Language of document : ECLI:EU:C:2013:446





Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 luglio 2013 – Commissione / Italia

(causa C‑312/11)

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 5 – Istituzione di un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Disabili – Provvedimenti di trasposizione insufficienti»

1.                     Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78 – Divieto di discriminazione fondata sulla disabilità – Nozione di «disabili» – Persona limitata nella sua piena ed effettiva partecipazione alla vita professionale a causa, segnatamente, di menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature e della loro interazione con barriere di diversa natura (Direttiva del Consiglio 2000/78, art. 5) (v. punti 56, 57)

2.                     Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78 – Soluzioni ragionevoli per i disabili – Nozione – Provvedimenti adottati in funzione delle esigenze in situazioni concrete e diretti ad eliminare barriere di diversa natura che ostacolano la piena ed effettiva partecipazione dei disabili alla vita professionale (Direttiva del Consiglio 2000/78, art. 5) (v. punti 58, 59)

3.                     Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78 – Soluzioni ragionevoli per i disabili – Obbligo incombente agli Stati membri di imporre alla totalità dei datori di lavoro l’attuazione di soluzioni a favore dei disabili – Trasposizione di detto obbligo mediante l’adozione di misure pubbliche di incentivazione e di sostegno – Inammissibilità (Direttiva del Consiglio, art. 5) (v. punti 60-62, 67)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato – Omessa adozione, entro il termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) – Normativa nazionale che prevede misure di applicazione di tale articolo la cui applicazione è subordinata all’adozione meramente eventuale di ulteriori provvedimenti – Garanzie e soluzioni insufficienti.

Dispositivo

1)

La Repubblica italiana, non avendo imposto a tutti i datori di lavoro di prevedere, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disabili, è venuta meno al suo obbligo di recepire correttamente e completamente l’articolo 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.