Language of document : ECLI:EU:C:2013:471

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

NIILO JÄÄSKINEN

presentate l’11 luglio 2013 (1)

Causa C‑22/12

Katarína Haasová

contro

Rastislav Petrík,

Blanka Holingová

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Krajský súd v Prešove (Repubblica Slovacca)]

Causa C‑277/12

Vitālijs Drozdovs, rappresentato da Valentīna Balakireva,

contro

AAS Baltikums

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall’Augstākās tiesas Senāts (Lettonia)]

«Ravvicinamento delle legislazioni – Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Danni coperti da tale assicurazione – Direttiva 72/166/CEE– Articolo 3, paragrafo 1 – Direttiva 84/5/CEE – Articolo 1, paragrafi 1 e 2 – Direttiva 90/232/CEE – Articolo 1 – Nozione di “danni alle persone” – Inclusione di un danno immateriale – Risarcimento del danno immateriale causato dal decesso di un congiunto in un incidente stradale – Importi minimi garantiti»





I –     Introduzione

1.        Le due cause, oggetto delle presenti conclusioni, riguardano l’eventuale risarcimento, a titolo di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, del danno causato, in un incidente stradale, dal decesso di un congiunto (2). Tenuto conto dei punti in comune tra queste cause, e in particolare del fatto che la questione giuridica centrale, dalle stesse sollevata, è di identica natura, è risultato opportuno presentare conclusioni comuni riguardo ad esse, anche se, in mancanza di un’effettiva connessione tra le medesime, la Corte non ha previsto di procedere alla loro riunione.

2.        La prima causa, registrata con il numero di ruolo C‑22/12 (in prosieguo: la «causa Haasová»), è inerente alla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove (Repubblica slovacca) diretta ad ottenere l’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (3) (in prosieguo: la «prima direttiva»), e dell’articolo 1, primo comma, della terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (4) (in prosieguo: la «terza direttiva»).

3.        La seconda causa, recante il numero C‑277/12 (in prosieguo: la «causa Drozdovs»), riguarda la domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dall’Augstākās tiesas Senāts (Lettonia) sempre ai fini dell’interpretazione dell’articolo 3 della prima direttiva, nonché dell’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (5) (in prosieguo: la «seconda direttiva»).

4.        Da una lettura combinata delle questioni sottoposte all’esame della Corte nelle cause Haasová e Drozdovs emergono tre questioni.

5.        In primo luogo, la questione principale, comune a queste due cause, è di stabilire se l’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva, l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della seconda direttiva e l’articolo 1, primo comma, della terza direttiva (6) debbano essere interpretati nel senso che un danno non patrimoniale o morale (in prosieguo: «danno immateriale» (7)), come quello derivante dal decesso di un parente o di un coniuge in un incidente stradale, fa parte dei danni che devono essere coperti dall’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli. Ciò implica, in particolare, la definizione della portata della nozione di «dommages corporels» [versione italiana: «danni alle persone»], contenuta in queste ultime due disposizioni, onde stabilire se la medesima possa includere un danno immateriale subito dai congiunti di una persona deceduta in tali circostanze, che non siano stati direttamente coinvolti nell’incidente.

6.        In secondo luogo, con la seconda questione sollevata nella causa Drozdovs, la Corte è chiamata a stabilire, nel caso in cui gli Stati membri siano tenuti ad adottare misure utili a che il risarcimento di un danno siffatto sia coperto dall’assicurazione obbligatoria prevista all’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva e all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della seconda direttiva, se essi abbiano la facoltà di adottare una normativa che fissi un limite alla presa in carico di tale risarcimento da parte dell’assicuratore, e ciò a un livello nettamente inferiore agli importi minimi di garanzia previsti dalle suddette direttive.

7.        In terzo luogo, la seconda questione sollevata nella causa Haasová verte, in sostanza, sull’ipotesi inversa rispetto a quella summenzionata, vale a dire il caso in cui una normativa nazionale, che non prevede il risarcimento del danno in questione, sia considerata compatibile con l’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva e con l’articolo 1, prima comma, della terza direttiva. La Corte è invitata a dichiarare se un giudice di uno Stato membro possa quindi interpretare la suddetta normativa alla luce di tali disposizioni del diritto dell’Unione in modo da concedere siffatto risarcimento nonostante la formulazione contraria del diritto nazionale applicabile.

II –  Contesto normativo

A –          Il diritto dell’Unione (8)

1.            La prima direttiva

8.        I considerando dal primo al terzo della prima direttiva indicano, da un lato, che qualsiasi controllo alla frontiera dell’obbligo di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli ha lo scopo di salvaguardare gli interessi delle persone suscettibili di essere vittime di un sinistro causato da tali veicoli e, dall’altro, che la disparità delle disposizioni nazionali in materia è tale da ostacolare la libera circolazione degli autoveicoli e delle persone all’interno della Comunità europea e ha quindi un’incidenza diretta sulla creazione e sul funzionamento del mercato comune.

9.        L’articolo 1, punto 2, della suddetta direttiva dispone che, ai sensi della medesima, si intende per «persona lesa» «ogni persona avente diritto alla riparazione del danno causato da veicoli».

10.      L’articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva prevede che «[o]gni Stato membro adotta tutte le misure necessarie (…) affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione. I danni coperti e le modalità dell’assicurazione sono determinati nell'ambito di tali misure».

2.            La seconda direttiva

11.      A norma del terzo considerando della seconda direttiva, le notevoli disparità quanto alla portata di detto obbligo di assicurazione tra le legislazioni degli Stati membri hanno un’incidenza diretta sull’istituzione e il funzionamento del mercato comune.

12.      Il quarto e il quinto considerando di tale direttiva aggiungono «che è particolarmente giustificato estendere l’obbligo di assicurazione alla responsabilità per i danni alle cose» e che «gli importi a concorrenza dei quali l’assicurazione è obbligatoria devono consentire comunque di garantire alle vittime un indennizzo sufficiente, a prescindere dallo Stato membro nel quale il sinistro è avvenuto».

13.      L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della suddetta direttiva così dispone:

«1. L’assicurazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della [prima direttiva] copre obbligatoriamente i danni alle cose e i danni alle persone.

2. Salvo importi maggiori di garanzia eventualmente prescritti dagli Stati membri, ciascuno Stato membro esige che gli importi per i quali tale assicurazione è obbligatoria ammontino:

–        per i danni alle persone, ad almeno 350 000 ECU quando vi sia una sola vittima; quando vi siano più vittime implicate in uno stesso sinistro questo importo si moltiplica per il loro numero;

–        per i danni alle cose, ad almeno 100 000 ECU per ciascun sinistro indipendentemente dal numero delle vittime.

Gli Stati membri possono prevedere, in sostituzione degli importi minimi di cui sopra, un importo minimo di 500 000 ECU per i danni alle persone, qualora vi siano più vittime di uno stesso sinistro ovvero, per i danni alle persone e alle cose, un importo minimo globale di 600 000 ECU per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime o dalla natura dei danni» (9).

3.            La terza direttiva

14.      Il quarto considerando della terza direttiva dispone che «occorre garantire che le vittime di sinistri della circolazione automobilistica ricevano un trattamento comparabile indipendentemente dal luogo della Comunità ove il sinistro è avvenuto». A norma del suo quinto considerando, «in alcuni Stati membri esistono lacune nella copertura fornita dall’assicurazione obbligatoria dei passeggeri di autoveicoli [e], per proteggere tale categoria particolarmente vulnerabile di vittime potenziali, è necessario colmare tali lacune».

15.      L’articolo 1 della suddetta direttiva prevede, in particolare, che «l’assicurazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della [prima direttiva] copre la responsabilità per i danni alla persona di qualsiasi passeggero, diverso dal conducente, derivanti dall’uso del veicolo».

B –          Il diritto nazionale

1.            Il diritto ceco (causa Haasová)

16.      Benché le questioni pregiudiziali sollevate nella causa Haasová facciano riferimento sia a disposizioni di diritto ceco che a disposizioni di diritto slovacco (10), solo le prime saranno qui menzionate, in quanto applicabili ratione materiae alla responsabilità civile risultante dall’incidente in questione, in forza della Convenzione sulla legge applicabile in materia di incidenti della circolazione stradale, conclusa all’Aia il 4 maggio 1971 (11) (in prosieguo: la «Convenzione dell’Aia del 1971»), fermo restando, tuttavia, che ciò non pregiudica la legge applicabile, peraltro, al contratto di assicurazione (12).

a)            Il codice civile ceco

17.      L’articolo 11 della legge n. 40/1964 (13) che istituisce il codice civile (in prosieguo: il «codice civile ceco») dispone in particolare che «qualsiasi persona fisica ha diritto alla tutela della propria personalità, in particolare alla tutela della vita».

18.      A termini dell’articolo 13 del codice in parola:

«1)      La persona fisica ha in particolare il diritto di esigere che si desista da comportamenti illegittimi lesivi dei propri diritti della personalità, che si eliminino le conseguenze di tali comportamenti e che le venga riconosciuto un adeguato risarcimento.

2)      Qualora non abbia ottenuto un soddisfacimento adeguato ai sensi del paragrafo 1, in particolare in quanto sia stata gravemente lesa la sua dignità personale o sia stato leso il suo prestigio sociale, la persona fisica ha altresì il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in forma pecuniaria.

3)      L’ammontare del risarcimento di cui al paragrafo 2 è stabilito dal giudice tenuto conto della gravità del danno subito e delle circostanze in cui è avvenuta la violazione del diritto».

19.      L’articolo 444, paragrafo 3, lettera a), di detto codice prevede che, in caso di decesso, i superstiti abbiano diritto a un risarcimento forfettario di 240 000 corone ceche (CZK), ossia di circa 9 300 euro, in caso di perdita di un coniuge.

b)            La legge ceca sull’assicurazione obbligatoria

20.      L’articolo 6, paragrafo 1, della legge n. 168/1999 (14) sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli (in prosieguo: la «legge ceca sull’assicurazione obbligatoria») dispone in particolare che tale assicurazione «trova applicazione nei confronti di qualsiasi persona responsabile del danno risultante dalla circolazione del veicolo menzionato nel contratto di assicurazione».

21.      Il paragrafo 2 di detto articolo precisa che, salvo disposizioni contrarie contenute nella legge in parola, «l’assicurato ha diritto a che l’assicuratore risarcisca per suo conto il danneggiato, nella misura e per l’importo previsti dal codice civile, [in particolare] per il danno alla salute subito o per la morte (…) purché il danneggiato abbia fatto valere e dimostrato la sua pretesa e purché l’evento dannoso, che ha dato origine al danno e per il quale risponde l’assicurato, sia avvenuto nel periodo in cui era in vigore l’assicurazione, ad eccezione del periodo d’interruzione di quest’ultima».

2.            Il diritto lettone (causa Drozdovs)

a)            La legge lettone sull’assicurazione obbligatoria

22.      La legge lettone sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei proprietari di veicoli terrestri (15), cosiddetta «legge OCTA» (in prosieguo: la «legge lettone sull’assicurazione obbligatoria»), ha recepito in particolare la prima, la seconda e la terza direttiva. Il contenuto delle seguenti disposizioni è quello in vigore all’epoca dei fatti.

23.      Ai sensi dell’articolo 15 di tale legge, intitolato «Limite della responsabilità dell’assicuratore»:

«(1)      In caso di sinistro, l’assicuratore che ha preso in carico l’assicurazione della responsabilità civile del proprietario del veicolo che ha causato l’incidente (…) risarcisce il danno, nei limiti della responsabilità dell’assicuratore:

1)      sino a 250 000 lats [lettoni (LVL)] per ciascuna vittima di un danno alla persona;

2)      sino a 70 000 lats [lettoni (LVL)] per danno alle cose, a prescindere dal numero dei terzi, vittime del sinistro;

(2)      I terzi possono chiedere un risarcimento, secondo il diritto comune, per i danni non risarciti ai sensi della presente legge o che superino i limiti della responsabilità dell’assicuratore».

24.      L’articolo 19 della suddetta legge riporta l’elenco dei danni, materiali e immateriali, che possono essere arrecati alle vittime a causa di incidenti stradali, rientranti nell’ambito di applicazione della legge. Tra i danni immateriali, definiti come «danni collegati a dolori e patimenti psicologici», il paragrafo 2, punto 3, di tale articolo menziona, in particolare, «il decesso della persona da cui si dipende economicamente». Il paragrafo 3 precisa che «[l’]importo e le modalità di calcolo dei risarcimenti assicurativi dei danni materiali e immateriali causati alle persone sono fissati dal Consiglio dei ministri».

25.      L’articolo 23, paragrafo 1, lettera a), di questa stessa legge prevede che i figli minori, anche adottivi, abbiano diritto ad un risarcimento assicurativo in caso di decesso della persona da cui essi dipendono.

b)            Il decreto lettone n. 331

26.      Il decreto n. 331 del Consiglio dei ministri, del 17 maggio 2005, sull’importo e sulle modalità di calcolo dei risarcimenti assicurativi per i danni morali causati alle persone (16) (in prosieguo: il «decreto lettone n. 331») è stato adottato a fini di attuazione dell’articolo 19, paragrafo 3, della legge lettone sull’assicurazione obbligatoria.

27.      Gli articoli 7 e 10 di detto decreto stabiliscono che l’importo dei risarcimenti assicurativi versati per i dolori e i patimenti psicologici conseguenti al decesso di una persona da cui si dipende è di LVL 100 per ciascun richiedente e per ciascuna persona, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, della legge lettone sull’assicurazione obbligatoria, e che l’importo totale dei risarcimenti versati dall’assicurazione è limitato a LVL 1 000 per ogni vittima di incidente stradale qualora siano risarciti tutti i danni di cui ai punti 3, 6, 7 e 8.

III –  I procedimenti principali, le questioni pregiudiziali e i procedimenti dinanzi alla Corte

A –          La causa Haasová (17)

28.      Il 7 agosto 2008, il sig. Haas è deceduto nel territorio della Repubblica ceca in un incidente stradale provocato dal sig. Petrík. Quest’ultimo guidava un autoveicolo immatricolato e assicurato nella Repubblica slovacca appartenente alla sig.ra Holingová. Il sig. Haas era il passeggero del veicolo entrato in collisione con un camion immatricolato nella Repubblica ceca. Era coniugato con la sig.ra Haasová e aveva una figlia, nata il 22 aprile1999, non presenti sul luogo dell’incidente. Tutti gli interessati erano o sono cittadini slovacchi e residenti in Slovacchia.

29.      Con sentenza penale dell’Okresný súd Vranov nad Topľou (Repubblica slovacca), il sig. Petrík, riconosciuto colpevole, in particolare, del delitto di omicidio colposo, è stato condannato a due anni di reclusione con la sospensione condizionale della pena e un periodo di prova in libertà vigilata di due anni. In applicazione del codice penale e del codice di procedura penale slovacchi, gli è stato anche intimato di risarcire, durante il suddetto periodo e in funzione delle sue capacità, i danni causati, compreso il pregiudizio subito dalla sig.ra  Haasová il cui ammontare è stato fissato in EUR 1 057,86.

30.      Sul piano civilistico, la sig.ra  Haasová, che agisce in nome proprio e in nome della figlia minore, ha citato in giudizio il sig. Petrík e la sig.ra Holingová ai fini del risarcimento pecuniario del danno qualificato come «non patrimoniale», causato dalla perdita del rispettivo coniuge e padre, sul fondamento dell’articolo 13, paragrafi 2 e 3, del codice civile slovacco. In primo grado, il conducente e la proprietaria del veicolo sono stati condannati a versarle un importo di EUR 15 000 a titolo di risarcimento del predetto danno.

31.      Tutte le parti hanno interposto appello dinanzi al Krajský súd v Prešove. Quest’ultimo precisa che, quale parte interveniente nel procedimento, l’assicuratore della sig.ra Holingová, la società Allianz – Slovenská poisťovňa a.s., ha negato il risarcimento del danno in questione, in quanto il diritto al risarcimento invocato non sarebbe coperto dal contratto di assicurazione ai sensi delle leggi ceca e slovacca in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di un autoveicolo.

32.      Secondo il giudice del rinvio, tenuto conto delle circostanze di fatto del procedimento principale, si dovrebbe applicare il diritto sostanziale ceco, conformemente all’articolo 3 della Convenzione dell’Aia del 1971, e in particolare all’articolo 444, paragrafo 3, del codice civile ceco che, contrariamente al codice civile slovacco, prevede espressamente il risarcimento dei danni non patrimoniali nell’ambito del risarcimento del danno arrecato a congiunti superstiti, per gli importi fissati dalla legge, e in particolare un risarcimento forfettario di CZK 240 000, ossia di circa EUR 9 300, per la perdita di un coniuge.

33.      Inoltre, tale giudice ritiene, da un lato, che il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale dovrebbe risultare dal diritto al risarcimento del danno coperto dal contratto di assicurazione obbligatoria e, dall’altro, che le richieste della sig.ra Haasová si fondano su un diritto che sarebbe derivato dalla vittima dell’incidente stradale, dato che la vita del defunto sig. Haas era stata tutelata dall’articolo 11 del codice civile ceco.

34.      Nonostante tali considerazioni, il Krajský súd v Prešove si interroga sulla congruità del risarcimento di cui trattasi alla luce del diritto dell’Unione, fermo restando che da alcune decisioni di giudici slovacchi emergono punti di vista antitetici in tale settore riguardo alle disposizioni del diritto slovacco. Egli aggiunge che la risposta della Corte sarà decisiva per valutare la regolarità dell’intervento dell’assicuratore nel procedimento principale e, pertanto, per determinare il carattere vincolante nei suoi confronti della emananda decisione nel suddetto procedimento.

35.      Alla luce di quanto sopra, il Krajský súd v Prešove ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se il combinato disposto degli articoli 1, primo comma, della [terza direttiva] e 3, paragrafo 1, della [prima direttiva] debba essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione del diritto nazionale (come quella contenuta nell’articolo 4 della legge slovacca [sull’assicurazione obbligatoria] [(18)] e all’articolo 6 della legge ceca [sull’assicurazione obbligatoria]), secondo la quale la responsabilità civile risultante dalla circolazione di un autoveicolo non copre il danno non patrimoniale, espresso in forma pecuniaria, arrecato ai superstiti di vittime di un incidente risultante dalla circolazione di un autoveicolo.

2)      Nell’ipotesi in cui si dovesse rispondere alla prima questione nel senso che la norma nazionale di cui trattasi non è in contrasto con il diritto dell’Unione, se le disposizioni degli articoli 4, paragrafi 1, 2 e 4, della legge slovacca [sull’assicurazione obbligatoria] e 6, paragrafi da 1 a 3, della legge ceca [sull’assicurazione obbligatoria] debbano essere interpretate nel senso che esse non impediscono al giudice nazionale, conformemente al combinato disposto degli articoli 1, primo comma, della [terza direttiva] e 3, paragrafo 1, della [prima direttiva], di riconoscere il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale arrecato ai superstiti di vittime di un incidente risultante dalla circolazione di un autoveicolo, quali persone lese, parimenti in forma pecuniaria».

36.      I governi slovacco, tedesco ed estone, nonché la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte alla Corte (19). Non ha avuto luogo la trattazione orale.

B –          La causa Drozdovs

37.      Il 14 febbraio 2006 i genitori di Vitālijs Drozdovs, nato il 25 agosto 1995, sono periti in un incidente stradale avvenuto a Riga (Lettonia). Trattandosi di un minore, il bambino è stato posto sotto la tutela della nonna, la sig.ra Balakireva (in prosieguo: la «tutrice di Vitālijs Drozdovs»).

38.      L’incidente è stato causato dal conducente di un autoveicolo assicurato dalla società d’assicurazioni AAS Baltikums (in prosieguo: la «Baltikums»). Con sentenza penale confermata in appello, egli è stato condannato a sei anni di reclusione e alla sospensione della patente per cinque anni (20).

39.      Il 13 dicembre 2006 la tutrice di Vitālijs Drozdovs ha informato l’assicuratore del sinistro e lo ha invitato a risarcire il minore, segnatamente per il danno dal medesimo subito, qualificato come «morale», stimato in LVL 200 000. Il 29 gennaio 2007 la Baltikums ha versato, in applicazione dell’articolo 7 del decreto lettone n. 331, un risarcimento di LVL 200 per sofferenze psicologiche subite dal bambino (21), nonché un risarcimento di LVL 4 497,47 per danno patrimoniale, importo che non è oggetto di controversia.

40.      Il 13 settembre 2007 la suddetta tutrice ha proposto un ricorso contro la Baltikums, diretto ad ottenere il versamento di un risarcimento di LVL 200 000 per il danno morale subito da Vitālijs Drozdovs a causa del decesso dei suoi genitori quando era in giovane età, e fondato sugli articoli 15, paragrafo 1, primo comma, 19, paragrafo 2, terzo comma, e 39, paragrafi 1 e 6, della legge lettone sull’assicurazione obbligatoria, nonché sull’articolo 1, paragrafo 2, della seconda direttiva.

41.      Il ricorso e l’appello proposti dalla tutrice di Vitālijs Drozdovs sono stati respinti con decisioni, rispettivamente, del 27 novembre 2008 e del 16 novembre 2010, in quanto la Baltikums aveva rispettato l’importo fissato dall’articolo 7 del decreto lettone n. 331.

42.      La suddetta tutrice ha proposto ricorso per cassazione dinanzi all’Augstākās tiesas Senāts ai fini dell’annullamento della sentenza pronunciata dal giudice d’appello e del rinvio della causa a tale giudice per un riesame. Essa fa valere che quest’ultimo avrebbe erroneamente applicato l’articolo 15, paragrafo 1, primo comma, della legge lettone sull’assicurazione obbligatoria, dato che tale disposizione dovrebbe essere interpretata conformemente, in particolare, alla prima e alla seconda direttiva. Orbene, emergerebbe da queste ultime che uno Stato membro non potrebbe fissare limiti risarcitori inferiori agli importi minimi previsti dal diritto dell’Unione. Ne conseguirebbe che l’articolo 7 del decreto lettone n. 331 sarebbe in contrasto con i limiti fissati dalla suddetta disposizione della legge lettone sull’assicurazione obbligatoria e dalle suddette direttive, recepite da tale legge.

43.      Ciò premesso, l’Augstākās tiesas Senāts ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se il risarcimento obbligatorio del danno alle persone, previsto all’articolo 3 della [prima direttiva] e [all’articolo 1, paragrafi 1 e 2,] [(22)] della [seconda direttiva] includa anche il danno morale.

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 3 della [prima direttiva] e [l’articolo 1, paragrafi 1 e 2,] [(23)] della [seconda direttiva] debbano essere interpretati nel senso che tali disposizioni non autorizzano uno Stato membro a limitare l’importo massimo del risarcimento del danno immateriale (morale), fissando un limite sostanzialmente inferiore al limite della responsabilità assicurativa fissato dalle direttive e dalla legge nazionale».

44.      La tutrice di Vitālijs Drozdovs, la Baltikums, i governi lettone, tedesco e lituano, nonché la Commissione hanno presentato osservazioni scritte alla Corte.

45.      All’udienza del 20 marzo 2013, sono comparsi la tutrice di Vitālijs Drozdovs, la Baltikums, i governi lettone e tedesco nonché la Commissione.

IV –  Analisi

A –          Osservazioni preliminari sulla legge applicabile

46.      L’individuazione della legge applicabile a una controversia transfrontaliera è una fase preliminare di qualsiasi analisi di diritto sostanziale. Essa è particolarmente importante nel caso di specie, alla luce delle disparità esistenti tra le legislazioni degli Stati membri in materia di risarcimento a titolo di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (24).

47.      Ciò non presenta difficoltà nella causa Drozdovs poiché dagli elementi versati in atti non emerge un fattore di estraneità che possa indurre a ricollegare la situazione di cui trattasi a uno Stato membro diverso dalla Repubblica di Lettonia.

48.      Per contro, tale problema può porsi nella causa Haasová, tenuto conto delle circostanze di fatto dell’incidente stradale che ha dato origine al procedimento principale, di cui è investito un giudice slovacco. Infatti, il luogo di tale incidente è situato nel territorio della Repubblica ceca e uno dei veicoli materialmente coinvolti è ivi immatricolato, mentre gli altri elementi di collegamento, ossia il luogo di immatricolazione del veicolo nel quale si trovava la vittima diretta, nonché la cittadinanza e la residenza delle persone interessate, collegano la controversia alla Repubblica slovacca.

49.      L’articolo 28, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 864/2007 (25) prevede che il medesimo non osta all’applicazione delle convenzioni internazionali che disciplinano i conflitti di leggi inerenti ad obbligazioni extracontrattuali e di cui uno o più Stati membri erano parti contraenti al momento della sua adozione, mentre tale regolamento prevale, tra Stati membri, sulle convenzioni concluse esclusivamente tra due o più di essi qualora esse riguardino materie disciplinate dal testo normativo in parola.

50.      Per quanto attiene alla responsabilità civile extracontrattuale derivante da un incidente stradale, le norme sui conflitti di leggi contenute nella Convenzione dell’Aia del 1971, che al momento dell’adozione di detto regolamento vincolava sia Stati membri che Stati terzi, devono prevalere sulle disposizioni di quest’ultimo in tutti gli Stati che hanno ratificato tale convenzione, come avviene in particolare per la Repubblica slovacca (26).

51.       Ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione dell’Aia del 1971 la legge applicabile in materia (27) è, in via di principio, la legge interna dello Stato nel cui territorio è avvenuto l’incidente. Così, nella causa Haasová, il giudice del rinvio slovacco considera correttamente che tale disposizione induce a designare la legge ceca (28). Rammento che deroghe all’applicazione della lex loci delicti, a vantaggio della legge dello Stato di immatricolazione, sono previste all’articolo 4 della suddetta convenzione. In particolare, il punto b) di detto articolo comprende il caso in cui più veicoli siano coinvolti in un incidente e siano tutti immatricolati nello stesso Stato. Tuttavia, quest’ultima condizione risulta non essere soddisfatta nel procedimento principale (29).

52.      Occorre precisare che tali considerazioni concernenti l’applicazione del diritto ceco alla responsabilità civile extracontrattuale derivante dall’incidente in questione non pregiudicano in alcun modo la determinazione della legge che deve disciplinare i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione automobilistica in una situazione che implica un conflitto di leggi (30).

B –          Sull’inclusione del risarcimento del danno immateriale di una vittima indiretta nell’ambito di applicazione dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (prime questioni nelle cause Haasová e Drozdovs)

53.      Nella causa Haasová, con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte di dichiarare se l’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva e l’articolo 1 della terza direttiva debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione di diritto nazionale la quale comporti che il risarcimento pecuniario del danno extrapatrimoniale subito dai superstiti della vittima di un incidente automobilistico non sia coperto dall’assicurazione obbligatoria sottoscritta dalla persona di cui è sorta la responsabilità civile.

54.      La prima questione pregiudiziale sollevata nella causa Drozdovs è analoga alla precedente, tenendo presente che essa si verifica in un contesto di fatto simile (31), anche se le disposizioni cui viene fatto riferimento e la terminologia utilizzata non sono affatto identiche, poiché il giudice del rinvio chiede se l’articolo 3 della prima direttiva e l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della seconda direttiva debbano essere interpretati nel senso che il risarcimento obbligatorio dei danni alle persone include anche il danno morale previsto nel diritto nazionale.

55.      Tenuto conto della loro sostanziale analogia, tali questioni saranno trattate congiuntamente nelle presenti conclusioni, con la conseguenza che l’interpretazione proposta combinerà le summenzionate disposizioni, al contempo, della prima, della seconda e della terza direttiva.

56.      Le opinioni espresse al riguardo, nelle osservazioni fornite alla Corte, sono contrastanti. La tutrice di Vitālijs Drozdovs e la Commissione considerano che tali disposizioni esigono che il danno immateriale subito da una persona il cui congiunto sia deceduto in un incidente stradale deve rientrare nell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile prevista da tali testi normativi, contrariamente a quanto ritenuto dalla Baltikums e dai governi intervenuti, ossia i governi slovacco, tedesco ed estone nella causa Haasová e i governi lettone, tedesco e lituano nella causa Drozdovs.

57.      Sebbene taluni elementi di risposta possano essere agevolmente desunti dalla giurisprudenza che sarà di seguito menzionata, due aspetti del problema qui sollevato presentano una maggiore novità e devono essere a mio avviso esaminati separatamente. Si tratta, da un lato, dell’inclusione del danno immateriale nel sistema dell’assicurazione obbligatoria previsto dalle suddette direttive e, dall’altro, dell’estensione di tale inclusione alle persone non direttamente coinvolte nell’incidente stradale che ha causato loro un danno siffatto.

1.            Considerazioni generali vertenti sull’acquis giurisprudenziale

58.      Preciso anzitutto che, nelle cause in esame, è necessario a mio avviso fare riferimento non solo alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, ma anche alla giurisprudenza della Corte dell’Associazione europea di libero scambio (32) (in prosieguo: «la Corte EFTA»), di cui una sentenza (33) (in prosieguo: la «sentenza della Corte EFTA, Nguyen»), ampiamente menzionata dalle parti e dagli intervenienti in questi procedimenti, verte sul problema qui in discussione (34).

59.      Come la Corte ha più volte evidenziato, i preamboli della prima, della seconda e della terza direttiva indicano che le medesime sono dirette a garantire, da un lato (35), la libera circolazione sia dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio dell’Unione europea sia delle persone che si trovano a bordo dei medesimi e, dall’altro (36), a garantire che le vittime degli incidenti causati da tali veicoli beneficino di un trattamento comparabile indipendentemente dal luogo dell’Unione dove il sinistro è avvenuto (37), al fine di concretizzare la realizzazione dl mercato comune.

60.      La Corte ha dedotto da tali testi normativi che la prima direttiva, come precisata e integrata dalla seconda e dalla terza direttiva, impone agli Stati membri di garantire che la responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli che stazionano abitualmente sul loro territorio sia coperta da un’assicurazione e precisa, in particolare, i tipi di danni e i terzi vittime che tale assicurazione deve coprire (38).

61.      Essa ha ricordato che, tuttavia, l’obbligo di copertura, da parte dell’assicurazione della responsabilità civile, dei danni causati ai terzi dagli autoveicoli è distinto dalla portata del risarcimento di detti danni a titolo di responsabilità civile dell’assicurato. Infatti, mentre il primo è definito e garantito dalla normativa dell’Unione, la seconda è sostanzialmente disciplinata dal diritto nazionale (39).

62.      A tale riguardo, la Corte ha già affermato che dall’oggetto della prima, della seconda e della terza direttiva, nonché dal loro tenore letterale, risulta che esse non mirano ad armonizzare i regimi di responsabilità civile negli Stati membri e che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, questi ultimi restano liberi di stabilire il regime di responsabilità civile applicabile ai sinistri derivanti dalla circolazione dei veicoli (40).

63.      Essa ha precisato che, date queste premesse, gli Stati membri sono obbligati a garantire che la responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, come definita ai sensi del diritto nazionale applicabile, sia coperta da un’assicurazione conforme alle disposizioni delle tre direttive citate (41).

64.      Infine, dalla giurisprudenza della Corte emerge che gli Stati membri devono esercitare le proprie competenze in tale settore nel rispetto del diritto dell’Unione e che le disposizioni nazionali che disciplinano il risarcimento dei sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli non possono privare la prima, la seconda e la terza direttiva del loro effetto utile (42).

65.      Orbene, per i motivi che saranno di seguito esposti, le suddette direttive sarebbero, a mio avviso, private del loro effetto utile se sul diritto al risarcimento di un danno, come quello di cui trattasi nei procedimenti principali  (43), incidessero disposizioni nazionali adottate in materia di assicurazione che limitano la copertura della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli. Per contro, ciò non accadrebbe se il diritto al risarcimento in questione fosse limitato per effetto non già di disposizioni in materia di assicurazione, bensì di disposizioni inerenti al regime nazionale della responsabilità civile applicabile agli incidenti automobilistici (44).

2.            Sull’inclusione del danno immateriale nel sistema dell’assicurazione obbligatoria previsto dalla prima, dalla seconda e dalla terza direttiva

66.      Nella citata sentenza Nguyen, la Corte EFTA è stata investita di una questione vertente sulla compatibilità con la prima, la seconda e la terza direttiva di una normativa nazionale, nella fattispecie quella norvegese (45), che esclude il risarcimento del danno immateriale (46) («dolori e patimenti» o «pretium doloris») dal sistema dell’assicurazione obbligatoria di diritto interno. Essa ha interpretato le suddette direttive nel senso che un’esclusione siffatta non è compatibile con tali testi normativi, tenuto conto del fatto che il risarcimento per danno immateriale è una forma di responsabilità civile (47).

67.      La Corte EFTA ha fondato tale decisione non solo sulle considerazioni generali desunte dai precedenti giurisprudenziali sopra ricordati, ma anche sui seguenti motivi, che condivido pienamente.

68.      Innanzi tutto, detta Corte ha correttamente osservato che le direttive summenzionate non contengono alcuna disposizione che escluda esplicitamente dal loro ambito di applicazione il risarcimento del danno immateriale. In tal senso, essa ha osservato che l’articolo 1, punto 2, della prima direttiva, che definisce la nozione di «persona lesa», fa riferimento a «ogni persona avente diritto alla riparazione del danno causato da veicoli». L’articolo 1, paragrafo 1, della seconda direttiva e l’articolo 1 della terza direttiva si riferiscono, in particolare, ai «dommages corporels» [«danni alle persone»], o «personal injuries» nella versione inglese (48), allo scopo di definire i danni che devono essere coperti dall’assicurazione obbligatoria. La Corte EFTA ha ritenuto che la formulazione sopra riportata includa tutti i tipi di danno, che si tratti di danno materiale o di danno immateriale, e non conferma quindi la tesi secondo la quale quest’ultimo danno non rientra nell’ambito di applicazione di tali direttive (49).

69.      Essa ha dedotto da quanto precede che le disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva, lette in combinato disposto con le disposizioni dell’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della seconda direttiva e con quelle dell’articolo 1 della terza direttiva, devono essere interpretate come riferite, al contempo, al danno materiale e al danno immateriale, ivi compresi i dolori e i patimenti psicologici. Una diversa interpretazione sarebbe contraria agli obiettivi delle suddette direttive di assicurare la libera circolazione e di garantire alle vittime un trattamento comparabile indipendentemente dal luogo del SEE dove avvengono i sinistri (50).

70.      La Corte EFTA ha aggiunto, correttamente, che un risarcimento come quello di cui trattasi nel procedimento principale conferisce, per sua natura, ad una persona il diritto di ottenere una compensazione da un’altra persona e costituisce pertanto una forma di responsabilità civile. Risulta inoltre dalla giurisprudenza summenzionata (51) che le direttive in questione non impongono l’adozione di determinate forme di responsabilità, ma esigono che qualsiasi responsabilità civile relativa alla circolazione di un autoveicolo sia coperta da un’assicurazione, poco importa che tale responsabilità sia fondata sulla colpa o sul rischio oggettivo. Infatti, qualsiasi altra interpretazione priverebbe l’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva, come integrato e modificato dalla seconda e dalla terza direttiva, del suo effetto utile consistente nel proteggere le vittime di incidenti stradali mediante l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile (52).

71.      A mio avviso, si dovrebbe rispondere in modo analogo riguardo alle questioni sollevate nelle cause Haasová e Drozdovs, tenuto conto sia della lettera che degli obiettivi e dell’effetto utile delle direttive in questione, cosicché verrebbe dichiarato che il risarcimento di un danno immateriale rientra nel sistema dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli previsto dalla prima, dalla seconda e dalla terza direttiva.

72.      Osservo che nella causa Drozdovs il giudice del rinvio si interroga, più in particolare, sulla questione se l’assicurazione obbligatoria dei «danni alle persone», prescritta segnatamente all’articolo 1 della seconda direttiva, possa includere il danno morale. Al riguardo, insisto sul fatto che la nozione di «dommages corporels» [«danni alle persone»], impiegata, inter alia (53), nella versione francese della seconda e terza direttiva non può costituire di per sé un ostacolo alla concezione estensiva proposta in questa sede.

73.      Infatti, l’espressione accolta in molte altre versioni (54) consente, a mio giudizio, di rinviare ad una nozione più ampia, che includa non solo i danni arrecati al corpo, quindi all’integrità fisica, della vittima, ma anche qualsiasi danno che abbia un carattere «personale», in altri termini, immateriale, il che include le sofferenze sia fisiche che psicologiche (55). Mi sembra che ciò risulti, da un lato, dalla contrapposizione operata, in particolare all’articolo 1 della seconda direttiva, tra questo tipo di danni e i «dommages materiels» [nella versione italiana: «danni alle cose»], vale a dire quelli relativi ai beni o al patrimonio dell’interessato (56), e, dall’altro, dall’intento di rafforzare la tutela delle vittime, che ha chiaramente contraddistinto l’evoluzione del suddetto articolo (57).

74.      Un primo elemento di risposta è quindi relativamente facile da fornire, a condizione che la Corte accetti, come da me proposto, di mantenersi nel solco della sua precedente giurisprudenza e di aderire all’iter logico seguito correlativamente dalla Corte EFTA nella citata sentenza Nguyen.

75.      Tuttavia, anche se risulta, a mio avviso, da tali precedenti giurisprudenziali che le disposizioni delle direttive in questione devono essere interpretate nel senso che l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli dalle stesse prevista deve coprire il danno immateriale subito da una persona coinvolta in un incidente stradale, come accaduto nella causa che ha dato luogo alla suddetta sentenza (58), resta da stabilire se tale approccio valga altresì per le vittime non direttamente coinvolte, come avviene nelle controversie che hanno dato luogo alle cause Haasová e Drozdovs.

3.            Sull’estensione dell’inclusione del danno immateriale alle vittime indirette di un incidente stradale

76.      Nei procedimenti principali, il danno immateriale invocato dalle ricorrenti è stato subito da persone non coinvolte direttamente negli incidenti in questione, ossia, nella causa Haasová, la moglie e la figlia dell’uomo che ne è stata la vittima diretta e, nella causa Drozdovs, il figlio dei coniugi che ne sono stati le vittime dirette. Il decesso di un individuo, in particolare in circostanze siffatte, comporta certamente uno sconvolgimento nello stile di vita e nell’equilibrio affettivo delle persone con le quali questi aveva un legame concreto. Per stabilire se un danno siffatto possa rientrare nelle disposizioni delle direttive cui viene fatto riferimento nelle questioni pregiudiziali, occorre, a mio parere, applicare per analogia i fattori di valutazione precedentemente considerati, attenendosi ad un’interpretazione al contempo letterale, teleologica e fondata sull’effetto utile di tali disposizioni.

77.      In primo luogo, l’analisi della formulazione letterale delle disposizioni pertinenti non consente di escludere il risarcimento del danno in questione dall’ambito di applicazione della copertura da parte dell’assicurazione della responsabilità civile, prevista dalla prima, dalla seconda e dalla terza direttiva. Infatti, la definizione di «persona lesa» fornita all’articolo 1, punto 2, della prima direttiva è sufficientemente ampia da includere le vittime indirette, con la sola condizione che esse abbiano «diritto al risarcimento del danno causato da veicoli» ai sensi delle norme di diritto nazionale applicabili.

78.      È vero che, abbandonando la terminologia utilizzata nei testi normativi precedenti (59), l’articolo 1 della terza direttiva si riferisce ai «danni alla persona di qualsiasi passeggero, diverso dal conducente», il che potrebbe far ritenere che una persona non coinvolta in un incidente non dovrebbe essere coperta dall’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile. Tuttavia, tale disposizione dev’essere interpretata alla luce del quarto e del quinto considerando della suddetta direttiva, da cui emerge che le vittime interessate dalle norme di tutela del diritto dell’Unione non si limitano ai passeggeri, i quali sembrano essere soltanto una categoria particolare dell’insieme dei terzi tutelati dall’assicurazione del proprietario del veicolo che ha causato l’incidente (60). Detto articolo è volto a esplicitare l’ambito di applicazione ratione personae della garanzia offerta dall’assicurazione obbligatoria e, in nessun caso, a limitarlo ai passeggeri così designati (61). Tale analisi è corroborata dall’evoluzione verificatasi in materia (62).

79.      In secondo luogo, la copertura da parte dell’assicurazione della responsabilità civile del danno immateriale delle persone indirettamente lese da un incidente stradale si impone alla luce degli obiettivi perseguiti dalla prima, dalla seconda e dalla terza direttiva, di agevolare le libertà di circolazione nonché di garantire alle vittime un trattamento comparabile indipendentemente dallo Stato in cui è avvenuto il sinistro che ha arrecato loro danno (63). Se l’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva, l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della seconda direttiva e l’articolo 1 della terza direttiva fossero oggetto di una diversa interpretazione, tali persone sarebbero soggette all’imprevedibilità delle norme di diritto nazionale in materia di assicurazione, il cui contenuto potrebbe variare a seconda del luogo dell’incidente, in mancanza di un ravvicinamento imposto dal diritto dell’Unione.

80.      In terzo luogo, dalla giurisprudenza costante summenzionata emerge (64) che, sebbene non siano dirette ad armonizzare i regimi di responsabilità civile risultanti dalla circolazione di autoveicoli in vigore negli Stati membri, la prima, la seconda e la terza direttiva impongono tuttavia a questi ultimi di garantire che la responsabilità civile, applicabile ai sensi del loro diritto nazionale, sia coperta da un’assicurazione conforme alle disposizioni delle suddette direttive. Ne consegue che, quando il diritto al risarcimento del danno è acquisito a titolo di responsabilità civile di un assicurato in forza del diritto nazionale applicabile (65), deve trovare applicazione la copertura da parte dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile prevista dalle suddette direttive.

81.      Osservo che il diritto al risarcimento del danno immateriale causato dalla perdita di un congiunto in un incidente stradale è riconosciuto negli ordinamenti giuridici di numerosi Stati membri (66), anche se l’accessibilità a tale diritto può variare, in quanto alcuni offrono tale possibilità di risarcimento solo in circostanze eccezionali (67), mentre altri prevedono un onere della prova attenuato (68). Poiché i legislatori degli Stati membri hanno una competenza riservata in materia di responsabilità civile, ne deriva che spetta ad essi stabilire se il diritto al risarcimento di un danno siffatto è ammesso in via di principio e, se sì, a quali condizioni. In particolare, rientra nel loro ambito di valutazione la questione se si tratti di un diritto indiretto proprio della vittima, o di un diritto derivato da quello della persona deceduta.

82.      Tuttavia, conformemente alla giurisprudenza (69), gli Stati membri devono esercitare tale competenza in modo da rispettare il diritto dell’Unione e, in particolare, in modo da preservare l’effetto utile della prima, della seconda e della terza direttiva. Orbene, tale effetto sarebbe, a mio avviso, notevolmente compromesso se non fosse consentito tutelare le vittime indirette di incidenti stradali, come quelle interessate dai procedimenti principali, mediante l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile allorché la responsabilità dell’assicurato sia sorta chiaramente nei loro confronti.

83.      Tenuto conto dell’insieme di tali considerazioni, propongo alla Corte di rispondere che l’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva, l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della seconda direttiva e l’articolo 1 della terza direttiva devono essere interpretati nel senso che, nei limiti in cui, ai sensi del diritto nazionale applicabile, sia sorta la responsabilità civile di un assicurato a titolo di danno immateriale subito da una persona il cui congiunto è deceduto in un incidente automobilistico, siffatto risarcimento dev’essere coperto dal sistema dell’assicurazione obbligatoria previsto da tali direttive.

C –          Sull’impossibilità per gli Stati membri di fissare massimali assicurativi inferiori agli importi minimi di garanzia previsti dal diritto dell’Unione (seconda questione nella causa Drozdovs)

1.            Sul contenuto della questione sollevata

84.      Nella causa Drozdovs, il giudice del rinvio solleva, in subordine, una seconda questione pregiudiziale, nell’eventualità che la Corte risponda alla sua prima questione in senso affermativo, ossia nel senso che l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, di cui all’articolo 3 della prima direttiva e all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della seconda direttiva, include anche il risarcimento di un danno morale come quello invocato dalla ricorrente nel procedimento principale.

85.      Il giudice del rinvio si interroga, in sostanza, sulla questione se gli articoli summenzionati ostino a una norma di diritto nazionale che preveda, a titolo di risarcimento di un danno immateriale da parte di un assicuratore, un importo massimo nettamente inferiore, da un lato, ai limiti minimi del capitale obbligatoriamente assicurato imposti dalla seconda direttiva e, dall’altro, ai limiti della responsabilità degli assicuratori fissati dalla legge nazionale.

86.      Emerge infatti dalla decisione di rinvio che la questione invita la Corte a pronunciarsi sull’ammissibilità del massimale di risarcimento di un danno morale come quello subito da Vitālijs Drozdovs, previsto all’articolo 7 del decreto lettone n. 331 (70), alla luce non solo degli importi minimi di garanzia definiti all’articolo 1, paragrafo 2, della seconda direttiva (71), ma anche di quello specificato all’articolo 15, paragrafo 1, primo comma, della legge lettone sull’assicurazione obbligatoria (72), che ha dato in particolare attuazione a tale direttiva.

87.      Quest’ultimo aspetto della domanda di pronuncia pregiudiziale ricalca i motivi di ricorso per cassazione presentati dalla tutrice di Vitālijs Drozdovs, la quale sostiene in particolare che il limite di risarcimento previsto dal decreto lettone n. 331 è irrisorio e contrario alle disposizioni della legge lettone sull’assicurazione obbligatoria, che il suddetto decreto era preordinato ad attuare (73). Tuttavia, la Corte non è competente a pronunciarsi sulla costituzionalità o sulla legittimità di norme di diritto interno e, in particolare, a stabilire se disposizioni regolamentari nazionali siano conformi a disposizioni legislative nazionali. Questo aspetto della questione non sarà quindi esaminato.

2.            Sul carattere vincolante degli importi minimi di copertura della responsabilità civile fissati dalla seconda direttiva

88.      Sia la tutrice di Vitālijs Drozdovs che la Commissione considerano che l’articolo 3 della prima direttiva e l’articolo 1 della seconda direttiva ostano a che uno Stato membro limiti il risarcimento del danno immateriale a titolo di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile a un importo inferiore al limite della responsabilità dell’assicuratore fissato in tali testi normativi. Faccio innanzi tutto presente che condivido questo punto di vista per i seguenti motivi.

89.      L’origine, la genesi e l’evoluzione delle disposizioni del diritto dell’Unione cui fa rifermento la seconda questione sollevata dall’Augstākās tiesas Senāts forniscono diversi insegnamenti utili alla loro interpretazione.

90.      Come già sottolineato dalla Corte, nella sua versione iniziale, l’articolo 3, paragrafo 1 in fine, della prima direttiva lasciava agli Stati membri il compito di determinare i danni coperti nonché le modalità dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile (74). Ai sensi del terzo considerando della seconda direttiva, per limitare le disparità quanto alla portata dell’obbligo di assicurazione tra le legislazioni degli Stati membri, l’articolo 1 della seconda direttiva ha imposto, in materia di responsabilità civile, una copertura obbligatoria per i danni alle cose e i danni alle persone, a concorrenza di determinati importi, importi base che garantiscono un livello minimo di tutela alle vittime di incidenti stradali (75).

91.      Un esame dei lavori che hanno condotto all’adozione della seconda direttiva rivela che il suo articolo 1, paragrafo 2, che fissa tali importi minimi di garanzia, è stato una delle disposizioni più frequentemente modificate nel corso dell’iter legislativo iniziale (76). Ciò è avvenuto anche in occasione delle revisioni successive della suddetta direttiva (77), e preciso che, a mio parere, è necessario tener conto di questi testi successivi (78) per l’orientamento che essi riflettono, anche se le loro disposizioni non sono applicabili ratione temporis nella causa Drozdovs. Dall’insieme di tali elementi emerge che l’articolo 1 della seconda direttiva è stato oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore europeo. Inoltre, l’evoluzione di tale disposizione verso un rafforzamento progressivo delle esigenze dalla stessa enunciate, attesta una preoccupazione sempre maggiore di tutela delle vittime. Infatti, come espressamente sottolineato dal legislatore, «[u]n elemento fondamentale per [conseguire tale obiettivo] è costituito dall’obbligo degli Stati membri di garantire la copertura assicurativa almeno per determinati importi minimi »(79).

92.      Conformemente a tale approccio, la Corte ha espressamente dichiarato che l’articolo 1, paragrafo 2, della seconda direttiva osta a una normativa nazionale che preveda massimali di risarcimento inferiori agli importi minimi di garanzia fissati da tale articolo (80).

93.      Per motivare le sentenze pronunciate in tal senso, essa ha considerato, come da me già ricordato per rispondere alle prime questioni pregiudiziali, che gli Stati membri sono obbligati a garantire che la responsabilità civile che, ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato, si applica ai sinistri risultanti dalla circolazione di veicoli sia coperta da un’assicurazione conforme alle disposizioni della prima, della seconda e della terza direttiva. Poiché gli Stati membri devono esercitare la loro competenza in questo settore nel rispetto del diritto dell’Unione, ciò implica, in particolare, che la copertura da parte dell’assicurazione della responsabilità civile rispetti gli importi minimi di garanzia fissati dalla seconda direttiva e, pertanto, che nessuna normativa nazionale possa limitare la tutela che ne deriva fissando massimali di risarcimento inferiori (81).

94.      La Corte ha aggiunto che «[q]ualsiasi altra interpretazione priverebbe gli articoli 3, paragrafo 1, della prima direttiva e 1, paragrafo 2, della seconda direttiva del loro effetto utile. Quest’ultimo, che consiste nel proteggere le vittime di incidenti stradali mediante l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, sarebbe infatti messo in pericolo se la copertura di tale responsabilità da parte dell’assicurazione fosse lasciata alla discrezione del legislatore nazionale» (82).

95.      Tutte queste considerazioni sono, a mio avviso, applicabili per analogia a disposizioni come quelle contenute nel decreto lettone n. 331, che fissano un massimale di garanzia troppo basso, segnatamente per il danno immateriale dovuto al decesso della persona da cui un individuo dipende, dato che il rispetto sia della finalità che dell’effetto utile di tali disposizioni implica la garanzia di un risarcimento sufficiente alle vittime di incidenti stradali indipendentemente da quale sia lo Stato membro in cui il sinistro si è verificato (83). Di conseguenza, la seconda questione sollevata dall’Augstākās tiesas Senāts richiede una risposta affermativa.

96.      Preciso che, a mio avviso, non è determinante il fatto che il livello troppo basso ammesso nel diritto nazionale sia moderatamente inferiore al limite della responsabilità degli assicuratori fissato dalle direttive o nettamente inferiore a quest’ultimo, come indicato da tale giudice nella sua questione pregiudiziale (84). È sufficiente che il livello minimo di copertura non sia raggiunto perché una norma di diritto nazionale non sia conforme agli obblighi previsti dal diritto dell’Unione. Per contro, la riserva formulata all’inizio dell’articolo 1, paragrafo 2, della seconda direttiva (85) autorizza gli Stati membri ad andare oltre i minimi di copertura previsti, fermo restando che essi possono o esigere una garanzia illimitata, o fissare importi a concorrenza dei quali l’assicurazione è obbligatoria, con il solo imperativo che questi ultimi non siano inferiori ai suddetti importi minimi (86).

97.      Considerando un rischio di ambiguità, rilevabile alla luce delle osservazioni fornite alla Corte, tengo a precisare che, a mio avviso, è incompatibile con il diritto dell’Unione non già la limitazione degli importi di garanzia in quanto tale (87), bensì il fatto che uno Stato membro fissi il massimale di risarcimento a un livello più basso di quello degli importi minimi fissati dalle direttive di cui trattasi.

98.      È vero che, secondo la giurisprudenza costante summenzionata, qualsiasi responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli prevista da un ordinamento giuridico nazionale dev’essere coperta da un’assicurazione. Tuttavia, a mio parere, tale principio dev’essere inteso solo nel senso che una norma di diritto nazionale in materia di assicurazione non può escludere dalla copertura alcuni tipi di danni o alcune categorie di persone lese, quando le vittime possono invocare la responsabilità civile dell’assicurato al fine di ottenere un risarcimento a tale titolo. La decisione del legislatore europeo di introdurre livelli di garanzia che siano «almeno» pari agli importi previsti dalle direttive in questione ha senso solo se si ammette che queste ultime consentono, per contro, che siano fissati massimali più elevati dagli Stati membri e, quindi, che la responsabilità civile che supera tali massimali nazionali non sia coperta dall’assicurazione obbligatoria (88). Pertanto, gli ordinamenti giuridici degli Stati membri in cui la normativa generale applicabile alla responsabilità civile non contenga massimali di risarcimento possono tuttavia limitare la copertura di quest’ultima da parte dell’assicurazione obbligatoria introducendo massimali superiori agli importi minimi previsti dalle suddette direttive.

3.            Sugli effetti della risposta proposta

99.      Nella motivazione della sua domanda, l’Augstākās tiesas Senāts insiste sull’importanza di trovare un equilibrio tra gli interessi in gioco. Tale giudice rileva che l’interesse delle vittime, consistente nell’ottenere un risarcimento del danno il più completo possibile, differisce sia dall’interesse del proprietario del veicolo che ha causato l’incidente, consistente nel pagare premi dell’assicurazione obbligatoria di importo quanto più ridotto possibile, sia dall’obiettivo dell’assicuratore, consistente nell’ottenere un profitto derivante in gran parte dal rapporto tra i premi incassati e gli indennizzi versati al momento dei sinistri (89). Esso suggerisce che la conciliazione di tali interessi contrapposti presupponga una chiara definizione dei limiti della garanzia dovuta dall’assicuratore, affinché detto proprietario sia in grado di sottoscrivere un’assicurazione a una tariffa non eccessiva (90) e la vittima, di conseguenza, riceva effettivamente l’indennità prevista per il danno da essa subito.

100. I governi lettone e lituano aderiscono a questa tesi. Essi aggiungono che la fissazione di siffatti limiti da parte della legge presenterebbe anche il vantaggio di garantire la certezza del diritto, mentre risarcimenti importanti per danno immateriale rischierebbero, in caso di incidenti che coinvolgono più persone, di incidere sull’equa distribuzione degli importi limitati disponibili (91). Essi ne deducono che l’applicazione al danno morale dei limiti previsti all’articolo 1 della seconda direttiva solleverebbe difficoltà quanto all’efficacia del sistema di assicurazione della responsabilità civile di cui trattasi.

101. È vero che, a priori, il funzionamento del mercato europeo dell’assicurazione potrebbe subire conseguenze dall’imposizione agli assicuratori dell’obbligo di coprire i danni in modo più ampio e a un livello più elevato, per quanto riguarda i veicoli che stazionano abitualmente nel territorio degli Stati membri, il che potrebbe dar luogo a un rincaro dei premi versati dagli assicurati.

102. Tuttavia, osservo che, sin dall’inizio, il Comitato economico e sociale europeo aveva previsto «[i] problemi che sorgeranno in certi Stati a seguito della fissazione di tali importi minimi (in particolare l’aumento degli attuali premi di assicurazione)», ma aveva ritenuto, a mio parere correttamente, che uno «sforzo del genere sia indispensabile per raggiungere l’obiettivo da perseguire, e cioè una miglior protezione delle vittime» ed aveva quindi sostenuto la proposta diretta a introdurre importi minimi di garanzia (92). Al fine di tener conto della situazione di partenza di taluni Stati membri per quanto riguarda i suddetti importi, la seconda direttiva contiene misure transitorie concernenti l’applicazione progressiva delle relative disposizioni in tali Stati membri (93).

103. Del resto, la prassi dimostra che una concezione ampia dell’ambito di intervento dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile non ha necessariamente ripercussioni significative pari a quelle previste sul livello dei premi assicurativi  (94). Infatti, in Bulgaria, la recente modifica della legge relativa agli importi coperti dalla suddetta assicurazione, che include il risarcimento del danno morale (95), non ha avuto alcun impatto significativo sui relativi premi (96). Parimenti, in Svezia, secondo i lavori preparatori che hanno portato a introdurre nella legislazione il diritto al risarcimento per danni alle persone in caso di decesso di un congiunto in un incidente stradale (97), tale riforma dovrebbe avere solo effetti marginali sulle spese delle compagnie di assicurazione e, pertanto, sui premi assicurativi, i quali dovrebbero aumentare solo dell’1/1,5%, o anche in misura inferiore (98).

104. Inoltre, i timori espressi dai governi intervenuti nella presente causa non mi sembrano giustificati dal momento che, ricordo, non è a mio avviso vietato agli Stati membri fissare massimali, affinché la garanzia dovuta dagli assicuratori non sia illimitata, con il solo obbligo, derivante dall’articolo 1 della seconda direttiva, che tale massimale sia fissato a un livello superiore agli importi minimi previsti da tale articolo.

105. Alla luce di tutti questi elementi, occorre a mio avviso rispondere alla seconda questione sollevata nella causa Drozdovs che l’articolo 3 della prima direttiva e l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della seconda direttiva ostano ad una norma di diritto nazionale che, per limitare il risarcimento di un danno immateriale eventualmente dovuto a titolo di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, preveda importi massimi di garanzia inferiori agli importi minimi di garanzia fissati per il risarcimento dei danni alle persone dall’articolo 1 della seconda direttiva.

D –          Sulla seconda questione sollevata nella causa Haasová

106. A termini della seconda questione sottoposta all’esame della Corte nella causa Haasová, il Krajský súd v Prešove parte dall’ipotesi in cui sia dichiarato, in risposta alla prima questione, che non sono contrarie al diritto dell’Unione disposizioni nazionali in materia di assicurazione che non ammettono il risarcimento pecuniario del danno immateriale causato ai superstiti di vittime di un incidente risultante dalla circolazione di un autoveicolo.

107. Il giudice del rinvio si basa quindi su un postulato contrario alla risposta che propongo alla Corte di dare alla prima questione pregiudiziale. Tenuto conto del tenore della risposta che ritengo si debba fornire a quest’ultima, considero che non è necessario rispondere alla seconda questione, sollevata solo in subordine.

108. Ciononostante, osservo che il giudice del rinvio chiede alla Corte di procedere all’interpretazione di disposizioni di diritto nazionale (99), il che è escluso, in conformità a una giurisprudenza costante (100).

109. Qualora la Corte non si attenesse alla mia proposta, la questione andrebbe riformulata, a mio parere, nel senso di riferirsi, in sostanza, all’eventuale possibilità, per un giudice di uno Stato membro, di procedere ad un’interpretazione di una norma di diritto nazionale che sia conforme alle disposizioni della prima e della terza direttiva considerate. In ogni caso, il principio di interpretazione conforme non può servire a fondare un’interpretazione contra legem del diritto nazionale, consistente, nel caso di specie, nel porre il risarcimento del danno a carico di un assicuratore contrariamente a quanto sarebbe previsto da una norma di diritto nazionale (101).

V –     Conclusione

110. Nella causa Haasová (C‑22/12), alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere nel modo seguente alle questioni pregiudiziali sollevate dal Krajský súd v Prešove:

1)      L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, da un lato, e l’articolo 1, primo comma, della terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, dall’altro, devono essere interpretati nel senso che l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli che stazionano abitualmente nel territorio di uno Stato membro copre il risarcimento dei danni immateriali subiti dai congiunti di vittime decedute in un incidente stradale verificatosi in siffatto contesto, qualora tale risarcimento sia previsto a titolo di responsabilità civile dell’assicurato dal diritto nazionale applicabile alla controversia.

2)      Non occorre rispondere alla seconda questione pregiudiziale.

111. Nella causa Drozdovs (C‑277/12), alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere nel modo seguente alle questioni pregiudiziali sollevate dall’Augstākās tiesas Senāts:

1)      L’articolo 3 della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, da un lato, e l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, dall’altro, devono essere interpretati nel senso che l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli che stazionano abitualmente nel territorio di uno Stato membro copre il risarcimento dei danni immateriali subiti dai congiunti di vittime decedute in un incidente stradale verificatosi in siffatto contesto, qualora tale risarcimento sia previsto a titolo di responsabilità civile dell’assicurato dal diritto nazionale applicabile alla controversia.

2)      L’articolo 3 della direttiva 72/166 e l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 84/5 devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una norma di diritto nazionale che, per il risarcimento eventualmente dovuto da un assicuratore per riparare il danno immateriale derivante dal decesso in un incidente stradale di una persona da cui l’interessato dipendeva, preveda importi massimi di garanzia inferiori agli importi minimi di garanzia fissati da quest’ultimo articolo per il risarcimento dei danni alle persone.


1 – Lingua originale: il francese.


2 – Il legame con questa persona, che è la vittima diretta dell’incidente, può derivare, in taluni ordinamenti giuridici, non solo da un vincolo di parentela, come accade nelle cause in esame, ma anche da forti vincoli affettivi che si concretizzano segnatamente in un’effettiva comunione di vita. Per tenerne conto, la terminologia utilizzata nelle presenti conclusioni non si limiterà esclusivamente ai familiari.


3 – GU L 103, pag. 1.


4 – GU L 129, pag. 33.


5 – GU 1984, L 8, pag. 17.


6 – Le tre direttive in questione sono state abrogate, insieme ad altre, dalla direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 263, pag. 11), che ha provveduto alla loro codificazione.


7 – Poiché i due giudici del rinvio, al pari delle legislazioni nazionali e della dottrina, utilizzano alternativamente termini quali «danno extrapatrimoniale» o «danno morale», la cui portata giuridica è variabile, ho deciso di optare, nelle presenti conclusioni, per l’espressione «danno immateriale», che mi sembra più neutro.


8 – Sull’evoluzione del diritto dell’Unione nel settore considerato, v. conclusioni dell’avvocato generale Trstenjak nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 23 ottobre 2012, Marques Almeida (C‑300/10, punti 5 e segg., e la dottrina ivi citata).


9 –      Questo paragrafo 2 è stato modificato dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 149, pag. 14), con un termine di recepimento fissato all’11 giugno 2007, in modo tale che gli importi previsti sono stati portati a un importo minimo di copertura fissato, per i danni alle persone, in EUR 1 milione, quando vi sia una sola vittima, oppure in EUR 5 milioni per ciascun sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, e, per i danni alle cose, a EUR 1 milione per ciascun sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime.


10 – In particolare, l’articolo 4 della legge slovacca n. 381/2001 sul contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (in prosieguo: la «legge slovacca in materia di assicurazione obbligatoria»).


11 – Testo disponibile sul sito Internet della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato (www.hcch.net).


12 – V., al riguardo, paragrafi 48 e segg. delle presenti conclusioni.


13 – Legge promulgata il 26 febbraio 1964.


14 – Legge promulgata il 30 luglio 1999.


15 – Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums, Latvijas Vēstnesis, 2004, n. 65 (3013).


16 – Noteikumi par apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas kārtību par personai nodarītajiem nemateriālajiem zaudējumiem, Latvijas Vēstnesis, 2005, n. 80 (3238).


17 – L’esposizione della suddetta controversia risulta dagli elementi contenuti sia nella decisione di rinvio che nei chiarimenti forniti dal giudice del rinvio a seguito di richiesta da parte della Corte.


18 –      Nei chiarimenti successivamente forniti, su richiesta della Corte, il giudice del rinvio ha indicato che nel procedimento principale si dovrebbe applicare il diritto sostanziale della Repubblica ceca. V., al riguardo, paragrafi 48 e segg. delle presenti conclusioni.


19 – Dato che sono state depositate oltre il termine prescritto, le osservazioni della sig.ra Haasová non sono state versate in atti.


20 – Posto che al momento dei fatti l’autore dell’incidente era sotto l’effetto dell’alcol, guidava ad una velocità eccessiva ed effettuava una manovra di sorpasso pericolosa, con un veicolo al quale mancava uno pneumatico invernale.


21 – Ossia LVL 100 per ciascuna delle due persone decedute da cui l’interessato dipendeva per il suo mantenimento.


22 –      Il giudice del rinvio ha menzionato gli «articoli 1 e 2» («1. un 2. pantā») della seconda direttiva. Poiché la nozione di «danni alle persone», che costituisce oggetto della controversia, è contenuta all’articolo 1, in particolare ai paragrafi 1 e 2, e non all’articolo 2 della suddetta direttiva, tale lapsus calami, a mio avviso, dev’essere corretto mediante l’inserimento delle parole «l’articolo 1, paragrafi 1 e 2».


23 –      Idem.


24 – V., in particolare, gli studi di diritto comparato citati da Lambert‑Faivre, Y., e Leveneur, L., Droit des assurances, Dalloz, Paris, 12a ed., 2005, pag. 511, nota 1.


25 – Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU L 199, pag. 40).


26 – La suddetta convenzione è stata ratificata dalla Cecoslovacchia. Il 28 gennaio 1993 e il 15 marzo 1993, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca hanno dichiarato di ritenersi vincolate da tale convenzione – ivi comprese le riserve e le dichiarazioni espresse dalla Cecoslovacchia – a partire dal 1° gennaio 1993, data della divisione di tale Stato.


27 – L’articolo 8 della suddetta convenzione precisa che i settori disciplinati dalla legge dichiarata applicabile, tra cui la determinazione, in particolare, delle condizioni e della portata della responsabilità, dell’esistenza e della natura dei danni risarcibili, della trasmissibilità del diritto al risarcimento e delle persone che hanno diritto al risarcimento del danno personalmente subito.


28 – Preciso che il giudice del rinvio slovacco, ossia il Krajský súd v Prešove, ha indicato che, sul fondamento dell’articolo 3 della Convenzione dell’Aia del 1971, si dovrebbe applicare il diritto sostanziale della Repubblica ceca, tenuto conto del fatto che il danno alle persone si è verificato il 7 agosto 2008 e relativamente alla circolazione di un autoveicolo nel territorio della Repubblica ceca.


29 – Infatti, il giudice del rinvio ha precisato che il veicolo che ha causato l’incidente era immatricolato nella Repubblica slovacca, mentre quello che era stato urtato era immatricolato nella Repubblica ceca.


30 – Tale legge dev’essere individuata conformemente all’articolo 7 della seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dell’assicurazione sulla vita, e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva 73/239/CEE (GU L 172, pag. 1), o, per i contratti conclusi dopo il 17 dicembre 2009, conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177, pag. 6).


31 – I due procedimenti principali hanno ad oggetto il risarcimento del danno immateriale dovuto al decesso in un incidente stradale, nella causa Haasová, di un uomo la cui moglie e la cui figlia chiedono il risarcimento di siffatto danno e, nella causa Drozdovs, di una coppia il cui figlio presenta la medesima domanda, fermo restando che tali ricorrenti non erano personalmente coinvolti nell’incidente di cui trattasi.


32 – Conformemente al principio di omogeneità previsto dal diritto dello Spazio economico europeo (SEE).


33 – Sentenza della Corte EFTA del 20 giugno 2008, Celina Nguyen/The Norwegian State, E‑8/07. Questa sentenza è disponibile sul sito Internet www.eftacourt.lu. Una sintesi di detta sentenza è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2008, C 263, pag. 4).


34 – La suddetta sentenza verte sull’interpretazione dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3), e in particolare sull’inclusione del risarcimento di un danno immateriale nell’ambito di applicazione degli atti ai quali viene fatto riferimento nell’allegato IX di tale accordo, ossia la prima, la seconda e la terza direttiva concernenti l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.


35 – V., più in particolare, dal primo al terzo considerando della prima direttiva.


36 – V. quinto considerando della seconda direttiva e quarto considerando della terza direttiva.


37 – Sentenze del 30 giugno 2005, Candolin e a. (C‑537/03, Racc. pag. I‑5745, punto 17), nonché Marques Almeida, cit. (punto 26 e tutta la giurisprudenza ivi citata). V., anche, sentenza della Corte EFTA, Nguyen (punto 23 e la giurisprudenza ivi citata).


38 – Sentenza Marques Almeida, cit. (punto 27 e la giurisprudenza ivi citata).


39 – Sentenza Marques Almeida, cit. (punto 28 e la giurisprudenza ivi citata).


40 – Sentenze del 14 settembre 2000, Mendes Ferreira e Delgado Correia Ferreira (C‑348/98, Racc. pag. I‑6711, punto 23), nonché Marques Almeida, cit. (punto 29 e la giurisprudenza ivi citata). V., anche, sentenza della Corte EFTA, Nguyen (punto 24).


41 – Sentenze del 19 aprile 2007, Farrell (C‑356/05, Racc. pag. I‑3067, punto 33 e giurisprudenza ivi citata), nonché Marques Almeida, cit. (punto 30 e la giurisprudenza ivi citata). V., anche, sentenza della Corte EFTA, Nguyen (punto 25).


42 – Sentenze cit. Candolin e a. (punti 27 e 28), nonché Marques Almeida (punto 31 e giurisprudenza ivi citata). V., anche, sentenza della Corte EFTA, Nguyen (punto 24).


43 – Ossia il danno immateriale subito dalle persone vittime indirette di un incidente stradale in cui sia deceduto un congiunto.


44 – Ai punti 34 e segg. della sentenza Marques Almeida, cit., la Corte ha stabilito una netta distinzione al riguardo ed ha constatato che la legislazione nazionale controversa nel procedimento principale, che disciplinava il risarcimento dovuto a titolo di responsabilità civile dell’assicurato e non il risarcimento eventualmente dovuto dall’assicuratore, non era incompatibile con il diritto dell’Unione in quanto non incideva sulla garanzia, prevista da tale diritto, che la responsabilità in parola, determinata ai sensi del diritto nazionale applicabile, fosse coperta da un’assicurazione conforme alla prima, alla seconda e alla terza direttiva.


45 – Sentenza della Corte EFTA, Nguyen (in particolare, punti 7 e 11).


46 – Nel testo originale di detta sentenza, redatto in lingua inglese, la Corte EFTA ha qualificato il danno in questione come «non economic injury», ma per quanto mi riguarda ho optato per quest’altra qualificazione, dato il suo carattere più neutro e per motivi di coerenza con quanto precede.


47 – Sentenza della Corte EFTA, Nguyen (punto 29).


48 – Sottolineo fin d’ora la differenza significativa esistente tra la versione francese di tale espressione e la sua versione in inglese, lingua processuale della corte EFTA, in quanto la prima risulta più limitata della seconda.


49 – Sentenza della Corte EFTA, Nguyen (punto 26).


50 – Ibidem (punto 27).


51 – A tal proposito, la Corte EFTA fa riferimento, in particolare, alla sentenza Mendes Ferreira e Delgado Correia Ferreira, cit., nonché all’ordinanza del 24 luglio 2003, Messejana Viegas (C‑166/02, Racc. pag. I‑7871, punti 21 e 22).


52 – Sentenza della Corte EFTA, Nguyen (punto 28).


53 – V., anche, le versioni greca («σωματικές βλάβες»), spagnola («daños corporales»), neerlandese («lichamelijk letsel») e portoghese («danos corporais»).


54 – V., in particolare, le espressioni «personskade», «Personenschäden», «personal injury», «danni alle persone», «henkilövahingot» e «personskador», utilizzati rispettivamente nelle versioni danese, tedesca, inglese, italiana, finlandese e svedese.


55 – Del resto, questa terminologia non è intesa in senso restrittivo, neppure nel diritto francese, poiché i «danni non patrimoniali (…) delle vittime indirette in caso di decesso della vittima diretta» figurano tra i «préjudices corporels delle vittime indirette» (il corsivo è mio) nella nomenclatura dei préjudices corporels proposta, nel luglio 2005, con la relazione del gruppo di lavoro incaricato di elaborare quest’ultima sotto la direzione di J.‑P. Dintilhac (relazione consultabile sul sito Internet di la Documentation française: http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports‑publics/064000217/0000.pdf).


56 – Un’analisi della genesi della seconda direttiva rivela che la dicotomia stabilita tra i danni alle cose e i danni alle persone non compariva nella proposta iniziale della Commissione, presentata il 7 agosto 1980 (GU C 214, pag. 9), in cui essi erano sottoposti ad un medesimo regime, ma è derivata dal parere del Comitato economico e sociale, elaborato il 25 e il 26 febbraio 1981 (GU C 138, pag. 15, punto 2.2), in cui si sottolineava che il risarcimento dei danni alle persone presentava «un maggiore interesse sociale» di quello dei danni alle cose.


57 – V. paragrafo 91 delle presenti conclusioni.


58 – La sentenza della Corte EFTA, Nguyen (punto 2), indica che la denunciante aveva perso il coniuge e i suoi due figli in un incidente stradale e che la stessa aveva riportato solo lievi danni fisici ma, dal momento dell’incidente, soffriva di disturbi psicologici.


59 – Il termine «passeggero» non è contenuto né nella prima direttiva né nella seconda direttiva.


60 – Il quarto considerando della terza direttiva include tutte le «vittime di sinistri della circolazione automobilistica» nella tutela offerta dal diritto dell’Unione. Nel quinto considerando della medesima direttiva le parole «in particolare» e «particolarmente» sottolineano il fatto che i passeggeri di autoveicoli sono considerati come una «categoria», tra altre, «di vittime potenziali», necessitando, tali passeggeri, di un’attenzione speciale in ragione della loro vulnerabilità.


61 – Nel suo parere del 26 aprile 1989 in merito alla proposta di terza direttiva (GU C 159, pag. 7), il Comitato economico e sociale ha previsto, al punto 1.2, che i passeggeri dovevano essere coperti dall’assicurazione della responsabilità civile, in quanto, all’epoca, in taluni Stati membri, ciò non era obbligatorio.


62 – In particolare, l’articolo 1 bis della terza direttiva, ivi inserito dalla direttiva 2005/14, ha precisato che altre categorie di vittime come i pedoni, i ciclisti e gli altri utenti della strada non motorizzati sono anch’esse coperte quando «hanno diritto alla riparazione del danno conformemente alla legislazione civile nazionale».


63 – V. la giurisprudenza costante summenzionata, in particolare la sentenza Marques Almeida, cit. (punto 26), che rinvia ai preamboli delle suddette direttive.


64 – V. paragrafi 59 e segg. delle presenti conclusioni.


65 – Fermo restando che è il diritto nazionale, e non il diritto dell’Unione, a determinare il diritto della vittima, nonché la portata di tale diritto, al risarcimento a titolo di responsabilità civile dell’assicurato (v., in particolare, sentenza Marques Almeida, cit., punto 35).


66 – Ciò avviene, in particolare, in Bulgaria, in Germania, in Estonia, in Irlanda, in Spagna, in Francia, in Italia, a Cipro, in Lettonia, in Polonia, in Slovenia, in Svezia e nel Regno Unito.


67 – In Germania, il danno può essere risarcito solo se va oltre le reazioni e gli inconvenienti «normali» conseguenti a un decesso avvenuto in tali circostanze. In Estonia, il risarcimento è giustificato principalmente quando il congiunto è stato testimone dell’incidente. Nel Regno Unito, la giurisprudenza ha posto condizioni cumulative, ossia una malattia psichiatrica provocata dallo shock, l’esistenza di vincoli affettivi con la vittima, la prossimità del beneficiario all’incidente, nonché lo shock provocato da una percezione diretta dell’incidente.


68 – In Svezia, la vittima indiretta riceve d’ufficio una compensazione durante l’anno successivo al decesso di un congiunto. Dopo un anno, essa deve provare una sofferenza più duratura mediante la produzione di certificati medici.


69 – V., in particolare, sentenza Marques Almeida, cit. (punto 31 e la giurisprudenza ivi citata).


70 – Il suddetto articolo prevede che l’importo forfettario del risarcimento versato da un assicuratore per i dolori e i patimenti psicologici dovuti al decesso, in particolare, della persona da cui l’individuo dipende è di LVL 100, ossia di circa EUR 143, per ciascun richiedente e per ciascuna persona deceduta.


71 – Gli importi di cui trattasi, richiamati al paragrafo 13 delle presenti conclusioni, sono ora contenuti nell’articolo 9 della direttiva 2009/103.


72 – Detta legge ha fissato in LVL 250 000, ossia circa EUR 357 283, il limite entro il quale può sorgere la responsabilità di un assicuratore a titolo di risarcimento di danni personali.


73 – L’articolo 19, paragrafo 3, della legge lettone sull’assicurazione obbligatoria aveva infatti previsto che l’importo e le modalità di calcolo del risarcimento, da parte degli assicuratori, dei danni materiali e immateriali causati alle persone fossero fissati dal Consiglio dei ministri.


74 – Sentenza del 28 marzo 1996, Ruiz Bernáldez (C‑129/94, Racc. pag. I‑1829, punto 15).


75 – V. sentenza Mendes Ferreira e Delgado Correia Ferreira, cit. (punto 26), nonché punti 8 e 9 delle conclusioni dell’avvocato generale Cosmas nella causa che ha dato luogo a tale sentenza.


76 – Ciò risulta da un confronto tra la proposta iniziale della Commissione del 7 agosto1980, summenzionata, il parere del Comitato economico e sociale del 25 e 26 febbraio 1981, summenzionato, gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo il 14 ottobre 1981 (GU C 287, pag. 44) e la modifica di tale proposta presentata dalla Commissione il 3 marzo 1982 (GU C 78, pag. 17).


77 – Nell’adottare la direttiva 2005/14, tali importi sono stati rivisti al rialzo e corredati di una clausola di revisione periodica, per evitare che l’importo minimo di copertura venisse eroso nel tempo. V. anche articolo 9 della direttiva 2009/103 e Comunicazione della Commissione relativa all’adeguamento all’inflazione degli importi previsti nella direttiva 2009/103/CE (GU 2010, C 332, pag. 1).


78 – La Corte ha applicato anche tale approccio, in particolare, nella sentenza del 17 marzo 2011, Carvalho Ferreira Santos (C‑484/09, Racc. pag. I‑1821, punto 45).


79 – V. considerando 10 della direttiva 2005/14 e considerando 12 della direttiva 2009/103.


80 – V. sentenza Mendes Ferreira e Delgado Correia Ferreira, cit. (punto 41), nonché ordinanza Messejana Viegas, cit. (punto 20), sulla normativa portoghese che fissa siffatti importi quando, in assenza di colpa del conducente del veicolo che ha provocato l’incidente, sorge soltanto la responsabilità civile oggettiva.


81 – La Corte ha rilevato che il legislatore comunitario ha inteso richiedere la copertura di qualsiasi responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, anche se gli Stati membri restano liberi di stabilire il regime della responsabilità civile, fondata sulla colpa o oggettiva, applicabile ai relativi sinistri. V. sentenza Mendes Ferreira e Delgado Correia Ferreira, cit. (punti 29 e 40), nonché ordinanza Messejana Viegas, cit. (punto 21).


82 – Ordinanza Messejana Viegas, cit. (punto 22). V., anche, punto 48 delle conclusioni dell’avvocato generale Cosmas nella causa che ha dato luogo alla sentenza Mendes Ferreira e Delgado Correia Ferreira, cit.


83 – Rilevo che gli importi minimi di garanzia previsti dalle direttive di cui trattasi possono sfociare in una certa armonizzazione de facto delle norme in materia di responsabilità civile applicabili negli Stati membri, in quanto i medesimi possono tendere ad adattare la loro normativa in materia, benché, allo stato del diritto dell’Unione, non siano vincolati da alcun obbligo giuridico al riguardo (v. Heiss, H., «Motor vehicle liability insurance between the European directives and national tort law», Over grenzen: liber amicorum Herman Cousy, Intersentia, Anvers‑Cambridge, 2011, pagg. da 127 a 136, e specialmente pag. 133).


84 – Tale questione non può essere confusa con l’esame della proporzionalità svolto dalla Corte riguardo alle legislazioni nazionali che negano o limitano in modo sproporzionato, sul solo fondamento del contributo di una vittima al verificarsi del danno da questa subito, il diritto della stessa di essere risarcita dall’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile (v., in particolare, sentenza Marques Almeida, cit., punti 30 e segg., nonché ordinanza del 21 marzo 2013, Rodrigues Esteves, C‑486/11, punti 26 e segg.).


85 – Ossia «[s]alvo importi maggiori di garanzia eventualmente prescritti dagli Stati membri».


86 – Ciò emerge dai lavori preparatori relativi a tale disposizione [v., specialmente, proposta iniziale e parere del Comitato economico e sociale (punti 2.1 e 2.2), summenzionati].


87 – Come il giudice del rinvio sembra ipotizzare (v. punto 8.1 in fine della sua decisione).


88 – V. sentenza Marques Almeida, cit. (punto 30, nonché la giurisprudenza ivi citata), in cui la Corte ha constatato che «[g]li Stati membri sono obbligati a garantire che la responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli applicabile secondo il loro diritto nazionale sia coperta da un’assicurazione conforme alle disposizioni delle tre direttive summenzionate» (il corsivo è mio).


89 – V. punto 8.2 della decisione di rinvio.


90 – Esso fa riferimento, al riguardo, ai punti 77 e 78 della sentenza del 28 aprile 2009, Commissione/Italia (C‑518/06, Racc. pag. I‑3491).


91 – Osservo che il rischio invocato potrebbe essere in effetti identico in caso di danno materiale.


92 – Al punto 2.3 del suo parere sulla proposta di seconda direttiva, sopra menzionato.


93 – V. undicesimo considerando nonché articoli 5 e 6 della seconda direttiva.


94 – La proposta della Commissione del 19 giugno 2002 che ha portato all’adozione della direttiva 2005/14 redige un bilancio secondo il quale diversi Stati membri hanno optato per una copertura illimitata e la maggior parte di quelli che hanno fissato minimi di garanzia l’hanno fatto a un livello più elevato di quello previsto nelle precedenti direttive, senza che le imprese di assicurazione ivi stabilite ne abbiano risentito [COM(2002) 244 def., pagg. 6 e 29].


95 – Legge di modifica e di integrazione del codice delle assicurazioni (DV n. 21, del 13 marzo 2012).


96 – V. articolo di Stoyanova, I., «Обезщетенията за неимуществени вреди при ‘Гражданска отговорност’ на автомобилистите», consultabile sul sito Internet: www.zastrahovatel.com/statia.php?mysid=3522&t=4.


97 – Tale diritto è stato inserito nella legge generale sul risarcimento dei danni dalla legge 2001:732, entrata in vigore il 1° gennaio 2002.


98 – Regeringens proposition 2000/01:68, Ersättning för ideell skada, pagg. 34 e 63.


99 – La questione è formulata in questi termini: «se le disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4, della legge [slovacca sull’assicurazione obbligatoria] e all’articolo 6, paragrafi da 1 a 3, della legge [ceca sull’assicurazione obbligatoria] debbano essere interpretate (…)».


100 – V., in particolare, sentenza del 17 gennaio 2013, Zakaria (C‑23/12, punto 29).


101 – V., in particolare, sentenza del 24 gennaio 2012, Dominguez (C‑282/10, punto 25), nonché punto 67 delle mie conclusioni nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 24 giugno 2010, Sorge (C‑98/09, Racc. pag. I‑5837).