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Impugnazione proposta il 22 novembre 2010 da Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS avverso la sentenza del Tribunale 9 settembre 2010, causa T-155/06, Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS / Commissione europea

(Causa C-549/10 P)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS (rappresentanti: O. W. Brouwer, advocaat, A. J. Ryan, solicitor)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale, come richiesto nella presente impugnazione;

pronunciarsi sulla causa e annullare la decisione o, in ogni caso, ridurre l'ammenda, oppure, in subordine, qualora la Corte di giustizia non decida essa stessa nella causa, rinviare quest'ultima al Tribunale affinché esso decida conformemente alla pronuncia della Corte di giustizia; e

nell'ipotesi in cui le spese non siano riservate, condannare la Commissione europea alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e alla Corte di giustizia.

Motivi e principali argomenti

L'impugnazione è diretta avverso la sentenza del Tribunale 9 settembre 2010, causa T-155/06, Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS/Commissione europea (in prosieguo: la "sentenza"), con la quale è stato respinto il loro ricorso avverso la decisione della Commissione europea che dichiara il comportamento delle ricorrenti idoneo ad escludere la concorrenza sul mercato delle macchine per la raccolta di imballaggi per bevande usati (reverse vending machines).

Le ricorrenti chiedono alla Corte di giustizia di annullare la sentenza, giacché il Tribunale ha commesso errori di diritto e procedurali nel constatare che il loro comportamento era idoneo a escludere la concorrenza sul mercato delle macchine per la raccolta di imballaggi per bevande usati. A tal proposito le ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure:

i)    errore di diritto nel controllo effettuato dal Tribunale per valutare le constatazioni della Commissione circa la sussistenza dell'intento anticoncorrenziale di chiudere il mercato alla concorrenza: essendosi limitato a richiedere alla Commissione di non occultare documenti, il Tribunale avrebbe implicitamente negato la necessità di effettuare un controllo completo della decisione della Commissione europea adottata in applicazione dell'art. 82 CE (attualmente art. 102 TFUE) e inoltre non ha soddisfatto i requisiti di un controllo marginale per accertare che le prove sulle quali si era fondata la Commissione fossero accurate, attendibili, coerenti, complete e idonee a comprovare la conclusione da esse tratta;

ii)    errore di diritto e mancanza di adeguata e sufficiente motivazione in ordine alla quota della domanda complessiva che gli accordi dovevano coprire per essere abusivi: la sentenza si limita ad utilizzare termini non definiti e non circostanziati per descrivere la quota di domanda esclusa dalla concorrenza, mentre essa avrebbe dovuto dimostrare chiaramente che l'esclusione dalla concorrenza di un certo grado di domanda era abusiva e fornire una motivazione adeguata e sufficiente al riguardo;

iii)    vizio procedurale e errore di diritto nell'esaminare gli sconti retroattivi: il Tribunale ha frainteso e quindi non ha preso correttamente in considerazione gli argomenti delle ricorrenti sugli sconti retroattivi. Il Tribunale ha inoltre commesso un errore di diritto nel non esigere che la Commissione dimostrasse che gli sconti retroattivi utilizzati dalle ricorrenti avevano condotto a prezzi sottocosto;

iv)    errore di diritto e mancanza di motivazione adeguata nel determinare se gli accordi nei quali le ricorrenti erano indicate come fornitore preferito, principale o primo fornitore potessero essere qualificati come accordi esclusivi, non avendo considerato e determinato se tutti gli accordi di cui trattasi contenessero incentivi alla fonte esclusivamente da parte delle ricorrenti, dopo avere respinto il loro argomento secondo il quale nella sua valutazione il Tribunale doveva considerare se gli accordi fossero accordi di esclusiva vincolanti secondo la normativa nazionale; e

v)    errore di diritto nel controllo dell'ammenda con riferimento all'interpretazione e all'applicazione del principio della parità di trattamento: il Tribunale non ha applicato correttamente il principio della parità di trattamento non considerando se il livello generale delle ammende era aumentato allorché ha deciso che le ammende nei confronti delle ricorrenti non erano discriminatorie.

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