Language of document : ECLI:EU:C:2010:136

Causa C‑1/09

Centre d’exportation du livre français (CELF)

e

Ministre de la Culture et de la Communication

contro

Société internationale de diffusion et d’édition (SIDE)

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia)]

«Aiuti di Stato — Art. 88, n. 3, CE — Aiuti illegittimi dichiarati compatibili con il mercato comune — Annullamento della decisione della Commissione — Organi giurisdizionali nazionali — Domanda di recupero degli aiuti eseguiti illegittimamente — Sospensione della pronuncia giurisdizionale fino all’adozione di una nuova decisione della Commissione — Circostanze eccezionali atte a limitare l’obbligo di restituzione»

Massime della sentenza

1.        Aiuti concessi dagli Stati — Recupero di un aiuto illegale — Aiuto concesso in violazione delle norme procedurali di cui all’art. 88, n. 3, CE — Decisione della Commissione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato comune — Annullamento di tale decisione da parte del giudice comunitario

(Art. 88, n. 3, CE)

2.        Aiuti concessi dagli Stati — Rispetto delle norme comunitarie — Ruolo dei giudici nazionali

(Art. 88, n. 3, CE)

3.        Aiuti concessi dagli Stati — Recupero di un aiuto illegale — Aiuto concesso in violazione delle norme procedurali di cui all’art. 88, n. 3, CE — Eventuale affidamento legittimo dei beneficiari degli aiuti — Insussistenza salvo circostanze eccezionali

(Art. 88, n. 3, CE)

1.        Un giudice nazionale, adito ex art. 88, n. 3, CE, con una domanda diretta alla restituzione di un aiuto di Stato illegittimo, non può sospendere la pronuncia su tale domanda fino a quando la Commissione non si sia pronunciata sulla compatibilità dell’aiuto con il mercato comune dopo l’annullamento di una precedente decisione positiva.

L’art. 88, n. 3, CE attribuisce ai giudici nazionali il compito di salvaguardare, fino al giudizio finale da parte della Commissione, i diritti dei singoli di fronte ad un’eventuale inosservanza, da parte delle autorità statali, del divieto sancito da tale disposizione.

Compito dei giudici nazionali è, di conseguenza, pronunciare le misure idonee a porre rimedio all’illegittimità dell’esecuzione degli aiuti, affinché il beneficiario non conservi la libera disponibilità di questi ultimi per il tempo rimanente fino alla decisione della Commissione.

Una decisione di sospensione del procedimento produrrebbe de facto lo stesso risultato di una decisione di rigetto della domanda di misure di salvaguardia. Infatti, essa porterebbe a non adottare alcuna decisione sulla fondatezza di tale domanda prima della decisione della Commissione ed equivarrebbe a mantenere il beneficio di un aiuto durante il periodo in cui ne è vietata l’esecuzione, il che sarebbe incompatibile con l’oggetto stesso dell’art. 88, n. 3, CE e priverebbe tale disposizione del suo effetto utile.

Pertanto, il giudice nazionale non può sospendere il procedimento, se non privando l’art. 88, n. 3, CE del suo effetto utile, in violazione del principio di effettività dei procedimenti nazionali esperibili.

L’annullamento da parte del giudice comunitario di una prima decisione positiva della Commissione non può giustificare una soluzione diversa, mossa dalla considerazione secondo cui, in tal caso, l’aiuto potrebbe in seguito essere nuovamente dichiarato compatibile dalla Commissione. Infatti, lo scopo dell’art. 88, n. 3, CE trae chiaramente ispirazione dalla considerazione in base alla quale, fino all’adozione da parte della Commissione di una nuova decisione, il contenuto positivo di quest’ultima non può essere pregiudicato.

(v. punti 26, 30-34, 40, dispositivo 1)

2.        Un giudice nazionale, adito ex art. 88, n. 3, CE, con una domanda diretta alla restituzione di un aiuto di Stato illegittimo ha l’obbligo di adottare misure di salvaguardia solo se le condizioni che giustificano tali misure siano soddisfatte, vale a dire se sia certa la qualificazione come aiuto di Stato, se l’aiuto stia per essere eseguito o sia stato versato e se non siano accertate circostanze eccezionali che rendono inopportuno un recupero. Se tali condizioni non sono soddisfatte, il giudice nazionale deve rigettare la domanda. Nel decidere in merito alla richiesta, il giudice nazionale può ordinare la restituzione degli aiuti con gli interessi o, ad esempio, il versamento dei fondi su un conto bloccato, affinché il beneficiario non ne mantenga la disponibilità, fermo restando il versamento d’interessi per il periodo compreso tra l’esecuzione anticipata dell’aiuto ed il suo versamento su tale conto bloccato. Per contro, l’obbligo di «standstill» di cui all’art. 88, n. 3, CE non sarebbe rispettato, in tale fase, mediante una semplice condanna al pagamento d’interessi su somme che rimarrebbero nei conti dell’impresa. Infatti, non è assolutamente scontato che un’impresa che abbia percepito illegittimamente un aiuto di Stato avrebbe potuto ottenere, in mancanza dell’aiuto, un prestito dello stesso importo presso un istituto finanziario alle condizioni normali del mercato e disporre, così, di detto importo anteriormente alla decisione della Commissione.

(v. punti 36-38)

3.        L’adozione da parte della Commissione di tre decisioni successive che dichiarano un aiuto compatibile con il mercato comune, poi annullate dal giudice comunitario, non può, di per sé, costituire una circostanza eccezionale tale da giustificare una limitazione dell’obbligo del beneficiario di restituire detto aiuto, qualora quest’ultimo sia stato eseguito in violazione dell’art. 88, n. 3, CE.

Infatti, la successione poco usuale di tre annullamenti denota, a priori, la difficoltà della vicenda e, lungi dal far sorgere un legittimo affidamento, sembra piuttosto idonea ad accrescere i dubbi del beneficiario sulla compatibilità dell’aiuto controverso.

È vero che si può ammettere che una successione di tre ricorsi comportante tre annullamenti caratterizza una situazione assai rara. Circostanze siffatte rientrano, tuttavia, nel funzionamento normale del sistema giudiziario, il quale offre ai soggetti di diritto che ritengono di subire le conseguenze dell’illegittimità di un aiuto la possibilità di agire per l’annullamento di decisioni successive che essi ritengano essere all’origine di tale situazione.

(v. punti 51-52, 55, dispositivo 2)