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Impugnazione proposta il 27 dicembre 2011 dall'Alliance One International, Inc, già Agroexpansión, S.A., avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 12 ottobre 2011, causa T-38/05, Agroexpansión, S.A. / Commissione europea

(Causa C-668/11 P)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Alliance One International, Inc, già Agroexpansión, S.A. (rappresentanti: M. Odriozola e A. Vide, abogados)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-38/05, Agroexpansión, S.A. / Commissione;

ridurre l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente;

condannare la Commissione alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

1. La ricorrente ritiene che la Commissione e il Tribunale, considerando la Dimon responsabile in solido per l'infrazione commessa dall'Agroexpansión, abbiano applicato erroneamente l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE e l'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 2. La ricorrente sostiene che il Tribunale, stabilendo nella sentenza (e quindi ex post) lo standard di prova applicato dalla Commissione nella decisione , ha violato i suoi diritti della difesa e l'articolo 296 TFUE. Di conseguenza, trattando altre imprese in modo più favorevole, il Tribunale ha violato il principio di parità di trattamento previsto all'articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali. Inoltre, il Tribunale non potrebbe aver ignorato il fatto che, nella decisione, la Commissione non ha debitamente motivato gli argomenti relativi alla confutazione della presunzione.

2. La ricorrente afferma che vi sia stato un errore nell'applicazione della comunicazione di ammende e dei principi di individualizzazione della sanzione e di proporzionalità rispetto al periodo durante il quale l'Agroexpansión non apparteneva al gruppo Dimon. La ricorrente adduce che, al fine di determinare l'importo della sanzione inflitta all'Agroexpansión per il periodo anteriore al suo ingresso nel gruppo Dimon, non andrebbe applicato alcun fattore di correzione all'importo di base dell'ammenda dell'Agroexpansión, dal momento che tale società non sarebbe stata, durante detto periodo, controllata da nessun gruppo multinazionale. In subordine, nel caso in cui la Corte ritenga che debba applicarsi un'unica ammenda, la ricorrente sostiene che tale ammenda dev'essere ridotta al fine di escludere l'applicazione sproporzionata del fattore moltiplicatore.

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1 - Del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).

2 - Decisione C(2004)4030 def. della Commissione, del 20 ottobre 2004, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo [81 CE], paragrafo 1 (caso COMP / C.38.238/B2 - Tabacco greggio - Spagna).