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Ricorso proposto il 28 marzo 2009 - Ryanair / Commissione

(Causa T-123/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: E. Vahida e I-G. Metaxas-Maragkidis, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare parzialmente, ai sensi degli artt. 230 CE e 231 CE, la decisione della Commissione europea 12 novembre 2008, nel procedimento in materia di aiuti di Stato C26/2008 (prestito di 300 milioni di euro ad Alitalia S.p.A.), nella parte in cui non ordina il recupero dell'aiuto dai successori di Alitalia e concede all'Italia tempo aggiuntivo per dare esecuzione alla decisione;

annullare integralmente, ai sensi degli artt. 230 CE e 231 CE, la decisione 12 novembre 2008 nel procedimento in materia di aiuti di Stato N510/2008 (cessione dei beni di Alitalia S.p.A.)

condannare la Commissione a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla ricorrente; e

disporre ogni altro provvedimento che la Corte ritenga opportuno.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la legittimità di due decisioni della Commissione 12 novembre 2008, nei procedimenti in materia di aiuti di Stato C 26/2008 (ex NN 31/08) in merito al prestito di 300 milioni di euro, notificata con il numero C(2008) 6743 1 e N510/2008 n. C(2008) 6745 def., relativa alla procedura di cessione dei beni di Alitalia, nella parte in cui sostiene che tale procedura non determinava la concessione di un aiuto di Stato a condizione che le autorità italiane rispettassero determinati impegni.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente fa valere quattro motivi.

Relativamente alla prima decisione impugnata, la ricorrente ne deduce la nullità parziale, poiché non dispone il recupero dell'aiuto dai successori di Alitalia e concede all'Italia tempo aggiuntivo per recuperare il prestito.

Con riguardo alla seconda decisione impugnata, la ricorrente sostiene che non avendo avviato il procedimento di indagine formale nonostante l'esistenza di gravi difficoltà la Commissione ha adottato una decisione incompleta ed insufficiente e ha violato i diritti processuali della ricorrente di cui all'art. 88, n. 2, CE. Inoltre, la ricorrente afferma che la Commissione non era competente a adottare una decisione condizionale di insussistenza di aiuto dopo un semplice esame preliminare. Ancora, la ricorrente afferma che la Commissione non ha esaminato tutti gli elementi pertinenti delle misure ed il loro contesto. In particolare, secondo la ricorrente la Commissione non ha valutato se la procedura di amministrazione straordinaria italiana abbia determinato, di per sé, la concessione di un aiuto e se il governo italiano abbia modificato la normativa per favorire il piano di Compagnia Aerea Italiana.

Inoltre, la ricorrente afferma che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione trascurando le possibili alternative alla cessione dei beni di Alitalia, come una liquidazione giudiziaria o una vendita di quote. La ricorrente deduce altresì che la Commissione non ha applicato il criterio dell'investitore privato alla cessione dei beni di Alitalia, in particolare non valutando l'effetto sul prezzo della condizione espressa della continuità di servizio e la condizione implicita che l'acquirente dell'attività di trasporto di viaggiatori sia di origine italiana, non ritenendo che la procedura per la cessione dei beni di Alitalia fosse manifestamente inadeguata, non stimando il vero prezzo offerto da CAI e non definendo criteri per la determinazione del prezzo di mercato dei beni di Alitalia.

La ricorrente afferma, ancora, che la Commissione è incorsa in un errore di identificazione del soggetto tenuto a rimborsare il prestito, che dovrebbe essere CAI, attesa la continuità tra Alitalia e Compagnia Aerea Italiana. La ricorrente sostiene, infine, che la Commissione ha violato l'obbligo di motivazione.

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1 - GU 2009, L 52, pag. 3.