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Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 4 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg - Austria) – Germanwings GmbH / Ronny Henning

(Causa C-452/13) 1

(Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articoli 2, 5 e 7 – Diritto a compensazione pecuniaria in caso di ritardo prolungato di un volo – Durata del ritardo – Nozione di «orario di arrivo»)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Salzburg

Parti

Ricorrente: Germanwings GmbH

Convenuto: Ronny Henning

Dispositivo

Gli articoli 2, 5 e 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, devono essere interpretati nel senso che la nozione di «orario di arrivo», utilizzata per determinare l’entità del ritardo subito dai passeggeri di un volo, indica il momento in cui si apre almeno uno dei portelloni dell’aeromobile, posto che, in tale momento, i passeggeri sono autorizzati a lasciare il velivolo.

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1 GU C 325 del 9.11.2013