Language of document : ECLI:EU:C:2017:118

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

15 febbraio 2017 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articoli da 8 a 15 – Competenza in materia di obbligazioni alimentari – Regolamento (CE) n. 4/2009 – Articolo 3, lettera d) – Decisioni contrapposte emesse da giudici di Stati membri differenti – Minore che risiede abitualmente nello Stato membro di residenza della madre – Competenza dei giudici dello Stato membro di residenza del padre a modificare una decisione passata in giudicato da essi precedentemente adottata e riguardante la residenza del minore, le obbligazioni alimentari e l’esercizio del diritto di visita – Insussistenza»

Nella causa C‑499/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Vilniaus miesto apylinkės teismas (Tribunale del distretto di Vilnius, Lituania), con decisione del 16 settembre 2015, pervenuta in cancelleria il 22 settembre 2015, nel procedimento

W,

V

contro

X,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, E. Regan, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev e C.G. Fernlund (relatore), giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 novembre 2016,

considerate le osservazioni presentate:

–        per W e V, da P. Markevičius;

–        per X, da R. de Falco, advokatas;

–        per il governo lituano, da D. Kriaučiūnas e J. Nasutavičienė, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da M. Wilderspin e A. Steiblytė, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 1o dicembre 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1, e rettifica GU 2015, L 88, pag. 19).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, W e V (in prosieguo: il «minore V») e, dall’altro, X in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari.

 Contesto normativo

 Il regolamento n. 2201/2003

3        Il considerando 12 del regolamento n. 2201/2003 è redatto nei termini seguenti:

«È opportuno che le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolte nel presente regolamento si informino all’interesse superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza. Ciò significa che la competenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo ove si verifichi un cambiamento della sua residenza o in caso di accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale».

4        L’articolo 2 di tale regolamento, rubricato «Definizioni», dispone quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

(…)

7)      “responsabilità genitoriale”: i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita;

(…)».

5        L’articolo 8 di detto regolamento, rubricato «Competenza generale», così dispone:

«1.      Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adit[e]».

2.      Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 9, 10 e 12».

6        L’articolo 12 del suddetto regolamento, rubricato «Proroga della competenza», così dispone ai suoi paragrafi 1 e 2:

«1.      Le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui viene esercitata, ai sensi dell’articolo 3, la competenza a decidere sulle domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio sono competenti per le domande relative alla responsabilità dei genitori che si ricollegano a tali domande se:

(…)

b)      la competenza giurisdizionale di tali autorità giurisdizionali è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco dai coniugi e dai titolari della responsabilità genitoriale alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite, ed è conforme all’interesse superiore del minore.

2.      La competenza esercitata conformemente al paragrafo 1 cessa non appena:

a)      la decisione che accoglie o respinge la domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio sia passata in giudicato;

o

b)      nei casi in cui il procedimento relativo alla responsabilità genitoriale è ancora pendente alla data di cui alla lettera a), la decisione relativa a tale procedimento sia passata in giudicato;

o

c)      il procedimento di cui alle lettere a) e b) sia terminato per un’altra ragione».

7        L’articolo 14 del regolamento n. 2201/2003, rubricato «Competenza residua», è formulato come segue:

«Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli da 8 a 13 la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato».

 Il regolamento (CE) n. 4/2009

8        Sotto la rubrica «Disposizioni generali», l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU 2009, L 7, pag. 1), prevede quanto segue:

«Sono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri:

a)      l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente; o

b)      l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente; o

c)      l’autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un’azione relativa allo stato delle persone qualora la domanda relativa a un’obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti; o

d)      l’autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un’azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un’obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

9        W, cittadino lituano, e X, cittadina olandese e argentina, hanno contratto matrimonio il 9 dicembre 2003 negli Stati Uniti. Essi sono rispettivamente il padre e la madre del minore V, nato il 20 aprile 2006 nei Paesi Bassi. Quest’ultimo ha la cittadinanza lituana e italiana. Egli non ha mai risieduto in Lituania, né l’ha mai visitata.

10      Dal 2004 al 2006 W, X e il minore V hanno vissuto nei Paesi Bassi. Dopo un breve periodo in Italia, si sono trasferiti in Canada, nel 2007. W e X sono separati dal dicembre 2010.

11      Nel luglio 2011 X ha soggiornato con il minore V in Italia, prima di trasferirsi con lui, nel mese di novembre 2011, nei Paesi Bassi, dove è situata la loro residenza abituale.

12      W, invece, ha la residenza abituale in Lituania.

13      X ha presentato a un giudice canadese una domanda di divorzio. Tale giudice ha pronunciato varie decisioni a partire dal maggio 2011, tra cui una decisione del 17 aprile 2012 che ha dichiarato il divorzio tra i coniugi W e X e ha attribuito l’affidamento esclusivo del minore V a X.

14      Tuttavia, né i giudici lituani né i giudici dei Paesi Bassi successivamente aditi hanno riconosciuto le decisioni del giudice canadese.

 Le decisioni dei giudici lituani precedenti al procedimento principale

15      Il 18 aprile 2011 W ha chiesto al Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas (Tribunale del distretto 1 di Vilnius, Lituania) di pronunciare il divorzio con addebito a carico di X e di fissare presso di lui la residenza del minore V.

16      Il 28 aprile 2011 il Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas (Tribunale del distretto 1 di Vilnius), su richiesta di W, ha emesso un’ordinanza di provvedimenti provvisori con cui ha fissato la residenza del minore V presso W per la durata del procedimento.

17      Sulla base di tale decisione, il 3 luglio 2012, W ha chiesto al Vilniaus miesto apylinkės teismas (Tribunale del distretto di Vilnius), nell’ambito di un’azione per sottrazione di minori, che venisse disposto il ritorno del minore V. Tale domanda è stata respinta.

18      L’ordinanza di provvedimenti provvisori del 28 aprile 2011 è stata successivamente annullata con decisione immediatamente esecutiva del Vilniaus miesto apylinkės teismas (Tribunale del distretto di Vilnius). Tale decisione è stata confermata in appello. W ha presentato ricorso per cassazione, ma la sua impugnazione è stata dichiarata irricevibile.

19      Con decisione dell’8 ottobre 2013 il Vilniaus miesto apylinkės teismas (Tribunale del distretto di Vilnius) ha pronunciato il divorzio di W e X. Ha altresì fissato la residenza del minore V presso X nonché le modalità di esercizio da parte di W del diritto di visita e l’importo delle obbligazioni alimentari di quest’ultimo nei confronti del minore V.

20      Tale decisione è stata confermata con decisione del 30 maggio 2014 del Vilniaus apygardos teismas (Tribunale regionale di Vilnius, Lituania). Con ordinanza dell’8 settembre 2014 il Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania) ha dichiarato irricevibile il ricorso in cassazione proposto da W.

 Le decisioni dei giudici dei Paesi Bassi precedenti al procedimento principale

21      Con decisione del 29 gennaio 2014, il rechtbank Overijssel (Tribunale di Overijssel, Paesi Bassi) ha fissato le obbligazioni alimentari di W nei confronti di X, a un importo mensile di EUR 4 323 esigibili dal 18 maggio 2012 e, nei confronti del minore V, a un importo mensile di EUR 567 per il periodo dal 27 giugno al 1o novembre 2011, poi di EUR 790 a partire dal 2 novembre 2011, importi rivedibili annualmente; la prima revisione doveva intervenire il 1o gennaio 2013.

22      Con decisione del 22 agosto 2014, tale giudice ha attribuito a X l’affidamento esclusivo del minore V.

23      Il suddetto giudice ha indicato che, in base al diritto dei Paesi Bassi, l’affidamento esclusivo di un figlio può essere riconosciuto a uno dei suoi genitori o quando sussista un rischio inaccettabile che i dissidi tra i genitori arrechino pregiudizio al figlio, laddove non vi sia alcuna prospettiva di un adeguato miglioramento in un prossimo futuro, oppure quando la modifica delle modalità di affidamento appaia necessaria, per altre ragioni, nell’interesse del figlio.

 Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni emesse

24      Con decisione del 31 ottobre 2014, il rechtbank Overijssel (Tribunale di Overijssel) ha rifiutato di riconoscere e di dichiarare esecutiva nei Paesi Bassi la decisione dell’8 ottobre 2013 del Vilniaus miesto apylinkės teismas (Tribunale del distretto di Vilnius) nella parte in cui essa pronunciava il divorzio per colpa congiunta dei due coniugi, fissava la residenza abituale del minore V presso sua madre e le obbligazioni alimentari di W nei confronti del minore V e ordinava la compensazione delle spese. Esso ha riconosciuto e dichiarato esecutive nei Paesi Bassi le disposizioni di tale decisione che fissavano il diritto di visita del padre.

25      Con decisione del 2 febbraio 2015, il Lietuvos apeliacinis teismas (Corte d’appello di Lituania), adito da W, ha rifiutato di dichiarare esecutiva la decisione del 29 gennaio 2014 del rechtbank Overijssel (Tribunale di Overijssel) che fissava le obbligazioni alimentari di W nei confronti di X e del minore V, ha rifiutato di riconoscere e di dichiarare esecutiva la decisione di detto giudice del 22 agosto 2014 che attribuiva l’affidamento esclusivo del minore V a X e ha posto fine al procedimento per quanto riguardava il mancato riconoscimento in Lituania della decisione del suddetto giudice datata 31 ottobre 2014.

 Procedimento dinanzi al giudice del rinvio e questione pregiudiziale

26      Il 28 agosto 2014 sono pervenute al Vilniaus miesto apylinkės teismas (Tribunale del distretto di Vilnius) le domande di W dirette a modificare il luogo di residenza del minore V, l’importo delle obbligazioni alimentari e le modalità del diritto di visita, come fissate dalla decisione di detto giudice datata 8 ottobre 2013.

27      Con decisione del 25 settembre 2014, detto giudice ha dichiarato irricevibili tali domande, con la motivazione che W non adduceva modifiche di circostanze intervenute dopo l’adozione della decisione dell’8 ottobre 2013.

28      Con decisione del 16 dicembre 2014, il Vilniaus apygardos teismas (Tribunale regionale di Vilnius), chiamato a esaminare un ricorso di W avverso la decisione del Vilniaus miesto apylinkės teismas (Tribunale del distretto di Vilnius) del 25 settembre 2014, ha parzialmente annullato tale decisione, rinviando la causa a quest’ultimo giudice per una nuova pronuncia.

29      Con decisione del 23 dicembre 2014, detto giudice si è dichiarato incompetente a conoscere delle domande di W, in quanto occorreva far prevalere le norme sulla competenza contenute nel regolamento n. 2201/2003 sulle disposizioni del codice di procedura civile lituano. Secondo detto giudice, salvo ove si verifichi un cambiamento della residenza del minore o a seguito di un accordo concluso tra i titolari della responsabilità genitoriale, spetterebbe ai giudici dello Stato membro in cui il minore ha la propria residenza abituale, ossia, nel caso di specie, il Regno dei Paesi Bassi, pronunciarsi su tali domande. Detto giudice ha informato il W che egli avrebbe potuto agire dinanzi al Tribunale competente nei Paesi Bassi.

30      Il 31 marzo 2015 il Vilniaus apygardos teismas (Tribunale regionale di Vilnius), statuendo sul ricorso di W contro la decisione del Vilniaus miesto apylinkės teismas (Tribunale del distretto di Vilnius) del 23 dicembre 2014, ha annullato tale decisione e ha rinviato la causa dinanzi a quest’ultimo giudice affinché si pronunciasse nuovamente sulla ricevibilità delle domande di W. Esso ha affermato che il suddetto giudice si era erroneamente dichiarato incompetente a conoscere di tali domande, sebbene queste ultime fossero dirette a ottenere la modifica della decisione del Vilniaus miesto apylinkės teismas (Tribunale del distretto di Vilnius) dell’8 ottobre 2013, passata in giudicato, riguardante segnatamente la residenza del minore V, le modalità del diritto di visita e le obbligazioni alimentari. Una modifica siffatta potrebbe risultare solamente da un’altra decisione giudiziaria passata in giudicato. Orbene, nella fattispecie, dal momento che i giudici dei Paesi Bassi negano il riconoscimento della decisione dell’8 ottobre 2013, sarebbe impossibile per W proporre ai giudici dei Paesi Bassi la propria domanda di modifica dei diritti e degli obblighi da essa previsti.

31      In tale contesto, il Vilniaus miesto apylinkės teismas (Tribunale del distretto di Vilnius) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«In base agli articoli da 8 a 14 del regolamento n. 2201/2003, in quale Stato membro (ossia la Repubblica di Lituania o il Regno dei Paesi Bassi) si radichi la competenza giurisdizionale a conoscere della causa vertente sulla modifica del luogo di residenza, dell’importo degli alimenti e degli accordi in materia di diritto di visita al figlio minorenne, V, che risiede abitualmente nel Regno dei Paesi Bassi».

 Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento

32      Con atto depositato il 20 dicembre 2016, W ha chiesto, sulla base dell’articolo 83 del regolamento di procedura della Corte, la riapertura della fase orale nonché la proposizione di una questione pregiudiziale alla Corte europea dei diritti dell’uomo da parte della Corte.

33      Quanto, in primo luogo, alla domanda di proporre alla Corte europea dei diritti dell’uomo una questione pregiudiziale, occorre sottolineare che la Corte non ha alcuna competenza, ai sensi dell’articolo 83 del suo regolamento di procedura o di altre disposizioni di detto regolamento, a presentare una questione siffatta.

34      Quanto, in secondo luogo, alla domanda di riapertura della fase orale, W fa riferimento a una circostanza che egli ritiene nuova e che non è stata oggetto di discussione dinanzi alla Corte, ossia che, con decisione del 20 maggio 2016, il rechtbank Overijssel (Tribunale di Overijssel, Paesi Bassi) ha dichiarato che i giudici dei Paesi Bassi non possono pronunciarsi sulla modifica della decisione del Vilniaus miesto apylinkės teismas (Tribunale del distretto di Vilnius) dell’8 ottobre 2013 e ha affermato di non poter riconoscere né rendere esecutiva la parte di tale decisione relativa al diritto di visita. W sostiene altresì che la descrizione dei fatti nelle conclusioni dell’avvocato generale non è conforme alla realtà.

35      A tal proposito, da costante giurisprudenza emerge che la Corte può, d’ufficio o su proposta dell’avvocato generale, oppure su domanda delle parti, riaprire la fase orale del procedimento, ai sensi dell’articolo 83 del proprio regolamento di procedura, qualora ritenga di non essere sufficientemente informata ovvero che la causa debba essere decisa sulla base di un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti (sentenza del 15 settembre 2011, Accor, C‑310/09, EU:C:2011:581, punto 19 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, né lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea né il suo regolamento di procedura prevedono la possibilità per le parti di depositare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale (sentenza del 16 dicembre 2010, Stichting Natuur en Milieu e a., C‑266/09, EU:C:2010:779, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

36      Per quanto riguarda il carattere nuovo della circostanza richiamata da W, è sufficiente sottolineare come la decisione del 20 maggio 2016 del rechtbank Overijssel (Tribunale di Overijssel) non costituisca un fatto nuovo, dato che, analogamente alla decisione del 31 ottobre 2014 del medesimo giudice, tale decisione nega, in sostanza, il riconoscimento della decisione dell’8 ottobre 2013.

37      Per quanto riguarda le osservazioni di W relative all’argomentazione contenuta nelle conclusioni dell’avvocato generale nella presente causa, occorre rilevare che esse sono dirette a criticare tali conclusioni. Orbene, dalla giurisprudenza citata al punto 35 della presente sentenza emerge che il deposito di osservazioni siffatte non è previsto dalle norme che disciplinano il procedimento dinanzi alla Corte.

38      Ciò considerato, la Corte, sentito l’avvocato generale, ritiene di avere a disposizione, nella fattispecie, tutti gli elementi necessari per risolvere le questioni proposte dal giudice del rinvio e che tutti gli argomenti necessari per pronunciarsi sulla causa in esame siano stati discussi tra gli interessati indicati all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

39      Di conseguenza, occorre respingere la domanda diretta alla riapertura della fase orale del procedimento.

 Sulla questione pregiudiziale

40      In limine, occorre, in primo luogo, respingere gli argomenti di W e della Commissione europea diretti a contestare la competenza della Corte. W e la Commissione fanno valere, nelle loro osservazioni scritte, che il giudice del rinvio chiede alla Corte di indicare nominativamente lo Stato membro i cui giudici hanno competenza a pronunciarsi sulla controversia principale. Orbene, tale compito spetterebbe al giudice del rinvio, dal momento che la Corte sarebbe unicamente competente a interpretare le disposizioni del diritto dell’Unione, e non a pronunciarsi sul merito delle questioni all’esame dei giudici nazionali.

41      A tale riguardo, nell’ambito di un procedimento ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la Corte, indubbiamente, è legittimata soltanto a pronunciarsi sull’interpretazione o sulla validità di una norma dell’Unione (sentenza del 10 novembre 2011, X et X BV, C‑319/10 e C‑320/10, non pubblicata, EU:C:2011:720, punto 29). Spetta al giudice del rinvio pronunciarsi sulla controversia sottopostagli, tenendo conto della risposta della Corte (sentenza del 4 febbraio 2010, Genc, C‑14/09, EU:C:2010:57, punto 31).

42      Tuttavia, nel caso di specie, dalla decisione di rinvio emerge chiaramente che il giudice del rinvio desidera chiarimenti sull’interpretazione del regolamento n. 2201/2003 al fine di individuare il giudice competente.

43      Di conseguenza, dalla mera indicazione degli Stati membri i cui giudici potrebbero essere competenti, indicazione che del resto figura solamente tra parentesi, nella formulazione della questione pregiudiziale non può conseguire l’incompetenza della Corte a rispondere alla questione posta.

44      In secondo luogo, occorre rilevare che il giudice del rinvio solleva la propria questione solamente con riferimento al regolamento n. 2201/2003, sebbene da tale questione, così come dalla decisione di rinvio, emerga che il procedimento principale verte non solo sulla responsabilità genitoriale, ma anche sulle obbligazioni alimentari, che non sono coperte da tale regolamento.

45      A tale riguardo, la circostanza che, formalmente, il giudice nazionale abbia formulato la sua domanda di pronuncia pregiudiziale facendo riferimento a talune disposizioni del diritto dell’Unione non osta a che la Corte fornisca a tale giudice tutti gli elementi di interpretazione che possono essere utili per la soluzione della causa di cui è investito, indipendentemente dal fatto che esso vi abbia fatto o meno riferimento nella formulazione delle sue questioni (v., in particolare, sentenza del 29 settembre 2016, Essent Belgium, C‑492/14, EU:C:2016:732, punto 43).

46      Pertanto, occorre riformulare la questione posta considerando le disposizioni pertinenti del regolamento n. 4/2009.

47      Occorre dunque ritenere che, con la sua questione, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 8 del regolamento n. 2201/2003 e l’articolo 3 del regolamento n. 4/2009 debbano essere interpretati nel senso che i giudici dello Stato membro che hanno adottato una decisione passata in giudicato in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari riguardanti un figlio minore restino competenti a pronunciarsi su una domanda di modifica dei provvedimenti adottati con tale decisione, anche quanto la residenza abituale di tale minore si trovi nel territorio di un altro Stato membro.

48      Per rispondere a tale questione, occorre anzitutto precisare che, ai sensi dell’articolo 3, lettera d), del regolamento n. 4/2009, sono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri le autorità giurisdizionali competenti, ai sensi del regolamento n. 2201/2003, a conoscere di un’azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa all’obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione.

49      È poi opportuno richiamare il meccanismo istituito dal regolamento n. 2201/2003 e gli obiettivi da esso perseguiti.

50      Il regolamento n. 2201/2003 si fonda sulla cooperazione e sulla fiducia reciproca tra le autorità giurisdizionali (sentenza del 9 novembre 2010, Purrucker, C‑296/10, EU:C:2010:665, punto 81), che devono condurre al reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, fondamento per la creazione di un autentico spazio giudiziario (sentenza del 15 luglio 2010, Purrucker, C‑256/09, EU:C:2010:437, punto 70).

51      Come emerge dal considerando 12 del regolamento n. 2201/2003, quest’ultimo è stato elaborato con l’obiettivo di rispondere all’interesse superiore del minore e, a tal fine, esso privilegia il criterio di vicinanza. Il legislatore ha infatti ritenuto che il giudice geograficamente vicino alla residenza abituale del minore si trovi nella situazione più favorevole per valutare i provvedimenti da disporre nell’interesse del minore (sentenza del 15 luglio 2010, Purrucker, C‑256/09, EU:C:2010:437, punto 91). Ai sensi di tale considerando, la competenza giurisdizionale appartiene quindi, anzitutto, ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo ove si verifichi un cambiamento della sua residenza o in caso di accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale.

52      L’articolo 8 del regolamento n. 2201/2003 traduce tale obiettivo attribuendo una competenza generale alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il minore ha la residenza abituale.

53      Secondo il paragrafo 1 di detto articolo 8, la competenza delle autorità giurisdizionali dev’essere determinata «alla data in cui sono adite», ossia alla data in cui la domanda giudiziale è depositata presso l’autorità giurisdizionale, conformemente all’articolo 16 di tale regolamento (v., in tal senso, sentenza del 1o ottobre 2014, E., C‑436/13, EU:C:2014:2246, punto 38).

54      Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 45 delle sue conclusioni, riferendosi al punto 40 della sentenza del 1o ottobre 2014, E. (C‑436/13, EU:C:2014:2246), tale competenza dev’essere verificata e determinata in ciascun caso specifico qualora un’autorità giurisdizionale sia investita di un procedimento, il che implica che tale competenza non sia mantenuta al di là della conclusione di un procedimento.

55      In deroga all’articolo 8 del regolamento n. 2201/2003, l’articolo 9 del medesimo dispone, in caso di trasferimento del minore e a determinate condizioni, l’ultrattività della competenza dei giudici situati nello Stato membro della precedente residenza abituale del minore, mentre l’articolo 12, paragrafo 1, di tale regolamento prevede, a determinate condizioni e in caso di accordo concluso tra i titolari della responsabilità genitoriale, la proroga della competenza dell’autorità giurisdizionale, competente a decidere sulla domanda di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio, diversa da quella dello Stato membro di residenza abituale del minore.

56      Il regolamento n. 2201/2003 prevede, inoltre, regole particolari applicabili in caso di sottrazione o di mancato ritorno illecito di un minore (articoli 10 e 11), qualora non si possa stabilire la residenza abituale del minore che si trova in uno Stato membro né determinare la competenza ai sensi dell’articolo 12 (articolo 13), qualora nessuna autorità giurisdizionale sia competente ai sensi degli articoli da 8 a 13 (articolo 14), o ancora, in via eccezionale e in determinate condizioni, qualora l’autorità giurisdizionale competente rinvii la causa a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro che ritiene più adatta a trattare il caso (articolo 15).

57      Occorre esaminare la questione pregiudiziale alla luce di tali considerazioni.

58      Secondo la decisione di rinvio, il ricorso proposto da W è diretto a ottenere la modifica delle disposizioni della decisione, passata in giudicato, dell’8 ottobre 2013 del Vilniaus miesto apylinkės teismas (Tribunale del distretto di Vilnius), vertente sulla responsabilità genitoriale e sulle obbligazioni alimentari nei confronti del minore V. Il giudice del rinvio precisa, a tale riguardo, che tale decisione è stata confermata con provvedimento del Vilniaus apygardos teismas (Tribunale regionale di Vilnius) del 30 maggio 2014, e che l’impugnazione proposta contro il medesimo da W è stata respinta con decisione dell’8 settembre 2014 del Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania).

59      Ciò considerato, la proposizione, il 28 agosto 2014, della domanda di modifica dei provvedimenti disposti con la decisione dell’8 ottobre 2013 dev’essere considerata il punto di partenza di un nuovo procedimento. Ne deriva che il giudice adito, nella fattispecie il Vilniaus miesto apylinkės teismas (Tribunale del distretto di Vilnius), deve determinare il giudice competente tenendo conto, in primo luogo, della residenza abituale del minore V alla data in cui esso è stato adito, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003.

60      Nella sua sentenza del 22 dicembre 2010, Mercredi (C‑497/10 PPU, EU:C:2010:829, punto 46), confermata da costante giurisprudenza (v. segnatamente sentenza del 9 ottobre 2014, C, C‑376/14 PPU, EU:C:2014:2268, punto 50), la Corte ha dichiarato che il senso e la portata della nozione di «residenza abituale» devono essere determinati in funzione dell’interesse superiore del minore e, in particolare, del criterio di vicinanza. Tale nozione corrisponde al luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare. Tale luogo deve essere determinato dal giudice nazionale tenendo conto delle circostanze di fatto specifiche di ciascun caso concreto. Assumono rilevanza, in particolare, le condizioni e le ragioni del soggiorno del minore nel territorio di uno Stato membro nonché la sua cittadinanza. Oltre a dover prendere in considerazione la presenza fisica del minore in uno Stato membro, altri elementi devono far apparire che tale presenza non è in alcun modo temporanea o occasionale (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, Mercredi, C‑497/10 PPU, EU:C:2010:829, punti da 47 a 49).

61      La determinazione della residenza abituale di un minore in un dato Stato membro richiede quindi, quanto meno, che il minore sia stato fisicamente presente in tale Stato membro.

62      Orbene, nella causa principale, è pacifico che il minore V non si è mai recato in Lituania.

63      Ciò considerato, la sola circostanza che una delle cittadinanze del minore V sia quella di tale Stato membro non è sufficiente a far ritenere che detto minore vi abbia la propria residenza abituale, ai sensi del regolamento n. 2201/2003.

64      Per contro, la presenza fisica del minore V in un altro Stato membro, nel caso di specie i Paesi Bassi, presso uno dei suoi genitori per vari anni, attestata da una decisione passata in giudicato, segnatamente la decisione del Vilniaus miesto apylinkės teismas (Tribunale del distretto di Vilnius) dell’8 ottobre 2013, è idonea a dimostrare che il minore V vi risiede abitualmente e ad attribuire ai giudici di tale Stato membro competenza a conoscere delle azioni in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari riguardanti detto minore. Una soluzione diversa sarebbe possibile unicamente in presenza di elementi di fatto che conducano a derogare alla regola di competenza generale del luogo di residenza abituale.

65      Orbene, dagli atti di causa presentati alla Corte non emerge alcun elemento di tal genere. In particolare, non risulta che il minore V si sia trasferito dalla Lituania ai Paesi Bassi prima che venisse adito il Vilniaus miesto apylinkės teismas (Tribunale del distretto di Vilnius), né che vi fosse un accordo tra i titolari della responsabilità genitoriale quanto alla competenza dei giudici lituani. Peraltro, il giudice del rinvio non fa alcun riferimento a una sottrazione o a un mancato ritorno illecito del minore V, e non risulta neppure che i giudici lituani siano stati designati dai giudici dei Paesi Bassi come i più adatti a conoscere del procedimento principale.

66      Pertanto, in un procedimento come quello principale, sono i giudici dello Stato membro della residenza abituale del minore ad essere competenti in materia di responsabilità genitoriale. Nella fattispecie, i giudici in tal senso individuati dal giudice del rinvio sono quelli dei Paesi Bassi.

67      Di conseguenza, spetta a tali giudici pronunciarsi su domande, come quelle di W, dirette a modificare il luogo di residenza del minore, l’importo delle obbligazioni alimentari e le modalità del diritto di visita del genitore interessato.

68      Occorre sottolineare, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 43 a 49 delle sue conclusioni, che i giudici che si sono pronunciati in materia di divorzio, nella fattispecie i giudici lituani, non godono, in un procedimento come quello principale, di una proroga di competenza. Quand’anche la competenza di tali giudici fosse stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco da X, conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2201/2003, tale competenza è in ogni caso cessata non appena la decisione che ha accolto la domanda di divorzio e si è pronunciata sulla responsabilità genitoriale è passata in giudicato, conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e b), di tale regolamento.

69      La circostanza che la decisione passata in giudicato e posta dal genitore interessato a fondamento della sua domanda di modifica non sia stata riconosciuta, in tutto o in parte, dai giudici dello Stato membro di residenza abituale del minore non osta – a prescindere dal fatto che tale mancato riconoscimento sia o meno fondato – a che detti giudici siano competenti a pronunciarsi su tale domanda, dato che quest’ultima dà luogo a un nuovo procedimento.

70      Come emerge dall’insieme delle precedenti considerazioni, occorre rispondere alla questione posta che l’articolo 8 del regolamento n. 2201/2003 e l’articolo 3 del regolamento n. 4/2009 devono essere interpretati nel senso che, in un procedimento come quello principale, i giudici dello Stato membro che hanno adottato una decisione passata in giudicato in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari riguardanti un figlio minore non sono più competenti a pronunciarsi su una domanda di modifica dei provvedimenti adottati con tale decisione, qualora la residenza abituale del minore si trovi nel territorio di un altro Stato membro. La competenza a pronunciarsi su tale domanda spetta ai giudici di quest’ultimo Stato membro.

 Sulle spese

71      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, e l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, devono essere interpretati nel senso che, in un procedimento come quello principale, i giudici dello Stato membro che hanno adottato una decisione passata in giudicato in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari riguardanti un figlio minore non sono più competenti a pronunciarsi su una domanda di modifica dei provvedimenti adottati con tale decisione, qualora la residenza abituale del minore si trovi nel territorio di un altro Stato membro. La competenza a pronunciarsi su tale domanda spetta ai giudici di quest’ultimo Stato membro.

Firme


*      Lingua processuale: il lituano.