Language of document : ECLI:EU:T:2010:516

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

15 dicembre 2010 (*)

«Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione che constata una violazione di sigilli – Art. 23, n. 1, lett. e), del regolamento (CE) n. 1/2003 – Onere della prova – Presunzione d’innocenza – Proporzionalità – Obbligo di motivazione»

Nella causa T‑141/08,

E.ON Energie AG, con sede in Monaco di Baviera (Germania), rappresentata dagli avv.ti A. Röhling, C. Krohs, F. Dietrich e R. Pfromm,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dai sigg. A. Bouquet, V. Bottka e R. Sauer, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 30 gennaio 2008, C(2008) 377 def., concernente la fissazione di un’ammenda a norma dell’art. 23, n. 1, lett. e), del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio per violazione di sigilli (Caso COMP/B-1/39.326 – E.ON Energie AG),

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto dalla sig.ra E. Martins Ribeiro (relatore), presidente, dai sigg. S. Papasavvas e N. Wahl, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Andová, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 aprile 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1        L’art. 20, n. 2, lett. d), del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), dispone che «[g]li agenti e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione a procedere agli accertamenti dispongono [del potere di] apporre sigilli a tutti i locali e libri o documenti aziendali per la durata degli accertamenti e nella misura necessaria al loro espletamento».

2        Ai sensi dell’art. 23, n. 1, lett. e), del regolamento n. 1/2003, «la Commissione può, mediante decisione, irrogare alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende il cui importo può giungere fino all’1% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente, quando (…), intenzionalmente o per negligenza[,] sono stati infranti i sigilli apposti, in applicazione dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera d), dagli agenti o dalle persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione».

 Fatti

3        Con decisione 24 maggio 2006 la Commissione delle Comunità europee disponeva, conformemente all’art. 20 del regolamento n. 1/2003, accertamenti presso i locali della E.ON AG e delle imprese da essa controllate, per verificare la fondatezza di sospetti circa la loro partecipazione ad accordi anticoncorrenziali. L’accertamento presso la ricorrente, l’E.ON Energie AG, una controllata al 100% della E.ON, veniva avviato il pomeriggio del 29 maggio 2006 presso i suoi locali di Monaco. Dopo aver preso conoscenza della decisione che disponeva gli accertamenti, la ricorrente dichiarava di non opporvisi.

4        L’accertamento veniva effettuato da quattro rappresentanti della Commissione e da sei rappresentanti del Bundeskartellamt (autorità tedesca per la concorrenza). I documenti selezionati durante l’accertamento del 29 maggio 2006 in vista di un esame più dettagliato da parte di detti rappresentanti venivano trasferiti nella stanza G.505, messa a disposizione della Commissione dalla ricorrente. Poiché non era stato possibile concludere l’accertamento lo stesso giorno, il responsabile del personale autorizzato all’accertamento chiudeva a chiave la porta della suddetta stanza, costituita da pannelli insonorizzati laccati e da un telaio di alluminio elossidato, e vi apponeva un sigillo ufficiale di 90 per 60 mm (in prosieguo: il «sigillo controverso»). Quest’ultimo veniva apposto per circa due terzi della sua superficie sul pannello della porta e, per la parte rimanente, sul telaio della stessa. Veniva redatto un verbale di apposizione di sigilli, sul quale apponevano la propria firma i rappresentanti della Commissione, del Bundeskartellamt e della ricorrente. Gli ispettori lasciavano quindi i locali della ricorrente, portando con sé la chiave della stanza G.505 che era stata loro consegnata. In risposta ad una richiesta di informazioni, la ricorrente ha segnalato che, oltre a tale chiave consegnata alla Commissione, erano in circolazione anche altre 20 chiavi «passe‑partout», che consentivano l’accesso alla stanza G.505 (punto 19 della decisione impugnata).

5        Il sigillo controverso era un autoadesivo di colore blu, con linee gialle sui bordi superiore e inferiore e le stelle gialle della bandiera europea. La zona gialla inferiore conteneva una dicitura secondo cui la Commissione può irrogare un’ammenda in caso di violazione dei sigilli. La pellicola di sicurezza utilizzata per la confezione del sigillo controverso (in prosieguo: la «pellicola di sicurezza») era stata prodotta dall’impresa 3M Europe SA (in prosieguo: la «3M») nel dicembre 2002. Su richiesta della Commissione, i suddetti elementi sono stati successivamente impressi sulla pellicola di sicurezza da una stamperia nel primo trimestre del 2004.

6        Nel caso dei sigilli di plastica, quale il sigillo controverso, in caso di rottura del sigillo la colla bianca, per mezzo della quale esso viene fissato al supporto, rimane su quest’ultimo sotto forma di diciture «VOID» delle dimensioni di circa 12 punti Didot (circa 5 mm), ripartite su tutta la superficie dell’autoadesivo. Il sigillo rimosso diviene trasparente in alcune parti, di modo che le diciture «VOID» risultano leggibili anche sul sigillo.

7        Il 30 maggio 2006 alle 8.45 circa, di ritorno presso i locali della ricorrente, il personale autorizzato all’accertamento constatava un’alterazione dello stato del sigillo controverso, che aderiva ancora alla porta della stanza G.505.

8        Alle 9.15 circa il responsabile dell’accertamento apriva la porta della stanza G.505. L’apertura della porta provocava il distacco della parte del sigillo controverso attaccata al pannello della porta, mentre l’altra parte rimaneva fissata al telaio della stessa.

9        Veniva redatto un verbale di violazione di sigilli, nel quale era indicato, in particolare, quanto segue:

«(…)

–        L’intero sigillo è stato spostato di circa due millimetri in altezza e in larghezza, di modo che sono visibili tracce di colla al di sotto e a destra dello stesso.

–        Era chiaramente leggibile la dicitura “VOID” su tutta la superficie del sigillo, che tuttavia si trovava ancora a cavallo tra il telaio e la porta e non era stato strappato.

–        In seguito all’apertura della porta da parte [del funzionario] della Commissione (il sig. K.), durante la quale il sigillo è rimasto intatto, ossia non si è strappato, sulla parte posteriore del sigillo (superficie adesiva) erano visibili tracce bianche della dicitura “VOID”.

–        Di regola, se il sigillo viene staccato, sul supporto rimane la dicitura bianca “VOID”, il che è ampiamente accaduto nel caso di specie, dato che la dicitura compariva effettivamente sulla superficie della porta.

–        Tuttavia, erano visibili numerose tracce bianche anche sulla superficie adesiva del sigillo, non sulle parti trasparenti corrispondenti alle diciture “VOID” sulla parte posteriore del sigillo, ma a una certa distanza da tali parti».

10      Il verbale di violazione di sigilli veniva firmato da un rappresentante della Commissione e da un rappresentante del Bundeskartellamt. La ricorrente si rifiutava di firmarlo.

11      Il pomeriggio del 30 maggio 2006 venivano scattate con un telefono cellulare alcune fotografie digitali del sigillo controverso.

12      Il 31 maggio 2006 la ricorrente formulava una «dichiarazione complementare (…) al verbale di apposizione del sigillo del 30 maggio 2006», del seguente tenore:

«1. Dopo l’apertura della porta non è stata constatata alcuna alterazione dei documenti trasferiti nella stanza.

2. Quando il sigillo è stato rimosso, la sera del 30 maggio, per essere sostituito, la dicitura “VOID” sul telaio non è scomparsa del tutto.

3. Il sig. K. era presente al momento dell’apposizione del sigillo effettuata il giorno precedente e aveva avuto l’impressione che tale operazione si fosse protratta in modo anomalo».

13      Il 9 agosto 2006 la Commissione inviava una richiesta di informazioni alla ricorrente, conformemente all’art. 18 del regolamento n. 1/2003. Quest’ultima rispondeva con lettera del 23 agosto 2006. Altre richieste di informazioni venivano inviate, rispettivamente, il 29 agosto 2006 alla 3M, il 31 agosto 2006 all’impresa di pulizie dei locali della ricorrente (in prosieguo: l’«impresa di pulizie») e il 1° settembre 2006 al servizio di sicurezza della ricorrente.

14      I dieci membri del personale autorizzato all’accertamento rispondevano a questionari concernenti le loro osservazioni sull’apposizione del sigillo controverso e sullo stato dello stesso riscontrato il mattino del 30 maggio 2006.

15      Il 2 ottobre 2006 la Commissione inviava una comunicazione degli addebiti alla ricorrente. In base alle informazioni disponibili, essa concludeva, tra l’altro, che il sigillo controverso era stato infranto e che, considerato il potere di organizzazione dalla ricorrente nel locale in questione, la responsabilità di tale violazione di sigilli doveva essere imputata a lei.

16      Il 13 novembre 2006 la ricorrente presentava osservazioni sulla comunicazione degli addebiti.

17      Il 6 dicembre 2006, su richiesta della ricorrente, il consigliere‑auditore procedeva ad un’audizione, alla quale prendeva parte anche la 3M.

18      Il 21 dicembre 2006, su richiesta della Commissione, la 3M confermava per iscritto alcune dichiarazioni rese nel corso dell’audizione.

19      Nel corso del procedimento amministrativo, la ricorrente consegnava alla Commissione tre perizie effettuate da un istituto di scienze naturali e medicina (in prosieguo: l’«istituto»).

20      Il 21 marzo 2007 l’istituto effettuava una prima perizia (in prosieguo: la «prima perizia dell’istituto»), con cui veniva analizzata la reazione del sigillo controverso alle forze di taglio e di pelatura.

21      L’11 aprile 2007 la Commissione incaricava il sig. Kr., perito giurato in materia di tecniche di incollaggio e di comportamento delle materie plastiche, di redigere una relazione su taluni aspetti della funzionalità e della manipolazione del sigillo controverso. La sua prima relazione (in prosieguo: la «relazione Kr. I») veniva redatta l’8 maggio 2007.

22      Il 15 maggio 2007 l’istituto realizzava una seconda perizia (in prosieguo: la «seconda perizia dell’istituto»), in cui veniva analizzata la reazione del sigillo controverso alle forze di trazione e di compressione e ai carichi di pelatura sotto l’effetto del prodotto di pulizia «Synto» (in prosieguo: il «Synto»).

23      Con lettera del 6 giugno 2007 la Commissione informava la ricorrente in merito ai nuovi fatti accertati successivamente alla comunicazione degli addebiti, sulla base delle dichiarazioni della 3M e della relazione Kr. I, e le concedeva la possibilità di presentare osservazioni scritte al riguardo.

24      Il 6 luglio 2007 la ricorrente trasmetteva osservazioni scritte alla Commissione e chiedeva una nuova audizione. Tale domanda veniva respinta.

25      Il 1° ottobre 2007 la ricorrente trasmetteva alla Commissione la terza perizia dell’istituto, del 27 settembre 2007 (in prosieguo: la «terza perizia dell’istituto»), in cui veniva analizzata la reazione del sigillo controverso alle forze di pelatura sotto l’effetto dell’invecchiamento, del Synto e dell’umidità atmosferica.

26      La Commissione incaricava successivamente il sig. Kr. di commentare gli argomenti e le osservazioni contenuti nella lettera della ricorrente del 6 luglio 2007, nonché nella seconda e nella terza perizia dell’istituto. Il sig. Kr. presentava la sua seconda relazione il 20 novembre 2007 (in prosieguo: la «relazione Kr. II»).

27      Con lettera del 23 novembre 2007 la Commissione comunicava alla ricorrente i fatti supplementari accertati posteriormente alla sua lettera del 6 giugno 2007. Essa accordava contestualmente alla ricorrente l’accesso ai relativi documenti, e in particolare alla relazione Kr. II.

28      Il 10 dicembre 2007 la ricorrente comunicava alla Commissione le proprie osservazioni sui documenti inviatile il 23 novembre 2007.

29      Il 15 gennaio 2008 la Commissione riceveva un’altra lettera della ricorrente, alla quale erano allegate dichiarazioni giurate di venti persone che, secondo la ricorrente, la sera del 29 maggio 2006 erano in possesso di chiavi che consentivano l’accesso alla stanza G.505 (in prosieguo: i «possessori di chiavi»). Tali persone affermavano in dette dichiarazioni che, nel periodo considerato (tra le 19 del 29 maggio 2006 e le 9.30 del 30 maggio 2006), non si trovavano nell’edificio G, o non avevano aperto la porta della stanza in questione (punto 42 della decisione impugnata).

30      Il 30 gennaio 2008 la Commissione adottava la decisione C(2008) 377 def., concernente la fissazione di un’ammenda a norma dell’art. 23, n. 1, lett. e), del regolamento n. 1/2003 per violazione di sigilli (Caso COMP/B-1/39.326 – E.ON Energie AG) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), di cui è stata pubblicata una sintesi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 19 settembre 2008 (GU C 240, pag. 6).

31      Il dispositivo della decisione impugnata enuncia quanto segue:

«Articolo 1

E.ON Energie AG ha infranto un sigillo apposto da agenti della Commissione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 1/2003 e ha violato, quanto meno per negligenza, l’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del medesimo regolamento.

Articolo 2

Per l’infrazione di cui all’articolo 1, alla E.ON Energie AG è inflitta un’ammenda di EUR 38 000 000.

(…)».

 Procedimento e conclusioni delle parti

32      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 aprile 2008, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

33      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        in subordine, ridurre l’ammontare dell’ammenda irrogata ad un importo equo;

–        condannare la Commissione alle spese.

34      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere integralmente il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

35      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Ottava Sezione) ha deciso di passare alla fase orale. Le parti hanno presentato le loro difese e le loro risposte ai quesiti orali posti dal Tribunale all’udienza del 14 aprile 2010.

 In diritto

36      La ricorrente deduce nove motivi a sostegno del ricorso. I primi sette motivi vertono sulla constatazione della violazione di sigillo, mentre gli ultimi due riguardano l’importo dell’ammenda.

37      Il primo motivo verte sulla mancata osservanza dell’onere della prova, il secondo sulla violazione del «principio dell’impulso d’ufficio», il terzo sulla presunzione asseritamente errata che il sigillo sia stato apposto in maniera regolare, il quarto sulla presunzione asseritamente errata relativa allo «stato evidente» del sigillo controverso il giorno successivo all’accertamento, il quinto sulla presunzione asseritamente errata dell’adeguatezza della pellicola di sicurezza all’apposizione ufficiale di sigilli da parte della Commissione, il sesto sulla mancata presa in considerazione da parte della Commissione degli «scenari alternativi» che avrebbero potuto determinare lo stato del sigillo controverso, il settimo su una violazione del principio della presunzione di innocenza, l’ottavo su una violazione dell’art. 23, n. 1, del regolamento n. 1/2003, in quanto non sarebbe stato accertato alcun illecito della ricorrente, e il nono, infine, su una violazione dell’art. 253 CE e del principio di proporzionalità nella determinazione dell’importo dell’ammenda.

 Sul primo motivo, concernente la mancata osservanza dell’onere della prova

 Argomenti delle parti

38      La ricorrente sostiene che, conformemente alla massima in dubio pro reo, al principio della presunzione di innocenza, sancito dall’art. 6, n. 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), e all’art. 2, prima frase, del regolamento n. 1/2003, la Commissione sopporta l’onere della prova nei procedimenti che possono concludersi con l’irrogazione di ammende pronunciate in materia di intese. Poiché la Commissione è tenuta a rispettare le garanzie fondamentali del diritto penale e ad accertare in misura giuridica sufficiente l’esistenza di un’infrazione, i suoi eventuali dubbi devono avvantaggiare l’impresa in questione. Secondo la ricorrente, dalla giurisprudenza risulta che, qualora la Commissione si basi sulla presunzione che i fatti accertati possano essere spiegati solo come il risultato di un’infrazione, è sufficiente dimostrare circostanze che mettono in una luce diversa i fatti accertati dalla Commissione e che consentono in tal modo di sostituire una diversa spiegazione plausibile dei fatti a quella adottata dalla Commissione per concludere nel senso dell’esistenza di una violazione.

39      Per quanto riguarda l’affermazione della Commissione secondo cui l’alterazione del sigillo controverso costituirebbe in ogni caso una «prova apparente» dell’elemento materiale della violazione del sigillo, la ricorrente sostiene che tale prova è incompatibile con la massima in dubio pro reo. In un procedimento ai sensi dell’art. 23, n. 1, del regolamento n. 1/2003, una «prova apparente» non costituirebbe un elemento di prova ricevibile e non sarebbe comunque sufficiente a dimostrare un’infrazione sanzionabile con un’ammenda. Quand’anche la Commissione, menzionando una «prova apparente», facesse riferimento in realtà ad una prova indiziaria, essa non avrebbe prodotto alcuna prova, in quanto non avrebbe dimostrato alcun indizio.

40      L’onere della prova incombente alla Commissione sarebbe inoltre inasprito, nella specie, dal suo stesso comportamento.

41      In primo luogo, nell’utilizzo del sigillo controverso, la Commissione non avrebbe adottato i provvedimenti necessari per limitare il rischio di «false reazioni positive» (vale a dire la comparsa delle diciture «VOID» sul sigillo controverso in assenza di una sua rimozione), segnatamente in ragione del mancato rispetto del termine di conservazione del suo sigillo. Pertanto, la Commissione avrebbe dovuto dimostrare che, malgrado il superamento del termine massimo di conservazione del sigillo controverso, quest’ultimo fosse idoneo alla sua funzione nella notte tra il 29 e il 30 maggio 2006. A tal riguardo, le indicazioni del produttore sarebbero insufficienti, dato che la 3M menzionerebbe solo un termine massimo di conservazione di due anni nella scheda informativa della pellicola di sicurezza (in prosieguo: la «scheda tecnica») e non avrebbe neppure fornito un parere definitivo sulla durata esatta del ciclo di vita del prodotto nella risposta al questionario della Commissione. Quest’ultima non avrebbe prodotto tale prova neppure attraverso i test del sig. Kr., che peraltro non sarebbero stati effettuati sul sigillo controverso. Infine, i periti dell’istituto farebbero riferimento ad una maggiore sensibilità dei sigilli autoadesivi in funzione delle circostanze della loro apposizione e del livello di umidità dell’aria.

42      In secondo luogo, la Commissione avrebbe omesso di adottare in loco i provvedimenti necessari all’assunzione delle prove, scattando fotografie del sigillo controverso prima dell’apertura della porta, tenuto conto in particolare delle osservazioni sullo stato del sigillo controverso rivolte dai rappresentanti della ricorrente agli agenti della Commissione la mattina del 30 maggio 2006. A tal riguardo, il verbale di violazione di sigilli non costituirebbe di per sé una prova sufficiente dello stato del sigillo controverso, poiché detto verbale è stato redatto posteriormente all’accertamento.

43      Tenuto conto della massima in dubio pro reo e dell’inasprimento dell’onere della prova che sarebbe derivato dal comportamento della Commissione, non si potrebbe constatare l’esistenza di una violazione del sigillo imputabile alla ricorrente. Pertanto, la Commissione non avrebbe dimostrato al di là di ogni ragionevole dubbio l’elemento materiale dell’infrazione.

44      Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, il presente motivo non sarebbe astratto, ma farebbe concretamente valere l’assenza di prove del fatto che circostanze imputabili alla ricorrente abbiano determinato l’alterazione dello stato del sigillo controverso. Pertanto, anche in assenza delle perizie presentate dalla ricorrente, l’irrogazione di una sanzione sotto forma di ammenda non sarebbe giustificata. In un procedimento che si conclude con una decisione che infligge un’ammenda non incomberebbe all’impresa interessata fornire la prova di elementi a discarico o di «scenari alternativi». Al contrario, la Commissione dovrebbe esaminare globalmente tutte le circostanze a carico e a discarico e produrre la prova assoluta e al di là di qualsiasi ragionevole dubbio che circostanze imputabili alla ricorrente hanno determinato l’alterazione dello stato del sigillo controverso. Una semplice probabilità di realizzazione dell’infrazione non sarebbe sufficiente per irrogare un’ammenda, a maggior ragione in quanto la ricorrente avrebbe sollevato dubbi sufficienti in ordine alla produzione della prova.

45      Quand’anche si dovesse riconoscere che, in un primo tempo, la Commissione ha fornito prove apparentemente convincenti atte a dimostrare gli elementi costitutivi di una violazione di sigilli, tuttavia la ricorrente avrebbe prodotto valide prove contrarie. In ogni caso, essa sarebbe riuscita a sollevare dubbi in ordine al fatto che le prove della Commissione fossero sufficienti a dimostrare l’infrazione. Contrariamente a quanto suggerirebbe la Commissione al punto 44 della decisione impugnata, la ricorrente non si sarebbe limitata, per quanto riguarda l’esistenza della violazione del sigillo, alla «semplice menzione di un’eventuale spiegazione diversa» o alla «menzione della possibilità teorica che (…) si siano verificate circostanze anomale», ma si sarebbe basata su un certo numero di perizie dell’istituto per dimostrare che talune circostanze, vale a dire l’utilizzo di un sigillo vecchio, l’umidità dell’aria, le vibrazioni subite dalla porta e dal suo telaio e le tensioni di taglio che ne sarebbero derivate, nonché l’azione del Synto, potevano aver provocato uno scorrimento del sigillo controverso, causando l’«impressione di danneggiamento» constatato dal personale autorizzato all’accertamento. In un procedimento che si conclude con una decisione che infligge un’ammenda, eventuali dettagli relativi alla scelta del prodotto intermedio del sigillo (nella specie, la pellicola di sicurezza), alla sua conservazione e al suo utilizzo da parte della Commissione non potrebbero essere considerati puramente e semplicemente irrilevanti.

46      Nell’ambito del presente motivo, la ricorrente propone, conformemente all’art. 65, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, che il suo legale e un incaricato della E.ON vengano sentiti come testimoni in merito alle condizioni del sigillo controverso riscontrate la mattina del 30 maggio 2006.

47      La Commissione chiede il rigetto del primo motivo, in quanto esso sarebbe formulato in maniera astratta, senza esaminare gli effetti concreti sulla valutazione delle prove e sulla decisione impugnata. In subordine, essa contesta gli argomenti della ricorrente.

 Giudizio del Tribunale

48      Dall’art. 2 del regolamento n. 1/2003 e da una costante giurisprudenza elaborata nell’ambito dell’applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE risulta che nel settore del diritto della concorrenza, in caso di controversia sull’esistenza di un’infrazione, spetta alla Commissione produrre la prova delle infrazioni da essa accertate e raccogliere elementi di prova sufficienti a dimostrare l’esistenza dei fatti costitutivi di un’infrazione (sentenze della Corte 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione, Racc. pag. I‑8417, punto 58, e 6 gennaio 2004, cause riunite C‑2/01 P e C‑3/01 P, BAI e Commissione/Bayer, Racc. pag. I‑23, punto 62; sentenza del Tribunale 17 settembre 2007, causa T‑201/04, Microsoft/Commissione, Racc. pag. II‑3601, punto 688). A tal fine, essa deve raccogliere elementi di prova sufficientemente precisi e concordanti per corroborare la ferma convinzione che l’asserita infrazione abbia avuto luogo (v., in tal senso, sentenze della Corte 28 marzo 1984, cause riunite 29/83 e 30/83, CRAM e Rheinzink/Commissione, Racc. pag. 1679, punto 20, e 31 marzo 1993, cause riunite C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 e da C‑125/85 a C‑129/85, Ahlström Osakeytiö e a./Commissione, Racc. pag. I‑1307, punto 127; sentenza del Tribunale 21 gennaio 1999, cause riunite T‑185/96, T‑189/96 e T‑190/96, Riviera Auto Service e a./Commissione, Racc. pag. II‑93, punto 47).

49      Inoltre, occorre rammentare che, nell’ambito di un ricorso di annullamento proposto ai sensi dell’art. 230 CE, il giudice dell’Unione è tenuto solo a controllare la legittimità dell’atto impugnato (sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, cause riunite T-67/00, T‑68/00, T‑71/00 e T‑78/00, JFE Engineering e a./Commissione, Racc. pag. II‑2501, punto 174).

50      In tal modo, il ruolo del giudice investito di un ricorso di annullamento diretto contro una decisione della Commissione che constata l’esistenza di un’infrazione alle norme della concorrenza e che infligge ammende ai destinatari consiste nel valutare se le prove e altri elementi fatti valere dalla Commissione nella sua decisione siano sufficienti a dimostrare l’esistenza dell’infrazione contestata (sentenza JFE Engineering e a./Commissione, cit. al punto 49 supra, punto 175).

51      Inoltre, qualora il giudice nutra un qualsivoglia dubbio, tale circostanza deve avvantaggiare l’impresa destinataria della decisione che constata un’infrazione (v., in tal senso, sentenza della Corte 14 febbraio 1978, causa 27/76, United Brands/Commissione, Racc. pag. 207, punto 265). Il giudice non può quindi concludere che la Commissione ha sufficientemente dimostrato l’esistenza dell’infrazione in questione qualora egli nutra ancora dubbi in merito a tale questione, in particolare nell’ambito di un ricorso diretto all’annullamento di una decisione che infligge un’ammenda (sentenza JFE Engineering e a./Commissione, cit. al punto 49 supra, punto 177).

52      Infatti, in quest’ultima situazione, è necessario tener conto del principio della presunzione d’innocenza, quale risulta in particolare dall’art. 6, n. 2, della CEDU, il quale fa parte dei diritti fondamentali che, secondo la giurisprudenza della Corte, riaffermata peraltro dal preambolo dell’Atto unico europeo, dall’art. 6, n. 2, UE,nonché dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1), sono oggetto di tutela nell’ordinamento giuridico comunitario. Considerata la natura delle infrazioni di cui trattasi nonché la natura e il grado di severità delle sanzioni che vi sono connesse, il principio della presunzione d’innocenza si applica segnatamente alle procedure relative a violazioni delle norme sulla concorrenza applicabili alle imprese che possono sfociare nella pronuncia di multe o ammende (v., in tal senso, sentenze della Corte eur. D.U. Öztürk del 21 febbraio 1984, serie A n. 73, e Lutz del 25 agosto 1987, serie A n. 123‑A; sentenze della Corte 8 luglio 1999, causa C‑199/92 P, Hüls/Commissione, Racc. pag. I‑4287, punti 149 e 150, e causa C‑235/92 P, Montecatini/Commissione, Racc. pag. I‑4539, punti 175 e 176; sentenza JFE Engineering e a./Commissione, cit. al punto 49 supra, punto 178).

53      La ricorrente si basa sulla giurisprudenza relativa alle pratiche concordate vietate dall’art. 81 CE, secondo cui un parallelismo di comportamenti può essere considerato prova di una concertazione contraria a detta disposizione soltanto qualora la concertazione ne costituisca l’unica spiegazione plausibile (sentenza CRAM e Rheinzink/Commissione, cit. al punto 48 supra, punto 16). Per quanto riguarda le pratiche concordate, la Commissione deve quindi esaminare, alla luce dell’argomentazione sviluppata dalle imprese interessate nel corso del procedimento amministrativo, tutte le possibili spiegazioni del comportamento in questione e attribuirgli carattere illecito solo nel caso in cui l’infrazione costituisca l’unica spiegazione plausibile.

54      Pertanto, se la Commissione constata una violazione delle norme sulla concorrenza basandosi sul comportamento delle imprese interessate, il giudice dell’Unione deve annullare la decisione di cui trattasi qualora esse deducano un’argomentazione che ponga in una luce diversa i fatti accertati dalla Commissione e che consenta quindi di sostituire una diversa spiegazione plausibile dei fatti a quella indicata dalla Commissione per concludere nel senso dell’esistenza di un’infrazione (sentenze CRAM e Rheinzink/Commissione, cit. al punto 48 supra, punto 16, e Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, cit. al punto 48 supra, punti 126 e 127).

55      Tuttavia, nello stesso modo in cui, allorché la Commissione si basa, nell’ambito dell’accertamento di una violazione degli artt. 81 CE e 82 CE, su elementi di prova documentali, le imprese interessate sono tenute non semplicemente a presentare un’alternativa plausibile alla tesi della Commissione, ma anche a eccepire l’insufficienza delle prove prese in considerazione nella decisione impugnata per dimostrare l’esistenza dell’infrazione (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. II‑931, punti 725‑728, e JFE Engineering e a./Commissione, cit. al punto 49 supra, punto 187), si deve ritenere che in un caso come quello di specie, in cui la Commissione si basa su elementi di prova diretti, spetti alle imprese interessate dimostrare che gli elementi di prova addotti dalla Commissione sono insufficienti. È già stato dichiarato che tale inversione dell’onere della prova non contravviene al principio della presunzione di innocenza (v., in tal senso, sentenza Montecatini/Commissione, cit. al punto 52 supra, punto 181).

56      Si deve inoltre sottolineare che un’impresa non può trasferire l’onere della prova alla Commissione avvalendosi di circostanze che non può dimostrare (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 8 luglio 2004, causa T‑44/00, Mannesmannröhren‑Werke/Commissione, Racc. pag. II‑2223, punto 262, e JFE Engineering e a./Commissione, cit. al punto 49 supra, punto 343). In altri termini, quando la Commissione si basa su elementi di prova che risultano sufficienti, in linea di principio, a dimostrare l’esistenza dell’infrazione, l’impresa interessata non può limitarsi ad evocare la possibilità che si sia verificata una circostanza atta a pregiudicare il valore probatorio di tali elementi di prova affinché la Commissione sia tenuta a dimostrare che detta circostanza non poteva comportare tale conseguenza. Al contrario, salvo che la prova in questione non possa essere fornita dall’impresa interessata a causa del comportamento della stessa Commissione (v., in tal senso, citate sentenze Mannesmannröhren‑Werke/Commissione, punti 261 e 262, e JFE Engineering e a./Commissione, cit. al punto 49 supra, punti 342 e 343), incombe all’impresa interessata dimostrare in misura giuridicamente sufficiente, da un lato, l’esistenza della circostanza da essa invocata e, dall’altro, che tale circostanza mette in discussione il valore probatorio degli elementi di prova sui quali si basa la Commissione.

57      Nell’ambito del presente motivo, la ricorrente ritiene che la Commissione, nella decisione impugnata, dovesse dimostrare al di là di ogni ragionevole dubbio che l’alterazione dello stato del sigillo controverso constatata il 30 maggio 2006 era imputabile a lei, dopo avere dimostrato che le varie circostanze da essa dedotte non fossero idonee a spiegare tale stato. Secondo la ricorrente, non incomberebbe a lei fornire la prova di elementi a discarico o di «scenari alternativi». La semplice probabilità che l’infrazione sia stata commessa non sarebbe sufficiente per irrogare un’ammenda, a maggior ragione in quanto la ricorrente avrebbe sollevato dubbi sufficienti in ordine alla produzione della prova. Nell’ambito del suo primo motivo, la ricorrente fa infatti riferimento alla vetustà del sigillo controverso, all’umidità dell’aria, alle vibrazioni subite dalla porta e dal telaio della stessa e alle tensioni di taglio che ne sarebbero risultate, nonché all’azione del Synto, che avrebbero potuto provocare uno scorrimento del sigillo controverso, causando l’«impressione di danneggiamento» constatata dal personale autorizzato all’accertamento.

58      A tal riguardo si deve rilevare che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, il motivo dedotto dalla ricorrente non è astratto, in quanto essa fa sostanzialmente valere che, tenuto conto della violazione dei principi che disciplinano l’onere della prova nel diritto comunitario della concorrenza da parte della Commissione, quest’ultima non ha dimostrato in misura giuridicamente sufficiente che circostanze imputabili alla ricorrente avessero determinato l’alterazione dello stato del sigillo controverso, di modo che occorrerebbe annullare la decisione impugnata.

59      Tuttavia, dalla suddetta decisione risulta che la Commissione non ha violato i principi che disciplinano l’onere della prova. Infatti, da un lato, il punto 44 della decisione impugnata indica espressamente che «incombe alla Commissione illustrare i fatti pertinenti per dimostrare l’asserita violazione del sigillo». Dall’altro, la Commissione ha fondato la sua constatazione della violazione sullo stato in cui si trovava, la mattina del 30 maggio 2006, il sigillo controverso, che, secondo lei, presentava la dicitura «VOID» su tutta la sua superficie e residui di colla sulla sua parte posteriore, come risulta in particolare dalle dichiarazioni degli ispettori della Commissione e del Bundeskartellamt, nonché dalle constatazioni che figurano nel verbale di violazione di sigilli (punti 75 e 76 della decisione impugnata).

60      Pertanto, facendo riferimento in particolare alle dichiarazioni dei sei ispettori presenti sul posto e alla firma da parte della ricorrente del verbale di apposizione del sigillo, la Commissione ha anzitutto constatato che il sigillo controverso era stato apposto regolarmente la sera del 29 maggio 2006 (punti 50 e 51 della decisione impugnata). Inoltre, come rilevato supra, al punto 59, la mattina del 30 maggio 2006 la Commissione ha constatato un’alterazione dello stato di detto sigillo, che, a suo parere, costituirebbe la prova dell’infrazione.

61      A prescindere dal valore probatorio degli elementi di prova sui quali si è basata la Commissione, e che dovranno essere valutati nell’ambito dell’esame dei motivi terzo, quarto e quinto, la Commissione ha giustamente considerato al punto 44 della decisione impugnata che «la semplice menzione della possibilità teorica che (…) si siano verificate circostanze anomale non può essere sufficiente» ad escludere l’esistenza di un’infrazione. Infatti, conformemente ai principi esposti supra, ai punti 55 e 56, incombeva alla ricorrente dimostrare non solo l’esistenza delle varie circostanze da lei addotte per spiegare lo stato del sigillo controverso riscontrato il 30 maggio 2006, ma altresì che tali circostanze mettono in discussione il valore probatorio degli elementi di prova prodotti dalla Commissione.

62      Orbene, nella decisione impugnata la Commissione ha esaminato le spiegazioni alternative addotte dalla ricorrente nel corso del procedimento amministrativo in ordine allo stato del sigillo controverso riscontrato il 30 maggio 2006. La Commissione ha tuttavia considerato che tali spiegazioni non dimostravano che detto stato dipendesse da circostanze diverse da una violazione del sigillo (punti 62‑68 e 77‑98 della decisione impugnata). Pertanto, non è ravvisabile alcuna violazione dei principi relativi all’onere della prova.

63      Infine, la ricorrente non può validamente sostenere che due circostanze, vale a dire la presunta vetustà del sigillo controverso e l’assenza di fotografie dalle quali risultino le condizioni del sigillo controverso prima dell’apertura della porta, abbiano inasprito l’onere della prova incombente alla Commissione. Anche supponendo che l’esistenza di tali circostanze sia stata sufficientemente dimostrata, occorrerà esaminare se, alla luce dell’argomentazione sviluppata dalla ricorrente in ordine a tali circostanze, gli elementi di prova dedotti dalla Commissione corroborino in misura giuridicamente sufficiente la constatazione della violazione del sigillo ai sensi dell’art. 23, n. 1, lett. e), del regolamento n. 1/2003. Tale esame verrà effettuato nell’ambito dell’analisi dei motivi terzo, quarto e quinto.

64      Da tutto quanto precede consegue che il primo motivo deve essere respinto.

 Sul secondo motivo, concernente la violazione del «principio dell’impulso d’ufficio»

 Argomenti delle parti

65      Riferendosi alle sentenze della Corte 13 luglio 1966, cause riunite 56/64 e 58/64, Consten e Grundig/Commissione (Racc. pag. 458, e 21 novembre 1991, causa C‑269/90, Technische Universität München (Racc. pag. I‑5469), la ricorrente rammenta che, secondo il «principio dell’impulso d’ufficio», la Commissione è tenuta a procedere d’ufficio all’accertamento dei fatti e ad esaminare, in modo accurato e imparziale, tutti gli elementi rilevanti della fattispecie. Orbene, tale «principio» sarebbe stato violato nel caso in esame.

66      In primo luogo, la Commissione avrebbe dovuto fugare le «manifeste incertezze» relative alla composizione del Synto. La Commissione non avrebbe dovuto limitarsi ad affermare di non sapere quale prodotto avesse utilizzato l’istituto nelle sue perizie (punto 85 della decisione impugnata). Nella seconda perizia dell’istituto, quest’ultimo avrebbe accertato la presenza del componente 2‑(2‑ butossietossi)etanolo nel Synto. Orbene, tale componente attaccherebbe un considerevole numero di sostanze organiche. Per contro, il sig. Kr. non avrebbe effettuato egli stesso un’analisi della composizione del Synto, ma avrebbe considerato che il prodotto di pulizia consisteva in «una soluzione acquosa tensioattiva contenente elementi di 2‑butossietanolo e di 2‑propanolo (alcol isopropilico)». Tale sostanza produrrebbe soltanto effetti analoghi a quelli di un alcole, mentre la sostanza analizzata dall’istituto produrrebbe anche gli stessi effetti di un etere e, pertanto, un ulteriore effetto di solvente in particolare sulle colle e sulle tracce di pennarello. I risultati delle perizie dell’istituto avrebbero dovuto indurre la Commissione ad effettuare ulteriori analisi della composizione del Synto. La Commissione non avrebbe potuto rinunciarvi solo perché l’unica variante del Synto, che è in gran parte anidro (in prosieguo: il «Synto Forte»), non verrebbe commercializzato, secondo le indicazioni del produttore, nei flaconi da un litro che sono stati utilizzati dall’impresa di pulizie (punto 85 della decisione impugnata). Sarebbe impossibile escludere che il produttore abbia reso dichiarazioni errate e/o che la confezione del Synto sia cambiata successivamente.

67      La Commissione, inoltre, non avrebbe tenuto conto del fatto che il prodotto di pulizia utilizzato in precedenza dall’impresa di pulizie (il Synto Forte) sarebbe stato sostituito con il Synto prima dell’accertamento, il che sarebbe stato segnalato alla Commissione nella risposta della ricorrente alla richiesta di informazioni del 19 ottobre 2007. A tal riguardo, non si potrebbe escludere che l’impresa di pulizie disponesse ancora di resti di Synto Forte. La Commissione avrebbe potuto facilmente effettuare un’analisi del prodotto di pulizia utilizzato, dato che la ricorrente le avrebbe proposto di inviarle una parte del contenuto rimanente nel flacone.

68      In secondo luogo, la Commissione avrebbe violato il suo obbligo di indagine omettendo di verificare l’asserita possibilità che i possessori di chiavi avessero consentito a terzi l’accesso alla stanza G.505, o che qualcuno fosse entrato in tale stanza in un altro modo. La Commissione avrebbe ignorato, ai punti 98 e 100 della decisione impugnata, il fatto che la porta della stanza in questione era stata non solo sigillata, ma anche chiusa a chiave per evitare qualsiasi accesso non autorizzato. Dalle dichiarazioni giurate dei possessori di chiavi emergerebbe che, nella notte in questione, non sono state aperte né la serratura né la porta della suddetta stanza. La ricorrente chiede che ne venga assunta la prova mediante audizione come testimoni di tali persone, conformemente all’art. 65, lett. c), del regolamento di procedura.

69      Poiché la Commissione affermerebbe che altre persone potrebbero essersi procurate una chiave della stanza G.505 presso i possessori di chiavi (punto 98 della decisione impugnata), la ricorrente sostiene che, tenuto conto del suo obbligo di accertare completamente i fatti, la Commissione avrebbe dovuto esigere un’integrazione delle dichiarazioni giurate, oppure informarsi essa stessa sull’ubicazione delle chiavi.

70      Analogamente, poiché la Commissione affermerebbe che le dichiarazioni giurate non escludono che «la porta sia stata aperta con altri mezzi» (punto 98 della decisione impugnata), essa avrebbe dovuto effettuare indagini sulla serratura e sulla porta della stanza G.505 per accertare se vi fosse stata un’effrazione o un tentativo di manipolazione di qualsivoglia natura. L’esame della superficie della porta avrebbe consentito di constatare che si poteva escludere che essa fosse stata aperta con altri mezzi.

71      La ricorrente aggiunge che non si può presumere che essa abbia consapevolmente indotto uno dei possessori di chiavi ad infrangere il sigillo controverso e/o ad aprire la porta. Essa ritiene che, con una falsa dichiarazione giurata, tale ipotetico soggetto terzo si esporrebbe, secondo il diritto tedesco, ad una sanzione penale ed eventualmente all’obbligo di pagare pesanti risarcimenti.

72      In terzo luogo, la Commissione avrebbe violato il «principio dell’impulso d’ufficio» attraverso la formulazione della domanda n. 6 del questionario distribuito agli ispettori, che avrebbe impedito la riproduzione delle proprie constatazioni da parte degli stessi o avrebbe influito su di essa.

73      La Commissione osserva che il motivo in esame deve essere respinto, in quanto la ricorrente si limita a formulare affermazioni generiche senza dimostrare in qual modo le censure sollevate potrebbero inficiare la legittimità della decisione impugnata. In subordine, essa contesta gli argomenti della ricorrente.

 Giudizio del Tribunale

74      Come si è già ricordato supra, ai punti 48 e 49, nel settore del diritto della concorrenza spetta alla Commissione produrre la prova delle infrazioni da essa accertate e raccogliere elementi di prova sufficienti a dimostrare l’esistenza dei fatti costitutivi di un’infrazione. A tal fine, essa deve raccogliere elementi di prova sufficientemente precisi e concordanti per corroborare la ferma convinzione che l’asserita infrazione abbia avuto luogo.

75      Occorre inoltre osservare che la Commissione deve, nell’interesse di una sana amministrazione, concorrere con i propri mezzi all’accertamento dei fatti e delle circostanze rilevanti (sentenza Consten e Grundig/Commissione, cit. al punto 65 supra, pag. 501).

76      Tra le garanzie conferite dall’ordinamento giuridico dell’Unione si annovera in particolare l’obbligo dell’istituzione competente di esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie (v., in tal senso, sentenza Technische Universität München, cit. al punto 65 supra, punto 14, e sentenza del Tribunale 18 settembre 1995, causa T‑167/94, Nölle/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑2589, punto 73).

77      A tal riguardo, si deve constatare preliminarmente che il motivo della ricorrente è diretto a dimostrare che la Commissione non ha esaminato gli elementi rilevanti della fattispecie, e in particolare non ha fugato le incertezze relative alla composizione del Synto, né ha indagato sufficientemente sull’ipotetico accesso alla stanza G.505. Orbene, tali carenze, ammettendo che possano eventualmente ridurre il valore probatorio degli elementi di prova utilizzati dalla Commissione nella decisione impugnata, potrebbero inficiare la legittimità di quest’ultima.

78      In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione avrebbe lasciato sussistere incertezze in ordine alla composizione del prodotto di pulizia utilizzato il 30 maggio 2006, in primo luogo, occorre rilevare che, al punto 85 della decisione impugnata, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Commissione non si è limitata ad affermare che non sapeva quale prodotto avesse utilizzato l’istituto per le sue prove. In tale punto, da un lato, la Commissione ha affermato che dalle relazioni Kr. I e Kr. II risultava che l’effetto del Synto sulla superficie del sigillo controverso non poteva aver avuto alcun incidenza sul funzionamento dello stesso. Dall’altro, essa ha respinto l’affermazione della ricorrente secondo cui il sig. Kr. non aveva utilizzato per i suoi test il prodotto di pulizia originale.

79      Anzitutto, essa ha effettivamente dichiarato di essersi fatta consegnare dalla medesima impresa di pulizie esattamente lo stesso detergente che era stato utilizzato nei locali della ricorrente nella notte tra il 29 e il 30 maggio 2006 e che nella serie di test era stato utilizzato soltanto tale prodotto di pulizia. Inoltre, è giocoforza constatare che l’affermazione figurante al punto 85 della decisione impugnata, secondo cui la Commissione non sapeva quale prodotto avesse utilizzato l’istituto per le sue prove, risponde all’argomento della ricorrente secondo cui l’istituto ha testato il prodotto che le era stato inviato dalla stessa ricorrente e ha constatato che si trattava di un solvente anidro il cui componente principale era il 2‑(2‑butossietossi)etanolo. Orbene, secondo le indicazioni del produttore, il Synto Forte, l’unica variante del Synto, che sarebbe in gran parte anidro, non viene commercializzato nei flaconi da un litro che sarebbero stati utilizzati per pulire la porta della stanza G.505 e non viene impiegato come prodotto di pulizia, bensì come smacchiatore.

80      In secondo luogo, la Commissione non era tenuta ad analizzare la composizione del Synto, dato che essa ha effettuato i suoi test con il Synto utilizzato dall’impresa di pulizie sulla porta della stanza G.505, che le è stato inviato direttamente dalla ricorrente stessa, la quale, interrogata al riguardo in udienza, non ha negato tale circostanza. Inoltre, dalla lettera del 5 settembre 2006 inviata dall’impresa di pulizie alla Commissione, e in particolare dalla risposta data da tale impresa alla seconda domanda della Commissione, risulta che per pulire la porta della suddetta stanza è stato effettivamente utilizzato il Synto. Infine, la scheda di dati di sicurezza del Synto non menziona la presenza in tale prodotto del componente 2‑(2‑butossietossi)etanolo.

81      In terzo luogo, la ricorrente non contesta che, secondo le indicazioni che figurano sul sito Internet del produttore, il Synto Forte non venga venduto nei flaconi da un litro che sono stati utilizzati dall’impresa di pulizie. A tal riguardo, gli argomenti della ricorrente secondo cui sarebbe impossibile escludere che il produttore abbia formulato dichiarazioni errate o che la confezione sia cambiata successivamente non sono convincenti e, in ogni caso, non sono stati dimostrati.

82      In quarto luogo, devono essere respinti anche gli argomenti della ricorrente secondo cui non si potrebbe escludere che l’impresa di pulizie disponesse di resti della variante più aggressiva del Synto, che sarebbe stato asseritamente utilizzato in precedenza. Infatti, da un lato, la ricorrente non spiega perché tale variante, più nociva per le superfici in legno, sarebbe stata utilizzata per pulire le porte dei suoi locali. Dall’altro, dal punto 85 della decisione impugnata risulta che la Commissione si è fatta consegnare dalla stessa impresa di pulizie esattamente il medesimo detergente utilizzato nei locali della ricorrente il 30 maggio 2006 e ha utilizzato solo tale prodotto durante numerose serie di test. Orbene, tale affermazione non è contestata dalla ricorrente.

83      Poiché il prodotto detergente su cui il perito incaricato dalla Commissione ha effettuato le sue prove era precisamente il detergente utilizzato dall’impresa di pulizie nella notte tra il 29 e il 30 maggio 2006, la Commissione non aveva alcun motivo di procedere all’analisi della sua composizione.

84      In secondo luogo, la ricorrente fa valere che la Commissione avrebbe violato il «principio dell’impulso d’ufficio» omettendo di indagare sulla possibilità che i possessori di chiavi avessero consentito a terzi l’accesso alla stanza G.505 e sulla possibilità che qualcuno fosse entrato in detto locale in un altro modo.

85      Orbene, conformemente all’art. 23, n. 1, lett. e), del regolamento n. 1/2003, la Commissione può irrogare ammende quando, intenzionalmente o per negligenza, «sono stati infranti i sigilli apposti (…) dagli agenti o dalle persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione». Pertanto, conformemente a tale disposizione, la Commissione è tenuta a dimostrare la violazione del sigillo. Per contro, non le incombe dimostrare che qualcuno sia effettivamente entrato nella stanza che era stata sigillata o che i documenti ivi trasferiti siano stati manipolati. Nella specie, dai punti 74‑76 della decisione impugnata risulta che la Commissione ha effettivamente considerato che il sigillo controverso era stato infranto. A tal fine, la Commissione ha indicato tra l’altro (punto 74 della decisione impugnata) che «[l]o stato del sigillo riscontrato la mattina del 30 maggio 2006 induce[va] chiaramente a concludere che esso [era] stato staccato dalla porta dell’ufficio durante la notte e che pertanto quest’ultima poteva essere stata aperta». Alla luce delle considerazioni che precedono, risultano inoperanti le affermazioni della ricorrente secondo cui né la serratura né la porta della suddetta stanza sarebbero state aperte nella notte in questione, affermazioni che sarebbero suffragate dalle dichiarazioni giurate dei possessori di chiavi.

86      In ogni caso, come rilevato dalla Commissione, le dichiarazioni giurate dei possessori di chiavi, rese tra il 2 settembre e il 22 dicembre 2007, ossia circa un anno e mezzo dopo i fatti, non sono atte a modificare la conclusione da essa raggiunta nella decisione impugnata in ordine alla sussistenza di una violazione del sigillo, dato che, come emerge dalle risposte della ricorrente alla sua richiesta di informazioni, altre persone avevano potenzialmente accesso ad una chiave che consentiva di aprire la porta della stanza G.505. La Commissione non era quindi tenuta ad indagare sull’eventualità che i possessori di chiavi avessero consentito a terzi l’accesso alla stanza G.505 o che qualcuno fosse entrato in tale stanza in un altro modo.

87      In terzo luogo, la ricorrente asserisce che la Commissione ha violato il «principio dell’impulso d’ufficio» attraverso la formulazione della domanda n. 6 del questionario sottoposto agli ispettori, la quale avrebbe impedito loro di riprodurre le proprie constatazioni o influito su tale riproduzione.

88      Tale argomento deve essere respinto. Infatti, la suddetta domanda era diretta ad interrogare i membri del personale autorizzato all’accertamento in merito agli indizi che deponevano in favore della constatazione di una violazione del sigillo, in particolare alla luce degli accertamenti registrati nel verbale di infrazione, vale a dire la presenza delle diciture «VOID» su tutta la superficie del sigillo controverso e di colla intorno ad esso e sulla sua parte posteriore. La formulazione del questionario non impediva quindi agli ispettori di riprodurre le proprie constatazioni.

89      Dalle risposte date dagli ispettori a detto questionario risulta peraltro che essi hanno effettivamente indicato, in relazione alla domanda n. 6, gli elementi che ciascuno di essi ricordava a tale proposito. Così, ad esempio, il sig. Kl. ha dichiarato di avere subito avuto l’impressione «che il sigillo fosse stato alterato successivamente alla sua apposizione e di avere registrato per iscritto le osservazioni che autorizzavano tale conclusione e (…) [di averle] allegate al verbale di violazione di sigilli». Il sig. Ko. ha dichiarato di avere «notato che il sigillo era “spostato” e che era leggibile la dicitura “VOID”», ma di non avere «guardato la parte posteriore del sigillo». Il sig. L., dal canto suo, ha indicato di essersi «accertato personalmente dello stato del sigillo il giorno successivo», notando che esso «risultava spostato di circa 2 mm», ma di non avere prestato «particolare attenzione alla presenza di una dicitura “VOID” sul sigillo». Il sig. N. ha parimenti indicato di «ricord[arsi] perfettamente, avendolo osservato personalmente, che le diciture “VOID” erano leggibili su tutta la superficie del sigillo» e che «anche i resti di colla sulla porta, molto vicino al bordo del sigillo, [s]embravano dimostrare che quest’ultimo era stato infranto». Infine, il sig. M. ha rilevato che «[l]a descrizione contenuta nel verbale [era] esatta» e che egli avrebbe «redatto il punto b) in maniera più precisa nel modo seguente: resti di colla su entrambi i bordi del sigillo; si trattava di frammenti di 1‑2 mm della dicitura “VOID”».

90      Ne consegue che il secondo motivo deve essere respinto.

 Sul terzo motivo, concernente la presunzione asseritamente errata che il sigillo fosse stato apposto in maniera regolare

 Argomenti delle parti

91      La ricorrente sostiene che la Commissione ha erroneamente considerato, al punto 5 della decisione impugnata, che era dimostrato che il sigillo controverso fosse intatto al momento della sua apposizione alla stanza G.505 il 29 maggio 2006 e che esso aderisse completamente alla porta e al telaio della stessa allorché il personale autorizzato all’accertamento ha lasciato i locali intorno alle 19.30.

92      In primo luogo, l’apposizione regolare del sigillo controverso alla porta non sarebbe pacifica. Nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la ricorrente avrebbe già negato che il sigillo controverso aderisse perfettamente alla superficie del supporto in questione. Il contenuto del fascicolo consentirebbe tutt’al più di concludere che, secondo l’impressione superficiale degli ispettori presenti al momento della sua apposizione, il sigillo controverso aderiva alla superficie del supporto in questione, il che non sarebbe sufficiente a giustificare la constatazione di un’apposizione regolare. La ricorrente osserva che, nella scheda tecnica, si spiega che questo tipo di sigillo aderisce a determinate superfici a condizione che siano prima state pulite. Orbene, tale pulizia non sarebbe stata effettuata. Inoltre, la porta in questione sarebbe composta da pannelli insonorizzati laccati e dal telaio in alluminio elossidato, che non sarebbero menzionati nella scheda tecnica.

93      Non sarebbe stato dimostrato neppure che il sigillo controverso sia stato staccato dalla pellicola di protezione conformemente alle istruzioni del produttore. Anche la 3M riconoscerebbe la possibilità di un preesistente deterioramento in caso di manipolazione errata (punto 60 della decisione impugnata). Dalla terza perizia dell’istituto risulterebbe che l’apposizione di un sigillo con modalità difformi dalle istruzioni del produttore non comporta necessariamente una comparsa immediata della dicitura «VOID» sul sigillo. Pertanto, sarebbe irrilevante l’affermazione secondo cui qualsiasi indizio dell’aderenza insufficiente del sigillo controverso sarebbe stato immediatamente rilevato dai presenti al momento della sua apposizione (punto 54 della decisione impugnata). Inoltre, la ricorrente contesta il fatto che il sigillo controverso sia stato staccato correttamente dalla sua pellicola di protezione, che sia stato possibile fissarlo senza problemi, che esso aderisse alla porta della stanza G.505 e al telaio della stessa essendo intatto e senza che fossero leggibili le diciture «VOID», e che sia stato oggetto di un’attenta osservazione da parte di alcuni ispettori. La ricorrente non avrebbe potuto verificare tali circostanze e la Commissione non le avrebbe dimostrate. La ricorrente aggiunge che le dichiarazioni degli ispettori relative all’apposizione del sigillo controverso sono contraddittorie.

94      Per quanto riguarda le affermazioni figuranti al punto 56 della decisione impugnata, la ricorrente sostiene che è inverosimile che il produttore abbia fornito istruzioni così dettagliate in ordine alla manipolazione del prodotto, se esse risultavano comunque superflue. Inoltre, la 3M, in qualità di fabbricante, non avrebbe alcun interesse a mettere in discussione l’affidabilità del suo prodotto. Di conseguenza, la Commissione non avrebbe potuto constatare con un sufficiente grado di certezza che il sigillo controverso era «intatto» e che esso «aderiva alla porta e al telaio della stanza G.505» (punto 5 della decisione impugnata).

95      In secondo luogo, il fatto che un rappresentante della ricorrente abbia firmato il verbale di apposizione del sigillo il 29 maggio 2006 confermerebbe unicamente l’apposizione ufficiale di un sigillo, ma non la sua apposizione corretta, dato che la ricorrente non ha avuto la possibilità di rilevare immediatamente danni preesistenti o errori nell’applicazione del sigillo controverso.

96      In terzo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, la presunta esperienza della stessa e i test effettuati dal sig. Kr. sarebbero irrilevanti. La mera circostanza che non vi siano asseritamente stati problemi di aderenza né «false reazioni positive» con altri sigilli utilizzati a partire dal 2004 e appartenenti allo stesso lotto (punto 55 della decisione impugnata) non consentirebbe di concludere che tale reazione sia esclusa o improbabile. Lo stesso sig. Kr. avrebbe riconosciuto che le sue analisi non consentivano di stabilire se le sue osservazioni potessero essere generalizzate. Orbene, i risultati delle analisi effettuate dal sig. Kr. avrebbero dovuto essere «confermate statisticamente».

97      In quarto luogo, l’affermazione della Commissione secondo cui, in caso di utilizzo su normali porte di ufficio in alluminio (laccato), è probabile che i sigilli funzionino correttamente (punto 56 della decisione impugnata) sarebbe irrilevante, in quanto non sarebbe mai stato constatato che la porta della stanza G.505 fosse di alluminio. Neppure il telaio della porta in questione sarebbe di alluminio laccato, bensì di alluminio elossidato, vale a dire rivestito di uno strato di protezione ossidato per proteggerlo dalla corrosione.

98      La Commissione chiede il rigetto del motivo.

 Giudizio del Tribunale

99      È pacifico che il 29 maggio 2006, intorno alle 19.15, la stanza G.505 è stata sigillata con un sigillo ufficiale della Commissione. Tuttavia, secondo la ricorrente, non è dimostrato che l’apposizione del sigillo sia stata regolare. A suo parere, dall’impressione superficiale degli ispettori presenti al momento dell’apposizione si potrebbe dedurre soltanto che il sigillo controverso aderiva alla superficie del supporto in questione. Non si potrebbe invece ritenere con un sufficiente grado di certezza che, la sera del 29 maggio 2006, il sigillo controverso, essendo intatto, aderisse fermamente alla porta della stanza G.505 e al suo telaio.

100    Si deve rilevare che, nella decisione impugnata, la Commissione ha constatato che «[l]’apposizione del sigillo si [era(…)] svolta regolarmente», che «[i]l sigillo aderiva perfettamente al supporto costituito dalla porta e dal suo telaio e [che] dopo l’apposizione non era visibile alcuna dicitura “VOID” sulla sua superficie gialla e blu» (punto 50 della decisione impugnata).

101    A tal fine, nella decisione impugnata (punti 5, 50 e 51) la Commissione si è basata sul verbale di apposizione del sigillo e sulle risposte date dai sei funzionari presenti al momento dell’apposizione del sigillo controverso alla domanda n. 3 del questionario distribuito agli ispettori.

102    In primo luogo, occorre quindi esaminare se gli elementi di prova menzionati nella decisione impugnata consentissero di concludere che l’apposizione del sigillo controverso era stata regolare.

103    In primo luogo, si deve constatare che il verbale di apposizione del sigillo attesta, da un lato, che alle 19.15 del 29 maggio 2006 è stato apposto un sigillo alla stanza G.505, conformemente all’art. 20, n. 2, lett. d), del regolamento n. 1/2003, e, dall’altro, che un rappresentante della ricorrente, il sig. P., è stato informato delle disposizioni dell’art. 20, n. 2, lett. d), e dell’art. 23, n. 1, lett. e), del regolamento n. 1/2003, nonché della possibilità dell’irrogazione di un’ammenda, ai sensi dell’art. 23, n. 1, lett. e), di detto regolamento, nel caso in cui i sigilli vengano infranti intenzionalmente o per negligenza. Il verbale è stato firmato dal sig. Kl., agente della Commissione e responsabile del personale autorizzato all’accertamento, dal sig. J., agente del Bundeskartellamt, e dal sig. P., rappresentante della ricorrente.

104    Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, il verbale di apposizione del sigillo dimostra sufficientemente la regolarità dell’apposizione del sigillo controverso. Il verbale in questione attesta infatti che il sigillo è stato apposto «conformemente all’art. 20, n. 2, lett. d), del regolamento n. 1/2003», come è stato riconosciuto da un rappresentante della ricorrente che ha firmato il verbale dopo essere stato informato in merito alle disposizioni applicabili. Orbene, solo un’apposizione del sigillo regolare può essere considerata conforme all’art. 20, n. 2, lett. d), del regolamento n. 1/2003.

105    In ogni caso, se la sera del 29 maggio 2006 la ricorrente avesse constatato un’irregolarità nell’apposizione del sigillo controverso o la comparsa dei segni «VOID» sullo stesso, è lecito supporre che essa avrebbe immediatamente formulato osservazioni in proposito, dato che conosceva perfettamente l’importanza di tali segni (v. anche punto 51 della decisione impugnata). Inoltre, come rilevato dalla Commissione, il servizio di sicurezza della ricorrente ha affermato che dalla verifica del sigillo controverso effettuata in occasione di due ronde nell’edificio G, varie ore dopo la sua apposizione, non risultava alcuna alterazione. Occorre quindi respingere l’argomento della ricorrente secondo cui le diciture «VOID» potrebbero essere apparse solo successivamente, per effetto di un preesistente deterioramento del sigillo controverso provocato da una sua errata manipolazione.

106    In secondo luogo, si deve constatare che le risposte dei sei ispettori della Commissione e del Bundeskartellamt presenti al momento dell’apposizione del sigillo, cui la Commissione ha fatto riferimento ai punti 5 e 50 della decisione impugnata, confermano che il sigillo controverso era stato apposto in modo regolare.

107    Infatti, il sig. Kl., agente della Commissione e responsabile del personale autorizzato all’accertamento, ha affermato di essere «assolutamente certo che il sigillo fosse intatto [(…) e di essersene] accertato personalmente con particolare attenzione». Egli ha aggiunto che il sigillo controverso «aderiva fermamente alla porta e allo stipite e [che] non era visibile alcuna dicitura “VOID”».

108    Del pari, il sig. L., agente della Commissione, ha dichiarato di «[essere] sicuro che il sigillo fosse intatto quando [gli ispettori hanno] lasciato l’edificio [e che essi avevano] ancora controllato attentamente il sigillo e verificato che esso fosse ben attaccato».

109    La sig.ra W., agente della Commissione, ha confermato dal canto suo che «[e]ra indubbio [che il sigillo] aderisse correttamente alla porta[, che l’]apposizione [fosse] stata effettuata correttamente [(…) e che] il sigillo sembrasse “normale”». Essa ha aggiunto che il sigillo controverso «[era] stato posizionato correttamente sulla porta, [che esso] presentava i normali colori giallo e blu scuro [e che] non era visibile alcuna dicitura “VOID”».

110    Il sig. N., agente del Bundeskartellamt, ha spiegato di avere «personalmente constatato che il sigillo era intatto quando il personale autorizzato all’accertamento ha lasciato l’edificio (…) [e di avere] osservato il sigillo con attenzione».

111    Il sig. M., agente del Bundeskartellamt, ha dichiarato che, «dopo che il sig. [Kl. aveva] apposto il sigillo, vari funzionari, compreso [lui], si [erano] assicurati che esso fosse stato apposto correttamente». Ha aggiunto che, «[q]uando il personale autorizzato all’accertamento, ivi compresi i funzionari del Bundeskartellamt, [hanno] lasciato il corridoio in cui si trovava la stanza sigillata, il sigillo era intatto». Egli ha affermato di averlo «constatato de visu».

112    Infine, il sig. B, agente del Bundeskartellamt, ha confermato che «il sig. [Kl.], e altri membri dell’équipe oltre a [egli] stesso, [si erano] assicurati che il sigillo fosse stato apposto correttamente [e di avere] constatato personalmente che il sigillo era intatto quando il personale autorizzato all’accertamento ha lasciato l’edificio».

113    In terzo luogo, si deve constatare che le risposte date alla domanda n. 3 del questionario della Commissione dagli altri quattro ispettori che avevano partecipato all’accertamento nei locali della ricorrente non mettono in discussione il valore probatorio degli elementi di prova sopra menzionati. Infatti, un ispettore ha affermato di non avere partecipato all’apposizione del sigillo, mentre tre ispettori hanno fornito altri indizi della regolarità dell’apposizione del sigillo controverso e quindi confermato il tenore degli elementi di prova sui quali si è basata la Commissione nella decisione impugnata.

114    Infatti, il sig. K. ha dichiarato che, «quando [l’aveva] visto per l’ultima volta, il sigillo era intatto». Il sig. Me. ha confermato da parte sua di «[essersi] assicurato, quanto meno meccanicamente, che il sigillo fosse intatto». Infine, il sig. J. ha affermato che, «[p]er quanto [si ricordava], il sigillo era intatto quando il personale autorizzato all’accertamento ha lasciato quell’ala dell’edificio il 29 maggio 2006».

115    Da quanto precede risulta che gli elementi di prova sui quali si è basata la Commissione nella decisione impugnata consentivano di constatare che il sigillo controverso era stato apposto regolarmente il 29 maggio 2006, che esso aderiva quindi alla porta della stanza G.505 e al telaio della stessa e che era intatto, nel senso che non faceva apparire le diciture «VOID» nel momento in cui il personale autorizzato all’accertamento ha lasciato i locali della ricorrente.

116    In secondo luogo, si deve esaminare se le circostanze invocate dalla ricorrente siano atte a mettere in discussione il valore probatorio dei suddetti elementi di prova. A tal riguardo, la ricorrente fa riferimento al fatto che, in primo luogo, la porta della stanza G.505 e il telaio della stessa non sono stati puliti prima dell’apposizione del sigillo controverso, in secondo luogo, che i materiali di detta porta e del suo telaio non sono menzionati nella scheda tecnica e, in terzo luogo, che non è stato dimostrato che il sigillo controverso sia stato staccato dalla sua pellicola di protezione in modo conforme alle istruzioni del produttore.

117    In primo luogo, si deve constatare che, nella decisione impugnata, la Commissione ha spiegato che i suoi rappresentanti e quelli del Bundeskartellamt si erano «assicurati dell’adeguatezza del supporto, di modo che non era indispensabile effettuare una particolare pulizia della porta e del telaio in questione» (punto 49 della decisione impugnata).

118    Benché sia vero che nella scheda tecnica si consiglia di pulire la superficie del supporto prima di apporvi un sigillo, tuttavia tale raccomandazione va rapportata al fatto che una superficie sporca potrebbe compromettere la forza adesiva del sigillo, con la conseguenza che, in caso di violazione del sigillo, potrebbero non apparire i segni «VOID». Infatti, nella scheda tecnica è espressamente indicato che «qualsiasi elemento che contamini la superficie influisce negativamente sull’aderenza [del sigillo] e sul messaggio di distruzione». Il produttore dei sigilli, la 3M, ha inoltre espressamente confermato che la raccomandazione relativa alla previa pulizia della superficie dei supporti in questione riguarda principalmente i casi in cui tale superficie sia sporca di olio o di grasso. La polvere che si trova normalmente in un ufficio non ha, secondo il produttore, alcuna incidenza sulla funzionalità dei sigilli.

119    Orbene, la ricorrente, cui incombe fornire la prova delle circostanze da essa invocate, non ha dimostrato che la sera del 29 maggio 2006 la superficie della porta della stanza G.505 e del telaio della stessa fossero coperti da contaminanti diversi dalla polvere normalmente presente in un ufficio. Non ha neppure dimostrato che la sera del 29 maggio 2006 lo stato della superficie della porta e del telaio in questione fosse tale da poter pregiudicare, in condizioni normali, la funzionalità del sigillo controverso. Al contrario, si può semmai ritenere che la porta della stanza G.505 fosse stata pulita regolarmente dall’impresa di pulizie. Pertanto, il primo argomento della ricorrente deve essere respinto.

120    In secondo luogo, per quanto riguarda gli argomenti della ricorrente relativi ai materiali che compongono la porta della stanza G.505 e il suo telaio, si deve constatare che la Commissione ha rilevato, al punto 56 della decisione impugnata, che, «[i]n caso di utilizzo su normali porte di ufficio di alluminio (laccato), [era] probabile che i sigilli funzion[assero] correttamente». La Commissione ha precisato che «[c]iò [era] stato chiaramente confermato dalle analisi effettuate in loco e in laboratorio dal perito da [lei] incaricato sui sigilli e sulla loro aderenza al loro supporto reale».

121    La ricorrente asserisce che il telaio della porta in questione non è costituito da alluminio laccato, bensì da alluminio elossidato. Tuttavia, la ricorrente, alla quale incombe fornire la prova degli elementi da essa invocati, non deduce alcun elemento che consenta di ritenere che il fatto che il telaio della porta sia costituito da alluminio elossidato, e non laccato, possa avere avuto una qualsiasi incidenza sul funzionamento del sigillo controverso.

122    In ogni caso, nella sua risposta alla richiesta di informazioni della Commissione, la 3M ha indicato che la colla utilizzata per questo tipo di sigillo era adatta praticamente a tutti i supporti, sicché l’elenco dei possibili supporti contenuto nella scheda tecnica [acciaio inossidabile, acrilonitrile butadiene stirene (ABS), polipropilene, metallo verniciato, poliestere, polietilene ad alta densità (PEAD), nylon, vetro, policarbonato] non era esaustivo, bensì inteso a fornire un’indicazione approssimativa della natura e della gamma di supporti sui quali può essere utilizzato il prodotto. La 3M ha inoltre indicato che tale sigillo funziona correttamente sulle porte di alluminio e di alluminio laccato, pur precisando che, se un sigillo non aderisce sufficientemente al supporto, le diciture «VOID» potrebbero non apparire nel caso in cui esso venga spostato, ipotesi che nella fattispecie non si è verificata. Anche le osservazioni figuranti nella relazione Kr. I e quelle svolte dal sig. Kr. il 9 luglio 2008 confermano tali affermazioni. Pertanto, il secondo argomento della ricorrente deve essere respinto.

123    In terzo luogo, per quanto riguarda la circostanza che non sarebbe dimostrato che il sigillo controverso sia stato staccato dalla sua pellicola di protezione in modo conforme alle istruzioni del produttore, è sufficiente constatare che la ricorrente non ha prodotto alcun indizio dell’effettività della circostanza invocata, sicché tale argomento deve essere respinto. In ogni caso, secondo la 3M, il danneggiamento del prodotto in occasione della rimozione della sua pellicola di protezione avrebbe l’effetto di far apparire le diciture «VOID» anche prima dell’apposizione sul supporto, mentre sarebbe escluso che una «falsa reazione positiva» possa intervenire successivamente. Nella relazione Kr. I è inoltre stato escluso che la velocità con cui il sigillo controverso viene staccato dalla pellicola di protezione possa incidere sulla comparsa delle diciture «VOID», e che tali diciture possano comparire solo dopo un certo lasso di tempo. Pertanto, anche il terzo argomento della ricorrente deve essere respinto.

124    Da quanto sopra affermato consegue che il terzo motivo non può essere accolto.

 Sul quarto motivo, concernente la presunzione asseritamente errata dello «stato evidente» del sigillo controverso riscontrato il giorno successivo all’accertamento

 Argomenti delle parti

125    La ricorrente sostiene che la Commissione, nella decisione impugnata (punti 9, 24, 55, 61 e 75), ha erroneamente considerato che il 30 maggio 2006 le diciture «VOID» erano visibili su tutta la superficie del sigillo controverso.

126    In primo luogo, secondo la percezione dei rappresentanti della ricorrente, le diciture «VOID» erano visibili molto debolmente e di certo non su tutta la superficie del sigillo controverso. Anche un funzionario del Bundeskartellamt, nella sua risposta al questionario della Commissione, avrebbe indicato che, «in alcuni punti, il segno “VOID” appariva debolmente attraverso la carta». In un primo tempo, i membri del personale autorizzato all’accertamento e i rappresentanti della ricorrente avrebbero avuto dubbi circa l’esistenza di un’alterazione del sigillo controverso. A tale proposito, la ricorrente propone, conformemente all’art. 65, lett. c), del regolamento di procedura, di sentire il suo legale in qualità di testimone.

127    Il fatto che gli ispettori abbiano voluto procedere ad un confronto dello stato del sigillo controverso con quello dei sigilli apposti in altre parti dell’immobile (punto 76 della decisione impugnata) confermerebbe che, in ogni caso, le diciture «VOID» non erano chiaramente leggibili su tutta la superficie del sigillo controverso. A tal riguardo non si potrebbe comunque parlare di una percezione perfettamente concordante di tutti i funzionari presenti. Inoltre, alcune dichiarazioni degli ispettori sarebbero contraddette dal verbale di violazione di sigilli.

128    In secondo luogo, la Commissione si sarebbe erroneamente basata sulle fotografie della parte del sigillo rimasta attaccata al telaio della porta della stanza G.505 e che sarebbero state scattate con un telefono cellulare solo nel pomeriggio del 30 maggio 2006. A tal riguardo, sarebbe errata l’affermazione della Commissione secondo cui, la mattina del 30 maggio 2006, la porta della stanza G.505 sarebbe stata aperta dal responsabile del personale autorizzato all’accertamento senza danneggiare ulteriormente il sigillo controverso (punto 10 della decisione impugnata). Il distacco del sigillo controverso dalla porta avrebbe dovuto necessariamente danneggiarne la superficie adesiva. Poiché l’accertamento sarebbe proseguito in maniera intensiva a partire dalle 9.30 e la porta della stanza G.505 sarebbe quindi stata aperta e richiusa a più riprese, il sigillo controverso si sarebbe staccato e sarebbe stato riposizionato più volte. Sarebbe inevitabile che le risultanti forze di tensione e di taglio abbiano provocato uno spostamento del sigillo controverso, il che avrebbe avuto l’effetto di far apparire le diciture «VOID». Oltre a ciò, dopo la ripresa dell’accertamento, il sigillo controverso non sarebbe più stato sorvegliato costantemente e sarebbe impossibile escludere che esso sia stato toccato o manipolato in qualche altro modo.

129    In tale contesto, sarebbe contraddittorio che la Commissione, da un lato, ritenga che la semplice comparsa delle diciture «VOID» sia sufficiente per considerare che sia stata commessa una violazione del sigillo e, dall’altro, affermi di non aver potuto giungere ad una conclusione definitiva in merito all’esistenza di una violazione di sigilli in assenza di un ulteriore distacco del sigillo controverso. Sarebbe inoltre contraddittorio che, secondo le dichiarazioni di alcuni ispettori, le diciture «VOID» fossero visibili su tutta la superficie del sigillo controverso, ma solo dopo il distacco dello stesso.

130    Per quanto riguarda la sua risposta alla domanda n. 15 della richiesta di informazioni della Commissione, invocata da quest’ultima, la ricorrente sottolinea che essa riguarda unicamente la visibilità delle diciture «VOID» sulla porta della stanza G.505 e sul telaio della stessa dopo la sua apertura da parte del personale autorizzato all’accertamento, e non la leggibilità delle diciture «VOID» sul sigillo controverso al momento della prima osservazione effettuata la mattina del 30 maggio 2006. Indicando che le diciture «VOID» sarebbero più o meno evidenti a seconda del supporto e apparirebbero dello stesso colore del sigillo controverso, il che renderebbe necessaria un’osservazione attenta, la Commissione avrebbe confermato che le diciture «VOID» erano visibili molto debolmente, per frammenti e non su tutta la superficie del sigillo controverso.

131    La dichiarazione complementare al verbale del 30 maggio 2006 non avrebbe alcun valore probatorio per quanto riguarda lo stato del sigillo controverso riscontrato la mattina dello stesso giorno. Essa non conterrebbe alcuna dichiarazione a tale riguardo e completerebbe unicamente le osservazioni della Commissione relative allo stato in cui appariva il sigillo controverso dopo l’apertura della porta della stanza G.505.

132    Infine, la Commissione non spiegherebbe come le diciture «VOID» siano apparse sull’intero sigillo controverso mentre, in ogni caso, la parte di esso fissata al telaio della porta della stanza G.505 non sarebbe stata staccata. Infatti, secondo quanto esposto dalla Commissione, le diciture «VOID» potrebbero apparire solo a seguito del distacco del sigillo (punto 75 della decisione impugnata). Allo stesso tempo, sarebbe praticamente impossibile ricollocare il sigillo esattamente nello stesso punto, sicché il suo distacco lascerebbe inevitabilmente residui di colla sulla sua superficie posteriore (punto 74 della decisione impugnata). Tuttavia, tali residui di colla non sarebbero stati riscontrati sulla parte del sigillo controverso attaccata al telaio della porta in questione. Al contrario, dopo la rimozione definitiva del sigillo controverso, in quel punto le diciture «VOID» sarebbero state intatte e non vi sarebbero stati residui di colla su tale parte del sigillo (punto 13 della decisione impugnata). Ma se la parte del sigillo controverso attaccata al telaio della porta non era stata staccata, sarebbe impossibile spiegare come siano apparse le diciture «VOID» leggibili su di esso. L’affermazione della Commissione secondo cui le diciture «VOID» sarebbero state visibili su tutta la superficie del sigillo controverso implicherebbe quindi necessariamente che si tratti di una «falsa reazione positiva».

133    La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

 Giudizio del Tribunale

134    Si deve rilevare che, nella decisione impugnata, la Commissione ha considerato che «[l]o stato in cui si trovava il sigillo la mattina del 30 maggio 2006 induce[va] chiaramente a concludere che esso [fosse] stato staccato dalla porta dell’ufficio durante la notte e che pertanto quest’ultima potesse essere stata aperta in tale lasso di tempo» (punto 74 della decisione impugnata).

135    A tal fine, nella decisione impugnata essa si è basata sul verbale di violazione di sigilli e sulle risposte di otto ispettori che erano presenti al momento della constatazione della violazione del sigillo (punti 8, 12, 75 e 76 della decisione impugnata). Ha inoltre rilevato, al punto 13 della decisione impugnata, che i rappresentanti interni ed esterni della ricorrente presenti quel giorno all’accertamento non avevano contestato l’alterazione nello stato del sigillo controverso, ma avevano rifiutato di firmare il verbale di violazione di sigilli.

136    In primo luogo, occorre quindi esaminare se gli elementi di prova addotti dalla Commissione nella decisione impugnata consentissero di concludere che era constatabile una violazione del sigillo.

137    Anzitutto, come emerge dal punto 7 della decisione impugnata, a differenza di quanto avviene con i sigilli di carta, la violazione di un sigillo di plastica, come quello controverso, non si manifesta con uno strappo. Una volta fissato, un sigillo di plastica non può più essere staccato dal supporto senza che la sua rimozione rimanga visibile. È impossibile riapporlo senza lasciare tracce. Infatti, in seguito alla rimozione, la colla bianca rimane sul supporto sotto forma di diciture «VOID» delle dimensioni di circa 12 punti Didot (circa 5 mm), ripartite su tutta la superficie dell’autoadesivo. Il sigillo rimosso diviene trasparente in tali punti, sicché le diciture «VOID» sono ben leggibili anche sul sigillo. Tenuto conto in particolare del numero elevato e delle dimensioni delle diciture «VOID», in definitiva è impossibile apporre il sigillo esattamente nella stessa posizione in cui si trovava in precedenza. E se anche così fosse, rimarrebbero ben visibili i segni «VOID».

138    A tal riguardo, si deve constatare che il verbale di violazione di sigilli (v. supra, punto 9) attesta, da un lato, che l’intero sigillo controverso è stato spostato di circa 2 mm in altezza e in larghezza, di modo che erano visibili tracce di colla sotto e a destra dello stesso, e, dall’altro, che la dicitura «VOID» era chiaramente leggibile su tutta la superficie del sigillo, che tuttavia si trovava ancora a cavallo tra la porta della stanza G.505 e il suo telaio, e non era stato strappato. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, le constatazioni che figurano nel verbale, firmato dal sig. Kl., agente della Commissione e responsabile del personale autorizzato all’accertamento, e dal sig. J., agente del Bundeskartellamt, dimostrano sufficientemente l’esistenza di un’infrazione del sigillo.

139    Inoltre, si deve rilevare che le risposte degli otto ispettori presenti al momento in cui è stata constatata la violazione del sigillo, alle quali la Commissione ha fatto riferimento al punto 75 della decisione impugnata, confermano tale conclusione.

140    Infatti, il sig. Kl., agente della Commissione e responsabile del personale autorizzato all’accertamento, ha affermato che «ciò [aveva] immediatamente suscitato l’impressione che il sigillo fosse stato alterato successivamente alla sua apposizione». Egli ha indicato di avere «registrato per iscritto le osservazioni che autorizzavano tale conclusione» e di averle «allegate al verbale di violazione di sigilli».

141    Analogamente, il sig. Ko., agente della Commissione, ha dichiarato «[di avere] notato che il sigillo era “spostato” e che era leggibile la dicitura “VOID”».

142    La sig.ra W., agente della Commissione, ha parimenti confermato di avere notato che «il sigillo non aveva lo stesso aspetto della sera precedente», che la dicitura «VOID» era leggibile su tutta la superficie del sigillo controverso e che vi erano residui di colla di 2 mm sul bordo e sulla parte posteriore del sigillo controverso, a fianco delle diciture «VOID». Essa ha aggiunto che «il sigillo non aveva più lo stesso colore blu scuro di prima, in quanto erano leggibili le diciture “VOID”».

143    Il sig. N., agente del Bundeskartellamt, ha spiegato che «[si] ricord[ava] perfettamente (…) che le diciture “VOID” erano leggibili su tutta la superficie del sigillo [e che] anche i resti di colla sulla porta, molto vicino al bordo del sigillo, sembravano dimostrare che quest’ultimo era stato infranto».

144    Il sig. M., agente del Bundeskartellamt, ha dichiarato che «[l]a descrizione contenuta nel verbale [era] esatta [e che egli avrebbe redatto] il punto b) in maniera più precisa nel modo seguente: resti di colla su entrambi i bordi del sigillo; si trattava di frammenti di 1‑2 mm della dicitura “VOID”».

145    Analoghe constatazioni sono state effettuate dai sigg. Me., J. e B., agenti del Bundeskartellamt.

146    Da quanto precede risulta che gli elementi di prova sui quali si è basata la Commissione nella decisione impugnata (punti 8, 9, 74 e 75) consentivano di concludere che il sigillo controverso era stato rimosso dalla porta della stanza G.505 nella notte tra il 29 e il 30 maggio 2006 e che la suddetta porta poteva quindi essere stata aperta in tale lasso di tempo, tenuto conto delle diciture «VOID» su tutta la superficie del sigillo controverso e della presenza di tracce di colla vicino al sigillo e sulla parte posteriore dello stesso riscontrata la mattina del 30 maggio 2006. Pertanto, non occorre pronunciarsi sull’affermazione della ricorrente secondo cui le diciture «VOID» sul telaio della porta non sarebbero scomparse del tutto e sarebbero state «intatte», il che implicherebbe che la parte del sigillo controverso che si trovava sul telaio della porta, pur non essendo stata staccata, presentava le diciture «VOID» e dimostrava una «falsa reazione positiva». In ogni caso, come rilevato dalla Commissione, quest’ultima non ha mai accolto le dichiarazioni formulate dalla ricorrente al punto 2 della sua dichiarazione complementare del 30 maggio 2006 (v. supra, punto 12). Inoltre, la semplice affermazione della ricorrente secondo cui «la dicitura “VOID” sul telaio non era scomparsa del tutto», di per sé, non è atta a dimostrare l’esistenza di una «falsa reazione positiva» del sigillo controverso.

147    In secondo luogo, occorre esaminare se le circostanze invocate dalla ricorrente siano idonee a mettere in discussione il valore probatorio dei suddetti elementi di prova. A tale proposito, la ricorrente fa riferimento al fatto che le diciture «VOID» sarebbero state visibili solo molto debolmente, e di certo non su tutta la superficie del sigillo controverso, e al fatto che la Commissione si sarebbe basata erroneamente sulle fotografie, scattate nel pomeriggio del 30 maggio 2006, della parte del sigillo controverso che sarebbe rimasta attaccata al telaio della porta della stanza G.505.

148    Anzitutto, per sostenere che le diciture «VOID» erano visibili solo molto debolmente, e soltanto su una parte del sigillo controverso, la ricorrente si basa sul fatto che un funzionario del Bundeskartellamt avrebbe indicato che, in alcuni punti, il segno «VOID» appariva debolmente attraverso la carta e sul fatto che, in un primo tempo, i membri del personale autorizzato all’accertamento e i rappresentanti della ricorrente avrebbero avuto dubbi circa l’esistenza di un’alterazione del sigillo controverso, il che sarebbe stato dimostrato da un confronto de visu fra lo stato del sigillo e quello dei sigilli apposti in altre parti dell’immobile. Alcune dichiarazioni degli ispettori sarebbero inoltre contraddette dal verbale di violazione del sigillo.

149    In primis, è giocoforza constatare che la ricorrente non contesta che le diciture «VOID» fossero effettivamente visibili sul sigillo controverso o, quanto meno, su una parte di esso, la mattina del 30 maggio 2006. La ricorrente non contesta neppure che vi fossero tracce di colla sotto e a destra dello stesso. Orbene, come confermato dalla 3M nella sua risposta alla richiesta di informazioni della Commissione del 5 settembre 2006, la comparsa delle diciture «VOID» indica che l’autoadesivo è stato spostato. Ne consegue che la Commissione poteva giustamente constatare, nel verbale di violazione di sigilli, che il sigillo controverso era stato infranto. Inoltre, come rilevato dalla Commissione, sebbene le constatazioni relative alla comparsa delle diciture «VOID» siano state riprodotte nel verbale di violazione di sigilli, la ricorrente, nella sua dichiarazione complementare a detto verbale, non ha formulato alcuna osservazione in proposito (punto 13 della decisione impugnata).

150    Inoltre, lo stato del sigillo controverso è stato confermato dalle dichiarazioni degli otto ispettori presenti sul posto (v. infra, punto 139). A tal riguardo, l’affermazione della ricorrente secondo cui le dichiarazioni di alcuni ispettori sarebbero contraddette dalle constatazioni del verbale di violazione di sigilli non può essere accolta. Infatti, né la dichiarazione della sig.ra P., secondo cui, «in alcuni punti, il segno “VOID” appariva debolmente attraverso la carta», né le affermazioni del sig. L., secondo cui quest’ultimo avrebbe visto delle macchie quadrate sulla porta a sinistra del sigillo controverso e non avrebbe prestato particolare attenzione al fatto che sul sigillo controverso appariva un segno «VOID», non rimettono in discussione la constatazione della comparsa delle diciture «VOID» sul sigillo controverso, e non sono atte ad inficiare le constatazioni figuranti nel verbale di violazione di sigilli né tutte le dichiarazioni degli altri ispettori riportate supra, ai punti 140‑145.

151    Infine, per quanto riguarda il confronto fra lo stato del sigillo controverso e quello dei sigilli apposti in altre parti dell’immobile, che dimostrerebbe, secondo la ricorrente, l’esistenza di dubbi in ordine all’alterazione del sigillo controverso, si deve considerare che, come spiegato dalla Commissione al punto 76 della decisione impugnata, poiché questo era il primo caso di violazione di sigilli e non si trattava di una violazione di sigilli mediante strappo, sembra giustificato che il personale autorizzato all’accertamento abbia adottato precauzioni procedendo ad un confronto con gli altri sigilli. In ogni caso, il fatto che il personale autorizzato all’accertamento abbia effettuato un confronto tra il sigillo controverso e quelli apposti in altre parti dell’immobile non è atto a rimettere in discussione le constatazioni relative allo stato fisico del sigillo controverso registrate nel verbale di infrazione e, pertanto, l’affermazione della ricorrente è irrilevante.

152    Oltre a ciò, per quanto attiene all’argomento secondo cui la Commissione, per constatare lo stato del sigillo controverso, si sarebbe erroneamente basata su fotografie scattate con un telefono cellulare il pomeriggio del 30 maggio 2006, è giocoforza constatare che tale argomento si fonda su una premessa errata.

153    Infatti, dai punti 74 e 75 della decisione impugnata risulta che, per constatare l’esistenza di una violazione di sigilli, la Commissione si è basata sullo stato del sigillo controverso riscontrato la mattina del 30 maggio 2006, che presentava in particolare diciture «VOID» su tutta la sua superficie. Quanto alla prova di tale constatazione, la Commissione ha indicato, al punto 76 della decisione impugnata, che il responsabile del personale autorizzato all’accertamento e un rappresentante del Bundeskartellamt avevano redatto il verbale di violazione di sigilli in presenza di rappresentanti della ricorrente. Essa ha inoltre osservato che lo stato del sigillo controverso ivi descritto, in particolare la comparsa delle diciture «VOID» su gran parte della sua superficie, era stato confermato unanimemente dagli ispettori interrogati a tale riguardo. Orbene, come rilevato supra, al punto 146, i suddetti elementi sono sufficienti a dimostrare l’infrazione.

154    Ciò premesso, senza che occorra pronunciarsi sul valore probatorio delle fotografie del sigillo controverso, gli argomenti della ricorrente relativi al fatto che dette fotografie sono state scattate dalla Commissione dopo l’apertura della porta della stanza G.505 non sono atti a mettere in discussione il valore probatorio degli elementi menzionati supra, al punto 153, e devono essere respinti.

155    Da quanto precede risulta che la ricorrente, cui incombe l’onere di provare le circostanze da essa invocate, non ha dimostrato l’irregolarità della constatazione della violazione del sigillo effettuata la mattina del 30 maggio 2006.

156    Pertanto, il quarto motivo della ricorrente deve essere respinto.

 Sul quinto motivo, concernente la presunzione asseritamente errata che la pellicola di sicurezza fosse idonea all’apposizione ufficiale di sigilli da parte della Commissione

 Argomenti delle parti

157    La ricorrente osserva che la Commissione ha commesso un errore nel considerare che la pellicola di sicurezza fosse idonea all’apposizione ufficiale di sigilli nell’ambito di un procedimento di indagine.

158    In primo luogo, la pellicola di sicurezza sarebbe stata progettata per dimostrare che un «contenitore o un prodotto di sicurezza» non è stato aperto in alcun modo. A tal riguardo, l’utilizzatore di una pellicola di sicurezza accetterebbe che, in caso di reazione positiva della stessa, non sia possibile sapere, a posteriori, se si tratti di una «falsa reazione positiva» o se vi sia effettivamente stata una manipolazione del prodotto di cui trattasi.

159    Per contro, in un procedimento ai sensi del regolamento n. 1/2003, non sarebbe opportuno far sopportare il rischio di una «falsa reazione positiva» all’impresa interessata, considerate in particolare le ammende previste per la violazione dei sigilli. La Commissione dovrebbe utilizzare una pellicola per la quale sia esclusa a priori la comparsa di «false reazioni positive».

160    La Commissione non potrebbe basarsi sull’affermazione della 3M secondo cui, fino ad ora, essa non sarebbe stata a conoscenza di alcun reclamo relativo ad un funzionamento difettoso delle pellicole come quella di sicurezza (punto 55 della decisione impugnata), dato che gli utilizzatori di tali pellicole avrebbero motivo di presentare un reclamo solo in caso di «falsa reazione negativa».

161    In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la data di scadenza del sigillo controverso è stata superata. Orbene, dalle perizie dell’istituto emergerebbe che più la pellicola di sicurezza è vecchia, meno risulta affidabile e più diventa sensibile alle «influenze esterne».

162    Sebbene la 3M, nella sua risposta alla richiesta di informazioni dell’8 dicembre 2006, lasci intendere per la prima volta che la pellicola di sicurezza può funzionare correttamente dopo un periodo di magazzinaggio superiore a due anni, la stessa 3M eviterebbe di pronunciarsi definitivamente sul termine di conservazione di detta pellicola. Inoltre, minimizzando gli effetti del tempo sulla pellicola di sicurezza, la 3M ignorerebbe lo stato attuale della scienza e della tecnica nel settore della segnaletica di sorveglianza per quanto riguarda gli adesivi sensibili alla pressione. In ogni caso, le indicazioni fornite dal produttore non potrebbero costituire una prova della funzionalità del sigillo controverso nel momento preciso in cui si sono svolti i fatti e non potrebbero sostituire la valutazione di un «esperto neutrale». I risultati delle perizie del sig. Kr. non fugherebbero i dubbi circa l’efficacia del sigillo controverso, in quanto non terrebbero conto dell’effetto del tempo o del Synto sul sigillo, né delle conseguenze di una tensione dello stesso per un periodo prolungato nel punto corrispondente all’interstizio della porta, in caso di vibrazioni durature della stessa e di forze di taglio simultanee.

163    Per quanto riguarda le critiche della Commissione relative alla simulazione di invecchiamento utilizzata dall’istituto, la ricorrente fa valere che essa soddisfaceva i requisiti scientifici. L’invecchiamento accelerato mediante un lieve aumento della temperatura sarebbe stato necessario per poter misurare l’invecchiamento.

164    In terzo luogo, il rifiuto della 3M di riconoscere la possibilità dell’esistenza di «false reazioni positive» (punto 68 della decisione impugnata) sarebbe irrilevante e in ogni caso non sarebbe suffragato da prove. L’eventuale assenza di reclami da parte dei clienti per «false reazioni positive» non sarebbe sufficiente a dimostrare l’impossibilità di tali reazioni. Inoltre, le dichiarazioni della 3M relative al periodo di conservazione illimitato del sigillo non sarebbero credibili e sarebbero contraddette dalle indicazioni figuranti sulla scheda tecnica. Da tale scheda risulterebbe peraltro che, in caso di rischio di danni economici gravi, la pellicola di sicurezza non costituisce di per sé uno strumento di sicurezza adeguato. A tal riguardo, la 3M raccomanderebbe l’impiego di strumenti di sicurezza supplementari qualora possano verificarsi danni gravi, e la Commissione avrebbe quindi potuto utilizzare più sigilli per ogni porta. Le conseguenze della mancata adozione di misure supplementari da parte della Commissione e i problemi di ordine probatorio che ne derivano dovrebbero essere posti a suo carico.

165    La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

 Giudizio del Tribunale

166    Con il suo motivo, la ricorrente intende dimostrare che la pellicola di sicurezza è stata progettata per assicurare che un «contenitore o un prodotto di sicurezza» non sia stato aperto in alcun modo. Essa, tuttavia, non sarebbe adatta per l’apposizione ufficiale di sigilli nell’ambito di un’indagine della Commissione nel settore del diritto della concorrenza.

167    In primo luogo, si deve rilevare come dalla scheda tecnica risulti che tale linea di prodotti è stata progettata per rivelare una manipolazione, distruggendosi qualora si tenti di rimuovere l’etichetta. Orbene, è precisamente questo l’uso che viene fatto di questo tipo di pellicola di sicurezza da parte della Commissione nell’ambito delle sue indagini. È vero che, nella rubrica «Idee per l’uso», la 3M suggerisce per tale pellicola di sicurezza i seguenti impieghi: «etichette non trasferibili per l’automobile, gli elettrodomestici e l’elettronica; etichette e sigilli inviolabili per medicinali in libera vendita e altri metodi di imballaggio». Tuttavia, il fatto che l’utilizzo da parte della Commissione della pellicola di sicurezza nelle sue indagini non sia espressamente indicato nella scheda tecnica non può essere interpretato nel senso che tale utilizzo è escluso, dato che l’elenco degli usi suggeriti dal produttore non è esaustivo. In ogni caso, la ricorrente non ha dimostrato che l’uso di questo tipo di pellicole di sicurezza nell’ambito delle suddette indagini sia inappropriato.

168    Se pure è vero che, come sottolinea la ricorrente, il produttore raccomanda l’impiego di strumenti di sicurezza supplementari per l’utilizzo del suo prodotto nei casi in cui «la manipolazione possa avere conseguenze molto gravi, ad esempio notevoli perdite economiche», è giocoforza constatare che, come risulta dalla scheda tecnica, questo tipo di misure è raccomandato in quanto la 3M non può escludere l’eventualità di una «falsa reazione negativa».

169    In secondo luogo, come illustrato supra al punto 103, il verbale di apposizione del sigillo menziona l’apposizione del sigillo controverso, conformemente all’art. 20, n. 2, lett. d), del regolamento n. 1/2003, e la possibilità dell’irrogazione di un’ammenda, conformemente all’art. 23, n. 1, lett. e), di detto regolamento, nel caso in cui i sigilli vengano infranti intenzionalmente o per negligenza. Inoltre, l’apposizione di un sigillo conformemente all’art. 20, n. 2, lett. d), del regolamento n. 1/2003 è stata riconosciuta da un rappresentante della ricorrente, che ha firmato il verbale di apposizione del sigillo. Orbene, come rilevato supra, al punto 104, solo l’apposizione di un sigillo idoneo a tale uso può essere considerata conforme all’art. 20, n. 2, lett. d), del regolamento n. 1/2003. Pertanto, se la ricorrente avesse avuto dubbi in ordine all’adeguatezza della pellicola di sicurezza utilizzata dalla Commissione per l’apposizione di sigilli conformemente alla menzionata disposizione, si può ritenere che avrebbe immediatamente sollevato obiezioni al momento dell’apposizione del sigillo controverso, di cui conosceva perfettamente l’importanza. Orbene, la ricorrente non ha formulato alcuna osservazione di questo tipo.

170    In terzo luogo, per quanto riguarda gli argomenti della ricorrente relativi al superamento della data di scadenza del sigillo controverso, che avrebbe influito sulla sua sensibilità alle «influenze esterne», alle vibrazioni durature della porta e alle forze di taglio simultanee, nonché all’utilizzo del Synto, si deve constatare che esse non riguardano l’adeguatezza della pellicola di sicurezza ai fini dell’apposizione ufficiale di sigilli, ma piuttosto la circostanza che la Commissione avrebbe asseritamente ignorato gli «scenari alternativi» che potrebbero aver dato origine allo stato del sigillo controverso riscontrato il 30 maggio 2006, circostanza che forma oggetto del sesto motivo della ricorrente. Si fa quindi rinvio ai rilievi inerenti all’esame tale motivo.

171    Da quanto precede risulta che il quinto motivo deve essere respinto.

 Sul sesto motivo, secondo cui la Commissione avrebbe ignorato gli «scenari alternativi» che potrebbero aver dato origine allo stato del sigillo controverso

 Argomenti delle parti

172    La ricorrente fa valere che la Commissione non ha fornito una prova sufficiente, tenuto conto della massima in dubio pro reo, di una violazione di sigilli.

173    In primo luogo, la ricorrente espone che, considerate le perizie dell’istituto, essa ha dimostrato che «influenze esterne» diverse dal distacco del sigillo controverso potevano aver causato la comparsa su di esso delle diciture «VOID».

174    Anzitutto, la ricorrente fa valere che è stato superato il termine massimo di conservazione del sigillo controverso. Gli esperti della ricorrente avrebbero dimostrato che l’affidabilità della pellicola di sicurezza diminuisce con il trascorrere del tempo e che la sensibilità alle «influenze esterne» aumenta conseguentemente. Nella specie sarebbe appurato che il sigillo controverso ha superato di almeno un anno e mezzo il termine massimo di conservazione menzionato dal produttore.

175    Inoltre, la ricorrente invoca l’influenza determinante del Synto. Nella sua risposta alla richiesta di informazioni del 9 agosto 2006 la ricorrente avrebbe già esposto che la dipendente dell’impresa di pulizie non poteva escludere di avere strofinato il sigillo controverso con un panno imbevuto di Synto. Orbene, la terza perizia dell’istituto consentirebbe di dimostrare la ridotta funzionalità della pellicola di sicurezza e la sua maggiore tendenza a produrre «false reazioni positive» nel caso in cui essa sia stata precedentemente strofinata con il Synto. Riguardo alla messa in contatto della pellicola di sicurezza con il Synto, nella seconda perizia dell’istituto sarebbe stata menzionata anche la possibilità di un fenomeno di scorrimento della pellicola di sicurezza risultante da forze di taglio in tensione e in compressione.

176    La ricorrente sottolinea altresì che, secondo quanto dichiarato dalla dipendente dell’impresa di pulizie, il panno in microfibra utilizzato era molto bagnato nel momento in cui è stato passato sul sigillo controverso, per cui non si potrebbe escludere che quest’ultimo sia entrato in contatto con un’elevata quantità di Synto. Contrariamente a quanto suggerito dalla Commissione, i test condotti dall’istituto sarebbero stati realizzati con il Synto, e non con il Synto Forte. Il nome del prodotto in questione non fornirebbe al riguardo alcuna indicazione sulla sua composizione effettiva. Se pure è vero che la seconda perizia dell’istituto contiene riferimenti al Synto Forte, il detergente utilizzato sarebbe stato il Synto. La ricorrente contesta il risultato delle relazioni del sig. Kr., secondo cui il Synto non altererebbe la funzionalità del sigillo. Il sig. Kr. non avrebbe esaminato l’azione di una penetrazione laterale del Synto sotto la pellicola per un periodo prolungato in presenza di forze tangenziali, che potrebbe determinare la formazione di residui di colla di fianco al sigillo. Egli non avrebbe escluso che l’azione congiunta del Synto sulla colla acrilica del sigillo sensibile all’umidità e una debole carica meccanica possa aver determinato la formazione delle diciture «VOID» sul sigillo controverso.

177    La ricorrente fa poi riferimento all’influenza determinante dell’umidità dell’aria. Dalla terza perizia dell’istituto risulterebbe infatti che un’umidità dell’aria superiore al 60% influisce notevolmente sul funzionamento della pellicola di sicurezza e provoca un aumento della possibilità di «false reazioni positive». Orbene, nella notte tra il 29 e il 30 maggio 2006, a Monaco, l’umidità dell’aria sarebbe stata superiore all’80%.

178    Il climatizzatore installato nell’edificio G della ricorrente, in linea di massima, non verrebbe attivato in caso di elevata umidità dell’aria esterna, per evitare la formazione di condensa sulle piastre refrigeranti. Oltre tutto, nel periodo in questione, il sistema di regolazione dell’impianto di climatizzazione avrebbe spesso creato problemi, che avrebbero causato il malfunzionamento del sistema di spegnimento automatico del dispositivo di umidificazione supplementare integrato nell’impianto di climatizzazione a partire da un certo livello di umidità dell’aria esterna, il che non sarebbe stato contestato dalla Commissione.

179    Pertanto, sarebbe irrilevante l’affermazione della Commissione secondo cui la ricorrente non avrebbe né specificato né, a fortiori, dimostrato che il sigillo controverso era stato esposto ad un livello elevato di umidità (punto 94 della decisione impugnata). La stessa Commissione, durante il procedimento amministrativo, avrebbe attribuito un’importanza decisiva all’umidità dell’aria. Nella sua richiesta del 19 ottobre 2007 essa avrebbe chiesto informazioni precise sull’umidità dell’aria nella notte in questione.

180    Oltre a ciò, la ricorrente invoca l’influenza determinante delle vibrazioni. Dalla prima perizia dell’istituto emergerebbe che l’asserito stato del sigillo controverso potrebbe essere spiegato, con un grado di probabilità sufficiente, anche con le vibrazioni subite dalla porta e dai muri della stanza G.505 a causa dell’utilizzo delle stanze adiacenti, nonché con un gioco sufficientemente ampio della porta, ancorché chiusa a chiave. Tali risultati sarebbero inoltre illustrati dal film che la ricorrente avrebbe proiettato durante l’audizione del 6 dicembre 2006 dinanzi al consigliere‑auditore. I locali contigui alla stanza G.505 sarebbero stati riservati in vista di una riunione del giorno seguente. Vi sarebbe stato un andirivieni incessante durante il quale la porta della stanza vicina potrebbe essere stata sbattuta, il che avrebbe potuto provocare vibrazioni. Sarebbe inoltre impossibile escludere che persone che avevano sbagliato stanza o che non erano state informate della modifica di destinazione della stanza G.505 ne abbiano tirato la porta. Non si potrebbe contestare alla ricorrente di non avere impedito questo tipo di incidenti, dato che l’ipersensibilità della pellicola di sicurezza e la sua tendenza a produrre «false reazioni positive» non sarebbero state prevedibili ed essa avrebbe quindi potuto essere sicura che la chiusura a chiave della porta avrebbe protetto sufficientemente il sigillo controverso. A tal riguardo, la ricorrente propone, conformemente all’art. 65, lett. c), del regolamento di procedura, di sentire come testimone un incaricato della E.ON Facility Management GmbH.

181    Inoltre, la ricorrente sottolinea che l’effetto combinato del superamento del termine massimo di conservazione del sigillo controverso, dell’azione del Synto, dell’umidità dell’aria e delle vibrazioni ha probabilmente provocato un’ipersensibilità della pellicola di sicurezza, che avrebbe dato origine allo stato del sigillo controverso.

182    Infine, dalle indagini relative al luogo in cui sono state conservate le chiavi della porta della stanza G.505 e al comportamento dei possessori di chiavi risulterebbe che detta porta non poteva essere stata aperta nella notte tra il 29 e il 30 maggio 2006. La ricorrente chiede che ne sia assunta la prova mediante l’audizione dei possessori di chiavi, conformemente all’art. 65, lett. c), del regolamento di procedura.

183    In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione commette l’errore di considerare che le condizioni in cui gli esperti dell’istituto hanno effettuato i loro test non corrispondevano, in ampia misura, ai dati tecnici in loco (punto 67 della decisione impugnata).

184    Anzitutto, la ricorrente ritiene che l’argomento della Commissione vertente sul mancato utilizzo di sigilli originali nei test dell’istituto sia irrilevante (punti 27, 29 e 35 della decisione impugnata). L’esperto della ricorrente non avrebbe mai ammesso che le conclusioni relative ad un sigillo di determinate dimensioni possano essere pertinenti solo in relazione ad un sigillo delle stesse dimensioni. Egli avrebbe semplicemente osservato che i valori di resistenza non possono essere trasposti a piacimento da «piccolo a grande». La ricorrente insiste sul fatto che la prova della tendenza dei sigilli a manifestare «false reazioni positive» non dipende dalla constatazione o dalla misurazione di determinati valori assoluti. Dato che, nelle analisi effettuate, i campioni utilizzati dall’istituto sarebbero sempre stati delle stesse dimensioni, le sue conclusioni sarebbero esatte anche se i valori assoluti potrebbero essere diversi. Anche per questo motivo non sarebbe necessario utilizzare campioni di dimensioni identiche.

185    La ricorrente aggiunge che, nell’ipotesi in cui il Tribunale ritenesse che le proprietà del sigillo originale siano determinanti, la Commissione ha impedito un’assunzione della prova rispettosa dei suoi diritti della difesa e che, per tale motivo, la stessa Commissione non può invocare il mancato utilizzo di sigilli originali da parte degli esperti dell’istituto. La ricorrente avrebbe chiesto, con lettera del 10 ottobre 2006, che le fossero inviati sigilli originali (v. anche punto 21 della decisione impugnata), che la Commissione avrebbe potuto facilmente invalidare bucandoli, apponendovi segni indelebili o in altro modo. Il rischio di falsificazione sarebbe stato minimo e la ricorrente e i suoi esperti avrebbero inoltre potuto firmare dichiarazioni di responsabilità. La Commissione avrebbe unicamente acconsentito a che gli esperti della ricorrente effettuassero analisi sui sigilli originali in presenza di funzionari della Commissione, il che sarebbe stato praticamente impossibile, dato che la realizzazione «statisticamente confermata» di molte prove avrebbe richiesto un numero elevato di analisi individuali della durata di varie settimane, che avrebbero dovuto essere effettuate in laboratorio. Sarebbe poco probabile che la Commissione fosse disposta a mettere a disposizione della ricorrente un collaboratore per l’intera durata delle sue prove.

186    Inoltre, la ricorrente sarebbe stata obbligata, in ragione del rifiuto di mettere a disposizione sigilli originali, a simulare il superamento del termine massimo di conservazione. A tal riguardo, data la permeabilità della pellicola di protezione al vapore, il metodo di invecchiamento scelto avrebbe prodotto risultati perfettamente affidabili. Del pari, per quanto riguarda l’assenza di «picchi di potenza» periodici nei diagrammi della seconda e della terza perizia dell’istituto, che sarebbero invece stati constatati nelle relazioni del sig. Kr. (punto 67 della decisione impugnata), invocata dalla Commissione, tale assenza si spiegherebbe con il fatto che l’istituto avrebbe utilizzato un apparecchio di prova dotato di un carrello di sollevamento ad aria che avrebbe eliminato in larga misura l’«effetto slip‑stick» responsabile della formazione di tali picchi di potenza. A tal riguardo, la ricorrente chiede che sia sentito come testimone un esperto dell’istituto, conformemente all’art. 65, lett. c), del regolamento di procedura.

187    Oltre a ciò, la mancata reazione degli altri sigilli apposti il 29 maggio 2006 sarebbe irrilevante. Detti sigilli sarebbero stati utilizzati in un altro edificio, che sarebbe stato costruito in maniera totalmente diversa. A prescindere dalle differenze esistenti tra gli edifici per quanto riguarda i materiali da costruzione utilizzati e la sensibilità alle vibrazioni delle porte, gli altri sigilli non sarebbero stati necessariamente esposti alla stessa umidità dell’aria (punto 92 della decisione impugnata).

188    In terzo luogo, la ricorrente fa valere che le relazioni del sig. Kr. non sono convincenti né dal punto di vista materiale, né da quello tecnico‑scientifico.

189    In primis, le relazioni del sig. Kr. sarebbero basate sull’ipotesi errata secondo cui le fotografie scattate nel pomeriggio del 30 maggio 2006 riprodurrebbero il sigillo controverso nello stato in cui si trovava la mattina del 30 maggio 2006. Tuttavia, le fotografie sarebbero state scattate solo dopo che la porta della stanza G.505 era stata aperta e richiusa varie volte. In mancanza di una premessa pertinente, l’esposizione sarebbe priva di valore probatorio.

190    Inoltre, il sig. Kr. si sarebbe basato su un «gioco della porta» troppo ridotto, di 0,53 mm, mentre l’istituto avrebbe constatato che il gioco tra il pannello della porta della stanza G.505 e il suo telaio potrebbe essere stato di almeno 2 mm. Pertanto, la stima effettuata dal sig. Kr. del possibile stiramento del sigillo controverso dovuto alle vibrazioni sarebbe troppo ridotta. Inoltre, contrariamente a quanto affermerebbe la Commissione (punto 79 della decisione impugnata), un «gioco della porta» di 2 mm e le altre circostanze esistenti il giorno in questione dimostrerebbero che il sigillo controverso poteva essere scivolato sul supporto.

191    Oltre a ciò, dalla decisione impugnata (punto 91) risulterebbe che la stessa Commissione ha riconosciuto che la pellicola di sicurezza è permeabile all’umidità dell’aria. A tale proposito, anzitutto, le indicazioni della 3M figuranti nella scheda tecnica non sarebbero trasponibili alla presente causa, in quanto costituirebbero solo semplici orientamenti relativi alle proprietà del prodotto e sarebbero riferiti solo ad una superficie di prova in acciaio inossidabile. Inoltre, la pellicola di sicurezza sarebbe stata esposta all’umidità dell’aria non solo dopo essere stata staccata dal suo supporto e attaccata alla porta, ma anche mentre si trovava ancora sul suo supporto, che è costituito da carta siliconata. Infine, l’affermazione non dimostrata della Commissione secondo cui, fra tutti i tipi di colla adesiva, il gruppo degli acrilati sarebbe quello che offre la maggiore resistenza all’umidità sarebbe irrilevante, in quanto l’istituto avrebbe dimostrato che la colla acrilica utilizzata sul sigillo controverso non è sufficientemente resistente all’umidità. Nelle relazioni del sig. Kr. non sarebbe stata esaminata la questione se l’azione dell’umidità potesse aver determinato «false reazioni positive» della pellicola di sicurezza, vale a dire se potessero essere apparse diciture «VOID» anche in assenza di «influenze esterne».

192    Inoltre, la ricorrente afferma che i test effettuati in loco non potrebbero beneficiare di una «conferma statistica» indispensabile per un’affermazione scientificamente fondata. Anche le prove effettuate nel laboratorio del sig. Kr. sarebbero irrilevanti, dato che la maggior parte di esse sarebbe stata realizzata su lamiera verniciata. Allo stato attuale della scienza, sarebbe riconosciuto che, su una superficie verniciata, le colle acriliche si comportano diversamente che sull’alluminio elossidato. Pertanto, qualsiasi conclusione relativa alla porta della stanza G.505 sarebbe esclusa a priori.

193    La ricorrente considera poi che, nella relazione Kr. II, l’esperto ha ignorato la possibilità che il sigillo controverso fosse stato apposto in modo tale da subire successivamente una tensione da sotto lo spazio tra il pannello della porta e il telaio della stessa. Durante il sopralluogo del 26 aprile 2007 il sig. Kr. avrebbe evitato di creare qualsiasi tensione sul sigillo controverso nel punto corrispondente all’interstizio della porta e avrebbe inoltre apposto più sigilli autoadesivi sulla porta prima di scuoterla, il che avrebbe provocato un indebolimento della forza di movimento della stessa. Orbene, secondo la prima perizia dell’istituto, un sigillo autoadesivo sarebbe sensibile allo scorrimento, in caso di forze esercitate su un periodo prolungato e a più riprese. Tuttavia, non sarebbe escluso che il sigillo controverso sia stato apposto il 29 maggio 2006 in maniera tale da subire successivamente una tensione da sotto lo spazio tra il pannello della porta e il telaio della stessa.

194    Inoltre, la Commissione non avrebbe tenuto conto neppure del fatto che tutte le pellicole di sicurezza apposte dal suo esperto durante il sopralluogo, dopo essere state staccate, presentavano angoli piegati. Pertanto, una manipolazione diretta a staccare il sigillo controverso avrebbe necessariamente provocato evidenti segni di danneggiamento. Il sigillo controverso non avrebbe invece presentato alcun angolo piegato. Il sigillo controverso non avrebbe quindi potuto essere stato rimosso durante la notte tra il 29 e il 30 maggio 2006. A tale proposito, la ricorrente propone, conformemente all’art. 65, lett. c), del regolamento di procedura, che siano sentiti come testimoni il suo avvocato e un dipendente della E.ON.

195    Oltre a ciò, il sig. Kr. non avrebbe neppure tenuto sufficientemente conto dell’esistenza eventualmente combinata di taluni effetti (quali il superamento del termine di conservazione del sigillo controverso, gli altri danni preesistenti, l’esistenza di vibrazioni, l’elevata umidità dell’aria e l’azione di un prodotto di pulizia). Il sigillo controverso sarebbe stato apposto per circa 14 ore e sarebbe quindi stato esposto a «influenze esterne» quali l’umidità dell’aria ed eventuali vibrazioni. Per quanto riguarda l’applicazione del prodotto di pulizia, il sig. Kr. avrebbe inoltre ignorato gli «scenari ipotizzabili». Egli si sarebbe basato, in particolare, solo su un’azione del prodotto della durata di 30 minuti, mentre nel caso in esame non si potrebbe escludere che l’azione deteriorante del prodotto di pulizia sul sigillo controverso sia durata più a lungo. Non si potrebbe escludere neppure che il sigillo controverso, che sarebbe rimasto sotto tensione per un periodo prolungato, si sia leggermente spostato.

196    La ricorrente rileva altresì che, conformemente a quanto esposto dalla stessa Commissione nella decisione impugnata (punti 7, 74 e 75), possono verificarsi «false reazioni positive». Secondo la Commissione, la comparsa delle diciture «VOID» e i residui di colla sulla parte posteriore del sigillo sarebbero spiegabili solo con una rimozione e un riposizionamento del sigillo. Si dovrebbe quindi concludere, a contrario, che la presenza di diciture «VOID» intatte dimostra che è escluso che il sigillo sia stato rimosso e poi riattaccato. Orbene, nella sua dichiarazione complementare del 31 maggio 2006 la ricorrente avrebbe indicato, e ciò non sarebbe contestato dalla Commissione, che le diciture «VOID» sul telaio della porta della stanza G.505 (e non, come afferma la Commissione, sulla porta e sul telaio della stessa; v. punto 75 della decisione impugnata) non erano scomparse del tutto ed erano quindi assolutamente intatte allorché, la sera del 30 maggio 2006, il sigillo controverso è stato staccato per essere sostituito (punto 13 della decisione impugnata). Pertanto, da quanto esposto dalla stessa Commissione emergerebbe che la parte del sigillo controverso che aderiva al telaio della porta della stanza G.505 non era stata staccata dal suo supporto nel lasso di tempo in questione, ma aveva fatto apparire i segni «VOID».

197    La ricorrente aggiunge che è naturale che i suoi vari tentativi spontanei di fornire una spiegazione dello stato del sigillo controverso riscontrato il 30 maggio 2006 non siano stati totalmente concordanti. Né i dipendenti né i prestatori di servizi della ricorrente conoscerebbero il vero motivo dell’asserita alterazione dello stato del sigillo controverso.

198    La Commissione chiede il rigetto del motivo.

 Giudizio del Tribunale

199    Come si è ricordato supra, ai punti 55 e 56, per quanto riguarda l’onere della prova di un’infrazione nel diritto della concorrenza, qualora la Commissione si basi su elementi di prova diretti che, in linea di principio, sono sufficienti a dimostrare l’esistenza dell’infrazione, l’impresa interessata non può limitarsi a menzionare la possibilità che si sia verificata una circostanza atta a pregiudicare il valore probatorio di tali elementi di prova affinché la Commissione sopporti l’onere di provare che siffatta circostanza non sussiste. Al contrario, salvo che tale prova non possa essere fornita dall’impresa interessata a causa del comportamento della stessa Commissione, spetta all’impresa interessata dimostrare in misura giuridicamente sufficiente, da un lato, l’esistenza della circostanza da essa invocata e, dall’altro, che tale circostanza rimette in discussione il valore probatorio degli elementi di prova sui quali si basa la Commissione.

200    Come si è rilevato supra, al punto 146, gli elementi di prova sui quali si è basata la Commissione nella decisione impugnata (punti 8, 9, 74 e 75) consentivano di concludere che il sigillo controverso era stato rimosso dalla porta della stanza G.505 nella notte tra il 29 e il 30 maggio 2006 e che, pertanto, tale porta poteva essere stata aperta in tale lasso di tempo, tenuto conto delle diciture «VOID» su tutta la superficie del sigillo controverso e della presenza di tracce di colla vicino e sulla parte posteriore dello stesso visibili la mattina del 30 maggio 2006. Per quanto concerne le circostanze che, secondo la ricorrente, pregiudicherebbero il valore probatorio di detti elementi di prova, occorre quindi verificare se essa abbia dimostrato in misura giuridicamente sufficiente, da un lato, l’esistenza di tali circostanze, e, dall’altro, che esse mettono in discussione il valore probatorio degli elementi di prova sui quali si è basata la Commissione.

201    In primo luogo, la ricorrente sostiene di avere fornito la prova dell’esistenza di «influenze esterne», che avrebbero causato la comparsa delle diciture «VOID» sul sigillo controverso, tra le quali figurano il superamento del termine massimo di conservazione del sigillo, l’influenza del prodotto di pulizia Synto, l’umidità dell’aria, le vibrazioni, nonché una combinazione di questi diversi elementi.

202    In primis, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui le diciture «VOID» sarebbero apparse sul sigillo controverso a causa del superamento del suo termine massimo di conservazione, e senza che occorra pronunciarsi sull’argomento della ricorrente secondo cui il sigillo controverso avrebbe superato di almeno un anno e mezzo il termine massimo di conservazione raccomandato dal produttore, è giocoforza constatare che la ricorrente non ha fornito la prova di un nesso di causalità tra tale eventuale superamento e la comparsa delle diciture «VOID» sulla superficie del sigillo controverso.

203    A tale proposito, occorre sottolineare che, da un lato, il sigillo controverso e gli altri sigilli utilizzati sulle porte delle altre stanze alle quali era vietato l’accesso, facevano parte dello stesso lotto (punto 69 della decisione impugnata). Orbene, solo il sigillo controverso presentava le diciture «VOID», il che tende ad escludere che l’asserito superamento del termine massimo di conservazione del sigillo controverso sia all’origine della loro comparsa. Dall’altro, la terza perizia dell’istituto prodotta dalla ricorrente non dimostra, in ogni caso, l’esistenza di una «falsa reazione positiva» in caso di utilizzo di una pellicola di sicurezza invecchiata artificialmente, ma fa riferimento «[a]d una variazione significativa della forza di adesione della pellicola invecchiata in un acceleratore e [a] una maggiore sensibilità per quanto riguarda la comparsa delle lettere VOID». Ne consegue che il primo argomento deve essere respinto.

204    Inoltre, per quanto concerne l’asserita influenza determinante del Synto, si deve rilevare che la ricorrente non ha fornito la prova che l’utilizzo del Synto comporti un rischio di «falsa reazione positiva» del sigillo.

205    Anzitutto, va rilevato che l’affermazione della ricorrente secondo cui non si potrebbe escludere che la dipendente dell’impresa di pulizie abbia passato un panno impregnato di un elevato quantitativo di Synto sul sigillo controverso sembra controbilanciata dalle constatazioni del sig. Kr., non contestate dalla ricorrente, secondo cui l’applicazione del Synto sul sigillo controverso con un panno provoca un effetto abrasivo, di modo che il colore blu scuro del sigillo rimane sul panno. Orbene, la dipendente dell’impresa di pulizie non ha mai fatto riferimento a tale alterazione del sigillo controverso conseguente alla pulizia della porta della stanza G.505. Al contrario, il 6 settembre 2006, in risposta ad una richiesta di informazioni della Commissione, l’impresa di pulizie ha dichiarato che l’incaricata non aveva constatato alcuna alterazione del sigillo controverso dopo la pulizia della porta. Neppure dal verbale di violazione di sigilli, né dalla dichiarazione complementare della ricorrente, risulta che gli ispettori abbiano rilevato una qualsiasi abrasione del colore blu scuro del sigillo controverso nel momento in cui hanno constatato l’infrazione.

206    Oltre a ciò, le perizie prodotte dalla ricorrente non provano che l’utilizzo di un prodotto di pulizia comporti un rischio di «falsa reazione positiva» del sigillo, dato che dette perizie dimostrano solo un «significativo aumento della sensibilità» dello stesso. Inoltre, anche ammettendo che le perizie prodotte dalla ricorrente dimostrino l’esistenza di un rischio del genere, si deve rilevare che non è comprovato che i test dell’istituto siano stati realizzati con il Synto, dato che i risultati della seconda perizia dell’istituto indicano, quanto meno una volta, che per detti test è stato utilizzato il Synto Forte. Al riguardo occorre rammentare che, come si è rilevato supra, al punto 80, dalla lettera del 5 settembre 2006 inviata dall’impresa di pulizie alla Commissione, e in particolare dalla risposta data da tale impresa alla seconda domanda della Commissione, risulta che per la pulizia della porta della stanza G.505 è stato effettivamente utilizzato il Synto (e non il Synto Forte). Orbene, non si può escludere che l’utilizzo del Synto Forte possa aver alterato le conclusioni delle perizie dell’istituto.

207    Infine, dalla risposta data dalla 3M ad una richiesta di informazioni della Commissione risulta che i detergenti, in linea di massima, non hanno alcun effetto sui sigilli. Infatti, la 3M ha indicato che «[d]i regola, i prodotti per la pulizia non [avevano] alcun effetto sull’etichetta», che «[i]l supporto del prodotto [era] un poliestere resistente ai solventi» e che «[i]l prodotto dovrebbe sopportare l’esposizione ai prodotti di pulizia di uso corrente». Sebbene la 3M abbia ammesso di «non [aver] effettuato test specifici con [il Synto]», essa ha tuttavia dichiarato che, a suo parere, «il rischio principale derivante dall’utilizzo dei prodotti per la pulizia consisterebbe nel modificare la superficie anteriore [della] pellicola di supporto del prodotto alterando – nella fattispecie – i colori blu e giallo che figurano sul sigillo utilizzato dalla Commissione» e che «[i] prodotti di pulizia non dovrebbero incidere sull’aderenza dello strato adesivo della parte posteriore del prodotto». Orbene, si deve rilevare che ciò costituisce per l’appunto l’effetto di abrasione constatato nelle sue prove dall’esperto della Commissione, come si è rilevato supra, al punto 205. Inoltre, va rilevato che l’esperto della Commissione non ha constatato alcuna «falsa reazione positiva» a seguito dell’applicazione del Synto sul sigillo.

208    In ogni caso, come rilevato dalla Commissione al punto 84 della decisione impugnata, spettava alla ricorrente informare l’impresa di pulizie in merito al significato del sigillo controverso e al modo in cui esso doveva essere maneggiato, e assicurarsi che il sigillo non venisse eventualmente infranto dalla sua incaricata, tanto più che, come risulta dal verbale del colloquio con la dipendente della società di pulizie, detta dipendente, prima di iniziare la pulizia dei locali per le riunioni, riceve un programma in cui è indicato l’uso cui verranno destinati detti locali.

209    Per quanto riguarda, poi, l’asserita umidità dell’aria, la ricorrente produce un documento dal quale risulterebbe che la notte tra il 29 e 30 maggio 2006, a Monaco, il tasso di umidità dell’aria era pari all’80%. Orbene, secondo la terza perizia dell’istituto, un’umidità dell’aria superiore al 60% comporterebbe un aumento significativo della sensibilità della pellicola di sicurezza.

210    Al riguardo è sufficiente constatare che, da un lato, la ricorrente non ha dimostrato che nell’edificio G, nella notte tra il 29 e il 30 maggio 2006, l’umidità dell’aria fosse superiore al 60%. Infatti, il documento prodotto dalle ricorrente in cui è indicato il tasso di umidità dell’aria nella notte tra il 29 e il 30 maggio 2006 riguarda solo l’umidità dell’aria all’esterno di detto edificio e quindi non è direttamente rilevante per dimostrare il tasso di umidità che vi sarebbe stato all’interno dell’edificio in questione. Per quanto riguarda quest’ultimo, la ricorrente ha comunicato alla Commissione che non disponeva più dei dati relativi al 29 e 30 maggio 2006. Inoltre, il documento del 14 luglio 2006, redatto dalla ricorrente all’attenzione dei suoi collaboratori, indica che nei giorni precedenti alla suddetta data l’umidità dell’aria era pari al 55% all’esterno dell’edificio G e al 50% all’interno dello stesso. Non risultano decisivi neppure gli argomenti della ricorrente relativi al metodo di regolazione dell’impianto di climatizzazione o al malfunzionamento dello spegnimento automatico del dispositivo di umidificazione supplementare integrato nell’impianto di climatizzazione a partire da un certo livello di umidità dell’aria, dato che la ricorrente non ha dimostrato che tali circostanze abbiano determinato un tasso di umidità superiore al 60% all’interno dell’edificio G nella notte tra il 29 e il 30 maggio 2006. Dall’altro, la ricorrente non ha dimostrato neppure che una maggiore umidità dell’aria comporti la comparsa di «false reazioni positive», dato che la terza perizia dell’istituto menziona unicamente una «maggiore sensibilità» della pellicola di sicurezza all’umidità dell’aria.

211    In ogni caso, le affermazioni della ricorrente sono contraddette dalle informazioni figuranti nella scheda tecnica, secondo cui tale prodotto resiste all’esposizione ad un tasso di umidità del 90% per un periodo di 168 ore, ad una temperatura di 32 °C, che risultano suffragate dalle constatazioni dell’esperto della Commissione. Ne consegue che il terzo argomento della ricorrente deve essere respinto.

212    Per quanto attiene all’asserita influenza determinante delle vibrazioni, che potrebbero spiegare lo stato del sigillo controverso, è sufficiente constatare che la ricorrente non ha dimostrato che la porta e i muri della stanza G.505 abbiano subito vibrazioni. Come rilevato dalla Commissione, non è possibile verificare le condizioni in cui sono state realizzate le registrazioni video prodotte dalle ricorrente e intese a dimostrare che le vibrazioni possono causare la comparsa delle diciture «VOID» su alcune parti di un sigillo apposto su una porta chiusa, né se tali registrazioni mostrino effettivamente la porta della stanza G.505. Inoltre, come rilevato dalla Commissione, dette registrazioni non dimostrano in ogni caso la comparsa di «false reazioni positive», ma solo la comparsa, in caso di vibrazioni generate dalla presunta chiusura violenta della porta del locale adiacente, delle diciture «VOID» nell’interstizio tra la porta e il suo telaio, il che non corrisponde alle constatazioni che figurano nel verbale di violazione di sigilli.

213    Inoltre, la circostanza, menzionata a titolo di ipotesi dalla ricorrente, che la stanza adiacente alla G.505 sarebbe stata preparata in vista di una riunione del giorno seguente e la porta di detta stanza potrebbe quindi essere stata sbattuta, il che potrebbe avere provocato vibrazioni, o che alcune persone, sbagliando stanza, potrebbero aver tirato la porta della G.505, non consente di spiegare lo stato del sigillo controverso riscontrato la mattina del 30 maggio 2006.

214    Infatti, poiché il sigillo controverso era ancora intatto la sera del 29 maggio 2006 intorno alle 19.30 (punto 5 della decisione impugnata) e il personale autorizzato all’accertamento ha constatato l’alterazione del sigillo controverso la mattina seguente intorno alle 8.45 (punto 8 della decisione impugnata), l’ipotesi addotta dalla ricorrente implica che vi sia stato un «andirivieni incessante» nella stanza G.506, l’unica stanza adiacente alla G.505, nella notte tra il 29 e il 30 maggio 2006, il che non è stato dimostrato. A tal riguardo, dal programma di utilizzo degli uffici risulta che la stanza G.506 è stata occupata il 30 maggio 2006 solo tra le 10 e le 16, ossia dopo che è stata constatata l’infrazione del sigillo. Se è pur vero che la ricorrente ha osservato, nella sua risposta del 9 agosto 2008 alla richiesta di informazioni della Commissione, che la porta di detta stanza era stata aperta intorno alle 5 dal servizio di sicurezza, la ricorrente non ha affermato che detto servizio l’abbia chiusa violentemente, causando così le asserite vibrazioni. Inoltre, per quanto riguarda gli argomenti della ricorrente, ribaditi in udienza, secondo cui una riunione nella stanza G.506 avrebbe richiesto il trasferimento di materiale pesante a partire dalle 5 del mattino, è sufficiente constatare che, tenuto conto del fatto che la stanza in questione è stata pulita solo alle 7 antimeridiane e che la detta riunione iniziava alle 10, tale affermazione non è credibile.

215    Infine, l’argomento della ricorrente secondo cui alcune persone potrebbero aver sbagliato stanza o non essere state informate della modifica di destinazione della stanza G.505 e ne avrebbero tirato la porta, danneggiando così il sigillo controverso, non può essere accolto, in quanto la porta di detta stanza era chiusa a chiave e la ricorrente non ha dimostrato il nesso di causalità tra eventuali scuotimenti della porta in questione e lo stato in cui si trovava il sigillo controverso la mattina del 30 maggio 2006.

216    In ogni caso, anche ammettendo che si siano verificate le circostanze descritte supra, ai punti 212‑215, la ricorrente era tenuta ad adottare le precauzioni necessarie per informare i membri del suo personale e gli eventuali visitatori presenti nell’edificio G la notte tra il 29 e il 30 maggio 2006 in merito all’esistenza del sigillo controverso e al modo in cui doveva essere maneggiato, onde evitare qualsiasi violazione del sigillo. Ne consegue che il quarto argomento della ricorrente deve essere respinto.

217    Per quanto riguarda inoltre il fatto che una combinazione del superamento del termine massimo di conservazione del sigillo controverso, dell’azione del Synto, dell’umidità dell’aria e delle vibrazioni potrebbe aver provocato un’ipersensibilità del sigillo controverso, è giocoforza constatare che l’esistenza stessa di tali circostanze, anche prese singolarmente, o il loro effetto su tale sigillo non sono state dimostrate in misura giuridicamente sufficiente. Peraltro, la ricorrente non sostiene che la combinazione di tali fattori comporti un rischio di «falsa reazione positiva», ma solo che «un preesistente deterioramento della pellicola di sicurezza dovuto all’invecchiamento, al prodotto Synto o alla combinazione di questi due fattori determina, in caso di elevata umidità dell’aria, un netto aumento della sensibilità di detta pellicola». Tale argomento va quindi parimenti respinto.

218    Per quanto riguarda poi l’argomento secondo cui la porta della stanza G.505 non sarebbe stata aperta la notte tra il 29 e il 30 maggio 2006, si deve ricordare che, come rilevato supra, al punto 85, la Commissione, conformemente all’art. 23, n. 1, lett. e), del regolamento n. 1/2003, ha l’onere di provare la violazione del sigillo. Per contro, essa non è tenuta a dimostrare che qualcuno sia effettivamente entrato nella stanza che era stata sigillata. Pertanto, tale argomento non può essere accolto.

219    Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che la ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di circostanze tali da mettere in discussione il valore probatorio degli elementi di prova sui quali si è basata la Commissione per concludere nel senso dell’esistenza di una violazione di sigilli.

220    In secondo luogo, poiché, come risulta dai precedenti rilievi, le perizie prodotte dalla ricorrente non dimostrano che le circostanze sopra indicate possano aver determinato lo stato del sigillo controverso riscontrato la mattina del 30 maggio 2006, le loro eventuali carenze, asserite dalla Commissione, risultano irrilevanti nel caso di specie.

221    In ogni caso, come rilevato dalla Commissione, tali perizie sono effettivamente viziate da varie carenze. Infatti, anzitutto, le prove effettuate dall’istituto non sono state realizzate su sigilli originali della Commissione, ma su campioni di dimensioni molto ridotte (4 cm² anziché 54 cm²). Lo stesso esperto della ricorrente ha indicato in tale contesto che i valori di resistenza dei sigilli non potevano essere trasposti a piacere da «piccolo a grande». Inoltre, come rilevato dall’esperto della Commissione, le dimensioni di un sigillo possono influire sui risultati delle perizie per quanto riguarda l’eventuale influenza del Synto, delle vibrazioni o dell’umidità dell’aria sul funzionamento del sigillo. A tal riguardo, l’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione avrebbe impedito un’assunzione della prova rispettosa dei suoi diritti della difesa, rifiutando di inviarle sigilli originali, non può essere accolto. Infatti, la ricorrente non contesta che la Commissione abbia proposto di fornirle sigilli originali, a condizione che propri agenti partecipassero alle prove. La ricorrente ha tuttavia declinato tale proposta (punto 65 della decisione impugnata). In tale contesto, non può essere accolta neppure l’affermazione della ricorrente secondo cui era poco probabile che la Commissione fosse disposta a mettere a disposizione un collaboratore sul posto con funzioni di osservatore per l’intera durata delle prove, dato che tale onere avrebbe eventualmente gravato sulla Commissione, e non sulla ricorrente, sicché non può essere invocato da quest’ultima per giustificare la mancata realizzazione di prove su sigilli originali.

222    Inoltre, la ricorrente, avendo rifiutato di effettuare le sue prove su sigilli originali in presenza di un agente della Commissione, ha utilizzato sigilli invecchiati artificialmente. A tale proposito, i sigilli utilizzati dalla ricorrente sono stati collocati in un armadio climatico nel quale i campioni sono stati esposti per oltre 40 giorni ad un’umidità relativa del 60%, che è superiore a quella indicata nelle raccomandazioni relative alla conservazione figuranti nella scheda tecnica, ossia un’umidità relativa del 50%.

223    Per di più, dalla seconda e dalla terza perizia dell’istituto risulta che l’esperto della ricorrente ha effettuato i suoi test, o quanto meno alcuni di essi, imbevendo le bande di pellicola plastica di 100 mg di prodotto detergente, che corrisponderebbero a una quantità molto superiore a quella che sarebbe stata eventualmente utilizzata dall’addetta alle pulizie, la quale ha indicato che il panno «era molto bagnato – ma non intriso di una grande quantità di prodotto per la pulizia». Inoltre, non si potrebbe escludere che il detergente utilizzato dall’istituto per le sue prove non fosse il Synto, che è stato utilizzato dall’addetta dell’impresa di pulizie ed inviato alla Commissione ai fini delle sue prove dalla medesima impresa, ma la sua variante, il Synto Forte. Infatti, dalla seconda perizia dell’istituto risulta espressamente che alcune prove sono state effettuate con la variante Synto Forte. Inoltre, dalla seconda e dalla terza perizia dell’istituto risulta che il prodotto utilizzato per gli esperimenti contiene la componente 2‑(2‑butossietossi)etanolo, che non è presente nel Synto, ma solo nella sua variante, il Synto Forte. Orbene, è pacifico che tale componente faccia del Synto Forte un detergente molto più aggressivo.

224    In terzo luogo, considerato che, da un lato, gli elementi di prova sui quali si è basata la Commissione nella decisione impugnata (punti 8, 9, 74 e 75) consentivano di concludere che il sigillo controverso era stato rimosso dalla porta della stanza G.505 nella notte tra il 29 e il 30 maggio 2006 e che tale porta poteva quindi essere stata aperta in tale lasso di tempo (v. supra, punto 146), e, dall’altro, che la ricorrente, cui incombeva l’onere di provare i fatti da essa invocati, non ha dimostrato le circostanze che a suo parere sarebbero all’origine dello stato del sigillo controverso così constatato, le presunte carenze delle relazioni del sig. Kr. da essa rilevate non sono atte a rimettere in discussione la conclusione figurante supra, al punto 219.

225    In ogni caso, in primis, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, le perizie del sig. Kr. non sono fondate sull’ipotesi secondo cui le fotografie scattate nel pomeriggio del 30 maggio 2006 riprodurrebbero il sigillo controverso nello stato in cui si trovava la mattina dello stesso giorno, dato che i riferimenti a dette fotografie contenuti in particolare nella relazione Kr. II costituiscono solo un indizio supplementare dello stato del sigillo controverso quale risultava dalle fotografie scattate il 30 maggio 2006.

226    Inoltre, per quanto riguarda il presunto «gioco della porta», che sarebbe stato troppo ridotto nelle prove del sig. Kr., si deve anzitutto rilevare che, durante il suo sopralluogo, in presenza della ricorrente, lo stesso sig. Kr. ha constatato, per mezzo di un riga digitale, un «gioco della porta» massimo di 0,53 mm, e che tale constatazione non è stata contestata dalla ricorrente nelle sue osservazioni sull’esposizione dei fatti, né rimessa in discussione dalla seconda e dalla terza perizia dell’istituto. In ogni caso, da, un lato, come risulta dal punto 79 della decisione impugnata, anche ammettendo che il «gioco della porta» fosse di 2 mm, lo stiramento del sigillo controverso sarebbe comunque stato molto ridotto. Dall’altro, la ricorrente non ha dedotto alcun elemento che consenta di concludere nel senso che un «gioco della porta» maggiore sarebbe stato tale da comportare un rischio di «falsa reazione positiva» del sigillo controverso.

227    Per quanto attiene poi all’umidità dell’aria, si deve rilevare che la ricorrente non ha dimostrato che le indicazioni della scheda tecnica, sulla quale la Commissione ha fondato gran parte delle sue osservazioni, non sono applicabili nel caso di specie, considerato in particolare il materiale di cui sono composti la porta della stanza G.505 e il suo telaio. Essa non ha dimostrato neppure la sensibilizzazione della pellicola di sicurezza dovuta alla presenza di umidità nell’aria al momento della sua rimozione. Infine, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, dalla relazione Kr. II risulta che nemmeno un’elevata umidità dell’aria avrebbe potuto provocare un’alterazione del sigillo controverso.

228    Per quanto concerne l’assenza di «conferme statistiche» delle prove del sig. Kr., si deve rilevare che incombe alla ricorrente dimostrare le circostanze da essa invocate, sicché l’assenza di una presunta «conferma statistica indispensabile per un’affermazione scientificamente fondata» è irrilevante. In ogni caso, la Commissione ha indicato che il procedimento sperimentale in cui sono state utilizzate lamiere laccate con verniciatura in polvere era particolarmente prudente rispetto agli esperimenti su alluminio anodizzato.

229    Occorre inoltre respingere l’affermazione della ricorrente secondo cui il sig. Kr. avrebbe ignorato la possibilità che il sigillo controverso potesse essere stato apposto in maniera tale da subire una tensione dal di sotto, nell’interstizio tra il pannello della porta della stanza G.505 e il telaio della stessa, il che potrebbe aver prodotto sul sigillo stesso forze superiori a quelle ipotizzate nella relazione Kr. II, dato che tale affermazione non è assolutamente comprovata. In ogni caso, il sig. Kr. ha constatato che un allargamento del sigillo controverso avrebbe richiesto una forza considerevole (punto 89 della decisione impugnata), il che sarebbe escluso nel caso di una sua apposizione manuale.

230    Quanto all’asserita assenza di angoli piegati sul sigillo controverso, essa non è atta a dimostrare che quest’ultimo non sia stato rimosso nella notte tra il 29 e il 30 maggio 2006. A parte il fatto che gli «angoli piegati» non costituiscono una caratteristica della rottura dei sigilli, si deve sottolineare che un distacco manuale non provoca necessariamente la comparsa di angoli piegati, dato che un sigillo può essere rimosso con cautela o staccato a partire dall’interstizio tra la porta e il telaio sui quali è posizionato. Anche tale censura va quindi respinta.

231    Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, dalla relazione Kr. II risulta che in essa è stato effettivamente esaminato l’effetto combinato delle circostanze addotte dalla ricorrente. Tale censura non può quindi essere accolta.

232    In quarto luogo, data la conclusione raggiunta supra, al punto 219, non occorre pronunciarsi sull’asserita «possibilità di false reazioni positive» che emergerebbe dall’esposizione effettuata dalla stessa Commissione ai punti 7, 74 e 75 della decisione impugnata.

233    In ogni caso, come si è indicato supra, al punto 146, tale argomento deve essere respinto, in quanto la Commissione non ha mai accolto le affermazioni formulate dalla ricorrente al punto 2 della dichiarazione complementare del 30 maggio 2006 (v. supra, punto 12) e, inoltre, la semplice affermazione della ricorrente secondo cui «la dicitura “VOID” sul telaio non era scomparsa del tutto», di per sé, non è atta a dimostrare l’esistenza di una «falsa reazione positiva» del sigillo controverso.

234    Ne consegue che il sesto motivo dev’essere integralmente respinto.

 Sul settimo motivo, concernente la violazione del principio della presunzione di innocenza

 Argomenti delle parti

235    La ricorrente fa valere che, nel corso del procedimento amministrativo, la Commissione non ha «sufficientemente rispettato» il principio della presunzione di innocenza. Essa ricorda che il 16 ottobre 2007 la Commissione ha incaricato il sig. Kr. di presentare le sue osservazioni sulla seconda e sulla terza perizia dell’istituto. La maggior parte delle domande poste dalla Commissione al sig. Kr. ai fini della preparazione della relazione Kr. II avrebbe avuto «carattere suggestivo», ed essa avrebbe quindi violato il suo obbligo di imparzialità, la neutralità dell’indagine, il principio della presunzione di innocenza ed il «diritto ad un equo processo».

236    Poiché la Commissione non avrebbe rispettato la neutralità dell’indagine, come imporrebbe il principio della presunzione di innocenza, sarebbe inutile risolvere la questione se sussistano seri dubbi in ordine alla credibilità e alla neutralità dell’esperto (punto 37 della decisione impugnata), dato che la censura relativa all’inosservanza del principio della presunzione di innocenza non è diretta contro l’esperto della Commissione, ma contro la Commissione stessa. Infatti, il solo fatto che sussistano dubbi circa la neutralità della Commissione sarebbe sufficiente per dimostrare una violazione dell’obbligo di imparzialità risultante dal principio della presunzione di innocenza. Inoltre, il comportamento dell’esperto consistente nel riformulare le domande non sarebbe sufficiente a controbilanciare il mancato rispetto del principio della presunzione di innocenza da parte della Commissione.

237    La Commissione chiede il rigetto del motivo.

 Giudizio del Tribunale

238    Si deve ricordare che il principio della presunzione di innocenza, quale risulta in particolare dall’art. 6, n. 2, della CEDU, fa parte dei diritti fondamentali che, secondo la giurisprudenza della Corte, peraltro riaffermata dal preambolo dell’Atto unico europeo e dall’art. 6, n. 2, UE nonché dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sono riconosciuti nell’ordinamento giuridico comunitario. Tenuto conto della natura delle infrazioni in parola, nonché della natura e del grado di severità delle sanzioni che vi sono connesse, il principio della presunzione di innocenza si applica in particolare ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sulla concorrenza applicabili alle imprese che possano sfociare nella pronuncia di ammende o penalità di mora (v. sentenza del Tribunale 5 aprile 2006, causa T‑279/02, Degussa/Commissione, Racc. pag. II‑897, punto 115, e giurisprudenza ivi citata).

239    Il principio della presunzione di innocenza implica che ogni persona accusata è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata (sentenza del Tribunale 6 ottobre 2005, cause riunite T‑22/02 e T‑23/02, Sumitomo Chemical e Sumika Fine Chemicals/Commissione, Racc. pag. II‑4065, punto 106).

240    Nella specie, la ricorrente ritiene che la Commissione abbia violato il principio della presunzione di innocenza per avere rivolto al sig. Kr., con lettera del 16 ottobre 2007, un questionario le cui domande avrebbero avuto «carattere suggestivo».

241    A tal riguardo, occorre rilevare che le domande poste al sig. Kr. in detta lettera erano così formulate (v. anche punto 36 della decisione impugnata):

«1. La preghiamo di esprimere il suo parere in ordine ai metodi, alle analisi e alle conclusioni delle relazioni dell’[istituto] inviate alla Commissione con lettere del 6 giugno 2007 e del 1° ottobre 2007. Indichi in particolare nel suo parere i motivi per i quali le relazioni in questione dell’[istituto] non contraddicono la sua relazione dell’8 maggio 2007 sulla funzionalità dei sigilli della Commissione per quanto riguarda i metodi, le analisi e le conclusioni. Se ritiene che siano necessari nuovi test al fine di confermare/corroborare le sue precedenti relazioni, li descriva brevemente.

2. La preghiamo di rispondere alla questione precedente anche in relazione agli argomenti e ai fattori che [la ricorrente] – al di là delle relazioni dell’istituto – ha addotto nella sua lettera del 6 luglio 2007 (ad esempio, l’irrilevanza statistica della prova da Lei effettuata).

3. La preghiamo di confermare che la combinazione dei fattori e degli argomenti addotti [dalla ricorrente] o [dall’istituto] (tra l’altro, l’assenza di previa pulizia della superficie, l’utilizzo del Synto sul sigillo, le vibrazioni della porta, l’umidità atmosferica, la presunta durata eccessiva del magazzinaggio dei sigilli) non può avere comportato una falsa reazione positiva in assenza di rimozione del sigillo dalla superficie. La preghiamo inoltre di confermare che la combinazione dei fattori e degli argomenti addotti non può spiegare le altre circostanze constatate dalla Commissione la mattina del 30 maggio 2006 (residui di colla intorno al bordo del sigillo e sulla parte posteriore dello stesso). Se ritiene che siano necessari ulteriori test per confermare/corroborare le sue precedenti relazioni, li descriva brevemente».

242    Come risulta dall’esame del quarto motivo, gli elementi di prova sui quali si è basata la Commissione nella decisione impugnata (punti 8, 9, 74 e 75) consentivano di concludere che il sigillo controverso era stato rimosso nella notte tra il 29 e il 30 maggio 2006 e che la porta della stanza G.505 poteva quindi essere stata aperta in tale lasso di tempo, tenuto conto delle diciture «VOID» su tutta la superficie del sigillo controverso e della presenza di tracce di colla vicino e dietro ad esso riscontrata la mattina del 30 maggio 2006. In tale contesto, come risulta dall’esame del primo motivo, incombeva all’impresa interessata dimostrare in misura giuridicamente sufficiente, da un lato, l’esistenza delle circostanze da essa invocate e, dall’altro, che tali circostanze mettono in discussione il valore probatorio degli elementi di prova sui quali si è basata la Commissione.

243    A tal riguardo, è giocoforza constatare che, come rilevato dalla Commissione, la relazione Kr. II era diretta a verificare se le conclusioni della relazione Kr. I fossero rimesse in discussione dalla seconda e dalla terza perizia dell’istituto. Nella relazione Kr. I l’esperto della Commissione ha effettivamente indicato che uno «scorrimento» del sigillo originale, che era stato menzionato nella prima perizia dell’istituto, non potrebbe aver dato origine ad una «falsa reazione positiva», a prescindere dall’età, dalle modalità di apposizione e dalla velocità con cui il sigillo era stato staccato, e ciò anche nell’ipotesi in cui esso fosse stato prima pulito con il Synto e avesse successivamente subito l’azione di forze di taglio e di pelatura.

244    Pertanto, il questionario della Commissione era diretto a stabilire, alla luce della conclusione figurante nella relazione Kr. I, se tale conclusione fosse rimessa in discussione dalla seconda e dalla terza perizia dell’istituto. La Commissione ha inoltre precisato, senza essere contraddetta su questo punto dalla ricorrente, che la formulazione di tali domande risultava anche dal contesto in cui esse erano collocate, vale a dire che il sig. Kr. aveva già esposto oralmente alcuni rilievi sulle constatazioni contenute nella seconda e terza perizia dell’istituto e aveva indicato di non avere motivo di dubitare delle conclusioni figuranti nella relazione Kr. I.

245    Infine, come rilevato dalla Commissione al punto 37 della decisione impugnata, dalla formulazione delle domande utilizzata dallo stesso sig. Kr. nella relazione Kr. II risulta che l’esperto della Commissione riteneva che tali domande fossero domande aperte, dato che le ha riformulate come segue: «I rapporti di valutazione dell’istituto rimettono in discussione (…) le conclusioni dell’ultima relazione?»; «Gli argomenti addotti [dal legale della ricorrente] rimettono in discussione le conclusioni dell’ultima relazione?»; «Una combinazione dei fattori/argomenti addotti può determinare una falsa reazione positiva e spiegare le condizioni in cui è stato trovato il sigillo?».

246    Dai rilievi che precedono risulta che la Commissione non ha violato il principio della presunzione di innocenza attraverso la formulazione delle domande al sig. Kr. contenute nella sua lettera del 16 ottobre 2007.

247    Pertanto, il settimo motivo dev’essere respinto.

 Sull’ottavo motivo, concernente la violazione dell’art. 23, n. 1, del regolamento n. 1/2003

 Argomenti delle parti

248    La ricorrente ricorda che, nella decisione impugnata, la Commissione le ha contestato di aver commesso una violazione di sigilli per negligenza, senza tuttavia precisare quale fosse il comportamento che essa considerava negligente.

249    In primo luogo, l’art. 23, n. 1, del regolamento n. 1/2003 sarebbe rivolto esclusivamente alle imprese o associazioni di imprese che agiscono tramite propri dipendenti o rappresentanti i cui comportamenti possano, quindi, essere imputati ad esse. Facendo riferimento alla sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione (Racc. pag. 1825, punto 97), la ricorrente considera che la Commissione ha ritenuto erroneamente, al punto 101 della decisione impugnata, che le fossero imputabili comportamenti di terzi. Nessun collaboratore o rappresentante autorizzato della ricorrente avrebbe aperto la porta della stanza G.505, il che emergerebbe dalle dichiarazioni giurate da essa prodotte. Ciò premesso, l’asserita apertura della porta o qualsiasi altro fatto che abbia determinato il distacco del sigillo controverso costituirebbe un «atto che eccede i poteri delle persone che agiscono per suo conto» e pertanto non può essere imputato alla ricorrente. Il fatto che l’impresa di pulizie sia stata avvertita dell’esistenza del sigillo controverso sarebbe irrilevante, dato che essa non possiede una chiave della stanza G.505. Al riguardo, lo scopo del sigillo controverso, vale a dire preservare elementi del fascicolo che devono ancora essere esaminati, avrebbe potuto essere messo a rischio solo dai possessori di chiavi, sicché era inutile informare l’impresa di pulizie dell’esistenza del sigillo controverso.

250    In secondo luogo, la censura di negligenza formulata dalla Commissione non sarebbe pertinente. Sussisterebbe negligenza solo nel caso in cui l’interessato potesse e dovesse sapere che stava commettendo l’infrazione. Orbene, la Commissione si sarebbe basata unicamente su asserite alterazioni di un sigillo vecchio utilizzato in maniera errata.

251    Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione (punto 102 della decisione impugnata), la dipendente dell’impresa di pulizie non avrebbe potuto sapere che il semplice fatto di passare un panno imbevuto di un prodotto per la pulizia sul sigillo controverso avrebbe potuto determinare la comparsa di elementi simili a quelli di un’infrazione del sigillo. Alla ricorrente non si potrebbe neppure contestare di non avere previsto un tale intervento (nota a pag. 176 della decisione impugnata). Infatti, il sigillo controverso non avrebbe contenuto alcuna menzione della sua eventuale sensibilità ad una pulizia superficiale e la ricorrente non sarebbe stata informata della sensibilità del sigillo né al momento della sua apposizione, né attraverso il verbale di apposizione del sigillo. La ricorrente potrebbe essere considerata responsabile solo dell’apertura senza autorizzazione della porta sigillata. Anche i membri del personale autorizzato all’accertamento sarebbero stati palesemente ignari del funzionamento del sigillo controverso.

252    Inoltre, il fatto che la Commissione non abbia indicato alla ricorrente che era stato superato il termine massimo di conservazione del sigillo controverso non dovrebbe arrecarle pregiudizio. Non si potrebbero escludere malfunzionamenti del sigillo in caso di superamento del suo termine massimo di conservazione. Nel diritto tedesco, il semplice superamento della data di scadenza costituirebbe un difetto della merce. In considerazione del superamento del termine massimo di conservazione del sigillo controverso, e tenuto conto dell’ammenda che poteva eventualmente essere inflitta in caso di violazione del sigillo, la Commissione avrebbe comunque dovuto informare la ricorrente di tale circostanza.

253    La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

 Giudizio del Tribunale

254    Nella decisione impugnata la Commissione ha considerato che, «[a] parte i casi di forza maggiore, in linea di massima si [doveva] ritenere che il sigillo [potesse] essere rimosso solo con un atto deliberato, tanto più che, dopo essere stato staccato, apparentemente il sigillo [era] stato riposizionato in modo da dissimularne l’infrazione». Essa ha precisato che «[a]l riguardo occorre[va] tenere conto anche del fatto che nell’edificio erano presenti solo persone autorizzate dalla [ricorrente] (tra le quali i dipendenti dell’[impresa di pulizie], una controllata al 100% [della ricorrente])» (punto 101 della decisione impugnata). Essa ha inoltre ritenuto che si dovesse «ammettere che si tratta[va] quanto meno di una violazione di sigilli per negligenza», che «a tale proposito occorre[sse] prendere in considerazione il fatto che, al momento dell’apposizione del sigillo, rappresentanti della [ricorrente] [erano] stati informati dal responsabile del personale autorizzato all’accertamento in merito al significato del sigillo e alle conseguenze della sua violazione» e che «tali elementi [erano] indicati anche sul sigillo stesso» (punto 102 della decisione impugnata). Pertanto, la natura dell’alterazione del sigillo controverso l’ha indotta, in considerazione degli elementi che figurano in particolare al punto 9 della decisione impugnata e nel verbale di infrazione, a prendere in considerazione l’esistenza di una violazione di sigilli commessa intenzionalmente o, quanto meno, per negligenza.

255    Col presente motivo la ricorrente sostiene, sostanzialmente, che la Commissione ha ritenuto erroneamente, al punto 101 della decisione impugnata, che le fosse imputabile il comportamento di terzi e che nella specie la negligenza non potesse essere posta in discussione, se la dipendente dell’impresa di pulizie non era stata in grado di riconoscere che stava realizzando l’elemento materiale della violazione del sigillo.

256    In primo luogo, si è già ricordato che, conformemente all’art. 23, n. 1, lett. e), del regolamento n. 1/2003, la Commissione può irrogare ammende quando, «intenzionalmente o per negligenza», sono stati infranti i sigilli apposti dagli agenti o dalle persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione. Come si è ricordato esaminando il secondo motivo non incombe alla Commissione, in forza dell’art. 23, n. 1, lett. e), del regolamento n. 1/2003, dimostrare che qualcuno sia effettivamente entrato nella stanza sigillata. Risultano quindi irrilevanti gli argomenti della ricorrente secondo cui la porta della stanza G.505 non sarebbe stata aperta dai possessori di chiavi, come emergerebbe dalle dichiarazioni giurate di tali persone, né dalla dipendente dell’impresa di pulizie, in quanto essa non disporrebbe di una chiave di detta stanza.

257    In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui nessuno dei suoi collaboratori o rappresentanti autorizzati avrebbe aperto la porta della stanza G.505, come emergerebbe dalle dichiarazioni giurate dei possessori di chiavi e dal fatto che, in tale contesto, qualsiasi distacco del sigillo controverso esulerebbe comunque dalla sfera di controllo di tali persone, si deve rilevare che, al punto 101 della decisione impugnata, la Commissione ha affermato che nell’edificio G erano presenti solo persone autorizzate dalla ricorrente (compresi i dipendenti dell’impresa di pulizie, controllata al 100% dalla ricorrente). Inoltre, al punto 103 della decisione impugnata, la Commissione ha considerato che si poteva escludere che una persona non autorizzata potesse aver avuto accesso a detto edificio nella notte tra il 29 e il 30 maggio 2006, e che la ricorrente non ha mai affermato che una persona non autorizzata si fosse introdotta in tale edificio.

258    Orbene, anzitutto, si deve rilevare che tali affermazioni non sono contestate dalla ricorrente nel presente ricorso. Inoltre, si deve ritenere che i collaboratori o rappresentanti autorizzati della ricorrente svolgano attività lavorative per conto e sotto la direzione della stessa (v., in tal senso, sentenza della Corte 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie e a./Commissione, Racc. pag. 1663, punto 539). A tale proposito, si deve respingere l’argomento della ricorrente fondato sulla sentenza Musique Diffusion française/Commissione, citata supra, al punto 249, secondo cui solo i possessori di chiavi sarebbero collaboratori o rappresentanti autorizzati. Infatti, come rilevato dalla Commissione, il potere della Commissione di sanzionare un’impresa quando questa abbia commesso un’infrazione presuppone solamente l’azione di una persona che sia generalmente autorizzata ad agire per conto dell’impresa stessa (v. sentenza del Tribunale 29 aprile 2004, cause riunite T‑236/01, T‑239/01, da T‑244/01 a T‑246/01, T‑251/01 e T‑252/01, Tokai Carbon e a./Commissione, Racc. pag. II‑1181, punto 277, e giurisprudenza ivi citata).

259    In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento secondo cui la dipendente dell’impresa di pulizie non avrebbe potuto sapere che il fatto di passare un panno impregnato di un prodotto di pulizia sul sigillo controverso poteva determinare la comparsa di caratteristiche simili a quelle di un’infrazione del sigillo, si deve constatare che tale argomento si basa sulla premessa errata secondo cui sarebbe stato dimostrato che lo stato del sigillo controverso riscontrato la mattina del 30 maggio 2006 fosse imputabile al detergente asseritamente utilizzato da detta dipendente.

260    In ogni caso, anche ammettendo che lo stato del sigillo controverso possa essere stato alterato mediante tale utilizzo di un panno e di detergente (punto 102 della decisione impugnata), è giocoforza constatare che incombeva alla ricorrente adottare tutti i provvedimenti necessari per impedire qualsiasi manipolazione del sigillo controverso, tanto più che essa era stata chiaramente informata del significato del sigillo controverso e delle conseguenze di una violazione di sigilli (punto 5 della decisione impugnata).

261    In quarto luogo, per quanto concerne gli argomenti della ricorrente vertenti, da un lato, sul fatto che la Commissione si baserebbe unicamente su alterazioni di un sigillo vecchio utilizzato in maniera errata e, dall’altro, sul presunto termine massimo di conservazione del sigillo controverso, si deve rilevare che essi sono già stati respinti nell’esame del sesto motivo.

262    Alla luce di quanto precede, si deve considerare che la Commissione ha legittimamente ritenuto che nella specie si trattasse quanto meno di una violazione di sigilli per negligenza.

263    Ne consegue che il motivo deve essere respinto.

 Sul nono motivo, concernente una violazione dell’art. 253 CE e del principio di proporzionalità nella fissazione dell’importo dell’ammenda

 Argomenti della ricorrente

264    La ricorrente fa valere, in subordine, che l’ammenda inflittale nella decisione impugnata deve essere annullata e, in ulteriore subordine, che essa deve essere ridotta.

265    In primo luogo, l’ammenda inflitta alla ricorrente violerebbe il «divieto di arbitrarietà» e l’art. 253 CE. Nella decisione impugnata la Commissione avrebbe infatti omesso di precisare i criteri sui quali si era basata per determinare l’importo dell’ammenda inflitta, sicché l’irrogazione di un’ammenda di EUR 38 milioni sarebbe incomprensibile, a maggior ragione in quanto gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5 [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3) prevedrebbero, anche in caso di infrazioni gravi, un importo di base di soli EUR 20 milioni. Tenuto conto dell’insufficienza di motivazione della decisione impugnata, la ricorrente non avrebbe potuto far valere efficacemente i suoi diritti della difesa.

266    Anzitutto, nella decisione impugnata (punti 104 e segg.), la Commissione si sarebbe limitata ad elencare una serie di circostanze che si applicherebbero a qualsiasi violazione di sigilli e costituirebbero globalmente circostanze aggravanti o attenuanti, senza tuttavia quantificare l’importo di base o le circostanze aggravanti o attenuanti, né in valore assoluto né in percentuale. Di conseguenza, la Commissione avrebbe omesso di indicare, in relazione ad un aspetto essenziale della decisione impugnata, gli aspetti determinanti della sua valutazione, violando così l’art. 253 CE.

267    Inoltre, la decisione impugnata susciterebbe l’impressione che la Commissione sia partita dall’ipotesi di un’infrazione intenzionale, mentre nei passaggi pertinenti della decisione impugnata avrebbe fatto riferimento ad un’infrazione commessa «quanto meno per negligenza» (punto 102 della decisione impugnata).

268    In secondo luogo, le circostanze aggravanti invocate sarebbero errate sotto il profilo sostanziale, si applicherebbero a tutti i casi di violazione di sigilli e si ridurrebbero ad osservazioni generali e astratte totalmente prive di nesso con il caso concreto (v. punti 105‑108 della decisione impugnata). Si dovrebbe operare una distinzione in base all’importanza e agli effetti della violazione di sigilli. Orbene, nella specie la Commissione non avrebbe preso posizione sulle circostanze concrete della violazione del sigillo. Gli altri motivi addotti nella decisione impugnata, vale a dire, primo, l’inasprimento delle sanzioni per violazione di sigilli nel regolamento n. 1/2003 rispetto al regime precedente, secondo, la circostanza che si trattava di un accertamento in materia di diritto della concorrenza, terzo, il fatto che i documenti trasferiti nella stanza G.505 non erano stati fotocopiati né catalogati, quarto, le dimensioni della ricorrente e, infine, la mancata adozione di misure per assicurare la sicurezza del sigillo controverso, sarebbero irrilevanti per quanto riguarda il giudizio relativo alla gravità dell’infrazione.

269    In terzo luogo, la Commissione non avrebbe tenuto sufficientemente conto di varie circostanze attenuanti a favore della ricorrente, che avrebbero giustificato una considerevole riduzione dell’importo dell’ammenda.

270    Anzitutto, una violazione di sigilli per negligenza dovrebbe essere sanzionata con un’ammenda inferiore a quella irrogata per una violazione di sigilli intenzionale. Inoltre, nella specie, la violazione del sigillo sarebbe dipesa da una serie di circostanze più o meno imprevedibili.

271    Inoltre, i membri del personale autorizzato all’accertamento non avrebbero informato la ricorrente della particolare sensibilità della pellicola di sicurezza, il che avrebbe contribuito all’eventuale negligenza costituita dalla mancata adozione di misure preventive da parte della ricorrente.

272    Oltre a ciò, non sarebbe stato possibile accertare se dalla stanza G.505 siano stati prelevati documenti.

273    Per di più, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione al punto 112 della decisione impugnata, la ricorrente avrebbe cooperato con essa più di quanto fosse tenuta a fare, in particolare fornendole costose perizie.

274    Infine, il semplice rinvio alla percentuale dell’ammenda fissata rispetto alla cifra d’affari globale della ricorrente non sarebbe sufficiente per escludere una violazione del diritto al momento della determinazione dell’importo dell’ammenda. Quest’ultimo sarebbe sproporzionato rispetto all’infrazione, tenuto conto dei dubbi in ordine all’effettiva sussistenza, nella specie, di una violazione di sigilli imputabile alla ricorrente. Non si potrebbe neppure pretendere che l’ammenda abbia un effetto dissuasivo. Inoltre, in un’analoga applicazione del principio di proporzionalità, la Nederlandse Mededingingsautoriteit (autorità olandese per la concorrenza; in prosieguo: la «NMa») avrebbe recentemente irrogato un’ammenda per violazione di sigilli di EUR 269 000 o pari allo 0,0028% della cifra d’affari complessiva dell’impresa interessata, sebbene la wet houdende nieuwe regels omtrent de economische mededinging (Mededingingswet) (legge olandese sulla concorrenza) (Stb. 1997, n. 242), come modificata, consentisse di fissare un’ammenda ammontante fino all’1% del fatturato mondiale (art. 70 b, n. 1, della Mededingingswet).

275    La Commissione chiede il rigetto degli argomenti della ricorrente.

 Giudizio del Tribunale

276    In primo luogo, la ricorrente fa valere che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata, in quanto la Commissione non ha ivi precisato i criteri sui quali si era basata per stabilire l’ammontare dell’ammenda inflitta. Tale insufficienza di motivazione avrebbe violato i diritti della difesa della ricorrente.

277    Secondo una costante giurisprudenza, la motivazione prescritta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto in questione e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La portata dell’obbligo di motivazione dev’essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o soggetti terzi, da questo colpiti direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento dell’osservanza, da parte della motivazione, degli obblighi imposti dall’art. 253 CE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v. sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I‑1719, punto 63, e giurisprudenza ivi citata).

278    Nella specie, per quanto riguarda i criteri sui quali si è basata la Commissione per stabilire l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente, la stessa Commissione ha dichiarato che l’importo dell’ammenda dipendeva in particolare dalla gravità dell’infrazione e dalle specifiche circostanze del caso di specie (punti 104 e 113 della decisione impugnata).

279    La Commissione ha quindi fatto valere che, anzitutto, a prescindere dal caso concreto, una violazione di sigilli rappresentava un’infrazione grave e l’ammenda irrogata per una violazione di sigilli doveva avere un effetto dissuasivo (punto 105 della decisione impugnata), di modo che per un’impresa sottoposta ad accertamenti non risultasse più vantaggioso infrangere un sigillo.

280    Essa ha poi fatto valere che gli accertamenti, di regola, vengono disposti solo in presenza di indizi di infrazioni delle norme in materia di concorrenza e che tale ipotesi ricorreva anche nel caso di specie. A tal riguardo, l’accertamento effettuato nei locali della ricorrente doveva consentirle di verificare gli indizi di infrazioni alle norme sulla concorrenza e, inoltre, i documenti non catalogati, rinvenuti in particolare il primo giorno dell’accertamento, si trovavano nella stanza alla quale erano stati apposti i sigilli (punti 107 e 108 della decisione impugnata).

281    Essa ha inoltre rilevato di avere tenuto conto, per calcolare l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente, del fatto che si trattava del primo caso di applicazione dell’art. 23, n. 1, lett. e), del regolamento n. 1/2003, pur considerando che tale circostanza non poteva comportare che l’ammenda fissata non fosse atta a garantire l’effetto dissuasivo di detta disposizione (punto 109 della decisione impugnata).

282    Ha poi rilevato che, oltre al fatto che il regolamento n. 1/2003 aveva inasprito le disposizioni in materia di ammende per le infrazioni procedurali tre anni prima dell’accertamento e che alcune settimane prima erano già stati apposti sigilli negli edifici dello stesso gruppo di società, la ricorrente era una delle maggiori imprese europee del settore energetico, disponeva di molti esperti in materia di diritto delle intese e, in occasione dell’apposizione dei sigilli, era stata informata in merito alle gravi ammende previste per la loro violazione (punto 110 della decisione impugnata).

283    La Commissione ha inoltre respinto gli argomenti della ricorrente invocati a titolo di circostanze attenuanti, secondo cui la Commissione non avrebbe dimostrato che la porta del locale G.505 era stata aperta o che fossero stati sottratti documenti, o secondo cui la ricorrente avrebbe collaborato con la Commissione più di quanto fosse tenuta a fare (punti 111 e 112 della decisione impugnata).

284    Poiché, in relazione all’art. 23, n. 1, lett. e), del regolamento n. 1/2003, la Commissione non ha adottato orientamenti nei quali venga indicato il metodo di calcolo che essa dovrebbe applicare ai fini della fissazione delle ammende irrogate in forza della citata disposizione, e la decisione impugnata fa apparire in modo chiaro e inequivocabile l’iter logico seguito dalla Commissione, quest’ultima non era tenuta, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, a quantificare in valore assoluto o in percentuale l’importo di base dell’ammenda e le eventuali circostanze aggravanti o attenuanti. Ne consegue che la censura relativa ad una violazione dell’art. 253 CE deve essere respinta. Dev’essere parimenti respinta la censura della ricorrente relativa ad una violazione dei suoi diritti della difesa derivante dall’asserita insufficienza di motivazione della decisione impugnata.

285    In secondo luogo, la ricorrente sostiene che l’ammenda inflittale è sproporzionata.

286    A tale proposito, va ricordato che il principio di proporzionalità esige che gli atti delle istituzioni comunitarie non superino i limiti di ciò che è idoneo e necessario al conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere a quella meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (sentenza della Corte 5 maggio 1998, causa C‑180/96, Regno Unito/Commissione, Racc. pag. I‑2265, punto 96, e sentenza del Tribunale 12 settembre 2007, causa T‑30/05, Prym e Prym Consumer/Commissione, Racc. pag. II-107, punto 223).

287    Ne consegue che le ammende non devono essere sproporzionate rispetto agli scopi perseguiti, vale a dire rispetto alle norme in materia di concorrenza, e che l’importo dell’ammenda inflitta ad un’impresa per un’infrazione in materia di concorrenza deve essere proporzionata all’infrazione, valutata complessivamente, tenendo conto, in particolare, della gravità di quest’ultima (sentenza Prym e Prym Consumer/Commissione, cit. al punto 286 supra, punto 224). A tal riguardo, conformemente ad una giurisprudenza costante, la gravità di un’infrazione è determinata tenendo conto di vari elementi, per i quali la Commissione dispone di un potere discrezionale (sentenza della Corte 10 maggio 2007, causa C‑328/05 P, SGL Carbon/Commissione, Racc. pag. I‑3921, punto 43; v. anche, in tal senso, sentenza della Corte 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione, Racc. pag. I‑5425, punti 240‑242).

288    Anzitutto, ai punti 105‑108 della decisione impugnata, la Commissione ha giustamente esposto i motivi per i quali la violazione di sigilli costituiva, di per sé, un’infrazione particolarmente grave, facendo riferimento in particolare allo scopo dei sigilli, ossia impedire che le prove vadano perdute durante l’accertamento, e alla necessità di assicurare un effetto sufficientemente dissuasivo all’ammenda inflitta. A tal riguardo, si deve anche sottolineare che, da un lato, per quanto riguarda l’infrazione relativa alla violazione di sigilli, il legislatore ha fissato, nel regolamento n. 1/2003, sanzioni più severe di quelle previste dal regime precedente, per tenere conto della natura particolarmente grave di tale infrazione. Dall’altro, dalla giurisprudenza risulta che, nella determinazione dell’importo delle ammende, la Commissione può tenere conto dell’esigenza di garantire alla stessa un effetto sufficientemente dissuasivo (v., in tal senso, sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, cit. al punto 249 supra, punto 108), il che riveste un’importanza ancora maggiore nell’ambito di un’infrazione consistente in una violazione di sigilli, affinché le imprese non possano ritenere che, nel contesto di un accertamento, sarebbe per loro vantaggioso infrangere un sigillo (punto 105 della decisione impugnata). In base a quanto precede, e contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Commissione non ha applicato circostanze aggravanti nei suoi confronti, ma ha menzionato le circostanze che giustificavano l’irrogazione di un’ammenda sufficientemente dissuasiva per qualsiasi infrazione consistente in una violazione di sigilli.

289    Inoltre, per quanto riguarda le circostanze attenuanti di cui la Commissione non avrebbe sufficientemente tenuto conto, va anzitutto respinto l’argomento della ricorrente secondo cui la violazione di un sigillo per negligenza costituirebbe una circostanza attenuante per l’impresa interessata. A tal riguardo, si deve subito rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Commissione non è partita dall’ipotesi di un’infrazione intenzionale, poiché ha ritenuto che nella specie occorresse riconoscere che si trattava «come minimo» di una violazione di sigilli per negligenza (punto 102 della decisione impugnata). Inoltre, conformemente all’art. 23, n. 1, lett. e), del regolamento n. 1/2003, l’infrazione costituita dalla violazione di sigilli può essere commessa intenzionalmente o per negligenza. Infatti, come rileva la Commissione, il solo fatto della violazione di sigilli fa venir meno l’effetto di salvaguardia degli stessi ed è sufficiente a costituire l’infrazione.

290    Per quanto riguarda poi l’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione avrebbe dovuto informarla della particolare sensibilità della pellicola di sicurezza, è giocoforza constatare che, come risulta dall’analisi del quinto e del sesto motivo, tale asserita sensibilità non è stata dimostrata in relazione a sigilli ufficiali della Commissione e, in ogni caso, la ricorrente non ha dimostrato che essa poteva comportare la comparsa di «false reazioni positive» del sigillo. Inoltre, come risulta dall’esame dell’ottavo motivo, spettava alla ricorrente adottare i provvedimenti necessari per impedire qualsiasi manipolazione del sigillo controverso.

291    Oltre a ciò, il fatto che non sia stato possibile constatare la sottrazione di documenti dalla stanza G.505 è irrilevante, dato che lo scopo dell’apposizione di un sigillo è per l’appunto evitare, in assenza del personale della Commissione autorizzato all’accertamento, qualsiasi manipolazione dei documenti collocati nel locale sigillato. Nella specie, come rilevato dalla Commissione ai punti 11 e 111 della decisione impugnata, i documenti trasferiti nella stanza G.505 non erano stati catalogati, segnatamente in ragione del loro numero elevato. Era quindi impossibile per il personale autorizzato all’accertamento verificare se mancassero alcuni dei documenti trasferiti in detta stanza.

292    Inoltre, i dispendiosi sforzi che la ricorrente avrebbe asseritamente profuso al fine di realizzare le perizie dell’istituto o gli interrogatori dei collaboratori e dei possessori di chiavi non possono essere considerati un chiarimento dei fatti che vada al di là di ciò cui essa sarebbe stata tenuta e tale da giustificare una riduzione dell’importo dell’ammenda, dato che tali sforzi sono stati compiuti nell’ambito dell’esercizio dei diritti di difesa della ricorrente e non hanno agevolato l’indagine della Commissione.

293    Si deve altresì rilevare che, in ogni caso, la Commissione ha preso in considerazione il fatto che la violazione di sigilli di cui è causa costituiva il primo caso di applicazione dell’art. 23, n. 1, lett. e), del regolamento n. 1/2003 (punto 109 della decisione impugnata), precisando al contempo che, a prescindere da tale circostanza, primo, la ricorrente disponeva di molti legali esperti in diritto delle intese, secondo, la modifica del regolamento n. 1/2003 risaliva ad oltre tre anni prima dell’accertamento di cui essa era stata oggetto, terzo, la ricorrente era stata informata delle conseguenze di una violazione di sigilli e, quarto, alcune settimane prima erano già stati apposti altri sigilli negli edifici di altre società del gruppo della ricorrente.

294    Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, un’ammenda dell’importo di EUR 38 milioni non può essere considerata sproporzionata rispetto all’infrazione, tenuto conto della natura particolarmente grave di una violazione di sigilli, delle dimensioni della ricorrente e dell’esigenza di garantire all’ammenda un effetto sufficientemente dissuasivo, affinché non possa risultare vantaggioso per un’impresa infrangere un sigillo apposto dalla Commissione nell’ambito di un accertamento.

295    A tal riguardo, l’argomento fondato sulla prassi decisionale della NMa dei Paesi Bassi non può essere accolto. Oltre al fatto che la Commissione non può comunque essere vincolata dalla prassi decisionale di autorità nazionali per la concorrenza, è giocoforza constatare che il confronto effettuato dalla ricorrente tra, da un lato, la percentuale dell’ammenda inflitta dalla NMa rispetto al fatturato globale dell’impresa interessata e, dall’altro, la percentuale dell’ammenda inflitta alla ricorrente nel caso di specie rispetto al suo fatturato non è pertinente, dato che tale confronto è stato effettuato, nel caso dell’infrazione olandese, in relazione al fatturato del gruppo di società interessato e, nella presente causa, in relazione al fatturato della sola ricorrente, e non a quello del gruppo E.ON nella sua interezza.

296    Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che l’ammenda inflitta alla ricorrente dalla Commissione, che corrisponde a circa lo 0,14% del suo fatturato, non è sproporzionata.

297    Ne consegue che il motivo, così come il ricorso nella sua integralità, devono essere respinti, senza che sia necessario accogliere le domande di provvedimenti istruttori formulate dalla ricorrente (v., in tal senso, sentenza della Corte 22 novembre 2007, causa C‑260/05 P, Sniace/Commissione, Racc. pag. I‑10005, punti 77‑79, e giurisprudenza ivi citata).

 Sulle spese

298    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

299    Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente nelle sue conclusioni, dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La E.ON Energie AG è condannata alle spese.

Martins Ribeiro

Papasavvas

Wahl

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 dicembre 2010.

Firme

Indice


Contesto normativo

Fatti

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

Sul primo motivo, concernente la mancata osservanza dell’onere della prova

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul secondo motivo, concernente la violazione del «principio dell’impulso d’ufficio»

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul terzo motivo, concernente la presunzione asseritamente errata che il sigillo fosse stato apposto in maniera regolare

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul quarto motivo, concernente la presunzione asseritamente errata dello «stato evidente» del sigillo controverso riscontrato il giorno successivo all’accertamento

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul quinto motivo, concernente la presunzione asseritamente errata che la pellicola di sicurezza fosse idonea all’apposizione ufficiale di sigilli da parte della Commissione

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul sesto motivo, secondo cui la Commissione avrebbe ignorato gli «scenari alternativi» che potrebbero aver dato origine allo stato del sigillo controverso

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul settimo motivo, concernente la violazione del principio della presunzione di innocenza

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sull’ottavo motivo, concernente la violazione dell’art. 23, n. 1, del regolamento n. 1/2003

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul nono motivo, concernente una violazione dell’art. 253 CE e del principio di proporzionalità nella fissazione dell’importo dell’ammenda

Argomenti della ricorrente

Giudizio del Tribunale

Sulle spese


* Lingua processuale: il tedesco.