SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)
27 settembre 2012 (*)
«Concorrenza – Intese – Mercato olandese del bitume stradale – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE – Ammende – Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo – Valore aggiunto significativo – Parità di trattamento – Diritti della difesa»
Nella causa T‑370/06,
Kuwait Petroleum Corp., con sede in Shuwaikh (Koweit),
Kuwait Petroleum International Ltd, con sede in Woking (Regno Unito),
Kuwait Petroleum (Nederland) BV, con sede in Rotterdam (Paesi Bassi),
rappresentate da D. Hull, solicitor, e da G. Berrisch, avocat,
ricorrenti,
contro
Commissione europea, rappresentata da F. Castillo de la Torre, in qualità di agente, assistito da L. Gyselen, avvocato,
convenuta,
avente ad oggetto, in via principale, una domanda di annullamento della decisione C(2006) 4090 def. della Commissione, del 13 settembre 2006, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] [Caso COMP/F/38.456 – Bitume (Paesi Bassi)] e, in subordine, una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti nella suddetta decisione,
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),
composto da M. Jaeger, presidente, N. Wahl e S. Soldevila Fragoso (relatore), giudici,
cancelliere: N. Rosner, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 giugno 2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1 La Kuwait Petroleum Corp. (in prosieguo: la «KPC»), compagnia petrolifera pubblica del Kuwait nonché società madre del gruppo Kuwait Petroleum, commercializza i suoi prodotti in Europa tramite la sua filiale Kuwait Petroleum International Ltd (in prosieguo: la «KPI»), con sede a Londra. Due filiali della KPC operano nei Paesi Bassi, ovvero la Kuwait Petroleum Europoort BV, incaricata della produzione di bitume della raffineria di Rotterdam, e la Kuwait Petroleum (Nederland) BV (in prosieguo: la «KPN»), incaricata della vendita di bitume nei Paesi Bassi. La KPI e la KPN appartengono, direttamente o indirettamente, alla KPC Holdings AEC, basata ad Aruba, anch’essa detenuta al 100% dalla KPC. La KPC Holdings detiene tutte le filiali del gruppo Kuwait Petroleum ubicate al di fuori del Kuwait ed incaricate delle attività di raffinazione e di commercializzazione del petrolio.
2 Con lettera del 20 giugno 2002, l’impresa British Petroleum (in prosieguo: la «BP») ha informato la Commissione delle Comunità europee della presunta esistenza di un’intesa relativa al mercato del bitume stradale nei Paesi Bassi e ha presentato una domanda volta ad ottenere un’immunità dalle ammende ai sensi della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 2002»).
3 In data 1º e 2 ottobre 2002, la Commissione ha effettuato controlli a sorpresa, in particolare nei locali della KPN. Il 30 giugno 2003 e il 5 aprile 2004 la Commissione ha trasmesso richieste di informazioni a varie società, tra cui la KPN, che ha risposto il 16 settembre 2003 e il 30 aprile 2004.
4 Il 12 settembre 2003 la KPN ha presentato una domanda di applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002, alla quale era allegata una dichiarazione ufficiale. Essa ha altresì chiesto che una parte delle informazioni comunicate il 16 settembre 2003 fosse presa in considerazione nell’ambito della sua domanda di trattamento favorevole. In occasione di una riunione con la Commissione, il 18 settembre 2003, la KPN ha proposto che fossero sentiti tre ex dipendenti in grado di integrare le informazioni fornite, il che è avvenuto il 1º e il 9 ottobre 2003.
5 Il 14 ottobre 2004, ai sensi delle disposizioni del paragrafo 26 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, la Commissione ha informato la KPN che intendeva concederle una riduzione del 30‑50% dell’importo della sua ammenda, poiché era giunta alla conclusione provvisoria che gli elementi di prova da essa forniti costituivano un valore aggiunto significativo.
6 Il 18 ottobre 2004 la Commissione ha avviato un procedimento e ha adottato una comunicazione degli addebiti, inviata il 19 ottobre 2004 a varie società, tra cui le ricorrenti, la KPC, KPI e la KPN. In seguito ad una domanda della KPC e della KPI, con lettera del 2 dicembre 2004 la Commissione ha dato loro conferma che anch’esse avrebbero beneficiato della riduzione dell’importo dell’ammenda concessa alla KPN ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002.
7 In seguito all’audizione delle società interessate, in data 15 e 16 giugno 2005, la KPN ha fornito precisazioni in merito alle proprie dichiarazioni riguardanti l’ExxonMobil, società fornitrice di bitume non sanzionata nella decisione impugnata, che erano state utilizzate nella comunicazione degli addebiti e che erano state contestate da altri partecipanti all’audizione. Tali precisazioni sono state comunicate a tutti i partecipanti all’audizione, suscitando diversi commenti, ai quali è stato negato l’accesso alle ricorrenti da parte della Commissione.
8 Il 13 settembre 2006 la Commissione ha adottato la decisione C(2006) 4090 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] [Caso COMP/F/38.456 – Bitume (Paesi Bassi); in prosieguo: la «decisione impugnata»], di cui è stata pubblicata una sintesi nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 28 luglio 2007 (GU L 196, pag. 40) e che è stata notificata alle ricorrenti il 22 settembre 2006.
9 Nella decisione impugnata la Commissione ha rilevato che le società destinatarie di quest’ultima avevano partecipato ad un’infrazione unica e continuata all’articolo 81 CE, consistente nel fissare insieme regolarmente, nei periodi di cui trattasi, il prezzo lordo di vendita e di acquisto del bitume stradale nei Paesi Bassi, uno sconto uniforme sul prezzo lordo per i costruttori stradali partecipanti all’intesa e uno sconto massimo, ridotto, sul prezzo lordo per gli altri costruttori stradali.
10 Le ricorrenti sono state riconosciute colpevoli di siffatta infrazione, per il periodo dal 1º aprile 1994 al 15 aprile 2002, ed è stata loro inflitta, in solido, un’ammenda di 16,632 milioni di euro.
11 Per quanto attiene al calcolo dell’importo delle ammende, la Commissione ha qualificato l’infrazione come molto grave, alla luce della sua natura e benché il mercato geografico interessato fosse limitato (punto 316 della decisione impugnata).
12 Al fine di tener conto dell’importanza specifica del comportamento illecito di ciascuna impresa coinvolta nell’intesa e del suo impatto effettivo sulla concorrenza, la Commissione ha operato una distinzione tra le imprese interessate in funzione della loro importanza relativa sul mercato in causa, misurata in base alle loro quote di mercato, e le ha raggruppate in sei categorie.
13 In base a tali elementi, la Commissione ha fissato un importo di partenza di 12 milioni di euro per le ricorrenti (punto 322 della decisione impugnata), cui ha applicato un coefficiente moltiplicatore di 1,1, destinato a garantire l’effetto deterrente dell’ammenda, tenuto conto delle dimensioni e del fatturato del gruppo (punto 323 della decisione impugnata).
14 Per quanto riguarda la durata dell’infrazione, la Commissione ha ritenuto che le ricorrenti avessero commesso un’infrazione di lunga durata, in quanto superiore a cinque anni, e ha fissato la durata complessiva a otto anni, ossia dal 1º aprile 1994 al 15 aprile 2002, aumentando quindi l’importo di partenza dell’80% (punto 326 della decisone impugnata). L’importo di base dell’ammenda, determinato in funzione della gravità e della durata dell’infrazione, è stato quindi fissato a 23,76 milioni di euro (punto 335 della decisione impugnata).
15 La Commissione non ha applicato alcuna circostanza aggravante nei confronti delle ricorrenti. Essa ha invece accettato di farle beneficiare della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e ha concesso loro una riduzione del 30% dell’importo della loro ammenda. Essa ha considerato che le informazioni fornite il 12 e il 16 settembre 2003 nonché il 1º e il 9 ottobre 2003 avevano rafforzato, per il loro livello di precisione, la sua capacità di dimostrare l’esistenza dell’infrazione. La Commissione ha tuttavia ritenuto di dover tenere conto della circostanza che la domanda di trattamento favorevole era stata presentata soltanto undici mesi dopo lo svolgimento dei controlli a sorpresa e dopo l’invio della sua richiesta di informazioni, che essa disponeva già di taluni elementi di prova comunicati da altre società e che la KPN aveva rivisto alcune sue dichiarazioni in ordine all’ExxonMobil (punti 382‑388 della decisione impugnata).
Procedimento e conclusioni delle parti
16 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 dicembre 2006 le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.
17 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Sesta Sezione) ha deciso di avviare la fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 64 del regolamento di procedura, ha posto taluni quesiti scritti alle parti. Le parti hanno risposto a tali quesiti nel termine impartito.
18 Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza del 15 giugno 2011.
19 A causa dell’impedimento di un membro della Sesta Sezione, il Presidente del Tribunale ha designato sé stesso per integrare la sezione, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento di procedura.
20 Con ordinanza del 18 novembre 2011 il Tribunale (Sesta Sezione), nella sua nuova composizione, ha riaperto la fase orale e le parti sono state informate che sarebbero state sentite in occasione di una nuova udienza.
21 Con lettere, rispettivamente, del 25 e del 28 novembre 2011, la Commissione e le ricorrenti hanno comunicato al Tribunale di rinunciare ad essere sentite nuovamente.
22 Di conseguenza, il Presidente del Tribunale ha deciso di chiudere la fase orale.
23 Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata nella parte in cui le riguarda;
– in subordine, ridurre l’importo dell’ammenda irrogata all’articolo 2, lettera i), della decisione impugnata;
– condannare la Commissione alle spese.
24 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare le ricorrenti alle spese.
25 In risposta ad un quesito scritto del Tribunale relativo alle conseguenze da trarre dalle sentenze della Corte del 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione (C‑97/08 P, Racc. pag. I‑8237), e del 20 gennaio 2011, General Química e a./Commissione (C‑90/09 P, Racc. pag. I‑1), il 24 marzo 2011 le ricorrenti hanno indicato di rinunciare al motivo attinente ad errori manifesti di valutazione e di diritto commessi dalla Commissione nell’imputare alla KPC e alla KPI la responsabilità dell’infrazione commessa dalla loro filiale KPN, rinuncia di cui il Tribunale ha preso atto.
In diritto
26 A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti hanno dedotto due motivi attinenti, il primo, ad una violazione delle disposizioni del paragrafo 23, lettera b), ultimo comma, della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e, il secondo, ad errori commessi dalla Commissione nel fissare la percentuale di riduzione dell’importo della loro ammenda.
1. Sulla violazione del paragrafo 23, lettera b), ultimo comma, della comunicazione sulla cooperazione del 2002
Argomenti delle parti
27 Le ricorrenti ritengono che la Commissione abbia violato le disposizioni del paragrafo 23, lettera b), ultimo comma, della comunicazione sulla cooperazione del 2002, irrogando loro un’ammenda in base a fatti che hanno potuto essere dimostrati unicamente grazie agli elementi forniti dalla KPN. Soltanto tali elementi avrebbero permesso alla Commissione di dimostrare l’esistenza dell’infrazione, il suo livello di gravità nonché la sua durata, poiché gli altri elementi di prova menzionati nella decisione impugnata erano o indiretti, o non concludenti, ovvero speculativi. Esse precisano che, pertanto, solo le informazioni fornite dalla KPN hanno potuto consentire alla Commissione di dimostrare l’esistenza dell’infrazione su tutto il periodo dal 1º aprile 1994 al 15 aprile 2002, visto che le note sequestrate nei locali della Koninklijke Volker Wessel Stevin NV, società sanzionata nella decisione impugnata, riguardavano soltanto il 1997 e che gli elementi trasmessi dalla BP erano validi unicamente per il periodo successivo al 1999.
28 L’interpretazione molto restrittiva operata dalla Commissione delle disposizioni del paragrafo 23, lettera b), ultimo comma, della comunicazione sulla cooperazione del 2002, che equivarrebbe a limitarne l’applicazione ai soli casi in cui la medesima non avrebbe alcuna conoscenza dei fatti, secondo le ricorrenti, sarebbe contraria al suo obiettivo, consistente nell’incentivare le imprese richiedenti il beneficio del trattamento favorevole a fornire quanti più elementi possibili. Siffatta interpretazione sarebbe inoltre contraria al principio del legittimo affidamento, pur riconosciuto espressamente al paragrafo 29 della comunicazione sulla cooperazione del 2002.
29 La Commissione respinge l’insieme degli argomenti delle ricorrenti.
Giudizio del Tribunale
30 Il paragrafo 23, lettera b), ultimo comma, della comunicazione sulla cooperazione del 2002 dispone che «se un’impresa fornisce elementi di prova relativi a fatti in precedenza ignorati dalla Commissione che hanno un’incidenza diretta sulla gravità o la durata della presunta intesa, la Commissione non terrà conto di questi elementi nel determinare l’importo di eventuali ammende da infliggere all’impresa che li ha forniti».
31 Spetta anzitutto al Tribunale determinare se la Commissione abbia commesso un errore di diritto limitando l’applicazione di tale disposizione ai soli casi in cui una società le fornisce informazioni che le consentono di accertare i fatti che essa ignorava completamente ed escludendo in tal modo l’ipotesi in cui una società le abbia fornito elementi che le consentono di comprovare fatti noti in precedenza.
32 Va ricordato che, nella specie, la Commissione ha deciso di far beneficiare la KPN di una riduzione del 30% dell’importo dell’ammenda, in quanto questa le aveva fornito elementi di prova che «hanno rafforzato per loro stessa natura la [sua] capacità di dimostrare i fatti in questione e quindi hanno rappresentato un valore aggiunto rispetto agli elementi di prova già in [suo] possesso a quell’epoca» poiché «questo valore aggiunto è stato significativo, in quanto ha corroborato informazioni esistenti e, unitamente alle informazioni già in suo possesso, [le] ha consentito di dimostrare l’esistenza dell’infrazione», dal momento che la KPN è stata la prima a fornire prove dirette dell’esistenza di riunioni di concertazione sul bitume, elemento centrale del funzionamento dell’intesa», e in quanto, nel momento in cui la KPN ha fornito i suoi elementi di prova, ovvero prima di ricevere risposte alle richieste di informazioni (segnatamente quelle delle imprese Shell, Total e Nynas), «non [le] era facile determinare se e in quale misura i documenti risalenti all’epoca dei fatti contenuti nel [suo fascicolo], integrati dalle informazioni comunicate della BP, fossero di per sé sufficienti a provare l’infrazione» (punto 383 della decisione impugnata).
33 Il Tribunale ritiene che occorra operare un’interpretazione restrittiva del paragrafo 23, lettera b), ultimo comma, della comunicazione sulla cooperazione del 2002, limitandola alle ipotesi in cui una società partecipante ad un’intesa fornisca alla Commissione una nuova informazione relativa alla gravità o alla durata dell’infrazione ed escludendo le ipotesi in cui la società non abbia fatto altro che fornire elementi che consentano di rafforzare le prove relative all’esistenza dell’infrazione.
34 Infatti, va anzitutto rammentato come, poiché il procedimento di trattamento favorevole costituisce un’eccezione alla regola secondo cui un’impresa deve essere sanzionata per qualsiasi violazione delle norme del diritto della concorrenza, le norme ivi afferenti debbano quindi essere interpretate restrittivamente.
35 Peraltro, va sottolineato che l’efficacia dei programmi di trattamento favorevole sarebbe compromessa qualora le imprese perdessero gli incentivi ad essere le prime a sottoporre alla Commissione informazioni che denunciano un’intesa.
36 Orbene, l’interpretazione proposta dalle ricorrenti avrebbe la conseguenza di privare di efficacia la distinzione operata dalla Commissione, nella sua comunicazione, tra l’unica impresa che può beneficiare di un’immunità dalle ammende (sezione A della comunicazione sulla cooperazione del 2002) e quelle che possono pretendere unicamente una riduzione dell’importo dell’ammenda (sezione B della comunicazione sulla cooperazione del 2002), poiché significherebbe fare beneficiare altresì queste ultime di un’immunità totale dalle ammende. La comunicazione sulla cooperazione del 2002 traccia quindi una distinzione tra l’impresa che ha fornito per prima elementi di prova atti a consentire alla Commissione di accertare un’infrazione o a consentirle di adottare una decisione che dispone controlli, la quale beneficia di un’immunità totale dalle ammende, e le altre imprese che non soddisfano queste condizioni e che potranno fruire soltanto di una riduzione massima del 50% dell’importo dell’ammenda.
37 La Commissione non è pertanto incorsa in alcun errore di diritto ritenendo di poter tenere conto, nella determinazione dell’ammenda della KPN, di fatti che quest’ultima aveva soltanto contribuito a corroborare tramite la trasmissione di taluni elementi di prova, ma di cui la Commissione non ignorava l’esistenza.
38 Le ricorrenti ritengono peraltro che una siffatta interpretazione sarebbe contraria al principio del legittimo affidamento, pur riconosciuto espressamente al paragrafo 29 della comunicazione sulla cooperazione del 2002. È vero che il diritto di richiedere la tutela del legittimo affidamento, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, si estende a qualsiasi privato che si trovi in una situazione nella quale risulta che l’amministrazione dell’Unione, fornendogli assicurazioni precise, ha ingenerato in lui fondate aspettative (sentenza della Corte dell’11 marzo 1987, Van den Bergh en Jurgens/Commissione, 265/85, Racc. pag. 1155, punto 44, e sentenza del Tribunale del 9 luglio 2003, Cheil Jedang/Commissione, T‑220/00, Racc. pag. II‑2473, punto 33). Tuttavia, nel caso di specie, va rilevato che, nei confronti della KPN, la Commissione non ha mai fornito assicurazioni precise in merito alla possibilità di farla beneficiare di un’immunità dalle ammende. In via generale, in materia di trattamento favorevole, ogni richiedente comunica alla Commissione informazioni senza conoscere quelle già in possesso della medesima e non può quindi nutrire una qualsivoglia legittima aspettativa in ordine all’entità della riduzione di cui potrà fruire.
39 Nella specie, va infine esaminato se la Commissione non abbia manifestamente ecceduto il margine di discrezionalità di cui disponeva considerando che la KPN soddisfaceva le condizioni di cui al paragrafo 23, lettera b), ultimo comma, della comunicazione sulla cooperazione del 2002, quale interpretato al precedente punto 33.
40 Dalla decisione impugnata emerge che, sebbene le informazioni fornite dalla KPN abbiano consentito alla Commissione di corroborare e di rafforzare le prove già in suo possesso, relative all’esistenza di riunioni tra i fornitori di bitume (in prosieguo: i «fornitori») e i costruttori stradali partecipanti all’intesa, essa era tuttavia già a conoscenza di tali fatti, per tutta la durata del periodo dell’infrazione, tramite le informazioni fornite dalla BP e i documenti sequestrati durante i controlli in loco, in particolare le note della Hollandsche Beton Groep (in prosieguo: l’«HBG») del marzo e del luglio 1994. Pertanto, la KPN non ha apportato alcun elemento di prova inerente a fatti precedentemente ignorati dalla Commissione che avrebbero avuto un’incidenza diretta sulla gravità o sulla durata dell’infrazione.
41 Il primo motivo va pertanto integralmente respinto.
2. Sul livello della riduzione dell’importo dell’ammenda
Argomenti delle parti
42 Le ricorrenti ritengono che la Commissione abbia commesso un errore manifesto di valutazione nel ridurre l’importo della loro ammenda solo del 30% con la motivazione che la domanda di trattamento favorevole era stata presentata undici mesi dopo i controlli a sorpresa e dopo l’invio della prima richiesta di informazioni, che il valore aggiunto degli elementi forniti sarebbe stato affievolito dalle informazioni trasmesse da altre imprese e che la KPN avrebbe riformulato alcune sue dichiarazioni. Spetterebbe al Tribunale esercitare il suo pieno controllo sulla motivazione della decisione relativa al livello della riduzione dell’ammenda concessale e il giudice dell’Unione non avrebbe mai riconosciuto alla Commissione un notevole margine di discrezionalità nell’ambito della comunicazione sulla cooperazione del 2002.
43 In primo luogo, le ricorrenti considerano che una durata di 11 mesi non sia irragionevole per presentare una domanda di trattamento favorevole, segnatamente alla luce della durata complessiva di 28 mesi dell’indagine della Commissione, che tale periodo era loro necessario per raccogliere tutti gli elementi forniti alla Commissione e che la comunicazione sulla cooperazione del 2002 non prevede alcun termine specifico. A tal riguardo, la Commissione non può invocare la sentenza del Tribunale del 27 settembre 2006, Roquette Frères/Commissione (T‑322/01, Racc. pag. II‑3137), in quanto, in suddetta causa, l’unica domanda di trattamento favorevole dell’impresa era la sua risposta al questionario della Commissione, mentre nel caso di specie la KPN ha inoltrato la sua domanda di trattamento favorevole prima di rispondere al questionario e ha fornito risposte che vanno ampiamente al di là dei quesiti posti.
44 In secondo luogo, le ricorrenti ritengono che la Commissione abbia commesso un errore manifesto di valutazione nel limitare la riduzione dell’importo della loro ammenda adducendo come motivo che il valore degli elementi di prova forniti il 16 settembre e il 1º e il 9 ottobre 2003 era stato affievolito dalle dichiarazioni rese precedentemente dalla Nynas e dalla Total. Nella decisione impugnata, la Commissione avrebbe tuttavia riconosciuto che gli elementi forniti dalla KPN, il 12 settembre 2003 e nelle dichiarazioni complementari, le avevano permesso di entrare in possesso di prove dirette e determinanti dell’infrazione, mentre le informazioni trasmesse dalla Nynas e dalla Total non costituivano alcun valore aggiunto significativo, tanto che la loro domanda di trattamento favorevole era stata respinta.
45 In terzo luogo, la Commissione avrebbe considerato a torto che la riduzione dell’importo della loro ammenda doveva essere limitata a causa di una presunta riformulazione delle dichiarazioni della KPN relative all’ExxonMobil. Pertanto, essa avrebbe anzitutto commesso un errore di fatto considerando che, durante le audizioni, alcuni dipendenti della KPN avevano rivisto le proprie dichiarazioni, mentre si sarebbero limitati a chiarirle precisando di detenere soltanto prove indirette della partecipazione dell’ExxonMobil all’infrazione e di non avere mai sostenuto, ad ogni modo, di detenere prove dirette di siffatta partecipazione. Inoltre, essa avrebbe commesso un errore di diritto considerando che il valore aggiunto degli elementi di prova forniti dalla KPN era ridotto in quanto la medesima non aveva fornito prove che dimostrassero la partecipazione dell’ExxonMobil all’intesa. Le ricorrenti ritengono pertanto che il valore degli elementi di prova forniti debba essere valutato soltanto riguardo alle infrazioni accertate dalla Commissione nella sua decisione. Peraltro, penalizzandole a causa delle loro dichiarazioni relative all’ExxonMobil, la Commissione avrebbe violato il principio della parità di trattamento, in quanto nella sua domanda di trattamento favorevole anche la BP avrebbe affermato che l’ExxonMobil era coinvolta nell’intesa.
46 In quarto luogo, le ricorrenti sono dell’avviso che, rifiutando di comunicare alla KPN i commenti delle altre imprese, relativi alle dichiarazioni supplementari da esse rilasciate durante le audizioni, la Commissione ha violato i loro diritti di accesso agli atti nel corso del procedimento amministrativo. Tali commenti, alcuni dei quali sono stati formulati dopo l’audizione amministrativa, sarebbero stati tuttavia utilizzati dalla Commissione per determinare l’importo della loro ammenda.
47 La Commissione respinge l’insieme degli argomenti delle ricorrenti.
Giudizio del Tribunale
Sugli errori di diritto
48 Le ricorrenti ritengono, anzitutto, che la Commissione non abbia valutato adeguatamente la portata del suo potere discrezionale in ordine al valore delle informazioni volontariamente fornite da un’impresa per fissare l’entità della riduzione della sua ammenda. Esse sostengono segnatamente che la giurisprudenza, cui si riferisce la Commissione per affermare che essa gode di un certo margine di discrezionalità in materia e che il controllo del giudice è circoscritto a quello sull’errore manifesto di valutazione, sarebbe applicabile soltanto alle disposizioni della comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 1996») e non a quelle della comunicazione sulla cooperazione del 2002.
49 Da una giurisprudenza constante relativa alla comunicazione sulla cooperazione del 1996 emerge che una collaborazione all’indagine che non ecceda quanto deriva dagli obblighi gravanti sulle imprese in forza dell’articolo 11, paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, Primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, 13, pag. 204), non giustifica una riduzione dell’importo dell’ammenda (sentenza della Corte del 16 novembre 2000, Cascades/Commissione, C‑279/98 P, Racc. pag. I‑9693, punto 260, e sentenza del Tribunale del 10 marzo 1992, Solvay/Commissione, T‑12/89, Racc. pag. II‑907, punti 341 e 342). Per contro, tale riduzione è giustificata nel caso in cui l’impresa abbia fornito informazioni molto più dettagliate di quelle che può pretendere la Commissione in forza dell’articolo 11 del regolamento n. 17 (sentenza Cascades/Commissione, cit., punti 261 e 262, e sentenza del Tribunale del 9 luglio 2003, Daesang e Sewon Europe/Commissione, T‑230/00, Racc. pag. II‑2733, punto 137). Perché sia giustificata la riduzione dell’importo di un’ammenda a titolo di cooperazione, il comportamento di un’impresa deve agevolare il compito della Commissione consistente nell’accertare e nel reprimere infrazioni alle norme sulla concorrenza dell’Unione e testimoniare un autentico spirito di cooperazione. Da un lato, dunque, spetta al Tribunale esaminare se la Commissione non abbia correttamente considerato in qual misura la cooperazione delle imprese di cui trattasi si fosse spinta oltre quanto prescritto ai sensi dell’articolo 11 del regolamento n. 17. In merito esso esercita un controllo pieno, in particolare sui limiti che discendono dai diritti della difesa delle imprese al loro obbligo di rispondere alle richieste di informazioni. Dall’altro, il Tribunale è chiamato a verificare se la Commissione abbia correttamente valutato, alla luce della comunicazione sulla cooperazione del 1996, l’utilità di una cooperazione per l’accertamento dell’infrazione. Nei limiti tracciati in tale comunicazione, la Commissione dispone di un potere discrezionale per valutare se le informazioni o i documenti, volontariamente forniti dalle imprese, abbiano agevolato il suo compito e se vi sia ragione di concedere una riduzione ad un’impresa in forza della comunicazione stessa. Siffatta valutazione è oggetto di un controllo giurisdizionale ristretto (sentenza della Corte del 9 luglio 2009, Archer Daniels Midland/Commissione, C‑511/06 P, Racc. pag. I‑5843, punto 152, e sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e a./Commissione, da T‑259/02 a T‑264/02 e T‑271/02, Racc. pag. II‑5169, punti 529‑532, confermata con sentenza della Corte del 24 settembre 2009, Erste Group Bank e a./Commissione, C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P e C‑137/07 P, Racc. pag. I‑8681, punto 249).
50 Le ricorrenti non adducono alcun argomento che esponga le ragioni per cui il margine discrezionale della Commissione dovrebbe essere ridotto in applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Ad ogni modo, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito di tale comunicazione la Commissione gode di un potere discrezionale per valutare se le informazioni o i documenti, volontariamente forniti dalle imprese, abbiano agevolato il suo compito e se occorra concedere una riduzione a un’impresa ai sensi della suddetta comunicazione e tale valutazione è oggetto di un controllo giurisdizionale ristretto (sentenza del Tribunale del 18 dicembre 2008, General Química e a./Commissione, T‑85/06, non pubblicata nella Raccolta, punto 150).
51 Peraltro, è già stato statuito che, sebbene la Commissione sia tenuta ad esporre le ragioni per le quali ritiene che determinati elementi forniti dalle imprese nell’ambito della comunicazione sulla cooperazione del 1996 costituiscano un contributo che giustifica o meno una riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta, spetta però alle imprese che desiderano contestare la decisione della Commissione al riguardo dimostrare che quest’ultima, in mancanza di tali informazioni fornite volontariamente dalle medesime, non sarebbe stata in grado di provare l’infrazione nelle sue componenti essenziali e dunque di adottare una decisione che infligge ammende (sentenza Erste Group Bank e a./Commissione, cit. al punto 49 supra, punto 297).
52 Nell’ambito dell’applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 1996, il giudice dell’Unione ha ritenuto che la concessione di una riduzione dell’importo dell’ammenda in forza di tali disposizioni richiedesse, in particolare, che l’impresa interessata fosse la prima a fornire elementi determinanti per provare l’esistenza dell’intesa e che, qualora tali elementi non dovessero essere necessariamente di per sé sufficienti per dimostrare l’esistenza dell’intesa, essi dovessero comunque essere determinanti a questo stesso fine. Non doveva quindi trattarsi semplicemente di una fonte di orientamento per le indagini che la Commissione doveva effettuare, bensì di elementi idonei ad essere utilizzati direttamente come base probatoria principale per una decisione di accertamento di un’infrazione (sentenze del Tribunale del 15 marzo 2006, BASF/Commissione, T‑15/02, Racc. pag. II‑497, punti 492, 493, 517, 518, 521, 522, 526 e 568, e Daiichi Pharmaceutical/Commissione, T‑26/02, Racc. pag. II‑713, punti 150, 156, 157 e 162).
53 Per quanto riguarda la comunicazione sulla cooperazione del 2002, dal tenore dei paragrafi 7, 21 e 22 si evince che la Commissione deve valutare l’effettivo contributo di ogni impresa, per quanto riguarda tanto la sua qualità quanto la sua data, alla produzione della prova dell’infrazione (punto 7) e che la nozione di «valore aggiunto significativo» riguarda la misura in cui gli elementi di prova forniti rafforzano, per la loro natura e il loro grado di precisione, la sua capacità di dimostrare i fatti costituitivi dell’infrazione. La Commissione attribuisce quindi particolare valore ad elementi che potrebbero permetterle, unitamente ad altri elementi già in suo possesso, di dimostrare l’esistenza di un’intesa, o ad elementi che le consentirebbero di corroborare prove già esistenti oppure a quelli che avrebbero conseguenze dirette sulla gravità o sulla durata dell’intesa.
54 Le ricorrenti ritengono infine che la Commissione non fosse legittimata a penalizzarle considerando che la KPN aveva rivisto le proprie dichiarazioni relative alla partecipazione dell’ExxonMobil all’intesa. Nella sua decisione, la Commissione ha menzionato che la riformulazione di talune importanti dichiarazioni relative alla partecipazione dell’ExxonMobil all’intesa aveva diminuito il valore degli elementi di prova forniti dalla KPN, poiché le dichiarazioni iniziali erano apparentemente prive di ogni fondamento. Va ricordato che, ai sensi delle disposizioni del paragrafo 27 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, «[l]a Commissione valuterà la posizione finale di ogni impresa che abbia presentato una richiesta di riduzione dell’importo dell’ammenda al termine del procedimento amministrativo in ogni decisione adottata». Spetta dunque alla Commissione esaminare il valore delle informazioni fornite da un’impresa in esito al procedimento amministrativo e non può pertanto esserle addebitato di avere considerato, nel caso di specie, che essa non poteva ricompensare la KPN per dichiarazioni che le erano parse determinati in un determinato momento del procedimento, ma che si sono rivelate inutilizzabili nel prosieguo del procedimento amministrativo.
55 Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che la Commissione non ha commesso gli errori di diritto invocati dalla ricorrente, nell’ambito di questo capo del presente motivo, per quanto riguarda la fissazione dell’entità della riduzione dell’ammenda concessa alla KPN.
Sull’obbligo di motivazione
56 Secondo la giurisprudenza, l’obbligo di motivazione deve, da un lato, consentire all’interessato di conoscere le giustificazioni della misura adottata al fine di far valere, se del caso, i suoi diritti e di verificare se la decisione sia fondata o meno e, dall’altro, porre il giudice dell’Unione in condizione di esercitare il suo controllo di legittimità e il requisito della motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze della specie, in particolare del contenuto dell’atto di cui trattasi, della natura dei motivi invocati e del contesto in cui è stato adottato (sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2001, Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione, T‑45/98 e T‑47/98, Racc. pag. II‑3757, punto 129).
57 Nella specie, dalla decisione impugnata emerge che la Commissione ha esposto in modo sufficientemente chiaro e preciso le ragioni per cui ha deciso di concedere alla KPN una riduzione dell’importo dell’ammenda limitata al 30%. Infatti, la Commissione ha indicato che la KPN era stata la seconda impresa a contattarla, che gli elementi da essa forniti le avevano consentito di rafforzare la sua capacità di dimostrare l’infrazione, che essa aveva posto fine alla sua partecipazione al più tardi al momento in cui aveva trasmesso tali informazioni, che la domanda di trattamento favorevole della KPN era stata però presentata oltre undici mesi dopo i suoi controlli in loco, che taluni elementi apportati ancora più tardivamente dalla KPN le erano già stati trasmessi da altre imprese e che la KPN aveva rivisto dichiarazioni inizialmente formulate in merito alla partecipazione dell’ExxonMobil all’infrazione (punti 382 ‑ 385 della decisione impugnata). Tenuto conto del contesto in cui è stata adottata la decisione controversa, il Tribunale ritiene che la Commissione l’abbia posto in condizione di esercitare il suo controllo di legittimità e che essa abbia permesso alle ricorrenti di conoscere le giustificazioni della misura adottate al fine di fare valere, ove necessario, i loro diritti e di verificare se la decisione fosse fondata o meno.
58 Tale argomento deve pertanto essere respinto in quanto infondato.
Sugli errori manifesti di valutazione
59 In via preliminare, va ricordato che, ai sensi delle disposizioni del paragrafo 23, lettera b), secondo comma, della comunicazione sulla cooperazione del 2002, «[a]l fine di definire il livello della riduzione all’interno di queste forcelle [da 0 a 50%], la Commissione terrà conto della data in cui gli elementi di prova che soddisfano le condizioni menzionate al [paragrafo] 21 le sono stati comunicati e del grado di valore aggiunto che detti elementi hanno rappresentato». Tali disposizioni precisano che la Commissione «potrà anche tenere conto dell’entità e della continuità della cooperazione dimostrata dall’impresa a partire d[a]lla data del suo contributo». Il paragrafo 7 della comunicazione di cui trattasi indica altresì che «ogni riduzione [dell’importo dell]’ammenda deve corrispondere all’effettivo contributo fornito da un’impresa, in termini di qualità e di tempi dell’intervento, alla constatazione dell’infrazione da parte della Commissione».
60 Occorre esaminare se la Commissione non sia incorsa in un errore manifesto di valutazione nel concedere alla KPN una riduzione dell’importo dell’ammenda limitata al 30% in applicazione delle suddette disposizioni. La Commissione ha indicato di avere tenuto conto, da un lato, della circostanza che la KPN era stata la seconda impresa a contattarla, che gli elementi da essa forniti le avevano consentito di rafforzare la sua capacità di dimostrare l’infrazione e che essa aveva posto fine alla sua partecipazione al più tardi al momento in cui ha trasmesso tali informazioni, ma anche, d’altro lato, della circostanza che tale domanda di trattamento favorevole era stata presentata oltre undici mesi dopo i suoi controlli in loco e dopo l’invio della sua prima richiesta di informazioni, che alcuni elementi apportati ancora più tardivamente dalla KPN le erano già stati trasmessi da altre imprese e che la KPN aveva rivisto la sue dichiarazioni iniziali relative alla partecipazione dell’ExxonMobil all’infrazione (punti 382‑385 della decisione impugnata).
61 In primo luogo, per quanto attiene all’argomento relativo alla limitazione della riduzione dell’importo dell’ammenda della KPN in quanto la sua domanda di trattamento favorevole era stata presentata undici mesi dopo i controlli a sorpresa e dopo l’invio della prima richiesta di informazioni, giova ricordare che, sebbene la comunicazione sulla cooperazione del 2002 non preveda alcun termine specifico per la presentazione di una domanda di trattamento favorevole, essa assume tuttavia come elemento determinante del livello della riduzione dell’ammenda la data in cui sono stati forniti gli elementi di prova. Se una durata di undici mesi non può costituire un motivo che impedisce la presentazione di una siffatta domanda, essa può tuttavia essere presa in considerazione dalla Commissione nella determinazione dell’entità della riduzione dell’ammenda (sentenza General Química e a./Commissione, cit. al punto 50 supra, punto 147). Peraltro, nell’ambito della comunicazione sulla cooperazione del 1996, che al punto D non conteneva tuttavia alcuna menzione specifica relativa alla presa in considerazione della data di trasmissione delle informazioni, il giudice dell’Unione ha considerato che la Commissione poteva tenere conto, nella fissazione della percentuale di riduzione dell’importo dell’ammenda, della circostanza che un’impresa avesse collaborato soltanto in seguito alla richiesta di informazioni inviatale dalla Commissione e dunque, della spontaneità o meno della presentazione di una domanda di trattamento favorevole (sentenza Roquette Frères/Commissione, cit. al punto 43 supra, punto 266).
62 Nel caso di specie, la KPN ha presentato la sua domanda di trattamento favorevole soltanto il 12 settembre 2003, mentre la Commissione aveva effettuato i suoi controlli a sorpresa in data 1º e 2 ottobre 2002 e le aveva inviato la sua prima richiesta di informazioni sin dal 30 giugno 2003. La circostanza che, nella causa che ha dato origine alla sentenza Roquette Frères/Commissione, citata al punto 43 supra, la domanda di trattamento favorevole dell’impresa fosse la sua unica risposta alla richiesta di informazioni, mentre nella presente fattispecie la KPN ha presentato una domanda di trattamento favorevole e ha poi fornito la sua risposta alla richiesta di informazioni, che essa ha d’altronde chiesto alla Commissione di prendere in considerazione nell’ambito della sua domanda di trattamento favorevole, non permette di escludere l’applicazione di tale giurisprudenza. Infine, la KPN non ha fornito alcun elemento che consenta di individuare le ragioni per cui ha lasciato trascorrere un periodo di undici mesi prima di inoltrare la sua domanda di trattamento favorevole, ad esempio, le difficoltà incontrate durante l’indagine interna.
63 In secondo luogo, va valutato se la Commissione sia incorsa in un errore manifesto di valutazione nel limitare l’entità della riduzione dell’ammenda della KPN con la motivazione che il valore degli elementi di prova forniti dalla KPN il 16 settembre, il 1º e il 9 ottobre 2003 era stato affievolito dalle dichiarazioni rese in precedenza dalle imprese Nynas e Total.
64 Dagli atti emerge che la KPN è stata la seconda impresa a fornire informazioni alla Commissione ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002, il 12 settembre 2003, e che queste costituivano un valore aggiunto significativo. Essa ha tuttavia atteso il 16 settembre 2003 per apportare informazioni complementari e, pur essendo stata messa in guardia dalla Commissione il 19 settembre 2003 sui rischi di rinviare i colloqui previsti con i dipendenti direttamente coinvolti nell’intesa, questi hanno avuto luogo soltanto il 1º e il 9 ottobre 2003. Orbene, nel corso di tale periodo, la Total, in data 13 settembre 2003, poi la Nynas, in data 2 ottobre 2003, con le loro risposte alla prima richiesta di informazioni, hanno fornito numerose informazioni alla Commissione.
65 Per quanto riguarda la riduzione dell’importo dell’ammenda all’interno della forcella prescelta, il giudice dell’Unione considera che la Commissione non prende in considerazione unicamente il grado di valore aggiunto degli elementi di prova prodotti, bensì anche la data in cui detti elementi di prova, soddisfacendo la condizione di cui al paragrafo 21 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, sono stati comunicati. Essa deve pertanto prendere in considerazione la circostanza che alcuni elementi di prova sono stati presentati dopo che altri destinatari avevano sottoposto importanti elementi di prova, riducendo quindi il loro valore aggiunto (sentenza General Química e a./Commissione, cit. al punto 50 supra, punto 147).
66 Nella specie, la Commissione non è dunque incorsa in alcun errore manifesto di valutazione tenendo conto del fatto che gli elementi forniti nell’ottobre 2003 dalla KPN, benché le fossero stati utili per descrivere l’infrazione, non le hanno tuttavia apportato nuove informazioni determinanti, in considerazione delle informazioni fornite nel frattempo da altre due imprese.
67 In terzo luogo, va infine valutato se la Commissione sia incorsa in un errore manifesto di valutazione nel considerare che, durante le audizioni, alcuni dipendenti della KPN avevano rivisto le proprie dichiarazioni, mentre si sarebbero limitati a chiarirle precisando di detenere soltanto prove indirette della partecipazione dell’ExxonMobil all’infrazione e di non aver comunque mai affermato di detenere prove dirette di tale partecipazione.
68 Dalle memorie delle parti si evince che, nella sua dichiarazione del 12 settembre 2003, la KPN aveva indicato fermamente che, «dopo lo svolgimento di tali riunioni, l’Exxonmobil stessa si [era] informata, nei contatti bilaterali con altri fornitori (…) sull’esito delle riunioni» e che, per quanto di sua conoscenza, l’«Exxonmobil [aveva] poi messo in pratica tali accordi». Nella sua dichiarazione orale del 9 ottobre 2003, un ex dipendente della KPN ha altresì indicato che se l’ExxonMobil non partecipava più alle riunioni dal 1994 o dal 1995, essa continuava tuttavia a informarsi sulle conclusioni delle medesime e a comportarsi conformemente alle decisioni che ne derivavano (v. punti 208‑211 della comunicazione degli addebiti). La Commissione si è essenzialmente basata su tali dichiarazioni (nonché su quelle della Nynas) per decidere se inviare la comunicazione degli addebiti all’ExxonMobil. Tuttavia, in seguito alla contestazione di tali elementi, ad opera di altre parti, durante l’audizione svoltasi il 15 e il 16 giugno 2005, la KPN ha rivisto le proprie dichiarazioni il 28 giugno 2005, segnatamente fornendo una dichiarazione del medesimo ex dipendente che specificava come il coinvolgimento dell’ExxonMobil fosse una sua mera supposizione e che egli non deteneva alcuna prova.
69 Da tali documenti emerge che la Commissione non ha commesso alcun errore manifesto di valutazione nel considerare che la KPN aveva modificato la sua posizione relativa alla partecipazione dell’ExxonMobil all’infrazione e che non si trattava di semplici precisazioni apportate alle sue dichiarazioni iniziali.
70 In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il Tribunale considera che la Commissione non è incorsa in alcun errore manifesto di valutazione limitando al 30% l’entità della riduzione dell’ammenda della KPN.
Sul principio della parità di trattamento
71 In fase di replica, le ricorrenti hanno addotto un argomento supplementare, fondato sulla violazione del principio di parità con la BP, volto a dimostrare che la Commissione non avrebbe dovuto penalizzarle per avere modificato le loro dichiarazioni relative all’ExxonMobil.
72 Va tuttavia ricordato che il principio della parità di trattamento viene trasgredito solo quando situazioni analoghe sono trattate in maniera differenziata o quando situazioni diverse sono trattate in maniera identica (sentenza Raiffeisen Zentralbank Österreich e a./Commisssion, cit. al punto 49 supra, punto 533), e che la Commissione non viola tale principio quando la differenza di trattamento delle imprese è imputabile a gradi di cooperazione non analoghi, in particolare in quanto essi siano consistiti nella trasmissione di informazioni diverse o nella comunicazione di tali informazioni in fasi diverse del procedimento amministrativo, o in circostanze non analoghe (sentenza del Tribunale del 6 dicembre 2005, Brouwerij Haacht/Commissione, T‑48/02, Racc. pag. II‑5259, punti 108 e 109).
73 Orbene, nella specie, poiché la BP è stata la prima impresa a fornire elementi di prova che consentissero alla Commissione di adottare una decisione che dispone controlli a sorpresa, conformemente alle disposizioni del paragrafo 8 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, in ogni caso, essa non si trova nella stessa situazione della KPN. La comunicazione sulla cooperazione del 2002 prevede, infatti, che questa prima impresa beneficerà di un’esenzione totale dalle ammende e non contempla la possibilità di modulare siffatta immunità dalle ammende. Pertanto non è necessario determinare se la BP, al pari delle ricorrenti, abbia effettivamente riformulato le proprie dichiarazioni relative all’ExxonMobil.
Sui diritti della difesa
74 Dagli atti emerge che, durante l’audizione di tutte le società interessate, da parte della Commissione, in data 15 e 16 giugno 2005, molte di esse hanno rimesso in discussione la veridicità delle dichiarazioni della KPN relative all’ExxonMobil e alla Wintershall. Poiché la KPN non è stata in grado di reagire a tali contestazioni durante l’audizione, il consigliere-auditore le ha chiesto di confermare e di chiarire la sua posizione entro un termine di otto giorni. La KPN ha quindi inviato alla Commissione nuove dichiarazioni di due suoi dipendenti, in data 28 e 30 giugno 2005, in cui questi ultimi precisavano segnatamente che essi non disponevano di alcuna prova diretta della partecipazione dell’ExxonMobil all’intesa e che si trattava di una mera supposizione. Tali precisazioni sono state comunicate a tutti i partecipanti all’audizione, suscitando varie reazioni
75 L’8 febbraio 2006 la KPN ha chiesto alla Commissione di informarla nel caso in cui alcune di queste reazioni avessero potuto incidere sulla credibilità delle proprie affermazioni e, pertanto, sull’entità della sua riduzione dell’ammenda. Il 23 marzo 2006 la Commissione si è limitata ad indicare alla KPN che la decisione relativa alla sua domanda di trattamento favorevole sarebbe stata adottata soltanto al termine del procedimento amministrativo. Il 19 aprile 2006 la KPN ha chiesto al consigliere‑auditore della Commissione di concederle l’accesso alle versioni non riservate delle osservazioni scritte delle altre imprese che avrebbero potuto rimettere in discussione la credibilità degli elementi di prova da essa forniti e incidere sulle sue possibilità di beneficiare delle disposizioni relative alla comunicazione sulla cooperazione del 2002. Il 26 aprile 2006, il consigliere‑auditore si è rifiutato di accogliere tale richiesta indicando di concedere ad un’impresa l’accesso ai documenti prodotti da altre imprese dopo l’audizione, solamente qualora la Commissione decidesse di utilizzarle a carico nella sua decisione e che, nella specie, ciò non era il caso delle osservazioni presentate dalle altre imprese dopo l’audizione, che non assumerebbero alcuna rilevanza nella valutazione della sua collaborazione. Infine, il 12 maggio 2006, la KPN ha precisato alla Commissione che essa chiedeva l’accesso a tutti i documenti relativi alla credibilità delle proprie dichiarazioni e non solo a quelli successivi all’audizione. La Commissione non ha accolto la sua richiesta.
– Principi generali relativi all’accesso ai documenti successivi alla comunicazione degli addebiti
76 Conformemente alle disposizioni dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU L 1, pag. 1), «[p]rima di adottare qualsiasi decisione prevista dagli articoli 7, 8, 23 e 24, paragrafo 2, la Commissione dà modo alle imprese e associazioni di imprese oggetto del procedimento avviato dalla Commissione di essere sentite relativamente agli addebiti su cui essa si basa» e «[l]a Commissione basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le parti interessate sono state poste in condizione di essere sentite». L’articolo 27, paragrafo 2, del medesimo regolamento indica inoltre che «[n]el corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle parti interessate», che «[esse] hanno diritto d’accesso al fascicolo della Commissione, fermo restando il legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali» e che «[s]ono esclusi dal diritto di accesso le informazioni riservate e i documenti interni della Commissione e delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri». Nella sua comunicazione riguardante l’accesso al fascicolo istruttorio della Commissione nei casi relativi all’applicazione degli articoli 81 [CE] e 82 [CE], degli articoli 53, 54 e 57 dell’accordo SEE e del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (GU 2005, C 325, pag. 7), al punto 8, la Commissione definisce il «fascicolo istruttorio della Commissione» come «tutti i documenti ottenuti, elaborati e/o riuniti dalla direzione generale Concorrenza della Commissione, nel corso dell’indagine». Al punto 27 della comunicazione di cui trattasi la Commissione specifica che «[l]’accesso al fascicolo istruttorio è accordato a richiesta e, di norma, un’unica volta, dopo (...) la [sua] (...) comunicazione degli addebiti, nell’intento di assicurare loro il principio delle armi pari e di tutelarne i diritti di difesa», che «quindi, come regola generale, dopo l’invio della comunicazione di addebiti non è accordato l’accesso alle risposte che le altre parti hanno inviato riguardo a tali addebiti», che «[t]uttavia, una parte può avere accesso ai documenti pervenuti dopo l’invio della comunicazione degli addebiti, nelle fasi successive del procedimento amministrativo, se tali documenti possono costituire nuove prove – di natura incriminante o assolutoria – riguardo agli elementi a carico della parte in questione, addotti dalla Commissione nella comunicazione degli addebiti» e «[c]iò soprattutto se [essa] intende basarsi su nuovi elementi probatori».
77 Ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU L 123, pag. 18), «[l]a Commissione offre alle parti destinatarie della comunicazione degli addebiti la possibilità di sviluppare gli argomenti nel corso dell’audizione, sempre che esse lo richiedano nelle osservazioni scritte».
78 È di giurisprudenza costante che il rispetto dei diritti della difesa, in qualsiasi procedimento da cui possano scaturire sanzioni, in particolare ammende o penalità di mora, costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione, che va osservato anche se si tratta di un procedimento di natura amministrativa (sentenze della Corte del 13 febbraio 1979, Hoffmann-La Roche/Commissione, 85/76, Racc. pag. 461, punto 9, e del 2 ottobre 2003, ARBED/Commissione, C‑176/99 P, Racc. pag. I‑10687). In tal senso, il regolamento n. 1/2003 prevede che alle parti venga inviata una comunicazione degli addebiti la quale deve enunciare, in modo chiaro, tutti gli elementi essenziali sui quali si fonda la Commissione in tale fase del procedimento. Una siffatta comunicazione degli addebiti costituisce la garanzia procedurale del principio fondamentale del diritto dell’Unione che richiede il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento (sentenza della Corte del 3 settembre 2009, Papierfabrik August Koehler e a./Commissione, C‑322/07 P, C‑327/07 P e C‑338/07 P, Racc. pag. I‑7191, punti 34 e 35).
79 Occorre rammentare che l’accesso al fascicolo nelle cause in materia di concorrenza mira, in particolare, a consentire ai destinatari di una comunicazione degli addebiti di prendere conoscenza degli elementi di prova contenuti nel fascicolo della Commissione, affinché possano pronunciarsi in modo efficace, sulla base di tali elementi, sulle conclusioni cui la Commissione è pervenuta nella comunicazione degli addebiti. L’accesso al fascicolo rientra così tra le garanzie procedurali dirette a tutelare i diritti della difesa e ad assicurare, in particolare, l’effettivo esercizio del diritto ad essere sentiti (v. sentenza del Tribunale del 30 settembre 2003, Atlantic Container Line e a./Commissione, T‑191/98, da T‑212/98 a T‑214/98, Racc. pag. II‑3275, punto 334 e la giurisprudenza ivi citata). Il diritto di accesso al fascicolo comporta che la Commissione deve dare all’impresa interessata la possibilità di procedere ad un esame della totalità dei documenti presenti nel fascicolo istruttorio che potrebbero essere rilevanti per la sua difesa (v., in tal senso, sentenza della Corte del 2 ottobre 2003, Corus UK/Commissione, C‑199/99 P, Racc. pag. I‑11177, punto 125, e sentenza del Tribunale del 29 giugno 1995, Solvay/Commissione, T‑30/91, Racc. pag. II‑1775, punto 81). Questi ultimi comprendono tanto i documenti a carico quanto quelli a discarico, fatti salvi i segreti commerciali di altre imprese, i documenti interni della Commissione e ogni altra informazione riservata (sentenze della Corte Hoffmann-La Roche/Commissione, cit. al punto 78 supra, punti 9 e 11, e del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C 217/00 P e C‑219/00 P, Racc. pag. I‑123, punto 68).
80 Secondo la giurisprudenza, soltanto all’inizio della fase contraddittoria amministrativa l’impresa interessata viene informata, mediante la comunicazione degli addebiti, di tutti gli elementi essenziali sui quali la Commissione si basa in questa fase del procedimento. Di conseguenza, la risposta delle altre parti alla comunicazione degli addebiti, in linea di principio, non è compresa nel complesso di documenti del fascicolo istruttorio consultabile dalle parti (sentenza del Tribunale del 30 settembre 2009, Hoechst/Commissione, T‑161/05, Racc. pag. II‑3555, punto 163). Nondimeno, qualora la Commissione intenda basarsi su un passaggio di una risposta ad una comunicazione degli addebiti o su un documento allegato a una siffatta risposta per dimostrare l’esistenza di un’infrazione in un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE, le altre parti coinvolte in tale procedura devono essere poste in condizione di pronunciarsi su un siffatto elemento di prova (v. sentenze del Tribunale del 15 marzo 2000, Cimenteries CBR e a./Commissione, denominata «cementi», T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95 a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95, da T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95, Racc. pag. II‑491, punto 386, e del 27 settembre 2006, Avebe/Commissione, T‑314/01, Racc. pag. II‑3085, punto 50 e la giurisprudenza ivi citata).
81 Del pari, onde assicurare il rispetto dei diritti della difesa durante tutto il procedimento amministrativo, si deve considerare che, se la Commissione intende fondarsi su un documento successivo all’invio della comunicazione degli addebiti e persino successivo all’audizione, atto ad incidere sull’importo dell’ammenda inflitta ad un’impresa nella decisione definitiva, tale impresa deve essere posta in condizione di pronunciarsi su un siffatto elemento. Può trattarsi, in particolare, di un documento che incide sull’applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 alla suddetta impresa.
82 Peraltro, secondo la giurisprudenza relativa al fascicolo amministrativo anteriore alla comunicazione degli addebiti, la mancata comunicazione di un documento costituisce una violazione dei diritti della difesa unicamente se l’impresa interessata dimostra, da una parte, che la Commissione si è fondata su tale documento per avvalorare il suo addebito relativo all’esistenza di un’infrazione (sentenza della Corte del 9 novembre 1983, Michelin/Commissione, 322/81, Racc. pag. 3461, punti 7 e 9, e Aalborg Portland e a./Commissione, cit. al punto 79 supra, punto 71) e, dall’altra, che tale addebito potrebbe essere provato soltanto facendo riferimento al suddetto documento (sentenze della Corte del 25 ottobre 1983, AEG-Telefunken/Commissione, 107/82, Racc. pag. 3151, punti 24‑30, e Aalborg Portland e a./Commissione, cit. al punto 79 supra, punto 71; sentenza del 29 giugno 1995, Solvay/Commissione, cit. al punto 79 supra, punto 58). La Corte opera, a tal riguardo, una distinzione tra i documenti a carico e i documenti a discarico. Ove si tratti di un documento incriminante, incombe all’impresa interessata dimostrare che la conclusione cui è giunta la Commissione sarebbe stata diversa qualora il documento di cui trattasi fosse stato escluso. Invece, per quanto riguarda la mancata comunicazione di un documento a discarico, l’impresa interessata deve solo provare che la sua mancata divulgazione ha potuto influenzare, a scapito di quest’ultima, lo svolgimento del procedimento ed il contenuto della decisione della Commissione (sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit. al punto 79 supra, punti 73 e 74). Tale distinzione vale anche per i documenti successivi alla comunicazione degli addebiti (sentenza del Tribunale del 27 settembre 2006, Jungbunzlauer/Commissione, T‑43/02, Racc. pag. II‑3435, punti 351‑359).
83 Analogamente, per quanto riguarda un documento da cui può conseguire un aumento dell’importo dell’ammenda inflitta dalla Commissione nella sua decisione definitiva, spetta all’impresa interessata dimostrare che la conclusione cui è giunta la Commissione sarebbe stata diversa qualora tale documento fosse stato escluso.
– Applicazione nel caso di specie
84 Nel caso di specie, dal fascicolo si evince che, a giudizio delle ricorrenti, esse avrebbero dovuto potere accedere ai commenti delle altre imprese, relativi alla credibilità degli elementi di prova forniti dai dipendenti della KPN, e segnatamente alle dichiarazioni supplementari rese da questi ultimi dopo l’audizione.
85 Le ricorrenti si sono tuttavia limitate a sostenere, in maniera generica e puramente speculativa, che la mancata divulgazione dei documenti di cui trattasi avrebbe potuto influire sulla decisione della Commissione relativa all’entità della sua riduzione dell’ammenda e che la conclusione cui è giunta la Commissione avrebbe potuto essere diversa qualora tali documenti fossero stati esclusi. Esse non hanno dunque fornito nessuna indicazione specifica atta a costituire un principio di prova in tal senso.
86 Va peraltro sottolineato che, in ogni caso, al fine di fissare l’entità della riduzione dell’ammenda concessa alle ricorrenti, la Commissione si è limitata a prendere in considerazione il fatto che la KPN avesse riformulato alcune sue dichiarazioni relative all’ExxonMobil, e non ha menzionato alcuna reazione di un’altra impresa in ordine alla credibilità delle dichiarazioni rese dalla KPN (punto 385 della decisione impugnata).
87 Occorre pertanto considerare che le ricorrenti non hanno dimostrato che la Commissione si sia basata su commenti di imprese relativi alla credibilità degli elementi di prova forniti dalla KPN, per determinare l’entità della riduzione dell’ammenda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Pertanto, esse non possono fare valere la mancata divulgazione dei documenti di cui trattasi.
88 Occorre dunque respingere l’argomento vertente sul diniego illegittimo di accesso al fascicolo e sulla violazione dei diritti della difesa.
89 Dall’insieme di quanto precede discende che il ricorso deve essere respinto in toto.
Sulle spese
90 Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Le ricorrenti, essendo rimaste soccombenti, devono essere condannate alle spese, conformemente alla domanda formulata in tal senso dalla Commissione.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Kuwait Petroleum Corp., la Kuwait Petroleum International Ltd e la Kuwait Petroleum (Nederland) BV sono condannate alle spese.
Jaeger | Wahl | Soldevila Fragoso |
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 settembre 2012.
Firme
Indice
Fatti
Procedimento e conclusioni delle parti
In diritto
1. Sulla violazione del paragrafo 23, lettera b), ultimo comma, della comunicazione sulla cooperazione del 2002
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
2. Sul livello della riduzione dell’importo dell’ammenda
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sugli errori di diritto
Sull’obbligo di motivazione
Sugli errori manifesti di valutazione
Sul principio della parità di trattamento
Sui diritti della difesa
– Principi generali relativi all’accesso ai documenti successivi alla comunicazione degli addebiti
– Applicazione nel caso di specie
Sulle spese