Language of document : ECLI:EU:T:2011:288

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

16 giugno 2011 (*)

«Concorrenza – Intese – Mercato dei servizi internazionali di trasloco in Belgio – Decisione che constata un’infrazione all’art. 81 CE – Fissazione dei prezzi – Ripartizione del mercato – Manipolazione della presentazione delle offerte – Infrazione unica e continuata – Onere della prova»

Nella causa T‑210/08,

Verhuizingen Coppens NV, con sede in Bierbeek (Belgio), rappresentata dagli avv.ti J. Stuyck e I. Buelens,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dai sigg. A. Bouquet e S. Noë, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 marzo 2008, C (2008) 926 def., relativa a una procedura di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.543 – Servizi internazionali di trasloco), nonché, in subordine, una domanda d’annullamento o di riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto dai sigg. S. Papasavvas, facente funzione di presidente, N. Wahl e A. Dittrich (relatore), giudici,

cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 maggio 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

 Oggetto della lite

1        Ai sensi della decisione della Commissione 11 marzo 2008, C (2008) 926 def., relativa a una procedura di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38.543 – Servizi internazionali di trasloco) (in prosieguo: la «Decisione»), di cui è stata pubblicata una sintesi sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 11 agosto 2009 (GU C 188, pag. 16), la ricorrente, Verhuizingen Coppens NV, ha partecipato ad un’intesa sul mercato dei servizi internazionali di trasloco in Belgio, vertente sulla fissazione diretta e indiretta dei prezzi, sulla ripartizione del mercato e sulla manipolazione della procedura tramite il ricorso alla presentazione di offerte. La Commissione delle Comunità europee afferma che l’intesa ha funzionato per circa 19 anni (dall’ottobre 1984 al settembre 2003). I suoi membri avrebbero stabilito i prezzi, presentato falsi preventivi (cosiddetti «preventivi di comodo»; in prosieguo: i «PDC») ai clienti e si sarebbero risarciti reciprocamente per le offerte respinte mediante un sistema di compensazioni finanziarie (in prosieguo: le «commissioni»).

 Ricorrente

2        Il predecessore della ricorrente è stato costituito circa 30 anni fa dal sig. Coppens. Tale società è stata oggetto di un conferimento in natura nel capitale della Verhuizingen Coppens (in prosieguo: la «Coppens») al momento della costituzione di quest’ultima, nel maggio 1998. Secondo la Decisione, il sig. Coppens prende tutte le decisioni riguardanti la società. Prima del maggio 1998 lo faceva in quanto unico proprietario e dal maggio 1998 in qualità di amministratore delegato. Nel corso dell’esercizio concluso il 31 dicembre 2006, la Coppens ha realizzato un fatturato mondiale consolidato di EUR 1 046 318.

 Procedimento amministrativo

3        In base alla Decisione, la Commissione ha avviato il procedimento di propria iniziativa, poiché disponeva di informazioni secondo cui talune società belghe operanti nel settore dei traslochi internazionali partecipavano ad accordi che potevano rientrare nell’ambito del divieto di cui all’art. 81 CE.

4        Di conseguenza, sul fondamento dell’art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di attuazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU n. 13, pag. 204), nel settembre 2003 sono state effettuate verifiche presso la Allied Arthur Pierre NV, la Interdean NV, la Transworld International NV e la Ziegler SA. A seguito di tali verifiche, la Allied Arthur Pierre ha presentato domanda di immunità o di riduzione dell’ammenda conformemente alla comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3). La Allied Arthur Pierre ha ammesso la propria partecipazione agli accordi sulle commissioni e sui PDC, ha elencato i concorrenti coinvolti, in particolare un concorrente precedentemente ignoto ai servizi della Commissione, e ha consegnato taluni documenti che confermavano le proprie dichiarazioni orali.

5        Conformemente all’art. 18 del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), sono state inviate varie richieste scritte di informazioni alle imprese coinvolte negli accordi anticoncorrenziali, a concorrenti, nonché ad un’organizzazione professionale. Il 18 ottobre 2006 la comunicazione degli addebiti è stata adottata e notificata a più società. Tutti i destinatari vi hanno risposto. I loro rappresentanti, ad eccezione di quelli della Amertranseuro International Holdings Ltd, della Stichting Administratiekantoor Portielje, della Team Relocations Ltd e della Trans Euro Ltd, hanno fatto valere il loro diritto di accesso ai documenti contenuti nel fascicolo della Commissione, che erano accessibili soltanto nei locali di quest’ultima. L’accesso è stato loro accordato tra il 6 e il 29 novembre 2006. L’audizione si è svolta il 22 marzo 2007.

6        L’11 marzo 2008 la Commissione ha adottato la Decisione.

 Decisione

7        La Commissione afferma che i destinatari della Decisione, tra cui la ricorrente, hanno partecipato ad un’intesa nel settore dei servizi internazionali di trasloco in Belgio, ovvero ne sono considerati responsabili. I partecipanti all’intesa avrebbero fissato prezzi, si sarebbero ripartiti i clienti e avrebbero manipolato la presentazione di offerte almeno dal 1984 al 2003. Di conseguenza, avrebbero commesso un’infrazione unica e continuata dell’art. 81 CE.

8        Secondo la Commissione, i servizi di cui trattasi comprendono sia il trasloco di beni di persone fisiche, privati o dipendenti di un’impresa o di un’istituzione pubblica, sia il trasloco di beni di imprese o di istituzioni pubbliche. Tali traslochi sarebbero caratterizzati dalla circostanza che il Belgio costituisce il loro luogo di partenza o di arrivo. Tenendo conto anche del fatto che tutte le società di traslochi internazionali in esame sono situate in Belgio e che l’attività dell’intesa si svolge in Belgio, la Commissione ha ritenuto che il centro geografico dell’intesa fosse il Belgio.

9        Il fatturato cumulativo dei partecipanti all’intesa per i servizi internazionali di trasloco in Belgio è stato stimato dalla Commissione in EUR 41 milioni per l’anno 2002. Dato che essa ha valutato le dimensioni del settore in circa EUR 83 milioni, la quota di mercato cumulata delle imprese coinvolte è stata fissata intorno al 50%.

10      La Commissione osserva che l’intesa era volta, in particolare, a stabilire e a mantenere prezzi elevati e a ripartirsi il mercato, contemporaneamente o successivamente, sotto varie forme: accordi sui prezzi, accordi sulla ripartizione del mercato mediante un sistema di falsi preventivi (i PDC) e accordi su un sistema di compensazioni finanziarie per le offerte respinte o nel caso di mancanza di offerte (le commissioni).

11      La Commissione considera che tra il 1984 e l’inizio degli anni ’90 l’intesa ha funzionato in particolare sulla base di accordi scritti di fissazione dei prezzi. Parallelamente, sarebbero stati introdotti le commissioni e i PDC. Una commissione costituirebbe un elemento nascosto del prezzo finale che il consumatore era tenuto a pagare senza ricevere una prestazione equivalente. Infatti, essa rappresenterebbe una somma di denaro che la società di trasloco che aveva ottenuto il contratto di trasloco internazionale doveva corrispondere ai concorrenti che non avevano ottenuto il contratto, sia che avessero anch’essi presentato un’offerta, sia che si fossero astenuti dal farlo. Si tratterebbe pertanto di una sorta di compensazione finanziaria per le società di trasloco che non avevano ottenuto il contratto. I membri dell’intesa avrebbero emesso fatture reciproche relative alle commissioni per le offerte respinte o non presentate, menzionando servizi fittizi, e l’importo di tali commissioni sarebbe stato fatturato ai clienti. La Commissione afferma che tale prassi va considerata come una fissazione indiretta di prezzi per i servizi internazionali di trasloco in Belgio.

12      I membri di detta intesa avrebbero anche cooperato per presentare PDC che avrebbero erroneamente indotto i clienti, vale a dire i datori di lavoro che pagavano il trasloco, a credere di poter scegliere in base a criteri fondati sulla concorrenza. Un PDC sarebbe un preventivo fittizio presentato al cliente, o alla persona che traslocava, da parte di una società di trasloco che non intendeva eseguire il trasloco. Con la presentazione di PDC, la società di trasloco che voleva ottenere il contratto (in prosieguo: la «società richiedente») si sarebbe adoperata affinché l’istituzione o l’impresa ricevesse più preventivi, o direttamente, o indirettamente tramite la persona che aveva l’intenzione di traslocare. A tale fine, la società richiedente avrebbe comunicato ai suoi concorrenti il prezzo, il premio assicurativo e i costi di magazzinaggio cui essi dovevano fatturare il servizio. Tale prezzo, maggiore rispetto al prezzo proposto dalla società richiedente, sarebbe stato successivamente comunicato nei PDC. Secondo la Commissione, dato che un datore di lavoro sceglie normalmente la società di trasloco che offre il prezzo più basso, le società coinvolte nel medesimo trasloco internazionale sapevano in anticipo, in linea di principio, quale tra di esse avrebbe potuto ottenere il contratto per detto trasloco.

13      Inoltre, la Commissione rileva che il prezzo chiesto dalla società richiedente poteva essere più alto di quello che sarebbe stato altrimenti praticato, perché le altre società coinvolte nello stesso trasloco avrebbero presentato PDC nei quali figurava un prezzo indicato dalla società richiedente. A titolo di esempio, la Commissione cita, al punto 233 della Decisione, una mail interna della Allied Arthur Pierre in data 11 luglio 1997 che precisa: «[I]l cliente ha richiesto due [PDC], possiamo quindi chiedere un prezzo elevato». Pertanto, la Commissione fa valere che la presentazione di PDC ai clienti costituiva una manipolazione della procedura tramite il ricorso alla presentazione di offerte, cosicché i prezzi indicati in tutte le offerte sarebbero stati deliberatamente più alti del prezzo della società richiedente e comunque superiori rispetto a quelli che sarebbero stati praticati in un contesto concorrenziale.

14      La Commissione sostiene che tali accordi sono stati dimostrati sino al 2003. A suo avviso, dette attività complesse avevano il medesimo oggetto di fissare i prezzi, di ripartire il mercato e di falsare in tal modo la concorrenza.

15      In conclusione, la Commissione ha adottato il dispositivo della Decisione, il cui art. 1 è formulato nel seguente modo:

«Le seguenti imprese hanno violato l’art. 81, n. 1, [CE] fissando in maniera diretta e indiretta prezzi per i servizi internazionali di trasloco in Belgio, spartendosi una parte di questo mercato e manipolando la procedura tramite il ricorso alla presentazione di preventivi fasulli nell’arco dei periodi indicati:

(…)

i)      [Coppens], dal 13 ottobre 1992 al 29 luglio 2003;

(…) ».

16      Di conseguenza, all’art. 2, lett. k), della Decisione, la Commissione ha inflitto alla ricorrente un’ammenda pari a EUR 104 000.

17      Per calcolare l’importo delle ammende la Commissione ha applicato nella Decisione la metodologia descritta nei suoi orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 23, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006»).

 Procedimento e conclusioni delle parti

18      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 giugno 2008, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame.

19      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Ottava Sezione) ha deciso di aprire la fase orale. Le parti hanno svolto le proprie difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 5 maggio 2010.

20      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare l’art. 1 della Decisione nella parte in cui la concerne;

–        annullare l’art. 2 della Decisione nella parte in cui la concerne;

–        in subordine, ridurre sostanzialmente l’ammenda da infliggere fissandola ad un importo massimo del 10% del suo fatturato sul mercato dei servizi internazionali di trasloco;

–        condannare comunque la Commissione alle spese.

21      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

22      La ricorrente solleva due motivi principali ed un motivo in subordine, volti alla revoca o alla riduzione dell’ammenda.

23      Il primo motivo verte su una violazione dell’art. 81, n. 1, CE.

24      Tale motivo è articolato in tre parti. In primo luogo, la ricorrente contesta, invocando il suo ruolo ridotto, la constatazione secondo la quale essa ha partecipato ad un’intesa complessa. In secondo luogo, essa rimette in discussione la determinazione della durata della sua partecipazione all’intesa. In terzo luogo, essa addebita alla Commissione di avere omesso di valutare l’incidenza relativa della sua partecipazione.

 Argomenti delle parti

25      Con riguardo alla prima parte del motivo, la ricorrente sottolinea che le viene rimproverata soltanto la predisposizione di PDC. La Commissione constaterebbe espressamente, al punto 296 della Decisione, che la Coppens è la sola impresa che non ha partecipato all’accordo sulle commissioni. La Commissione non avrebbe neppure dimostrato che la ricorrente era al corrente di quest’ultimo accordo. Di conseguenza, la conclusione della Commissione al punto 345 della Decisione, secondo la quale la ricorrente avrebbe partecipato al complesso dei comportamenti in causa, sarebbe inesatta. Inoltre, la ricorrente fa valere che gli accordi relativi ai PDC di per sé non hanno un oggetto o un effetto restrittivo della concorrenza. Infatti, sarebbe impossibile per la ricorrente conoscere tutti i suoi concorrenti ai quali il cliente poteva chiedere un preventivo, di modo che essa non sarebbe in grado di sapere se poteva fatturare prezzi più elevati. In tal senso, il trasloco sarebbe stato effettivamente realizzato dalla ricorrente solo nel 23% circa dei casi in cui essa ha domandato PDC ad altri membri dell’intesa.

26      Nella replica, la ricorrente invoca anche le sentenze della Corte 30 giugno 1966, causa 56/65, LTM (Racc. pag. 337); 9 luglio 1969, causa 5/69, Völk (Racc. pag. 295), e 28 febbraio 1991, causa C‑234/89, Delimitis (Racc. pag. I‑935), al fine di rimettere in discussione l’applicabilità dell’art. 81 CE.

27      La Commissione sostiene che poco importa che la concorrenza sia alterata da PDC o da commissioni, in quanto in entrambi i casi si configura una distorsione della concorrenza che determina di norma un aumento dei prezzi per il cliente. Ciò significherebbe che le varie forme dell’intesa potrebbero essere considerate come una violazione unica e continuata dell’art. 81 CE. La Commissione segnala che la ricorrente non nega di essere stata al corrente dell’esistenza dell’accordo sulle commissioni. L’infrazione constatata nella fattispecie non rientrerebbe nell’ambito di applicazione della regola de minimis, atteso che i partecipanti occuperebbero una posizione cumulata molto ingente sul mercato dei traslochi internazionali.

 Giudizio del Tribunale

28      Per quanto concerne la prima parte del motivo, è pacifico che la partecipazione attiva della ricorrente all’intesa si limitava alla predisposizione di PDC (v. punti 173 e 296 della Decisione). Infatti, secondo le constatazioni della Commissione, la Coppens è l’unica impresa a non aver partecipato all’accordo sulle commissioni.

29      La ricorrente contesta tuttavia di aver partecipato ad un’infrazione unica e continuata. A questo riguardo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, un’impresa che abbia partecipato ad un’infrazione multiforme delle regole della concorrenza con comportamenti suoi propri, rientranti nella nozione di accordo o di pratica concordata a scopo anticoncorrenziale ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE e miranti a contribuire alla realizzazione dell’infrazione nel suo complesso, può essere responsabile anche dei comportamenti attuati da altre imprese nell’ambito della medesima infrazione per tutto il periodo della sua partecipazione alla stessa, quando sia accertato che l’impresa considerata era al corrente dei comportamenti illeciti delle altre partecipanti o che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne i rischi (sentenza della Corte 8 luglio 1999, causa C‑49/92 P, Commissione/Anic Partecipazioni, Racc. pag. I‑4125, punti 87 e 203). Pertanto, per considerare un’impresa responsabile di un’infrazione unica e continuata, è richiesta la conoscenza (provata o presunta) dei comportamenti illeciti degli altri partecipanti all’infrazione.

30      Inoltre, va rilevato che la sola identità d’oggetto tra un accordo cui ha partecipato un’impresa e un’intesa globale non è sufficiente ad imputare a tale impresa la partecipazione all’intesa globale. Infatti è solo se l’impresa, nel momento in cui partecipava a tale accordo, sapeva o avrebbe dovuto sapere che, ciò facendo, essa si inseriva nell’intesa globale che la sua partecipazione all’accordo di cui trattasi può costituire l’espressione della sua adesione a tale intesa globale (sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑28/99, Sigma Tecnologie/Commissione, Racc. pag. II‑1845, punto 45).

31      Orbene, è giocoforza constatare che la Commissione non ha dimostrato che la ricorrente, al momento della sua partecipazione all’accordo sui PDC, fosse al corrente delle attività anticoncorrenziali delle altre imprese relative alle commissioni, o che potesse ragionevolmente prevederle. Infatti, la Commissione ammette esplicitamente che, per quanto concerne la conoscenza da parte della ricorrente dei comportamenti illeciti degli altri partecipanti, la Decisione non si fonda su elementi di prova specifici. Essa fa valere che la ricorrente non nega di essere stata informata dell’accordo sulle commissioni e di aver omesso di indicare in che misura fosse al corrente del comportamento degli altri partecipanti all’infrazione. Tuttavia la ricorrente non è affatto tenuta ad indicare, di sua iniziativa, in che misura fosse informata del comportamento degli altri partecipanti all’infrazione, in quanto l’onere della prova incombe alla Commissione. Quest’ultima deve innanzitutto produrre la prova di un fatto prima che la ricorrente possa contestarlo. Del resto, in udienza, la ricorrente, su domanda del Tribunale, ha sottolineato esplicitamente di non avere avuto conoscenza degli accordi sulle commissioni. Pertanto la Commissione non ha assolto l’onere della prova.

32      In tali circostanze, la Commissione non poteva considerare che la ricorrente avesse partecipato ad un’infrazione unica e continuata.

33      Con riguardo alle conseguenze da collegare a siffatta conclusione, occorre osservare che il fatto che il dispositivo della Decisione non menzioni il carattere unico e continuato dell’infrazione è privo di rilevanza. Infatti si deve rilevare, in primo luogo, che la prassi decisionale della Commissione non è uniforme sotto questo profilo. Mentre la Commissione ha esplicitamente constatato il carattere unico e continuato dell’infrazione nel dispositivo di talune sue decisioni [v., ad esempio, l’art. 1 della decisione della Commissione 20 settembre 2006, C(2006) 4180, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/F/38.121 – Raccordi), una sintesi della quale è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 27 ottobre 2007 (GU L 283, pag. 63)], essa non lo ha fatto per altre decisioni, come la Decisione del caso di specie. Orbene, la portata dell’annullamento non può dipendere dalla scelta della Commissione di includere o meno siffatta constatazione nel dispositivo della Decisione.

34      In secondo luogo, si deve ricordare che il dispositivo di un atto è indissociabile dalla sua motivazione e va pertanto interpretato, se necessario, tenendo conto dei motivi che hanno portato alla sua adozione (v. ordinanza del Tribunale 30 aprile 2007, causa T‑387/04, EnBW Energie Baden-Württemberg/Commissione, Racc. pag. II‑1195, punto 127, e la giurisprudenza citata). Se è vero che solo il dispositivo di una decisione è idoneo a produrre effetti giuridici, ciò non toglie che le valutazioni espresse nella motivazione di una decisione possono essere sottoposte al sindacato di legittimità del giudice dell’Unione qualora, in quanto motivazione di un atto recante pregiudizio, costituiscano il fondamento necessario del dispositivo di tale atto o qualora tale motivazione sia idonea a modificare la sostanza del dispositivo dell’atto di cui trattasi (v. sentenza del Tribunale 1° luglio 2009, cause riunite da T‑81/07 a T‑83/07, KG Holding e a./Commissione, Racc. pag. II‑2411, punto 46, e la giurisprudenza citata).

35      Orbene, dalla motivazione della Decisione, e segnatamente dai suoi punti 307 e 345, emerge chiaramente che la Commissione ritiene la ricorrente responsabile per la sua presunta partecipazione ad un’infrazione unica e continuata. Inoltre, il fatto che, nonostante la partecipazione limitata della ricorrente, la Commissione abbia applicato, per tenere conto della gravità dell’infrazione alla quale la ricorrente ha partecipato, una percentuale del 17% del valore delle vendite, ovvero la percentuale unica applicata a tutte le imprese in causa, può spiegarsi soltanto con il fatto che essa la considera come partecipante ad un’infrazione unica e continuata. Infine, tale carattere dell’infrazione sembra aver influito anche sulla valutazione della durata della partecipazione all’infrazione (v. punto 380 della Decisione e sentenza del Tribunale in data odierna, causa T‑208/08, Gosselin/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 167).

36      Pertanto, sebbene la partecipazione al sistema dei PDC possa di per sé costituire un’infrazione all’art. 81 CE, idonea ad essere sanzionata con un’ammenda, occorre annullare l’art. 1, lett. i), e l’art. 2, lett. k), della Decisione, come richiesto dalla ricorrente.

37      In considerazione di quanto precede, non occorre esaminare né le altre parti del presente motivo, né gli altri motivi dedotti dalla ricorrente.

 Sulle spese

38      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione è rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, conformemente alle conclusioni della ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      L’art. 1, lett. i), e l’art. 2, lett. k), della decisione della Commissione 11 marzo 2008, C(2008) 926 def., relativa a una procedura di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38.543 – Servizi internazionali di trasloco) sono annullati.

2)      La Commissione europea è condannata alle spese.

Papasavvas

Wahl

Dittrich

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 giugno 2011.

Firme


* Lingua processuale: l’olandese.