Language of document : ECLI:EU:C:2014:59

ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

30 gennaio 2014 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2004/80/CE – Articolo 12 – Indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti – Situazione puramente interna – Manifesta incompetenza della Corte»

Nella causa C‑122/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale ordinario di Firenze (Italia) con decisione del 20 febbraio 2013, pervenuta in cancelleria il 15 marzo 2013, nel procedimento

Paola C.

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da A. Borg Barthet, presidente di sezione, M. Berger (relatore) e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la sig.ra C., da P. Pellegrini, avvocato,

–        per il Regno di Spagna, da S. Centeno Huerta, in qualità di agente,

–        per la Repubblica italiana, da G. Palmieri e G. Palatiello, in qualità di agenti,

–        per il Regno dei Paesi Bassi, da M. K. Bulterman, in qualità di agente,

–        per la Commissione europea, da A.-M. Rouchaud-Joët e F. Moro, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 12 della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato (GU L 261, pag. 15).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra C. e la Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito alla responsabilità di quest’ultima derivante della mancata trasposizione, da parte della Repubblica italiana, della direttiva 2004/80 e al danno in tal modo subito dalla sig.ra C.

 Contesto normativo

 Il diritto dell’Unione

3        I considerando 7 e 11 della direttiva 2004/80 così recitano:

«(7)      La presente direttiva stabilisce un sistema di cooperazione volto a facilitare alle vittime di reato l’accesso all’indennizzo nelle situazioni transfrontaliere; (...).

(...)

(11)      Dovrebbe essere introdotto un sistema di cooperazione tra le autorità degli Stati membri per facilitare l’accesso all’indennizzo nei casi in cui il reato sia stato commesso in uno Stato membro diverso da quello in cui la vittima risiede».

4        L’articolo 12 di tale direttiva, che fa parte del suo Capo II, intitolato «Sistemi di indennizzo nazionali», così dispone:

«1.       Le disposizioni della presente direttiva riguardanti l’accesso all’indennizzo nelle situazioni transfrontaliere si applicano sulla base dei sistemi degli Stati membri in materia di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori.

2.       Tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l’esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime».

 Il diritto italiano

5        La direttiva 2004/80 è stata recepita in Italia, segnatamente, mediante il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato (Supplemento ordinario alla GURI n. 261 del 9 novembre 2007). Tale decreto rinvia, per quanto riguarda i requisiti sostanziali per la concessione di un indennizzo a carico dello Stato italiano, a leggi speciali che prevedono le forme di indennizzo delle vittime di reati commessi nel territorio nazionale. Tuttavia, non tutti i tipi di reati violenti intenzionali sono contemplati da tali leggi speciali. Quindi, nessuna legge speciale garantisce un indennizzo equo ed adeguato, ai sensi dell’articolo 12 della direttiva 2004/80, della vittima di un reato di violenza sessuale, come quello di cui trattasi nel procedimento principale.

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

6        La sig.ra C. ha chiesto al giudice del rinvio di condannare la Presidenza del Consiglio dei Ministri al risarcimento dei danni, quantificati in EUR 150 000, previo accertamento della responsabilità di quest’ultima per mancata attuazione della direttiva 2004/80.

7        A sostegno della sua domanda la ricorrente nel procedimento principale afferma di essere stata vittima di violenze sessuali commesse dal sig. M. Quest’ultimo è stato condannato, in particolare, a corrisponderle la somma di EUR 20 000 a titolo di provvisionale. Tuttavia, il sig. M. non vi ha mai ottemperato. Al momento della sua condanna, infatti, era detenuto, nullatenente e senza impiego né dimora. Ad avviso della sig.ra C., quando il sig. M. uscirà di prigione, sarà insolvente e verrà espulso dall’Italia, cosicché essa perderà qualsiasi possibilità di ottenere da parte di quest’ultimo un indennizzo equo ed adeguato. Orbene, la Repubblica italiana non avrebbe adottato le misure necessarie a garantirle comunque un indennizzo equo ed appropriato, in violazione dell’obbligo che graverebbe su tale Stato membro in virtù dell’articolo 12 della direttiva 2004/80.

8        Dinanzi al giudice del rinvio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri chiede il rigetto della domanda in quanto irricevibile e infondata. Essa sostiene in particolare che la direttiva 2004/80 è diretta a disciplinare solo l’indennizzo delle vittime di reati violenti intenzionali nelle situazioni transfrontaliere, mentre il reato in esame è stato commesso nel territorio italiano e la vittima è una cittadina italiana.

9        Il giudice del rinvio ritiene, in proposito, che, se l’obiettivo della direttiva 2004/80 consiste nella creazione di misure volte a facilitare l’indennizzo delle vittime di reato nelle situazioni transfrontaliere e nel consentire che la vittima di un reato possa sempre rivolgersi ad un’autorità dello Stato membro di residenza, l’articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva potrebbe tuttavia essere interpretato nel senso che obbliga tutti gli Stati membri ad adottare strumenti idonei a garantire l’indennizzo delle vittime di reati violenti e intenzionali. In tal caso, la Repubblica italiana sarebbe venuta meno ai suoi obblighi in quanto la sua normativa interna prevede un sistema di indennizzo limitato a determinati reati, con esclusione di quelli commessi con violenze sessuali.

10      Ciò premesso, il Tribunale ordinario di Firenze ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la questione pregiudiziale seguente:

«[S]e l’articolo 12 della direttiva [2004/80/CE] debba essere interpretato nel senso che esso permette agli Stati membri di prevedere l’indennizzo per le vittime di alcune categorie di reati violenti o intenzionali o imponga invece agli Stati membri, in attuazione della citata direttiva, di adottare un sistema di indennizzo per le vittime di tutti i reati violenti od intenzionali».

 Sulla competenza della Corte

11      Si deve ricordare, anzitutto, che la direttiva 2004/80, come emerge dal suo considerando 7, «stabilisce un sistema di cooperazione volto a facilitare alle vittime di reato l’accesso all’indennizzo nelle situazioni transfrontaliere». Il considerando 11 di tale direttiva precisa in proposito che «[d]ovrebbe essere introdotto un sistema di cooperazione tra le autorità degli Stati membri per facilitare l’accesso all’indennizzo nei casi in cui il reato sia stato commesso in uno Stato membro diverso da quello in cui la vittima risiede».

12      La Corte ha già sottolineato che la direttiva 2004/80 prevede un indennizzo unicamente nel caso di un reato intenzionale violento commesso in uno Stato membro diverso da quello in cui la vittima risiede abitualmente (sentenza del 28 giugno 2007, Dell’Orto, C‑467/05, Racc. pag. I‑5557, punto 59).

13      Nell’ambito del procedimento principale, tuttavia, emerge dalla decisione di rinvio che la sig.ra C. è stata vittima di un reato intenzionale violento commesso nel territorio dello Stato membro in cui ella risiede, vale a dire la Repubblica italiana. Pertanto, la situazione di cui trattasi nel procedimento principale non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/80, bensì solo del diritto nazionale.

14      Orbene, in una situazione puramente interna, la Corte non è, in linea di principio, competente a statuire sulla questione posta dal giudice del rinvio.

15      È vero che, secondo una giurisprudenza costante, anche in una simile situazione, la Corte può procedere all’interpretazione richiesta nell’ipotesi in cui il diritto nazionale imponga al giudice del rinvio, in procedimenti come quello principale, di riconoscere ai cittadini nazionali gli stessi diritti di cui il cittadino di un altro Stato membro, nella stessa situazione, beneficerebbe in forza del diritto dell’Unione (v., in particolare, sentenza del 21 febbraio 2013, Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia e a., C‑111/12, punto 35 e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, non spetta alla Corte prendere l’iniziativa in tal senso se dalla domanda di pronuncia pregiudiziale non risulta che al giudice del rinvio è effettivamente imposto siffatto obbligo (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, Omalet, C‑245/09, Racc. pag. I‑13771, punti 17 e 18).

16      Infatti, la Corte è tenuta a prendere in considerazione, nell’ambito della ripartizione delle competenze tra i giudici dell’Unione e i giudici nazionali, il contesto di fatto e di diritto nel quale si inseriscono le questioni pregiudiziali, come definito dalla decisione di rinvio (sentenza del 23 aprile 2009, Angelidaki e a., da C‑378/07 a C‑380/07, Racc. pag. I‑3071, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

17      Orbene, nel caso di specie, è sufficiente constatare che, mentre la Commissione europea ha sostenuto nelle sue osservazioni scritte che siffatto obbligo deriva dal diritto costituzionale italiano, dalla decisione di rinvio stessa non risulta che il diritto italiano imponga al giudice del rinvio di riconoscere alla sig.ra C. gli stessi diritti di cui un cittadino di un altro Stato membro, nella medesima situazione, beneficerebbe in forza del diritto dell’Unione.

18      Ne consegue che, sul fondamento dell’articolo 53, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, la Corte è manifestamente incompetente a rispondere alla questione posta dal Tribunale ordinario di Firenze.

 Sulle spese

19      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) così provvede:

La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alla questione posta dal Tribunale ordinario di Firenze (Italia).

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.