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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret (Danimarca) il 30 dicembre 2016 – BEI ApS / Skatteministeriet

(Causa C-682/16)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Vestre Landsret

Parti

Ricorrente: BEI ApS

Convenuto: Skatteministeriet

Questioni pregiudiziali

1.     Se l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2003/49/CE1 , in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 4, della stessa, debba essere interpretato nel senso che una società residente in uno Stato membro cui si applica l’articolo 3 della direttiva e che, in circostanze come quelle del caso di specie, riceve interessi da una controllata stabilita in un altro Stato membro, è il «beneficiario effettivo» di detti interessi ai fini della direttiva.

1.1.    Se la nozione di «beneficiario effettivo» di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2003/49/CE, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 4, della stessa, debba essere interpretata conformemente alla nozione corrispondente di cui all’articolo 11 del modello di convenzione fiscale dell’OCSE del 1977.

1.2.    In caso di risposta affermativa alla questione 1.1, se detta nozione debba essere interpretata esclusivamente alla luce dei commentari all’articolo 11 del modello di convenzione fiscale del 1977 (paragrafo 8), o se nell’interpretazione si possa tenere conto dei commentari successivi, comprese le aggiunte effettuate nel 2003 relativamente alle «società interposte» (paragrafo 8.1, ora paragrafo 10.1), nonché le aggiunte effettuate nel 2014 relativamente alle «obbligazioni contrattuali o legali» (paragrafo 10.2).

1.3.    Nel caso in cui i commentari del 2003 possano essere presi in considerazione nell’interpretazione, se, per ritenere che una società non sia un «beneficiario effettivo» ai fini della direttiva 2003/49/CE, debba ricorrere la condizione dell’effettivo trasferimento dei fondi a soggetti considerati «beneficiari effettivi» degli interessi in questione dallo Stato di residenza del soggetto pagatore degli interessi e – in tal caso – se costituisca una condizione ulteriore il fatto che il trasferimento effettivo abbia luogo in un momento prossimo nel tempo al pagamento degli interessi e/o abbia luogo a titolo di pagamento di interessi.

1.3.1.     Quale rilevanza abbia, a tale riguardo, il fatto che si utilizzi capitale proprio per il prestito; che gli interessi in questione siano aggiunti al capitale («capitalizzati»); che il beneficiario degli interessi abbia pagato le imposte sugli interessi ricevuti allo Stato di residenza del pagatore degli interessi; che il beneficiario degli interessi abbia successivamente effettuato un trasferimento infragruppo alla sua società controllante residente nello stesso Stato con l’obiettivo di rettificare gli utili per fini fiscali secondo le norme vigenti in detto Stato; che gli interessi in questione siano successivamente convertiti in capitale nella società prestataria, e che il soggetto che riceve gli interessi abbia un obbligo contrattuale o legale di trasferirli a un altro soggetto.

1.4.    Quale rilevanza abbia, per la valutazione della questione se il soggetto che riceve gli interessi debba essere considerato un «beneficiario effettivo» ai fini della direttiva, il fatto che il giudice del rinvio, dopo avere accertato i fatti di causa, concluda che detto soggetto – senza essere tenuto contrattualmente o legalmente a trasferire gli interessi ricevuti a un altro soggetto – non avesse il «pieno» diritto di «utilizzo e fruizione» degli interessi, ai sensi dei commentari del 2014 al modello di convenzione fiscale dell’OCSE del 1977.

2.    Se, affinché uno Stato membro possa invocare l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva, concernente l’applicazione di disposizioni nazionali per impedire frodi o abusi, o l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva, sia necessario che lo Stato membro in questione abbia adottato una disposizione nazionale specifica di attuazione dell’articolo 5 della direttiva, o che la normativa nazionale contenga disposizioni o principi generali sulle frodi, gli abusi e l’evasione fiscale che possano essere interpretati conformemente all’articolo 5.

2.1.    In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se l’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della legge danese sull’imposta sulle società, che stabilisce che l’obbligo fiscale limitato sul reddito da interessi non comprende «gli interessi esenti da imposta (…) ai sensi della direttiva 2003/49/CE concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi», possa essere considerato una disposizione nazionale specifica ai sensi dell’articolo 5 della direttiva.

3.    Se una disposizione di una convenzione sulla doppia imposizione stipulata fra due Stati membri e formulata secondo il modello di convenzione fiscale dell’OCSE, in base alla quale la tassazione degli interessi è subordinata al fatto che il soggetto che li riceve sia considerato il beneficiario effettivo degli stessi, costituisca una disposizione convenzionale contro gli abusi ai sensi dell’articolo 5 della direttiva.

4.    Se uno Stato membro che non intenda riconoscere che una società di un altro Stato membro sia il beneficiario effettivo degli interessi e asserisca che tale società è una cosiddetta società interposta fittizia sia tenuto, in forza della direttiva 2003/49/CE o dell’articolo 10 CE, a indicare in tal caso quale sia a suo giudizio il beneficiario effettivo.

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1 Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (GU 2003, L 157, pag. 49).