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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portogallo) il 29 dicembre 2016 – Imofloresmira - Investimentos Imobiliários S.A. / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-672/16)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Parti

Ricorrente: Imofloresmira - Investimentos Imobiliários S.A.

Resistente: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questioni pregiudiziali

Se, nel caso in cui un immobile, pur non essendo occupato per due o più anni, sia oggetto di commercializzazione, vale a dire sia disponibile sul mercato per la locazione o per la prestazione di servizi di tipo «office centre», e si provi che il rispettivo proprietario intende darlo in locazione con assoggettamento a IVA e che lo stesso ha compiuto gli sforzi necessari per concretizzare tale intenzione, sia conforme agli articoli 167, 168, 184, 185 e 187 della direttiva 2006/112/CE 1 del Consiglio, del 28 novembre 2006, l’inquadramento come «non utilizzo effettivo dell’immobile per le esigenze dell’impresa» e/o «non utilizzo effettivo dell’immobile nell’ambito di operazioni imponibili», ai sensi e ai fini dell’articolo 26, paragrafo 1, del Código do IVA e dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del Regime de Renúncia à Isenção do IVA nas Operações relativas a Bens Imóveis (regime di rinuncia all’esenzione dall’IVA nell’ambito delle operazioni relative a beni immobili), approvato dal DecretoLei n.° 21/2007 (decreto governativo n. 21/2007), del 29 gennaio, nella sua precedente versione, e, di conseguenza, se si debba ritenere che la detrazione inizialmente effettuata debba essere oggetto di rettifica in quanto superiore a quella cui il soggetto passivo aveva diritto.

In caso di risposta affermativa, se possa, alla luce della corretta interpretazione degli articoli 137, 167, 168, 184, 185 e 187 della direttiva 2006/112/CE (…), essere imposta tale rettifica, in un’unica soluzione, per tutto il periodo non ancora decorso, come prevede la legislazione portoghese all’articolo 10, paragrafo 1, lettere b) e c), del Regime de Renúncia à Isenção do IVA nas Operações relativas a Bens Imóveis (regime di rinuncia all’esenzione dall’IVA nell’ambito delle operazioni relative a beni immobili), approvato dal DecretoLei n.° 21/2007 (decreto governativo n. 21/2007), del 29 gennaio, nella sua precedente versione, nel caso in cui un immobile non sia occupato da più di due anni, ma sia comunque oggetto di commercializzazione per la sua locazione (con possibilità di rinuncia) e/o per la prestazione di servizi (imponibili), e si intenda destinare detto immobile negli anni successivi ad attività imponibili che danno diritto a detrazione.

Se il combinato disposto dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del Regime de Renúncia à Isenção do IVA nas Operações relativas a Bens Imóveis (regime di rinuncia all’esenzione dall’IVA nell’ambito delle operazioni relative a beni immobili), approvato dal DecretoLei n.° 21/2007 (decreto governativo n. 21/2007), del 29 gennaio, prevedendo l’impossibilità per un soggetto passivo IVA di poter rinunciare all’esenzione IVA nella conclusione di nuovi contratti di locazione in seguito a una rettifica IVA effettuata in un’unica soluzione e compromettendo il regime di detrazione successivo durante il periodo di rettifica, sia conforme agli articoli 137, 167, 168 e 184 della direttiva 2006/112/CE (…).

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1 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).