Language of document : ECLI:EU:C:2013:348


SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

30 maggio 2013 (*)

«Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Aiuti di Stato – Nozione di “risorse statali” – Nozione di “imputabilità allo Stato” – Organizzazioni interprofessionali del settore agricolo – Organizzazioni riconosciute – Azioni comuni decise da tali organizzazioni nell’interesse della categoria professionale – Finanziamento mediante contributi istituiti volontariamente dalle organizzazioni medesime – Atto amministrativo che rende tali contributi obbligatori per tutti i lavoratori della filiera agricola interessata»

Nella causa C‑677/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil d’État (Francia) con decisione 28 novembre 2011, pervenuta in cancelleria il 29 dicembre 2011, nel procedimento

Doux Élevage SNC,

Coopérative agricole UKL-ARREE

contro

Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du territoire,

Comité interprofessionnel de la dinde française (CIDEF),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, A. Rosas, E. Juhász (relatore), D. Šváby e C. Vajda, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: V. Tourrès, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 novembre 2012,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Doux Élevage SNC, da P. Spinosi, M. Massart e D. Lechat, avocats;

–        per la coopérative agricole UKL-ARREE, da P. Spinosi, avocat;

–        per il Comité interprofessionnel de la dinde française (CIDEF), da H. Calvet, Y. Trifounovitch, C. Rexha e M. Louvet, avocats;

–        per il governo francese, da E. Belliard, G. de Bergues, J. Gstalter e J. Rossi, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da B. Stromsky e S. Thomas, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 31 gennaio 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE riguardante gli aiuti di Stato, più in particolare, della nozione di «risorse statali» contenuta nella disposizione medesima.

2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la Doux Élevage SNC e la coopérative agricole UKL-ARREE, società operanti nella filiera agricola della produzione e dell’allevamento di tacchini, da un lato, e le competenti autorità nazionali, dall’altro, in merito alla regolarità di una decisione delle autorità medesime con cui è stato obbligatoriamente esteso a tutti i lavoratori di tale filiera l’accordo, concluso in seno all’organizzazione interprofessionale rappresentativa della filiera stessa, che ha istituito un contributo volto al finanziamento delle azioni comuni decise da tale organizzazione.

 La normativa francese

3        La legge n. 75‑600 del 10 luglio 1975, relativa all’organizzazione interprofessionale agricola (JORF dell’11 luglio 1975, pag. 7124), ha istituito in tale settore la concertazione interprofessionale, nel senso che le singole organizzazioni professionali di categoria, comunemente chiamate «famiglie», più rappresentative di una filiera agricola possono raggrupparsi in seno ad un gruppo interprofessionale. Le disposizioni di tale legge sono state codificate nel code rural et de la pêche maritime (codice dell’agricoltura e della pesca marittima; in prosieguo: il «code rural»), le cui pertinenti disposizioni, nel testo applicabile ai fatti del procedimento principale, sono riportate qui di seguito.

4        L’articolo L. 611-1 così dispone:

«Il Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire [Consiglio superiore di orientamento e coordinamento dell’economia agricola e alimentare], composto di rappresentanti dei Ministri interessati, della produzione agricola, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, dell’artigianato e del commercio autonomo degli alimenti, dei consumatori e delle associazioni riconosciute per la protezione dell’ambiente, della proprietà agricola, dei sindacati rappresentativi dei lavoratori delle filiere agricole e alimentari partecipa alla definizione, al coordinamento, all’attuazione e alla valutazione della politica di orientamento delle produzioni e di organizzazione dei mercati.

Tale organo è competente per tutti i prodotti agricoli, agroalimentari, agroindustriali e forestali.

(...)».

5        L’articolo L. 632-1 così recita:

«I. – I gruppi costituiti su loro iniziativa dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative della produzione agricola nonché, a seconda dei casi, della trasformazione, della commercializzazione e della distribuzione possono essere riconosciuti come organizzazioni interprofessionali dall’autorità amministrativa competente, previo parere del Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire, a livello nazionale o a livello di singola regione di produzione, per prodotto o gruppo di prodotti determinati, quando mirano, in particolare attraverso la conclusione di accordi interprofessionali, nel contempo:

–        a definire e promuovere iniziative contrattuali tra i loro membri;

–        a contribuire alla gestione dei mercati, per mezzo di una vigilanza anticipativa sui mercati, mediante un migliore adattamento dei prodotti ai piani quantitativi e qualitativi e mediante la loro promozione;

–        a migliorare la sicurezza alimentare, in particolare attraverso la tracciabilità dei prodotti, nell’interesse degli utilizzatori e dei consumatori.

Le organizzazioni interprofessionali possono perseguire anche altri scopi, in particolare:

–        favorire il mantenimento e lo sviluppo del potenziale economico del settore;

–        favorire lo sviluppo delle valorizzazioni non alimentari dei prodotti;

–        partecipare alle azioni internazionali di sviluppo;

(...).

II. – Può essere riconosciuta una sola organizzazione interprofessionale per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Qualora un’organizzazione interprofessionale nazionale sia riconosciuta, le organizzazioni interprofessionali regionali costituiscono comitati di tale organizzazione interprofessionale nazionale e sono rappresentate in seno a quest’ultima.

(…)».

6        L’articolo L. 632‑2‑I così dispone:

«Possono essere riconosciute unicamente le organizzazioni interprofessionali il cui statuto prevede la designazione di un organo di conciliazione per le controversie che possano insorgere tra le organizzazioni professionali aderenti in sede di applicazione degli accordi interprofessionali.

(...)

Le organizzazioni interprofessionali riconosciute possono essere consultate in merito agli orientamenti e alle misure relativi alle politiche di filiera che le riguardano.

Esse contribuiscono all’attuazione di politiche economiche nazionali e comunitarie e possono beneficiare di un regime preferenziale nell’attribuzione degli aiuti pubblici.

Ai fini del corretto esercizio dei loro compiti esse possono associare le organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei lavoratori delle imprese del settore.

I requisiti di riconoscimento e di revoca del riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali sono fissati con decreto del Consiglio di Stato».

7        A seguito dell’adozione della legge n. 2010-874 del 27 luglio 2010, di modernizzazione dell’agricoltura e della pesca (JORF del 28 luglio 2010, pag. 13925), legge successiva ai fatti del procedimento principale, il terzo comma dell’articolo L. 632-2-I è stato abrogato.

8        A termini dell’articolo L. 632‑2‑II:

«Gli accordi conclusi in seno ad una delle organizzazioni interprofessionali riconosciute per un determinato prodotto (...) e volti ad adeguare l’offerta alla domanda non possono comportare restrizioni alla concorrenza (...)

Tali accordi sono adottati con decisione unanime delle professioni che compongono l’organizzazione interprofessionale ai sensi delle disposizioni del primo comma dell’articolo L. 632‑4 (...)

Tali accordi sono notificati, non appena conclusi e prima della loro entrata in vigore, al ministre de l’Agriculture [Ministro dell’Agricoltura], al ministre chargé de l’Économie [Ministro responsabile dell’Economia] e all’Autorité de la concurrence [Autorità per la concorrenza]. La loro conclusione è pubblicata con avviso sul Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes [Bollettino ufficiale della concorrenza, del consumo e della repressione delle frodi].

(...)».

9        L’articolo L. 632-3 così recita:

«Gli accordi conclusi nell’ambito di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta possono essere estesi, per una durata determinata, in tutto o in parte, dall’autorità amministrativa competente quando mirano, attraverso contratti tipo, convenzioni di campagna ed azioni comuni, o che perseguono un interesse comune, conformi all’interesse generale e compatibili con le regole della politica agricola comune, a migliorare, in particolare:

1°      La conoscenza dell’offerta e della domanda;

2°      L’adeguamento e la regolarizzazione dell’offerta;

3°      L’applicazione, sotto il controllo dello Stato, di regole di immissione sul mercato, di prezzo e di condizioni di pagamento. Tale disposizione non si applica ai prodotti forestali;

4°      La qualità dei prodotti: a tal fine, gli accordi possono prevedere, in particolare, l’elaborazione e l’attuazione di normative sulla qualità e di regole di definizione, di condizionamento, di trasporto e di presentazione, se necessario sino allo stadio della vendita al dettaglio dei prodotti; per le denominazioni di origine controllata, tali accordi possono prevedere, segnatamente, l’attuazione di procedure di controllo della qualità;

5°      Le relazioni interprofessionali nel settore interessato, in particolare mediante la fissazione di norme tecniche, di programmi di ricerca applicata, di sperimentazione e di sviluppo e mediante l’effettuazione di investimenti nell’ambito di tali programmi;

6°      Le informazioni relative alle filiere e ai prodotti nonché la loro promozione sul mercato nazionale e sui mercati esteri;

7°      Le azioni collettive di lotta contro i rischi e gli eventi imprevedibili inerenti alla produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione dei prodotti agricoli e alimentari;

8°      La lotta agli organismi nocivi ai sensi dell’articolo L. 251‑3;

9°      Lo sviluppo delle valorizzazioni non alimentari dei prodotti;

10°      La partecipazione alle azioni internazionali di sviluppo;

11°      Lo sviluppo delle relazioni contrattuali tra i membri delle professioni rappresentate nell’organizzazione interprofessionale, in particolare mediante l’introduzione, nei contratti tipo, di clausole tipo relative agli impegni, alle modalità di determinazione dei prezzi, ai calendari delle consegne, alle durate dei contratti, al principio del prezzo di base, alle modalità di revisione delle condizioni di vendita in situazioni di forti oscillazioni dei prezzi delle materie prime agricole, nonché a misure di regolazione dei volumi al fine di adeguare l’offerta alla domanda».

10      A seguito dell’adozione della legge n. 2010‑874 del 27 luglio 2010, l’articolo L. 632‑3 ora così recita:

«Gli accordi conclusi nell’ambito di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta possono essere estesi, per una durata determinata, in tutto o in parte, dall’autorità amministrativa competente quando prevedono azioni comuni, o che perseguono un interesse comune, conformi all’interesse generale e compatibili con la normativa dell’Unione europea».

La restante parte precedentemente contenuta in tale articolo è stata abrogata.

11      L’articolo L. 632-4 così dispone:

«L’estensione di tali accordi è subordinata all’adozione, con decisione unanime, delle loro disposizioni da parte delle professioni rappresentate nell’organizzazione interprofessionale. Tuttavia, per gli accordi riguardanti unicamente parte delle professioni rappresentate nell’organizzazione medesima, è sufficiente l’unanimità di tali sole professioni, sempreché nessun’altra professione vi si opponga.

(...)

Se l’estensione è stata dichiarata, le misure così previste sono obbligatorie, nella regione di produzione interessata, per tutti i membri delle professioni aderenti a tale organizzazione interprofessionale.

L’autorità competente dispone di un termine di due mesi a decorrere dal ricevimento della domanda presentata dall’organizzazione interprofessionale per statuire sull’estensione richiesta. Qualora, alla scadenza del suddetto termine, essa non abbia comunicato la propria decisione, la domanda è considerata accolta.

Le decisioni di rifiuto dell’estensione devono essere motivate».

12      L’articolo L. 632-6 prevede quanto segue:

«Le organizzazioni interprofessionali riconosciute di cui agli articoli L. 632-1 e L. 632-2 possono riscuotere presso tutti i membri delle professioni ad esse aderenti i contributi previsti dagli accordi estesi conformemente alla procedura di cui agli articoli L. 632-3 e L. 632-4, i quali, nonostante la loro obbligatorietà, rimangono crediti di diritto civile.

(...)

Possono essere inoltre prelevati contributi sui prodotti importati alle condizioni definite con decreto. A richiesta delle organizzazioni interprofessionali beneficiarie, tali contributi sono riscossi alla dogana, a spese delle stesse.

Tali contributi non escludono l’applicabilità di oneri parafiscali».

13      Ai sensi dell’articolo L. 632-8-I:

«Le organizzazioni interprofessionali riconosciute presentano ogni anno alle autorità amministrative competenti il rendiconto della loro attività e forniscono:

–        i conti finanziari;

–        un rapporto sulle attività svolte e i verbali delle assemblee generali;

–        un bilancio dell’applicazione di ciascun accordo esteso.

Esse forniscono alle autorità amministrative competenti tutti i documenti la cui comunicazione è richiesta da queste ultime ai fini dell’esercizio dei loro poteri di controllo».

14      Con decreto del 24 giugno 1976 (JORF del 26 agosto 1976, pag. 5143), l’autorità amministrativa competente ha riconosciuto il Comité interprofessionnel de la dinde française (CIDEF) [comitato interprofessionale del tacchino francese], associazione senza scopo di lucro di diritto privato, quale organizzazione interprofessionale agricola ai sensi della legge n. 75-600. Il CIDEF raggruppa quattro famiglie professionali, vale a dire quelle della «produzione», della «cova artificiale e dell’importazione di uova da cova e di razze», della «macellazione‑trasformazione» e dei «mangimi».

15      Ai sensi dell’articolo 2 del proprio statuto, il CIDEF:

«si prefigge lo scopo di:

–        raggruppare tutte le iniziative professionali al fine di organizzare e regolarizzare il mercato del tacchino;

–        porre in essere a tal fine un sistema di informazioni statistiche finalizzato a portare a conoscenza degli operatori in modo costante: l’istituzione di allevamenti, le macellazioni, gli stock, il commercio estero, i consumi delle famiglie e delle collettività;

–        regolarizzare la produzione e il mercato del tacchino attraverso iniziative relative alla quantità dell’offerta e della domanda;

–        dotarsi dei mezzi economici necessari;

–        richiedere l’omologazione di norme definite per ogni singola famiglia professionale per i prodotti da essa fabbricati e venduti;

–        rendere obbligatoria la stipula di contratti scritti per la fornitura, tra operatori, di prodotti e servizi. (Il Comitato proporrà modelli di contratti quadro);

–        rendersi interlocutore delle autorità nazionali e comunitarie per tutti i problemi comuni alle famiglie professionali sollevati dal tacchino;

–        nell’ambito della CEE, attuare la cooperazione più stretta possibile con gli operatori del tacchino dei paesi partner;

–        adottare tutte le iniziative utili alla risoluzione dei problemi tecnici e tecnologici e, segnatamente, procedere ai test necessari;

–        garantire a tutte o a parte delle famiglie professionali della filiera di produzione di carni di pollame, senza distinzione di prodotto, prestazioni di servizi in ambiti che presentano un interesse comune. Tali prestazioni sono affidate al Comitato sulla base di convenzioni scritte. Il loro finanziamento costituisce oggetto di contabilità separata e non può dar luogo all’applicazione, da parte del CIDEF, di alcun contributo reso obbligatorio per effetto dell’articolo L. 632‑6 del code rural».

 La controversia principale, i fatti della medesima e la questione pregiudiziale

16      Con accordo interprofessionale adottato il 18 ottobre 2007, il CIDEF ha istituito un contributo interprofessionale a carico di ciascun aderente alle professioni rappresentate in seno al medesimo. Tale accordo è stato concluso per una durata di tre anni. Con clausola integrativa stipulata in pari data, l’importo di tale contributo è stato fissato, per l’anno 2008, in 14 EUR per 1 000 tacchinotti. Con due decreti adottati in data 13 marzo 2008 (JORF del 27 marzo 2008, pag. 5229, e 1° aprile 2008, pag. 5412), i ministri competenti hanno esteso, ai sensi dell’articolo L. 632‑3 del code rural, l’accordo interprofessionale per un periodo di tre anni e la clausola integrativa per un periodo di un anno. Con nuova clausola integrativa del suddetto accordo interprofessionale, sottoscritta il 5 novembre 2008, il CIDEF ha deciso di mantenere inalterato il contributo interprofessionale per l’anno 2009. Ai sensi dell’articolo L. 632‑4, quarto comma, del code rural, tale clausola è stata estesa con decisione tacita di accettazione dell’autorità competente in data 29 agosto 2009, resa pubblica con parere del ministro competente pubblicato il 30 settembre 2009 (JORF del 30 settembre 2009, pag. 15881).

17      La società Doux Élevage SNC, società controllata del gruppo Doux, primo produttore europeo di pollame, e la cooperativa agricola UKL‑ARREE chiedevano, dinanzi al Consiglio di Stato, l’annullamento della decisione tacita di estensione della clausola integrativa del 5 novembre 2008, decisione sorta il 29 agosto 2009 per effetto del silenzio dell’amministrazione in merito alla richiesta di estensione della clausola integrativa medesima, nonché l’annullamento del parere ministeriale con cui tale decisione è stata resa pubblica. Dette società deducevano che il contributo interprofessionale istituito con la clausola del 5 novembre 2008, esteso e reso obbligatorio per tutti gli operatori dell’organizzazione interprofessionale per effetto della menzionata decisione, rappresentava un aiuto di Stato e che, conseguentemente, la decisione medesima avrebbe dovuto essere preventivamente notificata alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

18      A seguito della sentenza del 15 luglio 2004, Pearle e a. (C‑345/02, Racc. pag. I‑7139), il giudice nazionale adito riteneva, conformemente a costante giurisprudenza, che i contributi istituiti dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute, comunemente chiamati «contributi volontari obbligatori» (in prosieguo: i «CVO»), volti a finanziare azioni comuni decise dalle organizzazioni medesime, nonché gli atti amministrativi con cui tali contributi sono stati resi obbligatori per tutti gli operatori della filiera interessata, non ricadessero nella nozione di aiuti di Stato.

19      Tuttavia, a seguito di taluni rilievi effettuati dalla Cour des comptes (Corte dei conti), il governo francese notificava alla Commissione, per ragioni di certezza del diritto, un programma quadro di iniziative che possono essere condotte dalle organizzazioni interprofessionali accludendovi dieci accordi conclusi dalle organizzazioni interprofessionali più importanti. Con decisione Aiuto di Stato N 561/2008 [C(2008) 7846 def.] del 10 dicembre 2008, la Commissione dichiarava, richiamandosi alla menzionata sentenza Pearle e a., che le misure in questione ricadevano nella nozione di aiuti di Stato. L’istituzione rilevava, tuttavia, che il finanziamento di tali misure non sollevava obiezioni riguardo al sistema dell’organizzazione comune di mercato e che tali misure non rischiavano di influenzare negativamente le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune, deducendone che esse potevano beneficiare della deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Posizione analoga veniva espressa dalla Commissione in due successive decisioni. Tutte queste decisioni sono state oggetto di ricorsi di annullamento, attualmente pendenti dinanzi al Tribunale, proposti tanto dalla Repubblica francese quanto dalle organizzazioni interprofessionali interessate.

20      Il Conseil d’État rileva, anzitutto, che l’accordo interprofessionale del 18 ottobre 2007 è stato adottato con decisione unanime delle quattro famiglie professionali rappresentate in seno all’organizzazione interprofessionale e che la decisione di rinnovare il contributo interprofessionale a tasso invariato per l’anno 2009 è stata parimenti presa all’unanimità dalle quattro famiglie professionali medesime. Il Conseil d’État osserva poi che la clausola integrativa del 5 novembre 2008 elenca tassativamente le azioni che possono essere finanziate con il contributo interprofessionale percepito dal CIDEF per il 2009, che costituiscono azioni di comunicazione specifiche per la carne di tacchino «volte al miglioramento dell’immagine e alla promozione delle vendite», azioni di promozione comuni per il pollame, azioni di relazioni esterne, di rappresentanza presso le autorità amministrative francesi ed europee, di partecipazione all’associazione europea del pollame, acquisizioni di studi e di rilevazioni di consumatori al fine di misurare i livelli di acquisti, azioni di sostegno alle azioni di ricerca e di garanzia della qualità e azioni di difesa degli interessi del settore.

21      Inoltre, il Conseil d’État sottolinea, da un lato, che tale clausola integrativa non consente il finanziamento di azioni di intervento sul mercato del tacchino e, dall’altro, che le azioni di comunicazione menzionate nella clausola medesima non contengono alcuna distinzione quanto all’origine dei prodotti, e che dagli atti di causa non emerge che parte dei contributi raccolti nel 2009 sarebbero stati destinati esclusivamente ad azioni di promozione del «tacchino francese», tanto in Francia quanto all’estero.

22      Alla luce di tali considerazioni e rilievi nonché della posizione della Commissione esposta supra, il Conseil d’État ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 107 [TFUE], letto alla luce della sentenza Pearle e a., [citata supra], debba essere interpretato nel senso che la decisione di un’autorità nazionale che estenda a tutti gli operatori di una filiera un accordo il quale, al pari dell’accordo concluso in seno al [CIDEF], istituisce un contributo nell’ambito di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta dall’autorità nazionale e lo renda in tal modo obbligatorio, al fine di realizzare azioni di comunicazione, di promozione, di relazioni esterne, di garanzia della qualità, di ricerca e di difesa degli interessi del settore, nonché di acquisire studi e panel di consumatori, tenuto conto della natura, delle modalità di finanziamento e delle condizioni di attuazione delle azioni in questione, riguardi un aiuto di Stato».

 Sulla questione pregiudiziale

23      Con la questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se una decisione di un’autorità nazionale che estenda a tutti gli operatori di una filiera agricola un accordo interprofessionale istitutivo di un contributo obbligatorio al fine di consentire l’attuazione di azioni di comunicazione, di promozione, di relazioni esterne, di garanzia della qualità, di ricerca e di difesa degli interessi del settore costituisca un elemento di un aiuto di Stato.

24      In limine, si deve rammentare che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE dichiara incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

25      L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE subordina tale incompatibilità alla verifica di quattro condizioni. In primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. In secondo luogo, esso deve poter incidere sugli scambi tra gli Stati membri. In terzo luogo, deve concedere un vantaggio al suo beneficiario. In quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (sentenza Pearle e a., cit. supra, punto 33 e la giurisprudenza ivi citata).

26      Quanto al primo di detti presupposti, da costante giurisprudenza della Corte risulta che soltanto i vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali vanno considerati aiuti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Invero, la distinzione operata da questa disposizione tra gli «aiuti concessi dallo Stato» e gli aiuti concessi «mediante risorse statali» non significa che tutti i vantaggi concessi da uno Stato costituiscano aiuti, che siano o meno finanziati mediante risorse statali, ma è intesa solamente a ricomprendere in tale nozione i vantaggi che sono direttamente concessi dallo Stato, nonché quelli concessi per il tramite di enti pubblici o privati, designati o istituiti da tale Stato (sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra, C‑379/98, Racc. pag. I‑2099, punto 58 e la giurisprudenza ivi citata). In tal modo, il divieto enunciato dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE può parimenti ricomprendere, in linea di principio, gli aiuti concessi da organismi pubblici o privati istituiti o designati dallo Stato per la gestione dell’aiuto (v., in tal senso, sentenza Pearle e a., cit. supra, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata).

27      Tuttavia, perché un vantaggio possa essere qualificato come aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, esso deve, da un lato, essere concesso direttamente o indirettamente mediante risorse statali e, dall’altro, essere imputabile allo Stato (sentenza Pearle e a., cit. supra, punto 35 e la giurisprudenza ivi citata).

28      Si deve rilevare, come rammentato dall’avvocato generale al paragrafo 37 delle proprie conclusioni, che il finanziamento mediante risorse statali è un elemento costitutivo della nozione di «aiuto di Stato».

29      A tale riguardo, la Corte ha già rilevato, ai punti 59 e 61 della citata sentenza PreussenElektra, che una normativa statale la quale, istituendo un obbligo di acquisto di taluni prodotti a prezzi minimi, conceda vantaggi a talune imprese e comporti svantaggi per altre non implica alcun trasferimento diretto o indiretto di risorse statali alle imprese produttrici dei prodotti medesimi e che un obbligo di tal genere non è idoneo ad attribuire a tale normativa la natura di aiuto di Stato.

30      Al punto 36 della sentenza Pearle e a., citata supra, la Corte, esaminando gli oneri imposti da un organismo professionale di categoria ai propri membri ai fini del finanziamento di una campagna pubblicitaria, è giunta alla stessa conclusione, rilevando segnatamente che, considerato che le spese sopportate da tale ente pubblico ai fini della campagna pubblicitaria erano state interamente compensate dai contributi imposti alle imprese beneficiarie, l’intervento dell’ente medesimo non era volto alla creazione di un vantaggio costitutivo di un onere supplementare per lo Stato o per tale ente (punto 36).

31      La Corte ha parimenti rilevato, al punto 37 della sentenza medesima, che l’iniziativa di organizzare e di perseguire la campagna pubblicitaria ivi oggetto del procedimento principale proveniva da un’associazione privata di ottici, e non dall’ente pubblico che è servito unicamente da strumento per la riscossione e la destinazione delle risorse raccolte ai fini del conseguimento di un obiettivo puramente commerciale, previamente fissato dal settore interessato e che non si collocava minimamente nel contesto di una politica definita dalle autorità pubbliche.

32      Per quanto attiene ai contributi oggetto del procedimento principale, dagli atti sottoposti alla Corte emerge che essi provengono da operatori economici privati, aderenti o non aderenti all’organizzazione interprofessionale interessata, ma che esercitano un’attività economica sui mercati interessati. Tale meccanismo non implica alcun trasferimento diretto o indiretto di risorse statali, i fondi costituiti con il versamento di detti contributi non transitano nemmeno nel bilancio dello Stato o di un altro ente pubblico e lo Stato non rinuncia ad alcuna risorsa, a qualsivoglia titolo, quali imposte, tasse, contributi o altro, che, secondo la normativa nazionale, avrebbe dovuto essere versata al bilancio dello Stato. Tali contributi conservano il loro carattere privato durante tutto il loro percorso e, in caso di omesso pagamento, l’organizzazione interprofessionale deve esperire, ai fini della loro riscossione, l’ordinaria procedura giudiziale civile o commerciale, non disponendo di alcuna prerogativa di carattere statale.

33      Non vi è dubbio alcuno che le organizzazioni interprofessionali costituiscono associazioni di diritto privato e non fanno parte della pubblica amministrazione.

34      Nondimeno, dalla giurisprudenza della Corte emerge parimenti che non è necessario dimostrare, comunque, che vi sia stato un trasferimento di risorse statali perché il vantaggio concesso ad una o più imprese possa essere considerato aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (v. sentenza del 16 maggio 2002, Francia/Commissione, C‑482/99, Racc. pag. I‑4397, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

35      In tal senso, la Corte ha affermato che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE ricomprende tutti gli strumenti pecuniari che il settore pubblico può realmente usare per sostenere imprese, a prescindere dal fatto che questi strumenti appartengano o meno permanentemente al patrimonio dello Stato. Conseguentemente, anche se le somme corrispondenti alla misura in questione non sono permanentemente in possesso dell’Erario, il fatto che restino costantemente sotto il controllo pubblico, e dunque a disposizione delle autorità nazionali competenti, è sufficiente perché siano qualificate risorse statali (v. sentenza Francia/Commissione, cit. supra, punto 37 e la giurisprudenza ivi citata).

36      Orbene, nel procedimento principale, i criteri fissati dalla Corte al punto 37 della citata sentenza Francia/Commissione non ricorrono. È certo che le autorità nazionali non possono effettivamente utilizzare le risorse provenienti dai contributi oggetto del procedimento principale per sostenere talune imprese. È l’organizzazione interprofessionale interessata che decide in merito all’utilizzazione delle proprie risorse, interamente destinate ad obiettivi dalla stessa determinati. Parimenti, tali risorse non si trovano costantemente sotto il controllo pubblico e non sono a disposizione delle autorità statali.

37      L’eventuale influenza che lo Stato membro può esercitare sul funzionamento dell’organizzazione interprofessionale per effetto della decisione di estendere a tutti gli operatori di una filiera un accordo interprofessionale non è tale da modificare i rilievi operati supra al punto 36.

38      Infatti, dagli atti sottoposti alla Corte emerge che la normativa oggetto del procedimento principale non attribuisce all’autorità competente il potere di dirigere o influenzare l’amministrazione dei fondi. Inoltre, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 71 delle proprie conclusioni, secondo la giurisprudenza dei giudici nazionali competenti, le disposizioni del code rural che disciplinano l’estensione di un accordo istitutivo di contributi nell’ambito di un’organizzazione interprofessionale non autorizzano le autorità pubbliche a sottoporre i CVO a un controllo diverso da quello di regolarità e di legittimità.

39      Per quanto attiene a tale controllo, si deve rilevare che l’articolo L. 632‑3 del code rural non consente di subordinare l’estensione di un accordo al perseguimento di obiettivi politici concreti, fissati e definiti dalle pubbliche autorità, atteso che tale articolo indica, in termini non esaustivi, obiettivi del tutto generali e diversificati che un accordo interprofessionale deve favorire per poter essere esteso dall’autorità amministrativa competente. Tale conclusione non può essere inficiata dall’obbligo previsto all’articolo L. 632-8-I del codice medesimo di informare le autorità medesime ex post in merito all’utilizzazione dei CVO effettuata.

40      Inoltre, dagli atti sottoposti alla Corte non emerge alcuna indicazione che consenta di ritenere che l’iniziativa dell’imposizione dei CVO provenga non dall’organizzazione interprofessionale stessa, bensì dalla pubblica amministrazione. Si deve sottolineare, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 90 delle proprie conclusioni, che la pubblica amministrazione agisce solamente quale «strumento» al fine di rendere obbligatori i contributi istituiti dalle organizzazioni interprofessionali per il perseguimento di fini dalle stesse determinati.

41      In tal senso, né il potere dello Stato di riconoscere un’organizzazione interprofessionale ai sensi dell’articolo L. 632-1 del code rural, né il potere dello Stato medesimo di estendere un accordo interprofessionale a tutti gli operatori di una filiera ai sensi degli articoli L. 632-3 e L. 632‑4 del code medesimo consentono di concludere che le azioni condotte dall’organizzazione interprofessionale siano imputabili allo Stato.

42      Infine, la Commissione sostiene che le azioni delle organizzazioni interprofessionali sono, in parte, finanziate da fondi pubblici e che, alla luce dell’assenza di una contabilità separata dei fondi pubblici rispetto a quelli privati, tutti i mezzi delle interprofessioni costituiscono «risorse statali».

43      A tale riguardo, si deve rilevare che la questione pregiudiziale riguarda unicamente i contributi versati nell’ambito di un’organizzazione interprofessionale, e non di altre risorse eventualmente provenienti dal bilancio pubblico.

44      Peraltro, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 57 delle proprie conclusioni, i fondi privati utilizzati dalle organizzazioni interprofessionali non divengono «risorse pubbliche» soltanto perché utilizzati unitamente a somme eventualmente provenienti dal bilancio pubblico.

45      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione sottoposta dichiarando che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE dev’essere interpretato nel senso che la decisione di un’autorità nazionale che estenda a tutti gli operatori di una filiera agricola un accordo che, al pari dell’accordo interprofessionale oggetto del procedimento principale, istituisce un contributo nell’ambito di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta dall’autorità nazionale rendendolo in tal modo obbligatorio – al fine di consentire l’attuazione di azioni di comunicazione, di promozione, di relazioni esterne, di garanzia della qualità, di ricerca e di difesa degli interessi del settore interessato – non costituisce un elemento di un aiuto di Stato.

 Sulle spese

46      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE dev’essere interpretato nel senso che la decisione di un’autorità nazionale che estenda a tutti gli operatori di una filiera agricola un accordo che, al pari dell’accordo interprofessionale oggetto del procedimento principale, istituisce un contributo nell’ambito di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta dall’autorità nazionale rendendolo in tal modo obbligatorio – al fine di consentire l’attuazione di azioni di comunicazione, di promozione, di relazioni esterne, di garanzia della qualità, di ricerca e di difesa degli interessi del settore interessato – non costituisce un elemento di un aiuto di Stato.

Firme


* Lingua processuale: il francese.