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Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 luglio 2013 – Schindler Holding Ltd, Schindler Management AG, Schindler SA, Schindler Sàrl, Schindler Liften BV, Schindler Deutschland Holding GmbH / Commissione europea, Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-501/11 P) 1

[Impugnazione – Intese – Mercato dell’installazione e della manutenzione degli ascensori e delle scale mobili – Responsabilità della società controllante per le infrazioni al diritto delle intese commesse dalla sua controllata – Società holding – Programma di messa in conformità interno all’impresa («Compliance-Programme») – Diritti fondamentali – Principi dello Stato di diritto nell’ambito della determinazione delle ammende inflitte – Separazione dei poteri, principi di legalità, di irretroattività, di tutela del legittimo affidamento e della responsabilità personale – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 23, paragrafo 2 – Validità – Legittimità degli orientamenti della Commissione del 1998]

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Schindler Holding Ltd, Schindler Management AG, Schindler SA, Schindler Sàrl, Schindler Liften BV, Schindler Deutschland Holding GmbH (rappresentanti: R. Bechtold e W. Bosch, Rechtsanwälte, J. Schwarze, Prozessbevollmächtigter)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: R. Sauer e C. Hödlmayr, agenti, assistiti da A. Böhlke, Rechtsanwalt), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: F. Florindo Gijón e M. Simm, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 13 luglio 2011, Schindler Holding e a./Commissione, T-138/07, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all’annullamento della decisione C (2007) 512 def. della Commissione, del 21 febbraio 2007, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 CE (caso COMP/E -1/38.823 - PO/Ascensori e Scale mobili), riguardante un’intesa sul mercato dell’istallazione e della manutenzione degli ascensori e scale mobili in Belgio, in Germania, nel Lussemburgo e nei Paesi Bassi, vertente sulla manipolazione di bandi di gara, sulla ripartizione di mercati, sulla fissazione dei prezzi, sull’attribuzione di progetti e di contratti ivi attinenti e sullo scambio di informazioni, nonché, in subordine, alla riduzione dell’ammenda inflitta alle ricorrenti

Dispositivo

L’impugnazione è respinta.

La Schindler Holding Ltd, la Schindler Management AG, la Schindler SA, la Schindler Sàrl, la Schindler Liften BV e la Schindler Deutschland Holding GmbH sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

Il Consiglio dell’Unione europea sopporta le proprie spese.

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1 GU C 347 del 26.11.2011.