Language of document : ECLI:EU:C:2010:274

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

J. MAZÁK

presentate il 18 maggio 2010 1(1)

Causa C‑65/09

Gebr. Weber GmbH

contro

Jürgen Wittmer

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania)]

«Tutela dei consumatori – Vendita di beni di consumo – Art. 3, nn. 2 e 3, della direttiva 1999/44/CE – Beni di consumo non conformi al contratto collocati dal consumatore – Diritto alla sostituzione dei prodotti non conformi – Portata – Venditore non responsabile per i costi di smantellamento di beni viziati – Spese irragionevoli per il venditore»





I –    Introduzione

1.        Con ordinanza 14 gennaio 2009, pervenuta alla Corte il 16 febbraio 2009, il Bundesgerichtshof (Corte di giustizia federale) (Germania) ha sottoposto alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali a norma dell’art. 234 CE, vertenti sull’interpretazione dell’art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (in prosieguo: la «direttiva») (2).

2.        La questione è sorta nell’ambito di un procedimento tra la Gebr. Weber GmbH (in prosieguo: la «Weber»), società che commercia materiali per costruzioni, e uno dei suoi clienti, il sig. Jürgen Wittmer, cui la detta società aveva consegnato delle piastrelle per pavimenti difettose.

3.        Con le presenti questioni il giudice nazionale vuole sostanzialmente sapere se, ai sensi della direttiva, un venditore di beni affetti da vizi possa rifiutare la modalità di rimedio richiesta dal consumatore, come la sostituzione dei beni viziati, nei casi in cui tale rimedio possa comportare costi sproporzionatamente elevati per il venditore, come nella presente fattispecie, e, in caso di risposta negativa, se il venditore debba sopportare le spese relative alla rimozione dei beni viziati dalla cosa in cui il consumatore li ha inseriti.

4.        Le questioni sollevate nel presente procedimento sono molto simili a quelle in discussione nella causa C‑87/09 (3), nella quale, parimenti, presento quest’oggi le mie conclusioni.

II – Contesto normativo

A –    Diritto comunitario

5.        La direttiva è stata adottata sulla base dell’art. 95 CE. Il suo primo ‘considerando’ ricorda che, a norma dell’art. 153, nn. 1 e 3, CE, la Comunità europea contribuisce al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate in applicazione dell’art. 95 CE.

6.        Nel decimo ‘considerando’ della direttiva si dichiara che «in caso di non conformità dei beni al contratto, è opportuno riconoscere al consumatore il diritto di ottenere il ripristino gratuito di tale conformità, mediante riparazione o sostituzione a scelta, o, in mancanza di ciò, una riduzione di prezzo o la risoluzione del contratto».

7.        L’undicesimo ‘considerando’ della direttiva è così formulato:

«Considerando che il consumatore può in primo luogo chiedere al venditore di riparare il bene o di sostituirlo salvo che tali rimedi risultino impossibili o sproporzionati; che deve essere stabilito obiettivamente se un rimedio è sproporzionato; che un rimedio sarebbe sproporzionato se imponesse costi irragionevoli rispetto a un altro rimedio; che per stabilire che i costi sono irragionevoli bisogna che i costi di un rimedio siano notevolmente più elevati di quelli dell’altro rimedio».

8.        L’art. 3 della direttiva, intitolato «Diritti del consumatore», stabilisce che:

«1.      Il venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

2.      In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma del paragrafo 3, o ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto relativo a tale bene, conformemente ai paragrafi 5 e 6.

3.      In primo luogo il consumatore può chiedere al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che ciò sia impossibile o sproporzionato.

Un rimedio è da considerare sproporzionato se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro rimedio (…)

Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto il bene.

4.       L’espressione “senza spese” nei paragrafi 2 e 3 si riferisce ai costi necessari per rendere conformi i beni, in particolar modo con riferimento alle spese di spedizione e per la mano d’opera e i materiali.

5.      Il consumatore può chiedere una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto:

–       se il consumatore non ha diritto né alla rip[a]razione] né alla sostituzione o

–       se il venditore non ha esperito il rimedio entro un periodo ragionevole ovvero

–       se il venditore non ha esperito il rimedio senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

(…),

9.        A tenore dell’art. 8 della direttiva, intitolato «Diritto nazionale e protezione minima»:

«1. L’esercizio dei diritti riconosciuti dalla presente direttiva lascia impregiudicato l’esercizio di altri diritti di cui il consumatore può avvalersi in forza delle norme nazionali relative alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale.

2. Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più rigorose, compatibili con il trattato, per garantire un livello più elevato di tutela del consumatore».

B –    Normativa nazionale

10.      In caso di vizi del bene, l’art. 437 del codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch; in prosieguo: il «BGB») conferisce all’acquirente i seguenti diritti:

«Se il bene è affetto da vizi, l’acquirente, qualora ricorrano i presupposti delle disposizioni seguenti e non sia stabilito diversamente, può:

1.      pretendere l’adempimento successivo in base all’art. 439;

2.      recedere dal contratto (…) o esigere una riduzione del prezzo di acquisto ai sensi dell’art. 441;

3.      pretendere il risarcimento del danno (…) o chiedere il rimborso di spese inutilmente sostenute (…)».

11.      All’art. 439 del BGB, intitolato «Adempimento successivo», che ha trasposto l’art. 3 della direttiva nell’ordinamento tedesco, si legge:

«1. A titolo di adempimento successivo, l’acquirente può pretendere, a sua scelta, l’eliminazione del vizio o la consegna di un bene esente da vizi.

2. Il venditore sopporta le spese necessarie per l’adempimento successivo, comprese, in particolare, le spese di trasporto, spedizione, manodopera e materiale.

3. Fatto salvo quanto previsto all’art. 275, nn. 2 e 3, il venditore può rifiutare la modalità di adempimento successivo scelta dall’acquirente qualora essa sia esperibile solo a costi sproporzionati. Al riguardo, si deve tenere presente, in particolare, il valore che avrebbero i beni in assenza di difetto di conformità, l’entità di tale difetto e se il rimedio alternativo sia esperibile senza comportare inconvenienti significativi per l’acquirente. In tali casi, il diritto dell’acquirente è limitato alle modalità alternative di adempimento successivo; ciò non pregiudica il diritto del venditore di rifiutare anche il rimedio alternativo, alle condizioni di cui alla prima frase.

4. Qualora un venditore consegni beni esenti da vizi nell’ambito di un adempimento successivo, egli potrà chiedere all’acquirente la restituzione dei beni viziati ai sensi degli artt. 346-348».

III – Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

12.      Nel gennaio 2005 il sig. Wittmer ha acquistato dalla Weber 45,36 m² di piastrelle lucidate prodotte da un’impresa italiana, al prezzo di EUR 1 382,27, facendo poi posare 33 m² di tali piastrelle sul pavimento di casa.

13.      In seguito, sulla superficie delle piastrelle sono apparse alcune ombrature visibili a occhio nudo. In un procedimento probatorio avviato dal sig. Wittmer, il perito è giunto alla conclusione che le ombrature in questione dipendevano da piccole tracce di raschiatura che non potevano essere rimosse, per cui l’unico rimedio possibile consisteva nella sostituzione totale delle piastrelle. Il costo di tale operazione è stato stimato dal perito in EUR 5 830,57.

14.      Dopo aver chiesto invano alla Weber di adempiere entro un termine fissato, il sig. Wittmer ha citato tale impresa in giudizio dinanzi al Landgericht (Tribunale del Land) di Kassel, chiedendo la consegna di piastrelle non difettose nonché il pagamento di un importo pari ad EUR 5 830,57 più gli interessi. Il giudice di primo grado ha accordato solo uno sconto sul prezzo e ha condannato la Weber al pagamento della somma di EUR 273,10 più gli interessi, respingendo il resto dell’azione.

15.      Su appello interposto dal sig. Wittmer, l’Oberlandesgericht (Corte Suprema del Land) di Francoforte sul Meno ha parzialmente modificato la sentenza del giudice di primo grado, e ha condannato la Weber, con sentenza 14 febbraio 2008, a consegnare 45,36 m² di piastrelle prive di difetti ed a pagare l’importo di EUR 2 122,37 più gli interessi, a titolo di spese per la rimozione delle piastrelle difettose.

16.      Nel procedimento principale, il Bundesgerichtshof deve decidere sul ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado con cui la Weber contesta la condanna al pagamento di EUR 2 122,37 più gli interessi. Secondo tale Corte, la soluzione del ricorso per cassazione dipende dal punto se l’Oberlandesgericht abbia giustamente ritenuto che il sig. Wittmer possa pretendere dalla Weber il rimborso delle spese di rimozione delle piastrelle.

17.      Il giudice del rinvio, in sostanza, rileva che, contrariamente all’opinione espressa dall’Oberlandesgericht, ai sensi del diritto tedesco il sig. Wittmer non vanta nei confronti della Weber un diritto al rimborso delle spese per la rimozione delle piastrelle difettose. La convenuta potrebbe legittimamente rifiutare, in forza dell’art. 439, n. 3, del BGB, la modalità di adempimento successivo mediante consegna di piastrelle non difettose e quindi anche la rimozione delle piastrelle difettose.

18.      Il giudice del rinvio spiega che, sulla base di tale disposizione, il venditore può sottrarsi alla modalità di adempimento successivo scelta dal compratore qualora essa sia esperibile solo a costi sproporzionati. Ciò vale non solo qualora la modalità di adempimento successivo scelta dal compratore comporti costi sproporzionati rispetto all’altra modalità di adempimento («sproporzionalità relativa»), ma anche quando la modalità di adempimento successivo prescelta – o l’unica modalità di adempimento successivo possibile – comporti di per sé costi sproporzionati («sproporzionalità assoluta»).

19.      Secondo il giudice del rinvio, poiché nel caso presente è stato appurato che una modalità di adempimento successivo, segnatamente la riparazione dei beni viziati, è impossibile, il diritto di rifiutare la modalità di adempimento alternativa potrebbe sorgere unicamente in presenza di una sproporzionalità assoluta, che sussisterebbe nel caso di specie. Oltre ai costi effettivi attinenti alla consegna delle piastrelle non difettose, pari a circa EUR 1 200, trasporto compreso, il venditore dovrebbe sopportare i costi relativi allo smantellamento delle piastrelle difettose, pari a circa EUR 2 100, per un totale complessivo di EUR 3 300, cifra che è notevolmente più elevata del 150% del valore delle piastrelle non difettose.

20.      Tuttavia, la circostanza che la legge tedesca, all’art. 439, n. 3, del BGB, conferisca al venditore il diritto di rifiutare l’adempimento successivo, non solo qualora i costi della modalità di adempimento successivo scelto risultino sproporzionati rispetto all’altra modalità (sproporzionalità relativa), ma anche nel caso in cui tali costi siano di per sé sproporzionati (sproporzionalità assoluta), potrebbe configurare una violazione dell’art. 3, n. 3, della direttiva che, in base al tenore letterale, sembra ammettere solo sproporzionalità relativa.

21.      Infine, secondo il giudice a quo, poiché, ai sensi della direttiva, il venditore non può sottrarsi ad una modalità di adempimento successivo sulla base di una sproporzionalità assoluta, nel caso presente sorge la questione se, ai sensi dell’art. 3 della direttiva, il venditore possa essere obbligato, a titolo di sostituzione, a rimuovere i beni viziati dalla cosa in cui erano stati inseriti conformemente ai fini previsti e, di conseguenza, anche il rimborso delle spese relative a tale operazione. La legge tedesca applicabile, in linea di principio, non crea un tale obbligo in capo al venditore.

22.      In tale contesto, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

«1.      Se le disposizioni di cui all’art. 3, nn. 2 e 3, terzo comma, della direttiva (...) debbano essere interpretate nel senso che ostano ad una normativa nazionale che stabilisce che il venditore, in caso di ripristino della conformità del bene mediante sostituzione, non è tenuto a sostenere le spese di installazione del prodotto sostitutivo nel luogo in cui il consumatore ha installato il bene non conforme, tenendo conto della sua natura e dell’uso previsto, se inizialmente, in forza del contratto, l’installazione non era dovuta.

2.      Se le disposizioni di cui all’art. 3, nn. 2 e 3, terzo comma, della direttiva (...) debbano essere interpretate nel senso che, in caso di ripristino della conformità del prodotto di consumo mediante sostituzione, il venditore deve sostenere le spese di rimozione del prodotto non conforme dal luogo in cui il consumatore lo ha installato tenendo conto della sua natura e dell’uso previsto».

IV – Analisi giuridica

A –    Osservazioni preliminari

23.      Il problema giuridico sul quale la Corte è chiamata a pronunciarsi nel presente caso ha costituito un argomento classico del diritto contrattuale e, più specificamente, del diritto che disciplina la vendita di beni, fin dai tempi in cui giuristi romani come Giuliano e Ulpiano discutevano sulle conseguenze legali della vendita di bestiame «difettoso» sui mercati del mondo antico. Si tratta, cioè, della questione relativa alla portata della responsabilità del venditore per la consegna di beni viziati o, dal punto di vista della tutela dell’acquirente, della questione dei rimedi di cui dovrebbe disporre quest’ultimo qualora il venditore gli abbia consegnato beni non conformi al contratto di vendita.

24.      Come emerge anche dagli argomenti delle parti nel presente procedimento, le diverse normative nazionali degli Stati membri applicabili in tale ambito, benché in molti casi, sotto il profilo della loro applicazione pratica, producano risultati analoghi e garantiscano livelli di tutela giuridica comparabili, di fatto divergono notevolmente le une dalle altre, in ogni caso nelle loro versioni tradizionali non ancora armonizzate (4). Tali divergenze riguardano non solo i dettagli delle nozioni, delle condizioni e delle definizioni giuridiche utilizzate, ma anche, a livello più generale, i regimi dei rimedi in quanto tali, vale a dire, tanto le modalità dei rimedi previste nel caso di violazioni del diritto contrattuale, quanto il rapporto gerarchico fra tali rimedi, il ruolo del danno all’interno di tali regimi o in collegamento con essi nonché i limiti della responsabilità contrattuale e non contrattuale che può sorgere in seguito alla consegna di beni non conformi.

25.      Inoltre, come emerge dalle informazioni fornite dal Bundesgerichtshof nella causa di cui trattasi, in ordine a problemi specifici relativi alla non conformità e alle sue conseguenze – come la questione della responsabilità del venditore per le spese di rimozione dei beni non conformi – sussistono tuttora incertezze e divergenze nella dottrina all’interno di uno stesso sistema giuridico, riguardo ai diritti effettivi dell’acquirente ed ai relativi fondamenti giuridici.

26.      Ciò detto, a livello del diritto dell’Unione europea, la questione relativa alle spese di rimozione dei beni viziati viene esaminata nell’ottica specifica della tutela garantita al consumatore dalla direttiva.

27.      Al riguardo, è importante notare che, da un lato, come recita il primo ‘considerando’ della direttiva e come ha giustamente evidenziato la Corte nella sentenza Quelle, la direttiva mira a garantire un elevato livello di protezione dei consumatori (5).

28.      D’altro lato, si deve tenere presente che la direttiva costituisce una misura di armonizzazione minima, quindi non di tutti ma solo di alcuni aspetti della vendita di beni di consumo. Perciò, come si dichiara nel sesto ‘considerando’ della direttiva stessa, quest’ultima mira a ravvicinare le legislazioni nazionali relative alla vendita dei beni di consumo per quanto riguarda la non conformità dei beni con il contratto, senza però intervenire sulle disposizioni e sui principi delle legislazioni nazionali relativi alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

29.      In tale contesto, e in assenza di disposizioni espresse al riguardo nella direttiva, appare più che legittimo chiedersi se si possa ritenere che la responsabilità del venditore nei confronti del consumatore per «non conformità», che è disciplinata dalla direttiva, includa la responsabilità per il rimborso delle spese come quelle derivanti dalla rimozione dei beni viziati che il consumatore interessato abbia installato dopo la consegna, talché il consumatore medesimo, avvalendosi del rimedio della «sostituzione» o di altre disposizioni della direttiva, possa pretendere che il venditore si faccia carico delle dette spese – che, come hanno rilevato alcune delle parti, almeno in taluni sistemi giuridici nazionali sarebbero trattati alla stregua dei «danni secondari» piuttosto che come una pura questione di adempimento imperfetto.

30.      Alla luce dello scopo della direttiva, tesa a rafforzare la protezione dei consumatori, può sembrare opportuno dare alla suddetta questione una soluzione affermativa. Tuttavia, non è così semplice. Al pari ad ogni altro sistema giuridico evoluto che disciplina i diritti e gli obblighi del venditore e dell’acquirente derivanti dall’adempimento imperfetto di obbligazioni contrattuali, il sistema di rimedi previsto dalla direttiva non può semplicemente favorire il consumatore o il venditore, ma deve cercare di mantenere un giusto equilibrio tra i rispettivi interessi di questi ultimi (6).

31.      Detto ciò, le due questioni relative all’interpretazione dell’art. 3 della direttiva, con cui il giudice del rinvio vuole acclarare se il sig. Wittmer possa vantare, in qualità di consumatore, il diritto di chiedere al venditore di sopportare le spese di rimozione delle piastrelle difettose di cui è causa nel procedimento principale, mirano essenzialmente a stabilire, in primo luogo, se, ai sensi della direttiva, anche qualora la riparazione dei beni viziati sia impraticabile, il venditore possa rifiutare la sostituzione di tali beni adducendo che siffatta operazione gli imporrebbe costi sproporzionati e, in secondo luogo, se i diritti conferiti al consumatore dall’art. 3 della direttiva comprendano il diritto di chiedere il rimborso delle spese di rimozione dei beni viziati.

32.      Mi sembra più logico trattare tali questioni, che sono in effetti strettamente collegate, in ordine inverso, cioè, esaminando in primo luogo se i diritti del consumatore in forza dell’art. 3 della direttiva, in caso di non conformità, comprendano un diritto come quello in discussione e, in caso di risposta affermativa, se tale diritto possa essere soggetto ad una condizione di proporzionalità, come descritto dal giudice del rinvio (7).

B –    Sulla possibilità per il consumatore di richiedere al venditore di sopportare le spese di rimozione dei beni non conformi (seconda questione)

33.      Con la seconda questione il giudice del rinvio intende acclarare se le disposizioni dell’art. 3, nn. 2 e 3, della direttiva debbano essere interpretate nel senso che, nel caso di ripristino della conformità del bene mediante sostituzione, il consumatore può pretendere che il venditore sopporti le spese di rimozione dei beni non conformi dalla cosa in cui lo stesso consumatore li ha inseriti, conformemente alla loro natura e al loro scopo.

1.      Principali argomenti delle parti

34.      Hanno presentato osservazioni nel procedimento in esame la Weber, la Commissione nonché i governi austriaco, belga, tedesco, polacco e spagnolo. La Weber, la Commissione e i governi austriaco e tedesco erano altresì rappresentati all’udienza del 25  febbraio 2010.

35.      La Weber, unitamente ai governi austriaco, belga e tedesco, sostiene che la seconda questione deve ricevere una soluzione negativa.

36.      La Weber e il governo tedesco asseriscono, sostanzialmente, che, in un caso come quello presente, il venditore è tenuto a consegnare un bene in conformità con il contratto di vendita. Di conseguenza, in presenza di un difetto di conformità, che deve essere accertato al momento della consegna, il venditore deve, in forza dell’art. 3, nn. 2 e 3, della direttiva, ripristinare la conformità del bene viziato, quindi, in caso di sostituzione, consegnare un bene conforme. Gli obblighi del venditore non possono essere ulteriormente estesi fino a comprendere, come viene suggerito nel presente caso, la rimozione del bene viziato che è stato usato dal consumatore, successivamente alla consegna, conformemente alla sua volontà. Al riguardo, l’uso cui un consumatore può destinare un bene consegnato, anche qualora sia conforme alla natura ed allo scopo del bene stesso, sarebbe difficilmente prevedibile per il venditore, talché le spese per la rimozione di uno stesso prodotto possono variare notevolmente da caso a caso.

37.      Inoltre, secondo le dette parti, siffatto obbligo di rimuovere i beni viziati, o di sopportare le spese relative alla rimozione, non sarebbe deducibile né dal tenore dell’art. 3, nn. 2 e 3, della direttiva, che si riferisce alla sostituzione dei beni viziati, né dalla previsione che, ai sensi dell’art. 3, nn. 3 e 4, della direttiva, tale sostituzione debba essere completata «senza spese» e «senza notevoli inconvenienti per il consumatore». Tali condizioni si riferiscono semplicemente all’obbligo del venditore di consegnare, ex novo, beni esenti da vizi e non possono essere interpretati nel senso che impongono al venditore un obbligo supplementare di sopportare le spese di rimozione.

38.      Infine, tali parti pongono in evidenza che il danno causato in conseguenza dell’uso – o della rimozione – del prodotto difettoso in questione può far sorgere un diritto del consumatore al risarcimento ai sensi della normativa nazionale sulla responsabilità contrattuale o extracontrattuale.

39.      I governi austriaco e belga condividono sostanzialmente tali argomenti. Ciò nondimeno, il governo belga precisa che il venditore deve sopportare le spese di trasporto dei beni viziati.

40.      Per contro, la Commissione ed i governi polacco e spagnolo sostengono che, nell’ambito della sostituzione di beni viziati, il venditore deve anche sopportare le spese di rimozione di tali beni e pertanto suggeriscono di dare alla seconda questione una risposta affermativa.

41.      Più in particolare, la Commissione ritiene che la riparazione o la sostituzione cui il consumatore ha diritto ai sensi dell’art. 3, n. 3, della direttiva si riferisca necessariamente ai beni non conformi nello stato e nel contesto in cui si produce il difetto di conformità. Ne deriva che, qualora i beni non conformi siano stati inseriti in un’altra cosa, conformemente alla loro natura e allo scopo cui sono destinati, essi costituiscono, in tale stato, l’oggetto della riparazione o della sostituzione. Perciò, grazie al rimedio della sostituzione, il consumatore deve essere messo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se gli fossero stati consegnati beni non viziati; ciò significa che, se necessario, i beni non conformi devono essere rimossi e installati i beni non viziati. Tale interpretazione è inoltre corroborata dall’uso della parola «sostituzione» nell’art. 3, nn. 2 e 3, della direttiva. Tuttavia, all’udienza la Commissione ha ammesso che, ai sensi dell’art. 3, nn. 3 e 4, della direttiva, il fatto che tale sostituzione debba essere completata senza spese e senza notevoli inconvenienti per il consumatore è irrilevante per quanto riguarda la determinazione degli obblighi che sorgono in relazione al diritto di sostituzione.

42.      I governi spagnolo e polacco, anche se, al contrario, fanno leva su queste ultime disposizioni, condividono essenzialmente l’opinione della Commissione.

2.      Valutazione

43.      Occorre innanzitutto rilevare che un’interpretazione letterale dell’art. 3, nn. 2 e 3, della direttiva non è determinante al fine di stabilire se il diritto del consumatore di ottenere la «sostituzione» dei beni non conformi comprenda il diritto di esigere dal venditore la rimozione di tali beni o il rimborso delle spese relative a quest’ultima operazione.

44.      Mentre in alcune versioni linguistiche della direttiva, come quella inglese («replacement») e francese («remplacement»), il termine usato può, in linea di principio, essere interpretato nel senso che comprende anche la rimozione dei beni viziati, altre versioni, tra le quali quelle in lingua tedesca («Ersatzlieferung») e slovacca («sa…. nahradí»), sembrano deporre a favore di una definizione più ristretta, che si riferisce alla sostituzione‑consegna o alla consegna di beni di sostituzione, piuttosto che all’intera operazione che sotto il profilo tecnico può comportare la sostituzione dei beni viziati.

45.      Tuttavia, a mio avviso, una lettura contestuale o sistematica dell’art. 3 della direttiva avalla piuttosto un’interpretazione della responsabilità del venditore che non copre le spese di rimozione dei beni non conformi.

46.      Al riguardo, l’art. 3, n. 2, della direttiva elenca in maniera esaustiva i rimedi che il consumatore può esperire nei confronti del venditore in caso di difetto di conformità, segnatamente la riparazione, la sostituzione, una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.

47.      Più in particolare, in base al regime dei rimedi previsto dalla direttiva, il consumatore può, in primo luogo, esigere dal venditore il ripristino della conformità dei beni viziati avvalendosi dei rimedi orientati alla prestazione, ossia la riparazione o la sostituzione. In tal modo, il sinallagma originale del contratto di vendita è ripristinato e il consumatore ottiene la prestazione richiesta nel contratto. Tale soluzione, in quanto persegue gli interessi principali delle parti di un contratto, ha la precedenza, ai sensi della direttiva, rispetto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto (8).

48.      Per contro, questi ultimi due rimedi subordinati sono caratterizzati dalla reciproca rinuncia ai vantaggi delle parti. Pertanto, l’equilibrio tra i rispettivi interessi del consumatore e del venditore, che è stato perturbato dalla consegna di beni difettosi da parte del venditore, viene ripristinato vuoi mediante un corrispondente ridimensionamento degli obblighi del consumatore – con una riduzione del prezzo – vuoi sciogliendo gli obblighi di entrambe le parti attraverso la risoluzione del contratto.

49.      Occorre comunque rilevare che, nell’uno e nell’altro caso, i diritti del consumatore rimangono, a mio parere, in via di principio limitati dagli obblighi stipulati con il contratto di vendita.

50.      Tale tesi è confermata se prendiamo in considerazione il contesto più ampio dell’art. 3 della direttiva.

51.      I suddetti diritti del consumatore elencati nella disposizione in parola precisano la portata della responsabilità del venditore nei confronti del consumatore – o ne costituiscono il corollario – che, ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva, deve essere riconosciuta per ogni difetto di conformità esistente al momento della consegna dei beni.

52.      Tale definizione di responsabilità, a sua volta, rispecchia manifestamente la definizione, contenuta nell’art. 2, n. 1, della direttiva, dell’obbligo fondamentale del venditore in forza di un contratto di vendita di beni di consumo, come la consegna al consumatore di beni in conformità del contratto stesso.

53.      Dalle suddette disposizioni risulta che i diritti del consumatore elencati all’art. 3 della direttiva sono radicati nella nozione di conformità al contratto e, conseguentemente, devono essere interpretati con riferimento ai diritti e agli obblighi stabiliti dal contratto di vendita iniziale.

54.      In altre parole, i diritti conferiti ai consumatori dall’art. 3 della direttiva intendono rimediare al difetto di conformità rispetto a ciò che era originariamente dovuto al consumatore in forza del contratto di vendita, ossia mirano a fare in modo che il consumatore entri in possesso di beni non viziati.

55.      Siffatta responsabilità del venditore per adempimento imperfetto o, più precisamente, per la presenza di vizi nei prodotti stessi, cui si riferiscono i rimedi offerti al consumatore dalla direttiva e che esigono dal venditore l’esecuzione (tardiva), mediante riparazione o sostituzione gratuita, della prestazione originariamente dovuta al consumatore, deve, secondo me, essere distinta da una responsabilità eventuale – come viene suggerito nel caso presente – per lo svolgimento di ulteriori operazioni o per le spese ad esse afferenti che siano state sostenute in relazione ai beni viziati, ma in un momento successivo alla loro consegna – cui si riferisce l’art. 3, n. 1, della direttiva – e dopo che il consumatore ne abbia fatto uso.

56.      Quest’ultima forma, più ampia, di responsabilità obbligherebbe conseguentemente il venditore, come proposto dalla Commissione, a ripristinare la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato in un determinato momento successivo alla consegna se i beni consegnati fossero stati esenti da vizi, il che implicherebbe, nel caso presente, la rimozione delle piastrelle difettose che erano state posate sul pavimento dal consumatore e, in seguito, la posa delle nuove piastrelle non difettose. Come è stato osservato da più parti intervenienti, tale responsabilità verrebbe quindi estesa a fatti e circostanze accaduti dopo il trasferimento del rischio al consumatore, che dipendono pertanto dalla volontà di quest’ultimo e, in particolare, dall’uso cui egli ha destinato i beni in questione.

57.      La circostanza che un venditore possa essere ritenuto responsabile anche per tale tipo di conseguenze più indirette del suo adempimento imperfetto o per i danni che ne derivino è certo possibile e sembra verificarsi – soggetta a diverse condizioni – in taluni sistemi giuridici nazionali nonché, per esempio, essere contemplata dall’art. 45 della Convenzione delle Nazioni Unite sulla compravendita internazionale di merci (in prosieguo: la «CISG») (9).

58.      Perciò, come ha rilevato il governo tedesco, le spese sostenute dal consumatore per la rimozione dei beni viziati sarebbero rimborsabili ai sensi della legge tedesca sulla responsabilità per danni, purché siano soddisfatte le condizioni applicabili che includono la colpa.

59.      Tuttavia, per quanto riguarda la direttiva, in tale contesto va rilevato, in primo luogo, che il sistema di rimedi per difetto di conformità ivi previsto non include la responsabilità per danni, diversamente, per esempio, dall’art. 45, n. 1, lett. b), del CISG o dall’art. 27 della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori, elaborata dalla Commissione (10).

60.      In secondo luogo, si deve osservare che, per la semplice ragione che il lavoro o le spese in questione non costituiscono unicamente la conseguenza del difetto di conformità dei beni, ma derivano anche da un’azione che ricade nell’ambito della responsabilità del consumatore – nella fattispecie, la posa delle piastrelle sul pavimento –, la responsabilità del venditore rispetto a tali spese è generalmente subordinata e stabilita con riferimento a principi di causalità, prevedibilità del danno e, eventualmente, colpa.

61.      È evidente che la direttiva nemmeno menziona un filtro o un meccanismo del genere.

62.      Si può sostenere che tale funzione sia riconducibile alla condizione dell’«uso dei beni conformemente alla loro natura e finalità», come ha suggerito il giudice del rinvio e come asserito dalla Commissione. Tuttavia, come hanno rilevato la Weber ed il governo tedesco, tale concetto è, in realtà, piuttosto vago e la sua capacità di delimitare la responsabilità del venditore e di rendere il rischio calcolabile piuttosto scarsa.

63.      Mentre la gamma dei possibili usi «normali» di beni finiti e altamente specifici, come, per esempio, un computer o un tavolo, può essere abbastanza delimitata e prevedibile, più semplici sono i beni e maggiore è la gamma dei loro potenziali usi «normali». Perciò, quanto più i beni si avvicinano ad un materiale da costruzione o ad una materia prima, tanto più numerosi e indefiniti sono gli usi cui tali beni possono essere destinati, sempre conformemente alla loro natura. Di conseguenza, le spese di rimozione di uno stesso prodotto possono variare enormemente.

64.      Alla luce delle precedenti considerazioni, non ritengo che dal diritto del consumatore al ripristino della conformità dei beni viziati mediante sostituzione, di cui all’art. 3, nn. 2 e 3, della direttiva, si possa dedurre un diritto del consumatore di esigere dal venditore la rimozione dei beni viziati dalla cosa in cui egli li ha inseriti o il rimborso delle spese afferenti a tale operazione.

65.      Sono inoltre d’accordo sul fatto che tale conclusione non è inficiata dal requisito di «gratuità» che, in forza dell’art. 3, nn. 2‑4, della direttiva, si associa all’obbligo del venditore di ripristinare la conformità dei beni mediante sostituzione. Tale requisito definisce le condizioni alle quali il venditore deve offrire e realizzare il ripristino della conformità cui il consumatore ha diritto, ossia, senza spese, ma non può estendere la portata del rimedio stesso. Analogamente, il requisito relativo all’esclusione di «notevoli inconvenienti» di cui all’art. 3, n. 3, terzo comma, della direttiva, definisce il modo in cui i beni devono essere resi conformi, senza tuttavia definire cosa ciò concretamente comporti.

66.      Infine, riguardo a questo punto, il caso presente deve essere distinto da quello all’origine della sentenza Quelle, in cui la Corte ha statuito che l’obbligo di «gratuità» significa che al venditore è preclusa qualsiasi possibilità di rivendicazione economica nell’ambito dell’esecuzione dell’obbligo a lui incombente di ripristino della conformità del bene oggetto del contratto (11). Di conseguenza, la Corte ha concluso, sulla base di ulteriori argomenti, che la direttiva osta ad una normativa nazionale che consenta al venditore di un bene difettoso di esigere dal consumatore un’indennità per l’uso di tale bene fino alla sua sostituzione. Nel caso presente, per contro, non si tratta di una rivendicazione economica da parte del venditore nei confronti del consumatore riguardo ad una sostituzione, ma della questione se il consumatore possa esigere dal venditore, nell’ambito dell’esecuzione dell’obbligo di ripristino della conformità di beni viziati, oltre alla consegna gratuita di nuovi beni non viziati, anche la rimozione dei beni non conformi o il rimborso delle spese derivanti da tale operazione.

67.      Da tutte le precedenti considerazioni discende che la seconda questione pregiudiziale dovrebbe essere risolta nel senso che, nel caso in cui i beni viziati siano resi conformi mediante sostituzione, i diritti del consumatore in forza dell’art. 3, nn. 2 e 3, della direttiva non comprendono il diritto di pretendere che il venditore sopporti i costi di rimozione dei beni non conformi dalla cosa in cui il consumatore li aveva incorporati conformemente alla loro natura ed al loro scopo.

C –    Sul requisito della proporzionalità (prima questione)

68.      Con la prima questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’art. 3 della direttiva debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale in base alla quale, nel caso in cui un venditore abbia consegnato al consumatore beni non conformi e la riparazione del bene difettoso debba essere considerata impossibile, il venditore possa rifiutare la modalità di rimedio alternativa scelta dal consumatore, ossia la sostituzione dei beni non conformi, qualora tale rimedio risulti sproporzionato, in quanto imporrebbe al venditore costi irragionevoli se comparati con il valore dei beni non viziati e con l’entità del difetto di conformità.

69.      Tale questione non sorge nel presente caso se si ammette, come suggerisco, che il consumatore non possa pretendere che il venditore, nell’ambito del diritto alla sostituzione dei beni viziati, si faccia carico dei costi di rimozione dei beni viziati come quelli in questione. Ciononostante, tratterò detta questione, totalmente in subordine, per il caso in cui la Corte dovesse pervenire ad una conclusione diversa o decidesse di risolvere le questioni proposte nell’ordine indicato dal giudice a quo.

1.      Principali argomenti delle parti

70.      La Weber – che, inoltre, ha eccepito l’irricevibilità della prima questione –, unitamente ai governi tedesco ed austriaco, sostiene che, conformemente all’art. 3 della direttiva, anche in un caso come quello presente in cui il rimedio alternativo deve essere considerato impossibile, il venditore di beni non conformi con il contratto può rifiutare il rimedio richiesto dal consumatore qualora tale rimedio risulti sproporzionato in quanto gli imporrebbe costi irragionevoli se comparati al valore dei beni consegnati in conformità e che, di conseguenza, la prima questione deve essere risolta negativamente.

71.      In base ad argomenti leggermente diversi tra loro, le suddette parti sostengono che tale interpretazione è corroborata dalla lettera, dall’economia e, in particolare, dalla finalità della direttiva, che cerca di stabilire un equilibrio tra gli interessi del consumatore e quelli del venditore. Abbracciando sostanzialmente la nozione di proporzionalità relativa richiamata dal giudice del rinvio, esse sostengono che gli obblighi del venditore ai sensi dell’art. 3 della direttiva sono sempre soggetti alla condizione della proporzionalità, anche qualora uno dei rimedi previsti dall’art. 3, n. 3, della direttiva risulti impraticabile, ragione per cui il venditore non può essere obbligato a sostituire i beni viziati qualora tale rimedio comporti costi assolutamente irragionevoli a suo carico.

72.      Al riguardo, la Weber ed i governi tedesco e austriaco condividono sostanzialmente l’opinione che, sebbene l’art. 3, n. 3, secondo comma, della direttiva – al pari dell’undicesimo ‘considerando’ della medesima –sembri riferirsi unicamente al caso in cui un rimedio risulti sproporzionato in confronto all’altro rimedio, si deve ritenere che i criteri enunciati da tale disposizione abbiano una portata generale e che regolino anche casi come quello presente, in cui si ritiene esperibile un unico rimedio. In tale contesto la Weber precisa che la nozione di impossibilità, ai sensi dell’art. 3, n. 3, primo comma, della direttiva, può essere interpretata nel senso che comprende anche i casi di mancanza (assoluta) di proporzionalità. Secondo il governo austriaco, nelle circostanze del caso di specie, la sostituzione può essere considerata impossibile ai sensi di tale disposizione, tenuto conto del fatto che le piastrelle non possono essere rimosse e posate di nuovo senza essere distrutte.

73.      Inoltre, secondo dette parti, in una fattispecie come quella in discussione in cui i rimedi offerti dall’art. 3, n. 3, della direttiva risultano impossibili o sproporzionati, il consumatore viene sufficientemente tutelato dalla direttiva in quanto può esigere una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto in forza dell’art. 3, n. 5, della direttiva stessa.

74.      Infine, le parti citate pongono in rilievo che, in ogni caso, i diritti e gli obblighi stabiliti dalla direttiva, come indica il sesto ‘considerando’ di quest’ultima, lasciano impregiudicate le disposizioni e i principi delle legislazioni nazionali relative alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in forza delle quali il consumatore può chiedere il risarcimento del danno.

75.      Per contro, la Commissione e i governi belga, polacco e spagnolo sostengono essenzialmente che il criterio di proporzionalità opera soltanto in relazione alla scelta tra i due rimedi indicati all’art. 3, n. 3, della direttiva e, di conseguenza, non può far scattare la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto come rimedi subordinati previsti dall’art. 3, n. 5, della direttiva medesima. Dette parti suggeriscono pertanto di dare alla prima questione una risposta affermativa.

76.      Ad avviso, segnatamente, della Commissione tale soluzione discende, anzitutto, dal tenore dell’art. 3, n. 3, secondo comma, nonché dall’undicesimo ‘considerando’ della direttiva. Inoltre, conformemente al regime stabilito dall’art. 3 del medesimo strumento normativo, l’adempimento del contratto ha la precedenza rispetto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, sicché il riferimento al principio di proporzionalità in tale disposizione deve essere interpretato restrittivamente. Tuttavia, la Commissione non esclude che, in casi estremi, ove l’unico rimedio possibile e richiesto risultasse notevolmente sproporzionato rispetto all’interesse del consumatore all’esperimento di tale rimedio, si potrebbe invocare l’impossibilità ai sensi dell’art. 3, n. 3, primo comma, della direttiva.

77.      I governi belga, polacco e spagnolo condividono sostanzialmente gli argomenti della Commissione, sostenendo che sarebbe contrario ai diritti e all’elevato livello di tutela che la direttiva intende conferire ai consumatori consentire al venditore di rifiutare l’unico rimedio possibile, opponendo che potrebbe imporgli costi eccessivi.

2.      Valutazione

78.      Come ho rilevato nei precedenti paragrafi (12), la direttiva stabilisce una gerarchia tra i rimedi offerti, nel senso che predilige la riparazione e la sostituzione – rimedi con cui il consumatore ottiene la prestazione oggetto del contratto – rispetto alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto, rimedi, questi ultimi, attraverso i quali i diritti e gli obblighi originariamente convenuti vengono modificati in base al difetto di conformità, oppure vengono a cessare del tutto.

79.      Perciò, a tenore dell’art. 3, n. 3, primo comma, della direttiva, il consumatore può «in primo luogo» pretendere dal venditore il ripristino della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione. In seconda battuta, come emerge dall’art. 3, n. 5, della direttiva, il consumatore può avvalersi dei rimedi della riduzione del prezzo o della risoluzione del contratto se «non ha diritto né alla ripar[a]zione né alla sostituzione» o se il venditore non ha esperito il rimedio entro un periodo ragionevole o senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

80.      Al riguardo, come emerge chiaramente dall’art. 3, n. 3, primo comma, della direttiva, il consumatore ha il diritto di esperire i rimedi orientati all’adempimento del contratto, ossia la riparazione o la sostituzione, «salvo che ciò sia impossibile o sproporzionato».

81.      Secondo la mia opinione, da tale disposizione si evince chiaramente che la detta riserva si applica ad ogni rimedio considerato «principale», cosicché, a prescindere dalla circostanza che il consumatore scelga la riparazione o la sostituzione, il rimedio deve essere in entrambi i casi possibile e proporzionato, altrimenti il venditore può rifiutare le modalità di rimedio principali e la scelta del consumatore si restringe alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto.

82.      Invero, il tenore dell’art. 3, n. 3, secondo comma, della direttiva, secondo cui la proporzionalità di un rimedio deve essere valutata con riferimento «all’altro rimedio», sembra indicare che il criterio della proporzionalità disciplina soltanto la scelta tra i due rimedi principali e non la scelta tra questi e la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.

83.      Tale interpretazione non è tuttavia vincolante, e dovrebbe essere respinta, e non solo sulla scorta delle citate disposizioni dell’art. 3, n. 3, primo comma, della direttiva.

84.      Se, in base alla suddetta interpretazione, la direttiva dovesse essere effettivamente interpretata nel senso che, nel caso in cui uno dei due rimedi principali previsti all’art. 3, n. 3, della direttiva risulti impossibile – come accade nelle circostanze della causa principale –, il consumatore ha la facoltà di scegliere l’altro rimedio, a prescindere dalla circostanza che esso sia o meno proporzionato, l’applicazione dei rimedi subordinati della riduzione del prezzo e della risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, n. 5, primo trattino, della direttiva, sarebbe assai limitata, segnatamente a quei casi in cui la riparazione e la sostituzione risultino entrambi impossibili.

85.      A mio parare siffatta interpretazione penalizzerebbe indebitamente gli interessi del venditore, senza quindi raggiungere il giusto equilibrio tra gli interessi del consumatore e quelli del venditore (13). La circostanza che tale interpretazione conduca inevitabilmente a inaccettabili situazioni di difficoltà per il venditore è stata, indirettamente, ammessa perfino dalla Commissione quando ha affermato la necessità di applicare deroghe nei casi estremi di grave sproporzionalità.

86.      Si deve inoltre osservare, in tale contesto, che la Corte ha riconosciuto che, ai sensi della direttiva, gli interessi economici del venditore sono tutelati, tra l’altro, dalla possibilità concessagli dall’art. 3, n. 3, secondo comma, di rifiutare la sostituzione del bene nel caso in cui tale rimedio si riveli sproporzionato in quanto gli impone spese irragionevoli (14).

87.      Infine, occorre rilevare che, riguardo alla questione di stabilire se un rimedio imponga spese irragionevoli al venditore e debba quindi essere considerato sproporzionato, i fattori da tenere in considerazione nell’ambito della nozione di sproporzionalità (assoluta) descritti dal giudice a quo riflettono sostanzialmente quelli menzionati all’art. 3, n. 3, secondo comma, della direttiva.

88.      Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, suggerisco di rispondere alla prima questione proposta dal Bundesgerichtshof che l’art. 3, n. 3, primo e secondo comma, della direttiva non deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale in base alla quale un venditore che abbia venduto ad un consumatore beni non conformi al contratto può, qualora la riparazione dei beni non conformi sia impossibile, rifiutare l’altro rimedio, scelto dal consumatore, di sostituire i detti beni, quando ciò risulti sproporzionato in quanto gli impone spese irragionevoli se comparate con il valore dei beni esenti da vizi e con l’entità del difetto di conformità.

V –    Conclusione

89.      Sono pertanto del parere che le questioni sottoposte alla Corte debbano essere risolte come segue:

«–      I diritti conferiti ai consumatori dall’art. 3, nn. 2 e 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, nel caso in cui i beni viziati siano resi conformi al contratto mediante sostituzione, non comprendono il diritto di pretendere che il venditore sopporti i costi di rimozione dei beni non conformi dalla cosa in cui il consumatore li aveva inseriti conformemente alla loro natura e al loro scopo.

–        L’art. 3, n. 3, primo e secondo comma, della direttiva 1999/44, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale in base alla quale un venditore che abbia venduto ad un consumatore beni non conformi al contratto può, qualora la riparazione dei detti beni sia impossibile, rifiutare l’altro rimedio, scelto dal consumatore, di sostituire i detti beni, quando ciò risulti sproporzionato in quanto gli impone spese irragionevoli se comparate con il valore dei beni esenti da vizi e con l’entità del difetto di conformità».


1 – Lingua originale: l’inglese.


2 – GU L 171, pag. 12.


3 – Ingrid Putz, pendente dinanzi alla Corte.


4 – V., in proposito, anche la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vendita e le garanzie di beni di consumo (COM(95) 520 def – COD 96/0161 (GU 1996, C 307, pag. 8, memorandum esplicativo, punto I.A.4).


5 – V., al riguardo, sentenza 17 aprile 2008, causa C‑404/06 (Racc. pag. I‑2685, punti 30 e 36).


6 – Per quanto riguarda la protezione anche degli interessi economici del venditore ai sensi della direttiva, v. sentenza Quelle, cit. alla nota 5 (punto 42).


7 – La combinazione di questi due aspetti apre in via di principio una serie di opzioni riguardo ad un eventuale obbligo del venditore di pagare le spese di rimozione dei beni viziati.


8 – Il fatto che la direttiva imponga tale gerarchia si deduce chiaramente dalla formulazione del suo art. 3, n. 3, in combinato disposto con l’undicesimo ‘considerando’. Cfr. anche la sentenza Quelle, cit. alla nota 5 (punto 27).


9 – La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci è stata adottata l’11 aprile 1980 ed è entrata in vigore il 1  gennaio 1988.


10 – COM(2008) 614 def.


11 – Cit. supra, alla nota 5 (punto 34).


12 – V. supra, paragrafo 47.


13 – V., al riguardo, il mio commento esposto nel precedente paragrafo 30.


14 – Al riguardo, v. sentenza Quelle, cit. alla nota 5 (punto 42).