Language of document : ECLI:EU:C:2013:147

Causa C‑607/11

ITV Broadcasting Ltd e altri

contro

TVCatchup Ltd

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales) (Chancery Divison)]

«Direttiva 2001/29/CE — Articolo 3, paragrafo 1 — Diffusione via Internet, da parte di un terzo, dei programmi di emittenti televisive commerciali — “Live streaming” — Comunicazione al pubblico»

Massime — Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 marzo 2013

Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29 — Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione — Comunicazione al pubblico — Nozione — Diffusione via Internet, da parte di un terzo, dei programmi di emittenti televisive commerciali — Inclusione — Ritrasmissione avente un carattere lucrativo e effettuata da un organismo concorrente dell’emittente originario — Irrilevanza

(Direttiva 2001/29, art. 3, § 1)

La nozione di «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretata nel senso che essa riguarda una ritrasmissione delle opere incluse in una radiodiffusione televisiva terrestre:

–      che sia effettuata da un organismo diverso dall’emittente originale,

–      mediante un flusso Internet messo a disposizione degli abbonati di tale organismo che possono ricevere detta ritrasmissione connettendosi al server di quest’ultimo,

–      sebbene tali abbonati si trovino nell’area di ricezione di detta radiodiffusione televisiva terrestre e la possano ricevere legalmente su un apparecchio televisivo.

Infatti, una messa a disposizione delle opere tramite la ritrasmissione su Internet di una radiodiffusione televisiva terrestre è effettuata mediante uno specifico mezzo tecnico, che è diverso da quello della comunicazione originale. Essa va quindi considerata una «comunicazione» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29. Una siffatta ritrasmissione non può essere considerata un semplice mezzo tecnico per garantire o migliorare la ricezione della radiodiffusione televisiva terrestre nella sua zona di copertura. Di conseguenza, essa non può sottrarsi all’autorizzazione degli autori delle opere ritrasmesse quando queste ultime sono comunicate al pubblico.

A tal proposito, la nozione di pubblico cui fa riferimento l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 riguarda un numero indeterminato di destinatari potenziali e comprende, peraltro, un numero di persone piuttosto considerevole. Per quanto concerne in particolare quest’ultimo criterio, occorre tener conto dell’effetto cumulativo che deriva dal fatto di mettere a disposizione opere presso destinatari potenziali. In tale contesto è irrilevante sapere se i destinatari potenziali accedano alle opere comunicate mediante una connessione individualizzata. Infatti, tale tecnica non impedisce ad un significativo numero di persone di accedere contestualmente alla medesima opera.

Inoltre, il requisito del «pubblico nuovo» non rileva in caso di parallela messa a disposizione su Internet di opere incluse in una radiodiffusione terrestre. In tal caso, infatti, ognuna di queste due trasmissioni deve essere autorizzata individualmente e separatamente dagli autori interessati dato che ciascuna di esse è effettuata in condizioni tecniche specifiche, utilizzando un modo diverso di trasmissione delle opere protette, e ognuna è destinata ad un pubblico.

Su tale interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 non incide il fatto che una siffatta ritrasmissione sia finanziata dalla pubblicità e abbia così carattere lucrativo, né dal fatto che essa sia effettuata da un organismo che si trova in concorrenza diretta con l’emittente originale.

Infatti, il carattere lucrativo non è determinante per qualificare una siffatta ritrasmissione come «comunicazione» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.

(v. punti 26, 27, 30, 32-34, 39, 40, 43, 44, 47 e dispositivo)