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Sentenza del Tribunale 13 luglio 2011 - Shell Petroleum e a. / Commissione

(Causa T-38/07) 1

("Concorrenza - Intese - Mercato della gomma butadiene e della gomma stirene e butadiene del tipo emulsione - Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE - Partecipazione al cartello - Imputabilità del comportamento illecito - Ammende - Gravità dell'infrazione - Circostanze aggravanti")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Shell Petroleum NV (L'Aia, Paesi Bassi), Shell Nederland BV (L'Aia) e Shell Nederland Chemie BV (Rotterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente avv.ti T. Snoep e J. Brockhoff, poi avv.ti T. Snoep e S. Chamalaun)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente M. Kellerbauer, V. Bottka e J. Samnadda, poi M. Kellerbauer e V. Bottka, agenti)

Oggetto

Domanda diretta a ottenere l'annullamento, per quanto riguarda la Shell Petroleum NV e la Shell Nederland BV, della decisione della Commissione 29 novembre 2006, C (2006) 5700 def., relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (Caso COMP/F/38.638 - Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione) o, in subordine, l'annullamento o la riduzione dell'ammenda inflitta alla Shell Petroleum, alla Shell Nederland e alla Shell Nederland Chemie BV

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Shell Petroleum NV, la Shell Nederland BV e la Shell Nederland Chemie BV sono condannate alle spese.

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1 - GU C 82 del 14.4.2007.