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Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 dicembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht München - Germania) - Johann Odar / Baxter Deutschland GmbH

(Causa C-152/11) 

(Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Direttiva 2000/78/CE - Divieto di qualsiasi discriminazione fondata sull'età e su un handicap - Indennità di licenziamento - Piano sociale che prevede la riduzione dell'importo dell'indennità di licenziamento corrisposta ai lavoratori disabili)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Arbeitsgericht München

Parti

Ricorrente: Johann Odar

Convenuta: Baxter Deutschland GmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Arbeitsgericht München - Interpretazione degli articoli 1, 6, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e 16 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) - Normativa nazionale che consente di escludere dal beneficio delle prestazioni previste da un piano sociale aziendale i lavoratori appartenenti a fasce di età prossime al pensionamento per vecchiaia - Divieto di qualsiasi discriminazione fondata sull'età e su un handicap

Dispositivo

Gli articoli 2, paragrafo 2, e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa contenuta in un regime aziendale di previdenza sociale, la quale preveda che, nel caso di lavoratori di età superiore ai 54 anni licenziati per esigenze economiche, l'indennità loro spettante venga calcolata in base alla prima data utile per il pensionamento, contrariamente al metodo di calcolo regolare, secondo cui tale indennità viene determinata, segnatamente, con riferimento all'anzianità di servizio di modo che l'indennità corrisposta è inferiore all'indennità risultante dall'applicazione di tale metodo, in misura tuttavia quantomeno pari alla metà dell'indennità regolare.

L'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa contenuta in un regime aziendale di previdenza sociale, la quale preveda che, nel caso di lavoratori di età superiore ai 54 anni licenziati per esigenze economiche, l'indennità loro spettante venga calcolata sulla base della prima data utile per il pensionamento, contrariamente al metodo di calcolo regolare, secondo cui tale indennità viene determinata, segnatamente, in base all'anzianità di servizio, di modo che l'indennità corrisposta è inferiore all'indennità risultante dall'applicazione di tale metodo, in misura tuttavia non inferiore alla metà dell'indennità regolare, e che, in sede di applicazione di detto metodo alternativo di calcolo, considera la possibilità di percepire una pensione anticipata di vecchiaia versata a causa di un handicap.

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1 - GU C 204 del 9.7.2011.