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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Polimeles Protodikeio Athinon (Grecia) l'8 agosto 2011 - Daiichi Sankyo Co. Ltd, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH/DEMO, Anonimos Biomixaniki kai Emporiki Etairia Farmakon

(Causa C414/11)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Polimeles Protodikeio Athinon

Parti

Ricorrenti: Daiichi Sankyo Co. Ltd, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Convenuta: DEMO, Anonimos Biomixaniki kai Emporiki Etairia Farmakon

Questioni pregiudiziali

Se l'art. 27 dell'Accordo TRIPS, che definisce il contesto della tutela dei brevetti, rientri o meno in un settore nel quale gli Stati membri rimangono competenti in via principale e, in caso di risposta affermativa, se i medesimi Stati membri siano liberi di riconoscere o meno efficacia diretta a detta disposizione e se il giudice nazionale possa o meno applicare direttamente, alle condizioni previste dal proprio ordinamento, detta disposizione.

Se, ai sensi dell'art. 27 dell'Accordo TRIPS, i prodotti chimici e farmaceutici costituiscano o meno oggetto di brevetto, sempre che ne soddisfino le condizioni di rilascio, e, in caso di risposta affermativa, quale sia il loro livello di protezione.

Se, ai sensi degli artt. 27 e 70 dell'Accordo TRIPS, i brevetti che rientrano nella riserva di cui all'art. 167, n. 2, della Convenzione di Monaco del 1973 e sono stati rilasciati prima del 7 febbraio 1992, vale a dire prima che entrasse in vigore detto Accordo, e che riguardavano l'invenzione di prodotti farmaceutici, proteggendo tuttavia, a causa di detta riserva, soltanto il loro procedimento di fabbricazione, beneficino della tutela prevista per tutti i brevetti in applicazione dell'Accordo TRIPS e, in caso di risposta affermativa, quali siano la portata e l'oggetto della protezione; vale a dire, se dopo l'entrata in vigore di detto Accordo siano protetti anche i prodotti farmaceutici medesimi o se la protezione continui a valere soltanto per il loro procedimento di fabbricazione oppure ancora se occorra distinguere a seconda del contenuto della domanda di rilascio, a seconda - cioè - che dalla descrizione dell'invenzione e delle connesse aspettative tale domanda risulti finalizzata ad ottenere ab initio la protezione di un prodotto, di un procedimento di fabbricazione o di entrambe le cose.

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