Language of document : ECLI:EU:C:2013:636

Causa C‑369/11

Commissione europea

contro

Repubblica italiana

«Inadempimento di uno Stato – Trasporto – Direttiva 2001/14/CE – Articoli 4, paragrafo 1, e 30, paragrafo 3 – Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria – Imposizione dei diritti di utilizzo – Diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura – Indipendenza del gestore dell’infrastruttura»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 ottobre 2013

1.        Trasporti – Trasporti ferroviari – Direttiva 2001/14 – Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e imposizione dei diritti per l’utilizzo – Imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura – Obblighi degli Stati membri – Portata – Fissazione dei diritti di accesso all’infrastruttura – Esclusione – Mancanza di indipendenza del gestore dell’infrastruttura – Inadempimento

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/14, artt. 4, § 1, e 30, § 3)

2.        Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato

(Art. 258 TFUE)

3.        Ricorso per inadempimento – Prova dell’inadempimento – Onere incombente alla Commissione – Deduzione di elementi che dimostrano l’inadempimento – Presunzioni – Inammissibilità

(Art. 258 TFUE)

1.        Viene meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli articoli 4, paragrafo 1, e 30, paragrafo 3, della direttiva 2001/14, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, uno Stato membro che non garantisce l’indipendenza del gestore dell’infrastruttura per la determinazione dei diritti di accesso all’infrastruttura e la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria.

In virtù dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, gli Stati membri devono istituire un quadro per l’imposizione dei diritti e possono anche stabilire regole specifiche in materia di imposizione, rispettando l’indipendenza di gestione del gestore dell’infrastruttura. Conformemente a tale disposizione, spetta a quest’ultimo, da un lato, determinare i diritti dovuti per l’utilizzo dell’infrastruttura e, dall’altro, procedere alla loro riscossione.

A tale riguardo, i sistemi di imposizione del diritto di utilizzo e di assegnazione della capacità dovrebbero incoraggiare i gestori dell’infrastruttura ferroviaria ad ottimizzare l’utilizzo della loro infrastruttura nell’ambito stabilito dagli Stati membri. Orbene, detti gestori non potrebbero giungere ad una tale ottimizzazione mediante il sistema di imposizione dei diritti di utilizzo se il loro ruolo dovesse limitarsi a calcolare l’importo del diritto in ciascun caso concreto, applicando una formula fissata in precedenza mediante decreto ministeriale. Detti gestori devono dunque disporre di un certo grado di flessibilità nella fissazione dell’importo dei diritti.

(v. punti 41, 43, 70, dispositivo 1)

2.        V. il testo della decisione.

(v. punto 63)

3.        V. il testo della decisione.

(v. punto 68)