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Impugnazione proposta il 28 settembre 2015 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 luglio 2015, cause riunite T-389/10 e T-419/10

(Causa C-522/15 P)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi, V. Bottka, agenti)

Altre parti nel procedimento: Siderurgica Latina Martin SpA (SLM), Ori Martin SA

Conclusioni

La Commissione si pregia di chiedere che la Corte voglia:

(i) Annullare la sentenza impugnata nella parte in cui riduce l'importo di base dell'ammenda comminata a SLM stabilendo che la decisione impugnata non aveva tenuto conto del fatto che, per una parte dell'infrazione, la SLM non ha partecipato all'aspetto esterno del Club Italia;

(ii) Annullare la sentenza impugnata nella parte in cui riduce l'importo dell'ammenda a carico di SLM a EUR 1,956 milioni, cancellando l'ammenda fissata a carico della SLM in solido con Ori Martin;

(iii) Nell'esercizio della propria competenza di piena giurisdizione, ricalcolare l’ammontare dell’ammenda da infliggere, conformemente a quanto chiesto dalla Commissione;

(iv) Condannare le ricorrenti in primo grado alle spese relative al giudizio.

Motivi e principali argomenti

(i) Il Tribunale è incorso in un vizio di denaturazione dei fatti nel considerare erroneamente che l'importo di base dell'ammenda comminata dalla decisione impugnata a carico di SLM fosse di EUR 19,8 milioni, anziché di EUR 15,965 milioni come stabilito dalla seconda decisione di rettifica, dei quali EUR 14 milioni in solido con Ori Martin.

(ii) Il Tribunale ha commesso un errore di diritto relativo all'applicazione delle regole in materia di responsabilità solidale per le ammende e al calcolo del massimale del 10%, nella misura in cui ha fissato l'ammontare finale dell'ammenda di cui SLM è responsabile a EUR 1,956 milioni in applicazione del limite legale del 10% del fatturato globale di SLM nell'anno di riferimento di cui all'art. 23(2) del regolamento (CE) n. 1/20031 . Nella situazione di specie, la sentenza avrebbe dovuto indicare che SLM non era solo tenuta al pagamento di EUR 1,956 milioni a titolo individuale ma anche di EUR 13,3 milioni supplementari, in solido con Ori Martin. Infatti, il calcolo dei massimali doveva essere fatto in modo distinto per SLM, a titolo individuale, relativamente al periodo di partecipazione all'infrazione nel quale non era controllata da Ori Martin (il massimale relativo al volume d'affari mondiale di SLM), e, per SLM in solido con Ori Martin, per il periodo nel quale la società figlia era controllata dalla madre (il massimale relativo al volume d'affari mondiale di Ori Martin, che nella specie non è stato raggiunto).

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1     Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).