impugnata e documenti citati alle note a piè di pagina nn. 577 e 578).

172    Per quanto riguarda infine i contratti di gruppo, si deve sottolineare che essi sono stati menzionati nella decisione impugnata (punti 457‑463 della decisione impugnata) in ragione del fatto che avevano richiesto la creazione di un diverso sistema di ripartizione dei progetti. Orbene, nella sua domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 Kone ha solo informato la Commissione [riservato]. Pertanto, non si può attribuire alcun valore aggiunto significativo alle osservazioni di Kone concernenti i contratti di gruppo contenute nella sua domanda di trattamento favorevole.

173    Per quanto riguarda le presunte informazioni fornite da Kone a proposito dell’attuazione dell’intesa, [riservato] si deve rilevare che la domanda di Kone del 19 luglio 2004 contiene certamente talune informazioni [riservato]. Tuttavia, come si è già rilevato al punto 168 supra, Kone ha tentato di dimostrare che tali circostanze erano giustificate da legittimi motivi economici.

174    Orbene, come si è già rilevato al punto 169 supra, quando un’impresa, la quale non trasmetta nella sua domanda di trattamento favorevole elementi di prova contemporanei alla Commissione, informi quest’ultima di determinati elementi di informazione che le erano precedentemente ignoti, si può ritenere che tali elementi rafforzino in misura significativa la capacità della Commissione di dimostrare un’intesa solo se l’impresa interessata pone detti elementi in relazione con detta intesa.

175    Nel caso di specie, data la loro ambiguità, le informazioni fornite da Kone nella sua domanda relativa ai Paesi Bassi potevano solo confermare le date delle riunioni e i progetti discussi in tali riunioni, che potevano essere considerati parte dell’infrazione solo grazie alle dichiarazioni e agli elementi di prova forniti da Otis e ThyssenKrupp o raccolti autonomamente dalla Commissione con un’indagine approfondita. Tanto premesso, la Commissione poteva legittimamente ritenere che le informazioni relative ai progetti discussi tra concorrenti e alle riunioni tra concorrenti contenute nella domanda di Kone non costituissero un valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21 della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

176    A tal riguardo, le ricorrenti hanno sottolineato che informazioni relative al progetto [riservato] fornite da Kone alla Commissione sono state utilizzate nella decisione impugnata (punti 519 e 523 della decisione impugnata) per fissare al 1° giugno 1999 la data di inizio del coinvolgimento di Kone e di Schindler nelle attività collusive nei Paesi Bassi. Tuttavia, come si è rilevato al punto 175 supra, è giocoforza constatare che tali informazioni possono essere servite solo a confermare la data della riunione e il progetto discusso in tale riunione, senza tuttavia che Kone riconosca il carattere anticoncorrenziale della riunione concernente il progetto di cui trattasi. A tal proposito, come si è ricordato al punto 164 supra, ogni riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta dalla Commissione deve rispecchiare l’effettivo contributo dell’impresa alla constatazione dell’infrazione da parte della Commissione. Pertanto, non si può ritenere che le informazioni relative al progetto [riservato] cui fanno riferimento le ricorrenti e che erano contenute nella domanda di Kone costituiscano un valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21 della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

177    Per quanto concerne le informazioni fornite da Kone alla Commissione ma non menzionate nella decisione impugnata, il fatto che non siano state utilizzate al fine di dimostrare l’esistenza dell’intesa nei Paesi Bassi conferma che tali informazioni non hanno rafforzato la capacità della Commissione di dimostrare l’infrazione e pertanto non costituivano un valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21 della comunicazione sulla cooperazione del 2002. A tal proposito, per quanto riguarda il progetto [riservato], specificamente invocato da Kone, che sarebbe stato menzionato nella comunicazione degli addebiti ma la cui descrizione sarebbe stata omessa nella decisione impugnata, oltre al fatto che le informazioni fornite da Kone concernenti tale progetto non presentavano comunque un valore aggiunto significativo (v. punto 176 supra), si deve rilevare, al pari della Commissione, che, sebbene dagli elementi in possesso di quest’ultima emergesse chiaramente l’esistenza di un accordo collusivo, tuttavia essi non consentivano di trarre alcuna conclusione certa quanto al contenuto di detto accordo, motivo per cui la Commissione non ha menzionato tale progetto nell’elenco esemplificativo di progetti assegnati contenuto nella sottosezione 12.2.4. della decisione impugnata.

178    In terzo luogo, le ricorrenti non possono fondare un argomento sul numero di riferimenti alla domanda di Kone ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 contenuti nella decisione impugnata. Invero, il fatto che nella decisione impugnata la Commissione abbia utilizzato tutti gli elementi di prova di cui disponeva, e quindi anche le informazioni comunicate da Kone nella sua domanda, non dimostra di per sé che tali informazioni costituissero un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova di cui essa disponeva già in quel momento.

179    In quarto luogo, anche se, come sostenuto dalle ricorrenti, non si può escludere a priori che le informazioni fornite da un terzo o da un quarto richiedente ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 costituiscano un valore aggiunto significativo, si deve rilevare che, nella fattispecie, tenuto conto della natura e del livello di precisione degli elementi di prova forniti da Kone, la Commissione non ha comunque superato manifestamente i limiti del suo potere discrezionale considerando che detti elementi non rappresentavano un valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21 della citata comunicazione. Infatti, dall’analisi che precede risulta che, anche ammesso che le informazioni comunicate con la domanda di Kone potessero presentare un certo valore aggiunto, in quanto portavano a conoscenza della Commissione elementi da essa precedentemente ignorati, non si può ritenere che tali informazioni abbiano rafforzato in modo significativo la capacità della Commissione di dimostrare l’infrazione di cui trattasi, tenuto conto delle inesattezze contenute in detta domanda circa la natura anticoncorrenziale delle discussioni tra concorrenti.

180    Dal complesso delle suesposte considerazioni risulta che la censura relativa alla violazione del punto 21 della comunicazione sulla cooperazione del 2002 deve essere respinta.

181    In secondo luogo, le ricorrenti osservano che Kone ha fornito alla Commissione una cooperazione totale e costante e le ha procurato tutte le informazioni in proprio possesso per l’intera durata dell’indagine. Così, Kone avrebbe riconosciuto la propria partecipazione all’intesa nei Paesi Bassi subito dopo essere venuta a conoscenza, a seguito di proprie indagini interne, della partecipazione della sua controllata olandese.

182    Tuttavia, dall’analisi che precede risulta che gli elementi di prova presentati da Kone non costituivano un valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21 della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Pertanto, conformemente a tale disposizione, la Commissione ha legittimamente ritenuto che Kone non potesse beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda ai sensi di detta comunicazione.

183    Se pure è vero che, a termini del punto 23, lett. b), secondo comma, della comunicazione sulla cooperazione del 2002, l’entità e la continuità della cooperazione possono essere prese in considerazione dalla Commissione allorché essa fissa, entro la forcella applicabile, la riduzione dell’importo dell’ammenda da concedere ad un’impresa che abbia fornito elementi di prova costituenti un valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21 della medesima comunicazione, nella fattispecie il riferimento operato dalle ricorrenti all’entità e alla continuità della cooperazione di Kone è irrilevante, dato che, in ogni caso, non sussistevano le condizioni di cui al punto 21 della comunicazione.

184    La censura vertente sull’entità e la continuità della cooperazione di Kone deve pertanto essere respinta.

185    In terzo luogo, le ricorrenti sostengono che, negando a Kone il beneficio del punto B della comunicazione sulla cooperazione del 2002, la Commissione ha violato il principio di tutela del legittimo affidamento. Infatti, coloro che chiedono l’immunità in forza di detta comunicazione potrebbero attendersi che il rispetto delle condizioni ivi stabilite comporti l’immunità o una riduzione dell’importo dell’ammenda. Orbene, la domanda di Kone per i Paesi Bassi avrebbe soddisfatto le condizioni di cui alla citata comunicazione.

186    Com’è indicato al punto 29 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, quest’ultima ha creato aspettative legittime sulle quali fanno affidamento le imprese che intendono informare la Commissione dell’esistenza di un’intesa. Alla luce del legittimo affidamento che le imprese che intendono cooperare con la Commissione hanno potuto trarre dalla detta comunicazione, la Commissione è quindi tenuta a conformarvisi in sede di valutazione, nell’ambito della determinazione dell’importo dell’ammenda da imporre a Kone, della cooperazione di quest’ultima (v., in tal senso, sentenze HFB e a./Commissione, cit. al punto 127 supra, punto 608 e Daiichi Pharmaceutical/Commissione, cit. al punto 127 supra, punto 147).

187    Tuttavia, poiché le ricorrenti non hanno dimostrato che la Commissione abbia violato le disposizioni della comunicazione sulla cooperazione del 2002 nel valutare la cooperazione di Kone, anche la censura relativa alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento dev’essere respinta.

188    In quarto luogo, le ricorrenti sostengono che il diniego della Commissione di concedere un trattamento favorevole a Kone ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 contravviene al principio di parità di trattamento.

189    Da un lato, la domanda di Kone non sarebbe più ambigua di quelle di Otis o di ThyssenKrupp. Anzitutto, Otis avrebbe negato l’esistenza di un cartello strutturale e avrebbe sostenuto che l’infrazione era prescritta. Inoltre, ThyssenKrupp avrebbe affermato, nella sua domanda di trattamento favorevole, che le riunioni avevano avuto luogo ad intervalli irregolari e per lunghi periodi non si erano tenute. ThyssenKrupp avrebbe poi dichiarato che l’infrazione aveva riguardato un numero limitato di progetti. Oltre a ciò, la domanda di Kone sarebbe stata presentata due mesi e mezzo dopo gli accertamenti della Commissione nei Paesi Bassi, ossia in una fase relativamente precoce del procedimento. In ogni caso, il momento in cui è stata presentata la domanda di immunità sarebbe irrilevante, purché essa costituisca un valore aggiunto significativo. Nell’ambito dell’intesa in Germania, Schindler avrebbe peraltro ottenuto una riduzione del 15% di un’ammenda per una domanda presentata circa otto mesi dopo gli accertamenti in Germania e tre mesi dopo l’invio da parte della Commissione di richieste di informazioni ai partecipanti all’infrazione in tale Stato membro (punti 110, 112 e 856 della decisione impugnata).

190    Dall’altro lato, la posizione di Kone dovrebbe essere paragonata a quella di ThyssenKrupp in Belgio. Infatti, ThyssenKrupp avrebbe ottenuto una riduzione del 20% dell’importo dell’ammenda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 (punti 769‑773 della decisione impugnata). Tuttavia, ThyssenKrupp sarebbe stata la terza impresa a presentare una domanda di immunità per il Belgio e la sua domanda si sarebbe limitata a dichiarazioni, e non a prove documentali, che corroboravano gli elementi di prova già in possesso della Commissione. Inoltre, al momento di detta domanda, la Commissione sarebbe già stata in possesso di molti più elementi di prova relativi all’intesa in Belgio di quanti non ne avesse per l’intesa nei Paesi Bassi nel momento in cui Kone ha presentato la propria domanda di immunità. Pertanto, il diniego di concedere una riduzione a Kone in relazione all’intesa nei Paesi Bassi sarebbe discriminatorio.

191    Si è già ricordato (v. punto 135 supra) che, secondo costante giurisprudenza, la Commissione non può violare il principio della parità di trattamento nell’ambito della sua valutazione della cooperazione fornita dalle imprese partecipanti a un’intesa.

192    Per quanto riguarda, anzitutto, l’asserita violazione del principio di parità di trattamento nella valutazione della cooperazione fornita dai membri dell’intesa nei Paesi Bassi, si deve rilevare che Otis ha ottenuto l’immunità dalle ammende in quanto, conformemente al punto 8, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002, essa è stata la prima impresa a fornire alla Commissione elementi di prova che le hanno consentito di adottare una decisione per svolgere un accertamento (punto 837 della decisione impugnata). La situazione di Otis non può quindi essere paragonata a quella di Kone, la quale ha presentato la propria domanda per i Paesi Bassi ai sensi di tale comunicazione in un momento in cui la Commissione aveva già effettuato accertamenti in tale Stato membro (punto 846 della decisione impugnata).

193    ThyssenKrupp, dal canto suo, è stata la seconda impresa a presentare una domanda per i Paesi Bassi ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002, depositata il giorno degli accertamenti svolti dalla Commissione in tale Stato membro, il 28 aprile 2004 (punti 128, 129 e 840 della decisione impugnata). Essa ha ottenuto una riduzione dell’importo dell’ammenda del 40% ai sensi del punto 23, lett. b), primo comma, primo trattino, di detta comunicazione in quanto è stata la prima impresa a soddisfare i requisiti di cui al punto 21 di tale comunicazione presentando alla Commissione elementi di prova che costituivano un valore aggiunto significativo (punto 844 della decisione impugnata). È giocoforza constatare che, ai sensi del punto 23, lett. b), primo comma, primo trattino, della medesima comunicazione, Kone non avrebbe potuto beneficiare di una riduzione dell’ammenda in base a tale disposizione, in quanto la riduzione dell’importo dell’ammenda ivi prevista è riservata ad un’unica impresa, nella fattispecie ThyssenKrupp, la cui cooperazione è anteriore a quella di Kone.

194    A prescindere dalla constatazione effettuata al punto precedente, la cooperazione di Kone non può essere considerata paragonabile a quella di ThyssenKrupp. Infatti, è pacifico che la domanda di trattamento favorevole di ThyssenKrupp conteneva un nuovo elemento di prova contemporaneo, che ha aiutato la Commissione a dimostrare l’attuazione dell’accordo collusivo (punto 842 della decisione impugnata). Per contro, Kone non ha presentato alcun elemento di prova contemporaneo. Inoltre, dalle dichiarazioni di ThyssenKrupp dei mesi di aprile, maggio e ottobre 2004 risulta che essa, a differenza di Kone, non ha mai cercato di negare o di mettere in dubbio l’esistenza di un’intesa nei Paesi Bassi. Infine, Kone ha presentato la sua domanda solo il 19 luglio 2004 (punto 130 della decisione impugnata), mentre ThyssenKrupp aveva già depositato la propria nell’aprile 2004 (punto 129 della decisione impugnata). Orbene, la data in cui viene presentata una domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione è rilevante per determinare il valore aggiunto degli elementi di prova forniti, dato che tale valutazione va effettuata in funzione degli elementi già in possesso della Commissione (punti 7 e 21 della comunicazione sulla cooperazione del 2002).

195    Pertanto, poiché le situazioni di Kone, da una parte, e di Otis e ThyssenKrupp, dall’altra, non sono paragonabili, la Commissione non ha violato il principio di parità di trattamento negando a Kone una riduzione dell’importo dell’ammenda per la sua cooperazione all’accertamento dell’infrazione nei Paesi Bassi.

196    In secondo luogo, per quanto concerne il trattamento di ThyssenKrupp per la sua cooperazione all’accertamento dell’intesa in Belgio, è giocoforza constatare che la valutazione di ciò che costituisce un valore aggiunto significativo presuppone per definizione un’analisi contestuale di tutti gli elementi di prova di cui dispone la Commissione in relazione a una determinata infrazione, sicché le informazioni relative a infrazioni distinte, nella fattispecie in Belgio e nei Paesi Bassi, non sono comparabili.

197    In ogni caso, si deve rilevare che, per quanto attiene all’infrazione in Belgio, Kone non contesta che la domanda di trattamento favorevole di ThyssenKrupp abbia corroborato gli elementi di prova già in possesso della Commissione. Per contro, riguardo all’infrazione nei Paesi Bassi, dai precedenti punti 165‑180 risulta che la domanda di trattamento favorevole di Kone non presentava un valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21 della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Poiché le situazioni delle diverse imprese non sono comparabili, la Commissione non ha commesso una violazione del principio di parità di trattamento negando a Kone il beneficio di una riduzione dell’ammenda per la sua cooperazione all’accertamento dell’intesa nei Paesi Bassi.

198    Dal complesso delle suesposte considerazioni risulta che devono essere respinte tutte le censure di Kone relative all’applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 alla sua cooperazione ai fini dell’accertamento dell’infrazione nei Paesi Bassi.

 Sul motivo vertente sulla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di parità di trattamento nella determinazione dell’importo della riduzione delle ammende concessa per la cooperazione di Kone nel corso del procedimento amministrativo

 Osservazioni preliminari

199    Al punto 614 della comunicazione degli addebiti la Commissione aveva annunciato che «intende[va] concedere una riduzione [dell’ammenda] per la cooperazione al di fuori dell’ambito della comunicazione sulla cooperazione [del 2002], in particolare nel caso in cui una società non contest[asse] i fatti o forni[sse] un ulteriore contributo tale da permettere di appurare o completare i fatti accertati dalla Commissione».

200    Al punto 758 della decisione impugnata la Commissione ha osservato che, «[p]oiché il punto 614 della comunicazione degli addebiti suscitava aspettative nel caso di specie, [essa] [aveva] deciso di interpretare tale punto a favore delle imprese che, sulla sua base, hanno contribuito all’accertamento dei fatti relativi all’infrazione descritta nella decisione [impugnata], astenendosi dal contestare i fatti o fornendo ulteriori informazioni o precisazioni complementari».

201    La Commissione ha quindi concesso a tutti i partecipanti alle quattro infrazioni, ad eccezione, da una parte, delle imprese che beneficiavano di un’immunità dalle ammende (punti 762, 817 e 839 della decisione impugnata) e, dall’altra, di Kone nell’ambito dell’intesa nei Paesi Bassi (punto 851 della decisione impugnata), una riduzione dell’importo dell’ammenda dell’1% per la loro cooperazione al di fuori dell’ambito della comunicazione sulla cooperazione del 2002, per la mancata contestazione dei fatti esposti nella comunicazione degli addebiti (punti 768, 774, 777, 794, 801, 806, 813, 824, 829, 835, 845, 854, 855 e 856 della decisione impugnata).

202    Occorre poi esaminare, anzitutto, le censure di Kone relative all’asserita illegittimità del livello di riduzione dell’importo dell’ammenda per la mancata contestazione dei fatti riguardo all’infrazione in Germania, successivamente, le censure di Kone relative al diniego della Commissione di concedere una riduzione supplementare dell’importo dell’ammenda per le informazioni o le precisazioni complementari fornite in merito all’intesa in Germania e, infine, gli argomenti relativi al diniego della Commissione di concedere una riduzione dell’importo dell’ammenda a Kone per la sua asserita cooperazione al di fuori dell’ambito della comunicazione sulla cooperazione del 2002 all’accertamento dell’infrazione nei Paesi Bassi.

 Sul livello della riduzione dell’importo delle ammende concessa per la mancata contestazione dei fatti relativi all’intesa in Germania

203    Le ricorrenti ritengono di poter pretendere una riduzione dell’importo dell’ammenda di almeno il 10% per la loro cooperazione al di fuori dell’ambito della comunicazione sulla cooperazione del 2002 ai fini dell’accertamento dell’intesa in Germania. La Commissione avrebbe infatti suscitato legittime aspettative in tal senso al punto 614 della comunicazione degli addebiti. Derogando alla sua prassi anteriore, secondo cui un’impresa che non neghi i fatti materiali contestati nella comunicazione degli addebiti beneficerebbe di una riduzione del 10% dell’importo dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta, conformemente alla comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU 1996 C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 1996»), la Commissione avrebbe deluso le legittime aspettative delle ricorrenti.

204    Occorre rammentare, in limine, che una riduzione dell’importo dell’ammenda a titolo di cooperazione durante il procedimento amministrativo è giustificata solo se il comportamento dell’impresa di cui trattasi ha consentito alla Commissione di accertare l’esistenza di un’infrazione con meno difficoltà e, se del caso, di porvi fine (sentenze del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑327/94, SCA Holding/Commissione, Racc. pag. II‑1373, punto 156; Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione, cit. al punto 68 supra, punto 270, e Groupe Danone/Commissione, cit. al punto 144 supra, punto 449). Inoltre, l’impresa che dichiari espressamente di non contestare gli elementi di fatto sui quali la Commissione ha fondato i propri addebiti può essere considerata alla stregua di un’impresa che ha contribuito ad agevolare il compito della Commissione, consistente nell’accertare e nel reprimere le violazioni delle regole di concorrenza dell’Unione (sentenze del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑352/94, Mo och Domsjö/Commissione, Racc. pag. II‑1989, punto 395, e SCA Holding/Commissione, cit., punto 157).

205    È vero che, a differenza della comunicazione sulla cooperazione del 1996, la comunicazione sulla cooperazione del 2002 non prevede una riduzione dell’importo dell’ammenda a favore delle imprese che non contestino i fatti materiali su cui la Commissione fonda le sue accuse nella comunicazione degli addebiti. Tuttavia, la Commissione ha riconosciuto, al punto 758 della decisione impugnata, che il punto 614 della comunicazione degli addebiti ha suscitato in tali imprese la legittima aspettativa che la mancata contestazione dei fatti avrebbe comportato una riduzione dell’importo dell’ammenda al di là della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e ha quindi deciso di interpretare tale punto a favore delle imprese. Nel medesimo punto, essa ha inoltre rilevato che «[l]’entità della riduzione dovrà tenere conto del fatto che la cooperazione offerta successivamente alla comunicazione degli addebiti, quando la Commissione ha già accertato tutti gli elementi dell’infrazione e in un momento in cui l’impresa è già a conoscenza di tutti gli elementi d’indagine e ha avuto accesso agli atti dell’indagine, può contribuire, nel migliore dei casi, solo marginalmente all’indagine della Commissione». Essa ha altresì aggiunto che, «[i]n generale, l’ammissione dei fatti in tali circostanze costituisce tutt’al più un elemento di prova atto a confermare fatti che di regola la Commissione considererebbe sufficientemente dimostrati da altri elementi di prova versati agli atti».

206    Il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento si estende a chiunque si trovi in una situazione dalla quale risulti che l’amministrazione dell’Unione, fornendogli assicurazioni precise, gli abbia suscitato aspettative fondate [sentenza della Corte 15 luglio 2004, cause riunite C‑37/02 e C‑38/02, Di Lenardo e Dilexport, Racc. pag. I‑6911, punto 70; sentenze del Tribunale 17 dicembre 1998, causa T‑203/96, Embassy Limousines & Services/Parlamento, Racc. pag. II‑4239, punto 74, e 15 novembre 2007, causa T‑71/06, Enercon/UAMI (Convertitore di energia eolica), non pubblicata nella Raccolta, punto 36].

207    Per contro, nessuno può invocare una violazione del legittimo affidamento in mancanza di assicurazioni precise fornitegli dall’amministrazione (sentenze del Tribunale 14 settembre 1995, causa T‑571/93, Lefebvre e a./Commissione, Racc. pag. II‑2379, punto 72, e 29 gennaio 1998, causa T‑113/96, Dubois et Fils/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑125, punto 68). Costituiscono assicurazioni in tal senso informazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili (sentenza del Tribunale 21 luglio 1998, cause riunite T‑66/96 e T‑221/97, Mellett/Corte di giustizia, Racc. PI pagg. I‑A‑449 e II‑1305, punti 104 e 107).

208    Nel caso di specie, così come indicato al punto 199 supra, al punto 614 della comunicazione degli addebiti la Commissione aveva annunciato che «intende[va] concedere una riduzione [dell’ammenda] per la cooperazione al di fuori dell’ambito della comunicazione sulla cooperazione [del 2002], in particolare nel caso in cui una società non contest[asse] i fatti o forni[sse] un ulteriore contributo tale da permettere di appurare o completare i fatti accertati dalla Commissione». Non si può ritenere che tale affermazione costituisca un’assicurazione precisa che avrebbe potuto suscitare in Kone fondate speranze di ottenere una riduzione dell’importo delle ammende superiore all’1%. Infatti, il punto 614 della comunicazione degli addebiti non specifica l’entità o la percentuale della riduzione che sarebbe stata eventualmente accordata alle imprese interessate, cosicché esso non può in alcun modo avere suscitato un legittimo affidamento a tale riguardo.

209    A tal proposito, dev’essere parimenti respinto l’argomento delle ricorrenti secondo cui la Commissione ha derogato alla sua prassi anteriore, in base alla quale un’impresa che si astenga dal negare i fatti materiali contestati nella comunicazione degli addebiti beneficerebbe di una riduzione del 10% dell’importo dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta, conformemente alla comunicazione sulla cooperazione del 1996.

210    Occorre anzitutto rammentare che, se pure è vero che il punto D, sub 2, secondo trattino, della comunicazione sulla cooperazione del 1996 disponeva che un’impresa poteva beneficiare «(...) di una riduzione dal 10% al 50% dell’ammontare dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta in assenza di cooperazione (...) se, dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, [essa] informa[sse] la Commissione che non contesta[va] i fatti materiali sui quali la Commissione fonda[va] le sue accuse», la comunicazione sulla cooperazione del 2002 non prevede più una riduzione dell’ammenda per tale motivo. Orbene, le ricorrenti non contestano che alla loro domanda di trattamento favorevole si applichi solo la comunicazione sulla cooperazione del 2002, dato che detta domanda è stata espressamente presentata ai sensi di tale comunicazione. Pertanto, una prassi decisionale della Commissione relativa all’applicazione del punto D, sub 2, secondo trattino, della comunicazione sulla cooperazione del 1996 non può suscitare nelle ricorrenti un legittimo affidamento, fondato sul punto 614 della comunicazione degli addebiti, quanto al livello di riduzione dell’ammenda di Kone per la mancata contestazione dei fatti relativi all’intesa in Germania (v., in tal senso, sentenze della Corte 21 settembre 2006, causa C‑167/04 P, JCB Service/Commissione, Racc. pag. I‑8935, punti 201 e 205, e 7 giugno 2007, causa C‑76/06 P, Britannia Alloys & Chemicals/Commissione, Racc. pag. I‑4405, punto 60; sentenza Carbone‑Lorraine/Commissione, cit. al punto 34 supra, punto 92).

211    Inoltre, si deve rilevare che nessuna prova corrobora l’affermazione delle ricorrenti, contestata dalla Commissione, secondo cui quest’ultima avrebbe indicato a Kone, durante una riunione tenutasi il 26 gennaio 2005, che il punto 614 della comunicazione degli addebiti sarebbe stato applicato come sotto la vigenza del regime anteriore. Al contrario, il verbale di tale riunione redatto dalla Commissione non menziona, in relazione alle discussioni concernenti il punto 614 della comunicazione degli addebiti, alcuna rassicurazione fornita dalla Commissione a Kone a tale riguardo.

212    Infine, risulta dalla giurisprudenza che gli operatori economici non possono fare affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata dalle istituzioni nell’ambito del loro potere discrezionale (sentenze della Corte 5 ottobre 1994, causa C‑280/93, Germania/Consiglio, Racc. pag. I‑5673, punto 80, e 30 giugno 2005, causa C‑295/03 P, Alessandrini e a./Commissione, Racc. pag. I‑4973, punto 89; v., altresì, sentenza Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, cit. al punto 46 supra, punto 64 e giurisprudenza ivi citata). Di conseguenza, l’efficace applicazione delle norme della concorrenza dell’Unione implica che la Commissione possa sempre adeguare il livello delle ammende alle esigenze di questa politica (v., in tal senso, sentenze della Corte Musique Diffusion française e a./Commissione, cit. al punto 80 supra, punto 109; 2 ottobre 2003, causa C‑196/99 P, Aristrain/Commissione, Racc. pag. I‑11005, punto 81, e Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. al punto 34 supra, punto 227; sentenze del Tribunale 10 marzo 1992, causa T‑12/89, Solvay/Commissione, Racc. pag. II‑907, punto 309, e 14 maggio 1998, causa T‑304/94, Europa Carton/Commissione, Racc. pag. II‑869, punto 89).

213    Pertanto, è priva di fondamento la censura delle ricorrenti relativa all’insufficiente riduzione dell’importo dell’ammenda per la mancata contestazione dei fatti relativamente all’infrazione in Germania.

 Sul diniego della Commissione di concedere una riduzione ulteriore dell’importo dell’ammenda per la fornitura di ulteriori informazioni o precisazioni complementari con riferimento all’infrazione in Germania

214    Le ricorrenti sostengono che, per quanto riguarda l’infrazione in Germania, Kone ha diritto ad una riduzione supplementare dell’ammenda per la sua cooperazione al di fuori dell’ambito della comunicazione sulla cooperazione del 2002, dato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione nella decisione impugnata (punto 794 della decisione impugnata), tale cooperazione ha consentito di precisare o di completare i fatti esposti nella comunicazione degli addebiti. Infatti, la sezione 7 della risposta di Kone alla comunicazione degli addebiti correggerebbe e preciserebbe un certo numero di fatti concernenti il ruolo dell’associazione professionale tedesca VDMA. Kone avrebbe inoltre attirato l’attenzione della Commissione sul fatto che essa aveva erroneamente tenuto conto, nella comunicazione degli addebiti, degli utili di tutti i segmenti, ossia «nuovi impianti», «servizi», e «ammodernamento». La Commissione avrebbe riconosciuto nella decisione impugnata che l’intesa riguardava solo gli utili del segmento «nuovi impianti».

215    A tal proposito, va rilevato che le ricorrenti non indicano in qual modo le asserite precisazioni di Kone circa il ruolo dell’associazione professionale VDMA avrebbero aiutato la Commissione nella sua indagine. In ogni caso, le asserite indicazioni in proposito di Kone non erano dirette a precisare o a completare i fatti esposti nella comunicazione degli addebiti, bensì a smentirli, dato che miravano sostanzialmente a screditare le affermazioni di Schindler relative alla creazione di un gruppo di lavoro per le scale mobili. Kone ha peraltro sottolineato, nell’esercizio dei suoi diritti della difesa, l’irrilevanza del riferimento a tale progetto contenuto nella comunicazione degli addebiti. Quanto al fatto che la Commissione avrebbe erroneamente tenuto conto in detta comunicazione degli utili di tutti i segmenti menzionati al punto 214 supra, si deve rilevare che la risposta di Kone alla comunicazione degli addebiti mirava a dimostrare che la Commissione non aveva definito adeguatamente i mercati degli ascensori e delle scale mobili interessati dall’intesa nel calcolo dell’importo dell’ammenda. Così facendo, Kone si è limitata ad esercitare con successo i propri diritti della difesa, dato che la Commissione ha tenuto conto nella decisione impugnata della definizione proposta da Kone nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti. Tale censura, pertanto, deve essere respinta.

 Sul diniego della Commissione di concedere a Kone una riduzione dell’importo dell’ammenda per la sua asserita cooperazione al di fuori dell’ambito di applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 ai fini dell’accertamento dell’infrazione nei Paesi Bassi

216    Per quanto riguarda l’asserita cooperazione di Kone al di fuori dell’ambito della comunicazione sulla cooperazione del 2002, al punto 851 della decisione impugnata la Commissione espone quanto segue:

«Nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, Kone dichiara di non contestare i fatti relativi ai Paesi Bassi. Anziché fornire un ulteriore contributo che consenta di precisare o completare i fatti della comunicazione degli addebiti, Kone ha sistematicamente cercato di minimizzare la rilevanza dei fatti ivi esposti. La mancata contestazione dei fatti deve quindi essere considerata puramente formale e ambigua e non ha alcun effetto positivo sull’accertamento dei fatti. Non è sufficiente dichiarare, in generale, che i fatti non sono contestati, se tale dichiarazione non presenta alcuna utilità per la Commissione in quanto è accompagnata da numerose riserve, come nel caso di specie. Pertanto, a Kone non dev’essere concessa alcuna riduzione».

217    In primo luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione avrebbe dovuto concedere a Kone, sulla base del punto 3, sesto trattino, degli orientamenti del 1998, una riduzione dell’importo dell’ammenda per la sua collaborazione effettiva alla procedura ai fini dell’accertamento dell’infrazione nei Paesi Bassi e, omettendo di farlo, avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione. Esse affermano inoltre che, tenuto conto del punto 614 della comunicazione degli addebiti e del punto 758 della decisione impugnata, esse potevano legittimamente attendersi che tale cooperazione sarebbe stata ricompensata con una riduzione dell’importo della loro ammenda.

218    Occorre rilevare che, conformemente al punto 3, sesto trattino, degli orientamenti del 1998, una collaborazione al di là del campo di applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 1996 può essere considerata quale circostanza attenuante. A tal proposito, occorre rilevare che, al punto 614 della comunicazione degli addebiti, la Commissione aveva annunciato che intendeva «concedere una riduzione [dell’ammenda] per la cooperazione al di fuori dell’ambito della comunicazione sulla cooperazione [del 2002], in particolare nel caso in cui una società non contest[asse] i fatti o forni[sse] un ulteriore contributo tale da permettere di appurare o completare i fatti accertati dalla Commissione». In tale contesto, al punto 758 della decisione impugnata la Commissione ha osservato che, «[p]oiché il punto 614 della comunicazione degli addebiti suscitava aspettative nel caso di specie, [essa] [aveva] deciso di interpretare tale punto a favore delle imprese che, sulla sua base, hanno contribuito all’accertamento dei fatti relativi all’infrazione descritta nella decisione [impugnata], astenendosi dal contestare i fatti o fornendo ulteriori informazioni o precisazioni complementari».

219    Anzitutto, secondo le ricorrenti, la cooperazione di Kone nell’ambito del procedimento amministrativo doveva essere considerata una circostanza attenuante ai sensi della disposizione citata al punto precedente, che le dava diritto ad una riduzione dell’importo dell’ammenda.

220    A tal riguardo è sufficiente constatare che, tenuto conto dell’ambiguità delle dichiarazioni di Kone contenute nella sua domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 (v. punto 175 supra), che peraltro non hanno giustificato alcuna riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta a Kone per l’infrazione nei Paesi Bassi nell’ambito di detta comunicazione, la cooperazione di tale impresa non può comunque essere considerata una circostanza attenuante. Pertanto, le ricorrenti non possono neppure sostenere di aver fatto legittimamente affidamento sul fatto che sarebbe stata loro concessa una riduzione dell’ammenda per tale motivo.

221    Inoltre, le ricorrenti considerano che Kone ha pienamente collaborato con la Commissione per l’intero procedimento, al di là di quanto richiesto dalla comunicazione sulla cooperazione del 2002. Infatti, anzitutto, Kone non avrebbe ostacolato la Commissione in alcun modo in occasione degli accertamenti presso i propri locali nei Paesi Bassi e avrebbe fatto tutto il possibile per facilitare la raccolta di informazioni da parte degli agenti della Commissione. Inoltre, Kone avrebbe risposto tempestivamente ed esaurientemente alla richiesta di informazioni della Commissione relativa ai Paesi Bassi, ricevuta il 13 settembre 2004. Infine, Kone si sarebbe dimostrata molto flessibile per quanto riguarda le esigenze di riservatezza delle informazioni da essa fornite, il che avrebbe limitato gli oneri amministrativi della Commissione inerenti alla costituzione della versione non riservata del suo fascicolo da comunicare alle parti.

222    Questi argomenti non possono essere accolti. Infatti, conformemente agli artt. 18, n. 1, e 20, n. 3, del regolamento n. 1/2003, le imprese sono obbligate a fornire le informazioni richieste e a sottoporsi agli accertamenti. Ora, una collaborazione all’inchiesta che non oltrepassa quanto incombe alle imprese in forza di tali disposizioni non giustifica una riduzione dell’ammenda (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑317/94, Weig/Commissione, Racc. pag. II‑1235, punto 283, e Scandinavian Airlines System/Commissione, cit. al punto 67 supra, punto 218). Inoltre, l’asserita flessibilità dell’impresa per quanto riguarda le richieste di trattamento riservato delle informazioni da essa fornite alla Commissione non può essere considerata tale da contribuire ad agevolare il compito della stessa che consiste nell’accertare e nel reprimere le violazioni delle regole di concorrenza dell’Unione (sentenza Mo och Domsjö/Commissione, cit. al punto 204 supra, punti 395 e 396). A tale proposito, come rilevato dalla Commissione, le richieste ragionevoli di trattamento riservato non ostacolano l’indagine e, in ogni caso, spettava a Kone chiedere il trattamento riservato dei dati che, a suo parere, non dovevano essere divulgati a terzi. Pertanto, le circostanze evocate al punto 221 supra non possono aver suscitato in Kone alcun legittimo affidamento nel fatto che le sarebbe stata concessa una riduzione dell’ammenda.

223    Oltre a ciò, le ricorrenti affermano che la decisione della Commissione di non concedere a Kone una riduzione della sua ammenda contravviene al principio di parità di trattamento, dato che nessun’altra impresa cui sono state inflitte ammende ha fornito informazioni, di propria iniziativa e al di fuori dell’ambito della comunicazione sulla cooperazione del 2002, che abbiano consentito alla Commissione di accertare più agevolmente l’infrazione. A tale proposito, è giocoforza constatare che l’argomento delle ricorrenti si basa su una premessa errata. Infatti, come risulta dai punti 845, 854 e 855 della decisione impugnata, ThyssenKrupp, Schindler e MEE hanno beneficiato di una riduzione dell’importo della loro ammenda non perché hanno fornito informazioni aggiuntive di propria iniziativa e al di fuori dell’ambito della comunicazione sulla cooperazione del 2002, ma perché hanno dichiarato di non contestare i fatti esposti nella comunicazione degli addebiti. Pertanto, la situazione di Kone non è comparabile a quella delle altre imprese alle quali sono state inflitte ammende per l’intesa nei Paesi Bassi, sicché il diniego della Commissione di ridurre l’importo dell’ammenda di Kone non contravviene al principio di parità di trattamento.

224    In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione avrebbe dovuto concedere a Kone una riduzione dell’importo dell’ammenda in considerazione del fatto che durante il procedimento essa non ha mai contestato i fatti principali accertati dalla Commissione. Sarebbe pertanto manifestamente erronea l’affermazione, contenuta nel punto 851 e nella nota a piè di pagina n. 949 della decisione impugnata, secondo cui la mancata contestazione dei fatti nella risposta alla comunicazione degli addebiti sarebbe puramente formale e ambigua.

225    A tal proposito, si deve ricordare che, nella sua domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 relativa ai Paesi Bassi, Kone ha negato l’oggetto anticoncorrenziale delle riunioni tra concorrenti. [riservato]. Al riguardo va inoltre sottolineato che Kone non ha mai ritirato dette dichiarazioni, ma ha tentato di giustificarle nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti.

226    È vero che Kone ha affermato, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, che «non contesta i fatti esposti nella comunicazione degli addebiti», che «è stata implicata in un comportamento collusivo [nel settore] degli ascensori e delle scale mobili (…) nei Paesi Bassi dal giugno 1999 al 5 marzo 2004» e che «non contesta che l’accordo collusivo, nei limiti in cui risulta dai fatti indicati nel fascicolo della Commissione, (…) riguardasse un’infrazione unica e continuata». Tuttavia, si deve osservare che la risposta di Kone alla comunicazione degli addebiti è caratterizzata dalla stessa ambiguità della sua domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 relativa ai Paesi Bassi.

227    Infatti, anzitutto, mentre per ciascuna delle infrazioni in Belgio, in Germania e in Lussemburgo Kone afferma nella propria risposta alla comunicazione degli addebiti che essa «non contesta i fatti esposti nella comunicazione degli addebiti», la parte della sua risposta alla comunicazione degli addebiti dedicata all’infrazione nei Paesi Bassi non contiene un’analoga dichiarazione. Ora, per beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda per non aver contestato i fatti, un’impresa deve informare espressamente la Commissione che non intende contestare la sostanza dei fatti, dopo avere preso conoscenza della comunicazione degli addebiti (v., in tal senso, sentenza Groupe Danone/Commissione, cit. al punto 144 supra, punto 504). Non si può ritenere che una dichiarazione secondo cui Kone «non contesta che l’accordo collusivo, nei limiti in cui risulta dai fatti indicati nel fascicolo della Commissione (…) riguardasse un’infrazione unica e continuata» contribuisca, al pari delle dichiarazioni relative agli altri tre Stati membri interessati, ad agevolare il compito della Commissione che consiste nell’accertare e nel reprimere le violazioni delle regole di concorrenza dell’Unione (sentenza Mo och Domsjö/Commissione, cit. al punto 204 supra, punti 395 e 396).

228    Si deve inoltre rilevare che, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, Kone ha ricordato che i suoi dipendenti nei Paesi Bassi «non hanno partecipato ad un comportamento anticoncorrenziale, in ogni caso non in misura significativa». Sebbene Kone ammetta di «poter avere superato il confine della legalità», essa afferma tuttavia, in riferimento alla domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 relativa ai Paesi Bassi, che il fatto di non presentare offerte per un progetto o di proporre un’offerta non competitiva può essere la conseguenza di un comportamento commerciale unilaterale e non implica necessariamente l’esistenza di un’intesa. Per quanto concerne i contratti di manutenzione e di ammodernamento, Kone afferma nella risposta alla comunicazione degli addebiti che la sua politica in materia era basata su «motivi commerciali» e che la sua «strategia non poteva avere un oggetto o effetti anticoncorrenziali». Quanto alle nuove installazioni, Kone fa parimenti riferimento, nella descrizione dei progetti che sarebbero stati parte dell’intesa, ai motivi commerciali alla base del suo comportamento e indica che «dai suddetti progetti risulta non solo che l’entità dell’infrazione era molto limitata, ma altresì che la natura della collusione variava unicamente da una discussione del progetto senza scambi di prezzi (…) allo scambio di prezzi senza assegnazione di un progetto (…) e solo molto raramente comportava l’assegnazione del progetto (…)». Kone precisa inoltre che, «anche quando le parti assegnavano un progetto, ciò non poteva avere effetti sul mercato» e che, «[s]pesso, il risultato sarebbe stato lo stesso anche in mancanza di contatti tra le parti (…)». Analogamente, per quanto concerne taluni progetti singoli, [riservato], Kone ha affermato che il fascicolo della Commissione non conteneva prove sufficienti per concludere nel senso dell’esistenza di un comportamento anticoncorrenziale.

229    Oltre a ciò, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti Kone ha anche cercato di minimizzare il valore probatorio delle dichiarazioni di ThyssenKrupp e Otis, che, come risulta dai punti 370‑530 della decisione impugnata, hanno avuto un’importanza fondamentale per accertare l’infrazione nei Paesi Bassi. La Commissione è stata indotta a rispondere per esteso a tale argomento di Kone nei punti 531‑541 della decisione impugnata.

230    Pertanto, si deve ritenere, al pari della Commissione (punto 851 della decisione impugnata), che la mancata contestazione dei fatti da parte di Kone relativamente all’infrazione nei Paesi Bassi era puramente formale ed ambigua e non ha avuto alcun effetto positivo sull’accertamento dei fatti.

231    Da quanto precede risulta che, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, Kone descrive la propria partecipazione all’infrazione nei Paesi Bassi o in termini puramente ipotetici, o minimizzando gli effetti anticoncorrenziali degli accordi. Poiché Kone contesta inoltre le dichiarazioni rese da ThyssenKrupp e Otis nella loro domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 relativa ai Paesi Bassi, si deve rilevare che, nelle circostanze del caso di specie, le affermazioni di Kone riprodotte al punto 227 supra non sono state di alcuna utilità per la Commissione (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 8 luglio 2004, causa T‑48/00, Corus UK/Commissione, Racc. pag. II‑2325, punto 193, e Groupe Danone/Commissione, cit. al punto 144 supra, punto 505). Contestando, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la sostanza dei fatti esposti dalla Commissione, Kone non ha contribuito ad agevolare il compito della Commissione che consiste nell’accertare e nel reprimere le violazioni delle regole di concorrenza dell’Unione (v., in questo senso, sentenza Mo och Domsjö/Commissione, cit. al punto 204 supra, punto 396). Se è vero che Kone, così facendo, ha esercitato legittimamente i propri diritti della difesa, non si può contestare alla Commissione di non averle concesso, per tale motivo, una riduzione dell’importo dell’ammenda per la mancata contestazione dei fatti.

232    La Commissione ha quindi deciso legittimamente, al punto 851 della decisione impugnata, in relazione all’infrazione nei Paesi Bassi, di non concedere una riduzione dell’ammenda a Kone per la sua collaborazione al di fuori dell’ambito della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

233    In terzo luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato il principio di parità di trattamento concedendo una riduzione delle ammende per la mancata contestazione dei fatti a ThyssenKrupp, Schindler e MEE, e negandola invece a Kone. Orbene, secondo le ricorrenti, le quali peraltro non contestano le osservazioni della Commissione secondo cui ThyssenKrupp, Schindler e MEE hanno espressamente dichiarato, nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti, di non contestare i fatti esposti (punti 845, 854 e 855 della decisione impugnata), dalla decisione impugnata risulterebbe che in tali risposte le prime tre imprese hanno contestato alcune constatazioni della Commissione relative ai Paesi Bassi.

234    A tal proposito, si è già ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, la Commissione non può violare il principio della parità di trattamento nell’ambito della valutazione della cooperazione fornita dai partecipanti di un’intesa (v. punto 135 supra). Tuttavia, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri (v., in tal senso, sentenza della Corte 4 luglio 1985, causa 134/84, Williams/Corte dei conti, Racc. pag. 2225, punto 14; sentenze del Tribunale SCA Holding/Commissione, cit. al punto 204 supra, punto 160; 20 marzo 2002, causa T‑23/99, LR AF 1998/Commissione, Racc. pag. II‑1705, punto 263, e Mo och Domsjö/Commissione, cit. al punto 204 supra, punto 398).

235    Inoltre, secondo la giurisprudenza, l’impresa che dichiari espressamente di non contestare gli elementi di fatto sui quali la Commissione ha fondato i propri addebiti può essere considerata alla stregua di un’impresa che ha contribuito ad agevolare il compito della Commissione, consistente nell’accertare e nel reprimere le violazioni delle regole di concorrenza dell’Unione. Nelle sue decisioni che accertano l’esistenza di una violazione di tali regole, la Commissione può considerare un comportamento del genere come un riconoscimento delle sue allegazioni e, pertanto, come un elemento comprovante la loro fondatezza. Di conseguenza, un comportamento del genere può giustificare una riduzione dell’importo dell’ammenda. Ciò non avviene quando un’impresa contesti nella sua risposta la sostanza dei fatti così allegati. Infatti, assumendo un atteggiamento del genere durante il procedimento amministrativo, l’impresa non contribuisce ad agevolare il compito della Commissione che consiste nell’accertare e nel reprimere le violazioni delle regole di concorrenza dell’Unione (sentenza Mo och Domsjö/Commissione, cit. al punto 204 supra, punti 395 e 396).

236    A tal proposito, è giocoforza constatare che, quando la Commissione accorda, ai punti 845, 854 e 855 della decisione impugnata, una riduzione dell’importo delle ammende dell’1% a ThyssenKrupp, Schindler e MEE per mancata contestazione dei fatti, tali riduzioni possono essere considerate legittime soltanto qualora le imprese interessate abbiano espressamente dichiarato di non contestare detti elementi di fatto (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑347/94, Mayr-Melnhof/Commissione, Racc. pag. II‑1751, punto 333, e Mo och Domsjö/Commissione, cit. al punto 204 supra, punto 397) e non abbiano contestato, nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti, la sostanza dei fatti allegati dalla Commissione (v., in tal senso, sentenza Mo och Domsjö/Commissione, cit. al punto 204 supra, punto 396).

237    Il motivo delle ricorrenti dev’essere respinto in quanto si basa sul presupposto che ad altri partecipanti all’intesa nei Paesi Bassi siano state concesse riduzioni illegittime delle ammende, poiché dai punti della decisione impugnata da esse invocati risulterebbe specificamente che tali partecipanti hanno effettivamente contestato i fatti relativi ai Paesi Bassi nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti.

238    Inoltre, per quanto concerne gli argomenti addotti dalle ricorrenti che, a loro parere, dimostrerebbero che altre imprese hanno beneficiato di una riduzione della loro ammenda per la mancata contestazione dei fatti pur avendo contestato i fatti relativi ai Paesi Bassi nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, da tale comunicazione e dalla decisione impugnata risulta che tali argomenti sono infondati.

239    Per quanto riguarda, anzitutto, Schindler, le ricorrenti sostengono che dai punti 593 e 594 della decisione impugnata risulta che essa ha contestato l’esistenza di un’infrazione all’art. 81 CE. Inoltre, dal punto 667 della decisione impugnata risulterebbe che Schindler ha affermato che i contatti illeciti tra i concorrenti non avevano provocato aumenti di prezzo sul mercato e che è stata ripartita solo una piccola parte dei progetti, mentre i membri dell’intesa hanno continuato ad essere in concorrenza tra loro. Infine, secondo il punto 751 della decisione impugnata, Schindler avrebbe sostenuto che i concorrenti non avevano concordato misure di ritorsione reciproche per garantire l’applicazione degli accordi.

240    A tal proposito si deve sottolineare che, benché sia vero che Schindler ha sostenuto, come risulta dai punti 593 e 594 della decisione impugnata, che l’art. 81 CE non era applicabile alle intese controverse a causa dell’assenza di effetti rilevanti sul commercio tra Stati membri dovuta alla loro portata nazionale, si deve rilevare che, così facendo, essa non ha contestato i fatti sui quali è fondata la valutazione della Commissione relativa all’effetto sensibile delle infrazioni in questione su tale commercio, quali esposti nella comunicazione degli addebiti. Peraltro, non si può ritenere che le affermazioni relative all’assenza di aumenti di prezzo e al numero limitato di progetti ripartiti costituiscano una contestazione dei fatti da parte di Schindler, dato che tali elementi risultano in particolare dai punti 412, 415, 437 e 442 della comunicazione degli addebiti. Infine, l’argomento di Schindler diretto ad ottenere il riconoscimento di un’attenuante per l’asserita mancanza di misure di ritorsione non costituisce una contestazione dei fatti, dato che tale mancanza di misure di ritorsione è stata constatata al punto 432 della comunicazione degli addebiti. Schindler ha quindi solo utilizzato tale constatazione per dimostrare che doveva esserle riconosciuta una circostanza attenuante.

241    In ogni caso, dalla versione non riservata della risposta di Schindler alla comunicazione degli addebiti, prodotta su richiesta del Tribunale, risulta che tale impresa, la quale ha espressamente dichiarato in tale risposta che non contestava i fatti alla base degli addebiti mossi dalla Commissione, non ha contestato nella stessa i fatti da questa esposti.

242    Inoltre, per quanto riguarda ThyssenKrupp, le ricorrenti sostengono che dai punti 593, 594 e 724 della decisione impugnata risulta che essa ha contestato l’esistenza di un’infrazione all’art. 81 CE e ha affermato di non aver preso parte a tutti gli elementi dell’infrazione. Dai punti 508, 513 e 515 della decisione impugnata risulterebbe altresì che ThyssenKrupp ha contestato alcuni fatti relativi alla durata della sua partecipazione all’intesa.

243    A tal proposito, da un lato, se pure è vero che dai punti 593 e 594 della decisione impugnata risulta che ThyssenKrupp ha sostenuto che l’art. 81 CE non era applicabile alle intese controverse in ragione dell’assenza di effetti sensibili sul commercio tra Stati membri dovuta alla loro portata nazionale, si deve rilevare che, così facendo, essa non ha contestato i fatti alla base della valutazione della Commissione relativa all’effetto sensibile delle infrazioni in questione su detto mercato, quali esposti nella comunicazione degli addebiti. Dall’altro, la circostanza che TyssenKrupp potrebbe non avere partecipato a tutte le riunioni risulta dal punto 575 della comunicazione degli addebiti. Lungi dallo smentire tale circostanza, ThyssenKrupp l’ha semplicemente utilizzata per dimostrare l’esistenza di una circostanza attenuante a suo favore (punto 726 della decisione impugnata). Infine, per quanto riguarda l’asserita contestazione dei fatti relativi alla durata della sua partecipazione all’intesa, che risulterebbe dai punti 508 e 513‑515 della decisione impugnata, si deve rilevare che l’affermazione di ThyssenKrupp secondo cui essa non avrebbe partecipato ad alcuna riunione tra la metà del 2002 e aprile/maggio 2003 era già stata espressamente menzionata al punto 506 della comunicazione degli addebiti. Al punto 515 della decisione impugnata la Commissione ha peraltro ritenuto, in sostanza, che era possibile che ThyssenKrupp non fosse presente alle riunioni tenutesi nel secondo semestre del 2002, ma che tale circostanza, ammesso che fosse vera, non dimostrava che ThyssenKrupp avesse abbandonato l’intesa.

244    In terzo luogo, per quanto riguarda MEE, le ricorrenti affermano anzitutto che dal punto 751 della decisione impugnata risulta che tale impresa ha sostenuto che non esisteva alcun meccanismo di compensazione o di controllo. Inoltre, dalle note a piè di pagina nn. 644, 676, 693, 697, 709, 713 e 714 della decisione impugnata risulterebbe che MEE ha affermato che non era stata invitata a partecipare alla gara d’appalto relativa a sette progetti menzionati nella comunicazione degli addebiti e pertanto non aveva presentato offerte per tali progetti. Peraltro, dal punto 481 e dalla nota a piè di pagina n. 715 della decisione impugnata risulterebbe che MEE ha contestato la constatazione secondo cui essa aveva partecipato ad altre riunioni concernenti nuove installazioni di impianti dopo il settembre 2001. Infine, secondo il punto 724 della decisione impugnata, MEE avrebbe affermato nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti di non avere partecipato a tutti gli elementi dell’infrazione.

245    A tale proposito si deve rilevare che neppure tali affermazioni sono dirette a contestare fatti esposti nella comunicazione degli addebiti.

246    Per quanto concerne l’argomento secondo cui non sarebbe esistito alcun meccanismo di compensazione o di controllo, è giocoforza constatare che tale elemento risulta dal punto 431 della comunicazione degli addebiti. Pertanto, più che smentire tale circostanza, MEE ha tentato di trarne vantaggio per ottenere una riduzione dell’ammenda a titolo di circostanza attenuante (punto 751 della decisione impugnata).

247    Quanto all’affermazione secondo cui MEE avrebbe dichiarato di non essere stata invitata alla gara d’appalto relativa a sette progetti menzionati nella comunicazione degli addebiti e pertanto di non avere presentato offerte per tali progetti, si deve rilevare che dal punto 441 della comunicazione degli addebiti risulta che i clienti non invitavano sempre tutti i partecipanti all’intesa nei Paesi Bassi a presentare offerte per un determinato progetto. In ogni caso, come risulta dai punti e dalle note a piè di pagina citati dalle ricorrenti, MEE non ha negato che essa possa aver partecipato alle riunioni di cui trattasi e che fosse stata informata delle discussioni (note a piè di pagina 644, 676, 693, 697, 713 e 714 della decisione impugnata).

248    Inoltre, dalla nota a piè di pagina n. 709 della decisione impugnata risulta che MEE non contesta una constatazione dei fatti della Commissione, ma solo un’affermazione resa da un unico partecipante all’infrazione, ossia Kone, menzionata al punto 497 della comunicazione degli addebiti, e che peraltro non è stata confermata dagli altri partecipanti.

249    Per quanto riguarda il fatto che MEE avrebbe contestato la propria partecipazione ad altre riunioni su progetti relativi ad installazioni di impianti nuovi dopo il settembre 2001, è sufficiente constatare che le ricorrenti non identificano con precisione alcun progetto specifico relativo ad installazioni di impianti nuovi cui MEE avrebbe partecipato dopo il settembre 2001.

250    Per quanto concerne il fatto che MEE non ha partecipato a tutte le riunioni, la stessa Commissione l’ha constatato al punto 575 della comunicazione degli addebiti e MEE ha tentato di sfruttare tale constatazione per ottenere una riduzione dell’importo della sua ammenda a titolo di circostanza attenuante (punto 724 della decisione impugnata).

251    Si deve quindi rilevare che la censura relativa alla violazione del principio di parità di trattamento è comunque fondata sulla premessa errata secondo cui dai punti della decisione impugnata invocati dalle ricorrenti risulterebbe che Schindler, ThyssenKrupp e MEE hanno contestato i fatti relativamente all’intesa nei Paesi Bassi.

252    Da quanto precede risulta che devono essere respinte tutte le censure relative alla valutazione della cooperazione di Kone al di fuori dell’ambito della comunicazione sulla cooperazione del 2002 ai fini dell’accertamento dell’infrazione in Germania e nei Paesi Bassi.

253    Ne consegue che il ricorso deve essere respinto in toto.

 Sulle spese

254    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Kone Oyj, Kone GmbH e Kone BV sono condannate alle spese.

Martins Ribeiro

Wahl

Dittrich

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 luglio 2011.

Firme

Indice


Procedimento amministrativo

Indagine della Commissione

Germania

Paesi Bassi

Comunicazione degli addebiti

Decisione impugnata

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

Sul motivo vertente sulla violazione degli orientamenti del 1998 e del principio di proporzionalità nella determinazione dell’importo di partenza delle ammende

Sul motivo vertente sulla violazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e sulla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, di parità di trattamento, nonché dei diritti della difesa

Sulla comunicazione sulla cooperazione del 2002

Sul margine di discrezionalità della Commissione e sul controllo del giudice dell’Unione

Sulla cooperazione di Kone ai fini dell’accertamento dell’infrazione in Germania

Sulla cooperazione di Kone ai fini dell’accertamento dell’infrazione nei Paesi Bassi

Sul motivo vertente sulla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di parità di trattamento nella determinazione dell’importo della riduzione delle ammende concessa per la cooperazione di Kone nel corso del procedimento amministrativo

Osservazioni preliminari

Sul livello della riduzione dell’importo delle ammende concessa per la mancata contestazione dei fatti relativi all’intesa in Germania

Sul diniego della Commissione di concedere una riduzione ulteriore dell’importo dell’ammenda per la fornitura di ulteriori informazioni o precisazioni complementari con riferimento all’infrazione in Germania

Sul diniego della Commissione di concedere a Kone una riduzione dell’importo dell’ammenda per la sua asserita cooperazione al di fuori dell’ambito di applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 ai fini dell’accertamento dell’infrazione nei Paesi Bassi

Sulle spese


* Lingua processuale: l’inglese.


1 ‑ Dati riservati omessi.