Language of document : ECLI:EU:C:2012:377

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PEDRO CRUZ VILLALÓN

presentate il 21 giugno 2012 (1)

Causa C‑173/11

Football Dataco Ltd,

Scottish Premier League Ltd,

Scottish Football League,

PA Sport UK Ltd

contro

Sportradar GmbH (società di diritto tedesco)

contro

Sportradar AG (società di diritto svizzero)

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito)]

«Direttiva 96/9/CE – Tutela giuridica delle banche di dati – Nozioni di estrazione e di reimpiego – Localizzazione dell’atto di reimpiego»





1.        Nel contesto di un procedimento giudiziale vertente sul diritto sui generis di cui all’articolo 7 della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (2), la Court of Appeal chiede alla Corte di giustizia (in prosieguo: «la Corte») se un determinato utilizzo del contenuto di una banca dati protetta da tale diritto debba essere considerato come un’ipotesi di «estrazione» o come un caso di «reimpiego» e, una volta qualificato, dove si debba ritenere che abbia avuto luogo.

2.        La presente domanda di pronuncia pregiudiziale deve consentire alla Corte di pronunciarsi sul problema della localizzazione degli atti lesivi del cosiddetto diritto sui generis. In linea con la giurisprudenza della Corte in materia di comunicazione via Internet, mi limiterò a proporre una soluzione adeguata alle peculiarità di tale mezzo e, in particolare, alle categorie concettuali della stessa direttiva 96/9, tralasciando l’esame di altre questioni, come in particolare quella della competenza giurisdizionale, sulle quali, a mio parere, il giudice del rinvio non ci interroga.

I –    Contesto normativo

A –    Diritto dell’Unione

3.        Nell’ambito del capitolo II («Diritto d’autore») della direttiva 96/9, l’articolo 5, intitolato «Atti soggetti a restrizioni», dispone quanto segue:

«L’autore di una banca dati gode, per quanto concerne la forma espressiva di tale banca tutelabile mediante il diritto d’autore, del diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:

(…)

d)      qualsiasi comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico;

(…)».

4.        Nel capitolo III («Diritto “sui generis”») della direttiva 96/9, l’articolo 7, dal titolo «Oggetto della tutela», così recita:

«1.      Gli Stati membri attribuiscono al costitutore di una banca dati il diritto di vietare operazioni di estrazione e/o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della stessa, valutata in termini qualitativi o quantitativi, qualora il conseguimento, la verifica e la presentazione di tale contenuto attestino un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo.

2.      Ai fini del presente capitolo:

a)      per “estrazione” si intende il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma;

b)      per “reimpiego” si intende qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione in linea o in altre forme. La prima vendita di una copia di una banca dati nella Comunità da parte del titolare del diritto, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nella Comunità».

Il prestito pubblico non costituisce atto di estrazione o di reimpiego.

(…)».

B –    Diritto nazionale

5.        Il Regno Unito ha attuato la direttiva 96/9 modificando la legge del 1988 sul diritto d’autore, i disegni e modelli e i brevetti (Copyright Design and Patents Act 1988) con il regolamento in materia di diritto d’autore e diritti sulle banche di dati del 1997 (Copyright and Rights in Database Regulations 1997) (SI 1997/3032). Il contenuto della legge britannica coincide con quello della direttiva.

II – Fatti

6.        La Football Dataco Ltd, la Scottish Premier League Ltd, la Scottish Football League e la PA Sport UK Ltd (in prosieguo: «Football Dataco e a.»), società attrici nel procedimento a quo, sono responsabili dell’organizzazione dei campionati di calcio inglese e scozzese. La prima ha il compito di creare e gestire i dati e i diritti d’autore relativi a tali campionati e afferma di essere titolare, in forza del diritto britannico, di un diritto sui generis sulla banca dati denominata «Football Live».

7.        La banca dati controversa (Football Live) è una raccolta di dati riguardanti partite di calcio in corso di svolgimento (successione dei marcatori, nomi dei giocatori, ammonizioni ed espulsioni, punizioni e rigori, sostituzioni). I dati vengono raccolti principalmente da ex giocatori professionisti che operano in veste di collaboratori esterni per conto di Football Dataco e a. assistendo, a tal fine, alle partite. Secondo Football Dataco e a., non soltanto la raccolta e/o la verifica dei dati esigono un investimento sostanzioso, ma la compilazione di Football Live richiede abilità, impegno, capacità di valutazione e/o un contributo intellettuale considerevole da parte di personale esperto.

8.        Dall’altro lato, la società tedesca Sportradar GmbH diffonde in diretta, via Internet, i risultati e altre statistiche relative agli incontri del campionato inglese. Tale servizio è denominato «Sport Live Data».

9.        In particolare, la Sportradar GmbH dispone di una pagina web denominata betradar.com. Le società di scommesse clienti della Sportradar GmbH concluderebbero i contratti con la società svizzera Sportradar AG, controllante della Sportradar GmbH. Fra tali società figurano la società britannica bet365 e la Stan James, quest’ultima con sede a Gibilterra. Entrambe offrono servizi di scommesse destinati al mercato britannico. Le loro rispettive pagine web contengono un collegamento a betradar.com. Selezionando l’opzione Live Score, i dati compaiono in un’immagine pubblicitaria che attraversa lo schermo recante la dicitura «bet365» o «Stan James», dal che si deduce, secondo la Court of Appeal, che il pubblico del Regno Unito rappresenta un obiettivo importante per le società convenute.

10.      Il 23 aprile 2010 Football Dataco e a., sostenendo che le informazioni fornite su Sport Live Data erano tratte da Football Live, citavano la Sportradar dinanzi alla High Court of England and Wales chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del loro diritto sui generis sulla banca dati Football Live.

11.      La Sportradar contestava la competenza del giudice britannico e chiedeva al Landgericht Gera (Germania) una constatazione formale secondo cui le sue attività non ledevano alcun diritto di proprietà intellettuale di Football Dataco e a.

12.      La High Court si dichiarava competente a conoscere della domanda di Football Dataco e a. nella parte in cui era diretta a far dichiarare la responsabilità in solido della Sportradar e dei clienti della stessa che utilizzano la sua pagina web nel Regno Unito, ma non nella parte in cui era diretta a far dichiarare la responsabilità principale della Sportradar. La decisione della High Court veniva impugnata da entrambe le parti dinanzi alla Court of Appeal, che sottopone alla Corte la seguente questione pregiudiziale.

III – La questione pregiudiziale

13.      La questione sollevata dalla Court of Appeal presenta il seguente tenore:

«Se, nel caso in cui una parte carichi sul suo server web, situato nello Stato membro A, dati provenienti da una banca dati protetta da diritto “sui generis” ai sensi della direttiva 96/9/CE (in prosieguo: “la direttiva sulle banche di dati”) e, su richiesta di un utente sito in un altro Stato membro B, il server web invii tali dati al computer dell’utente in maniera che essi vengono registrati nella memoria di quel computer e visualizzati sul suo schermo,

a)      l’atto di inviare i dati costituisca un’atto di “estrazione” o di “reimpiego” ad opera di tale parte;

b)      un’atto di estrazione e/o di reimpiego ad opera di tale parte abbia luogo

i)      unicamente nello Stato membro A

ii)      unicamente nello Stato membro B, oppure

iii)      in entrambi gli Stati membri A e B».

14.      La Court of Appeal afferma di non ritenere opportuno esprimersi in merito, e pertanto, si limita ad esporre gli argomenti delle parti (punto 45 dell’ordinanza di rinvio).

IV – Procedimento dinanzi alla Corte

15.      La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata registrata presso la cancelleria della Corte l’8 aprile 2011.

16.      Hanno presentato osservazioni scritte i governi spagnolo e portoghese, oltre alle parti del procedimento a quo e alla Commissione.

17.      Dopo aver disposto l’apertura della fase orale, la Corte ha invitato le parti a concentrare i loro argomenti su due questioni:

–      come si articolino la questione della localizzazione degli atti di invio di dati ai quali fa riferimento il giudice del rinvio, nonché le questioni della legge applicabile alla controversia principale e del giudice competente per territorio ai sensi, rispettivamente, del regolamento Roma II e del regolamento Bruxelles I;

–      quale sia l’eventuale incidenza sulla presente causa degli sviluppi giurisprudenziali di cui ai punti 61‑67 della sentenza L’Oréal (3), ai punti 61‑94 della sentenza Pammer e Alpenhof (4) e ai punti 45‑52 della sentenza eDate Advertising e a. (5)

18.      All’udienza, tenutasi l’8 marzo 2012, sono comparsi i governi belga e portoghese, nonché le parti del procedimento a quo e la Commissione.

V –    Argomenti delle parti

19.      Per quanto concerne la prima delle questioni sollevate dalla Court of Appeal, Football Dataco e a. sostengono che l’invio di dati al computer di un utente costituisce sia un atto di estrazione – in quanto trasferimento da un supporto all’altro di dati originariamente provenienti da una banca dati protetta – sia un atto di reimpiego – in quanto divulgazione di tali dati al pubblico.

20.      Quanto alla seconda questione sollevata dal giudice del rinvio, la Football Dataco e a. sostengono che gli atti della Sportradar devono ritenersi localizzati nel Regno Unito, in quanto diretti verso tale Stato membro. A loro parere, sarebbe quindi applicabile la cosiddetta «teoria della comunicazione», soggiacente tanto alla direttiva 2001/29 (6) quanto al Trattato dell’OMPI (7) e alla citata sentenza della Corte nella causa L’Oréal.

21.      Il governo spagnolo condivide sostanzialmente il parere di Football Dataco e a. e afferma che, a suo avviso, l’attività in esame comporta un’estrazione, effettuata nello Stato A dove si trova la banca dati in cui vengono caricati i dati a partire da una banca dati protetta, e un reimpiego, che si verifica nello Stato B dove si trova l’utente al quale vengono inviati tali dati in risposta alle sue richieste.

22.      Il governo portoghese osserva che, nel caso di specie, i dati potrebbero essere stati ottenuti senza l’utilizzo della banca dati protetta. Pertanto, nella misura in cui non si possa accertare tale circostanza, si può parlare solo di atti di reimpiego che, inoltre, si sarebbero verificati in entrambi gli Stati membri.

23.      Dal suo canto, la Commissione sostiene che la questione andrebbe estesa all’atto di caricamento dei dati anteriore al loro invio, ritenendo che esso costituisca un’estrazione, mentre quello d’invio un reimpiego. Quanto alla questione del luogo in cui si sono verificati tali atti, la Commissione afferma che esso è indifferente ai fini della loro qualificazione giuridica e potrebbe eventualmente rilevare solo in un fase successiva del procedimento a quo, in sede di determinazione della legge applicabile al caso.

24.      La Sportradar, infine, si è espressa solo sulla questione del luogo degli atti esaminati, sostenendo che per individuarlo occorrerebbe applicare la cosiddetta «teoria dell’emissione». A suo parere, sarebbe questa la teoria soggiacente alla direttiva 96/9, alla Convenzione di Berna (8), alla direttiva 89/52 (9), alla direttiva 93/83 (10) e alla direttiva 2001/29. Ne conseguirebbe che sia l’invio dei dati, sia il loro previo caricamento costituiscono ipotesi di reimpiego che si verificano unicamente nello Stato membro dove si trova il server sul quale sono stati caricati i dati protetti.

25.      Per quanto attiene alle due questioni sulle quali la Corte ha invitato le parti a concentrare i loro argomenti in udienza, queste ultime sono tutte concordi nel ritenere che la questione della localizzazione degli atti di invio dei dati sia decisiva per identificare tanto il giudice nazionale competente quanto il diritto sostanziale applicabile. Pertanto, fin dal principio, la discussione tra le parti si è incentrata sull’identificazione del luogo in cui è stata commessa la violazione dei diritti sui generis controversi. A tal riguardo, tutte le parti hanno mantenuto le posizioni assunte nelle rispettive osservazioni scritte, ad eccezione della Commissione, la quale in udienza ha sostenuto che nella fattispecie si sono verificati sia un’estrazione, sia un reimpiego, e che l’una e l’altro hanno avuto luogo tanto nello Stato A quanto nello Stato B, cosicché, a suo parere, sarebbe decisiva la distinzione tra l’atto lesivo, da una parte, e la lesione in sé, dall’altra.

26.      In udienza, infine, sia il governo belga, sia il governo portoghese hanno escluso che Football Live possieda la qualità di «banca dati» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 96/9, in quanto essa non soddisfa, né per il suo contenuto, né per la sua configurazione, i requisiti necessari per beneficiare della tutela garantita da tale direttiva.

VI – Analisi

A –    Considerazioni preliminari

27.      Per comprendere esattamente il senso e la portata delle questioni sollevate dalla Court of Appeal ritengo illuminante quanto dichiarato da quest’ultimo giudice nella decisione che precede e accompagna la domanda di pronuncia pregiudiziale emanata nella stessa data.

28.      In detta decisione la Court of Appeal conclude dichiarando (a) la sua mancanza di competenza a conoscere della domanda basata su una violazione di un diritto di proprietà intellettuale (questione sviluppata ai punti 14–18 della domanda di pronuncia pregiudiziale); (b) la sua competenza a conoscere della responsabilità solidale della Sportradar (questione sviluppata ai punti 19–39 della domanda di pronuncia pregiudiziale); (c) l’assenza di decisione finale sulla competenza del giudice di primo grado rispetto alla domanda volta individualmente contro i convenuti.

29.      Quest’ultimo punto non trova corrispondenza nella domanda di pronuncia pregiudiziale. Al suo posto, a partire dal punto 40 della stessa, si sviluppano gli argomenti che possono considerarsi la motivazione posta a fondamento delle questioni, come saranno infine formulate: le problematiche relative alle nozioni di «estrazione» e «reimpiego» (punti 40‑41), ma soprattutto un’ampia descrizione delle posizioni delle parti in relazione alle teorie della «trasmissione» e «comunicazione» (punti 42‑46), per concludere con l’esposizione diretta delle questioni, quali riprodotte.

30.      La prima di dette questioni riguarda la qualificazione giuridica da attribuirsi, conformemente alla direttiva 96/9, ad un atto giuridico che la Court of Appeal descrive dettagliatamente nei termini seguenti: l’«invio», da parte del gestore di un server situato in uno Stato membro, al computer di un utente situato in un altro Stato membro, in risposta alle richieste di tale utente, di dati ottenuti da una banca dati protetta da un diritto sui generis.

31.      Nulla viene chiesto, pertanto, riguardo alla banca dati Football Live – che dobbiamo ritenere costituisca una «banca dati» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 96/9 – o ai diritti che sulla medesima affermano di possedere Football Dataco e a. A mio avviso è quindi fuori luogo il riesame di tutti questi elementi preteso dai governi belga e portoghese, i quali mettono in dubbio che Football Live sia una banca dati protetta dalla direttiva 96/9.

32.      Né tale questione, né quella relativa alla titolarità di Football Dataco e a. di un diritto sui generis sulla banca dati Football Live sono state oggetto di discussione nel procedimento a quo.

33.      Al contrario, è opportuno rammentare che, come rilevato al punto 19 dell’ordinanza di rinvio pregiudiziale, ciò che la Sportradar contesta in dettaglio nel procedimento principale è la competenza dei giudici del Regno Unito a conoscere della violazione del diritto sui generis lamentata da Football Dataco e a. nella domanda proposta individualmente nei suoi confronti.

34.      È inoltre pacifico che i dati «inviati» provengono da Football Live e che l’«invio» è stato effettuato da un server della Sportradar situato in uno Stato membro diverso dal Regno Unito. Pertanto, poiché tali elementi sono considerati acquisiti, ritengo, contro il parere della Commissione, che non sia necessario interrogarsi sulla qualificazione giuridica dell’atto di caricamento dei dati provenienti da Football Live sul server della Sportradar. La risposta a tale questione non sarebbe di alcuna utilità per rispondere a quella sottoposta alla Corte dalla Court of Appeal, che riguarda unicamente l’invio al computer di utenti situati nel Regno Unito di dati sulla cui natura, acquisizione e provenienza non sono stati sollevati dubbi.

35.      La seconda questione pregiudiziale attiene alla localizzazione dell’atto di «invio», una volta qualificato. Secondo la Commissione, la determinazione del luogo in cui si è verificato l’atto di invio è indifferente ai fini della qualificazione dello stesso, il che è indubbio. Tuttavia, tale elemento non è di per sé decisivo. La Court of Appeal solleva una questione relativa al luogo dell’«invio» forse perché, si può ipotizzare, solo partendo da questo dato potrebbe individuare il giudice competente a conoscere della controversia di cui al procedimento a quo, questione che, come si è potuto constatare in udienza, costituisce uno degli aspetti della controversia oggetto di detto procedimento (punti 19 e 20 dell’ordinanza di rinvio).

36.      Ciononostante, non si può non tenere conto del fatto che la Court of Appeal ha formulato in modo molto preciso le due questioni sottoposte alla Corte. Essa ha avuto cura di riferire sempre i propri dubbi all’atto di invio effettuato dalla Sportradar, chiedendo, in primo luogo, se tale atto debba essere qualificato come «estrazione» o come «reimpiego» e, in secondo luogo, dove tale atto si verifichi concretamente. A mio parere, evitando qualsiasi riferimento al danno causato da tale atto, il giudice del rinvio intende escludere dall’esame della Corte lo sviluppo delle conseguenze derivanti dall’individuazione del luogo in cui viene effettuato l’«invio». Pertanto, mi limiterò ad esaminare la questione della localizzazione di tale concreto atto di invio, senza analizzare le conseguenze che potrebbero essere tratte dalla risposta a quest’ultima soluzione, sulle quali dovrà pronunciarsi il giudice del rinvio.

37.      D’altro canto, ritengo che dalle informazioni desunte dagli atti del procedimento a quo non risulta che la Court of Appeal anticipi dubbi sull’identificazione del diritto applicabile al caso di specie, una volta determinato il giudice competente a dirimere la controversia principale. Tale questione non è stata discussa neppure in udienza; pertanto, a mio avviso, la Corte non dovrebbe pronunciarsi al riguardo.

B –    La qualificazione giuridica dell’atto di invio, da parte del gestore di un server situato in uno Stato membro, al computer di un utente situato in un altro Stato membro, su richiesta di tale utente, di dati ottenuti da una banca dati protetta da un diritto sui generis. Aspetti oggettivi e soggettivi

38.      Ritengo che la risposta a tale prima questione possa evincersi senza difficoltà dalla giurisprudenza stabilita dalla Corte in varie sentenze relativamente recenti (11).

39.      Secondo detta giurisprudenza, le nozioni di estrazione e di reimpiego, nella loro dimensione oggettiva, «devono essere (…) interpretate nel senso che si riferiscono a qualsiasi operazione consistente, rispettivamente, nell’appropriazione e nella messa a disposizione del pubblico, senza il consenso del costitutore della banca dati, dei risultati del suo investimento, privando così quest’ultimo dei redditi che dovrebbero consentirgli di ammortizzare il costo di tale investimento» (sentenza The British Horseracing Board, cit., punto 51).

40.      Si tratta, inoltre, di nozioni che «non possono essere limitate ai casi di estrazione e di reimpiego operati direttamente a partire dalla banca dati originaria, lasciando così il soggetto che ha costituito la banca dati senza tutela nei confronti di operazioni non autorizzate di copiatura operate a partire da una copia della sua banca dati» (sentenza The British Horseracing Board, cit., punto 52). Di conseguenza, «le nozioni di estrazione e di reimpiego non presuppongono un accesso diretto alla banca dati di cui trattasi» (sentenza The British Horseracing Board, cit., punto 53).

41.      È evidente che nella fattispecie di cui ci occupiamo ora, circoscritta all’atto di «invio» al computer di un utente, su richiesta di quest’ultimo, di dati ottenuti da una banca dati protetta da un diritto sui generis, siamo di fronte ad un atto che si inscrive, quale elemento costitutivo necessario, in un procedimento di messa a disposizione del pubblico il quale, secondo la giurisprudenza di cui alla sentenza The British Horseracing Board, configura un reimpiego ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 96/9.

42.      Infatti, il «reimpiego» cui fa riferimento la direttiva 96/9 può essere interpretato, nel contesto della comunicazione via Internet, solo come un’operazione generalmente complessa costituita dai comportamenti necessari a produrre l’effetto della «messa a disposizione» in cui consiste il «reimpiego», secondo i termini stessi della direttiva. L’atto di invio effettuato dalla Sportradar cui fa riferimento la Court of Appeal si inscrive in tale operazione complessa come una delle sue componenti necessarie e pertanto, per quanto qui rileva, si deve concludere che condivide la natura del «reimpiego».

43.      A questo punto ritengo opportuno tornare sulle circostanze del presente rinvio pregiudiziale. Potremo così valutare la rilevanza del dato che suscita i dubbi del giudice del rinvio circa la sua competenza a conoscere di un atto molto concreto: l’«invio» effettuato dalla Sportradar.

44.      Occorre anzitutto rammentare che la Court of Appeal non nutre alcun dubbio sulla propria competenza a conoscere della domanda sollevata da Football Dataco e a. volta a far dichiarare la responsabilità in solido della Sportradar e dei suoi clienti situati nel Regno Unito. Dubita invece di essere competente a pronunciarsi in merito alla domanda proposta da Football Dataco e a. individualmente contro la Sportradar.

45.      A mio parere, la successione di comportamenti che, a partire dalla Sportradar, termina con la messa a disposizione di singoli, attraverso le società di scommesse che hanno concluso un contratto con detta società, dei dati di Football Live, costituisce chiaramente una tipica ipotesi di «reimpiego».

46.      Tuttavia, poiché la domanda proposta nel procedimento principale è diretta unicamente contro la Sportradar, il giudice del rinvio chiede se il comportamento individuale di tale società, che rientra nella suddetta successione e, così contestualizzato, condivide la qualificazione giuridica attribuita all’insieme dei suddetti comportamenti, presenti di per sé stesso, a prescindere da tale contestualizzazione, una rilevanza ed un’autonomia sufficienti per ricevere una qualificazione diversa.

47.      A mio parere, è evidente che la risposta debba essere negativa. Il fatto che, in casi come quello che ha dato luogo al procedimento principale, il «reimpiego» sia il risultato del concorso di una serie di comportamenti imputabili a soggetti diversi non implica che non si possa considerare ciascuno di tali comportamenti, di per sé, un atto di «reimpiego» nel senso e con le conseguenze di cui alla direttiva 96/9. È chiaro che ciascuno di detti comportamenti ha senso solo in quanto elemento costitutivo di tale operazione complessa e, pertanto, non può che condividerne la qualificazione.

48.      Di conseguenza, e come prima conclusione, propongo alla Corte di rispondere alla prima questione nel senso che l’atto di «invio» specificamente effettuato dalla Sportradar costituisce un reimpiego ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/9.

C –    La localizzazione dell’atto di «reimpiego» dei dati ottenuti da una banca dati protetta da un diritto sui generis

49.      La risposta alla seconda questione sollevata dal giudice del rinvio ha indotto le parti a schierarsi per una delle due teorie classiche in materia di comunicazione. Da un lato, la cosiddetta «teoria dell’emissione», in base alla quale l’atto di reimpiego si sarebbe verificato nel luogo in cui si trova il server della Sportradar da cui sono stati «inviati» i dati richiesti dai clienti delle due società di scommesse operanti sul mercato britannico. Dall’altro, la cosiddetta «teoria della trasmissione o della ricezione», secondo la quale il reimpiego si sarebbe verificato nel Regno Unito dove, previa richiesta, i clienti britannici delle società di scommesse legate alla Sportradar hanno ricevuto nei propri computer i dati trasmessi dalla Sportradar da un luogo situato al di fuori del Regno Unito.

50.      Questo approccio al problema evidenzia come, nel contesto di Internet, sia di utilità molto dubbia il ricorso a categorie concettuali elaborate nell’ambito della radiodiffusione,contesto in cui la normativa dell’Unione invocata dalle parti o non adotta con chiarezza una delle due possibili alternative (12) o lo fa perché il suo scopo consiste precisamente nel garantire un’attività identificata con una di esse (13).

51.      Sull’esempio della Corte, nel caso di specie occorre adottare piuttosto una costruzione ad esso propria, adeguata alla specificità della comunicazione via Internet e, in particolare, alla normativa dell’Unione ad esso applicabile, di cui il giudice del rinvio ha chiesto l’interpretazione autentica.

52.      La prima esigenza ci colloca sul terreno della comunicazione via Internet, fenomeno di cui ho esaminato dettagliatamente le peculiarità nel contesto della divulgazione di informazioni, in occasione di un altro rinvio pregiudiziale (14).

53.      La seconda ci conduce a una norma, la direttiva 96/9, la cui stessa ratio risponde alla constatazione dell’insufficiente tutela dei diritti sulle banche dati negli Stati membri, come si afferma espressamente nel suo primo considerando, sicché lo scopo del legislatore dell’Unione non è altro che quello di assicurare detta tutela attraverso il riconoscimento e la garanzia dei cosiddetti diritti sui generis del costitutore di una banca dati a fronte di comportamenti tipizzati nella medesima direttiva come casi di «estrazione» e di «reimpiego», precisamente quelli che qui interessano.

54.      Come ho già rilevato, la stessa direttiva 96/9 utilizza la nozione di «reimpiego» in quanto categoria autonoma e definita in termini che, a mio parere, si adeguano perfettamente alle esigenze della costruzione teorica richiesta dalla specificità della comunicazione di dati via Internet.

55.      Nel contesto di Internet le categorie di «emissione» e «ricezione» acquistano un’importanza molto relativa come criterio atto a determinare la «localizzazione» dei punti tra i quali viene posto in essere un atto di comunicazione. La configurazione reticolare di un mezzo di comunicazione di dimensioni globali, il cui contenuto è in costante rinnovamento e tuttora caratterizzato da un notevole livello di resistenza alla disciplina di un quadro normativo che, per essere effettivo e adeguato, può scaturire solo dalla volontà comune dell’intera comunità internazionale degli Stati, rende inutili le categorie basate su nozioni, quali tempo e spazio, che, nel mondo della realtà virtuale, assumono un significato molto ambiguo.

56.      La Corte ha ravvisato un criterio adeguato nell’idea della destinazione dell’informazione circolante su Internet, servendosene sia nella causa L’Oréal (15), sia nella causa Pammer e Hotel Alpenhof (16).

57.      A mio parere, analogo criterio soggiace anche all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/9, che definisce il «reimpiego» come «qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico» del contenuto di una banca dati protetta.

58.      Ritengo che tale formulazione, «messa a disposizione del pubblico», debba costituire la chiave concettuale imprescindibile per fornire una risposta alla questione sollevata dal giudice britannico. In tal senso, la nozione di «reimpiego» includerebbe l’insieme degli atti che, nella fattispecie, hanno inizio con l’«invio» dal server della Sportradar ai server delle società di scommesse e termina con l’accesso dei clienti di queste ultime ai dati inviati.

59.      In definitiva, poiché nel contesto di Internet il «reimpiego» non è, di regola, un atto singolo, bensì la successione ordinata di un insieme di atti che, ai fini della «messa a disposizione» di determinati dati attraverso un mezzo di comunicazione dalla struttura reticolare e multipolare, si verificano in tale ambito in quanto risultato dei comportamenti di individui situati in zone diverse, si deve ammettere che il «luogo» del «reimpiego» è quello di ciascuno degli atti necessari per raggiungere il risultato in cui consiste il reimpiego, vale a dire la «messa a disposizione» dei dati protetti.

60.      Pertanto, come seconda conclusione, propongo alla Corte di rispondere alla seconda questione dichiarando che l’atto di reimpiego esaminato si è verificato per effetto di una sequenza di comportamenti posti in essere in vari Stati membri, e si deve quindi considerare che il reimpiego abbia avuto luogo in tutti ed in ciascuno di essi.

VII – Conclusione

61.      Di conseguenza, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali nei seguenti termini:

«1)      Nel caso in cui una parte carichi sul suo server web, situato nello Stato membro A, dati provenienti da una banca dati protetta da diritto “sui generis” ai sensi della direttiva 96/9/CE e, su richiesta di un utente sito in un altro Stato membro B, il server web invii tali dati al computer dell’utente in maniera che essi vengano registrati nella memoria di quel computer e visualizzati sul suo schermo, l’atto di invio dei dati costituisce un’atto di “reimpiego” ad opera di detta parte.

2)      L’atto di reimpiego effettuato da tale parte si verifica sia nello Stato membro A, sia nello Stato membro B».


1 –      Lingua originale: lo spagnolo.


2 – GU L 77, pag. 20. In prosieguo: la «direttiva 96/9».


3 –      Sentenza del 12 luglio 2011 (C‑324/09, Racc. pag. I‑6011).


4 –      Sentenza del 7 dicembre 2010 (C‑585/08 e C‑144/09, Racc. pag. I‑12527).


5 –      Sentenza del 25 ottobre 2011 (C‑509/09 e C‑161/10, Racc. pag. I‑10269).


6 – Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10).


7 – Trattato dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale sul diritto d’autore, adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996.


8 – Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi del 24 luglio 1971).


9 – Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23).


10 – Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248, pag. 15).


11 – Sentenze del 9 novembre 2004, The British Horseracing Board Ltd e a. (C‑203/02, Racc. pag. I‑10415); del 9 ottobre 2008, Directmedia Publishing GmbH (C‑304/07, Racc. pag. I‑7565), e del 5 marzo 2009, Apis‑Hristovich EOOD (C‑545/07, Racc. pag. I‑1627).


12 – È il caso della direttiva 2001/29, cit., sulla quale sia Football Dataco e a. che la Sportradar ritengono di poter fondare le rispettive tesi.


13 – È il caso della direttiva 89/552, parimenti citata, la quale adotta la teoria dell’emissione solo perché il suo obiettivo è quello di stabilire «le disposizioni minime necessarie per garantire la libera diffusione delle trasmissioni» (tredicesimo considerando).


14 –      eDate Advertising, cit., conclusioni presentate il 29 marzo 2011 (paragrafi 42‑48).


15 – Punti 61 e 62.


16 – Punti 75‑93.