Language of document : ECLI:EU:C:2017:127

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

16 febbraio 2017 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia – Frontiere, asilo e immigrazione – Sistema di Dublino – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Trattamenti inumani o degradanti – Trasferimento di un richiedente asilo gravemente malato verso lo Stato competente per l’esame della sua domanda – Assenza di ragioni serie di ritenere che sussistano carenze sistemiche accertate in tale Stato membro – Obblighi imposti allo Stato membro che deve procedere al trasferimento»

Nella causa C‑578/16 PPU,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Vrhovno sodišče (Corte suprema, Slovenia), con decisione del 28 ottobre 2016, pervenuta in cancelleria il 21 novembre 2016, nel procedimento

C.K.,

H.F.,

A.S.

contro

Republika Slovenija,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da J.L. da Cruz Vilaça (relatore), presidente di sezione, M. Berger, A. Borg Barthet, E. Levits e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la domanda del giudice del rinvio del 28 ottobre 2016, pervenuta in cancelleria il 21 novembre 2016, di assoggettare il rinvio pregiudiziale al procedimento d’urgenza, ai sensi dell’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte,

vista la decisione del 1o dicembre 2016 della Quinta Sezione di accogliere detta domanda,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 gennaio 2017,

considerate le osservazioni presentate:

–        per C.K., H.F. e A.S., inizialmente da Z. Kojić, successivamente da M. Nabergoj, svetovalca za begunce;

–        per il governo sloveno, da N. Pintar Gosenca e A. Vran, in qualità di agenti;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da L. Cordì, avvocato dello Stato;

–        per il governo del Regno Unito, da C. Crane, in qualità di agente, assistita da D. Blundell, barrister;

–        per la Commissione europea, da M. Condou-Durande e M. Žebre, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 febbraio 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31; in prosieguo: il «regolamento Dublino III»), dell’articolo 267 TFUE nonché dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2        Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra, da una parte, la sig.ra C.K., il sig. H.F. e loro figlio A.S. e, dall’altra, la Republika Slovenija (Repubblica di Slovenia), rappresentata dal suo Ministero degli Interni, riguardo al trasferimento di queste persone verso la Croazia, designata quale Stato membro competente per l’esame della loro domanda di protezione internazionale conformemente alle disposizioni di cui al regolamento Dublino III.

 Contesto normativo

 Diritto internazionale

 Convenzione di Ginevra

3        L’articolo 33 della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 [Recueil des traités des Nations Unies, vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954), completata dal protocollo relativo allo status dei rifugiati, concluso a New York il 31 gennaio 1967] (in prosieguo: la «Convenzione di Ginevra»), rubricato «Divieto d’espulsione e di rinvio al confine», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Nessuno Stato contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche».

 La CEDU

4        Sotto il titolo «Proibizione della tortura», l’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), così dispone:

«Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti».

 Diritto dell’Unione

 La Carta

5        A termini dell’articolo 1 della Carta, rubricato «Dignità umana»:

«La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata».

6        L’articolo 4 della Carta, rubricato «Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti», così recita:

«Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti».

7        L’articolo 19 della Carta, rubricato «Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione», prevede, al suo paragrafo 2:

«Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti».

8        L’articolo 51 della Carta, rubricato «Ambito di applicazione», al suo paragrafo 1, recita quanto segue:

«Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l’applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all’Unione nei trattati».

9        L’articolo 52 della Carta, rubricato «Portata e interpretazione dei diritti e dei principi», al suo paragrafo 3 enuncia:

«Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla [CEDU], il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa».

 Regolamento Dublino III

10      Il regolamento Dublino III, entrato in vigore il 19 luglio 2013, ha sostituito il regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU 2003, L 50, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento Dublino II»), con effetto dal 1o gennaio 2014.

11      I considerando 4, 5, 9, 32 e 39 del regolamento Dublino III così recitano:

«(4)      Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il [regime europeo comune in materia di asilo] dovrebbe prevedere a breve termine un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo.

(5)      Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per le persone interessate. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l’effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e non dovrebbe pregiudicare l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale.

(…)

(9)      Alla luce dei risultati delle valutazioni effettuate dell’attuazione degli strumenti della prima fase, è opportuno in questa fase ribadire i principi che ispirano il [regolamento Dublino II] apportando i miglioramenti necessari, in vista dell’esperienza acquisita, a migliorare l’efficienza del sistema di Dublino e la protezione offerta ai richiedenti nel contesto di tale sistema.(…) Dovrebbe essere previsto un «controllo di qualità» completo sotto forma di esame fattuale, che contempli gli effetti giuridici, economici e sociali del sistema di Dublino, comprese le sue ripercussioni sui diritti fondamentali.

(…)

(32)      Per quanto riguarda il trattamento di persone che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi che a essi derivano dagli strumenti giuridici internazionali, compresa la pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

(…)

(39)      Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla [Carta]. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto del diritto d’asilo garantito dall’articolo 18 della Carta, nonché dei diritti riconosciuti ai sensi degli articoli 1, 4, 7, 24 e 47 della stessa. Il presente regolamento dovrebbe pertanto essere applicato di conseguenza.

12      L’articolo 3 del medesimo regolamento, rubricato «Accesso alla procedura di esame di una domanda di protezione internazionale», prevede quanto segue:

«1.      Gli Stati membri esaminano qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide sul territorio di qualunque Stato membro, compreso alla frontiera e nelle zone di transito. Una domanda d’asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III.

2.      (…)

Qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della [Carta], lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.

(…)».

13      Il capo III del regolamento Dublino III contiene i criteri di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo. Tale capo comprende, segnatamente, l’articolo 12 di detto regolamento, rubricato «Rilascio di titoli di soggiorno o visti», il quale, al paragrafo 2, prevede quanto segue:

«Se il richiedente è titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità, lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato tale titolo (…)».

14      L’articolo 17 di tale regolamento, rubricato «Clausole discrezionali», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento.

(…)».

15      Il capo VI del regolamento Dublino III, rubricato «Procedure di presa in carico e ripresa in carico», contiene, segnatamente, gli articoli 27, 29, 31 e 32 del regolamento stesso.

16      L’articolo 27 del medesimo regolamento, rubricato «Mezzi di impugnazione», al suo paragrafo 1 enuncia quanto segue:

«Il richiedente o altra persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale».

17      La sezione VI del capo VI del regolamento Dublino III, dedicata ai trasferimenti dei richiedenti verso lo Stato membro competente, contiene l’articolo 29 del regolamento, rubricato «Modalità e termini», che prevede quanto segue:

«1.      Il trasferimento del richiedente o di altra persona ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dall’accettazione della richiesta di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico l’interessato, o della decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3.

Se i trasferimenti verso lo Stato membro competente avvengono sotto forma di partenza controllata o sotto scorta, gli Stati membri garantiscono che siano svolti in modo umano e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana.

(…)

2.      Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente è liberato dall’obbligo di prendere o riprendere in carico l’interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente. Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione dell’interessato, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora questi sia fuggito.

(…)

4.      La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, in particolare nel caso di trasferimenti differiti o ritardati, di trasferimenti a seguito di accettazione automatica, trasferimenti di minori o persone a carico e di trasferimenti sorvegliati. (…)».

18      Nella stessa sezione VI, l’articolo 31 del regolamento, rubricato «Scambio di informazioni utili prima del trasferimento», prevede quanto segue:

«1.      Lo Stato membro che provvede al trasferimento di un richiedente (…) comunica allo Stato membro competente i dati personali relativi alla persona da trasferire che sono idonei, pertinenti e non eccessivi al solo fine di garantire che le autorità competenti conformemente al diritto nazionale dello Stato membro competente siano in grado di fornire all’interessato un’assistenza adeguata, comprese le cure mediche immediate richieste per la salvaguardia dei suoi interessi vitali, e di garantire la continuità della protezione e dei diritti concessi dal presente regolamento e da altri strumenti giuridici pertinenti in materia di asilo. Tali dati sono comunicati allo Stato membro competente entro un periodo ragionevole prima del trasferimento, al fine di garantire che le sue autorità competenti conformemente al diritto nazionale dispongano di un lasso di tempo sufficiente per adottare le misure necessarie.

2.      Nella misura in cui l’autorità competente dispone delle pertinenti informazioni conformemente al diritto nazionale, lo Stato membro che effettua il trasferimento trasmette allo Stato membro competente qualsiasi informazione che ritiene necessaria per tutelare i diritti e le esigenze specifiche immediate della persona da trasferire, in particolare:

a)      qualsiasi misura immediata che lo Stato membro competente deve adottare onde far sì che siano adeguatamente soddisfatte le esigenze particolari della persona da trasferire, comprese eventuali cure mediche immediate che possono essere richieste;

(…)».

19      Sempre nella medesima sezione, l’articolo 32 del regolamento Dublino III, rubricato «Scambio di dati sanitari prima di un trasferimento», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Al solo scopo di somministrare assistenza medica o terapie, in particolare a disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, minori e persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, lo Stato membro che provvede al trasferimento comunica, qualora la competente autorità ne disponga conformemente al diritto nazionale, informazioni allo Stato membro competente su eventuali esigenze specifiche della persona da trasferire, ivi compresi, in determinati casi, dati sullo stato di salute fisica e mentale di tale persona. Dette informazioni sono trasferite in un certificato sanitario comune con i necessari documenti acclusi. Lo Stato membro competente assicura che si provveda adeguatamente a tali esigenze specifiche, prestando in particolare cure mediche essenziali.

(…)».

 Regolamento di applicazione

20      Il regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 (GU 2003, L 222, pag. 3), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014 (GU 2014, L 39, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento di applicazione»), contiene le modalità di applicazione del regolamento Dublino II e, ora, del regolamento Dublino III.

21      Il capo III del regolamento di applicazione è rubricato «Esecuzione del trasferimento». In questo capo si trovano, segnatamente, gli articoli 8 e 9 del regolamento.

22      L’articolo 8 di detto regolamento, rubricato «Cooperazione ai fini del trasferimento», prevede quanto segue:

«1.      Lo Stato membro competente è tenuto a permettere quanto prima il trasferimento del richiedente e a fare in modo che nulla osti al suo ingresso. Spetta allo Stato membro competente stabilire, eventualmente, la località del suo territorio in cui il richiedente sarà trasferito, ovvero consegnato alle autorità competenti, alla luce sia dei condizionamenti geografici sia dei modi di trasporto di cui dispone lo Stato membro che esegue il trasferimento. In nessun caso può essere chiesto alla scorta di accompagnare il richiedente oltre il punto di arrivo (stazione, porto, aeroporto…) del mezzo di trasporto internazionale utilizzato, o che lo Stato membro che esegue il trasferimento sostenga le spese di trasporto al di là di tale punto.

2.      Compete allo Stato membro che esegue il trasferimento organizzare il trasporto del richiedente e della sua scorta e fissare, d’accordo con lo Stato membro competente, l’orario d’arrivo e le eventuali modalità per la consegna del richiedente alle autorità competenti. Lo Stato membro competente può esigere un preavviso di tre giorni lavorativi.

3.      Il modulo standard di cui all’allegato VI è utilizzato al fine di trasmettere allo Stato membro competente i dati essenziali per tutelare i diritti e le esigenze immediate della persona da trasferire. Tale modulo standard è considerato un preavviso ai sensi del paragrafo 2».

23      A termini dell’articolo 9 dello stesso regolamento, rubricato «Rinvio e ritardi di trasferimento»:

«1.      Lo Stato membro competente è informato senza indugi della decisione di rinviare il trasferimento qualora siano promossi un ricorso o una revisione aventi effetto sospensivo, ovvero sussistano motivazioni materiali quali lo stato di salute del richiedente, l’indisponibilità del mezzo di trasporto o il fatto che il richiedente si sia sottratto all’esecuzione del trasferimento.

1 bis.      Qualora un trasferimento sia ritardato su richiesta dello Stato membro che provvede al trasferimento, quest’ultimo e gli Stati membri competenti devono riprendere i contatti al fine di consentire l’organizzazione di un nuovo trasferimento quanto prima possibile, conformemente all’articolo 8, e non oltre due settimane dal momento in cui le autorità vengono a conoscenza della cessazione delle circostanze che hanno causato il ritardo o il rinvio. In tal caso, prima che sia eseguito il trasferimento viene inviato un modulo standard aggiornato per il trasferimento dei dati prima di un trasferimento, di cui all’allegato VI.

2.      Lo Stato membro che non può eseguire il trasferimento entro il normale termine di sei mesi dalla data di accettazione della richiesta di presa in carico o di ripresa in carico dell’interessato, o della decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo, per uno dei motivi di cui all’articolo 29, paragrafo 2, del [regolamento Dublino III], ne informa lo Stato membro competente prima dello scadere del termine. In mancanza di ciò, la competenza per l’esame della domanda di protezione internazionale e le altre obbligazioni a norma del [regolamento Dublino III], ricadono sullo Stato membro richiedente, in conformità dell’articolo 29, paragrafo 2, di detto regolamento.

(…)».

24      Gli allegati VI e IX del regolamento di applicazione contengono i moduli standard dedicati, rispettivamente, alla trasmissione di dati e allo scambio di dati sanitari prima di un trasferimento ai sensi del regolamento Dublino III.

 Direttiva accesso

25      La direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 96; in prosieguo: la «direttiva accesso»), ha l’obiettivo, ai sensi del suo articolo 1, di fissare norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale negli Stati membri.

26      L’articolo 17 di questa direttiva, rubricato «Disposizioni generali relative alle condizioni materiali di accoglienza e all’assistenza sanitaria», prevede quanto segue:

«1.      Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti abbiano accesso alle condizioni materiali d’accoglienza nel momento in cui manifestano la volontà di chiedere la protezione internazionale.

2.      Gli Stati membri provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza assicurino un’adeguata qualità di vita che garantisca il sostentamento dei richiedenti e ne tuteli la salute fisica e mentale.

Gli Stati membri provvedono a che la qualità di vita sia adeguata alla specifica situazione delle persone vulnerabili, ai sensi dell’articolo 21 (…)

(…)».

27      L’articolo 18 di detta direttiva, rubricato «Modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza», prevede, al suo paragrafo 3:

«Gli Stati membri tengono conto delle differenze di genere e di età e della situazione delle persone con esigenze particolari all’interno dei locali e dei centri di accoglienza di cui al paragrafo 1, lettere a) e b)».

28      A termini dell’articolo 19 della direttiva «accesso», rubricato «Assistenza sanitaria»:

«1.      Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie e di gravi disturbi mentali.

2.      Gli Stati membri forniscono la necessaria assistenza medica, o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

29      Dalla decisione di rinvio nonché dagli elementi del fascicolo e dagli interventi all’udienza che si è svolta davanti alla Corte risulta che, il 16 agosto 2015, la sig.ra C.K., cittadina della Repubblica araba siriana, e il sig. H.F., cittadino della Repubblica araba d’Egitto, entravano nel territorio dell’Unione europea mediante un visto validamente rilasciato dalla Repubblica di Croazia. Ne risulta parimenti che, dopo un breve soggiorno in questo Stato membro, varcavano la frontiera facendo ingresso nel territorio sloveno muniti di falsi documenti d’identità greci. Essi venivano poi ammessi al centro di accoglienza per i richiedenti asilo di Lubiana (Slovenia) e ciascuno di essi depositava una domanda di asilo al Ministero degli Interni della Repubblica di Slovenia. Risulta inoltre da tali informazioni che la sig.ra C.K. era incinta quando ha fatto ingresso nel territorio sloveno.

30      Il 28 agosto 2015 le autorità slovene, considerando che la Repubblica di Croazia era, in forza dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, lo Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo dei ricorrenti nel procedimento principale, inviavano alle autorità di detto Stato membro una domanda intesa alla loro presa a carico. Con risposta del 14 settembre 2015, la Repubblica di Croazia riconosceva la propria competenza rispetto a queste persone.

31      In considerazione dello stato avanzato di gravidanza fatto valere dalla sig.ra C.K., la Repubblica di Slovenia, tuttavia, seguiva la procedura prevista dal regolamento Dublino III solo dopo il 20 novembre 2015, data in cui la ricorrente nel procedimento principale dava alla luce il figlio, A.S. Il 27 novembre 2015 veniva depositata per quest’ultimo una domanda di protezione internazionale, che veniva trattata unitamente a quelle della sig.ra C.K. e del sig. H.F.

32      Il 20 gennaio 2016, il Ministero degli Interni emetteva una decisione di rifiuto di esame delle domande di asilo dei ricorrenti nel procedimento principale e di trasferimento di questi ultimi verso la Croazia.

33      Con sentenza del 2 marzo 2016, l’Upravno sodišče (tribunale amministrativo, Slovenia) annullava questa decisione e rinviava la causa per un nuovo esame dando istruzioni alle autorità competenti di ottenere dalla Repubblica di Croazia la garanzia che la sig.ra C.K., il sig. H.F. e loro figlio avrebbero avuto accesso a trattamenti sanitari adeguati in detto Stato membro.

34      Una domanda in tal senso veniva inviata dalle autorità slovene alla Repubblica di Croazia il 30 marzo 2016. Con risposta del 7 aprile 2016, detto Stato membro assicurava che i ricorrenti nel procedimento principale avrebbero beneficiato in Croazia di un alloggio, di cure adeguate e dei trattamenti medici necessari.

35      Il 5 maggio 2016 il Ministero degli Interni adottava una nuova decisione che prevedeva il rifiuto di esame delle domande di asilo dei ricorrenti nel procedimento principale e il trasferimento di questi ultimi verso la Repubblica di Croazia.

36      I ricorrenti nel procedimento principale proponevano ricorso avverso questa decisione dinanzi all’Upravno sodišče (tribunale amministrativo). Inoltre, essi chiedevano a detto giudice la sospensione provvisoria dell’esecuzione di detta decisione sino all’adozione di una decisione giurisdizionale definitiva nel merito.

37      Nel contesto di questo ricorso, i ricorrenti nel procedimento principale facevano valere, segnatamente, che il loro trasferimento avrebbe avuto conseguenze negative sullo stato di salute della sig.ra C.K., tali da incidere anche sul benessere del figlio neonato. Al riguardo, essi facevano valere, fornendo in proposito diversi certificati medici, che la sig.ra C.K. aveva avuto una gravidanza a rischio e che soffriva, dal parto, di difficoltà psichiatriche. Uno psichiatra le avrebbe quindi diagnosticato una depressione post partum e tendenze suicide periodiche. Risulterebbe peraltro da diversi pareri medici che il cattivo stato di salute della sig.ra C.K. risulta principalmente dalla sua incertezza quanto alla sua situazione e dallo stress che ne consegue. Inoltre, il deterioramento del suo stato di salute mentale potrebbe comportare un comportamento aggressivo verso se stessa e verso terzi, che richiederebbe, eventualmente, cure ospedaliere. La patologia di cui è affetta la sig.ra C.K. esigerebbe pertanto, secondo detto psichiatra, che quest’ultima risieda con il figlio al centro di accoglienza di Lubiana per essere ivi assistita.

38      Con sentenza del 1o giugno 2016, l’Upravno sodišče (tribunale amministrativo) annullava la decisione di trasferimento dei ricorrenti nel procedimento principale. Con ordinanza emessa in pari data, detto giudice sospendeva parimenti l’esecuzione di detta decisione sino all’adozione di una decisione giurisdizionale definitiva sul merito della controversia.

39      Il Ministero degli Interni interponeva quindi appello avverso tale sentenza dinanzi al Vrhovno sodišče (Corte suprema, Slovenia). Il 29 giugno 2016 detto giudice riformava la sentenza in primo grado confermando la decisione di trasferimento. Per quanto riguarda le cure che lo stato di salute della sig.ra C.K. richiede, esso riteneva che da una relazione dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), ricevuta su richiesta delle autorità slovene, risultava che la situazione nella Repubblica di Croazia per quanto riguarda le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo era buona. Tale Stato membro disporrebbe, segnatamente, a Kutina (Croazia), di un centro di accoglienza destinato, in particolare, alle persone vulnerabili, dove i richiedenti asilo avrebbero liberamente accesso a cure mediche prodigate da un medico che si reca regolarmente al centro o, in caso di urgenza, dall’ospedale locale o anche, se necessario, da quello di Zagabria (Croazia).

40      Quanto alle altre affermazioni dei ricorrenti nel procedimento principale, secondo le quali sarebbero stati vittime di affermazioni e di atti di violenza di carattere razziale in Croazia, il Vrhovno sodišče (Corte suprema) riteneva che essi non avessero dimostrato la sussistenza di ragioni serie di credere nell’esistenza, in Croazia, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo tali da comportare, per questi ultimi, un rischio di trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento Dublino III. D’altronde, né le istituzioni dell’Unione né l’UNHCR avrebbero considerato critica la situazione in questo Stato membro.

41      La sentenza del Vrhovno sodišče (Corte suprema) è quindi passata in giudicato. I ricorrenti nel procedimento principale hanno tuttavia proposto ricorso costituzionale dinanzi all’Ustavno sodišče (Corte costituzionale, Slovenia).

42      Con decisione del 28 settembre 2016, quest’ultimo giudice ha statuito che certamente nella specie non era acclarata l’esistenza, in Croazia, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento Dublino III. Tuttavia, questo non costituirebbe l’unico motivo che può essere invocato dai ricorrenti nel procedimento principale per dimostrare che il loro trasferimento verso detto Stato membro li avrebbe esposti a un rischio reale di trattamenti inumani o degradanti.

43      Infatti, ai sensi del considerando 32 di detto regolamento, gli Stati membri sarebbero tenuti a rispettare le esigenze derivanti dall’articolo 33, paragrafo 1, della Convenzione di Ginevra nonché dall’articolo 3 della CEDU e dalla relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Orbene, tali esigenze sarebbero più estese del criterio delle carenze sistemiche di cui all’articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento, che riguarderebbe, del resto, unicamente la situazione nella quale è impossibile per gli Stati membri procedere a qualsivoglia trasferimento dei richiedenti asilo verso uno Stato membro determinato. Nell’ipotesi in cui, fatto salvo il caso previsto da tale disposizione, il trasferimento di un richiedente asilo verso un altro Stato membro comporti la violazione di dette esigenze fondamentali, gli Stati membri sarebbero tenuti ad applicare la clausola discrezionale prevista dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III.

44      Ne deriverebbe l’obbligo, per le autorità competenti e il giudice, quando un richiedente asilo afferma che lo Stato membro competente per la sua domanda non è, a suo avviso, uno «Stato sicuro», di esaminare tutte le circostanze rilevanti ai fini del rispetto del principio di non respingimento, compreso lo stato di salute dell’interessato. In questo contesto, dette autorità dovrebbero tener conto della situazione personale del richiedente in Slovenia e valutare se il suo semplice trasferimento non potrebbe, di per sé, essere in contrasto con il principio di non respingimento.

45      Conseguentemente, secondo l’Ustavno sodišče (Corte costituzionale), dato che, nella specie, i ricorrenti nel procedimento principale hanno fatto valere che un nuovo spostamento della sig.ra C.K. avrebbe influito negativamente sul suo stato di salute, producendo diversi pareri medici tali da dimostrare le loro affermazioni, il Vrhovno sodišče (Corte suprema) non poteva limitarsi, come invece ha fatto, a tener conto dello stato di salute della sig.ra C.K. nel contesto della valutazione della situazione in Croazia, ma avrebbe anche dovuto verificare se il trasferimento verso questo Stato membro, di per sé, sarebbe stato compatibile con l’articolo 3 della CEDU. Non valutando le affermazioni e le prove presentate dai ricorrenti nel procedimento principale a tal riguardo, detto giudice avrebbe violato il diritto, ad essi riconosciuto dalla costituzione slovena, della garanzia di una «pari tutela legale». L’Ustavno sodišče (Corte costituzionale), per tali ragioni, ha annullato la sentenza del Vrhovno sodišče (Corte suprema) e rinviato la causa principale a quest’ultimo affinché essa sia nuovamente decisa alla luce delle considerazioni esposte nella sua decisione.

46      Rilevando che l’Ustavno sodišče (Corte costituzionale) non aveva sottoposto alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale prima di emettere la decisione del 28 settembre 2016, e interrogandosi tuttavia quanto alla compatibilità con il diritto dell’Unione delle considerazioni ivi svolte dal giudice costituzionale, il Vrhovno sodišče (Corte suprema) sospendeva il procedimento e poneva alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’interpretazione delle norme riguardanti l’applicazione della clausola discrezionale di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, considerata la natura di tale disposizione, sia tale da spettare in ultima istanza al giudice dello Stato membro, e tali norme siano tali da esonerare il giudice, contro le cui decisioni non è più esperibile alcun ricorso giurisdizionale, dalla remissione della causa alla Corte di giustizia ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

In subordine, in caso di risposta negativa alla prima questione:

2)      Se la valutazione delle circostanze di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento Dublino III (in una fattispecie quale quella oggetto del rinvio) sia sufficiente a garantire l’osservanza delle disposizioni dell’articolo 4 e dell’articolo 19, paragrafo 2, della Carta, in combinato disposto con l’articolo 3 della CEDU e con l’articolo 33 della Convenzione di Ginevra.

In relazione a ciò:

3)      Se dall’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III risulti che il ricorso alla clausola discrezionale da parte di uno Stato membro sia obbligatorio al fine di garantire un’effettiva tutela a fronte di una violazione del diritto sancito dall’articolo 4 della Carta in casi quali quello oggetto del presente rinvio e osti al trasferimento del richiedente protezione internazionale verso lo Stato membro competente che abbia dichiarato la propria competenza in conformità a detto regolamento.

In caso di risposta affermativa alla terza questione:

4)       Se in base alla clausola discrezionale di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III il richiedente protezione internazionale o un altro soggetto nell’ambito di un procedimento di trasferimento ai sensi del regolamento citato possano invocare l’applicazione della clausola stessa, sulla quale sono tenuti a pronunciarsi gli organismi amministrativi competenti e i giudici dello Stato membro, o se invece detti organismi e giudici dello Stato membro siano tenuti ad accertare d’ufficio le descritte circostanze».

 Sul procedimento pregiudiziale d’urgenza

47      Il giudice del rinvio ha chiesto di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte.

48      A sostegno di tale domanda, detto giudice ha essenzialmente fatto valere che, in considerazione dello stato di salute della sig.ra C.K., la questione del suo status doveva essere decisa nel più breve termine possibile.

49      A tal riguardo occorre rilevare, in primo luogo, che il presente rinvio pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento Dublino III, che è stato adottato sul fondamento, segnatamente, dell’articolo 78, paragrafo 2, lettera e), TFUE, disposizione che si trova nel titolo V della terza parte del Trattato FUE, relativa allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Esso è quindi idoneo a essere sottoposto al procedimento pregiudiziale d’urgenza.

50      In secondo luogo, la possibilità che i ricorrenti nel procedimento principale siano trasferiti verso la Repubblica di Croazia prima della conclusione di un procedimento pregiudiziale ordinario non può essere esclusa nella presente controversia. Infatti, in risposta ad una domanda di chiarimenti della Corte, formulata sul fondamento dell’articolo 101, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il giudice del rinvio ha indicato che, se è pur vero che, in primo grado, l’Upravno sodišče (tribunale amministrativo) aveva disposto, su domanda di queste persone, la sospensione dell’esecuzione della decisione di trasferimento ad essi relativa, nessuna misura giurisdizionale sospende l’esecuzione di questa decisione allo stadio attuale del procedimento nazionale.

51      In questo contesto, è stata accolta la domanda del giudice del rinvio intesa a sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento pregiudiziale d’urgenza, conformemente alla decisione adottata, il 1o dicembre 2016, dalla Quinta Sezione della Corte, su proposta del giudice relatore, dopo aver sentito l’avvocato generale.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

52      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III vada interpretato nel senso che la questione dell’applicazione, da parte di uno Stato membro, della «clausola discrezionale» prevista da tale disposizione ricada nell’ambito del solo diritto nazionale e dell’interpretazione data dal giudice costituzionale dello Stato membro, o se costituisca una questione di interpretazione del diritto dell’Unione, si sensi dell’articolo 267 TFUE.

53      A tal proposito, occorre ricordare che la Corte ha già avuto modo di affermare, con riguardo alla «clausola di sovranità» che si trovava nell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento Dublino II, i cui termini coincidono essenzialmente con quelli della «clausola discrezionale» prevista dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III e la cui interpretazione è, pertanto, ad essa trasponibile, che il potere discrezionale che essa riconosce agli Stati membri fa parte integrante del sistema di determinazione dello Stato membro competente elaborato dal legislatore dell’Unione (in prosieguo: il «sistema di Dublino»). Ne consegue che uno Stato membro attua il diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, anche quando fa uso di detta clausola (v. sentenza del 21 dicembre 2011, N.S. e a., C‑411/10 e C‑493/10, EU:C:2011:865, punti da 64 a 68). Conseguentemente, l’applicazione della «clausola discrezionale» prevista dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III implica certamente un’interpretazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

54      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione affermando che l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III va interpretato nel senso che la questione dell’applicazione, da parte di uno Stato membro, della «clausola discrezionale» prevista da tale disposizione non ricade nel contesto del solo diritto nazionale e dell’interpretazione che ne compie il giudice costituzionale di detto Stato membro, ma costituisce una questione di interpretazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

 Sulle questioni dalla seconda alla quarta

55      Con le sue questioni dalla seconda alla quarta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4 della Carta vada interpretato nel senso che, in circostanze nelle quali il trasferimento di un richiedente asilo che presenti un disturbo mentale o fisico particolarmente grave comporterebbe il rischio concreto e acclarato di un deterioramento significativo e irrimediabile dello stato di salute dell’interessato, tale trasferimento costituirebbe un trattamento inumano e degradante ai sensi di detto articolo. Nell’ipotesi affermativa, il giudice del rinvio si chiede se lo Stato membro interessato sarebbe tenuto ad applicare la «clausola discrezionale» prevista dall’articolo 17, paragrafo 1, di detto regolamento e ad esaminare direttamente la domanda di asilo in parola.

56      Occorre, in limine, ricordare che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, una domanda d’asilo presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide sul territorio di qualunque Stato membro, è esaminata, in linea di principio, dal solo Stato membro individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III del regolamento medesimo.

57      Il sistema di Dublino, nel quale si inserisce detto regolamento, tende, come si evince dai suoi considerando 4 e 5, a consentire, in particolare, una determinazione rapida dello Stato membro competente per garantire un accesso effettivo alle procedure di concessione di protezione internazionale e non compromettere l’obiettivo di celerità nel trattamento delle domande di protezione internazionale.

58      In tale contesto, uno Stato membro al quale sia stata presentata una domanda di asilo è tenuto a seguire le procedure previste al capo VI del regolamento stesso, al fine di determinare lo Stato membro competente per l’esame di tale domanda, chiedere a tale Stato membro di prendere a carico il richiedente in parola e, una volta accettata la domanda, trasferire questa persona verso detto Stato membro.

59      Così stando le cose, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, le norme di diritto derivato dell’Unione, ivi incluse le disposizioni del regolamento Dublino III, devono essere interpretate e applicate nel rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta (v., per analogia, quanto al regolamento Dublino II, sentenza del 21 dicembre 2011, N.S. e a., C‑411/10 e C‑493/10, EU:C:2011:865, punti 77 e 99). Il divieto di pene o di trattamenti inumani o degradanti, di cui all’articolo 4 della Carta, è, al riguardo, di importanza fondamentale, poiché ha carattere assoluto in quanto è strettamente connesso al rispetto della dignità umana, di cui all’articolo 1 della Carta (v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punti 85 e 86).

60      Orbene, nella sua sentenza del 21 dicembre 2011, N.S. e a. (C‑411/10 e C‑493/10, EU:C:2011:865, punti da 86 a 94 e 106), la Corte ha sottolineato che il trasferimento di richiedenti asilo nel contesto del sistema di Dublino può, in talune circostanze, essere incompatibile con il divieto previsto dall’articolo 4 della Carta ed ha affermato, pertanto, che il richiedente asilo correva un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi di detto articolo, nell’ipotesi di trasferimento verso uno Stato membro in cui si abbia motivo di temere seriamente che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo. Conseguentemente, in conformità al divieto previsto da detto articolo, spetta agli Stati membri non effettuare trasferimenti nel contesto del sistema di Dublino verso uno Stato membro ove essi non possano ignorare l’esistenza, in detto Stato membro, di siffatte carenze.

61      Dal considerando 9 del regolamento Dublino III risulta che il legislatore dell’Unione ha preso atto degli effetti del sistema di Dublino sui diritti fondamentali dei richiedenti asilo. Ne risulta, inoltre, che il legislatore dell’Unione ha inteso, adottando tale regolamento, apportare i necessari miglioramenti, alla luce dell’esperienza, non solo all’efficacia di questo sistema, bensì parimenti alla tutela concessa ai richiedenti asilo ai sensi del sistema medesimo.

62      In tal senso, la Corte ha già avuto modo di statuire che, per quanto riguarda i diritti concessi ai richiedenti asilo, il regolamento Dublino III differisce per alcuni aspetti essenziali dal regolamento Dublino II (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2016, Ghezelbash, C‑63/15, EU:C:2016:409, punto 34).

63      Per quanto riguarda i diritti fondamentali ad essi riconosciuti, oltre ad aver codificato, all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, la giurisprudenza risultante dalla sentenza del 21 dicembre 2011, N.S. e a. (C‑411/10 e C‑493/10, EU:C:2011:865), citata al punto 60 della presente sentenza, il legislatore dell’Unione ha voluto sottolineare, ai considerando 32 e 39 di detto regolamento, che gli Stati membri sono vincolati, nella sua applicazione, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nonché dall’articolo 4 della Carta.

64      Per quanto riguarda, più specificamente, le decisioni di trasferimento, il legislatore dell’Unione, da una parte, ha inteso circondare la loro legittimità di garanzie riconoscendo, in particolare, al richiedente asilo interessato, all’articolo 27 del regolamento Dublino III, il diritto di proporre un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso tale decisione, ricorso la cui portata ricomprende le relative circostanze sia di fatto che di diritto. D’altra parte, lo stesso legislatore ha inquadrato, all’articolo 29 di detto regolamento, le modalità di tali trasferimenti in modo più dettagliato di quanto non avesse fatto nel regolamento Dublino II.

65      Discende dall’insieme delle suesposte considerazioni che il trasferimento di un richiedente asilo nel contesto del regolamento Dublino III deve essere operato soltanto in condizioni che escludono che tale trasferimento comporti un rischio reale che l’interessato subisca trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell’articolo 4 della Carta.

66      A tal riguardo, non è possibile escludere ictu oculi che, dato lo stato di salute particolarmente grave di un richiedente asilo, il suo trasferimento in applicazione del regolamento Dublino III possa comportare per quest’ultimo un rischio siffatto.

67      Infatti, occorre ricordare che il divieto di trattamenti inumani o degradanti previsto dall’articolo 4 della Carta corrisponde a quello previsto dall’articolo 3 della CEDU e, in tal misura, il suo senso e la sua portata sono, conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, gli stessi che conferisce detta convenzione.

68      Orbene, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 3 della CEDU, che deve essere presa in considerazione per interpretare l’articolo 4 della Carta (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2011, N.S. e a., C‑411/10 e C‑493/10, EU:C:2011:865, punti da 87 a 91), risulta che la sofferenza dovuta ad una malattia naturalmente sopravvenuta, fisica o mentale, può ricadere nella portata dell’articolo 3 della CEDU se è o rischia di essere esacerbata da un trattamento risultante da condizioni di detenzione, da un’espulsione o da altri provvedimenti, per il quale le autorità possono essere ritenute competenti, purché le sofferenze che ne conseguono raggiungano il minino di gravità richiesto dall’articolo 3 della CEDU (v., in tal senso, Corte EDU, 13 dicembre 2016, Paposhvili c. Belgio, CE:ECHR:2016:1213JUD004173810, §§ 174 e 175).

69      In considerazione del carattere generale ed assoluto dell’articolo 4 della Carta, tali considerazioni di principio sono parimenti pertinenti nel contesto del sistema di Dublino.

70      A tal riguardo occorre sottolineare, per quanto riguarda le condizioni di accoglienza e le cure disponibili nello Stato membro competente, che gli Stati membri vincolati dalla direttiva «accesso», tra i quali la Repubblica di Croazia, sono tenuti, anche nel contesto della procedura ai sensi del regolamento Dublino III, conformemente agli articoli da 17 a 19 di questa direttiva, a fornire ai richiedenti asilo, in particolare, le cure mediche e l’assistenza medica necessarie che comportano, almeno, le cure urgenti e il trattamento essenziale delle malattie e dei disturbi mentali gravi. In tale contesto, e conformemente alla fiducia reciproca tra gli Stati membri, sussiste una forte presunzione che i trattamenti medici offerti ai richiedenti asilo negli Stati membri saranno adeguati (v., per analogia, sentenza del 21 dicembre 2011, N.S. e a., C‑411/10 e C‑493/10, EU:C:2011:865, punti 78, 80, e da 100 a 105).

71      Nella specie, né la decisione di rinvio né gli elementi del fascicolo indicano la presenza di serie ragioni di credere che sussistano carenze sistemiche della procedura di asilo e delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Croazia, per quanto riguarda, in particolare, l’accesso alle cure sanitarie, ciò che d’altronde non è fatto valere dai ricorrenti nel procedimento principale. Al contrario, da detta decisione risulta che questo Stato membro dispone, segnatamente, nella città di Kutina, di un centro di accoglienza destinato alle persone vulnerabili, nel quale queste persone hanno accesso a cure sanitarie prodigate da un medico e, in caso di urgenza, dall’ospedale locale o ancora da quello di Zagabria. Peraltro, le autorità slovene sarebbero state rassicurate dalle autorità croate in ordine al fatto che i ricorrenti nel procedimento principale avrebbero beneficiato dei trattamenti medici necessari.

72      Inoltre, se è pur vero che è possibile che, per taluni disturbi severi e specifici, un trattamento medico appropriato sia disponibile solo in alcuni Stati membri (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2014, I, C‑255/13, EU:C:2014:1291, punti 56 e 57), i ricorrenti nel procedimento principale non hanno fatto valere che ciò si verificherebbe nel loro caso.

73      Ciò detto, non può escludersi che il trasferimento di un richiedente asilo il cui stato di salute sia particolarmente grave possa, di per sé, comportare, per quest’ultimo, un rischio reale di trattamenti inumani o degradanti, ai sensi dell’articolo 4 della Carta, e questo indipendentemente dalla qualità dell’accoglienza e delle cure disponibili nello Stato membro competente per l’esame della sua domanda.

74      In tale contesto, occorre considerare che, in circostanze nelle quali il trasferimento di un richiedente asilo, che presenti un disturbo mentale o fisico particolarmente grave, comporterebbe il rischio reale e acclarato di un deterioramento significativo e irrimediabile del suo stato di salute, questo trasferimento costituirebbe un trattamento inumano e degradante ai sensi di detto articolo.

75      Conseguentemente, ove un richiedente asilo produca, in particolare nel contesto del ricorso effettivo che gli è garantito dall’articolo 27 del regolamento Dublino III, elementi oggettivi, quali attestazioni mediche redatte riguardo alla sua persona, idonee a dimostrare la gravità particolare del suo stato di salute e le conseguenze significative e irrimediabili che potrebbe comportare un trasferimento nei suoi confronti, le autorità dello Stato membro interessato, ivi compresi gli organi giurisdizionali, non potranno ignorare tali elementi. Al contrario, esse saranno tenute a valutare il rischio che tali conseguenze si verifichino nel decidere quanto al trasferimento dell’interessato o, se si tratta di un organo giurisdizionale, quanto alla legittimità di una decisione di trasferimento, dal momento che l’esecuzione di tale decisione potrebbe portare a un trattamento inumano o degradante dell’interessato (v., per analogia, sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 88).

76      Spetterebbe allora a tali autorità eliminare ogni dubbio serio relativo all’impatto del trasferimento sullo stato di salute dell’interessato. Occorre, al riguardo, in particolare quando si tratti di un disturbo grave di ordine psichiatrico, non limitarsi alle sole conseguenze derivanti dal trasporto fisico della persona interessata da uno Stato membro a un altro, ma prendere in considerazione tutte le conseguenze significative e irrimediabili che risulterebbero dal trasferimento.

77      In tale contesto, le autorità dello Stato membro interessato devono verificare se lo stato di salute della persona in questione potrà essere tutelato in modo adeguato e sufficiente adottando le precauzioni considerate dal regolamento Dublino III e, nell’ipotesi affermativa, attuare tali precauzioni.

78      Infatti, risulta dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che l’articolo 3 della CEDU, in linea di principio, non obbliga uno Stato contraente ad astenersi dal procedere all’allontanamento o all’espulsione di una persona ove essa sia in grado di viaggiare, purché siano state adottate al riguardo le misure necessarie, idonee e adattate allo stato della persona (v., in tal senso, Corte EDU, 4 luglio 2006, Karim c. Svezia, CE:ECHR:2006:0704DEC002417105, § 2, e 30 aprile 2013, Kochieva e a. c. Svezia, CE:ECHR:2013:0430DEC007520312, § 35).

79      Per quanto riguarda, più specificamente, le circostanze nelle quali le difficoltà di ordine psichiatrico di un richiedente asilo siano rivelatrici di tendenze suicide nel medesimo, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha avuto più volte occasione di statuire che il fatto che una persona il cui allontanamento sia stato disposto minacci il suicidio non impone allo Stato contraente ad astenersi dall’eseguire la misura considerata se adotta misure concrete per prevenirne la realizzazione (v. Corte EDU, 7 ottobre 2004, Dragan e a. c. Germania, CE:ECHR:2004:1007DEC003374303, § 1; 4 luglio 2006, Karim c. Svezia, CE:ECHR:2006:0704DEC002417105, § 2, nonché 30 aprile 2013, Kochieva e a. c. Svezia, CE:ECHR:2013:0430DEC007520312, § 34).

80      Per quanto riguarda tali precauzioni, occorre sottolineare che lo Stato membro che deve procedere al trasferimento può cooperare con lo Stato membro competente, conformemente all’articolo 8 del regolamento di applicazione, per garantire che il richiedente asilo interessato riceva cure sanitarie durante il trasporto e in esito ad esso.

81      A tal riguardo, lo Stato membro che procede al trasferimento deve poterlo organizzare in maniera tale che il richiedente asilo interessato sia accompagnato, durante il trasporto, da personale medico adeguato, che disponga del materiale, delle risorse e dei medicinali necessari, in modo di prevenire qualsivoglia aggravamento della sua salute o qualsivoglia suo atto di violenza verso se stesso o terzi.

82      Tale Stato membro deve poter parimenti assicurarsi che il richiedente asilo interessato benefici di cure dal suo arrivo nello Stato membro competente. A tal riguardo, occorre ricordare che gli articoli 31 e 32 del regolamento Dublino III impongono allo Stato membro che procede al trasferimento di comunicare allo Stato membro competente le informazioni relative allo stato di salute del richiedente asilo che siano tali da consentire a tale Stato membro di apportargli le cure sanitarie urgenti indispensabili alla tutela dei suoi interessi essenziali.

83      Il modulo standard di cui all’allegato VI del regolamento di applicazione e il certificato sanitario comune di cui all’allegato IX dello stesso regolamento possono quindi essere utilizzati per informare lo Stato membro competente del fatto che il richiedente asilo interessato esige un’assistenza medica e cure all’arrivo, nonché di tutti gli aspetti pertinenti del suo disturbo e delle cure di cui avrà bisogno in futuro. In tal caso, queste informazioni devono essere comunicate entro un termine ragionevole prima dell’esecuzione del trasferimento, per lasciare allo Stato membro competente un termine sufficiente per adottare le misure necessarie. Lo Stato membro che procede al trasferimento potrà, inoltre, ottenere dallo Stato membro competente la conferma del fatto che le cure indispensabili saranno disponibili al suo arrivo.

84      Se il giudice competente ritiene tali precauzioni sufficienti per escludere qualsivoglia rischio reale di trattamenti inumani o degradanti nell’ipotesi di trasferimento del richiedente asilo interessato, spetterà a tale giudice adottare le misure necessarie per assicurarsi che esse siano attuate dalle autorità dello Stato membro richiedente prima del trasferimento dell’interessato. Se necessario, lo stato di salute di quest’ultimo dovrà essere nuovamente valutato prima dell’esecuzione del trasferimento.

85      Per contro, nell’ipotesi in cui l’adozione di dette precauzioni non fosse sufficiente, in considerazione della particolare gravità del disturbo del richiedente asilo interessato, ad assicurare che il suo trasferimento non comporterà il rischio reale di un aggravamento significativo e irrimediabile del suo stato di salute, spetterebbe alle autorità dello Stato membro interessato sospendere l’esecuzione del trasferimento di questa persona per il periodo necessario affinché il suo stato le renda possibile un trasferimento siffatto.

86      Al riguardo occorre ricordare che, conformemente all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, il trasferimento del richiedente dello Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente si effettua a partire dal momento in cui è «materialmente possibile». Come si evince dall’articolo 9 del regolamento di applicazione, lo stato di salute del richiedente asilo è considerato precisamente come una «motivazione materiale» tale da giustificare il rinvio del trasferimento.

87      Se lo stato di salute del richiedente asilo non consentisse il suo trasporto, spetterebbe quindi allo Stato membro richiedente, conformemente a tale disposizione, informare tempestivamente lo Stato membro competente del rinvio del trasferimento imputabile allo stato di detto richiedente.

88      Eventualmente, se dovesse ritenere che lo stato di salute del richiedente asilo interessato non dovrebbe migliorare a breve termine, o che una sospensione di lunga durata della procedura rischierebbe di aggravare lo stato dell’interessato, lo Stato membro richiedente potrebbe scegliere di esaminare esso stesso la domanda di quest’ultimo facendo uso della «clausola discrezionale» prevista dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III (v., in tal senso, sentenza del 30 maggio 2013, Halaf, C‑528/11, EU:C:2013:342, punto 38). Tuttavia, detta disposizione, letta alla luce dell’articolo 4 della Carta, non può essere interpretata, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, nel senso che implicherebbe un obbligo in capo a detto Stato membro di farne quindi applicazione.

89      In ogni caso, nell’ipotesi in cui lo stato di salute del richiedente asilo interessato non consentisse allo Stato membro richiedente di procedere al suo trasferimento entro la scadenza del termine di sei mesi previsto dall’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, lo Stato membro competente sarebbe liberato del suo obbligo di prendere a carico l’interessato e la responsabilità sarebbe quindi trasferita al primo Stato membro, conformemente al paragrafo 2 di detto articolo.

90      Spetta al giudice del rinvio verificare, nella causa principale, se lo stato di salute della sig.ra C.K. presenti una gravità tale da far sussistere seri dubbi che il suo trasferimento comporterebbe per la medesima un rischio reale di trattamenti inumani o degradanti, ai sensi dell’articolo 4 della Carta. Nell’ipotesi affermativa, spetterà a detto giudice eliminare tali dubbi assicurandosi che le precauzioni previste ai punti da 81 a 83 della presente sentenza siano adottate precedentemente al trasferimento della sig.ra C.K. o, se necessario, che il trasferimento di questa persona sia sospeso sino a quando il suo stato di salute lo consenta.

91      In tale contesto, l’argomento della Commissione secondo il quale dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento Dublino III si evincerebbe che solo l’esistenza di carenze sistemiche nello Stato membro competente potrebbe incidere sull’obbligo di trasferimento di un richiedente asilo verso detto Stato membro non è fondato.

92      Infatti, nel tenore di detta disposizione nessun elemento indica che l’intento del legislatore dell’Unione sia stato quello di disciplinare una circostanza diversa da quella delle carenze sistemiche che impediscono qualsiasi trasferimento di richiedenti asilo verso uno Stato membro determinato. Detta disposizione, pertanto, non può essere interpretata nel senso che esclude che considerazioni legate ai rischi reali e acclarati di trattamenti inumani o degradanti, ai sensi dell’articolo 4 della Carta, possano, in situazioni eccezionali come quelle di cui alla presente causa, comportare conseguenze in ordine al trasferimento di un richiedente asilo in particolare.

93      Inoltre, una lettura siffatta dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento Dublino III sarebbe, da una parte, inconciliabile con il carattere generale dell’articolo 4 della Carta, che vieta i trattamenti inumani o degradanti in ogni loro forma. D’altra parte, sarebbe manifestamente incompatibile con il carattere assoluto di questo divieto che gli Stati membri possano ignorare un rischio reale e acclarato di trattamenti inumani o degradanti che incombano su un richiedente asilo adducendo quale pretesto che esso non risulta da una carenza sistemica dello Stato membro competente.

94      Del pari, l’interpretazione dell’articolo 4 della Carta di cui alla presente sentenza non è confutata dalla sentenza del 10 dicembre 2013, Abdullahi (C‑394/12, EU:C:2013:813, punto 60), in cui la Corte ha statuito, quanto al regolamento Dublino II, in sostanza, che, in circostanze come quelle della controversia sfociata in tale sentenza, un richiedente asilo può contestare il suo trasferimento solo invocando l’esistenza di carenze sistemiche nello Stato membro competente. Infatti, oltre al fatto che la Corte ha statuito, come menzionato al punto 62 della presente sentenza, che, per quanto riguarda i diritti concessi ai richiedenti asilo, il regolamento Dublino III differisce per alcuni aspetti essenziali dal regolamento Dublino II, occorre ricordare che detta sentenza è stata pronunciata in una causa che riguardava un cittadino che non aveva fatto valere davanti alla Corte alcuna circostanza particolare tale da indicare che il suo trasferimento sarebbe stato, di per sé, in contrasto con l’articolo 4 della Carta. La Corte, pertanto, si è limitata a richiamare la sua precedente sentenza del 21 dicembre 2011, N.S. e a. (C‑411/10 e C‑493/10, EU:C:2011:865), relativa all’impossibilità di procedere a qualsivoglia trasferimento di richiedenti asilo verso uno Stato membro che presenti carenze sistemiche quanto alla procedura di asilo o alle condizioni della loro accoglienza.

95      Detta interpretazione, infine, rispetta pienamente il principio della fiducia reciproca dal momento che, lungi dall’incidere sull’esistenza di una presunzione di rispetto dei diritti fondamentali in ogni Stato membro, essa garantisce che le situazioni eccezionali considerate nella presente sentenza siano debitamente prese in considerazione dagli Stati membri. Del resto, se uno Stato membro procedesse al trasferimento di un richiedente asilo in situazioni siffatte, il trattamento inumano e degradante che ne risulterebbe non sarebbe imputabile, direttamente o indirettamente, alle autorità dello Stato membro competente, ma solo al primo Stato membro.

96      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni dalla seconda alla quarta dichiarando che l’articolo 4 della Carta dev’essere interpretato nel senso che:

–        anche in assenza di ragioni serie di ritenere che sussistano carenze sistemiche nello Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo, il trasferimento di un richiedente asilo nel contesto del regolamento Dublino III può essere effettuato solo in condizioni in cui sia escluso che detto trasferimento comporti un rischio reale e acclarato che l’interessato subisca trattamenti inumani o degradanti, ai sensi di tale articolo;

–        in circostanze nelle quali il trasferimento di un richiedente asilo che presenti un disturbo mentale o fisico particolarmente grave comporterebbe il rischio reale e acclarato di un deterioramento significativo e irrimediabile dello stato di salute dell’interessato, detto trasferimento costituirebbe un trattamento inumano e degradante, ai sensi di tale articolo;

–        spetta alle autorità dello Stato membro che deve procedere al trasferimento e, eventualmente, ai suoi giudici, eliminare qualsivoglia dubbio serio relativo all’impatto del trasferimento sullo stato di salute dell’interessato adottando le precauzioni necessarie affinché il suo trasferimento si svolga in condizioni che consentano di tutelare in modo adeguato e sufficiente lo stato di salute di tale persona. Nell’ipotesi in cui, tenuto conto della particolare gravità del disturbo del richiedente asilo interessato, l’adozione di dette precauzioni non sia sufficiente a garantire che il suo trasferimento non comporti il rischio reale di un aggravamento significativo e irrimediabile del suo stato di salute, spetta alle autorità dello Stato membro interessato sospendere l’esecuzione del trasferimento dell’interessato, e questo finché il suo stato gli renda possibile un trasferimento siffatto, e

–        eventualmente, se dovesse ritenere che lo stato di salute del richiedente asilo interessato non dovrebbe migliorare a breve termine, o che una sospensione di lunga durata della procedura rischierebbe di aggravare lo stato dell’interessato, lo Stato membro richiedente potrebbe scegliere di esaminare esso stesso la domanda di quest’ultimo facendo uso della «clausola discrezionale» prevista dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III.

L’articolo 17, paragrafo 1, di detto regolamento, letto alla luce dell’articolo 4 della Carta, non può essere interpretato nel senso che obbliga tale Stato membro, in circostanze come quelle oggetto della causa principale, ad applicare detta clausola.

 Sulle spese

97      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, va interpretato nel senso che la questione dell’applicazione, da parte di uno Stato membro, della «clausola discrezionale» prevista da tale disposizione non ricade nel contesto del solo diritto nazionale e dell’interpretazione che ne compie il giudice costituzionale di detto Stato membro, ma costituisce una questione di interpretazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

2)      L’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea va interpretato nel senso che:

–        anche in assenza di ragioni serie di ritenere che sussistano carenze sistemiche nello Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo, il trasferimento di un richiedente asilo nel contesto del regolamento n. 604/2013 può essere effettuato solo in condizioni in cui sia escluso che detto trasferimento comporti un rischio reale e acclarato che l’interessato subisca trattamenti inumani o degradanti, ai sensi di tale articolo;

–        in circostanze nelle quali il trasferimento di un richiedente asilo, che presenti un disturbo mentale o fisico particolarmente grave, comporterebbe il rischio reale e acclarato di un deterioramento significativo e irrimediabile dello stato di salute dell’interessato, detto trasferimento costituirebbe un trattamento inumano e degradante, ai sensi di tale articolo;

–        spetta alle autorità dello Stato membro che deve procedere al trasferimento e, eventualmente, ai suoi giudici, eliminare qualsivoglia dubbio serio relativo all’impatto del trasferimento sullo stato di salute dell’interessato, adottando le precauzioni necessarie affinché il suo trasferimento si svolga in condizioni che consentano di tutelare in modo adeguato e sufficiente lo stato di salute di tale persona. Nell’ipotesi in cui, tenuto conto della particolare gravità del disturbo del richiedente asilo interessato, l’adozione di dette precauzioni non sia sufficiente a garantire che il suo trasferimento non comporti il rischio reale di un aggravamento significativo e irrimediabile del suo stato di salute, spetta alle autorità dello Stato membro in parola sospendere l’esecuzione del trasferimento dell’interessato, e questo finché il suo stato gli renda possibile un trasferimento siffatto, e

–        eventualmente, se dovesse ritenere che lo stato di salute del richiedente asilo interessato non dovrebbe migliorare a breve termine, o che una sospensione di lunga durata della procedura rischierebbe di aggravare lo stato dell’interessato, lo Stato membro richiedente potrebbe scegliere di esaminare esso stesso la domanda di quest’ultimo facendo uso della «clausola discrezionale» prevista dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013.

L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013, letto alla luce dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non può essere interpretato nel senso che obbliga tale Stato membro, in circostanze come quelle oggetto della causa principale, ad applicare detta clausola.

Firme


*      Lingua processuale: lo sloveno.