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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação do Porto (Portogallo) il 7 febbraio 2017 – Saey Home & Garden NV/SA / Lusavouga- Máquinas e Acessórios Industriais SA

(Causa C-64/17)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal da Relação do Porto

Parti

Ricorrente: Saey Home & Garden NV/SA [convenuta in primo grado]

Convenuta: Lusavouga- Máquinas e Acessórios Industriais SA [ricorrente in primo grado]

Questioni pregiudiziali

Se il ricorso debba essere presentato dinanzi ai giudici belgi, ai sensi della norma di base prevista nell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 1 , giacché il Belgio è il paese in cui la convenuta ha la propria sede ed è effettivamente domiciliata.

Se il ricorso debba essere presentato dinanzi ai giudici portoghesi, ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettere a) e c), del regolamento n. 1215/2012 (in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento), giacché riguarda un contratto di concessione di vendita e il Portogallo è il paese in cui dovevano essere eseguite le obbligazioni reciproche derivanti dal contratto.

Se il ricorso debba essere presentato dinanzi ai giudici spagnoli, ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettere a) e c), del regolamento n. 1215/2012 (in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento), giacché riguarda un contratto di concessione di vendita e la Spagna è il paese in cui dovevano essere eseguite le obbligazioni reciproche derivanti dal contratto.

Se il ricorso debba essere presentato dinanzi ai giudici portoghesi, ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettere a) e b), primo trattino, del regolamento n. 1215/2012 (in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento), giacché riguarda un contratto quadro di concessione di vendita che, per quanto riguarda il rapporto tra la ricorrente e la convenuta, si suddivide in molteplici contratti di compravendita e tutti i beni venduti dovevano essere consegnati in Portogallo, dove sono stati di fatto consegnati il 21 gennaio 2014.

Se il ricorso debba essere presentato dinanzi ai giudici belgi, ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettere a) e b), primo trattino, del regolamento n. 1215/2012 (in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento), giacché riguarda un contratto quadro di concessione di vendita che, per quanto riguarda il rapporto tra la ricorrente e la convenuta, si suddivide in molteplici contratti di compravendita e tutti i beni venduti sono stati consegnati [dalla convenuta alla ricorrente] in Belgio.

Se il ricorso debba essere presentato dinanzi ai giudici spagnoli, ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettere a) e b), primo trattino, del regolamento n. 1215/2012 (in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento), giacché riguarda un contratto quadro di concessione di vendita che, per quanto riguarda il rapporto tra la ricorrente e la convenuta, si suddivide in molteplici contratti di compravendita e tutti i beni venduti erano destinati ad essere consegnati in Spagna, nell’ambito di attività imprenditoriali realizzate in tale paese.

Se il ricorso debba essere presentato dinanzi ai giudici portoghesi, ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettere a) e b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012 (in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento), giacché riguarda un contratto quadro di concessione di vendita che, per quanto riguarda il rapporto tra la ricorrente e la convenuta, consiste in una prestazione di servizi eseguita dalla ricorrente a favore della convenuta, in quanto la ricorrente promuove attività imprenditoriali che interessano indirettamente la convenuta.

Se il ricorso debba essere presentato dinanzi ai giudici spagnoli, ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettere a) e b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012 (in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento), giacché riguarda un contratto quadro di concessione di vendita che, per quanto riguarda il rapporto tra la ricorrente e la convenuta, consiste in una prestazione di servizi eseguita dalla ricorrente a favore della convenuta, in quanto la ricorrente promuove attività imprenditoriali che interessano indirettamente la convenuta mediante un’attività che si svolge in Spagna.

Se il ricorso debba essere presentato dinanzi ai giudici portoghesi, ai sensi dell’articolo 7, punto 5, del regolamento n. 1215/2012 (in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento), giacché riguarda un contratto di concessione di vendita e la controversia tra la ricorrente e la convenuta può essere equiparata a una controversia tra un mandante (leggasi: «preponente») e un agente situato in Portogallo.

Se il ricorso debba essere presentato dinanzi ai giudici spagnoli, ai sensi dell’articolo 7, punto 5, del regolamento n. 1215/2012 (in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento), giacché riguarda un contratto di concessione di vendita e la controversia tra la ricorrente e la convenuta può essere equiparata a una controversia tra un mandante (leggasi: «preponente») e un agente che si ritiene abbia sede in Spagna, dal momento che le sue obbligazioni derivanti dal contratto devono essere eseguite in tale paese.

11) Se il ricorso debba essere presentato dinanzi ai giudici belgi, in particolare dinanzi a un Tribunale di Courtrai, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 (in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento), dal momento che al punto 20 delle condizioni generali applicabili a tutte le vendite tra la convenuta e la ricorrente le parti hanno previsto una clausola attributiva di competenza, per iscritto e pienamente valida ai sensi del diritto belga, secondo la quale «qualsiasi controversia, di qualsiasi natura, sarà di competenza esclusiva dei giudici di Courtrai» («any dispute of any nature wathsoever shall be the exclusive jurisdiction of the courts of Kortrijk»).

Se, ai sensi di quanto previsto nel capo II, sezioni da 2 a 7, del regolamento n. 1215/2012 (in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento), il ricorso debba essere presentato dinanzi ai giudici portoghesi, giacché i principali criteri di collegamento del rapporto contrattuale tra la ricorrente e la convenuta riguardano il territorio e l’ordinamento giuridico del Portogallo.

Se, ai sensi di quanto previsto nel capo II, sezioni da 2 a 7, del regolamento n. 1215/2012 (in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento), il ricorso debba essere presentato dinanzi ai giudici spagnoli, giacché i principali criteri di collegamento del rapporto contrattuale tra la ricorrente e la convenuta riguardano il territorio e l’ordinamento giuridico della Spagna.

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1 Regolamento (UE) n. 1215/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).