Language of document : ECLI:EU:C:2012:778

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

6 dicembre 2012 (*)

«Impugnazione – Concorrenza – Intese – Articoli 81 CE e 53 dell’accordo SEE – Mercato dei servizi internazionali di trasloco in Belgio – Intesa consistente in tre singoli accordi – Infrazione unica e continuata – Assenza di prova della conoscenza, da parte di un partecipante a un singolo accordo, degli altri singoli accordi – Annullamento parziale o totale della decisione della Commissione – Articoli 263 TFUE e 264 TFUE»

Nella causa C‑441/11 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 25 agosto 2011,

Commissione europea, rappresentata da A. Bouquet, S. Noë e F. Ronkes Agerbeek, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Verhuizingen Coppens NV, con sede in Boutsersem (Belgio), rappresentata da J. Stuyck e I. Buelens, advocaten,

ricorrente in primo grado,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. L. Bay Larsen, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, dal sig. J.-C. Bonichot, dalle sig.re C. Toader, A. Prechal e dal sig. E Jarašiūnas (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 maggio 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione la Commissione europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 giugno 2011, Verhuizingen Coppens/Commissione (T‑210/08, Racc. pag. II‑3713; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo ha annullato gli articoli 1, lettera i), e 2, lettera k), della decisione C(2008) 926 definitivo. della Commissione, dell’11 marzo 2008, relativa a una procedura di applicazione dell’articolo [81 CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38.543 – Servizi internazionali di trasloco) (in prosieguo: la «decisione controversa»).

 Fatti e decisione controversa

2        Dai punti 3‑7 della sentenza impugnata risulta che, nella decisione controversa, la Commissione ha accertato che i destinatari della decisione medesima, tra i quali figurava la Verhuizingen Coppens NV (in prosieguo: la «Coppens»), hanno partecipato a un’intesa nel settore dei servizi internazionali di trasloco in Belgio fissando i prezzi, ripartendosi i clienti e manipolando la procedura di invito alla presentazione di offerte almeno per il periodo compreso tra il 1984 e il 2003, ovvero sono stati ritenuti responsabili di tale intesa commettendo, quindi, un’infrazione unica e continuata dell’articolo 81 CE.

3        In base ai punti 8 e 9 della sentenza impugnata, da un lato, i servizi interessati dall’infrazione comprendono i traslochi di beni di persone fisiche oppure di imprese o di istituzioni pubbliche per i quali il Belgio è il luogo di partenza o di arrivo. Tenendo conto del fatto che le società di traslochi internazionali in esame sono tutte situate in Belgio e che l’intesa si era svolta in territorio belga, si è ritenuto che il centro geografico dell’intesa si trovasse in Belgio. Dall’altro, il fatturato cumulativo dei partecipanti all’intesa per tali servizi internazionali di trasloco è stato stimato dalla Commissione in EUR 41 milioni per il 2002, e la quota di mercato cumulata delle imprese coinvolte è stata fissata intorno al 50% del settore di cui trattasi.

4        Secondo il punto 10 della sentenza impugnata, nella decisione controversa la Commissione ha osservato che l’intesa era volta, in particolare, a stabilire e a mantenere prezzi elevati e a ripartire il mercato assumendo varie forme, quali accordi sui prezzi, accordi sulla ripartizione del mercato mediante un sistema di falsi preventivi, detti «preventivi di comodo» (in prosieguo: l’«accordo sui preventivi di comodo»), e accordi su un sistema di compensazioni finanziarie per le offerte respinte o nel caso di mancata presentazione di offerte, dette «commissioni» (in prosieguo: l’«accordo sulle commissioni»).

5        Dal punto 11 della sentenza impugnata emerge che nella decisione controversa la Commissione ha ritenuto che tra il 1984 e l’inizio degli anni ’90 l’intesa abbia funzionato, in particolare, sulla base di accordi scritti di fissazione dei prezzi, con l’introduzione parallela della pratica delle commissioni e dei preventivi di comodo. Secondo la decisione medesima, come richiamata in detta sentenza, la pratica delle commissioni doveva essere considerata alla stregua di una fissazione indiretta di prezzi per i servizi internazionali di trasloco in Belgio, laddove i membri dell’intesa fatturavano reciprocamente le commissioni per le offerte respinte o non presentate, indicando servizi fittizi, mentre l’importo di tali commissioni veniva peraltro fatturato ai clienti.

6        Per quanto attiene ai preventivi di comodo, dai punti 12 e 13 della sentenza impugnata emerge che, nella decisione controversa, la Commissione ha rilevato che, mediante la presentazione di tali preventivi, la società di trasloco che intendeva ottenere il contratto si adoperava affinché il cliente che pagava il trasloco ricevesse più preventivi. A tal fine, detta società comunicava ai suoi concorrenti il prezzo totale al quale essi avrebbero dovuto fatturare il trasloco previsto, prezzo che sarebbe stato superiore a quello proposto da detta società. Si trattava quindi di preventivi fittizi presentati da società che non intendevano eseguire il trasloco. La Commissione ha ritenuto che tale pratica costituisse una manipolazione della procedura di invito alla presentazione di offerte, con la conseguenza che il prezzo richiesto per il trasloco risultava superiore al prezzo praticato in un ambiente concorrenziale.

7        Secondo il punto 14 della sentenza impugnata, nella decisione controversa la Commissione ha accertato che tali accordi sono stati attuati fino al 2003 e che tali attività complesse avevano il medesimo oggetto, consistente nel fissare i prezzi, nel ripartire il mercato e nel falsare in tal modo la concorrenza.

8        Alla luce di tali elementi, la Commissione ha adottato la decisione controversa, il cui articolo 1 è redatto nei termini seguenti:

«Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 81, paragrafo 1, [CE] e l’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo [sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3)] fissando in maniera diretta e indiretta prezzi per i servizi internazionali di trasloco in Belgio, spartendosi una parte di questo mercato e manipolando la procedura [di invito alla presentazione delle offerte] nell’arco dei periodi indicati:

(...)

i)      [Coppens], dal 13 ottobre 1992 al 29 luglio 2003;

(...)».

9        Di conseguenza, all’articolo 2, lettera k), della decisione controversa, la Commissione ha inflitto alla Coppens un’ammenda di EUR 104 000, calcolata conformemente alla metodologia descritta negli Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «Orientamenti»).

 Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

10      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 giugno 2008, la Coppens proponeva ricorso diretto all’annullamento, nella parte in cui la riguardano, degli articoli 1 e 2 della decisione controversa e, in subordine, alla riduzione dell’ammenda inflittale a un importo massimo del 10% del fatturato da essa realizzato sul mercato dei servizi internazionali di trasloco.

11      A sostegno del suo ricorso, la Coppens deduceva due motivi principali, vertenti sulla violazione, rispettivamente, degli articoli 81, paragrafo 1, CE e 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), nonché un motivo in subordine volto all’annullamento o alla riduzione dell’ammenda inflittale.

12      Il primo motivo si articolava su tre capi, con i quali la Coppens, in primo luogo, contestava di avere partecipato a un’intesa complessa, in secondo luogo, metteva in discussione la durata della sua partecipazione all’intesa e, in terzo luogo, censurava alla Commissione di avere omesso di valutare l’importanza relativa della sua partecipazione. Nel contesto del primo capo del motivo, la Coppens sottolineava, in particolare, che le veniva addebitata soltanto la predisposizione di preventivi di comodo, affermando peraltro che la Commissione non aveva dimostrato che essa fosse al corrente dell’accordo sulle commissioni. Erroneamente la Commissione avrebbe quindi concluso che tale società aveva partecipato a detta intesa complessa. La Coppens sosteneva inoltre che l’accordo sui preventivi di comodo non aveva un oggetto o un effetto restrittivo della concorrenza.

13      Secondo la Commissione, poco importava che la concorrenza fosse falsata da preventivi di comodo o da commissioni. Infatti, a giudizio dell’istituzione, in entrambi i casi si trattava di una distorsione della concorrenza che aveva implicato, di regola, un aumento dei prezzi per il cliente, cosicché le diverse forme dell’intesa potevano essere considerate alla stregua di una violazione unica e continuata dell’articolo 81 CE.

14      Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto la prima parte del primo motivo dedotto dalla Coppens. Ai punti 28‑32 della richiamata sentenza, il Tribunale ha dichiarato quanto segue:

«28      Per quanto concerne la prima parte del motivo, è pacifico che la partecipazione attiva della [Coppens] all’intesa si limitava alla predisposizione di [preventivi di comodo] (v. punti 173 e 296 della [decisione controversa]). Infatti, secondo le constatazioni della Commissione, la Coppens è l’unica impresa a non aver partecipato all’accordo sulle commissioni.

29      La [Coppens] contesta tuttavia di aver partecipato ad un’infrazione unica e continuata. A questo riguardo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, un’impresa che abbia partecipato ad un’infrazione multiforme delle regole della concorrenza con comportamenti suoi propri, rientranti nella nozione di accordo o di pratica concordata a scopo anticoncorrenziale ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE e miranti a contribuire alla realizzazione dell’infrazione nel suo complesso, può essere responsabile anche dei comportamenti attuati da altre imprese nell’ambito della medesima infrazione per tutto il periodo della sua partecipazione alla stessa, quando sia accertato che l’impresa considerata era al corrente dei comportamenti illeciti delle altre partecipanti o che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne i rischi (sentenza della Corte dell’8 luglio 1999, causa C‑49/92 P, Commissione/Anic Partecipazioni, Racc. pag. I‑4125, punti 87 e 203). Pertanto, per considerare un’impresa responsabile di un’infrazione unica e continuata, è richiesta la conoscenza (provata o presunta) dei comportamenti illeciti degli altri partecipanti all’infrazione.

30      Inoltre, va rilevato che la sola identità d’oggetto tra un accordo cui ha partecipato un’impresa e un’intesa globale non è sufficiente ad imputare a tale impresa la partecipazione all’intesa globale. Infatti è solo se l’impresa, nel momento in cui partecipava a tale accordo, sapeva o avrebbe dovuto sapere che, ciò facendo, essa si inseriva nell’intesa globale che la sua partecipazione all’accordo di cui trattasi può costituire l’espressione della sua adesione a tale intesa globale (sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑28/99, Sigma Tecnologie/Commissione, Racc. pag. II‑1845, punto 45).

31      Orbene, è giocoforza constatare che la Commissione non ha dimostrato che la [Coppens], al momento della sua partecipazione all’accordo sui [preventivi di comodo], fosse al corrente delle attività anticoncorrenziali delle altre imprese relative alle commissioni, o che potesse ragionevolmente prevederle. Infatti, la Commissione ammette esplicitamente che, per quanto concerne la conoscenza da parte della [Coppens] dei comportamenti illeciti degli altri partecipanti, la [decisione controversa] non si fonda su elementi di prova specifici. Essa fa valere che la [Coppens] non nega di essere stata informata dell’accordo sulle commissioni e di aver omesso di indicare in che misura fosse al corrente del comportamento degli altri partecipanti all’infrazione. Tuttavia la [Coppens] non è affatto tenuta ad indicare, di sua iniziativa, in che misura fosse informata del comportamento degli altri partecipanti all’infrazione, in quanto l’onere della prova incombe alla Commissione. Quest’ultima deve innanzitutto produrre la prova di un fatto prima che la [Coppens] possa contestarlo. Del resto, in udienza, la [Coppens], su domanda del Tribunale, ha sottolineato esplicitamente di non avere avuto conoscenza [dell’ accordo] sulle commissioni. Pertanto la Commissione non ha assolto l’onere della prova.

32      In tali circostanze, la Commissione non poteva considerare che la [Coppens] avesse partecipato ad un’infrazione unica e continuata».

15      Con riguardo alle conseguenze da collegare a tale conclusione, ai punti 33‑35 della sentenza impugnata il Tribunale ha rilevato che il fatto che il dispositivo della decisione controversa non menzioni il carattere unico e continuato dell’infrazione è irrilevante, alla luce del rilievo, in particolare, che il dispositivo di un atto è indissociabile dalla sua motivazione e che i motivi della decisione controversa indicano chiaramente che la Commissione ha ritenuto la Coppens responsabile di avere partecipato a siffatta infrazione.

16      Al punto 36 della sentenza impugnata, il Tribunale ne ha dedotto quanto segue:

«Pertanto, sebbene la partecipazione al sistema dei [preventivi di comodo] possa di per sé costituire un’infrazione all’art. 81 CE, idonea ad essere sanzionata con un’ammenda, occorre annullare l’art. 1, lett. i), e l’art. 2, lett. k), della [decisione controversa], come richiesto dalla [Coppens]».

17      Di conseguenza, al punto 37 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che non occorresse più esaminare né le altre parti del primo motivo dedotto dalla Coppens a sostegno del suo ricorso né gli altri motivi sollevati da quest’ultima e, pertanto, ha annullato gli articoli 1, lettera i), e 2, lettera k), della decisione controversa.

 Conclusioni delle parti

18      Con la sua impugnazione, la Commissione chiede che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        respingere il ricorso di annullamento o, in subordine, annullare soltanto l’articolo 1, lettera i), della decisione controversa, nella parte in cui ritiene la Coppens responsabile per l’accordo sulle commissioni;

–        fissare il quantum dell’ammenda nella misura che la Corte giudichi opportuna, e

–        condannare la Coppens alle spese della presente impugnazione e alle spese per il procedimento dinanzi al Tribunale per la somma che la Corte ritenga adeguata.

19      La Coppens chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione;

–        in subordine, nell’ipotesi in cui la Corte dovesse annullare in toto o in parte la sentenza impugnata, ridurre l’importo dell’ammenda inflittale dalla Commissione al 10% del suo fatturato sul mercato pertinente, e

–        condannare la Commissione alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e a quelle della presente impugnazione.

 Sull’impugnazione

20      A sostegno dell’impugnazione, la Commissione deduce la violazione, da parte del Tribunale, degli articoli 263 TFUE e 264 TFUE nonché del principio di proporzionalità.

 Argomenti delle parti

21      Con il suo motivo, la Commissione sostiene in sostanza che, tenuto conto della motivazione esposta al punto 36 della sentenza impugnata, erroneamente il Tribunale non ha pronunciato l’annullamento soltanto parziale della decisione controversa nella parte riguardante la Coppens. Infatti, nella presente causa sarebbe soltanto il fatto che tale società fosse o dovesse essere al corrente dell’accordo sulle commissioni che non sarebbe stato dimostrato. Orbene, secondo una costante giurisprudenza, l’annullamento parziale di una decisione è possibile se gli elementi di cui si chiede l’annullamento sono separabili dal resto della decisione, il che avverrebbe nel caso di specie. Sarebbe sproporzionato da parte del Tribunale annullare una decisione in toto quando è soltanto una parte dell’infrazione a non poter essere dimostrata.

22      La Commissione rammenta che la decisione controversa ha ritenuto la Coppens responsabile di un’infrazione unica e continuata, costituita, durante il periodo in esame, da due elementi distinti, ossia l’accordo sulle commissioni e l’accordo sui preventivi di comodo. Pertanto, il Tribunale avrebbe potuto annullare detta decisione in toto per quanto riguarda tale società soltanto se avesse potuto accertare, oltre all’assenza della prova del fatto che quest’ultima fosse al corrente delle attività anticoncorrenziali delle altre imprese concernenti le commissioni o che potesse ragionevolmente prevederle, che la Commissione non avesse nemmeno dimostrato la partecipazione della stessa Coppens all’accordo sui preventivi di comodo. Orbene, la dimostrazione di tale partecipazione e il fatto che essa costituisca di per sé un’infrazione all’articolo 81 CE non darebbero adito ad alcun dubbio, come il Tribunale avrebbe d’altronde riconosciuto.

23      La sentenza impugnata sarebbe quindi contraria alla giurisprudenza secondo la quale il Tribunale non può pronunciare un annullamento integrale quando risulta del tutto evidente che il motivo ritenuto fondato può giustificare solamente un annullamento parziale. Tale giurisprudenza sarebbe espressione del principio di proporzionalità.

24      Inoltre, l’annullamento integrale delle decisioni relative a intese a causa del fatto che una parte dell’infrazione non è stata dimostrata sarebbe incompatibile con una buona amministrazione della giustizia e con l’applicazione efficace delle regole di concorrenza, in quanto obbligherebbe a una ripetizione dei procedimenti, salvo accettare che la parte dell’infrazione che è stata dimostrata resti impunita. Non sarebbe peraltro certo che la reiterazione di tali procedimenti sia compatibile con il principio del ne bis in idem.

25      Da ultimo, la Commissione sostiene che la Corte è in grado di statuire definitivamente sulla controversia. I fatti pertinenti sarebbero pacifici, in quanto la Coppens non avrebbe contestato dinanzi al Tribunale di avere partecipato 67 volte all’attuazione dell’accordo sui preventivi di comodo, come accertato e documentato nella decisione controversa. In proposito, la Commissione aggiunge che tale accordo aveva nel contempo oggetto ed effetti anticoncorrenziali e riconosce, da un lato, che per il 1994 e il 1995 non esistevano prove della partecipazione della Coppens all’attuazione di detto accordo e, dall’altro, che l’ammenda potrebbe essere ridotta se la Coppens potesse essere ritenuta responsabile soltanto di quest’ultimo accordo.

26      In via principale, la Coppens sostiene che l’impugnazione dev’essere respinta. In primo luogo, la decisione controversa non presenterebbe elementi separabili ai sensi della giurisprudenza della Corte. Dato che in tale decisione la Commissione ha accertato l’esistenza di un’intesa complessa che costituiva un’infrazione unica e continuata dell’articolo 81 CE, il Tribunale avrebbe necessariamente dovuto pronunciarsi sulla partecipazione della Coppens a tale intesa, dichiarando quindi che il solo fatto che sussista identità di oggetto tra un accordo al quale un’impresa ha partecipato e un’intesa globale non può essere sufficiente per contestare all’impresa stessa di avere partecipato all’intesa globale. Non si tratterebbe di una «parte dell’infrazione».

27      In secondo luogo, la giurisprudenza richiamata consentirebbe di annullare parzialmente una decisione soltanto qualora tale annullamento parziale non modificasse la sostanza della decisione di cui trattasi. Orbene, nella specie, la questione discussa dinanzi al Tribunale sarebbe la qualificazione dell’infrazione imputata alla Coppens e, quindi, la sostanza stessa della decisione controversa nei suoi confronti. L’annullamento integrale della stessa per quanto riguarda la Coppens sarebbe la conseguenza della mancata prova del fatto che tale società fosse implicata in tutti gli elementi essenziali a constatare l’esistenza di un’infrazione unica e continuata.

28      In ogni caso, il Tribunale non avrebbe potuto limitarsi ad annullare la decisione controversa solo in parte. La semplice modifica dell’importo dell’ammenda avrebbe conferito alla Coppens una tutela giuridica insufficiente. Infatti, in un caso del genere, la sua condanna sarebbe stata fondata su tutti gli elementi dell’infrazione, mentre uno solo di essi è stato ritenuto effettivamente dimostrato nei suoi confronti.

29      In terzo luogo, da un lato, l’annullamento integrale pronunciato nella sentenza impugnata non sarebbe in contrasto con la giurisprudenza risultante dalla sentenza dell’11 dicembre 2008, Commissione/Département du Loiret (C‑295/07 P, Racc. pag. I‑9363). Il motivo accolto nella specie sarebbe stato diretto contro il denominatore comune della decisione controversa, vale a dire l’imputazione relativa all’intesa complessa. Pertanto, l’annullamento integrale della decisione non andrebbe oltre il motivo dedotto. Dall’altro, l’argomento vertente sulla buona amministrazione della giustizia e sull’efficace attuazione delle regole di concorrenza non potrebbe essere accolto. In applicazione del principio di legalità, sarebbe possibile condannare un’impresa soltanto se sia dimostrato che essa ha commesso l’infrazione contestata. Orbene, poiché l’infrazione accertata nella decisione de qua è un’intesa complessa, ossia un’infrazione costituita da diversi elementi dei quali ciascuno essenziale all’accertamento della stessa, giustamente il Tribunale avrebbe dichiarato che la Commissione non aveva sufficientemente dimostrato la partecipazione della Coppens ai diversi elementi essenziali di tale infrazione, di modo che non era stato possibile affermare la partecipazione della stessa Coppens all’intesa complessa.

30      In subordine, la Coppens chiede alla Corte di annullare l’ammenda o, per lo meno, di ridurla a un importo non superiore al 10% del suo fatturato sul mercato dei traslochi internazionali in Belgio. In ulteriore subordine, nel caso in cui la Corte dovesse annullare la sentenza impugnata ma non la decisione controversa nella parte che la riguarda, la Coppens chiede alla Corte di ridurre, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, l’importo dell’ammenda inflittale. A sostegno di tali domande, la Coppens deduce due motivi.

31      Da un lato, la Coppens sostiene che l’importo di base dell’ammenda è stato determinato erroneamente, poiché la Commissione non avrebbe operato distinzioni tra i partecipanti all’intesa, quando invece avrebbe dovuto prendere in considerazione i rispettivi ruoli nella stessa. In questo senso, tale società avrebbe commesso un’infrazione di minore gravità rispetto a quella rilevata dalla Commissione nei suoi confronti, tenuto conto in particolare del suo ruolo e della sua partecipazione limitati nell’intesa in esame, della sua quota di mercato, pari soltanto allo 0,04% del mercato pertinente, e del suo fatturato globale sensibilmente inferiore a quello degli altri partecipanti all’infrazione. Pertanto, per quanto riguarda detta società, la Commissione non avrebbe potuto assumere come punto di partenza per il calcolo dell’ammenda una percentuale del 17% del valore delle vendite come per tutti gli altri partecipanti. Inoltre, la Coppens avrebbe dimostrato che la durata dell’infrazione che le può essere contestata è di 7 anni al massimo, e non di 10 anni e 9 mesi. Inoltre, l’importo di base dell’ammenda avrebbe dovuto essere ridotto in applicazione dei punti 27‑35 degli orientamenti. A tale proposito, la Coppens sostiene, segnatamente, di avere fornito elementi di prova attestanti la sua incapacità di far fronte al pagamento e il rischio reale di fallimento.

32      Dall’altro lato, la Coppens asserisce che l’ammenda è stata fissata in manifesta violazione del principio di proporzionalità, in quanto essa ammonta al 10% del suo fatturato complessivo e rappresenta circa il 200% del valore delle sue vendite prese in considerazione. La Commissione, conformemente alla giurisprudenza, avrebbe dovuto tenere conto del fatto che il suo fatturato realizzato a titolo dell’attività interessata dall’intesa rappresentava soltanto il 3,2% circa del suo fatturato complessivo.

33      Da ultimo, la Coppens chiede alla Corte, se del caso, di condannare la Commissione alle spese ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di procedura della Corte, disposizione che compare ora all’articolo 139 dello stesso.

 Giudizio della Corte

34      È pacifico che, dopo aver constatato al punto 36 della sentenza impugnata che la partecipazione della Coppens all’accordo sui preventivi di comodo poteva di per sé costituire un’infrazione all’articolo 81 CE idonea ad essere sanzionata con un’ammenda, il Tribunale ha tuttavia ritenuto necessario annullare gli articoli 1, lettera i), e 2, lettera k), della decisione controversa. Con il suo motivo, la Commissione contesta l’annullamento in toto della decisione da parte del Tribunale nella parte riguardante la Coppens.

35      Si deve rammentare che dagli articoli 254, sesto comma, TFUE e 264, primo comma, TFUE risulta che, se un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE è fondato, il Tribunale dichiara nullo e non avvenuto l’atto impugnato.

36      Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 25 delle sue conclusioni, l’articolo 264, primo comma, TFUE deve tuttavia essere interpretato nel senso che l’atto oggetto di un ricorso di annullamento dev’essere dichiarato nullo e non avvenuto soltanto qualora il ricorso sia fondato.

37      A tale proposito, la Corte ha già dichiarato che il solo fatto che il Tribunale ritenga fondato un motivo dedotto dal ricorrente a sostegno del proprio ricorso di annullamento non gli consente di annullare automaticamente l’atto impugnato in toto. Un annullamento integrale, infatti, non può essere disposto quando risulta del tutto evidente che tale motivo, avendo ad oggetto unicamente un aspetto specifico di quell’atto, è tale da fondare solo un annullamento parziale (sentenza Commissione/Département du Loiret, cit., punto 104).

38      Tuttavia, l’annullamento parziale di un atto di diritto dell’Unione è possibile solo se gli elementi di cui si chiede l’annullamento sono separabili dal resto dell’atto. Tale requisito non è soddisfatto quando l’annullamento parziale dell’atto produrrebbe l’effetto di modificare la sostanza dello stesso, circostanza che deve essere valutata sul fondamento di un criterio oggettivo e non di un criterio soggettivo legato alla volontà politica dell’autorità che ha adottato l’atto di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze del 24 maggio 2005, Francia/Parlamento e Consiglio, C‑244/03, Racc. pag. I‑4021, punti 12‑14, nonché Commissione/Département du Loiret, cit., punti 105 e 106).

39      Ne consegue che, nella specie, in forza dell’articolo 264, primo comma, TFUE, il Tribunale avrebbe potuto pronunciare l’annullamento in toto della decisione controversa nella parte riguardante la Coppens solo se l’annullamento parziale della stessa ne avesse modificato la sostanza, circostanza che occorre verificare.

40      Va ricordato in proposito, in via preliminare, che secondo l’articolo 1 della decisione controversa la Coppens e altre imprese hanno violato l’articolo 81, paragrafo 1, CE e l’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo sullo Spazio economico europeo fissando in maniera diretta e indiretta prezzi per i servizi internazionali di trasloco in Belgio, ripartendosi una parte di questo mercato e manipolando la procedura di invito alla presentazione di offerte durante il periodo compreso tra il 13 ottobre 1992 e il 29 luglio 2003. Tuttavia, nella sentenza impugnata, da un lato, al punto 35 della stessa, il Tribunale ha rilevato che la Commissione ritiene la Coppens responsabile di avere partecipato a un’infrazione unica e continuata e, dall’altro, ai punti 28 e 36 della medesima sentenza, non ha escluso che l’accordo sui preventivi di comodo, al quale la Coppens non ha contestato di avere partecipato, possa di per sé essere contrario all’articolo 81 CE.

41      Secondo una giurisprudenza costante, una violazione dell’articolo 81, paragrafo 1, CE può risultare non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti o persino da un comportamento continuato, anche quando uno o più elementi di questa serie di atti o di questo comportamento continuato potrebbero altresì costituire, di per sé e considerati isolatamente, una violazione di detta disposizione. Quindi, qualora le diverse azioni facciano parte di un «piano d’insieme», a causa del loro identico oggetto di distorsione del gioco della concorrenza all’interno del mercato comune, la Commissione può imputare la responsabilità di tali azioni in funzione della partecipazione all’infrazione considerata nel suo insieme (sentenza Commissione/Anic Partecipazioni, cit., punto 81, nonché sentenza del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Racc. pag. I‑123, punto 258).

42      Un’impresa che abbia partecipato a una tale infrazione unica e complessa con comportamenti suoi propri, rientranti nella nozione di accordo o di pratica concordata a scopo anticoncorrenziale ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE e miranti a contribuire alla realizzazione dell’infrazione nel suo complesso, può essere quindi responsabile anche dei comportamenti attuati da altre imprese nell’ambito della medesima infrazione per tutto il periodo della sua partecipazione alla stessa. Questa ipotesi ricorre quando è dimostrato che detta impresa intendeva contribuire con il proprio comportamento agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i partecipanti e che era al corrente dei comportamenti illeciti previsti o attuati da altre imprese nel perseguire i medesimi obiettivi, oppure che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne il rischio (citate sentenze Commissione/Anic Partecipazioni, punti 87 e 203, nonché Aalborg Portland e a./Commissione, punto 83).

43      In tal senso, un’impresa può avere partecipato direttamente al complesso dei comportamenti anticoncorrenziali che compongono l’infrazione unica e continuata, nel qual caso correttamente la Commissione può imputarle la responsabilità di tutti questi comportamenti e, pertanto, di detta infrazione nel suo insieme. Un’impresa può anche avere partecipato direttamente solo ad alcuni dei comportamenti anticoncorrenziali che compongono l’infrazione unica e continuata, ma essere stata al corrente di tutti gli altri comportamenti illeciti previsti o attuati dagli altri partecipanti all’intesa nel perseguire i medesimi obiettivi, o aver potuto ragionevolmente prevederli ed essere stata pronta ad accettarne il rischio. Anche in un caso del genere la Commissione può ben imputare a tale impresa la responsabilità di tutti i comportamenti anticoncorrenziali che compongono tale infrazione e, di conseguenza, dell’infrazione nel suo insieme.

44      Per contro, se un’impresa ha preso parte direttamente a uno o più comportamenti anticoncorrenziali che compongono un’infrazione unica e continuata, ma non risulta provato che tramite il proprio comportamento essa intendesse contribuire al complesso degli obiettivi comuni perseguiti dagli altri partecipanti all’intesa e che fosse al corrente di tutti gli altri comportamenti illeciti previsti o attuati da detti partecipanti nel perseguire i medesimi obiettivi o che potesse ragionevolmente prevederli e fosse pronta ad accettarne il rischio, la Commissione deve limitarsi a imputarle la responsabilità dei soli comportamenti ai quali essa ha partecipato direttamente e dei comportamenti previsti o attuati dagli altri partecipanti nel perseguire obiettivi analoghi a quelli che essa perseguiva e dei quali sia dimostrato che essa era al corrente o che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne il rischio.

45      Ciò non può tuttavia portare a escludere la responsabilità di tale impresa per i comportamenti ai quali è pacifico che essa abbia preso parte o per i quali possa effettivamente essere ritenuta responsabile. Invero, il fatto che un’impresa non abbia partecipato a tutti gli elementi costitutivi di un’intesa o che abbia svolto un ruolo secondario negli aspetti ai quali ha preso parte non è rilevante per dimostrare l’esistenza di un’infrazione da parte sua, poiché occorre prendere in considerazione tali elementi solo in sede di valutazione della gravità dell’infrazione e, eventualmente, della determinazione dell’ammenda (citate sentenze Commissione/Anic Partecipazioni, punto 90, nonché Aalborg Portland e a./Commissione, punto 86).

46      Una siffatta separazione di una decisione della Commissione che qualifichi un’intesa globale come infrazione unica e continuata è possibile soltanto qualora, da un lato, detta impresa sia stata posta nella condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di comprendere che le veniva altresì contestato ciascuno dei comportamenti che componevano l’infrazione e, quindi, di difendersi su tale punto, e qualora, dall’altro, la decisione stessa sia sufficientemente chiara al riguardo.

47      Ne consegue che, in presenza delle condizioni indicate supra al punto precedente, qualora il giudice dell’Unione rilevi che la Commissione non abbia sufficientemente dimostrato che un’impresa, con la sua partecipazione a uno dei comportamenti anticoncorrenziali che compongono un’infrazione unica e continuata, fosse al corrente degli altri comportamenti anticoncorrenziali adottati dagli altri partecipanti all’intesa nel perseguire i medesimi obiettivi o potesse ragionevolmente prevederli e fosse pronta ad accettarne il rischio, deve trarne, quale unica conseguenza, la conclusione che a tale impresa non può imputarsi la responsabilità di tali altri comportamenti e, pertanto, dell’infrazione unica e continuata nel suo insieme e che la decisione impugnata dev’essere considerata, limitatamente a tale aspetto, infondata.

48      Nella specie, dai punti 10‑12 della sentenza impugnata emerge che, nella decisione controversa, la Commissione ha affermato che l’intesa di cui trattasi si presentava in triplice forma, ossia un accordo sui prezzi, un accordo sui preventivi di comodo e un accordo sulle commissioni, e che a suo parere quest’ultimo accordo doveva essere considerato come una fissazione indiretta dei prezzi per i servizi internazionali di trasloco in Belgio, mentre l’accordo sui preventivi di comodo costituiva una manipolazione della procedura di invito alla presentazione di offerte, in modo tale che i prezzi indicati in tutte le offerte sarebbero stati deliberatamente superiori a quelli che sarebbero stati praticati in un ambiente concorrenziale. Inoltre, al punto 28 della medesima sentenza, il Tribunale ha rilevato che, secondo la decisione controversa, la partecipazione attiva della Coppens all’intesa si limitava all’accordo sui preventivi di comodo, e che tale società non aveva partecipato all’accordo sulle commissioni.

49      Anche dagli atti del procedimento dinanzi al Tribunale e dal punto 25 della sentenza impugnata risulta, da un lato, che la Coppens è stata posta in condizione di comprendere che le sarebbe stata imputata la responsabilità dell’infrazione unica e continuata di cui trattasi e anche che le sarebbe stata addebitata la partecipazione all’accordo sui preventivi di comodo in quanto tale, ed essa ha quindi avuto la possibilità di difendersi al riguardo e, dall’altro, che la decisione controversa è sufficientemente chiara al riguardo.

50      Peraltro, dato che l’accertamento, da parte del giudice dell’Unione, del fatto che la Commissione non avesse dimostrato sufficientemente che un’impresa, con la sua partecipazione a uno dei comportamenti anticoncorrenziali componenti un’infrazione unica e continuata, fosse al corrente degli altri comportamenti anticoncorrenziali adottati dagli altri partecipanti all’intesa nel perseguire i medesimi obiettivi, o che potesse ragionevolmente prevederli e fosse pronta ad accettarne il rischio, conformemente alla giurisprudenza rammentata al punto 45 supra non può portare a escludere la responsabilità dell’impresa medesima per quei comportamenti ai quali la sua partecipazione risulti dimostrata o per i quali sia pacifico che essa possa essere considerata responsabile, il giudice dell’Unione deve limitarsi a pronunciare l’annullamento parziale della decisione impugnata.

51      Infatti, poiché l’oggetto di una decisione della Commissione che accerti la partecipazione di un’impresa a un’intesa in violazione dell’articolo 81 CE è l’accertamento di uno o più comportamenti costitutivi di tale violazione, un annullamento parziale non può modificare la sostanza di tale decisione.

52      Ciò premesso, annullando in toto la decisione controversa senza rimettere in discussione la partecipazione della Coppens all’accordo sui preventivi di comodo né il carattere anticoncorrenziale dello stesso, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella sua sentenza.

53      Da ultimo, poiché dalle considerazioni che precedono emerge che, alla luce delle circostanze della fattispecie, il Tribunale avrebbe ben potuto pronunciare, se del caso, l’annullamento soltanto parziale della decisione controversa nella parte riguardante la Coppens, quest’ultima non può utilmente sostenere, per giustificare l’annullamento integrale di tale decisione pronunciata dal Tribunale, che una semplice riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale le avrebbe conferito una tutela giuridica insufficiente.

54      Da quanto precede risulta che, pronunciando l’annullamento in toto della decisione controversa nella parte riguardante la Coppens senza avere messo in discussione la partecipazione di quest’ultima all’accordo sui preventivi di comodo né il fatto che detto accordo potesse di per sé costituire una violazione dell’articolo 81 CE, il Tribunale ha violato l’articolo 264, primo comma, TFUE. Conseguentemente, poiché il motivo dedotto dalla Commissione è fondato, si deve accogliere l’impugnazione e annullare la sentenza impugnata.

 Sul ricorso dinanzi al Tribunale

55      Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando l’impugnazione è accolta, la Corte può, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta. La Corte ritiene che ciò ricorra nella specie.

56      Come emerge dai punti 11 e 12 supra, dinanzi al Tribunale la Coppens ha dedotto due motivi in via principale, vertenti sulla violazione, rispettivamente, degli articoli 81, paragrafo 1, CE e 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1/2003, nonché un motivo in subordine, diretto all’annullamento o alla riduzione dell’ammenda inflittale. Il primo motivo si articola su tre capi, con i quali la Coppens contesta di avere partecipato a un’intesa complessa, mette in discussione la durata della sua partecipazione all’intesa e contesta alla Commissione di avere omesso di valutare l’importanza relativa di tale partecipazione.

 Sul primo capo del primo motivo

57      La Coppens afferma, in sostanza, che la Commissione ha erroneamente concluso nel senso della sua partecipazione a un’infrazione unica e continuata. La Commissione non avrebbe dimostrato che tale società fosse al corrente dell’accordo sulle commissioni. Inoltre, la Coppens sostiene che l’accordo sui preventivi di comodo non aveva un oggetto o un effetto restrittivo della concorrenza e che, in ogni caso, da un lato, esso aveva influito solo in maniera insignificante sul mercato e, dall’altro, essa vi aveva partecipato soltanto in maniera molto limitata.

58      La Commissione sostiene che tali argomenti sono infondati.

59      In limine, occorre rilevare che la Coppens contesta, in sostanza, la possibilità per la Commissione di imputarle la responsabilità di un’infrazione unica e continuata, in quanto la sua partecipazione a uno dei due accordi che la compongono nella fattispecie non risulterebbe dimostrata conformemente ai requisiti della giurisprudenza.

60      A tal proposito si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza citata al punto 42 supra, per poter dimostrare la partecipazione di un’impresa all’attuazione di un’infrazione unica, la Commissione deve provare che tale impresa intendesse contribuire con il proprio comportamento agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i partecipanti e che fosse al corrente dei comportamenti illeciti previsti o attuati da altre imprese nel perseguire i medesimi obiettivi, ovvero che potesse ragionevolmente prevederli e fosse pronta ad accettarne il rischio.

61      Nella specie è pacifico che l’infrazione unica e continuata di cui la Coppens è stata ritenuta responsabile da parte della Commissione, durante il periodo in cui è stato censurato a tale società di avere partecipato all’intesa di cui trattasi, era costituita da due accordi. Si tratta, da un lato, dell’accordo sui preventivi di comodo, la cui attuazione è descritta ai punti 229‑278 della decisione controversa e il cui carattere restrittivo della concorrenza è illustrato in particolare ai punti 358‑364 della stessa. Dall’altro, si tratta dell’accordo sulle commissioni, la cui attuazione viene descritta ai punti 161‑228 della medesima decisione e il cui carattere restrittivo della concorrenza è illustrato in particolare ai punti 351‑357 di quest’ultima.

62      Per quanto concerne l’accordo sui preventivi di comodo, si deve ricordare che la Coppens non contesta di avervi partecipato. Inoltre, contrariamente a quanto dalla stessa asserito, non può sostenersi che tale accordo non avesse né un oggetto né effetti anticoncorrenziali. Infatti, le imprese che presentano preventivi di questo tipo rinunciano a fare concorrenza all’impresa di trasloco che li richiede. Del pari, quest’ultima, richiedendo ai suoi concorrenti di predisporre tali preventivi sa che la sua offerta non sarà messa in concorrenza con offerte più competitive. L’impresa che effettua il trasloco è quindi in grado di chiedere un prezzo superiore a quello che sarebbe stato praticato in un ambiente concorrenziale, e ciò a danno dei consumatori.

63      Inoltre, dato che, secondo il punto 89 della decisione controversa, la quota di mercato cumulata delle imprese implicate nell’intesa era pari all’incirca al 50% del mercato dei servizi internazionali di trasloco in Belgio, circostanza non contestata dalla Coppens, non può certamente affermarsi che gli effetti di tale accordo abbiano influito solo in maniera insignificante sul mercato pertinente e che non rientrino, pertanto, nel divieto previsto all’articolo 81, paragrafo 1, CE, conformemente alla giurisprudenza della Corte (sentenze del 9 luglio 1969, Völk, 5/69, Racc. pag. 295, punto 7, nonché del 23 novembre 2006, Asnef-Equifax e Administración del Estado, C‑238/05, Racc. pag. I‑11125, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

64      Per quanto attiene all’asserita limitata partecipazione della Coppens a detto accordo, è sufficiente ricordare che, secondo il tenore letterale stesso dell’articolo 81, paragrafo 1, CE, per l’applicazione del divieto contenuto in tale disposizione è necessario soltanto acclarare se l’accordo al quale un’impresa ha partecipato unitamente ad altre avesse per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza e se esso poteva pregiudicare il commercio tra Stati membri. Di conseguenza, la questione di stabilire se la partecipazione individuale di un’impresa a un siffatto accordo potesse di per sé, in considerazione della sua posizione debole sul mercato pertinente, restringere la concorrenza o pregiudicare il commercio tra Stati membri è priva di pertinenza laddove si tratti di dimostrare l’esistenza di un’infrazione.

65      Alla luce delle suesposte considerazioni, la Commissione poteva correttamente ritenere la Coppens responsabile di avere partecipato all’accordo sui preventivi di comodo, in violazione dell’articolo 81 CE.

66      Per quanto riguarda l’accordo sulle commissioni, si deve per contro osservare che, al punto 296 della decisione controversa, la Commissione ha rilevato che la Coppens non aveva concordato commissioni con le altre imprese implicate nell’intesa di cui trattasi. La Commissione avrebbe quindi potuto fondatamente ritenere la Coppens responsabile dell’accordo sulle commissioni soltanto se avesse dimostrato che tale società intendesse contribuire, con la sua partecipazione all’accordo sui preventivi di comodo, agli obiettivi comuni perseguiti da tutti gli altri partecipanti all’intesa e che fosse a conoscenza dell’accordo sulle commissioni attuato da questi ultimi o che potesse ragionevolmente prevederlo e fosse pronta ad accettarne il rischio. Orbene, si deve necessariamente rilevare che, nelle sue memorie, la Commissione sostiene di poter presumere tale conoscenza da parte della Coppens, tenuto conto, in particolare, del fatto che quest’ultima non nega di essere stata informata dell’accordo sulle commissioni. Inoltre, l’istituzione ammette espressamente che detta decisione non si fonda su elementi di prova specifici al riguardo.

67      Ne consegue che la Commissione non ha soddisfatto i requisiti relativi all’onere della prova in materia e, pertanto, non ha dimostrato che, con la sua partecipazione all’accordo sui preventivi di comodo, la Coppens fosse al corrente dell’accordo sulle commissioni attuato dalle altre imprese partecipanti all’intesa, o che essa potesse ragionevolmente prevederlo. Tutto ciò considerato, la Commissione non poteva legittimamente ritenere la Coppens responsabile di quest’ultimo accordo e imputarle la responsabilità di tutti i comportamenti che hanno composto l’infrazione unica e continuata. Ciò premesso, il primo capo del primo motivo dedotto dalla Coppens a sostegno del suo ricorso è, quindi, fondato.

 Sul secondo capo del primo motivo

68      La Coppens sostiene in proposito che non sussistono prove della sua partecipazione all’infrazione per il 1994 e il 1995. Erronea sarebbe pertanto l’affermazione della Commissione, al punto 547 e all’articolo 1, lettera i), della decisione controversa, secondo cui la Coppens aveva partecipato all’infrazione di cui trattasi per 10 anni e 9 mesi.

69      La Commissione ammette che per questi due anni non sussistono prove della partecipazione della Coppens all’attuazione dell’accordo sui preventivi di comodo. Essa ritiene, tuttavia, che ciò non incida sulla durata della partecipazione della Coppens all’accordo, poiché la mancanza della prova dell’attuazione di un accordo da parte di un’impresa durante un periodo determinato non consente di concludere nel senso dell’assenza di infrazione in capo all’impresa medesima nel corso del periodo di cui trattasi.

70      A tale proposito, è necessario rammentare che la Corte ha già avuto modo di dichiarare che, nella maggior parte dei casi, l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale dev’essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi, i quali, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle regole di concorrenza (sentenze Aalborg Portland e a./Commissione, cit., punto 57, nonché del 21 settembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commissione, C‑105/04 P, Racc. pag. I‑8725, punto 94).

71      Tali indizi e coincidenze consentono, se valutati globalmente, di rivelare non soltanto l’esistenza di comportamenti o accordi anticoncorrenziali, ma anche la durata di un comportamento anticoncorrenziale continuato e il periodo di applicazione di un accordo concluso in violazione delle regole di concorrenza (v., in tal senso, sentenza Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commissione, cit., punti 95 e 96).

72      Per quanto riguarda l’assenza di prova relativamente all’esistenza di un accordo nel corso di alcuni periodi determinati o, per lo meno, relativamente alla sua attuazione da parte di un’impresa nel corso di un periodo determinato, occorre ricordare che il fatto che tale prova non sia stata fornita per alcuni periodi determinati non impedisce di ritenere che l’infrazione abbia abbracciato un periodo complessivo più esteso di tali periodi, qualora una constatazione siffatta si basi su indizi obiettivi e concordanti. Nell’ambito di un’infrazione estesa su più anni, il fatto che le manifestazioni dell’intesa si verifichino in periodi differenti, eventualmente separati da intervalli di tempo più o meno lunghi, resta ininfluente ai fini dell’esistenza dell’intesa stessa, a condizione che le diverse azioni che compongono tale infrazione perseguano una medesima finalità e si inscrivano nel quadro di un’infrazione a carattere unico e continuato (v., in tal senso, sentenza Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commissione, cit., punti 97 e 98).

73      Dalla giurisprudenza risulta altresì che la tacita approvazione di un’iniziativa illecita, senza distanziarsi pubblicamente dal suo contenuto o denunciarla alle autorità amministrative, ha l’effetto di incoraggiare la continuazione dell’infrazione e ne pregiudica la scoperta. Tale complicità rappresenta una modalità passiva di partecipazione all’infrazione, idonea a far sorgere la responsabilità dell’impresa di cui trattasi (sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit., punto 84).

74      Inoltre, un’impresa non può esonerarsi dalla sua responsabilità facendo valere di non avere preso parte a tutti gli elementi costitutivi di un’intesa o di avere svolto un ruolo secondario nella realizzazione degli elementi ai quali ha partecipato, poiché tali circostanze non sono idonee a rimettere in discussione la sua responsabilità per l’infrazione. Infatti, occorre prendere in considerazione tali circostanze solo in sede di valutazione della gravità dell’infrazione e, eventualmente, della determinazione dell’importo dell’ammenda (sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit., punto 86).

75      Quindi, nella specie, anche se la Commissione riconosce di non avere fornito la prova della partecipazione attiva della Coppens all’accordo sui preventivi di comodo per il 1994 e il 1995, resta il fatto che, tenuto conto, da un lato, dell’assenza di elementi da cui desumersi che la Coppens, durante tale periodo, si sarebbe pubblicamente distanziata dal contenuto di tale accordo, in particolare, informando per iscritto i suoi concorrenti della sua volontà di non parteciparvi più, e, dall’altro, delle numerose prove della partecipazione attiva della Coppens all’accordo medesimo successivamente a tale periodo, ricapitolate, segnatamente, al punto 280 della decisione controversa e non contestate dalla Coppens, legittimamente la Commissione ha potuto ritenere che tale società potesse essere considerata responsabile di avere partecipato ininterrottamente all’accordo per tutto il periodo compreso tra il 13 ottobre 1992 e il 29 luglio 2003.

76      Pertanto, il secondo capo del primo motivo dedotto dalla Coppens a sostegno del suo ricorso dev’essere respinto.

 Sul terzo capo del primo motivo

77      Per quanto riguarda l’asserita omissione della Commissione nel valutare l’importanza relativa della partecipazione della Coppens all’accordo sui preventivi di comodo, è sufficiente constatare che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 55 delle sue conclusioni, se è vero che tale argomento può essere pertinente ai fini della valutazione dell’importo dell’ammenda inflitta a tale società, conformemente alla giurisprudenza rammentata supra al punto 74, esso non incide, e deve quindi essere respinto in quanto inconferente, nella parte in cui è diretto, come nella specie, a contestare l’esistenza di un’infrazione all’articolo 81 CE.

78      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, essendo il primo capo del primo motivo parzialmente fondato e non avendo la Commissione dimostrato, oltre all’accordo sui preventivi di comodo, la responsabilità della Coppens nell’infrazione unica e continuata, l’articolo 1, lettera i), della decisione controversa deve essere annullato – senza necessità di esaminare gli altri motivi dedotti dalla Coppens – nei limiti in cui, con tale disposizione, la Commissione, senza limitarsi a constatare la partecipazione della Coppens all’accordo sui preventivi di comodo dal 13 ottobre 1992 al 29 luglio 2003, ha ritenuto tale società responsabile dell’accordo sulle commissioni imputandole la responsabilità dell’infrazione unica e continuata.

 Sull’ammenda

79      Da ultimo, si deve ricordare che, in primo luogo, in conseguenza dell’annullamento della sentenza impugnata e in forza dell’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, la Corte è dotata di competenza anche di merito ai sensi dell’articolo 261 TFUE (v., per analogia, sentenza Commissione/Anic Partecipazioni, cit., punto 218).

80      In secondo luogo, se è vero che spetta alla Corte, nell’ambito della sua competenza estesa al merito in materia, valutare essa stessa le circostanze della fattispecie e il tipo di infrazione di cui trattasi per stabilire l’importo dell’ammenda (sentenza del 9 novembre 1983, Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Commissione, 322/81, Racc. pag. 3461, punto 111), l’esercizio di una competenza estesa al merito non può comportare, in sede di determinazione dell’importo delle ammende inflitte, una discriminazione tra le imprese che hanno preso parte a un accordo o a una pratica concordata in contrasto con l’articolo 81, paragrafo 1, CE. Di conseguenza, le indicazioni che possono essere dedotte dagli orientamenti sono idonee, in linea di massima, a guidare i giudici dell’Unione quando esercitano detta competenza, dato che tali orientamenti sono stati applicati dalla Commissione ai fini del calcolo delle ammende inflitte alle altre imprese sanzionate mediante la decisione di cui essi sono chiamati a conoscere (v., in tal senso, sentenze del 16 novembre 2000, Sarrió/Commissione, C‑291/98 P, Racc. pag. I‑9991, punti 97 e 98, nonché del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Racc. pag. I‑5425, punti 337).

81      In terzo luogo, l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 dispone che, per determinare l’ammontare dell’ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata. Inoltre, dal paragrafo 2, secondo comma, del medesimo articolo 23 emerge che, per ciascuna impresa partecipante all’infrazione, l’ammenda non deve superare il 10% del suo fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente.

82      Ciò considerato, alla luce dell’insieme delle circostanze della specie, secondo le quali, in particolare: il fatturato realizzato dalla Coppens nel 2002 sul mercato dei servizi internazionali di trasloco in Belgio ammontava a EUR 58 338; l’accordo sui preventivi di comodo al quale tale medesima società ha partecipato, sebbene sia idoneo a falsare seriamente la concorrenza nonché a far aumentare i prezzi dei servizi di cui trattasi a danno dei consumatori, e possa essere qualificato come accordo orizzontale di fissazione dei prezzi e di ripartizione del mercato e rientri quindi, per sua stessa natura, tra le restrizioni della concorrenza più gravi, non poteva essere considerato come appartenente al piano d’insieme perseguito, secondo la decisione controversa, dagli altri partecipanti all’intesa in questione; 67 casi documentati di partecipazione della Coppens a detto accordo sono stati dimostrati dalla Commissione e non sono stati contestati; benché il ruolo di detta società nell’accordo in esame possa essere considerato limitato nel 1994 e nel 1995, si può ritenere che essa abbia partecipato all’accordo medesimo per un periodo di 10 anni e 9 mesi e, da ultimo, il fatturato totale realizzato da quest’ultima nel 2006 ammontava a EUR 1 046 318, la Corte considera che l’importo dell’ammenda inflittale all’articolo 2, lettera k), della decisione controversa debba essere ridotto alla somma di EUR 35 000.

 Sulle spese

83      In forza dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, essa statuisce sulle spese.

84      Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. L’articolo 138, paragrafo 3, di detto regolamento precisa che se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Tuttavia, secondo la medesima disposizione, qualora ciò appaia giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, la Corte può decidere che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese della controparte.

85      Nella specie, la Coppens è risultata soccombente in sede d’impugnazione e la Commissione è risultata parzialmente soccombente in primo grado. Tuttavia, alla luce delle circostanze del caso di specie, la Corte ritiene che occorra condannare la Commissione a sopportare, oltre alle proprie spese in entrambi i gradi di giudizio, i due terzi delle spese della Coppens in detti gradi. La Coppens sopporterà un terzo delle proprie spese relative ai due gradi di giudizio.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

1)      La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 giugno 2011, Verhuizingen Coppens/Commissione (T‑210/08), è annullata.

2)      L’articolo 1, lettera i), della decisione C(2008) 926 definitivo della Commissione, dell’11 marzo 2008, relativa a una procedura di applicazione dell’articolo [81 CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38.543 – Servizi internazionali di trasloco), è annullato nei limiti in cui con tale disposizione la Commissione europea, senza limitarsi a constatare la partecipazione della Verhuizingen Coppens NV all’accordo su un sistema di falsi preventivi, detti «preventivi di comodo», dal 13 ottobre 1992 al 29 luglio 2003, ritiene tale società responsabile dell’accordo su un sistema di compensazioni finanziarie per offerte respinte o per mancata presentazione di offerte, dette «commissioni», e imputa a quest’ultima la responsabilità dell’infrazione unica e continuata.

3)      L’importo dell’ammenda inflitta alla Verhuizingen Coppens NV all’articolo 2, lettera k), di detta decisione C(2008) 926 definitivo è fissato a EUR 35 000.

4)      La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese relative al procedimento di primo grado e all’impugnazione, i due terzi delle spese sostenute dalla Coppens nei due gradi di giudizio.

5)      La Coppens sopporta un terzo delle proprie spese relative al procedimento di primo grado e all’impugnazione.

Firme


* Lingua processuale: l’olandese.